Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 11/04/2025, n. 1785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1785 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ____/____ Registro
Sentenze Lavoro
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA Cron.__________
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO F.A.
_________________ Addì ______________ nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la
Rilasciata spedizione in seguente forma esecutiva all'Avv. SSEENNTTEENNZZAA
_____________________________ nella causa iscritta al n. 1491 / 2024 del Ruolo Generale vertente
TRA Parte_1
per
(Avv. GULOTTA ANTONIO WALTER)
[...]
_____________________________
ricorrente
___________________________ CONTRO
Il Cancelliere (Avv. COLOMBO MARGHERITA) CP_1
Resistente
All'udienza dell' 11/04/2025 ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- premesso che la parte ricorrente in epigrafe deduceva che, con ricorso ex 442
c.p.c. aveva convenuto in giudizio l' per vedersi riconosciuta del 67% di CP_1
invalidità civile ai fini dell'esenzione ticket ex art.6 del DM 1.2.1991.;
premesso che la parte ricorrente in particolare deduceva che in data 11.09.2023
aveva presentato domanda amministrativa per il riconoscimento dell'esenzione ticket e che essendo decorsi oltre 120 giorni l'istanza doveva ritenersi respinta alla del disposto di cui all'art. 7 della legge n. 533 del 1973 che testualmente dispone “in materia di assistenza obbligatoria la richiesta all'istituto si intende
Tribunale di Palermo sez. Lavoro
presentazione della domanda senza che l'istituto si sia pronunciato”;
- premesso che l' costituitasi, eccepiva l'esistenza di altro giudizio di CP_1
accertamento tecnico preventivo portante r.g. n. 1495/24, chiedendo tra l'atro che venisse acquista agli atti la relazione;
- premesso che, la causa veniva rinviata su richiesta delle parti all' odierna udienza al fine di acquisire la relazione di ctu depositata nel giudizio r.g.n.
1495/24 avente ad oggetto il riconoscimento della percentuale dal 74% e l.
104/92;
- rilevato che, nel merito, la domanda è fondata. Il consulente tecnico d'ufficio,
infatti, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami effettuati, ha concluso per la sussistenza del requisito sanitario necessario per ottenere l'invocata prestazione ( 67% di invalidità civile cfr. relazione in atti produzione;
CP_1
- rilevato che le conclusioni del CTU vanno condivise, in quanto immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico legali (cfr.
relazione in atti) ;
rilevato, per ciò che concerne le spese, che la parte soccombente non deve esserne condannata al pagamento, tenuto conto della dichiarazione relativa alla situazione reddituale e del disposto dell'art. 152 disp. att. cpc nella formulazione attualmente in vigore.
Restano definitivamente a carico dell' le spese per la consulenza tecnica già CP_1
liquidate in corso di causa.
P.Q.M.
Dichiara che è in possesso del requisito sanitario (67%) richiesto Parte_2
ai fini dell'esenzione dal pagamento del ticket a decorrere dalla data della
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro domanda amministrativa.
Condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite, CP_1
che liquida in misura pari a € 800,00 per competenze professionali, oltre spese generali, IVA e CPA, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza, già liquidate. CP_1
Così deciso in Palermo, all'udienza del 11/04/2025.
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AANNNNAA DDIIFFAALLCCOO
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro