Rigetto
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 11/02/2025, n. 1096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1096 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01096/2025REG.PROV.COLL.
N. 05299/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5299 del 2024, proposto dal Consorzio Nazionale Pro.Ge.A. Formazione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Simone Cadeddu e con domicilio eletto presso la sede di Bird & Bird S.T.A. S.r.l., in Roma, via Flaminia n. 133;
contro
Gestore dei Servizi Energetici S.p.A., in persona dell’amministratore delegato avv. Vinicio Mosè Vigilante, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avv.ti prof. Andrea Zoppini, prof. Giorgio Vercillo e Antonio Pugliese ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Roma, Piazza di Spagna n. 15;
Ministero dell’Economia e delle Finanze, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione terza ter , del 17 aprile 2024, n. 7575, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2025 il cons. Francesco Guarracino e uditi per le parti l’avv. Simone Cadeddu, l’avv. Giulia Boldi, in sostituzione dell’avv. Andrea Zoppini, e l’avv. Giorgio Vercillo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Il Consorzio Nazionale Pro.Ge.A. Formazione (di seguito “il Consorzio” o “l’appellante”) ha proposto appello avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha respinto il ricorso contro il provvedimento di diniego, con contestuale dichiarazione di decadenza dalla graduatoria del registro EOLN_RG2014, adottato dal Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (di seguito “il GSE”) sulla sua richiesta di accesso ai meccanismi di incentivazione agli impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici, ai sensi del D.M. 6 luglio 2012, per la costruzione nel Comune di Atella (Pz) di un nuovo impianto di generazione di energia elettrica da fonte eolica onshore con potenza pari a 0,200 MW.
2. – Il GSE ha resistito in giudizio e depositato memoria per chiedere la reiezione dell’appello.
3. – Alla camera di consiglio del 23 luglio 2024 l’appellante ha dichiarato di rinunciare alla domanda cautelare proposta in via incidentale con il ricorso d’appello.
4. – L’appellante ha depositato una memoria di discussione e il GSE una memoria di replica.
5. – Alla pubblica udienza del 21 gennaio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. – Occorre riassumere brevemente i fatti.
7. – Il Consorzio ha presentato, il 28 aprile 2014, domanda di iscrizione al Registro informatico del 2014 degli impianti alimentati da fonte rinnovabile diversa dalla fotovoltaica (EOLN_RG2014) per l’impianto per cui è causa, identificato con codice FER003469, dichiarando di volersi avvalere, nella formazione della graduatoria, del criterio di priorità di cui all’art. 10, comma 3, lett. f), del D.M. 6 luglio 2012, riferito agli « impianti iscritti al precedente registro che, pur avendo presentato domanda completa ed idonea per l’accesso ai meccanismi incentivanti di cui al presente decreto, siano risultati in posizione tale da non rientrare nel limite di potenza previsto ».
A questo fine e per quanto qui interessa, ha reso dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativamente al fatto: di essere stato iscritto al registro EOLN_RG2013 in posizione tale da non rientrare nel contingente di potenza previsto per impianti eolici on shore ; di essere titolare di titolo autorizzativo, per l’intervento di nuova costruzione e per l’esercizio dell’impianto, conseguito il 10 giugno 2013 e ancora valido ed efficace; di essere titolare di preventivo di connessione redatto dal gestore di rete e accettato in via definitiva; che il codice di rintracciabilità associato dal gestore di rete alla richiesta di connessione era T0048600; che l’impianto avrebbe avuto una potenza pari a 0,200 MW.
8. – Il 6 agosto 2016 il Consorzio ha presentato, per il medesimo impianto, richiesta di accesso ai meccanismi di incentivazione previsti dal D.M. cit., specificando in sede di dichiarazioni sostitutive, per quanto d’interesse in questa sede, di essere titolare del pertinente titolo autorizzativo « anche a seguito di voltura » e « che l’impianto è stato autorizzato con i seguenti titoli:
◦ PAS rilasciato da COMUNE DI ATELLA in data 10/06/2013;
◦ Comunicazione rilasciato da COMUNE DI ATELLA in data 22/06/2016;
◦ Comunicazione rilasciato da COMUNE DI ATELLA in data 24/02/2016 ».
