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Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 28/12/2025, n. 6202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 6202 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 15078/2022
TRIBUNALE DI CATANIA Quarta sezione civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catania, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Salamone, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 15078/2022 promosso da
C.F. , in persona del legale rappresentante , Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
personalmente, C.F. , Parte_2 CodiceFiscale_1 rappresentate e difese dall'AVV. GIANLUCA ROSSITTO, CF. , C.F._2 dall'AVV. GLENDA GIARDINA, C.F. , e dall'AVV. PROF. GIACOMO C.F._3
GARGANO, C.F. elettivamente domiciliate in viale XX Settembre n. 70, C.F._4
Catania; opponente contro
C.F. , in Controparte_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVV. ANTONIO
LAURICELLA, C.F. , e dall'AVV. SIMONA PAVONE, C.F. C.F._5
ed elettivamente domiciliata in corso Italia n. 124, Catania;
C.F._6 opposta avente ad oggetto: opposizione a precetto – contratto di finanziamento.
All'udienza di giorno 01.12.2025 le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti, che si intende trascritto, ed il procedimento è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
Il procedimento ha ad oggetto l'opposizione proposta da e da nei Parte_1 Parte_2 confronti del precetto notificato su istanza di Controparte_1
CP_ (d'ora in poi, ) in data 24.10.2022, con il quale è stato intimato il pagamento di euro 398.282,756 per sorte capitale e spese, quale debito residuo derivante da contratto di mutuo.
La vicenda posta alla base del precetto è stata esposta da parte attrice nei termini seguenti:
è una società che gestisce immobili di proprietà adibiti a locazione turistico-ricettiva; Parte_1
CP_ nel 2017 aveva concluso con un contratto di mutuo per l'importo di euro 600.000,00 per acquisto e ristrutturazione di immobili, impegnandosi a rimborsare la somma finanziata entro 10 anni, oltre un periodo di utilizzo e preammortamento non superiore a due anni;
a garanzia del prestito era stata concessa ipoteca su un immobile per la complessiva somma di euro 1.200.000,00;
si era costituita fideiussore. Il contratto di mutuo prevedeva che il capitale fosse Parte_2 versato in più soluzioni e rimborsato a mezzo pagamento di venti rate a cadenza semestrale, al 31 dicembre e al 30 giugno di ciascun anno, a decorrere dal 31.12.2019 e sino al 30.06.2029 (10 anni).
A seguito del verificarsi di alcune circostanze (malattia dell'amministratore Parte_2 emergenza covid-19 e conseguenziale blocco del settore turistico;
iscrizione alla Centrale dei rischi su segnalazione di Monte dei Paschi di Siena, poi cancellata a seguito di un provvedimento del
Tribunale di Siracusa che era stato confermato in sede di reclamo, ma che aveva, comunque, impedito alla società di accedere ai benefici di cui alla normativa d'urgenza collegata all'emergenza epidemiologica), si era trovata in difficoltà finanziarie, a causa delle quali non aveva Parte_1 provveduto al pagamento della rata del 31.12.2019 di euro 25.692,91. La società aveva, pertanto, più volte avanzato domanda di proroga del termine di utilizzo delle somme mutuate e del preammortamento, come contrattualmente previsto, senza ricevere alcun riscontro. Il 26.06.2020, prima della scadenza della successiva rata del 30.6.2020, la società finanziatrice aveva comunicato la risoluzione del contratto per il mancato utilizzo del finanziamento entro il termine del 30.06.2019 contrattualmente previsto, precisando che la proroga del termine non era stata concessa perché la richiedente non aveva inviato la chiesta relazione tecnica sullo stato degli investimenti realizzati. Il successivo 31.12.2019 l'ente finanziatore aveva segnalato la società debitrice presso la Centrale di rischi, rendendo impossibile l'accesso a ulteriori fonti di finanziamento e alle agevolazioni fiscali concesse nel periodo emergenziale;
infine, in data 24.102022, aveva notificato il precetto unitamente al contratto di finanziamento spedito in forma esecutiva.
Parte attrice ha eccepito l'illegittimità della risoluzione contrattuale e la conseguente inesistenza del titolo e, pertanto, del credito. Secondo la prospettazione, infatti, alla luce dell'espressa previsione contrattuale secondo cui il rimborso della somma finanziata sarebbe dovuta avvenire entro 10 anni “oltre un periodo di utilizzo e preammortamento non superiore a due anni”, la proroga del contratto sarebbe dovuta conseguire automaticamente alla domanda in tal senso avanzata dalla società finanziata, così posticipandosi il termine di utilizzo del mutuo a giugno 2031.
La società finanziatrice, invece, aveva negato la proroga e, adottando una condotta illegittima, aveva receduto dal contratto improvvisamente e senza legittime motivazioni, così violando il principio di buona fede contrattuale.
