CA
Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 08/10/2025, n. 671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 671 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott.ssa Ginevra Chine' Consigliere
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. e in esito alla relativa camera di consiglio viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 357/2023 R.G.L. e vertente
TRA
,la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. Parte_1
SERGIO MAZZÙ, giusta procura in atti;
- appellante –
CONTRO
, la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. Controparte_1
VI MO, giusta procura in atti;
- appellato in proprio e n.q. di mandatario di rappresentato e difeso dall'Avv. CP_2 Controparte_3
LA IA SA IO, giusta procura in atti;
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del lavoro di Reggio Calabria, proponeva Parte_2 opposizione alla intimazione di pagamento n.0942021900325798000 ricevuta in data 21.02.2022, limitatamente alla correlazione con l'avviso di addebito n°39420150002904081000, presuntivamente notificato il data 17.11.2015, eccependo la mancata notifica dello stesso, la mancata notifica dell'atto prodromico all'avviso di addebito e la prescrizione del credito maturatasi tra la notifica dell'avviso e la notifica dell'addebito. CP_ Nella resistenza di e dell' il Giudice di prime cure accoglieva il ricorso. CP_4
In particolare, il giudicante accoglieva l'eccezione di prescrizione, esaminata in via assorbente, ritenendo che la stessa fosse maturata, anche considerando la sospensione dei termini Covid, pari a
311 giorni non consecutivi , in applicazione dell'art. 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, alla legge n. 27/2020 e dell'art. l'articolo 11, comma 9, del decreto- legge n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21/2021,
Ha interposto appello denunciando l'erroneità della sentenza, in quanto il Giudice di CP_4 prime cure aveva applicato una normativa afferente ad una fase procedimentale differente e antecedente rispetto a quella della riscossione esattoriale: ripercorrendo il composto quadro normativo, l'appellante ha eccepito che per effetto dello stesso è stata disposta l'interruzione dell'attività di riscossione per l'arco temporale dal 08/03/2020 al 31/08/2021, con correlativa sospensione della prescrizione per il medesimo periodo, per un tempo pari dunque a 542 giorni, considerando il quale, alcuna prescrizione poteva dirsi maturata.
Costituendosi il ha chiesto il rigetto dell'appello ed in subordine ha eccepito: Parte_2
1)“l'inutilizzabilità della prova documentale di cui all'avviso di ricevimento dell'avviso di addebito
n°39420150002904081000”, in quanto egli aveva disconosciuto la firma apposta sullo stesso, peraltro all'evidenza diversa da quella apposta in calce alla procura;
2) la presenza di correzioni sulla data riportata nell'avviso di ricevimento, nonché la mancanza di attestazione di conformità all'originale; 3) la mancanza di prova in ordine alla notifica dell'atto sotteso all'avviso di addebito n°39420150002904081000.
Il decreto ex art. 127 ter c.p.c. è stato ritualmente comunicato alle parti. Sono state depositate note nel termine del 7 ottobre 2025 fissato nel predetto decreto. La causa è stata decisa nella camera di consiglio dell'8 ottobre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Il quinquennio controverso è stato interessato dalla sospensione derivante dalla normativa emergenziale (D.L. n. 18/2020 e successive modifiche).
L'art. 67 D.L. 18/2020 ha disposto: Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori.
Il comma 4 della norma ha disposto: Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.
La sospensione normativa dell'attività di riscossione ha inciso evidentemente anche sui termini di prescrizione, rimasti sospesi per il medesimo lasso temporale.
Il decorso della prescrizione deve, infatti, intendersi sospeso, atteso che si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 D. Lgs. 24 settembre 2015, n. 159 il quale al comma 2 così statuisce: “I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività' degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione”.
L'art. 68 D.L. 18/2020 ha disposto: Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.
Il D.L. n. 73/2021 - convertito con modifiche con L. 106/2021 (c.d. Decreto Sostegni bis) - ha prorogato la sospensione già prevista dall'art. 68, comma 1, del D.L. n. 18/2020 in materia di versamenti dovuti in base alle cartelle esattoriali, nonché in base agli avvisi di cui agli artt. 29 e 30 del D.L. n. 78/2010.
La sospensione in questione ha operato, dunque, dall'8 marzo 2020 sino a tutto il 31 agosto 2021
(542 giorni), con la conseguenza che i versamenti dovevano essere effettuati entro la fine del mese successivo alla fine del periodo di sospensione in unica soluzione.