9. – Con il provvedimento impugnato nel giudizio di primo grado, il GSE ha dichiarato l’impianto in questione decaduto dalla graduatoria del Registro EOLN_RG2014 e ha respinto l’istanza di ammissione agli incentivi presentata il 6 agosto 2016, motivando tale esito con il fatto che in sede istruttoria sarebbe emerso che:
- il Consorzio, alla data d’iscrizione al Registro EOLN_RG2013 (il 10 giugno 2013) e al Registro EOLN_RG2014 (il 28 aprile 2014) non era titolare del preventivo di connessione identificato dal codice T0048600;
- il Consorzio, alla data dell’iscrizione al Registro EOLN_RG2013 (il 10 giugno 2013) non era in possesso di titolo autorizzativo efficace per l’intervento di nuova costruzione e per l’esercizio dell’impianto;
- per la ricorrenza di elementi indicativi di un artato frazionamento dei medesimi, gli impianti identificati con i codici FER003469 (l’impianto de quo ) e FER003489 (altro impianto, ubicato su particelle catastali contigue), ciascuno di potenza pari a 0,200 MW, dovevano considerarsi, ai sensi dell’art. 5, co. 2, del D.M. 6 luglio 2012, costituire un unico impianto di potenza pari a 0,400 MW.
10. – Più nello specifico, che il Consorzio non fosse titolare del preventivo di connessione alle date di iscrizione al Registro EOLN_RG2013 e al Registro EOLN_RG2014 il GSE lo ha desunto dalle vicende relative alla voltura del preventivo di connessione con codice di rintracciabilità T0048600, Enel-DIS·07/06/2013- 0733277, in origine indirizzato a S.E.L. Soc. Elettra Lucana S.n.c., per come documentate agli atti del procedimento; ciò, in particolare, facendo riferimento al fatto che il gestore di rete (Enel Distribuzione), il quale, pur richiestone, non aveva fornito al GSE elementi sufficienti a verificare la titolarità del preventivo in capo al Consorzio al momento dell’iscrizione al Registro EOLN_RG2013, aveva, tuttavia, evidenziato, in una nota inoltrata al GSE dal Consorzio, che « ... In riferimento alla pratica T0048600 … le richieste di voltura risultano pervenute alla scrivente società in data 30.11.2015, in ragione della documentazione acquisita al Protocollo come di seguito dettagliato: Consorzio Nazionale Pro.Ge.A. Formazione: POD IT001E74691634; Richiesta di voltura da Licosenergia srl a Consorzio Nazionale Pro.Ge.A. Formazione, nostro protocollo Enel-DI S-30/11/2015-0978878 ... ».
11. – Quanto al titolo autorizzativo, la carenza è stata individuata dal GSE nel fatto che il Comune di Atella, pur avendo attestato (il 10 giugno 2013) e confermato (il 22 maggio 2017) che la PAS (procedura abilitativa semplificata) presentata il 3 giugno e integrata il 10 giugno 2013 costituiva titolo idoneo alla realizzazione dell’impianto, non avrebbe indicato « la data a partire dalla quale tale titolo può intendersi perfezionato ».
Pertanto, poiché al paragrafo 2.2.7 delle Procedure Applicative è precisato che, nell’ipotesi di PAS, « il titolo abilitativo si intende conseguito decorsi 30 giorni dalla data di presentazione della relativa documentazione all’Ente comunale competente senza che siano intervenuti espliciti dinieghi e senza che si siano verificate cause di sospensione di detto termine », secondo il GSE il Consorzio non poteva ritenersi in possesso di un titolo autorizzativo efficace alla data di iscrizione (10 giugno 2013) al Registro EOLN_RG2013.
