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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 10/04/2025, n. 1379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1379 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente rel/est. dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice dott.ssa Nadia Zampogna Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al nrg. 4314 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2023, avente ad oggetto: divorzio contenzioso vertente
TRA
(C.F.: ) elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Frattamaggiore (NA), alla via G. Leopardi n. 12, presso lo studio degli avvocati Nicomede Di
Michele, (C.F. ) e Michele Di Michele ( , dai quali C.F._2 C.F._3
è rappresentato e difeso, in virtù di procura depositata telematicamente in uno al presente atto,
RICORRENTE
E
, (C.F. domiciliata elettivamente in Giugliano Controparte_1 C.F._4
(NA) alla Via A. Palumbo n. 57, presso lo studio dell'Avv. Andrea D'Alterio che la rappresenta e difende giusta mandato in calce al presente atto,
RESISTENTE
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Napoli Nord;
1 INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da verbali ed atti di causa.
FATTO E MOTIVI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18 aprile 2023 il ricorrente epigrafato premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Carinaro il 27 settembre 2006 (Atto N. 31 parte 2 serie
A - anno 2006), in regime di separazione dei beni, con e che dalla loro Controparte_1
unione erano nati due figli, , il 24.12.2007 e , il 21.12.2011; che, divenuta Per_1 Per_2
intollerabile la prosecuzione della convivenza, si erano separati mediante negoziazione assistita con accordo sottoscritto in data 25/02/2022, con il quale era stato stabilito l'affidamento condiviso dei minori, l'assegnazione della casa coniugale alla resistente, con collocazione dei minori presso la madre, il calendario delle visite padre-figli e l'obbligo in capo al ricorrente di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli in complessivi euro 500,00 mensili (250,00 ciascuno) oltre il 50 % delle spese straordinarie;
che, dalla sottoscrizione del relativo accordo, le condizioni economiche di esso ricorrente non erano mutate, tant'è che continuava a prestare attività lavorativa saltuariamente;
che la separazione si era protratta ininterrottamente senza alcuna possibilità di una ricomposizione del rapporto;
tanto premesso, chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui all'accordo di negoziazione assistita, con vittoria di spese.
- Con comparsa di costituzione depositata in data 29 settembre 2023 si costituiva in giudizio la quale, pur non opponendosi alla domanda di divorzio, deduceva di aver Controparte_1
rinunciato, in sede di sottoscrizione dell'accordo di negoziazione, al proprio assegno di mantenimento al fine di ottenere la corresponsione mensile, da parte del ricorrente, di un assegno a titolo di mantenimento per la prole pari ad euro 500,00 mensili, in ragione della precaria situazione lavorativa del marito;
si associava alla domanda di divorzio contestando la sola richiesta di conferma dell'assegno di mantenimento deducendo un mutamento in melius, delle condizioni economiche del ricorrente, che lavorava presso l'azienda di famiglia che gestisce un distributore di gas, come da visura camerale prodotta in atti, aggiungendo che il ricorrente era intestatario di una serie di immobili.
- All'udienza presidenziale del 4 ottobre 2023, le parti comparivano personalmente, e nel corso dell'udienza venivano invitate ad intraprendere un percorso di mediazione familiare,
2 indi, con ordinanza emessa il 17 novembre 2023, il Presidente relatore così disponeva in via provvisoria e urgente: a modifica delle condizioni stabilite in sede di negoziazione assistita pone a carico del ricorrente l'assegno di mantenimento per i figli in misura di complessivi €
600,00 oltre rivalutazione ISTAT da versarsi con le modalità già previste in sede di negoziazione assistita e confermava le condizioni stabilite in sede di negoziazione assistita.
- Con ordinanza emessa in data 23 luglio 2024, il Presidente relatore rimetteva la causa sul ruolo e disponeva indagini di polizia tributaria nei confronti di Parte_1
concernenti i redditi dichiarati dal ricorrente negli ultimi tre anni e sull'effettivo tenore di vita dallo stesso tenuto;
accertarsi se il ricorrente fosse titolare (o abbia la reale disponibilità) di beni immobili, mobili registrati o beni di lusso, titolarità o reale disponibilità che lascino presumere una elevata capacità di produzione di redditi, con specificazione del valore di mercato di detti beni, della loro attuale destinazione e in quale modo e con quali proventi la parte li abbia acquistati;
nonché accertare se il fosse titolare di quote sociali Parte_1
ovvero dipendente di società con indicazione del volume di affari delle/a società.
