Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 24/03/2025, n. 1193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1193 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A Sent. N.
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O Cron. N.
Il Tribunale di Brescia, Sezione Seconda civile, nella persona del Rep. N. Giudice unico dott. Luciano Ambrosoli
R. Gen. N. 869/2019
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A iv. N. Pt_1 nella causa civile n. 869/2019 Ruolo Generale promossa
D A in persona del legale Parte_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Claudia Zanardini del foro di Brescia per procura allegata all'atto di citazione in opposizione OGGETTO:
Appalto: altre ipotesi ATTRICE OPPONENTE ex art. 1655 e ss. cc c o n t r o (ivi compresa l'azione in persona del legale ex 1669cc) Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni
Scatigno Giovanni del foro di Brindisi per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 5658/2018
CONCLUSIONI
Per l'opponente:
“IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: per tutti i motivi di cui alla parte espositiva dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e dei successi scritti difensivi, ritenuta e dichiarata infondata la pretesa creditoria azionata dalla società Parte_3 revocare/o annullare e comunque dichiarare inefficace nei confronti della società il decreto ingiuntivo Pt_2 Parte_2 opposto, con ogni conseguenza di legge.
IN OGNI CASO: con vittoria di spese, diritti e onorari di causa tutti”.
Per l'opposta:
“[…] rigettare, per tutti i motivi dedotti in narrativa, l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 5658/2018 emesso dal Tribunale di Brescia in quanto infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare il provvedimento monitorio opposto e condannare la Parte_2
in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in
[...] favore di della somma di euro 5.481,30 Controparte_1 oltre interessi al tasso di cui al D.L. 231/2002 dalla scadenza della fattura al saldo per i titoli dedotti in causa, con il rigetto di ogni avversa domanda.
In subordine: condannare la Parte_2
in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore della
[...] concludente della somma accertata nel corso del giudizio, in ogni caso non superiore a quella richiesta nel punto precedente, oltre interessi al tasso di cui al D.L. 231/2002 dalla scadenza della fattura al saldo per i titoli dedotti in causa, con il rigetto di ogni avversa domanda. Con vittoria di spese, diritti e onorari”.
Svolgimento del processo
Con decreto ingiuntivo n. 5658/2018 emesso il 26 novembre 2018 e notificato l'11 dicembre 2018 il Tribunale di Brescia ha ingiunto a (di seguito Parte_2
di pagare alla società Parte_2 Parte_4 la somma di € 5.481,30 oltre interessi moratori e spese legali, a
[...] saldo della fattura n. 6 dell'11 giugno 2013 dell'importo di € 4.530,00 oltre IVA 21%, emessa “per programmazione artistica vostre serate”.
L'ingiunta, con atto di citazione notificato in data 17 gennaio 2019, ha proposto opposizione e ha chiesto di revocare e/o annullare e comunque dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo opposto.
A sostegno dell'opposizione si deduce che:
- nel mese di aprile 2013 ha contattato Parte_2 CP_2
socio della al fine di
[...] Parte_3 organizzare alcuni eventi musicali da tenersi presso il locale
[...]
in Comune di Pisogne;
Pt_2
- nelle serate del 13, 20, 27 aprile e del 5 e dell'11 maggio nel locale gestito da si sono esibiti alcuni artisti (DJ, Parte_2 musicisti, cantanti) incaricati da CP_2
- al termine di ogni serata, il socio accomandatario Parte_2 ha provveduto a pagare nelle mani di il compenso degli
[...] CP_2 artisti, fatta eccezione per la serata dell'11 maggio, allorquando i rapporti tra le parti si sono interrotti in quanto, a causa dell'assenza di un vocalist, si è esibito in sostituzione lo stesso con Controparte_2 risultati così insoddisfacenti che ha poi corrisposto a il Pt_2 CP_2 solo importo dovuto per il Dj e per il Live (i musicisti) e nulla per la sua esibizione di vocalist;
- successivamente ha richiesto a l'emissione Pt_2 CP_2 della fattura relativa ai pagamenti effettuati e quest'ultimo, mediante mail del 14 maggio 2013 ha risposto: “Io porto la fattura brevi mano e immediatamente lei mi salda la serata del 11/5/2013” (doc. 2).
