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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 21/07/2025, n. 475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 475 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
RG 616/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott. ALBERTO PRINCIOTTA Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice rel.
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 616 del Ruolo Generale dell'anno 2025 vertente
TRA
), nato/a a CIVIDALE DEL FRIULI (UD) il Parte_1 C.F._1
13/01/1968, rappresentato/a e difeso/a dall'Avv. ZERBONE ANTONELLA, giusta delega in atti
RICORRENTE
E
), nato/a a ALBENGA (SV) il 22/04/1958, Controparte_1 C.F._2
rappresentato/a e difeso/a dall'Avv. SARACCO PATRIZIA, giusta delega in atti
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
INTERVENUTO
OGGETTO: separazione giudiziale consensualizzata.
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 23/03/2025 premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio con in data 13.12.2003 in Stellanello, ha proposto domanda per Controparte_1
sentire pronunciare la separazione giudiziale fra i coniugi, con ogni conseguente statuizione anche in ordine ai figli.
Parte resistente si è costituita nel relativo giudizio, contestando le avverse prospettazioni e formulando altre domande.
Nel corso del giudizio le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo e, per l'effetto, hanno precisato congiuntamente le proprie conclusioni nei termini che seguono:
“1. autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto;
2. disporre l'affido condiviso ad entrambi i genitori della figlia , oggi ancora minorenne;
Parte_1
3. disporre l'assegnazione della casa coniugale al sig. , con collocamento prevalente Controparte_1
presso l'abitazione paterna di entrambi i figli , minorenne, e maggiorenne ma Parte_1 Per_1
non ancora economicamente indipendente;
4. dare atto che la sig.ra si impegna a corrispondere al sig. , quale genitore Pt_1 CP_1
collocatario, l'importo mensile di € 200,00= a titolo di contributo per il mantenimento dei due figli e (€ 100,00= per ciascun figlio); Per_1 Parte_1
5. dare atto che il padre sig. si impegna a sostenere tutte le ulteriori spese ordinarie e CP_1
straordinarie nell'interesse di entrambi I figli e sino al raggiungimento della loro Per_1 Parte_1
indipendenza economica;
6. tenuto conto dell'età dei figli prevedere che la madre possa vedere e tenere i figli presso di sé con ampia libertà previo accordo con gli stessi figli e solo in via indicativa due giorni a settimana (martedì e giovedì), nonché a fine settimana alterni, con festività natalizie e pasquali e vacanze alternate, secondo accordi ed impegni dei figli;
7. dare atto che la sig.ra provvederà a trasferirsi nel più breve termine possibile, e comunque Pt_1
entro e non oltre il 31.7.2025, presso l'abitazione di cui è proprietaria in Stellanello (SV) portando con sé i propri beni ed effetti personali;
8. disporre l'obbligo del sig. di corrispondere in favore della sig.ra a titolo di CP_1 Pt_1
contributo al mantenimento della stessa, l'importo di € 1.500,00= mensili, da versarsi entro il giorno
5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, importo che verrà corrisposto a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra presso la Banca di Pt_1
Caraglio;
9. dare atto che il sig. si obbliga a corrispondere in favore della sig.ra l'importo di CP_1 Pt_1
€ 10.000,00= una tantum, quale contributo per l'acquisto dei mobili per arredare le camere dei due figli presso la nuova abitazione materna, importo che verrà corrisposto a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra presso la Banca di Caraglio;
Pt_1
10. spese legali del presente giudizio interamente compensate fra le parti”.
Ciò posto, le risultanze processuali permettono di affermare con certezza che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi e era ormai divenuta Parte_1 Controparte_1
intollerabile.
Tanto si evince dalle decise e categoriche affermazioni rese in proposito dalle parti durante il presente giudizio.
Ne consegue che deve essere dichiarata la separazione dei coniugi e Parte_1
. Controparte_1 Il Collegio prende atto che le parti hanno presentato conclusioni concordi, ritenute adeguate, che vengono quindi omologate in questa sede e trascritte in dispositivo.
Sussistono giusti motivi, stante la natura e l'esito del giudizio, per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando;
- omologa la separazione personale di e , Parte_1 Controparte_1
coniugi per matrimonio contratto in data 13.12.2003 in Stellanello e trascritto nel Registro degli
Atti di Matrimonio di quel Comune al n. 3, Parte 1, Anno 2003 alle condizioni sopra indicate.
Spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 21/07/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Erica Passalalpi Dott. Alberto Princiotta
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott. ALBERTO PRINCIOTTA Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice rel.
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 616 del Ruolo Generale dell'anno 2025 vertente
TRA
), nato/a a CIVIDALE DEL FRIULI (UD) il Parte_1 C.F._1
13/01/1968, rappresentato/a e difeso/a dall'Avv. ZERBONE ANTONELLA, giusta delega in atti
RICORRENTE
E
), nato/a a ALBENGA (SV) il 22/04/1958, Controparte_1 C.F._2
rappresentato/a e difeso/a dall'Avv. SARACCO PATRIZIA, giusta delega in atti
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
INTERVENUTO
OGGETTO: separazione giudiziale consensualizzata.
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 23/03/2025 premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio con in data 13.12.2003 in Stellanello, ha proposto domanda per Controparte_1
sentire pronunciare la separazione giudiziale fra i coniugi, con ogni conseguente statuizione anche in ordine ai figli.
Parte resistente si è costituita nel relativo giudizio, contestando le avverse prospettazioni e formulando altre domande.
Nel corso del giudizio le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo e, per l'effetto, hanno precisato congiuntamente le proprie conclusioni nei termini che seguono:
“1. autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto;
2. disporre l'affido condiviso ad entrambi i genitori della figlia , oggi ancora minorenne;
Parte_1
3. disporre l'assegnazione della casa coniugale al sig. , con collocamento prevalente Controparte_1
presso l'abitazione paterna di entrambi i figli , minorenne, e maggiorenne ma Parte_1 Per_1
non ancora economicamente indipendente;
4. dare atto che la sig.ra si impegna a corrispondere al sig. , quale genitore Pt_1 CP_1
collocatario, l'importo mensile di € 200,00= a titolo di contributo per il mantenimento dei due figli e (€ 100,00= per ciascun figlio); Per_1 Parte_1
5. dare atto che il padre sig. si impegna a sostenere tutte le ulteriori spese ordinarie e CP_1
straordinarie nell'interesse di entrambi I figli e sino al raggiungimento della loro Per_1 Parte_1
indipendenza economica;
6. tenuto conto dell'età dei figli prevedere che la madre possa vedere e tenere i figli presso di sé con ampia libertà previo accordo con gli stessi figli e solo in via indicativa due giorni a settimana (martedì e giovedì), nonché a fine settimana alterni, con festività natalizie e pasquali e vacanze alternate, secondo accordi ed impegni dei figli;
7. dare atto che la sig.ra provvederà a trasferirsi nel più breve termine possibile, e comunque Pt_1
entro e non oltre il 31.7.2025, presso l'abitazione di cui è proprietaria in Stellanello (SV) portando con sé i propri beni ed effetti personali;
8. disporre l'obbligo del sig. di corrispondere in favore della sig.ra a titolo di CP_1 Pt_1
contributo al mantenimento della stessa, l'importo di € 1.500,00= mensili, da versarsi entro il giorno
5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, importo che verrà corrisposto a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra presso la Banca di Pt_1
Caraglio;
9. dare atto che il sig. si obbliga a corrispondere in favore della sig.ra l'importo di CP_1 Pt_1
€ 10.000,00= una tantum, quale contributo per l'acquisto dei mobili per arredare le camere dei due figli presso la nuova abitazione materna, importo che verrà corrisposto a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra presso la Banca di Caraglio;
Pt_1
10. spese legali del presente giudizio interamente compensate fra le parti”.
Ciò posto, le risultanze processuali permettono di affermare con certezza che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi e era ormai divenuta Parte_1 Controparte_1
intollerabile.
Tanto si evince dalle decise e categoriche affermazioni rese in proposito dalle parti durante il presente giudizio.
Ne consegue che deve essere dichiarata la separazione dei coniugi e Parte_1
. Controparte_1 Il Collegio prende atto che le parti hanno presentato conclusioni concordi, ritenute adeguate, che vengono quindi omologate in questa sede e trascritte in dispositivo.
Sussistono giusti motivi, stante la natura e l'esito del giudizio, per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando;
- omologa la separazione personale di e , Parte_1 Controparte_1
coniugi per matrimonio contratto in data 13.12.2003 in Stellanello e trascritto nel Registro degli
Atti di Matrimonio di quel Comune al n. 3, Parte 1, Anno 2003 alle condizioni sopra indicate.
Spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 21/07/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Erica Passalalpi Dott. Alberto Princiotta