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Sentenza 26 luglio 2025
Sentenza 26 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/07/2025, n. 6243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6243 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2025 |
Testo completo
N. 35519/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Cattaneo Presidente rel. est. dott.ssa Fulvia De Luca Giudice dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 14/10/2024, rimessa al Collegio alla udienza del 04.06.2025, discussa nella
Camera di Consiglio del 25.6.2025 promossa
DA
c.f. nata in [...] il Parte_1 C.F._1
08/12/1992, rappresentata e difesa dall' avv. CICCARONE ADRIANA con studio in VIA CIRO
MENOTTI 6 MILANO presso la quale è elettivamente domiciliata, come da procura in atti, ammessa al patrocinio a spese dello Stato in data 26/09/2024 (N. 2024/6085)
PARTE RICORRENTE
CONTRO
c.f. , nato in Controparte_1 C.F._2
EGITTO il 16/03/1980, residente in [...]
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
E CON L'INTERVENTO DELL'
AVV. in qualità di curatore speciale del minore nato il [...] CP_2 Per_1
pagina 1 di 11
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 06.11.2025
OGGETTO: Divorzio contenzioso
CONCLUSIONI
Per la ricorrente e il curatore speciale: chiedono la conferma dell'affido all'ENTE. Quanto al collocamento chiedono che il minore sia collocato prevalentemente presso la madre con delega ai servizi di regolamentare le visite padre/figlio prevedendo il fine settimana alternato ed un giorno durante la settimana. il padre va spesso in Egitto e si è sposato e sta cercando un figlio quindi la sua presenza sul territorio dello Stato non è garantita e continuativa. Devono inoltre essere confermati gli incarichi ai servizi
In aggiunta la sola ricorrente chiede: che sia pronunciato il divieto di espatrio a carico del marito con il figlio minore senza il consenso scritto della madre e che il contributo sia quantificato in €400 mensili visto che il bambino sta di più con la madre, oltre al 100% delle spese straordinarie come da sentenza. chiede che il padre consegni alla madre il passaporto del minore ed il libretto postale di risparmio sul quale l'INPS versa la pensione di frequenza del figlio minore. ovvero che l'INPS versi alla madre la pensione di frequenza del figlio sul conto Posta Pay [...]
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e Parte_1 CP_1 [...] hanno contratto matrimonio in TANTA (Egitto) il 15/06/2014, trascritto nei registri CP_1 dello stato civile del Comune di TREZZANO SUL NAVIGLIO (MI) nell'anno 2021, atto n. 12, parte
II, Serie C, dal matrimonio è nato un figlio: in data 29.11.2016, Per_1
pagina 2 di 11 le parti si sono separate con sentenza parziale n. 9694/2022 di questo Tribunale pubblicata in data 12.12.2022 e con successiva sentenza definitiva n. 1134/2024 pubblicata il 30.01.2024 con la quale veniva disposto l'addebito della separazione al marito, l'affido del minore al Comune di
Trezzano sul Naviglio per un periodo di anni due, il collocamento prevalente del minore presso il padre con regolamentazione delle frequentazioni materne, il mantenimento della presa in carico e del monitoraggio del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali con prosecuzione/avvio dei percorsi ritenuti opportuni a favore del minore e dei genitori, un contributo di mantenimento paterno per il figlio da versare alla madre di euro 350 mensili con decorrenza dal 30.1.2024, oltre al 100% delle spese straordinarie e ripartizione al 50% dell'AUF, versamento della pensione di invalidità percepita dal minore su un libretto utilizzato esclusivamente per le esigenze e i bisogni del figlio, con ricorso depositato in data 11.10.2024 la ricorrente chiedeva la pronuncia di divorzio, la conferma dell'attuale disposizione in ordine all'affido all'ente del minore, con assunzione da parte dell'ente di tutte le decisioni relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla residenza e collocamento del minore, la regolamentazione delle frequentazioni paterne con il figlio, la conferma della presa in carico del minore e del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali, un contributo di mantenimento paterno per il minore di euro 400 mensili oltre al pagamento da parte del padre del 100% delle spese straordinarie, allegava che la relazione con il resistente era ancora molto conflittuale e complessa, che l'ente affidatario stava proseguendo il percorso di presa in carico a sostegno del minore e del nucleo familiare, che ella aveva avviato un percorso per il raggiungimento di una condizione di completa autonomizzazione, implementando la conoscenza della lingua italiana e reperendo anche un'occupazione con contratto di lavoro a tempo indeterminato per 24 ore settimanale e reddito complessivo nel 2023 di euro 11.593, che tuttavia non le consentiva ancora una piena autonomia, che il resistente aveva contratto nuove nozze in Egitto ove si recava molto spesso lasciando il figlio alle cure della di lui madre o di soggetti estranei, che ella vista la conclusione del progetto di housing sociale nel quale era stata inserita si stava adoperando per reperire un alloggio di edilizia popolare, che da maggio