In base alla normativa citata sono state, altresì, sospese fino al 31 agosto 2021 le attività di notifica delle cartelle di pagamento e degli altri atti della riscossione per il recupero, anche coattivo, dei debiti scaduti prima dell'inizio del periodo di sospensione. Sul punto, la Suprema Corte, cfr. Cass., n. 960/2025, in motivazione, ha così riepilogato le fonti della sospensione ed ha chiarito che i termini vanno spostati in avanti per tutto l'arco temporale interessato dalla sospensione: “… occorre ricordare che l'art. 67, D.L. n. 18 del 2020 (cd. Decreto
"Cura Italia", emanato per fronteggiare l'emergenza pandemica da COVID 19) ha disposto la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori;
ha, altresì, sospeso per il medesimo periodo i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, all'articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.
147.Inoltre, il comma 4 del sopra citato art. 67 ha stabilito che, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. L'art. 68 del D.L. n. 18 del 2020 si correla a tale generalizzata sospensione anche per quanto attiene ai termini di versamento dei carichi affidati all . Controparte_5
Occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, D.Lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212”.
Pertanto, considerata la sospensione operante dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, il termine quinquennale di prescrizione per il periodo fra il 17/11/15, data di notifica dell'avviso di addebito n°39420150002904081000, ed il 21/2/22, data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata, non era decorso.
Le eccezione riproposte dal appaiono prive di fondamento, in essenza di querela di falso e Parte_2 di efficace disconoscimento della conformità della copia all'originale. E' monolitico l'orientamento della Cassazione in base al quale “nella notificazione a mezzo del servizio postale, l'attestazione sull'avviso di ricevimento con la quale l'agente postale dichiara di avere eseguito la notificazione ai sensi dell'art. 8 l. n. 890 del 1982 fa fede fino a querela di falso, in quanto tale notificazione è un'attività compiuta, per delega, dall'ufficiale giudiziario, il quale, in forza dell'art. 1 della citata l. n. 890 del 1982, è autorizzato ad avvalersi del servizio postale per
l'attività notificatoria che è stato incaricato di eseguire. Ne consegue, da un lato, che
l'avviso di ricevimento, a condizione che sia sottoscritto dall'agente postale, per le attività che risultano in esso compiute, gode di forza certificatoria fino a querela di falso e, dall'altro, che il destinatario di un avviso di ricevimento che affermi di non avere mai ricevuto l'atto e, in particolare, di non aver mai apposto la propria firma sullo stesso avviso, ha l'onere, se intende contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, di impugnare l'avviso di ricevimento a mezzo di querela di falso.” ( ex multis Cass 24099/24).
Anche l'eccezione di mancata produzione degli originali, come detto, è priva di fondamento in assenza di disconoscimento che per principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità “pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive
(tra molte: Cass. n. 28096 del 2009; tra le recenti: Cass. n. 9533 del 2022);” (Cass. civ. n.
37186/22).
Nel caso di specie il ha eccepito genericamente la mancanza di attestazione di conformità Parte_2 all'originale, tenendo presente, inoltre, che la sussistenza di correzioni sulla data apposta nell'avviso di ricevimento è del tutto irrilevante, in presenza del timbro postale che indica in maniera chiara la data, ovvero 17/11/15, che è la medesima di quella vergata a mano.
Inammissibile, infine, l'eccezione relativa alla mancanza di prova della notifica dell'atto presupposto all'avviso di addebito: accertata la regolare notifica dello stesso, la doglianza avrebbe dovuto essere mossa nei 40 giorni successivi alla notifica dell'avviso di addebito.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico del Parte_2 nella misura liquidata in dispositivo sulla base del DM n. 147/22,
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da contro Parte_1
e , in proprio e n.q. di mandatario di , avverso Controparte_1 CP_2 CP_3 la sentenza n. 601/2023 del Giudice del lavoro di Reggio Calabria, pubblicata in 20/03/2023 , accoglie l'appello e per l'effetto: rigetta l'originaria domanda proposta dal Pennestrì CP_ Condanna a rifondere all'appellante e all' le spese di lite, Parte_2 che liquida, per il primo grado di giudizio, in €,2697,00 ciascuno, oltre accessori di legge, e, per il secondo grado di giudizio, in € 2906,00 ciascuno , oltre accessori di legge.