- dopo lo scambio di questi messaggi le parti non si sono più sentite, sino alla notifica del decreto ingiuntivo a distanza di oltre 5 anni.
Ciò esposto, l'opponente contesta la fattura n. 6/13, poiché relativa a pagamenti già effettuati salvo che per l'ultima serata dell'11 maggio e più specificatamente per la sola prestazione in tale - 3 -
occasione resa personalmente da e contestata. CP_2
La con comparsa di Pt_3 Parte_3 Controparte_1 costituzione e risposta del 17 maggio 2019, ha contestato l'opposizione e dedotto che tutte le prestazioni pattuite con la società opponente sono state adempiute e che è onere del debitore provare di avere pagato le prestazioni indicate dalla fattura n. 6/2013.
In esito alla prima udienza, con ordinanza del 23 maggio 2019 è stata rigettata l'istanza di provvisoria esecutività formulata ex art. 648 c.p.c. da ed è stato Controparte_1 autorizzato il deposito di memorie nei termini previsti dall'art. 183 comma 6 c.p.c.
Successivamente la causa è stata istruita mediante interrogatorio formale del socio accomandatario di Parte_2
e assunzione di testimoni indicati dalle due parti e, all'esito
[...] della prova orale, è stata trattenuta in decisione, con termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Motivi della decisione
1. L'opponente conferma di essersi Parte_2 rivolta a (il quale risulta avere operato quale socio, in Controparte_2 nome e per conto della Artisti e Musicisti S.c.a.r.l. di Cassano d'Adda) per l'organizzazione degli eventi musicali di 5 serate presso il locale di Pisogne, e conferma pure che per ciascuno Parte_2 degli appuntamenti programmati (il 13, 20 e 27 aprile, il 5 e l'11 maggio 2013) nel locale si sono esibiti gli artisti ingaggiati da CP_2
La fattura n. 6 dell'11 giugno 2013 di € 4.530,00 oltre IVA 21% (all. 2 ricorso), del cui intero importo è stato ingiunto il pagamento con il decreto ingiuntivo n. 5658/2018, è stata emessa dalla Artisti e Musicisti S.c.a.r.l. con causale “programmazione artistica vostre serate” e si riferisce, come è dato comprendere dalle allegazioni della creditrice e dalla corrispondenza via email prodotta dall'opponente (v. in particolare e-mail 14 maggio 2013 ore 15.23, doc. 2), alla totalità dei compensi dovuti agli artisti ingaggiati da per le 5 serate affidate alla sua organizzazione. CP_2
2. L'opponente non contesta che le prestazioni di cantanti, musicisti e DJ vi sono state e nulla obbietta in ordine alla quantificazione dei singoli compensi.
Eccepisce tuttavia che tutte le prestazioni eseguite per le prime 4 serate (dal 13 aprile al 5 maggio 2013) sono state per intero pagate in contanti al termine di ciascun evento nelle mani di e CP_2 che l'11 maggio 2013 furono invece pagati solo i compensi destinati a DJ e al “live” (i musicisti) e non quello per il vocalist, in quanto l'artista promesso non si presentò e in sostituzione si esibì lo stesso le cui doti artistiche il committente ritenne insoddisfacenti al CP_2 punto che il pagamento fu rifiutato (e, precisa nell'interpello, fu Pt_2 - 4 -
pure interrotta l'esibizione).
Secondo l'opponente, dunque, i pagamenti dei compensi sono sempre avvenuti, come da prassi per tali manifestazioni, in contanti al termine di ciascuna serata, con l'intesa della successiva emissione di fattura da parte del procuratore, e solo la prestazione da vocalist dell'11 maggio 2013, siccome diversa da quella promessa e comunque insoddisfacente, è rimasta impagata.
Per parte sua la società opposta non nega che la sera dell'11 maggio 2013 il vocalist assente fu sostituito da respinge CP_2 invece che la prestazione canora sia stata un insuccesso e, soprattutto, esclude che abbia versato a alcuno dei Parte_2 CP_2 compensi dovuti agli artisti per le cinque serate.