2024 il resistente si era reso moroso nel pagamento del contributo di mantenimento del figlio minore e aveva altresì sostanzialmente svuotato il libretto aperto per il figlio minore ove confluiva la pensione di invalidità di quest'ultimo che doveva essere utilizzato solo per finalità di cura e supporto del minore da pagina 3 di 11 parte di entrambi i genitori, con obbligo di rendicontazione mensile ed esibizione dei relativi giustificativi di spesa, così come aveva disposto la sentenza di separazione, con decreto dell'01.11.2024 veniva nominato il curatore speciale del minore, richiesta una relazione di aggiornamento all'ente affidatario e fissata l'udienza dell'11.03.2025 per la comparizione separata delle parti, alla suddetta udienza compariva la sola ricorrente e il curatore speciale del minore, il Presidente eccepita la nullità della notifica concedeva nuovo termine per il suo rinnovo e per la costituzione in giudizio del resistente, riservava la concessione dei nuovi termini ex art. 473bis.17 cpc all'esito della successiva udienza che veniva fissata innanzi al GOT delegato al fine di verificare l'esito degli interventi in atto, disponeva la prosecuzione degli interventi, anche terapeutici, in atto e tutti i sostegni apprestati nell'interesse del figlio minore da parte dei Servizi Sociali, nonché che i servizi Per_1 proseguissero nell'attuale parificazione dei tempi di frequentazioni con il minore delle due figure genitoriali e negli interventi di supporto e sostengo genitoriale e di mediazione fra i genitori, e inoltre disponeva che i Servizi Sociali, vista la richiesta di collocamento prevalente del minore presso la madre e i frequenti viaggi in Egitto del padre, valutassero la possibilità di modificare la situazione attuale di collocamento del figlio, con avvio di un percorso di educativa domiciliare presso entrambi i genitori, il padre in Trezzano sul Naviglio via Dante 10 e la madre in via Fucini 8/h, e rinviava la causa all'udienza del 10.06.2025, alla suddetta udienza, che veniva anticipata al 04.06.2025 con ordinanza del 12.05.2025 a seguito di istanza della ricorrente, tenutasi innanzi al Presidente relatore, compariva la sola ricorrente e il curatore speciale;
il Presidente, verificata la regolarità della notifica al resistente avvenuta ai sensi dell'art. 140 cpc in data 27.11.2024 ne dichiarava la contumacia, e sentita la ricorrente, in assenza di istanze istruttorie, ritenendo la causa matura per la decisione, invitava la ricorrente a precisare le conclusioni, ordinando la discussione orale della causa. Il difensore precisava le conclusioni come sopra trascritte ed insisteva per l'accoglimento stesse;
pertanto, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione ed era discussa e decisa nella camera di consiglio del 25.06.2025.
Considerato in diritto
Giurisdizione e Legge Applicabile allo status
pagina 4 di 11 Sussiste la giurisdizione italiana, a norma dell'art. 3, 1° co., lett. a), Regolamento UE n.
1111/2019 essendo in Italia la residenza abituale dei coniugi.
La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 lettera a) del Regolamento UE 1259/2010 essendo la legge dello Stato in cui le parti risiedono abitualmente nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale.
Giurisdizione e Legge Applicabile alla responsabilità genitoriale
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alla responsabilità genitoriale ai sensi del Reg. UE 2201/2003 art. 8 in quanto il figlio minore risiede abitualmente in Italia.
La legge applicabile alla responsabilità genitoriale è la legge italiana ai sensi della Convenzione dell'Aja del 19.10.1996 ratificata dalla Legge 101/2015 art. 17 essendo in Italia la residenza abituale del minore.
Giurisdizione e Legge Applicabile alle obbligazioni alimentari per il figlio minore
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alle obbligazioni alimentari a favore della prole ai sensi del Reg. UE 4/2009 art. 3 lettera d) in quanto domanda accessoria alla domanda sulla responsabilità genitoriale per la quale vi è la competenza di questa A.G.
La legge applicabile alla obbligazione alimentare è la legge italiana ai sensi del Protocollo dell'Aja del 23.11.2007 art. 3, richiamato dal Reg UE 4/2009 art. 15 e approvato dal Consiglio della
Unione Europea il 20.11.2009, atteso che l'Italia è lo Stato di residenza abituale del creditore.
La domanda di divorzio
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e deve trovare accoglimento.
I coniugi si sono separati con sentenza parziale sullo status separativo n. 9694/2022 di questo
Tribunale pubblicata in data 12.12.2022.
Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge
(il ricorso è stato depositato il 11.10.2024), ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n.
898/70 e successive modifiche per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, non risultando dagli atti, né essendo stato eccepito, che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendo ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La responsabilità genitoriale
pagina 5 di 11 Il Collegio ritiene che debba essere confermato l'affido minore ai servizi sociali, così Per_1 come richiesto dalla stessa madre e dal curatore speciale del minore. Infatti, la complessità e le criticità del nucleo familiare in oggetto, caratterizzato anche da agiti di violenza del marito nei confronti della moglie, che hanno portato all'addebito della separazione in capo al resistente, non sono state superate.
L'affido ai servizi del minore nonché tutti gli interventi predisposti a sostengo dello stesso e dei genitori sono stati e continuano ad essere necessari a tutela di , la cui situazione risulta già Per_1 fragile per la patologia di cui soffre.
Nelle relazioni di aggiornamento depositate in atti da parte degli operatori dei Servizi Sociali, in data 05.03.2025 e in data 04.06.2025 si legge che: “Dai colloqui psico-sociali effettuati con i genitori sia individualmente sia congiuntamente emerge come rispetto alla situazione globale del nucleo familiare, la maggiore criticità permane nell'impossibilità di una comunicazione diretta e distesa tra le due figure genitoriali. Tutte le comunicazioni sia quelle meno significative (es. accompagnamento del minore al corso di lingua araba) sia quelle più importanti (es. gestione del minore durante viaggio del padre in Egitto) devono essere mediate dallo scrivente servizio che si pone come interlocutore esterno
e mediatore: i due genitori difatti non trovano mai un punto d'accordo su alcuna decisione e ciò si riversa conseguentemente sulla vita del bambino e sul suo stato emotivo”.