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Carla Arena)
Il Presidente
(Dott. Marialuisa Crucitti)
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott.ssa Ginevra Chine' Consigliere
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. e in esito alla relativa camera di consiglio viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 357/2023 R.G.L. e vertente
TRA
,la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. Parte_1
SERGIO MAZZÙ, giusta procura in atti;
- appellante –
CONTRO
, la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. Controparte_1
VI MO, giusta procura in atti;
- appellato in proprio e n.q. di mandatario di rappresentato e difeso dall'Avv. CP_2 Controparte_3
LA IA SA IO, giusta procura in atti;
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del lavoro di Reggio Calabria, proponeva Parte_2 opposizione alla intimazione di pagamento n.0942021900325798000 ricevuta in data 21.02.2022, limitatamente alla correlazione con l'avviso di addebito n°39420150002904081000, presuntivamente notificato il data 17.11.2015, eccependo la mancata notifica dello stesso, la mancata notifica dell'atto prodromico all'avviso di addebito e la prescrizione del credito maturatasi tra la notifica dell'avviso e la notifica dell'addebito. CP_ Nella resistenza di e dell' il Giudice di prime cure accoglieva il ricorso. CP_4
In particolare, il giudicante accoglieva l'eccezione di prescrizione, esaminata in via assorbente, ritenendo che la stessa fosse maturata, anche considerando la sospensione dei termini Covid, pari a
311 giorni non consecutivi , in applicazione dell'art. 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, alla legge n. 27/2020 e dell'art. l'articolo 11, comma 9, del decreto- legge n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21/2021,
Ha interposto appello denunciando l'erroneità della sentenza, in quanto il Giudice di CP_4 prime cure aveva applicato una normativa afferente ad una fase procedimentale differente e antecedente rispetto a quella della riscossione esattoriale: ripercorrendo il composto quadro normativo, l'appellante ha eccepito che per effetto dello stesso è stata disposta l'interruzione dell'attività di riscossione per l'arco temporale dal 08/03/2020 al 31/08/2021, con correlativa sospensione della prescrizione per il medesimo periodo, per un tempo pari dunque a 542 giorni, considerando il quale, alcuna prescrizione poteva dirsi maturata.
Costituendosi il ha chiesto il rigetto dell'appello ed in subordine ha eccepito: Parte_2
1)“l'inutilizzabilità della prova documentale di cui all'avviso di ricevimento dell'avviso di addebito
n°39420150002904081000”, in quanto egli aveva disconosciuto la firma apposta sullo stesso, peraltro all'evidenza diversa da quella apposta in calce alla procura;
2) la presenza di correzioni sulla data riportata nell'avviso di ricevimento, nonché la mancanza di attestazione di conformità all'originale; 3) la mancanza di prova in ordine alla notifica dell'atto sotteso all'avviso di addebito n°39420150002904081000.
Il decreto ex art. 127 ter c.p.c. è stato ritualmente comunicato alle parti. Sono state depositate note nel termine del 7 ottobre 2025 fissato nel predetto decreto. La causa è stata decisa nella camera di consiglio dell'8 ottobre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Il quinquennio controverso è stato interessato dalla sospensione derivante dalla normativa emergenziale (D.L. n. 18/2020 e successive modifiche).
L'art. 67 D.L. 18/2020 ha disposto: Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori.
Il comma 4 della norma ha disposto: Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.
La sospensione normativa dell'attività di riscossione ha inciso evidentemente anche sui termini di prescrizione, rimasti sospesi per il medesimo lasso temporale.
Il decorso della prescrizione deve, infatti, intendersi sospeso, atteso che si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 D. Lgs. 24 settembre 2015, n. 159 il quale al comma 2 così statuisce: “I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività' degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione”.
L'art. 68 D.L. 18/2020 ha disposto: Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.
Il D.L. n. 73/2021 - convertito con modifiche con L. 106/2021 (c.d. Decreto Sostegni bis) - ha prorogato la sospensione già prevista dall'art. 68, comma 1, del D.L. n. 18/2020 in materia di versamenti dovuti in base alle cartelle esattoriali, nonché in base agli avvisi di cui agli artt. 29 e 30 del D.L. n. 78/2010.
La sospensione in questione ha operato, dunque, dall'8 marzo 2020 sino a tutto il 31 agosto 2021
(542 giorni), con la conseguenza che i versamenti dovevano essere effettuati entro la fine del mese successivo alla fine del periodo di sospensione in unica soluzione.