12. – Nel senso dell’artato frazionamento, il GSE ha addotto, anzitutto, che « Alla data di iscrizione al Registro EOLN_RG2014, 28/04/2014, l’impianto in oggetto risultava localizzato nella particella catastale del foglio n. 38, particella n. 234-85, del catasto dei terreni del Comune di Atella contigua a quella dell’impianto con potenza pari a 0,200 MW, alimentato dalla stessa fonte e nella disponibilità del WIND BREEZE SRL, riconducibile a livello societario al Soggetto Responsabile, ammesso nella graduatoria degli impianti iscritti al Registro EOLN_RG2014 in posizione tale da non rientrare nel contingente di potenza (FER003489) », a questo riguardo evidenziando di aver riscontrato che il sig. HI NI, detentore del 50% delle quote societarie della WIND BREEZE s.r.l., era anche membro del consiglio direttivo del Consorzio nonché institore della Staff Consulting S.r.l. in liquidazione, società socia del Consorzio medesimo.
Nello stesso senso, ha poi aggiunto: « Nell’analizzare la documentazione trasmessa con le richieste di incentivo dei due impianti, il GSE ha inoltre riscontrato plurimi elementi indicativi di un artato frazionamento della potenza degli impianti, in particolare, ricorrono le seguenti circostanze:
− la coincidenza delle date di richiesta del titolo autorizzativo 10/06/2013;
− l’unicità del preventivo di connessione alla rete, identificato con codice di rintracciabilità T0048600 ».
13. – Il T.a.r. ha respinto le censure articolate dal Consorzio con riferimento alla questione della titolarità del preventivo di connessione, che nella prospettazione del ricorrente sarebbe stato accettato e quindi trasferito al Consorzio in tempi compatibili con la domanda di iscrizione al Registro EOLN_RG2013, attribuendo rilievo decisivo al fatto che, nel corso del procedimento, il gestore di rete aveva affermato con chiarezza che, alle date del 10 giugno 2013 e del 28 aprile 2014, il preventivo di connessione gli risultava nella titolarità di soggetti diversi (rispettivamente, Società Elettrica Lucana e Licos Energia), con richiesta di voltura che il medesimo Gestore aveva affermato di aver ricevuto, in favore del Consorzio, solo in data 30 novembre 2015; secondo il T.a.r., non ha rilevanza la circostanza che, a fronte del provvedimento conclusivo adottato dal GSE il 7 novembre 2019, con successiva nota del 13 gennaio 2021 il gestore di rete, nell’ambito dell’ottemperanza alla delibera di ARERA 386/2020/E/eel, ha confermato, invece, « di aver recepito la richiesta di trasferimento della titolarità a far data dal 10 giugno 2013 dei singoli impianti di produzione, facenti parte di un lotto di nove impianti con codice di rintracciabilità T0048600, contraddistinti dai seguenti pod: IT001E72020518 da Licosenergia a Metagroup s.r.l IT001E74691634 da Licosenergia a Consorzio Nazionale Pro.Ge.A Formazione », trattandosi di un riconoscimento pervenuto al GSE dopo la conclusione del procedimento e, quindi, inidoneo a inficiare la legittimità dell’antecedente provvedimento impugnato, emesso sulla base di precise indicazioni del gestore di rete circa l’assenza della titolarità del preventivo di connessione alla data rilevante.
Il T.a.r. ha, viceversa, giudicato fondate le censure sul possesso di un titolo autorizzativo efficace - avendo ritenuto che ben potesse il Comune decidere di non far trascorrere i trenta giorni stabiliti dall’art. 6 del d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28, per l’efficacia del titolo, procedendo immediatamente alle prescritte attività di verifica e, dopo aver domandato integrazioni, concludendo il procedimento con provvedimento espresso con il rilascio della attestazione depositata in giudizio -, ma infondate anche quelle volte a contestare che vi fosse stato un artato frazionamento degli impianti.