- Pervenuti in atti gli accertamenti tributari disposti, all'udienza dell'8 gennaio 2025, il
Presidente relatore rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 11 marzo 2025 all'esito della quale la causa veniva riservata in decisione al Collegio.
###########################################################
-La domanda di divorzio è fondata e va, pertanto, accolta.
-Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della Legge n. 898 dell'1/12/1970, così come successivamente modificata e integrata (Legge n. 74/1987 e Legge n. 55/2015), essendo decorsi oltre sei mesi dalla separazione personale in sede di negoziazione assistista ex art. 6 DL 132/2014 sottoscritto il 25 febbraio 2022; inoltre, la separazione personale dei coniugi è perdurata dalla data dell'accordo, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
-In via preliminare va preso atto che entrambe le parti hanno chiesto la conferma dell'affido condiviso dei minori , n. il 24/12/07 e , n. il 21/12/2011, e del calendario di Per_1 Per_2
visita stabilito in sede di accordo di negoziazione assistita di separazione personale.
Quanto agli aspetti economici, va, altresì, premesso che la resistente ha dichiarato di essere autosufficiente non formulando domanda di assegno divorzile.
-Resta da delibare in ordine alla misura dell'assegno di mantenimento per il mantenimento dei figli minori che il ricorrente ha chiesto confermarsi nella misura stabilita in sede di
3 accordo di negoziazione assistita, ossia € 500,00 per entrambi i minori, misura contestata dalla resistente, che ha giustificato l'accettazione di tale importo, in sede di separazione, per le precarie condizioni lavorative ed economiche nelle quali versava il marito all'atto della separazione.
-A tale ultimo riguardo la resistente ha dedotto, nel costituirsi in giudizio, che, al contrario di quanto affermato dal ricorrente nel ricorso introduttivo, le condizioni economiche e reddituali del marito sarebbero migliorate, lavorando il ricorrente nella società familiare che gestisce un distributore di carburante e in quanto proprietario di numerosi immobili.
-Ciò posto al fine di accertare le reali condizioni economiche e reddituali del Parte_1
sono stati disposti nel corso del giudizio accertamenti patrimoniali e reddituali tramite la
Guardia di finanza.
-Dalla documentazione prodotta in atti dalla Guardia di finanza è emerso che il è Parte_1
comproprietario di 8 immobili e di due terreni per successione ereditaria e che lo stesso risulta essere socio per una quota di partecipazione dell'11,1% della società Vesuvio Gas srl, avente un volume di affari negli anni 2021 -2023 di circa quattro milioni di euro, nonché che il ricorrente è rappresentante legale negoziale o di fatto e il socio amministratore dell'associazione denominata Centro di formazione musicale.
-Lo stesso risulta, altresì aver dichiarato redditi da lavoro dipendente, e redditi diversi, per euro 15.252,00, anno 2022, euro 16.571,00, per il 2023, euro 10.209, per il 2024.
-Tanto premesso va evidenziato, in adesione al consolidato orientamento di legittimità secondo cui, in tema di assegno di mantenimento del figlio, l'aumento delle esigenze economiche di quest'ultimo è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione. Ne consegue che le esigenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l'età - che devono essere soddisfatte dai genitori ai sensi dell'art. 337 ter, comma 1 c.c. - non possono ritenersi coperte ed assorbite integralmente con l'assunzione del pagamento delle c.d. "spese straordinarie", dovendosi provvedere ad un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento (cfr. Cass.13664/22; conf. Cass.17055/07).
-Ciò posto, in via preliminare e generale, deve osservarsi che l'obbligo di mantenimento dei minori è assolutamente ineludibile da parte di entrambi i genitori in virtù delle disposizioni ex artt. 147, 148 e soprattutto 160 c.c. norma questa ultima che sancisce la indisponibilità dei diritti/doveri correlati al matrimonio e tra questi sicuramente quelli della cura morale e materiale dei figli (art. 148 c.c.).
4 Nella specie, in ordine al quantum dell'assegno di mantenimento, tenuto conto dell'età dei minori (anni 17 e 14), degli impegni di vita e di relazione degli stessi e dunque, dell'inevitabile, quanto notorio, incremento delle esigenze e delle spese per il loro mantenimento (cfr. tra le altre Cass.; ordinanza 1.3.2018 n. 4811; Cass. 18.9.2013, n. 21273;
Cass. n. 23630/2009; Cass. n. 23411/2009; Cass.; sentenza 3.8.2007 n. 17055; Cass. n.