Il persistere di reciproche rivendicazioni tra i due genitori rispetto a tutta una serie di aspetti, specialmente di carattere burocratico, rende complessa la gestione quotidiana del bambino, in particolare in ordine al possesso dei documenti del minore.
Inoltre i servizi hanno evidenziato anche alcune difficoltà dei genitori nella gestione del minore.
Si legge infatti nella relazione in atti che: “Inoltre, dalle reti effettuate con la Sacra Famiglia a dalla scuola emerge come entrambi i genitori incontrano difficoltà a relazionarsi serenamente con il bambino: da una parte la madre mostra difficoltà nel contenere le manifestazioni di rabbia e frustrazione del bambino e spesso è incapace a proteggersi dalle reazioni aggressive del figlio;
dall'altra parte il padre risulta essere autoritario e agisce una disciplina molto rigida con il figlio”.
, nonostante le proprie difficoltà personali e la complessità della propria situazione Per_1 familiare è un bambino che cerca di affrontare i propri compiti evolutivi, come emerge dalle osservazioni dei servizi.
pagina 6 di 11 Per tutti questi motivi il Tribunale ritiene opportuno oltre che necessario il mantenimento dell'affido del minore ai servizi e la prosecuzione di tutti gli interventi terapeutici attualmente in atto a favore del minore e di supporto e sostegno genitoriale e di mediazione tra le parti fornite dal servizio.
È importante altresì proseguire anche con il nuovo intervento di educativa domiciliare a sostegno del minore presso entrambi i contesti genitoriali al fine di poter osservare le dinamiche relazionali di ciascun genitore con , sostenere i genitori nelle loro difficoltà di intervento del Per_1 ruolo genitoriale, osservare lo stato emotivo del minore nel suo ambiente di vita e valutare infine se vi siano delle condizioni di pregiudizio per tali da richiedere una progettualità differente. Per_1
Quanto al collocamento prevalente del minore il Tribunale, in adesione alle richieste del curatore speciale, ritiene di disporlo presso la madre. Infatti, è emerso che il padre si assenta molto spesso dall'Italia per recarsi in Egitto, ove ha contratto nuove nozze e sta cercando di avere un novo figlio, anche per periodi molto lunghi;
quindi, la sua presenza sul territorio dello Stato non è garantita e continuativa. La situazione abitativa in cui vive qui sul territorio non appare chiara, in quanto i Servizi hanno riportato sicuramente la presenza di un uomo, connazionale del padre, presso l'abitazione e la madre insiste nel sostenere che ivi siano ospitate anche altre persone.
Inoltre, sono state riportate dalle insegnanti per il tramite dei servizi delle situazioni di possibile pregiudizio per il piccolo , dovute all'atteggiamento particolarmente severo del padre, che Per_1 arriverebbe anche a picchiare il figlio: riporta spesso alle maestre e anche alle supplenti delle Per_1 esperienze negative vissute in passato in famiglia, riferendo di non volere questi genitori che litigano.
Sembrerebbe che il padre abbia un modo fisico di impartire la disciplina al figlio, in quanto Per_1 ogni qualvolta viene ripreso dalle maestre per via di un comportamento sbagliato afferma di avere paura delle reazioni paterne “non ditelo a mio padre perché mi prende a schiaffi, mi da sculacciate, mi da colpi di cinta”.
La madre, del resto, concluso il progetto di housing sociale in cui era stata inserita, si è prontamente attivata per reperire un alloggio in edilizia popolare, ottenendo allo stato la disponibilità provvisoria di un monolocale in Trezzano sul Naviglio, Via Fucini 8/H, ove gli operatori hanno effettuato il primo accesso ai fini dell'educativa domiciliare, non ravvisando negatività. La madre presenterà domanda, non appena verrà indetto il bando, per l'assegnazione definitiva degli alloggi abitativi pubblici presso il comune di Trezzano s/N.
pagina 7 di 11 Quanto alle frequentazioni viene conferita delega ai servizi di regolamentare le visite padre/figlio prevedendo il fine settimana alternato ed un giorno durante la settimana, con ampia delega di modifica.
Il Tribunale dispone altresì che tutti i documenti del minore (carta d'identità, passaporto, Per_1 tessera sanitaria..) vadano consegnati alla madre, genitore prevalente collocatario del figlio e delega i
Servizi Sociali incaricati di agevolare il passaggio dei suddetti documenti tra le parti.
Le condizioni economiche
La madre lavora con contratto a tempo indeterminato come addetta alle pulizie in un negozio per 4 ore al giorno e percepisce circa 700 euro mensili. paga un canone di 80 euro mensili per l'alloggio di edilizia popolare in cui vive e percepisce il 50% dell'AUF pari a totali 200 euro mensili.
Il padre, secondo quanto riportato dalla ricorrente, lavora presso una fabbrica con contratto di lavoro a tempo indeterminato e attualmente il contributo di mantenimento per il figlio viene versato direttamente alla madre dal datore di lavoro per euro 350,00 mensili secondo quanto disposto in separazione.
Il minore percepisce una pensione di invalidità per via della patologia di cui è affetto pari ad euro 350 mensili che viene versata su in libretto postale nella disponibilità del solo padre.
Ritiene il Collegio che, richiamato il principio di proporzionalità nel concorso dei genitori al mantenimento dei figli;
i parametri di cui all'art. 337 ter co 4 c.c.; i redditi della ricorrente e quelli del resistente che per quanto non esattamente calcolabili risulta comunque lavorare con contratto di lavoro a tempo indeterminato ed è dotato di idonea e integra capacità lavorativa;
i tempi di frequentazione padre/figlio e l'età di quest'ultimo, ancora piccolo, debba essere posto a carico del padre un contributo per il mantenimento del figlio minore, pari ad euro 350,00 mensili, oltre al 100 delle spese come da Linee guida del Tribunale e della corte di appello di Milano pubblicate nel 2017. L'AUF dovrà essere percepito integralmente dalla madre, genitore con il quale il figlio minore vive prevalentemente.