Parte attrice ha altresì eccepito quanto segue: l'art. 65 del d.l. n. 104/2020 ha prorogato il termine della moratoria dei mutui (introdotta con l'art. 56 del d.l. 23/2020, c.d. decreto cura Italia) dal
30.09.2020 fino al 31.01.2021; tale proroga opera automaticamente;
ai sensi dell'art. 77 del d.l.
104/2020 per le imprese del comparto turistico come la moratoria straordinaria Parte_1 relativa alle rate dei mutui in scadenza prima del 30.09.2020 si estende sino al 31.03.2021, con la conseguenza che le rate successive a quella del 31.12.2019 erano, comunque, sospese ex lege.
e hanno, quindi, così concluso: Parte_1 Parte_2
“- in via preliminare, sospendere inaudita altera parte o previa fissazione di udienza di comparizione, l'efficacia esecutiva del titolo esecutivo per le causali di cui in premessa;
- dichiarare l'illegittimità della risoluzione del contratto previo accertamento della violazione del principio di buona fede da parte della Controparte_2
- nel merito e per i motivi sopra dedotti, ai sensi dell'articolo 615 c.p.c. e seguenti, dichiarare
l'inesistenza del diritto di a procedere con l'esecuzione secondo quanto Controparte_2 indicato nell'atto di precetto in premessa;
- conseguentemente ordinare alla di revocare la segnalazione della Controparte_2 alla Centrale di rischi”. Parte_1
Si è costituita e ha innanzitutto eccepito Controparte_1
l'improcedibilità del giudizio di opposizione, posto che le domande relative alla prospettata illegittimità della condotta dell'istituto e la conseguenziale domanda di risarcimento dei danni non possono essere oggetto di opposizione a precetto. Sempre in via preliminare ha, altresì, eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di Catania ai sensi dell'art. 27 c.p.c., posto che i beni da sottoporre a esecuzione si trovano nel Comune di Siracusa.
La società convenuta ha altresì rilevato che le circostanze addotte a sostegno dell'opposizione
(malattia dell'amministratore, pandemia covid-19 e segnalazione alla Centrale dei rischi a opera di
Monte dei Paschi di Siena) sono estranee al rapporto obbligatorio e, pertanto, irrilevanti, e che, in ogni caso, non costituiscono fatti estintivi del credito. In particolare, l'istituto convenuto ha osservato che la pandemia è stata successiva di oltre sei mesi alla scadenza del termine per l'utilizzo del finanziamento concesso a e che l'avvenuta iscrizione alla Centrale dei rischi da Parte_1 parte di Monte dei Paschi di Siena e la malattia di non le erano, in ogni caso, mai Parte_2 state comunicate. La società ha, quindi, dedotto che al 30.06.2019 la società mutuataria aveva utilizzato soltanto euro 351.000,00, a fronte dell'importo concesso pari a euro 600.000,00, e che, malgrado tale inadempimento le avrebbe consentito di risolvere il contratto avvalendosi della clausola risolutiva espressa (con l'effetto di fare decadere la società finanziata dal beneficio del termine), con nota del 11.09.2019 era stato piuttosto chiesto a l'invio di una Parte_1 dettagliata relazione sullo stato di avanzamento del programma, della relativa documentazione e di tutta la ulteriore documentazione richiesta dal contratto per lo svincolo della restante parte delle somme mutuate. La società finanziata aveva inviato solo l'istanza al Libero consorziocomunale di
Siracusa, riservandosi di inviare successivamente il certificato di abitabilità e la relazione tecnica. CP_ Dopo uno scambio di missive, in occasione del quale aveva continuato a sollecitare l'invio della documentazione richiesta e il pagamento del rateo del 31.12.2019, con p.e.c. del 24.02.2020
l'istituto aveva intimato alla cliente l'invio della documentazione e il pagamento della rata entro 15 giorni, avvisando che allo scadere del termine, in mancanza di adempimento, il contratto si sarebbe risolto. La risoluzione del contratto era stata comunicata a e alla garante in data Parte_1
22.06.2020, con nota con la quale era stato loro intimato il pagamento di euro 379.815,51; l'atto di precetto era stato poi notificato a distanza di ulteriori due anni. CP_ Si dà atto sin da ora che nelle proprie conclusioni ha insistito nelle eccezioni preliminari di incompetenza territoriale del Tribunale di Catania e di inammissibilità o improcedibilità della domanda di declaratoria di illegittimità della risoluzione del contratto;
nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda di dichiarazione dell'inesistenza del proprio diritto a procedere all'esecuzione e, conseguentemente, della richiesta di revoca della segnalazione alla Centrale dei rischi, domanda quest'ultima che ha chiesto dichiararsi, comunque, inammissibile o improcedibile, esulando dall'oggetto proprio della opposizione a precetto.
