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Sentenza 2 settembre 2025
Sentenza 2 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 02/09/2025, n. 1028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1028 |
| Data del deposito : | 2 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
SEZIONE PRIMA CIVILE
In composizione collegiale, in persona dei magistrati:
dott. Aldo De Luca Presidente rel. dott. Leonardo Papaleo Giudice dott.ssa Valeria Protano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al RGNR. 2449/2024, avente ad oggetto: divorzio congiunto
TRA
, nato a [...] in data [...] (avv. Antonella Chessa, giusta procura in atti) Parte_1
parte ricorrente
E
, nata a [...] il [...] (avv. Carlo Iannace, giusta procura in atti) Controparte_1
parte resistente con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI quelle rassegnate all'udienza del 29/5/2025: scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui all'accordo del 29/5/2025
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
(è omesso lo svolgimento del processo ex art. 132 c.p.c. e 118 d.a. c.p.c.)
1. Il ricorrente ha dedotto di aver contratto matrimonio concordatario in Parte_1
NO (NA) il 29/10/2009 con e che dall'unione matrimoniale sono nate due Controparte_1
figlie, (23.8.2012) ed (22.12.2017). L'unione coniugale pur essendo sorta Persona_1 Per_2
ed improntata sulla reciproca stima, è di fatto finita, difettando di quel “consortium vitae” che caratterizza la vita coniugale. Per tale motivo il Tribunale di Benevento con decreto del 3/9/2020
ha omologato la separazione consensuale dei coniugi, intervenuta alle condizioni di cui al ricorso e confermate con il verbale di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale del 15/7/2020. Su tali
p. 1/4 premesse, parte istante, sull'assunto di un'impossibilità di una riconciliazione con la resistente e sull'avvenuta decorrenza dei termini di legge, chiedeva la pronuncia di scioglimento del matrimonio, con riduzione dell'assegno di mantenimento per le figlie e senza alcun obbligo economico in favore della resistente, richieste di cui quest'ultima chiedeva il rigetto, pur prestando adesione alla domanda di divorzio.
2. Nel corso del giudizio le parti hanno concordato le seguenti condizioni di divorzio, chiedendo la trasformazione del procedimento da contenzioso in consensuale:
- l'affidamento congiunto delle figlie minori con collocazione presso la madre e con esercizio del diritto di visita del padre;
- le decisioni di maggiore interesse, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute delle minori, dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, delle aspirazioni e delle inclinazioni naturali delle minori, salve le decisioni di ordinaria amministrazione circa le quali la potestà potrà essere esercitata separatamente dai genitori;
- le figlie trascorreranno weekend alternati con i rispettivi genitori, dalle 16.30 del venerdì alle 8.00 del lunedì; nel corso della settimana, trascorrerà con il padre Per_1
il pomeriggio del lunedì (prelievo all'uscita di scuola, pranzo e compiti), entrambe il pomeriggio del mercoledì (prelievo all'uscita di scuola, pranzo e compiti). Nel caso in cui nel corso di un weekend non sarà possibile per tenere con sé le Parte_1
figlie, lo stesso provvederà a recuperarlo nei weekend successivi;
- le festività canoniche (Natale, Capodanno, Pasqua etc.), nonché le altre festività ed il giorno del compleanno le bambine le trascorreranno ad anni alternati con la madre ed il padre;
- le vacanze estive, le bambine trascorreranno 4 settimane con il padre nel periodo giugno - settembre (sospensione scolastica) con almeno 2 settimane consecutive;
- nel caso in cui il genitore non possa far fronte alle modalità appena indicate dovrà darne comunicazione all'altro genitore almeno 48 ore precedenti onde consentire all'altro di organizzarsi al meglio;
- l'assegno di mantenimento per le figlie a carico di da corrispondersi Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese viene pattuito nella misura di €.200 per ciascuna figlia,
da rivalutarsi annualmente ed automaticamente secondi gli indici ISTAT. Gli assegni familiari di legge saranno percepiti per intero da . Controparte_1 Parte_1
p. 2/4 riconosce di non aver versato l'assegno di mantenimento per le figlie per l'ammontare complessivo che ad oggi è pari ad €.7.500, importo che si impegna corrispondere nel minor tempo possibile a rate a partire dal mese di giugno p.v.;
- il sig. non corrisponderà alcun assegno di divorzio in favore della sig.ra Pt_1
, essendo quest'ultima percettore di reddito autonomo;
CP_1
- le spese straordinarie saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%, conformemente alle Linee Guida approvate dal Tribunale di Benevento e dal
Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Benevento, che le parti hanno dichiarato di accettare compatibilmente con l'età delle minori e specificamente indicate nell'accordo da loro sottoscritto il 29/5/2025 e depositato in pari data;
- le ulteriori condizioni di cui all'accordo sottoscritto dalle parti il 29/5/2025 e depositato in pari data.
3. La domanda è fondata ed è accolta. Le parti hanno dedotto una crisi coniugale di gravità tale da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostruzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. A conferma di ciò, infatti, rileva la circostanza che in seguito alla separazione omologata da Tribunale di Benevento i coniugi non si sono mai riconciliati, come da loro dichiarato, con ininterrotto decorso dei termini di legge. Le parti hanno concordato i patti indicati nell'accordo del 29/5/2025, da loro debitamente sottoscritto, depositato in pari data, da intendersi qui riportati e trascritti. Poiché tali accordi non sono contrari a norme imperative ed all'ordine pubblico e non appaiono in contrasto agli interessi dei figli delle parti, ritiene il
Tribunale di poterli porre a base della presente decisione.
4. Pertanto, sulla base degli elementi predetti, ricorrono le condizioni previste dall'art. 3 nr. 2 lett. a) l. 898/1970 e, in accoglimento della domanda, deve essere dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti a NO (NA) il 29/10/2009 e disposte le formalità di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. nr. 396/2000.
5. Spese di lite compensate, tenuto conto della natura congiunta della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore, contraria o diversa domanda, istanza, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a NO
(NA) il 29/10/2009 tra e (atto nr. 46, parte I, serie A, Parte_1 Controparte_1
p. 3/4 anno 2009), alle condizioni di cui all'accordo di divorzio intervenuto tra le parti, sottoscritto il 29/5/2025 e depositato in pari data;
- ordina procedersi all'annotazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 69 lett. d),
D.P.R. 3/11/2000 nr. 396, disponendo la trasmissione degli atti all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di NO (NA);
- compensa le spese di lite.
Benevento, 2 settembre 2025
Il Presidente rel.
dott. Aldo De Luca
p. 4/4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
SEZIONE PRIMA CIVILE
In composizione collegiale, in persona dei magistrati:
dott. Aldo De Luca Presidente rel. dott. Leonardo Papaleo Giudice dott.ssa Valeria Protano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al RGNR. 2449/2024, avente ad oggetto: divorzio congiunto
TRA
, nato a [...] in data [...] (avv. Antonella Chessa, giusta procura in atti) Parte_1
parte ricorrente
E
, nata a [...] il [...] (avv. Carlo Iannace, giusta procura in atti) Controparte_1
parte resistente con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI quelle rassegnate all'udienza del 29/5/2025: scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui all'accordo del 29/5/2025
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
(è omesso lo svolgimento del processo ex art. 132 c.p.c. e 118 d.a. c.p.c.)
1. Il ricorrente ha dedotto di aver contratto matrimonio concordatario in Parte_1
NO (NA) il 29/10/2009 con e che dall'unione matrimoniale sono nate due Controparte_1
figlie, (23.8.2012) ed (22.12.2017). L'unione coniugale pur essendo sorta Persona_1 Per_2
ed improntata sulla reciproca stima, è di fatto finita, difettando di quel “consortium vitae” che caratterizza la vita coniugale. Per tale motivo il Tribunale di Benevento con decreto del 3/9/2020
ha omologato la separazione consensuale dei coniugi, intervenuta alle condizioni di cui al ricorso e confermate con il verbale di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale del 15/7/2020. Su tali
p. 1/4 premesse, parte istante, sull'assunto di un'impossibilità di una riconciliazione con la resistente e sull'avvenuta decorrenza dei termini di legge, chiedeva la pronuncia di scioglimento del matrimonio, con riduzione dell'assegno di mantenimento per le figlie e senza alcun obbligo economico in favore della resistente, richieste di cui quest'ultima chiedeva il rigetto, pur prestando adesione alla domanda di divorzio.
2. Nel corso del giudizio le parti hanno concordato le seguenti condizioni di divorzio, chiedendo la trasformazione del procedimento da contenzioso in consensuale:
- l'affidamento congiunto delle figlie minori con collocazione presso la madre e con esercizio del diritto di visita del padre;
- le decisioni di maggiore interesse, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute delle minori, dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, delle aspirazioni e delle inclinazioni naturali delle minori, salve le decisioni di ordinaria amministrazione circa le quali la potestà potrà essere esercitata separatamente dai genitori;
- le figlie trascorreranno weekend alternati con i rispettivi genitori, dalle 16.30 del venerdì alle 8.00 del lunedì; nel corso della settimana, trascorrerà con il padre Per_1
il pomeriggio del lunedì (prelievo all'uscita di scuola, pranzo e compiti), entrambe il pomeriggio del mercoledì (prelievo all'uscita di scuola, pranzo e compiti). Nel caso in cui nel corso di un weekend non sarà possibile per tenere con sé le Parte_1
figlie, lo stesso provvederà a recuperarlo nei weekend successivi;
- le festività canoniche (Natale, Capodanno, Pasqua etc.), nonché le altre festività ed il giorno del compleanno le bambine le trascorreranno ad anni alternati con la madre ed il padre;
- le vacanze estive, le bambine trascorreranno 4 settimane con il padre nel periodo giugno - settembre (sospensione scolastica) con almeno 2 settimane consecutive;
- nel caso in cui il genitore non possa far fronte alle modalità appena indicate dovrà darne comunicazione all'altro genitore almeno 48 ore precedenti onde consentire all'altro di organizzarsi al meglio;
- l'assegno di mantenimento per le figlie a carico di da corrispondersi Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese viene pattuito nella misura di €.200 per ciascuna figlia,
da rivalutarsi annualmente ed automaticamente secondi gli indici ISTAT. Gli assegni familiari di legge saranno percepiti per intero da . Controparte_1 Parte_1
p. 2/4 riconosce di non aver versato l'assegno di mantenimento per le figlie per l'ammontare complessivo che ad oggi è pari ad €.7.500, importo che si impegna corrispondere nel minor tempo possibile a rate a partire dal mese di giugno p.v.;
- il sig. non corrisponderà alcun assegno di divorzio in favore della sig.ra Pt_1
, essendo quest'ultima percettore di reddito autonomo;
CP_1
- le spese straordinarie saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%, conformemente alle Linee Guida approvate dal Tribunale di Benevento e dal
Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Benevento, che le parti hanno dichiarato di accettare compatibilmente con l'età delle minori e specificamente indicate nell'accordo da loro sottoscritto il 29/5/2025 e depositato in pari data;
- le ulteriori condizioni di cui all'accordo sottoscritto dalle parti il 29/5/2025 e depositato in pari data.
3. La domanda è fondata ed è accolta. Le parti hanno dedotto una crisi coniugale di gravità tale da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostruzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. A conferma di ciò, infatti, rileva la circostanza che in seguito alla separazione omologata da Tribunale di Benevento i coniugi non si sono mai riconciliati, come da loro dichiarato, con ininterrotto decorso dei termini di legge. Le parti hanno concordato i patti indicati nell'accordo del 29/5/2025, da loro debitamente sottoscritto, depositato in pari data, da intendersi qui riportati e trascritti. Poiché tali accordi non sono contrari a norme imperative ed all'ordine pubblico e non appaiono in contrasto agli interessi dei figli delle parti, ritiene il
Tribunale di poterli porre a base della presente decisione.
4. Pertanto, sulla base degli elementi predetti, ricorrono le condizioni previste dall'art. 3 nr. 2 lett. a) l. 898/1970 e, in accoglimento della domanda, deve essere dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti a NO (NA) il 29/10/2009 e disposte le formalità di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. nr. 396/2000.
5. Spese di lite compensate, tenuto conto della natura congiunta della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore, contraria o diversa domanda, istanza, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a NO
(NA) il 29/10/2009 tra e (atto nr. 46, parte I, serie A, Parte_1 Controparte_1
p. 3/4 anno 2009), alle condizioni di cui all'accordo di divorzio intervenuto tra le parti, sottoscritto il 29/5/2025 e depositato in pari data;
- ordina procedersi all'annotazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 69 lett. d),
D.P.R. 3/11/2000 nr. 396, disponendo la trasmissione degli atti all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di NO (NA);
- compensa le spese di lite.
Benevento, 2 settembre 2025
Il Presidente rel.
dott. Aldo De Luca
p. 4/4