Si dispone, altresì, che anche il libretto postale di risparmio sul quale l'INPS versa la pensione di frequenza del figlio minore, sia consegnato alla madre che lo gestirà nell'esclusivo interesse e a vantaggio del figlio, delegando i Servizi Sociali ad adoperarsi per agevolarne la consegna alla madre da parte del padre.
Il divieto di espatrio
pagina 8 di 11 Il Tribunale ritiene debba essere disposto il divieto di espatrio del figlio minore da del Per_1 padre senza il consenso scritto della madre, a fronte di quanto emerso nel corso del procedimento in ordine alla creazione di un nuovo nucleo familiare del padre in Egitto, come riportato dalla ricorrente, ma anche dai Servizi Sociali incaricati.
Spese processuali
Nulla deve disporsi in ordine alle spese processuali vista la mancata opposizione della parte convenuta, rimasta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, nella contumacia della parte convenuta così statuisce:
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio del matrimonio contratto tra Parte_1
e in TANTA
[...] Controparte_1
(EGITTO) in data 15/06/2014 trascritto nei registri dello stato civile del Comune di TREZZANO
SUL NAVIGLIO nell'anno 2021, atto n. 12, Parte II, Serie C,
2. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del Comune di TREZZANO SUL NAVIGLIO (MI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge,
3. Conferma l'affido ex art. 333 c.c. del figlio minore Persona_2 nato in data [...] ai servizi sociali del Comune di Trezzano sul Naviglio, competente territorialmente (in relazione al luogo di residenza del minore), per il periodo di anni 2 con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza, con limitazione della responsabilità genitoriale quanto alle decisioni di maggior interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla residenza del minore ed alle questioni burocratiche. Prima della scadenza del suddetto termine i servizi sociali, in caso di pregiudizio per il minore e qualora non reputino opportuna la ripresa di una genitorialità condivisa invieranno segnalazione al
Pubblico Ministero minorile,
4. Dispone che le decisioni di maggior interesse per il minore relative all'istruzione, all'educazione e alla salute e alla residenza del minore ex art. 337ter comma 3 c.c vengano pagina 9 di 11 assunte, in caso di disaccordo tra le parti, dai Servizi Sociali, mentre le decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione saranno assunte dalla madre, collocataria del bambino,
5. Dispone che l'Ente Affidatario mantenga il minore collocato presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica, nella casa familiare di Trezzano sul Naviglio via Fucini 8/H;
6. Dispone che i servizi sociali regolamentino le frequentazioni padre figlio prevedendo weekend alternati e un giorno infrasettimanale,
7. Dispone che si servizi sociali provvedano a mantenere un attento monitoraggio sul nucleo familiare e proseguano nella presa in carico del minore e del nucleo disponendo che in collaborazione con i Servizi Specialistici ASST, ciascuno per la parte di rispettiva competenza provvedano a:
- continuare a regolamentare la frequentazione tra il padre ed il figlio secondo tempi e modalità ritenute più rispondente e tutelanti all'interesse del minore, con potere quindi di diversa rimodulazione sia in senso restrittivo o ampliativo, tenuto conto dell'andamento percorsi di supporto avviati per il minore e per i genitori e della situazione psicofisica del minore con la elaborazione di un calendario che sia rispondente alle necessità del minore,
- di avviare/proseguire tutti gli interventi per il minore di supporto socio-educativo e/o di supporto psicologico/neuro psichiatrico necessari (con mantenimento della presa in carico presso l' ivi compreso quello di psicomotricità attualmente in essere ed ogni altro Pt_2 intervento ritenuto necessario o anche solo opportuni nell'esclusivo interesse del minore,
- di mantenere il percorso di educativa domiciliare presso le case dei genitori e di avviare eventuali ulteriori interventi di supporto alla genitorialità e/o percorsi di psicoterapia individuale per entrambi i genitori per rafforzare le rispettive risorse genitoriali e superare le rispettive criticità e fragilità e consenta loro di maturare in un ruolo genitoriale finalmente più sereno e condiviso,
8. Conferma che il padre versi alla madre, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, entro il 5 di ogni mese, la somma di € 350,00 rivalutabile annualmente secondo indici Istat, con prima rivalutazione a gennaio 2025 oltre al 100% delle spese extra coma da Linee guida del
Tribunale dalla Corte di appello di Milano pubblicate nel 2017,
9. L'assegno unico per la famiglia verrà percepito integralmente dalla madre.
pagina 10 di 11 10. Dispone che il libretto postale su cui viene accreditata la pensione di invalidità del figlio venga consegnato alla madre così come tutti i documenti del minore in possesso del padre,
11. Fa divieto a c.f. Controparte_1
, nato in [...] il [...], residente in [...] di allontanarsi con il minore nato il [...] Persona_2 all'Italia senza il consenso scritto dell'altro genitore Parte_1
c.f. nata in [...] il [...],e residente con il figlio in
[...] C.F._1
Trezzano sul Naviglio via Fucini 8/H;
12. Nulla sulle spese,
13. Le spese del curatore speciale saranno liquidate con separato decreto.
Manda la cancelleria per la comunicazione della presente sentenza ai servizi sociali del comune di
Trezzano sul Naviglio ed alla Questura di Milano competente per territorio in relazione al divieto di espatrio al fine delle comunicazioni di competenza
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo 1)
Milano, 25.6.2025
Il Presidente dott.ssa Anna Cattaneo
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Cattaneo Presidente rel. est. dott.ssa Fulvia De Luca Giudice dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 14/10/2024, rimessa al Collegio alla udienza del 04.06.2025, discussa nella
Camera di Consiglio del 25.6.2025 promossa
DA
c.f. nata in [...] il Parte_1 C.F._1
08/12/1992, rappresentata e difesa dall' avv. CICCARONE ADRIANA con studio in VIA CIRO
MENOTTI 6 MILANO presso la quale è elettivamente domiciliata, come da procura in atti, ammessa al patrocinio a spese dello Stato in data 26/09/2024 (N. 2024/6085)
PARTE RICORRENTE
CONTRO
c.f. , nato in Controparte_1 C.F._2
EGITTO il 16/03/1980, residente in [...]