Con ordinanza del 22.02.2023 è stata rigettata dal Giudice precedente titolare del procedimento la chiesta sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, non concorrendo i gravi motivi richiesti dall'art. 615 co. I c.p.c.
2. Eccezione di incompetenza
Così ricostruiti domande, eccezioni e procedimento, l'opposizione va rigettata per i seguenti motivi.
Partendo dall'esame dell'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale adito, si rileva che ai sensi dell'art. 480 co. III c.p.c. il precetto deve contenere la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio della parte istante nel comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione e che, in mancanza, le opposizioni si propongono innanzi al giudice del luogo in cui è stato notificato. Una tale indicazione, la cui assenza non determina la nullità del precetto, ha proprio la funzione di individuare il giudice territorialmente competente e al riguardo vige il principio per il quale “il Comune nel quale il creditore, con l'atto di precetto, abbia dichiarato la propria residenza od eletto il suo domicilio, ai sensi dell'art. 480, comma 3, c.p.c., deve ritenersi coincidente con quello in cui ha sede il giudice dell'esecuzione e, pertanto, vale a determinare la competenza territoriale sull'opposizione al precetto medesimo proposta prima dell'instaurazione del procedimento esecutivo (artt. 26 e 27 c.p.c.); l'eventuale contestazione di tale coincidenza (per non esservi in quel Comune beni appartenenti all'esecutando, né la residenza del debitore di quest'ultimo) può essere sollevata soltanto dall'opponente, al fine di invocare la competenza del diverso giudice del luogo ove è stato notificato il precetto, e non anche dallo stesso creditore, che resta vincolato alla suddetta dichiarazione od elezione” (così testualmente, tra le molte sentenze sul tema, Cass. civ., Sez. VI-3, 28.09.2020, n. 20356). Di conseguenza, considerato che la creditrice CP_
nell'atto di precetto ha specificamente dichiarato di eleggere domicilio per il suddetto atto presso lo studio del difensore, sito in Catania, la pur astrattamente sussistente incompetenza territoriale non può essere dalla stessa contestata, restando il creditore intimante vincolata alla suddetta elezione di domicilio;
per tale motivo, la relativa eccezione è infondata
3. Infondatezza dell'opposizione nel merito
Passando all'esame del merito, l'opposizione deve ritenersi infondata. CP_ In data 26.07.2017 e nella qualità di amministratore unico e legale Parte_2 rappresentante di hanno stipulato un contratto di mutuo avente ad oggetto il Parte_1 finanziamento del complessivo importo di euro 600.000,00, da svincolare in più soluzioni e finalizzato all'acquisto e ristrutturazione di alcuni immobili siti in Siracusa da adibire a case vacanze, da restituire con il pagamento di venti rate a scadenza semestrale (30 giugno e 31 dicembre) con prima rata in scadenza il 31.12.2019 (art. 3), secondo il piano di ammortamento allegato al contratto.
Con riferimento all'utilizzo della somma finanziata, finalizzata allo scopo contrattualmente concordato, l'art. 2bis punto 1) del contratto indica nella data del 30.06.2019 il termine per l'utilizzo dell'intera somma, precisando all'ultimo capoverso che qualora la società finanziata non avesse adempiuto agli obblighi previsti a suo carico “sarà in facoltà dell' FinSicilia S.p.a. a CP_1 sua scelta di ritenere la Società finanziata decaduta dal beneficio del termine ovvero di considerare il finanziamento in oggetto come risoluto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. e di pretendere gli indennizzi previsti al successivo art. 8”.
Con riferimento, poi, al pagamento delle rate semestrali, l'art. 3 stabilisce che “Il mancato pagamento anche di una sola delle rate come sopra pattuite (siano esse composte da soli interessi o formate da quota capitale e quota interessi), darà facoltà alle a sua scelta di Parte_3 ritenere la Società finanziata decaduta dal beneficio del termine ovvero di considerare il finanziamento in oggetto come risoluto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile e di pretendere l'immediata restituzione dell'intero importo concesso a mutuo”. L'art. XIX del capitolato prevede altresì la risoluzione del contratto, tra le altre, per l'ipotesi di cui alla lett. n) e cioè nel caso in cui la parte finanziata sia inadempiente agli obblighi di restituzione del capitale relativo al credito concesso. Va altresì evidenziato che il contratto specifica all'art. 2 che le singole erogazioni sono subordinate alla presentazione di idonea documentazione, indicata nel medesimo articolo e all'art. 1 nn. 1- 9 del capitolato allegato.