In quest’ultimo senso, infatti, ha affermato che il GSE aveva correttamente rilevato la ricorrenza di una serie di elementi indicatori dell’unicità dell’iniziativa imprenditoriale, con riferimento tanto alle visure acquisite al procedimento che avrebbero attestato la presenza di una persona fisica in grado di incidere sulle scelte strategiche e gestionali di entrambe le imprese (cfr. § 11.7 della sentenza: « Rileva, in questo caso, la titolarità di una partecipazione pari al 50% dell’altro operatore economico, partecipazione che non è minoritaria e implica in ogni caso un consistente grado di influenza, senza che occorra esaminare in concreto il grado di decisività ai fini del controllo, risultando rilevante, si ripete, il sostanziale collegamento e sufficientemente argomentata la presenza di detto collegamento »), quanto alla valorizzazione dell’esistenza di ulteriori indici « quali la coincidenza delle date di richiesta del titolo autorizzativo, corrispondenti al 10 giugno 2013; l’unicità del preventivo di connessione alla rete, identificato con codice di rintracciabilità T0048600; nonché, sempre sotto il profilo oggettivo, la contiguità delle particelle catastali inerenti gli impianti ». A nulla sarebbe valsa la circostanza affermata dal ricorrente della mancata realizzazione dell’impianto della Wind Breeze s.r.l., « posto che la fattispecie di artato frazionamento concerne l’unicità dell’iniziativa imprenditoriale e il conseguente superamento del limite di potenza previsto ma non può dipendere da una valutazione ex post sullo stato di avanzamento e completamento dell’impianto contiguo ».
Quindi il T.a.r. ha rigettato il ricorso di primo grado, malgrado la rilevata parziale fondatezza del primo motivo di impugnazione, evidenziando che il contenuto dispositivo del provvedimento si reggeva, in via autonoma, anche sulle altre dedotte carenze di requisiti per l’accesso al regime incentivante.
14. – Il Consorzio ha proposto due motivi di appello.
Con il primo ha criticato le conclusioni della sentenza di prime cure sulla questione della titolarità di un valido preventivo di connessione relativo all’impianto de quo al momento dell’iscrizione ai registri EOLN_RG2013 e EOLN_RG2013, che sarebbero inficiate da un erroneo apprezzamento delle risultanze dei documenti di causa concernenti il trasferimento della titolarità del POD relativo all’impianto (oggetto di contratto del 20 maggio 2013, di cui il T.a.r. avrebbe errato a non reputare certa la data perché corredato da timbro datario apposto da un addetto di servizio postale privato e non pubblico) e la data della richiesta di voltura (confermata dal gestore di rete con documenti che, sebbene sopravvenuti al provvedimento, il T.a.r. non poteva considerare irrilevanti, perché corroboravano circostanze già risultanti dalla documentazione a disposizione del GSE nel corso del procedimento), oltre che dal fatto che, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, il GSE avrebbe goduto, nelle sue valutazioni, di ampi spazi di discrezionalità.
Con il secondo ha contestato che le visure acquisite dal GSE nel corso del procedimento dimostrassero che, all’epoca dei fatti (giugno 2013 e aprile 2014), il sig. HI fosse in grado di incidere sulle scelte strategiche e gestionali sia del Consorzio che di Wind Breeze e che le circostanze fattuali evidenziate dal GSE potessero, effettivamente, costituire sintomi di un collegamento tra gli impianti.
15. – In applicazione del principio della ragione più liquida, vanno esaminarsi anzitutto le censure concernenti la ricorrenza degli indici rivelatori dell’artato frazionamento dell’impianto.
16. – Il divieto di artato frazionamento degli impianti costituisce, nel settore dei meccanismi di incentivazione per la produzione di energia da fonti rinnovabili, declinazione del generale divieto di abuso del diritto.