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
E CON L'INTERVENTO DELL'
AVV. in qualità di curatore speciale del minore nato il [...] CP_2 Per_1
pagina 1 di 11
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 06.11.2025
OGGETTO: Divorzio contenzioso
CONCLUSIONI
Per la ricorrente e il curatore speciale: chiedono la conferma dell'affido all'ENTE. Quanto al collocamento chiedono che il minore sia collocato prevalentemente presso la madre con delega ai servizi di regolamentare le visite padre/figlio prevedendo il fine settimana alternato ed un giorno durante la settimana. il padre va spesso in Egitto e si è sposato e sta cercando un figlio quindi la sua presenza sul territorio dello Stato non è garantita e continuativa. Devono inoltre essere confermati gli incarichi ai servizi
In aggiunta la sola ricorrente chiede: che sia pronunciato il divieto di espatrio a carico del marito con il figlio minore senza il consenso scritto della madre e che il contributo sia quantificato in €400 mensili visto che il bambino sta di più con la madre, oltre al 100% delle spese straordinarie come da sentenza. chiede che il padre consegni alla madre il passaporto del minore ed il libretto postale di risparmio sul quale l'INPS versa la pensione di frequenza del figlio minore. ovvero che l'INPS versi alla madre la pensione di frequenza del figlio sul conto Posta Pay [...]
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e Parte_1 CP_1 [...] hanno contratto matrimonio in TANTA (Egitto) il 15/06/2014, trascritto nei registri CP_1 dello stato civile del Comune di TREZZANO SUL NAVIGLIO (MI) nell'anno 2021, atto n. 12, parte
II, Serie C, dal matrimonio è nato un figlio: in data 29.11.2016, Per_1
pagina 2 di 11 le parti si sono separate con sentenza parziale n. 9694/2022 di questo Tribunale pubblicata in data 12.12.2022 e con successiva sentenza definitiva n. 1134/2024 pubblicata il 30.01.2024 con la quale veniva disposto l'addebito della separazione al marito, l'affido del minore al Comune di
Trezzano sul Naviglio per un periodo di anni due, il collocamento prevalente del minore presso il padre con regolamentazione delle frequentazioni materne, il mantenimento della presa in carico e del monitoraggio del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali con prosecuzione/avvio dei percorsi ritenuti opportuni a favore del minore e dei genitori, un contributo di mantenimento paterno per il figlio da versare alla madre di euro 350 mensili con decorrenza dal 30.1.2024, oltre al 100% delle spese straordinarie e ripartizione al 50% dell'AUF, versamento della pensione di invalidità percepita dal minore su un libretto utilizzato esclusivamente per le esigenze e i bisogni del figlio, con ricorso depositato in data 11.10.2024 la ricorrente chiedeva la pronuncia di divorzio, la conferma dell'attuale disposizione in ordine all'affido all'ente del minore, con assunzione da parte dell'ente di tutte le decisioni relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla residenza e collocamento del minore, la regolamentazione delle frequentazioni paterne con il figlio, la conferma della presa in carico del minore e del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali, un contributo di mantenimento paterno per il minore di euro 400 mensili oltre al pagamento da parte del padre del 100% delle spese straordinarie, allegava che la relazione con il resistente era ancora molto conflittuale e complessa, che l'ente affidatario stava proseguendo il percorso di presa in carico a sostegno del minore e del nucleo familiare, che ella aveva avviato un percorso per il raggiungimento di una condizione di completa autonomizzazione, implementando la conoscenza della lingua italiana e reperendo anche un'occupazione con contratto di lavoro a tempo indeterminato per 24 ore settimanale e reddito complessivo nel 2023 di euro 11.593, che tuttavia non le consentiva ancora una piena autonomia, che il resistente aveva contratto nuove nozze in Egitto ove si recava molto spesso lasciando il figlio alle cure della di lui madre o di soggetti estranei, che ella vista la conclusione del progetto di housing sociale nel quale era stata inserita si stava adoperando per reperire un alloggio di edilizia popolare, che da maggio
2024 il resistente si era reso moroso nel pagamento del contributo di mantenimento del figlio minore e aveva altresì sostanzialmente svuotato il libretto aperto per il figlio minore ove confluiva la pensione di invalidità di quest'ultimo che doveva essere utilizzato solo per finalità di cura e supporto del minore da pagina 3 di 11 parte di entrambi i genitori, con obbligo di rendicontazione mensile ed esibizione dei relativi giustificativi di spesa, così come aveva disposto la sentenza di separazione, con decreto dell'01.11.2024 veniva nominato il curatore speciale del minore, richiesta una relazione di aggiornamento all'ente affidatario e fissata l'udienza dell'11.03.2025 per la comparizione separata delle parti, alla suddetta udienza compariva la sola ricorrente e il curatore speciale del minore, il Presidente eccepita la nullità della notifica concedeva nuovo termine per il suo rinnovo e per la costituzione in giudizio del resistente, riservava la concessione dei nuovi termini ex art. 473bis.17 cpc all'esito della successiva udienza che veniva fissata innanzi al GOT delegato al fine di verificare l'esito degli interventi in atto, disponeva la prosecuzione degli interventi, anche terapeutici, in atto e tutti i sostegni apprestati nell'interesse del figlio minore da parte dei Servizi Sociali, nonché