Trattasi, dunque, di un mutuo di scopo con avanzamento lavori (c.d. mutuo a SAL), ovverosia di un finanziamento finalizzato alla ristrutturazione o costruzione, in cui la banca eroga il denaro in più tranche (stati di avanzamento lavori) man mano che i lavori progrediscono, verificando ogni fase tramite documentazione;
è un tipo di mutuo di scopo, dove il mutuatario si impegna non solo a restituire il prestito, ma anche a destinare i fondi a un obiettivo specifico (la realizzazione dell'opera), interesse che deve essere condiviso anche dal mutuante (sul tema, ex multis, Cass. civ.,
Sez. III, 06.12.2023, n. 34116).
Fatta questa premessa relativa al contenuto dell'accordo contrattuale, è provato e comunque incontestato che è venuta meno agli obblighi dallo stesso derivanti, per non aver Parte_1 provveduto all'utilizzo dell'intero importo finanziato entro il termine del 30.06.2019 – essendo stato erogato a quella data solo il minore importo di euro 351.000,00 – e per non aver pagato la prima rata alla scadenza del 31.12.2019.
La società finanziata non ha fornito la prova liberatoria dell'avvenuto adempimento delle obbligazioni o di eventuali altri fatti estintivi o impeditivi, non essendo a tal fine rilevanti le vicende dalla stessa dedotte al riguardo. In particolare, la malatia dell'amministratore e la vicenda giudiziaria della società e di Banca Monte dei Paschi di Siena, da sole considerate, non integrano un'impossibilità assoluta e oggettiva della prestazione dovuta, tale da esonerare il debitore dalla propria responsabilità; analogamente, l'invocata emergenza da pandemia da covid-19 è stata, in ogni caso, successiva agli inadempimenti della società opponente, essendo sopravvenuta a distanza di tempo rispetto alla scadenza del 30.06.2019, indicata quale termine per l'utilizzo dell'intero importo finanziato, e del 31.12.2019, scadenza della prima rata semestrale.
Va altresì rilevato che la possibilità di una proroga a richiesta della beneficiaria del finanziamento non è contrattualmente prevista, non avendo sotto tale profilo alcun rilievo la previsione contrattuale della durata del contratto di dieci anni “oltre un periodo di utilizzo e preammortamento non superiore a due anni”. Infatti, il preammortamento attiene al periodo di tempo che intercorre tra l'erogazione del mutuo e l'inizio dell'ammortamento vero e proprio (cioè la rata completa di quota capitale e interessi) e non ha, dunque, nulla a che fare con la possibilità di una eventuale proroga dell'utilizzo del finanziamento, proroga che, secondo parte attrice, sarebbe dovuta durare sino a giugno 2031. Deve inoltre osservarsi che la legislazione emergenziale che ha previsto la moratoria straordinaria di prestiti e mutui (c.d. cura Italia, d.l. n. 18 del 17.03.2020 conv. in l. 27/2020 e successive modifiche e integrazioni), invocata da parte attrice, oltre a essere intervenuta successivamente agli inadempimenti di riguardava le rate di mutuo in scadenza entro Parte_1 il 30.09.2020 ed elencava specificamente gli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nella comunicazione indirizzata dai debitori alla banca onde ottenere l'accesso ai relativi benefici
(indicazione della misura richiesta tra quelle previste dalle lettere a), b) o c) di cui all'art. 56 co. II del d.l., il finanziamento per il quale si richiede l'applicazione della misura e, soprattutto,
l'autocertificazione, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000). Nessuna prova è stata fornita in tal senso da che ha prodotto solo una comunicazione inviata alla banca con p.e.c. del Parte_1
19.03.2020 (doc. 5), con la quale la stessa aveva chiesto genericamente di potersi avvalere della moratoria.
Data l'irrilevanza delle circostanze allegate da parte attrice e, in assenza, dunque, di prova liberatoria, è da ritenersi provato l'inadempimento degli obblighi contrattuali a carico di Pt_1
per il principio secondo cui in tema di responsabilità contrattuale è onere del creditore
[...] produrre il titolo su cui l'obbligazione è fondata ed allegare l'inadempimento, mentre grava sul debitore l'onere di dimostrarne l'assenza o la non imputabilità (artt. 1281 e 2697 c.c., quali interpretati, per tutti, da Cass. civ., Sez. un., n. 13533/2001).
La risoluzione contrattuale è dunque legittima sia ai sensi dell'art. 2bis punto 1), per non avere la società finanziata utilizzato l'intera somma mutuata entro il termine contrattualmente pattuito
(30.06.2019), e dell'art. 3 e dell'art. XIX del capitolato, per il mancato pagamento della prima rata di rimborso del 31.12.2019 (trattasi, si osserva, di risoluzione di diritto in virtù di clausola risolutiva espressa).
