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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 28/10/2025, n. 1109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1109 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.V.G. 8275/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. FEDERICA SACCHETTO Presidente rel. dott. CHIARA ILARIA BITOZZI Giudice dott. LUISA BETTIO Giudice all'esito dell'udienza del 7.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al 8275/2025 R.V.G., promosso con ricorso congiunto depositato in data 7.8.2025 da:
(C.F. , con il patrocinio degli avv.ti Parte_1 C.F._1
AL IA e AL AN,
e da
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti CP_1 C.F._2
AL IA e AL AN, con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni congiunte dei coniugi:
Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra
e ad Abano Terme in data 30.05.1992 trascritto nel CP_1 Parte_1
Registro degli Atti di Matrimonio del medesimo Comune, al n. 26, parte II, serie A, anno 1992, ordinandi al competente Ufficiale di Stato civile di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza e delle successive annotazioni alle seguenti condizioni:
pagina 1 di 3 “1) ciascuno dei coniugi si dichiara autosufficiente e nulla ha a pretendere a titolo di assegno di divorzio;
2) spese legali compensate tra le parti”.
Conclusioni del P.M.: “Conclude per l'accoglimento del ricorso”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7.8.2025, e premesso Parte_1 CP_1 di aver contratto matrimonio concordatario in Abano Terme (PD) in data 30.5.1992, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del medesimo Comune, al n.26, parte
II, serie A - anno 1992, che dall'unione coniugale erano nati i figli (il Per_1
16.9.1993) e (il 7.8.1999), che con decreto in data 18.12.2007 era stata Pt_2 omologata la separazione consensuale e che da allora la separazione si era protratta ininterrottamente, proponevano domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con note scritte depositate in data 9.9.2025 i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato le condizioni formulate in ricorso e riportate in premessa, per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
*
Osserva il Tribunale che la domanda congiunta dei ricorrenti va accolta, sussistendo i presupposti di cui agli artt.2 e 3, n.2, lett. b), L. 898/70 e successive modificazioni.
Infatti è incontestato che la separazione personale perdura ininterrottamente dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nel procedimento di separazione consensuale, omologata con decreto di omologa di questo Tribunale n. cron. 164/08, in data
18.12.2007/9.1.2008 e che i coniugi non hanno ripreso la convivenza.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi, che non può essere ricostituita.
Va preso atto delle condizioni concordate dai coniugi, riportate in epigrafe, relative a diritti disponibili delle parti.
Attesa la natura del procedimento e la comune difesa, nulla va statuito sulle spese.
P.Q.M.
pagina 2 di 3 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e in Abano Terme (PD), in data 30.5.1992, trascritto nel Registro degli CP_1
Atti di Matrimonio del medesimo Comune, al n.26, parte II, serie A - anno 1992;
2) ordina l'annotazione della presente sentenza;
3) prende atto degli accordi delle parti di cui in epigrafe;
4) nulla per le spese.
Padova, così deciso in camera di consiglio il 14.10.2025
Il Presidente est. dott. Federica Sacchetto
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. FEDERICA SACCHETTO Presidente rel. dott. CHIARA ILARIA BITOZZI Giudice dott. LUISA BETTIO Giudice all'esito dell'udienza del 7.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al 8275/2025 R.V.G., promosso con ricorso congiunto depositato in data 7.8.2025 da:
(C.F. , con il patrocinio degli avv.ti Parte_1 C.F._1
AL IA e AL AN,
e da
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti CP_1 C.F._2
AL IA e AL AN, con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni congiunte dei coniugi:
Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra
e ad Abano Terme in data 30.05.1992 trascritto nel CP_1 Parte_1
Registro degli Atti di Matrimonio del medesimo Comune, al n. 26, parte II, serie A, anno 1992, ordinandi al competente Ufficiale di Stato civile di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza e delle successive annotazioni alle seguenti condizioni:
pagina 1 di 3 “1) ciascuno dei coniugi si dichiara autosufficiente e nulla ha a pretendere a titolo di assegno di divorzio;
2) spese legali compensate tra le parti”.
Conclusioni del P.M.: “Conclude per l'accoglimento del ricorso”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7.8.2025, e premesso Parte_1 CP_1 di aver contratto matrimonio concordatario in Abano Terme (PD) in data 30.5.1992, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del medesimo Comune, al n.26, parte
II, serie A - anno 1992, che dall'unione coniugale erano nati i figli (il Per_1
16.9.1993) e (il 7.8.1999), che con decreto in data 18.12.2007 era stata Pt_2 omologata la separazione consensuale e che da allora la separazione si era protratta ininterrottamente, proponevano domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con note scritte depositate in data 9.9.2025 i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato le condizioni formulate in ricorso e riportate in premessa, per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
*
Osserva il Tribunale che la domanda congiunta dei ricorrenti va accolta, sussistendo i presupposti di cui agli artt.2 e 3, n.2, lett. b), L. 898/70 e successive modificazioni.
Infatti è incontestato che la separazione personale perdura ininterrottamente dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nel procedimento di separazione consensuale, omologata con decreto di omologa di questo Tribunale n. cron. 164/08, in data
18.12.2007/9.1.2008 e che i coniugi non hanno ripreso la convivenza.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi, che non può essere ricostituita.
Va preso atto delle condizioni concordate dai coniugi, riportate in epigrafe, relative a diritti disponibili delle parti.
Attesa la natura del procedimento e la comune difesa, nulla va statuito sulle spese.
P.Q.M.
pagina 2 di 3 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e in Abano Terme (PD), in data 30.5.1992, trascritto nel Registro degli CP_1
Atti di Matrimonio del medesimo Comune, al n.26, parte II, serie A - anno 1992;
2) ordina l'annotazione della presente sentenza;
3) prende atto degli accordi delle parti di cui in epigrafe;
4) nulla per le spese.
Padova, così deciso in camera di consiglio il 14.10.2025
Il Presidente est. dott. Federica Sacchetto
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