10119/2006), nonché i redditi e la situazione economico patrimoniale delle parti, come emerse in corso di causa, va stabilito il mantenimento a carico del ricorrente in misura di €
800,00 complessivi, (euro 400,00 per ciascun figlio), oltre rivalutazione ISTAT da versarsi con le modalità già stabilite in sede di separazione.
-Va, altresì, posto a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire nella misura del 50% alle spese mediche non coperte dal servizio sanitario pubblico e straordinarie per il figlio, purché debitamente documentate, per la regolamentazione delle quali si rinvia al protocollo approvato d'intesa con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli Nord in data
25/10/2019, qui da intendersi integralmente trascritto e recepito.
L' esito del giudizio e la natura della controversia giustificano la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sulla controversia come innanzi proposta tra le parti in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in
Carinaro in data 26.09.2006 tra (nato a [...] il [...]) e Parte_1
(nata a [...] il [...]); Controparte_1
b) a modifica delle condizioni stabilite nell'accordo di negoziazione assistita di separazione personale, pone a carico l'assegno di mantenimento a carico di per i Parte_1
figli minori e in € 800,00 complessivi (euro 400,00 per ciascun figlio minore) Per_1 Per_2
da versarsi secondo le modalità già stabilite in sede di separazione, oltre al 50% delle spese straordinarie e spese mediche non coperte dal servizio sanitario pubblico e straordinarie, purché debitamente documentate, come da protocollo di intesa intervenuto tra Tribunale e
C.O.A. di Napoli Nord siglato il 25/10/2019, da versarsi con le modalità stabilite in sede di separazione;
c) conferma nel resto le condizioni della separazione personale contenute nell'accordo di negoziazione assistita sottoscritto il 25/2/2022;
5 d) dichiara compensate tra le parti le spese processuali del presente giudizio.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 4 aprile 2025
Il Presidente rel. ed estensore
Dott.ssa Alessandra Tabarro
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente rel/est. dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice dott.ssa Nadia Zampogna Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al nrg. 4314 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2023, avente ad oggetto: divorzio contenzioso vertente
TRA
(C.F.: ) elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Frattamaggiore (NA), alla via G. Leopardi n. 12, presso lo studio degli avvocati Nicomede Di
Michele, (C.F. ) e Michele Di Michele ( , dai quali C.F._2 C.F._3
è rappresentato e difeso, in virtù di procura depositata telematicamente in uno al presente atto,
RICORRENTE
E
, (C.F. domiciliata elettivamente in Giugliano Controparte_1 C.F._4
(NA) alla Via A. Palumbo n. 57, presso lo studio dell'Avv. Andrea D'Alterio che la rappresenta e difende giusta mandato in calce al presente atto,
RESISTENTE
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Napoli Nord;
1 INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da verbali ed atti di causa.
FATTO E MOTIVI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18 aprile 2023 il ricorrente epigrafato premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Carinaro il 27 settembre 2006 (Atto N. 31 parte 2 serie
A - anno 2006), in regime di separazione dei beni, con e che dalla loro Controparte_1
unione erano nati due figli, , il 24.12.2007 e , il 21.12.2011; che, divenuta Per_1 Per_2
intollerabile la prosecuzione della convivenza, si erano separati mediante negoziazione assistita con accordo sottoscritto in data 25/02/2022, con il quale era stato stabilito l'affidamento condiviso dei minori, l'assegnazione della casa coniugale alla resistente, con collocazione dei minori presso la madre, il calendario delle visite padre-figli e l'obbligo in capo al ricorrente di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli in complessivi euro 500,00 mensili (250,00 ciascuno) oltre il 50 % delle spese straordinarie;
che, dalla sottoscrizione del relativo accordo, le condizioni economiche di esso ricorrente non erano mutate, tant'è che continuava a prestare attività lavorativa saltuariamente;
che la separazione si era protratta ininterrottamente senza alcuna possibilità di una ricomposizione del rapporto;
tanto premesso, chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui all'accordo di negoziazione assistita, con vittoria di spese.