che i servizi Per_1 proseguissero nell'attuale parificazione dei tempi di frequentazioni con il minore delle due figure genitoriali e negli interventi di supporto e sostengo genitoriale e di mediazione fra i genitori, e inoltre disponeva che i Servizi Sociali, vista la richiesta di collocamento prevalente del minore presso la madre e i frequenti viaggi in Egitto del padre, valutassero la possibilità di modificare la situazione attuale di collocamento del figlio, con avvio di un percorso di educativa domiciliare presso entrambi i genitori, il padre in Trezzano sul Naviglio via Dante 10 e la madre in via Fucini 8/h, e rinviava la causa all'udienza del 10.06.2025, alla suddetta udienza, che veniva anticipata al 04.06.2025 con ordinanza del 12.05.2025 a seguito di istanza della ricorrente, tenutasi innanzi al Presidente relatore, compariva la sola ricorrente e il curatore speciale;
il Presidente, verificata la regolarità della notifica al resistente avvenuta ai sensi dell'art. 140 cpc in data 27.11.2024 ne dichiarava la contumacia, e sentita la ricorrente, in assenza di istanze istruttorie, ritenendo la causa matura per la decisione, invitava la ricorrente a precisare le conclusioni, ordinando la discussione orale della causa. Il difensore precisava le conclusioni come sopra trascritte ed insisteva per l'accoglimento stesse;
pertanto, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione ed era discussa e decisa nella camera di consiglio del 25.06.2025.
Considerato in diritto
Giurisdizione e Legge Applicabile allo status
pagina 4 di 11 Sussiste la giurisdizione italiana, a norma dell'art. 3, 1° co., lett. a), Regolamento UE n.
1111/2019 essendo in Italia la residenza abituale dei coniugi.
La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 lettera a) del Regolamento UE 1259/2010 essendo la legge dello Stato in cui le parti risiedono abitualmente nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale.
Giurisdizione e Legge Applicabile alla responsabilità genitoriale
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alla responsabilità genitoriale ai sensi del Reg. UE 2201/2003 art. 8 in quanto il figlio minore risiede abitualmente in Italia.
La legge applicabile alla responsabilità genitoriale è la legge italiana ai sensi della Convenzione dell'Aja del 19.10.1996 ratificata dalla Legge 101/2015 art. 17 essendo in Italia la residenza abituale del minore.
Giurisdizione e Legge Applicabile alle obbligazioni alimentari per il figlio minore
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alle obbligazioni alimentari a favore della prole ai sensi del Reg. UE 4/2009 art. 3 lettera d) in quanto domanda accessoria alla domanda sulla responsabilità genitoriale per la quale vi è la competenza di questa A.G.
La legge applicabile alla obbligazione alimentare è la legge italiana ai sensi del Protocollo dell'Aja del 23.11.2007 art. 3, richiamato dal Reg UE 4/2009 art. 15 e approvato dal Consiglio della
Unione Europea il 20.11.2009, atteso che l'Italia è lo Stato di residenza abituale del creditore.
La domanda di divorzio
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e deve trovare accoglimento.
I coniugi si sono separati con sentenza parziale sullo status separativo n. 9694/2022 di questo
Tribunale pubblicata in data 12.12.2022.
Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge
(il ricorso è stato depositato il 11.10.2024), ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n.
898/70 e successive modifiche per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, non risultando dagli atti, né essendo stato eccepito, che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendo ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La responsabilità genitoriale
pagina 5 di 11 Il Collegio ritiene che debba essere confermato l'affido minore ai servizi sociali, così Per_1 come richiesto dalla stessa madre e dal curatore speciale del minore. Infatti, la complessità e le criticità del nucleo familiare in oggetto, caratterizzato anche da agiti di violenza del marito nei confronti della moglie, che hanno portato all'addebito della separazione in capo al resistente, non sono state superate.
L'affido ai servizi del minore nonché tutti gli interventi predisposti a sostengo dello stesso e dei genitori sono stati e continuano ad essere necessari a tutela di , la cui situazione risulta già Per_1 fragile per la patologia di cui soffre.
Nelle relazioni di aggiornamento depositate in atti da parte degli operatori dei Servizi Sociali, in data 05.03.2025 e in data 04.06.2025 si legge che: “Dai colloqui psico-sociali effettuati con i genitori sia individualmente sia congiuntamente emerge come rispetto alla situazione globale del nucleo familiare, la maggiore criticità permane nell'impossibilità di una comunicazione diretta e distesa tra le due figure genitoriali. Tutte le comunicazioni sia quelle meno significative (es. accompagnamento del minore al corso di lingua araba) sia quelle più importanti (es. gestione del minore durante viaggio del padre in Egitto) devono essere mediate dallo scrivente servizio che si pone come interlocutore esterno
e mediatore: i due genitori difatti non trovano mai un punto d'accordo su alcuna decisione e ciò si riversa conseguentemente sulla vita del bambino e sul suo stato emotivo”.
Il persistere di reciproche rivendicazioni tra i due genitori rispetto a tutta una serie di aspetti, specialmente di carattere burocratico, rende complessa la gestione quotidiana del bambino, in particolare in ordine al possesso dei documenti del minore.