Accertata la legittima risoluzione del contratto, a fronte della relativa doglianza di parte opponente, si rileva per completezza che nessuna condotta contraria ai doveri di buona fede e correttezza contrattuale è imputabile alla banca. Infatti, la documentazione versata in atti fornisce CP_ prova della circostanza che , pur potendo avvalersi della clausola risolutiva espressa sin dal
30.06.2019 – per non avere la società finanziata utilizzato l'intero capitale mutuato – ha più volte richiesto a l'invio della relazione sullo stato di avanzamento del programma e della Parte_1 relativa documentazione, mai inoltrata dalla finanziata, e anche dopo aver intimato alla società, in data 24.02.2020, l'invio di quanto richiesto (avvisandola che in mancanza avrebbe inteso risolto il contratto) ha comunicato la risoluzione solo il successivo 22.06.2020; sostanzialmente, dunque, alla società inadempiente è stato concesso un lungo periodo (un anno) per inviare la documentazione richiesta al fine di giustificare l'inadempimento all'obbligo di utilizzo dell'intera somma finanziata, nonché un intero semestre per provvedere al pagamento della prima rata di rimborso. L'atto di precetto, inoltre, è stato notificato dopo oltre due anni dalla comunicazione della risoluzione senza che, in questo arco di tempo, abbia mai adempiuto;
di conseguenza, nessuna Parte_1 violazione dei doveri di buona fede e correttezza può riscontrarsi, in ogni caso, nella condotta della banca.
4. Statuizioni finali e spese di lite
In virtù delle superiori ragioni, ritenuto provato l'inadempimento di il contratto Parte_1
CP_ stipulato in data 22.07.2017 tra e deve considerarsi risolto in data 22.06.2020, in Parte_1 applicazione della clausola risolutiva espressa in esso contenuta sia nell'art. 2bis e nell'art. 3, oltre che nell'art. XIX del capitolato. Di conseguenza, va rigettata la domanda di accertamento della relativa illegittimità formulata da parte attrice e va accertato che sussiste il diritto dell'odierno creditore convenuto di agire esecutivamente e va rigettata l'opposizione proposta da e Parte_1
Sussistendo l'inadempimento e in assenza di ulteriori deduzioni, va altresì Parte_2 rigettata la domanda di cancellazione della segnalazione alla Centrale dei rischi e ogni ulteriore domanda, anche risarcitoria, formulata da parte attrice.
Le spese di lite, in applicazione del principio di soccombenza, vengono poste a carico di parte attrice e complessivamente liquidate nel dispositivo in misura pari ai parametri medi di cui al D.M.
55/2014 per tutte le fasi, tenuto conto del bilanciamento tra il carattere documentale del CP_ procedimento, del rigetto delle eccezioni preliminari di , dell'assenza di attività istruttoria e delle modalità di assunzione della decisione, da un lato, e della manifesta fondatezza delle difese di parte vittoriosa, ai sensi dell'art. 4 co. VIII del suddetto decreto, dall'altro lato.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul procedimento iscritto al n. R.G. 15078/2022, così decide:
- rigettando l'opposizione, dichiara che Controparte_1 ha diritto di agire esecutivamente in ragione del precetto notificato a e
[...] Parte_1
in data 24.10.2022; Parte_2
- rigetta le ulteriori domande formulate da e;
Parte_1 Parte_2
- condanna e in solido, a corrispondere a Parte_1 Parte_2 [...] le spese di lite, liquidate in euro 22.457,00, Controparte_1 oltre il 15% per spese generali, IVA e CPA se dovute per legge.
Catania, 27/12/2025
Il Giudice dott.ssa Chiara Salamone
TRIBUNALE DI CATANIA Quarta sezione civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catania, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Salamone, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 15078/2022 promosso da
C.F. , in persona del legale rappresentante , Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
personalmente, C.F. , Parte_2 CodiceFiscale_1 rappresentate e difese dall'AVV. GIANLUCA ROSSITTO, CF. , C.F._2 dall'AVV. GLENDA GIARDINA, C.F. , e dall'AVV. PROF. GIACOMO C.F._3
GARGANO, C.F. elettivamente domiciliate in viale XX Settembre n. 70, C.F._4
Catania; opponente contro
C.F. , in Controparte_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVV. ANTONIO
LAURICELLA, C.F. , e dall'AVV. SIMONA PAVONE, C.F. C.F._5
ed elettivamente domiciliata in corso Italia n. 124, Catania;
C.F._6 opposta avente ad oggetto: opposizione a precetto – contratto di finanziamento.
All'udienza di giorno 01.12.2025 le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti, che si intende trascritto, ed il procedimento è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
Il procedimento ha ad oggetto l'opposizione proposta da e da nei Parte_1 Parte_2 confronti del precetto notificato su istanza di Controparte_1
CP_ (d'ora in poi, ) in data 24.10.2022, con il quale è stato intimato il pagamento di euro 398.282,756 per sorte capitale e spese, quale debito residuo derivante da contratto di mutuo.