L’elusione delle regole di settore al fine di conseguire vantaggi non spettanti non può assurgere a fattispecie costitutiva del diritto all’incentivazione (o a un’incentivazione maggiore di quella spettante), in quanto essa pregiudica gli operatori economici che quelle regole hanno rispettato, vanifica l’imposizione di requisiti di potenza specifici per l’ammissione ai benefici previsti e, in ultima analisi, frustra la stessa finalità perseguita attraverso la distribuzione delle risorse in questione ( ex ceteris , Cons. Stato, sez. II, 4 aprile 2022, n. 2484; 29 dicembre 2022, n. 11545).
17. – In base all’art. 5, co. 2, lett. b), del D.M. 6 luglio 2012, « più impianti alimentati dalla stessa fonte, nella disponibilità del medesimo produttore o riconducibili, a livello societario, a un unico produttore e localizzati nella medesima particella catastale o su particelle catastali contigue si intendono come unico impianto di potenza cumulativa pari alla somma dei singoli impianti ».
18. – L’art. 29 (Frazionamento della potenza degli impianti) del D.M. 23 giugno 2016 – il quale, all’art. 5, co. 2, lett. b), contiene un’identica disposizione – prevede, a sua volta, che:
« Il GSE, nell’applicare le disposizioni di cui all’art. 5, comma 2, verifica, inoltre, la sussistenza di elementi indicativi di un artato frazionamento della potenza degli impianti, che costituisce violazione del criterio dell’equa remunerazione degli investimenti secondo cui gli incentivi decrescono con l’aumentare delle dimensioni degli impianti. In tale ambito, il GSE può valutare anche, come possibile elemento indicativo di un artato frazionamento, l’unicità del nodo di raccolta dell’energia prodotta da impianti riconducibili a un medesimo soggetto, identificando tale nodo con la stazione di raccolta MT/AT per connessioni in alta tensione ovvero con la stessa cabina o linea MT nel caso di connessioni in media tensione.
Il GSE applica i principi generali di cui al comma 1 anche nell’ambito dello svolgimento delle attività di verifica e controllo svolte, ai sensi del decreto ministeriale 31 gennaio 2014, su tutti gli impianti alimentati a fonti rinnovabili che beneficiano di incentivi tariffari.
In presenza di casi di frazionamento di cui ai commi 1 e 2, il GSE considera gli impianti riconducibili ad un’unica iniziativa imprenditoriale come un unico impianto di potenza cumulativa pari alla somma dei singoli impianti e, verificato il rispetto delle regole di accesso agli incentivi, ridetermina la tariffa spettante. Nel caso in cui l’artato frazionamento abbia comportato anche la violazione delle norme per l’accesso agli incentivi, il GSE dispone la decadenza dagli incentivi con l’integrale recupero delle somme già erogate. Restano fermi gli eventuali ulteriori profili di rilevanza penale o amministrativa ».
19. – A questo riguardo, le procedure applicative adottate dal GSE sulla base dell’art. 24 dello stesso decreto ministeriale chiariscono che « ai fini dell’applicazione di quanto disposto dall’art.5, comma 2, del Decreto: si intendono soggetti riconducibili ad unico Soggetto Responsabile le persone giuridiche collegate, controllanti e/o controllate, ai sensi dell’articolo 2359 c.c., nonché le persone giuridiche che esercitano attività di direzione e coordinamento, ai sensi dell’articolo 2497 c.c., o nei confronti delle quali sia ravvisabile, dall’analisi degli elementi oggettivi e soggettivi, un sostanziale collegamento societario » (v. § 1.3.3.2).
In tal modo, dando concretezza alla nozione di riconducibilità, a livello societario, degli impianti a un unico produttore, esse annoverano tra le figure sintomatiche dell’unicità dell’impianto una fattispecie aggiuntiva e autonoma rispetto a quelle contemplate dalla disciplina del codice civile agli artt. 2359 e 2497, consentendo, pertanto, di prescindere, ai fini della configurazione dell’artato frazionamento, dalla necessità di un’esatta sovrapposizione con le fattispecie civilistiche (cfr. Cons. Stato, sez. II, 11 giugno 2024, n. 5247; id. 31 luglio 2023, n. 7402).