3. Incontestabile che, come puntualizza l'opposta, la dimostrazione del fatto estintivo debba essere offerta dal debitore e che l'opponente non ha prodotto contabili di bonifico, assegni o quietanze ( allega del resto pagamenti con contanti Parte_2 prelevati dalla cassa e consegnati a e pure l'opposto, che pure CP_2 non contesta che per prassi gli artisti vengono pagati a fine serata e sostiene di avere anticipato loro i compensi, a propria volta non produce bonifici, assegni, quietanze o fatture), nella fattispecie lo scambio di e-mail del 14 maggio 2013 (doc. 2 opponente) tra ( e (Artisti e Musicisti Parte_2 Parte_2 Controparte_2
S.c.a.r.l.) costituisce serio elemento di prova che, come deduce l'opponente, il pagamento dei compensi dovuti agli artisti è stato in effetti eseguito da volta per volta, almeno per le 4 Parte_2 serate dal 13 aprile al 5 maggio 2013, alla chiusura di ciascun evento.
Il messaggio inviato alle ore 14.23 da Parte_2 contiene la richiesta di emissione di fattura per i compensi degli artisti che si sono esibiti nelle 4 serate, ne espone i singoli importi per giorno e per tipo di esibizione (DJ, vocalist, live, pianista) e il totale di € 4.490,00 e conclude: “p.s. una volta pervenuta la fattura sistemeremo l'ultima serata”.
Che l'ultima serata a cui fa riferimento sia quella Pt_2 dell'11 maggio 2013, per la quale egli non chiede fattura e non indica compensi, lo attesta la risposta che invia a distanza di un'ora, CP_2 alle 15.23, nella quale – oltre a precisare che dalla fattura della propria società andranno esclusi il compenso del live del 27 aprile (“si esibiva da me non portato”) e quello del vocalist del 20 Per_1 aprile (non si precisa perché e si rinvia a precedente intesa non esplicitata: “se ne è dimenticato?”), e che l'importo da fatturare per le 4 serate si riduce perciò a € 3.710,00 (€ 4.490,00 – 600,00 – 180,00) oltre IVA - aggiunge che “i suoi conti sono errati, manca la descrizione e il pagamento del giorno 11.5.2013 dj 230€, live500, vocalist 90€” e, rideterminato perciò il totale in € 4.530 oltre IVA (€ 3.710,00 + 230,00 + 500,00 + 90) e così in lordi € “5.481,30 IVA - 5 -
inclusa”, conclude: “io porto la fattura brevi mano e immediatamente lei mi salda la serata del 11.5.2013”.
Osservato che il convenuto opposto non contesta l'esistenza, il contenuto dello scambio di corrispondenza e-mail né la provenienza, appare evidente come il dialogo si collochi con piena coerenza nella ricostruzione dei fatti prospettata dall'opponente, almeno con riguardo alle prime 4 serate organizzate a Parte_2 con la collaborazione di in particolare quanto al fatto che, CP_2 come prassi consueta per simili eventi organizzati nei locali, gli artisti furono pagati al termine della serata attingendo all'incasso e, essendo gli stessi stati ingaggiati e pagati tramite l'organizzatore CP_2 rinviando al termine della collaborazione la fatturazione unica e finale: costituisce chiaro indice della circostanza il fatto che è appunto il debitore, il 14 maggio 2013, a sollecitare (iniziativa insolita per chi sia in debito) l'invio della fattura e a specificarne gli importi, ed è il creditore che, da un lato, esclude alcuni dei compensi per le 4 serate da quelli che indicherà nella propria fattura (per un artista “da me non portato” e per altro per il quale si è concordato di escludere la fatturazione) e, dall'altro, contesta la richiesta del committente di rinviare a momento successivo la sistemazione dell'ultima serata, ne aggiunge i corrispettivi all'importo da fatturare e comunica che consegnerà la fattura brevi manu ma verso pagamento contestuale (solo) della serata dell'11 maggio 2013.