Inoltre i servizi hanno evidenziato anche alcune difficoltà dei genitori nella gestione del minore.
Si legge infatti nella relazione in atti che: “Inoltre, dalle reti effettuate con la Sacra Famiglia a dalla scuola emerge come entrambi i genitori incontrano difficoltà a relazionarsi serenamente con il bambino: da una parte la madre mostra difficoltà nel contenere le manifestazioni di rabbia e frustrazione del bambino e spesso è incapace a proteggersi dalle reazioni aggressive del figlio;
dall'altra parte il padre risulta essere autoritario e agisce una disciplina molto rigida con il figlio”.
, nonostante le proprie difficoltà personali e la complessità della propria situazione Per_1 familiare è un bambino che cerca di affrontare i propri compiti evolutivi, come emerge dalle osservazioni dei servizi.
pagina 6 di 11 Per tutti questi motivi il Tribunale ritiene opportuno oltre che necessario il mantenimento dell'affido del minore ai servizi e la prosecuzione di tutti gli interventi terapeutici attualmente in atto a favore del minore e di supporto e sostegno genitoriale e di mediazione tra le parti fornite dal servizio.
È importante altresì proseguire anche con il nuovo intervento di educativa domiciliare a sostegno del minore presso entrambi i contesti genitoriali al fine di poter osservare le dinamiche relazionali di ciascun genitore con , sostenere i genitori nelle loro difficoltà di intervento del Per_1 ruolo genitoriale, osservare lo stato emotivo del minore nel suo ambiente di vita e valutare infine se vi siano delle condizioni di pregiudizio per tali da richiedere una progettualità differente. Per_1
Quanto al collocamento prevalente del minore il Tribunale, in adesione alle richieste del curatore speciale, ritiene di disporlo presso la madre. Infatti, è emerso che il padre si assenta molto spesso dall'Italia per recarsi in Egitto, ove ha contratto nuove nozze e sta cercando di avere un novo figlio, anche per periodi molto lunghi;
quindi, la sua presenza sul territorio dello Stato non è garantita e continuativa. La situazione abitativa in cui vive qui sul territorio non appare chiara, in quanto i Servizi hanno riportato sicuramente la presenza di un uomo, connazionale del padre, presso l'abitazione e la madre insiste nel sostenere che ivi siano ospitate anche altre persone.
Inoltre, sono state riportate dalle insegnanti per il tramite dei servizi delle situazioni di possibile pregiudizio per il piccolo , dovute all'atteggiamento particolarmente severo del padre, che Per_1 arriverebbe anche a picchiare il figlio: riporta spesso alle maestre e anche alle supplenti delle Per_1 esperienze negative vissute in passato in famiglia, riferendo di non volere questi genitori che litigano.
Sembrerebbe che il padre abbia un modo fisico di impartire la disciplina al figlio, in quanto Per_1 ogni qualvolta viene ripreso dalle maestre per via di un comportamento sbagliato afferma di avere paura delle reazioni paterne “non ditelo a mio padre perché mi prende a schiaffi, mi da sculacciate, mi da colpi di cinta”.
La madre, del resto, concluso il progetto di housing sociale in cui era stata inserita, si è prontamente attivata per reperire un alloggio in edilizia popolare, ottenendo allo stato la disponibilità provvisoria di un monolocale in Trezzano sul Naviglio, Via Fucini 8/H, ove gli operatori hanno effettuato il primo accesso ai fini dell'educativa domiciliare, non ravvisando negatività. La madre presenterà domanda, non appena verrà indetto il bando, per l'assegnazione definitiva degli alloggi abitativi pubblici presso il comune di Trezzano s/N.
pagina 7 di 11 Quanto alle frequentazioni viene conferita delega ai servizi di regolamentare le visite padre/figlio prevedendo il fine settimana alternato ed un giorno durante la settimana, con ampia delega di modifica.
Il Tribunale dispone altresì che tutti i documenti del minore (carta d'identità, passaporto, Per_1 tessera sanitaria..) vadano consegnati alla madre, genitore prevalente collocatario del figlio e delega i
Servizi Sociali incaricati di agevolare il passaggio dei suddetti documenti tra le parti.
Le condizioni economiche
La madre lavora con contratto a tempo indeterminato come addetta alle pulizie in un negozio per 4 ore al giorno e percepisce circa 700 euro mensili. paga un canone di 80 euro mensili per l'alloggio di edilizia popolare in cui vive e percepisce il 50% dell'AUF pari a totali 200 euro mensili.
Il padre, secondo quanto riportato dalla ricorrente, lavora presso una fabbrica con contratto di lavoro a tempo indeterminato e attualmente il contributo di mantenimento per il figlio viene versato direttamente alla madre dal datore di lavoro per euro 350,00 mensili secondo quanto disposto in separazione.
Il minore percepisce una pensione di invalidità per via della patologia di cui è affetto pari ad euro 350 mensili che viene versata su in libretto postale nella disponibilità del solo padre.
Ritiene il Collegio che, richiamato il principio di proporzionalità nel concorso dei genitori al mantenimento dei figli;
i parametri di cui all'art. 337 ter co 4 c.c.; i redditi della ricorrente e quelli del resistente che per quanto non esattamente calcolabili risulta comunque lavorare con contratto di lavoro a tempo indeterminato ed è dotato di idonea e integra capacità lavorativa;
i tempi di frequentazione padre/figlio e l'età di quest'ultimo, ancora piccolo, debba essere posto a carico del padre un contributo per il mantenimento del figlio minore, pari ad euro 350,00 mensili, oltre al 100 delle spese come da Linee guida del Tribunale e della corte di appello di Milano pubblicate nel 2017. L'AUF dovrà essere percepito integralmente dalla madre, genitore con il quale il figlio minore vive prevalentemente.