20. – Sul piano probatorio, ai fini della sussistenza dell’artato frazionamento di un impianto non è necessaria la dimostrazione della violazione, da parte del soggetto responsabile, del criterio di remunerazione degli investimenti e tanto meno una specifica motivazione sul punto, essendo, viceversa, sufficiente che l’artato frazionamento possa ragionevolmente e non illogicamente desumersi da fatti gravi, precisi e concordanti (cfr. Cons. Stato sez. II 8 agosto 2023, n. 7706).
21. – Nel caso in esame, come si è detto poc’anzi ( supra , punto 12), il GSE ha desunto il frazionamento della potenza degli impianti dalla loro localizzazione su particelle contigue nella disponibilità della Wind Breeze, la quale sarebbe stata ricollegabile soggettivamente al Consorzio tramite la persona del sig. HI; ma anche dalla ricorrenza di più circostanze rivelatrici, quali la coincidenza delle date di richiesta del titolo autorizzativo e l’unicità del preventivo di connessione alla rete.
22. – Nel giudizio di primo grado il Consorzio ha contestato l’esistenza del collegamento con riferimento al ruolo del sig. HI (cfr. secondo motivo del ricorso di primo grado, pagg. 17-21), ma non ha mosso critiche all’affermazione della ricorrenza degli indicatori oggettivi di un artato frazionamento, malgrado si trattasse di una ragione autonoma di reiezione dell’istanza (come si desume dall’uso, nel provvedimento, dell’avverbio aggiuntivo: «… Nell’analizzare la documentazione trasmessa con le richieste di incentivo dei due impianti, il GSE ha inoltre riscontrato plurimi elementi indicativi di un artato frazionamento … »).
Come eccepito dal GSE nella memoria di replica innanzi al T.a.r. (a pag. 11, punto 23 s.) e ribadito nelle difese nel presente giudizio (v. memoria difensiva del GSE, pag. 25, punto 63), le contestazioni degli indici oggettivi dell’artato frazionamento sono state dedotte dal Consorzio, nel precedente grado, solo con la memoria ex art. 73 c.p.a., così ampliando inammissibilmente il thema decidendum delineato con il ricorso introduttivo.
23. – Si tratta, comunque, di contestazioni prive di fondamento.
24. – Sussistono, infatti, sia la dedotta coincidenza delle date della richiesta del titolo autorizzativo, avuto riguardo al fatto che la documentazione completa per il rilascio del titolo in favore del Consorzio è stata prodotta al Comune in data 10 giugno 2013, sia l’unicità del preventivo di connessione alla rete, identificato con codice di rintracciabilità T0048600, formulato da Enel Distribuzione su richiesta della SEL Società Elettrica Lucana S.r.l. con riferimento a un « Lotto di 9 impianti di produzione da fonte eolica/solare per una potenza in immissione richiesta di 996 kW sito in Fg. 38 p.lle 201 – 202 – 234 – 85 – 86 – 88 -65 – 130 – 94 - Atella » e accettato, nella sua interezza e unitarietà, dalla SEL Società Elettrica Lucana nella stessa data del 10 giugno 2013, come è documentato agli atti del giudizio di primo grado.
25. – Vero è che, secondo la definizione che risale alla deliberazione dell’AEEG del 11 dicembre 2008 - ARG/elt 179/08, per il Testo integrato delle connessioni attive (TICA) il « lotto di impianti di produzione è un gruppo di impianti di produzione distinti, alimentati da fonti rinnovabili e/o di cogenerazione ad alto rendimento ubicati sullo stesso terreno o su terreni adiacenti eventualmente separati unicamente da strada, strada ferrata o corso d’acqua » (art. 1.1, lett. x), nel qual caso, in base al TICA, la richiesta di connessione è unica per ciascun lotto e unico è il preventivo predisposto dal gestore di rete (cfr. art. 18).