La vicenda posta alla base del precetto è stata esposta da parte attrice nei termini seguenti:
è una società che gestisce immobili di proprietà adibiti a locazione turistico-ricettiva; Parte_1
CP_ nel 2017 aveva concluso con un contratto di mutuo per l'importo di euro 600.000,00 per acquisto e ristrutturazione di immobili, impegnandosi a rimborsare la somma finanziata entro 10 anni, oltre un periodo di utilizzo e preammortamento non superiore a due anni;
a garanzia del prestito era stata concessa ipoteca su un immobile per la complessiva somma di euro 1.200.000,00;
si era costituita fideiussore. Il contratto di mutuo prevedeva che il capitale fosse Parte_2 versato in più soluzioni e rimborsato a mezzo pagamento di venti rate a cadenza semestrale, al 31 dicembre e al 30 giugno di ciascun anno, a decorrere dal 31.12.2019 e sino al 30.06.2029 (10 anni).
A seguito del verificarsi di alcune circostanze (malattia dell'amministratore Parte_2 emergenza covid-19 e conseguenziale blocco del settore turistico;
iscrizione alla Centrale dei rischi su segnalazione di Monte dei Paschi di Siena, poi cancellata a seguito di un provvedimento del
Tribunale di Siracusa che era stato confermato in sede di reclamo, ma che aveva, comunque, impedito alla società di accedere ai benefici di cui alla normativa d'urgenza collegata all'emergenza epidemiologica), si era trovata in difficoltà finanziarie, a causa delle quali non aveva Parte_1 provveduto al pagamento della rata del 31.12.2019 di euro 25.692,91. La società aveva, pertanto, più volte avanzato domanda di proroga del termine di utilizzo delle somme mutuate e del preammortamento, come contrattualmente previsto, senza ricevere alcun riscontro. Il 26.06.2020, prima della scadenza della successiva rata del 30.6.2020, la società finanziatrice aveva comunicato la risoluzione del contratto per il mancato utilizzo del finanziamento entro il termine del 30.06.2019 contrattualmente previsto, precisando che la proroga del termine non era stata concessa perché la richiedente non aveva inviato la chiesta relazione tecnica sullo stato degli investimenti realizzati. Il successivo 31.12.2019 l'ente finanziatore aveva segnalato la società debitrice presso la Centrale di rischi, rendendo impossibile l'accesso a ulteriori fonti di finanziamento e alle agevolazioni fiscali concesse nel periodo emergenziale;
infine, in data 24.102022, aveva notificato il precetto unitamente al contratto di finanziamento spedito in forma esecutiva.
Parte attrice ha eccepito l'illegittimità della risoluzione contrattuale e la conseguente inesistenza del titolo e, pertanto, del credito. Secondo la prospettazione, infatti, alla luce dell'espressa previsione contrattuale secondo cui il rimborso della somma finanziata sarebbe dovuta avvenire entro 10 anni “oltre un periodo di utilizzo e preammortamento non superiore a due anni”, la proroga del contratto sarebbe dovuta conseguire automaticamente alla domanda in tal senso avanzata dalla società finanziata, così posticipandosi il termine di utilizzo del mutuo a giugno 2031.
La società finanziatrice, invece, aveva negato la proroga e, adottando una condotta illegittima, aveva receduto dal contratto improvvisamente e senza legittime motivazioni, così violando il principio di buona fede contrattuale.
Parte attrice ha altresì eccepito quanto segue: l'art. 65 del d.l. n. 104/2020 ha prorogato il termine della moratoria dei mutui (introdotta con l'art. 56 del d.l. 23/2020, c.d. decreto cura Italia) dal
30.09.2020 fino al 31.01.2021; tale proroga opera automaticamente;
ai sensi dell'art. 77 del d.l.
104/2020 per le imprese del comparto turistico come la moratoria straordinaria Parte_1 relativa alle rate dei mutui in scadenza prima del 30.09.2020 si estende sino al 31.03.2021, con la conseguenza che le rate successive a quella del 31.12.2019 erano, comunque, sospese ex lege.
e hanno, quindi, così concluso: Parte_1 Parte_2
“- in via preliminare, sospendere inaudita altera parte o previa fissazione di udienza di comparizione, l'efficacia esecutiva del titolo esecutivo per le causali di cui in premessa;
- dichiarare l'illegittimità della risoluzione del contratto previo accertamento della violazione del principio di buona fede da parte della Controparte_2
- nel merito e per i motivi sopra dedotti, ai sensi dell'articolo 615 c.p.c. e seguenti, dichiarare
l'inesistenza del diritto di a procedere con l'esecuzione secondo quanto Controparte_2 indicato nell'atto di precetto in premessa;
- conseguentemente ordinare alla di revocare la segnalazione della Controparte_2 alla Centrale di rischi”. Parte_1
Si è costituita e ha innanzitutto eccepito Controparte_1
l'improcedibilità del giudizio di opposizione, posto che le domande relative alla prospettata illegittimità della condotta dell'istituto e la conseguenziale domanda di risarcimento dei danni non possono essere oggetto di opposizione a precetto. Sempre in via preliminare ha, altresì, eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di Catania ai sensi dell'art. 27 c.p.c., posto che i beni da sottoporre a esecuzione si trovano nel Comune di Siracusa.