- Con comparsa di costituzione depositata in data 29 settembre 2023 si costituiva in giudizio la quale, pur non opponendosi alla domanda di divorzio, deduceva di aver Controparte_1
rinunciato, in sede di sottoscrizione dell'accordo di negoziazione, al proprio assegno di mantenimento al fine di ottenere la corresponsione mensile, da parte del ricorrente, di un assegno a titolo di mantenimento per la prole pari ad euro 500,00 mensili, in ragione della precaria situazione lavorativa del marito;
si associava alla domanda di divorzio contestando la sola richiesta di conferma dell'assegno di mantenimento deducendo un mutamento in melius, delle condizioni economiche del ricorrente, che lavorava presso l'azienda di famiglia che gestisce un distributore di gas, come da visura camerale prodotta in atti, aggiungendo che il ricorrente era intestatario di una serie di immobili.
- All'udienza presidenziale del 4 ottobre 2023, le parti comparivano personalmente, e nel corso dell'udienza venivano invitate ad intraprendere un percorso di mediazione familiare,
2 indi, con ordinanza emessa il 17 novembre 2023, il Presidente relatore così disponeva in via provvisoria e urgente: a modifica delle condizioni stabilite in sede di negoziazione assistita pone a carico del ricorrente l'assegno di mantenimento per i figli in misura di complessivi €
600,00 oltre rivalutazione ISTAT da versarsi con le modalità già previste in sede di negoziazione assistita e confermava le condizioni stabilite in sede di negoziazione assistita.
- Con ordinanza emessa in data 23 luglio 2024, il Presidente relatore rimetteva la causa sul ruolo e disponeva indagini di polizia tributaria nei confronti di Parte_1
concernenti i redditi dichiarati dal ricorrente negli ultimi tre anni e sull'effettivo tenore di vita dallo stesso tenuto;
accertarsi se il ricorrente fosse titolare (o abbia la reale disponibilità) di beni immobili, mobili registrati o beni di lusso, titolarità o reale disponibilità che lascino presumere una elevata capacità di produzione di redditi, con specificazione del valore di mercato di detti beni, della loro attuale destinazione e in quale modo e con quali proventi la parte li abbia acquistati;
nonché accertare se il fosse titolare di quote sociali Parte_1
ovvero dipendente di società con indicazione del volume di affari delle/a società.
- Pervenuti in atti gli accertamenti tributari disposti, all'udienza dell'8 gennaio 2025, il
Presidente relatore rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 11 marzo 2025 all'esito della quale la causa veniva riservata in decisione al Collegio.
###########################################################
-La domanda di divorzio è fondata e va, pertanto, accolta.
-Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della Legge n. 898 dell'1/12/1970, così come successivamente modificata e integrata (Legge n. 74/1987 e Legge n. 55/2015), essendo decorsi oltre sei mesi dalla separazione personale in sede di negoziazione assistista ex art. 6 DL 132/2014 sottoscritto il 25 febbraio 2022; inoltre, la separazione personale dei coniugi è perdurata dalla data dell'accordo, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
-In via preliminare va preso atto che entrambe le parti hanno chiesto la conferma dell'affido condiviso dei minori , n. il 24/12/07 e , n. il 21/12/2011, e del calendario di Per_1 Per_2
visita stabilito in sede di accordo di negoziazione assistita di separazione personale.
Quanto agli aspetti economici, va, altresì, premesso che la resistente ha dichiarato di essere autosufficiente non formulando domanda di assegno divorzile.
-Resta da delibare in ordine alla misura dell'assegno di mantenimento per il mantenimento dei figli minori che il ricorrente ha chiesto confermarsi nella misura stabilita in sede di
3 accordo di negoziazione assistita, ossia € 500,00 per entrambi i minori, misura contestata dalla resistente, che ha giustificato l'accettazione di tale importo, in sede di separazione, per le precarie condizioni lavorative ed economiche nelle quali versava il marito all'atto della separazione.
-A tale ultimo riguardo la resistente ha dedotto, nel costituirsi in giudizio, che, al contrario di quanto affermato dal ricorrente nel ricorso introduttivo, le condizioni economiche e reddituali del marito sarebbero migliorate, lavorando il ricorrente nella società familiare che gestisce un distributore di carburante e in quanto proprietario di numerosi immobili.
-Ciò posto al fine di accertare le reali condizioni economiche e reddituali del Parte_1
sono stati disposti nel corso del giudizio accertamenti patrimoniali e reddituali tramite la
Guardia di finanza.
-Dalla documentazione prodotta in atti dalla Guardia di finanza è emerso che il è Parte_1
comproprietario di 8 immobili e di due terreni per successione ereditaria e che lo stesso risulta essere socio per una quota di partecipazione dell'11,1% della società Vesuvio Gas srl, avente un volume di affari negli anni 2021 -2023 di circa quattro milioni di euro, nonché che il ricorrente è rappresentante legale negoziale o di fatto e il socio amministratore dell'associazione denominata Centro di formazione musicale.
-Lo stesso risulta, altresì aver dichiarato redditi da lavoro dipendente, e redditi diversi, per euro 15.252,00, anno 2022, euro 16.571,00, per il 2023, euro 10.209, per il 2024.
-Tanto premesso va evidenziato, in adesione al consolidato orientamento di legittimità secondo cui, in tema di assegno di mantenimento del figlio, l'aumento delle esigenze economiche di quest'ultimo è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione. Ne consegue che le esigenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l'età - che devono essere soddisfatte dai genitori ai sensi dell'art. 337 ter, comma 1 c.c. - non possono ritenersi coperte ed assorbite integralmente con l'assunzione del pagamento delle c.d. "spese straordinarie", dovendosi provvedere ad un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento (cfr. Cass.13664/22; conf. Cass.17055/07).
-Ciò posto, in via preliminare e generale, deve osservarsi che l'obbligo di mantenimento dei minori è assolutamente ineludibile da parte di entrambi i genitori in virtù delle disposizioni ex artt. 147, 148 e soprattutto 160 c.c. norma questa ultima che sancisce la indisponibilità dei diritti/doveri correlati al matrimonio e tra questi sicuramente quelli della cura morale e materiale dei figli (art. 148 c.c.).
4 Nella specie, in ordine al quantum dell'assegno di mantenimento, tenuto conto dell'età dei minori (anni 17 e 14), degli impegni di vita e di relazione degli stessi e dunque, dell'inevitabile, quanto notorio, incremento delle esigenze e delle spese per il loro mantenimento (cfr. tra le altre Cass.; ordinanza 1.3.2018 n. 4811; Cass. 18.9.2013, n. 21273;
Cass. n. 23630/2009; Cass. n. 23411/2009; Cass.; sentenza 3.8.2007 n. 17055; Cass. n.
10119/2006), nonché i redditi e la situazione economico patrimoniale delle parti, come emerse in corso di causa, va stabilito il mantenimento a carico del ricorrente in misura di €
800,00 complessivi, (euro 400,00 per ciascun figlio), oltre rivalutazione ISTAT da versarsi con le modalità già stabilite in sede di separazione.
-Va, altresì, posto a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire nella misura del 50% alle spese mediche non coperte dal servizio sanitario pubblico e straordinarie per il figlio, purché debitamente documentate, per la regolamentazione delle quali si rinvia al protocollo approvato d'intesa con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli Nord in data
25/10/2019, qui da intendersi integralmente trascritto e recepito.
L' esito del giudizio e la natura della controversia giustificano la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sulla controversia come innanzi proposta tra le parti in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in
Carinaro in data 26.09.2006 tra (nato a [...] il [...]) e Parte_1
(nata a [...] il [...]); Controparte_1
b) a modifica delle condizioni stabilite nell'accordo di negoziazione assistita di separazione personale, pone a carico l'assegno di mantenimento a carico di per i Parte_1
figli minori e in € 800,00 complessivi (euro 400,00 per ciascun figlio minore) Per_1 Per_2
da versarsi secondo le modalità già stabilite in sede di separazione, oltre al 50% delle spese straordinarie e spese mediche non coperte dal servizio sanitario pubblico e straordinarie, purché debitamente documentate, come da protocollo di intesa intervenuto tra Tribunale e
C.O.A. di Napoli Nord siglato il 25/10/2019, da versarsi con le modalità stabilite in sede di separazione;
c) conferma nel resto le condizioni della separazione personale contenute nell'accordo di negoziazione assistita sottoscritto il 25/2/2022;
5 d) dichiara compensate tra le parti le spese processuali del presente giudizio.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 4 aprile 2025
Il Presidente rel. ed estensore
Dott.ssa Alessandra Tabarro
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