Tuttavia, ciò non toglie che, al diverso fine della valutazione della ricorrenza dei presupposti per l’ammissione agli incentivi, possa costituire indice dell’esistenza di un’unica iniziativa imprenditoriale il fatto di un gruppo di impianti di produzione per i quali sia richiesto un unico preventivo dal medesimo richiedente, atteso che, secondo la definizione dello stesso TICA, questi, pur sempre, « è il soggetto che intende realizzare ed esercire l’impianto di produzione o un suo mandatario con rappresentanza » (art. 1.1 lett. hh) e, quindi, il soggetto al quale è riconducibile l’intero lotto.
26. – E’ provato, inoltre, che vi fosse un legame orizzontale diretto tra la Wind Breeze e il Consorzio alla data di presentazione dell’istanza di accesso ai meccanismi di incentivazione, il 6 agosto 2016, quando, cioè, il sig. HI, che all’epoca era socio al 50% della Wind Breeze e, pertanto, munito della capacità di condizionarne le scelte imprenditoriali in ragione dei diritti di voto di cui disponeva in sede assembleare (cfr. art. 26 dello statuto, in atti: « L’assemblea delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 50% del capitale sociale; tuttavia nel caso in cui il restante 50% del capitale esprima voto contrario la delibera non è approvata »; il che segna una decisiva differenza rispetto all’ipotesi di mera partecipazione di minoranza, su cui si v. Cons. Stato, sez. II, 20 luglio 2023, n. 7108; 25 novembre 2022, n. 10404), rivestiva anche la carica di componente del consiglio direttivo del Consorzio, composto di soli tre membri e nel quale, comunque, per il suo statuto, occorreva l’unanimità per assumere decisioni di sicuro rilievo organizzativo quale la nomina dei direttori di progetto e di area (art. 11 statuto).
Si aggiunga che la nomina dei componenti del consiglio direttivo del Consorzio era riservata ai consorziati, ognuno dei quali titolato anche alla nomina di un numero di consiglieri supplenti pari al numero dei consiglieri effettivi (art. 10 statuto), assumendo così rilievo anche la circostanza, del pari valorizzata dal provvedimento impugnato in primo grado e pacifica tra le parti, che, quanto meno alla data di presentazione delle domande di iscrizione ai registri EOLN_RG2013 e EOLN_RG2014 (tramesse sia da Wind Breeze che dal Consorzio il 28 aprile 2014), lo stesso sig. HI era institore (e quindi preposto alla gestione dell’impresa: cfr. art. 2203 c.c.) della Staff Counsulting S.r.l. in liquidazione, la quale era una delle tre società consorziate, con pari quota, nel Consorzio medesimo.
27. – Per tutto quanto esposto, va escluso che le circostanze indicate dal GSE come indici rivelatori dell’artato frazionamento dell’impianto non posseggano i requisiti di gravità, precisione e concordanza necessari ai fini dell’applicazione del disposto dell’art.5, co. 2, lett. b), del D.M. 6 luglio 2012, con conseguente assorbimento delle rimanenti censure.
28. – L’appello, pertanto, dev’essere respinto.
29. – Le spese del presente grado del giudizio seguono la soccombenza, nei confronti del GSE, nella misura liquidata in dispositivo.
Nulla deve disporsi per il Ministero dell’Economia e delle Finanze, non costituito in giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante al pagamento delle spese del presente grado del giudizio in favore del Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A., che liquida nella somma complessiva di € 4.000,00 (quattromila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Fabio Taormina, Presidente
Giovanni Sabbato, Consigliere
Francesco Guarracino, Consigliere, Estensore
Carmelina Addesso, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Guarracino | Fabio Taormina |
IL SEGRETARIO