Il tenore complessivo del dialogo e la richiesta di pagamento dalla sola ultima serata dell'11 maggio 2013 convergono a confermare l'avvenuto pagamento delle precedenti, e il convenuto opposto si limita del resto ad obiettare che tale conclusione è frutto di lettura decontestualizzata ma non spiega la diversa e corretta contestualizzazione e la propria lettura delle due missive, salvo prospettare, nella memoria 183 comma 6 n. 2 c.p.c., la generica e assai poco convincente spiegazione secondo cui “vien solito (soprattutto nel gergo parlato che spesso si usa anche nelle mail) identificare le prestazioni di più serate riunendole sotto una unica data finale”.
A conforto della ricostruzione della parte opponente intervengono, oltre alla conferma diretta della teste Testimone_1
(moglie di coadiuvava il marito lavorando alla cassa Parte_2 all'ingresso del locale;
dichiara che lei stessa a fine serata prelevava dalla cassa e consegnava al marito la cifra da lui indicata e da consegnare a che ciò avvenne almeno per le prime 4 serate CP_2 perché l'ultima sorse contrasto tra il marito e a causa CP_2 dell'assenza del vocalist, e che secondo le intese la fattura doveva essere emessa solo al termine del ciclo degli eventi), quelle indirette dei tre testimoni indicati dalla stessa convenuta opposta (la cantante il musicista e il DJ Tes_2 Testimone_3 [...]
: tutti si sono esibiti nel 2013, chi due volte chi una, nel Tes_4 - 6 -
locale dopo essere stati ingaggiati di e tutti Parte_2 CP_2 confermano che, come sempre o quasi avviene, hanno ricevuto in contanti il pagamento del loro compenso al termine della serata e lo hanno ricevuto da chi li aveva chiamati, e cioè da (al quale CP_2 rilasciano in seguito fattura: così almeno per la teste;
non Tes_2 sanno dire se il denaro lo avesse poco prima ricevuto da CP_2 Pt_2 ma la loro testimonianza conferma che la prassi nell'ambiente è quella del pagamento in contanti a fine serata e che, nelle rispettive serate, tutti sono stati immediatamente pagati da CP_2
Ebbene, precisato che sicuramente le esibizioni dei 3 testimoni avvengono in data diversa dall'11 maggio 2013, e si riferiscono dunque a serate nelle quali non vi sono stati contrasti tra e (l'11 maggio 2013 era assente il vocalist, e dunque la Pt_2 CP_2 teste non può essersi esibita in quella data;
il chitarrista Tes_2 accompagna una volta la stessa e la seconda volta Tes_3 Tes_2 un altro cantante di nome e lui pure dunque non può Per_2 Con riferirsi all'11 maggio 2013; il è presente una sola sera, Tes_4 quella in cui si esibiscono e , è in via logica del Tes_2 Tes_3 tutto coerente inferire che, indiscusso il buon esito delle serate e l'immediato pagamento in contanti degli artisti eseguito da CP_2 ciò sia avvenuto, in coerenza con quanto abitualmente avviene nel settore e come sostenuto da e confermato da Parte_2
con denaro prelevato dall'incasso della serata e Testimone_1 consegnato al procuratore degli artisti, con riserva di successiva unica fatturazione;
ed è per contro assai improbabile che, in situazione di ordinario e sereno svolgimento delle serate, il rappresentante degli artisti abbia anticipato gli interi importi e nulla chiesto al gestore del locale, e nulla abbia sollecitato neppure a chiusura del ciclo delle serate (come già osservato, il 14 maggio 2013 è a Parte_2 chiedere l'emissione della fattura per i compensi relativi alle 4 serate dal 13 aprile al 5 maggio 2013; e anche allora, nella risposta, CP_2 non chiede affatto pagamenti per tali date, ma unicamente per quella contestata dell'11 maggio 2013; e, invero, nient'altro chiede fino alla notifica del decreto ingiuntivo, nel dicembre 2018).