La società convenuta ha altresì rilevato che le circostanze addotte a sostegno dell'opposizione
(malattia dell'amministratore, pandemia covid-19 e segnalazione alla Centrale dei rischi a opera di
Monte dei Paschi di Siena) sono estranee al rapporto obbligatorio e, pertanto, irrilevanti, e che, in ogni caso, non costituiscono fatti estintivi del credito. In particolare, l'istituto convenuto ha osservato che la pandemia è stata successiva di oltre sei mesi alla scadenza del termine per l'utilizzo del finanziamento concesso a e che l'avvenuta iscrizione alla Centrale dei rischi da Parte_1 parte di Monte dei Paschi di Siena e la malattia di non le erano, in ogni caso, mai Parte_2 state comunicate. La società ha, quindi, dedotto che al 30.06.2019 la società mutuataria aveva utilizzato soltanto euro 351.000,00, a fronte dell'importo concesso pari a euro 600.000,00, e che, malgrado tale inadempimento le avrebbe consentito di risolvere il contratto avvalendosi della clausola risolutiva espressa (con l'effetto di fare decadere la società finanziata dal beneficio del termine), con nota del 11.09.2019 era stato piuttosto chiesto a l'invio di una Parte_1 dettagliata relazione sullo stato di avanzamento del programma, della relativa documentazione e di tutta la ulteriore documentazione richiesta dal contratto per lo svincolo della restante parte delle somme mutuate. La società finanziata aveva inviato solo l'istanza al Libero consorziocomunale di
Siracusa, riservandosi di inviare successivamente il certificato di abitabilità e la relazione tecnica. CP_ Dopo uno scambio di missive, in occasione del quale aveva continuato a sollecitare l'invio della documentazione richiesta e il pagamento del rateo del 31.12.2019, con p.e.c. del 24.02.2020
l'istituto aveva intimato alla cliente l'invio della documentazione e il pagamento della rata entro 15 giorni, avvisando che allo scadere del termine, in mancanza di adempimento, il contratto si sarebbe risolto. La risoluzione del contratto era stata comunicata a e alla garante in data Parte_1
22.06.2020, con nota con la quale era stato loro intimato il pagamento di euro 379.815,51; l'atto di precetto era stato poi notificato a distanza di ulteriori due anni. CP_ Si dà atto sin da ora che nelle proprie conclusioni ha insistito nelle eccezioni preliminari di incompetenza territoriale del Tribunale di Catania e di inammissibilità o improcedibilità della domanda di declaratoria di illegittimità della risoluzione del contratto;
nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda di dichiarazione dell'inesistenza del proprio diritto a procedere all'esecuzione e, conseguentemente, della richiesta di revoca della segnalazione alla Centrale dei rischi, domanda quest'ultima che ha chiesto dichiararsi, comunque, inammissibile o improcedibile, esulando dall'oggetto proprio della opposizione a precetto.
Con ordinanza del 22.02.2023 è stata rigettata dal Giudice precedente titolare del procedimento la chiesta sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, non concorrendo i gravi motivi richiesti dall'art. 615 co. I c.p.c.
2. Eccezione di incompetenza
Così ricostruiti domande, eccezioni e procedimento, l'opposizione va rigettata per i seguenti motivi.