Si dispone, altresì, che anche il libretto postale di risparmio sul quale l'INPS versa la pensione di frequenza del figlio minore, sia consegnato alla madre che lo gestirà nell'esclusivo interesse e a vantaggio del figlio, delegando i Servizi Sociali ad adoperarsi per agevolarne la consegna alla madre da parte del padre.
Il divieto di espatrio
pagina 8 di 11 Il Tribunale ritiene debba essere disposto il divieto di espatrio del figlio minore da del Per_1 padre senza il consenso scritto della madre, a fronte di quanto emerso nel corso del procedimento in ordine alla creazione di un nuovo nucleo familiare del padre in Egitto, come riportato dalla ricorrente, ma anche dai Servizi Sociali incaricati.
Spese processuali
Nulla deve disporsi in ordine alle spese processuali vista la mancata opposizione della parte convenuta, rimasta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, nella contumacia della parte convenuta così statuisce:
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio del matrimonio contratto tra Parte_1
e in TANTA
[...] Controparte_1
(EGITTO) in data 15/06/2014 trascritto nei registri dello stato civile del Comune di TREZZANO
SUL NAVIGLIO nell'anno 2021, atto n. 12, Parte II, Serie C,
2. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del Comune di TREZZANO SUL NAVIGLIO (MI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge,
3. Conferma l'affido ex art. 333 c.c. del figlio minore Persona_2 nato in data [...] ai servizi sociali del Comune di Trezzano sul Naviglio, competente territorialmente (in relazione al luogo di residenza del minore), per il periodo di anni 2 con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza, con limitazione della responsabilità genitoriale quanto alle decisioni di maggior interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla residenza del minore ed alle questioni burocratiche. Prima della scadenza del suddetto termine i servizi sociali, in caso di pregiudizio per il minore e qualora non reputino opportuna la ripresa di una genitorialità condivisa invieranno segnalazione al
Pubblico Ministero minorile,
4. Dispone che le decisioni di maggior interesse per il minore relative all'istruzione, all'educazione e alla salute e alla residenza del minore ex art. 337ter comma 3 c.c vengano pagina 9 di 11 assunte, in caso di disaccordo tra le parti, dai Servizi Sociali, mentre le decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione saranno assunte dalla madre, collocataria del bambino,
5. Dispone che l'Ente Affidatario mantenga il minore collocato presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica, nella casa familiare di Trezzano sul Naviglio via Fucini 8/H;
6. Dispone che i servizi sociali regolamentino le frequentazioni padre figlio prevedendo weekend alternati e un giorno infrasettimanale,
7. Dispone che si servizi sociali provvedano a mantenere un attento monitoraggio sul nucleo familiare e proseguano nella presa in carico del minore e del nucleo disponendo che in collaborazione con i Servizi Specialistici ASST, ciascuno per la parte di rispettiva competenza provvedano a:
- continuare a regolamentare la frequentazione tra il padre ed il figlio secondo tempi e modalità ritenute più rispondente e tutelanti all'interesse del minore, con potere quindi di diversa rimodulazione sia in senso restrittivo o ampliativo, tenuto conto dell'andamento percorsi di supporto avviati per il minore e per i genitori e della situazione psicofisica del minore con la elaborazione di un calendario che sia rispondente alle necessità del minore,
- di avviare/proseguire tutti gli interventi per il minore di supporto socio-educativo e/o di supporto psicologico/neuro psichiatrico necessari (con mantenimento della presa in carico presso l' ivi compreso quello di psicomotricità attualmente in essere ed ogni altro Pt_2 intervento ritenuto necessario o anche solo opportuni nell'esclusivo interesse del minore,
- di mantenere il percorso di educativa domiciliare presso le case dei genitori e di avviare eventuali ulteriori interventi di supporto alla genitorialità e/o percorsi di psicoterapia individuale per entrambi i genitori per rafforzare le rispettive risorse genitoriali e superare le rispettive criticità e fragilità e consenta loro di maturare in un ruolo genitoriale finalmente più sereno e condiviso,
8. Conferma che il padre versi alla madre, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, entro il 5 di ogni mese, la somma di € 350,00 rivalutabile annualmente secondo indici Istat, con prima rivalutazione a gennaio 2025 oltre al 100% delle spese extra coma da Linee guida del
Tribunale dalla Corte di appello di Milano pubblicate nel 2017,
9. L'assegno unico per la famiglia verrà percepito integralmente dalla madre.
pagina 10 di 11 10. Dispone che il libretto postale su cui viene accreditata la pensione di invalidità del figlio venga consegnato alla madre così come tutti i documenti del minore in possesso del padre,
11. Fa divieto a c.f. Controparte_1
, nato in [...] il [...], residente in [...] di allontanarsi con il minore nato il [...] Persona_2 all'Italia senza il consenso scritto dell'altro genitore Parte_1
c.f. nata in [...] il [...],e residente con il figlio in
[...] C.F._1
Trezzano sul Naviglio via Fucini 8/H;
12. Nulla sulle spese,
13. Le spese del curatore speciale saranno liquidate con separato decreto.
Manda la cancelleria per la comunicazione della presente sentenza ai servizi sociali del comune di
Trezzano sul Naviglio ed alla Questura di Milano competente per territorio in relazione al divieto di espatrio al fine delle comunicazioni di competenza
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo 1)
Milano, 25.6.2025
Il Presidente dott.ssa Anna Cattaneo
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