4. Il credito di Artisti e Musicisti S.c.a r.l. portato dalla fattura n. 6/2013 deve dunque ritenersi estinto, e ciò già all'epoca del ricorso, quanto all'imponibile di € 3.710,00 da intendersi riferito ai compensi per gli artisti che si sono esibiti nelle prime 4 date (in assenza di specificazioni in fattura, la cifra è determinata sulla base dei conteggi esposti nell'e-mail 14 dicembre 2013 menzionata).
Tanto basta ad imporre la revoca del decreto ingiuntivo, per originaria infondatezza della domanda del ricorrente.
5. Per il restante credito di € 820,00 oltre IVA (€ 230,00 DJ,
€ 500,00 live, € 90,00 vocalist: v. e-mail medesima citata), l'affermazione dell'opponente di avere pagato la sera dell'11 maggio - 7 -
2013 i compensi per DJ e “live” (e rifiutato solo quello per il vocalist) non trova conferma nelle prove documentali e orali assunte: (i) l'e- mail 14 maggio 2013 inviata da significativamente, non fa Pt_2 menzione dei compensi per DJ e live dell'11 maggio 2011 tra quelli in tesi già pagati e da fatturare, e rinvia ad un momento successivo alla consegna della fattura l'incontro per “sistemare” l'ultima serata (tema che peraltro sarebbe di assai poco momento se l'unica pendenza sospesa fosse il compenso per il cantante, quantificato fino ad allora in € 180,00 e per l'11 maggio 2013 ridotto da a € CP_2
90,00); (ii) la stessa che pure conferma i prelievi dalla Testimone_1 cassa destinati ai pagamenti delle prime 4 serate, rammenta per l'11 maggio 2014 i problemi insorti per l'assenza del vocalist e il diverbio tra il marito e e dichiara: “non ricordo che vi sia stato CP_2 pagamento al termine della serata, sicuramente non per il vocalist, non ricordo se vi fu per il DJ;
la serata fu sospesa e io tornai alla cassa anche per fermare l'ingresso di altri clienti”; (iii) nessun altro teste riferisce in ordine a quanto accaduto l'11 maggio 2013 e ai relativi eventuali pagamenti, e di questi non si rinvengono tracce documentali né cenni nella corrispondenza prodotta.
Si osserva conclusivamente che (i) l'unica prestazione contestata è quella relativa al vocalist, (ii) l'interruzione dello spettacolo riferito da in interrogatorio formale e dalla moglie Pt_2 in sede testimoniale concerne l'esibizione come Testimone_1 cantante di in sostituzione del cantante assente e (iii) Controparte_2 lo stesso opponente, allegando di avere pagato i compensi dovuti per DJ e live, implicitamente riconosce che le prestazioni vi furono e i corrispettivi erano dovuti: va condannata al pagamento Parte_2 in favore di e Musicisti S.c.ar.l. della somma di € 730,00 (€ Pt_3
230,00 DJ e € 500,00 live) oltre IVA 21% (come da fattura), oltre agli interessi moratori ex d.lgs 231/2002 dalla data della domanda (non vi neppure allegazione, prima ancora che prova, circa l'invio della fattura n. 6/2013, e la prima costituzione in mora risulta essere la notificazione del decreto ingiuntivo) al saldo.
Nulla spetta per la prestazione canora dell'11 maggio 2013, quantificata da in € 90,00, pacificamente difforme rispetto a CP_2 quella richiesta e non accettata dal committente, e in assenza comunque di prova circa l'effettivo e pieno adempimento.
6. Si compensano le spese della causa di merito, considerata la reciproca parziale soccombenza
P . Q . M .
Il Tribunale, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 5658/2018 emesso il 26 novembre 2018; - 8 -
2) condanna l'opponente Parte_2 al pagamento in favore di di
[...] Controparte_1
€ 883,30 (IVA inclusa), con gli interessi moratori ex art. 4 d.lgs. 231/2002 dal 11 dicembre 2018 al saldo;
3) rigetta nel resto la domanda di Pt_3 Parte_3 CP_1
[...]
4) compensa tra le parti le spese di lite
Così deciso in Brescia, il giorno 17 marzo 2025
Il giudice
Luciano Ambrosoli
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.