In base alla normativa citata sono state, altresì, sospese fino al 31 agosto 2021 le attività di notifica delle cartelle di pagamento e degli altri atti della riscossione per il recupero, anche coattivo, dei debiti scaduti prima dell'inizio del periodo di sospensione. Sul punto, la Suprema Corte, cfr. Cass., n. 960/2025, in motivazione, ha così riepilogato le fonti della sospensione ed ha chiarito che i termini vanno spostati in avanti per tutto l'arco temporale interessato dalla sospensione: “… occorre ricordare che l'art. 67, D.L. n. 18 del 2020 (cd. Decreto
"Cura Italia", emanato per fronteggiare l'emergenza pandemica da COVID 19) ha disposto la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori;
ha, altresì, sospeso per il medesimo periodo i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, all'articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.
147.Inoltre, il comma 4 del sopra citato art. 67 ha stabilito che, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. L'art. 68 del D.L. n. 18 del 2020 si correla a tale generalizzata sospensione anche per quanto attiene ai termini di versamento dei carichi affidati all . Controparte_5
Occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, D.Lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212”.
Pertanto, considerata la sospensione operante dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, il termine quinquennale di prescrizione per il periodo fra il 17/11/15, data di notifica dell'avviso di addebito n°39420150002904081000, ed il 21/2/22, data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata, non era decorso.
Le eccezione riproposte dal appaiono prive di fondamento, in essenza di querela di falso e Parte_2 di efficace disconoscimento della conformità della copia all'originale. E' monolitico l'orientamento della Cassazione in base al quale “nella notificazione a mezzo del servizio postale, l'attestazione sull'avviso di ricevimento con la quale l'agente postale dichiara di avere eseguito la notificazione ai sensi dell'art. 8 l. n. 890 del 1982 fa fede fino a querela di falso, in quanto tale notificazione è un'attività compiuta, per delega, dall'ufficiale giudiziario, il quale, in forza dell'art. 1 della citata l. n. 890 del 1982, è autorizzato ad avvalersi del servizio postale per
l'attività notificatoria che è stato incaricato di eseguire. Ne consegue, da un lato, che
l'avviso di ricevimento, a condizione che sia sottoscritto dall'agente postale, per le attività che risultano in esso compiute, gode di forza certificatoria fino a querela di falso e, dall'altro, che il destinatario di un avviso di ricevimento che affermi di non avere mai ricevuto l'atto e, in particolare, di non aver mai apposto la propria firma sullo stesso avviso, ha l'onere, se intende contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, di impugnare l'avviso di ricevimento a mezzo di querela di falso.” ( ex multis Cass 24099/24).
Anche l'eccezione di mancata produzione degli originali, come detto, è priva di fondamento in assenza di disconoscimento che per principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità “pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive
(tra molte: Cass. n. 28096 del 2009; tra le recenti: Cass. n. 9533 del 2022);” (Cass. civ. n.
37186/22).
Nel caso di specie il ha eccepito genericamente la mancanza di attestazione di conformità Parte_2 all'originale, tenendo presente, inoltre, che la sussistenza di correzioni sulla data apposta nell'avviso di ricevimento è del tutto irrilevante, in presenza del timbro postale che indica in maniera chiara la data, ovvero 17/11/15, che è la medesima di quella vergata a mano.
Inammissibile, infine, l'eccezione relativa alla mancanza di prova della notifica dell'atto presupposto all'avviso di addebito: accertata la regolare notifica dello stesso, la doglianza avrebbe dovuto essere mossa nei 40 giorni successivi alla notifica dell'avviso di addebito.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico del Parte_2 nella misura liquidata in dispositivo sulla base del DM n. 147/22,
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da contro Parte_1
e , in proprio e n.q. di mandatario di , avverso Controparte_1 CP_2 CP_3 la sentenza n. 601/2023 del Giudice del lavoro di Reggio Calabria, pubblicata in 20/03/2023 , accoglie l'appello e per l'effetto: rigetta l'originaria domanda proposta dal Pennestrì CP_ Condanna a rifondere all'appellante e all' le spese di lite, Parte_2 che liquida, per il primo grado di giudizio, in €,2697,00 ciascuno, oltre accessori di legge, e, per il secondo grado di giudizio, in € 2906,00 ciascuno , oltre accessori di legge.
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Carla Arena)
Il Presidente
(Dott. Marialuisa Crucitti)