Partendo dall'esame dell'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale adito, si rileva che ai sensi dell'art. 480 co. III c.p.c. il precetto deve contenere la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio della parte istante nel comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione e che, in mancanza, le opposizioni si propongono innanzi al giudice del luogo in cui è stato notificato. Una tale indicazione, la cui assenza non determina la nullità del precetto, ha proprio la funzione di individuare il giudice territorialmente competente e al riguardo vige il principio per il quale “il Comune nel quale il creditore, con l'atto di precetto, abbia dichiarato la propria residenza od eletto il suo domicilio, ai sensi dell'art. 480, comma 3, c.p.c., deve ritenersi coincidente con quello in cui ha sede il giudice dell'esecuzione e, pertanto, vale a determinare la competenza territoriale sull'opposizione al precetto medesimo proposta prima dell'instaurazione del procedimento esecutivo (artt. 26 e 27 c.p.c.); l'eventuale contestazione di tale coincidenza (per non esservi in quel Comune beni appartenenti all'esecutando, né la residenza del debitore di quest'ultimo) può essere sollevata soltanto dall'opponente, al fine di invocare la competenza del diverso giudice del luogo ove è stato notificato il precetto, e non anche dallo stesso creditore, che resta vincolato alla suddetta dichiarazione od elezione” (così testualmente, tra le molte sentenze sul tema, Cass. civ., Sez. VI-3, 28.09.2020, n. 20356). Di conseguenza, considerato che la creditrice CP_
nell'atto di precetto ha specificamente dichiarato di eleggere domicilio per il suddetto atto presso lo studio del difensore, sito in Catania, la pur astrattamente sussistente incompetenza territoriale non può essere dalla stessa contestata, restando il creditore intimante vincolata alla suddetta elezione di domicilio;
per tale motivo, la relativa eccezione è infondata
3. Infondatezza dell'opposizione nel merito
Passando all'esame del merito, l'opposizione deve ritenersi infondata. CP_ In data 26.07.2017 e nella qualità di amministratore unico e legale Parte_2 rappresentante di hanno stipulato un contratto di mutuo avente ad oggetto il Parte_1 finanziamento del complessivo importo di euro 600.000,00, da svincolare in più soluzioni e finalizzato all'acquisto e ristrutturazione di alcuni immobili siti in Siracusa da adibire a case vacanze, da restituire con il pagamento di venti rate a scadenza semestrale (30 giugno e 31 dicembre) con prima rata in scadenza il 31.12.2019 (art. 3), secondo il piano di ammortamento allegato al contratto.
Con riferimento all'utilizzo della somma finanziata, finalizzata allo scopo contrattualmente concordato, l'art. 2bis punto 1) del contratto indica nella data del 30.06.2019 il termine per l'utilizzo dell'intera somma, precisando all'ultimo capoverso che qualora la società finanziata non avesse adempiuto agli obblighi previsti a suo carico “sarà in facoltà dell' FinSicilia S.p.a. a CP_1 sua scelta di ritenere la Società finanziata decaduta dal beneficio del termine ovvero di considerare il finanziamento in oggetto come risoluto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. e di pretendere gli indennizzi previsti al successivo art. 8”.
Con riferimento, poi, al pagamento delle rate semestrali, l'art. 3 stabilisce che “Il mancato pagamento anche di una sola delle rate come sopra pattuite (siano esse composte da soli interessi o formate da quota capitale e quota interessi), darà facoltà alle a sua scelta di Parte_3 ritenere la Società finanziata decaduta dal beneficio del termine ovvero di considerare il finanziamento in oggetto come risoluto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile e di pretendere l'immediata restituzione dell'intero importo concesso a mutuo”. L'art. XIX del capitolato prevede altresì la risoluzione del contratto, tra le altre, per l'ipotesi di cui alla lett. n) e cioè nel caso in cui la parte finanziata sia inadempiente agli obblighi di restituzione del capitale relativo al credito concesso. Va altresì evidenziato che il contratto specifica all'art. 2 che le singole erogazioni sono subordinate alla presentazione di idonea documentazione, indicata nel medesimo articolo e all'art. 1 nn. 1- 9 del capitolato allegato.
Trattasi, dunque, di un mutuo di scopo con avanzamento lavori (c.d. mutuo a SAL), ovverosia di un finanziamento finalizzato alla ristrutturazione o costruzione, in cui la banca eroga il denaro in più tranche (stati di avanzamento lavori) man mano che i lavori progrediscono, verificando ogni fase tramite documentazione;
è un tipo di mutuo di scopo, dove il mutuatario si impegna non solo a restituire il prestito, ma anche a destinare i fondi a un obiettivo specifico (la realizzazione dell'opera), interesse che deve essere condiviso anche dal mutuante (sul tema, ex multis, Cass. civ.,
Sez. III, 06.12.2023, n. 34116).
Fatta questa premessa relativa al contenuto dell'accordo contrattuale, è provato e comunque incontestato che è venuta meno agli obblighi dallo stesso derivanti, per non aver Parte_1 provveduto all'utilizzo dell'intero importo finanziato entro il termine del 30.06.2019 – essendo stato erogato a quella data solo il minore importo di euro 351.000,00 – e per non aver pagato la prima rata alla scadenza del 31.12.2019.
La società finanziata non ha fornito la prova liberatoria dell'avvenuto adempimento delle obbligazioni o di eventuali altri fatti estintivi o impeditivi, non essendo a tal fine rilevanti le vicende dalla stessa dedotte al riguardo. In particolare, la malatia dell'amministratore e la vicenda giudiziaria della società e di Banca Monte dei Paschi di Siena, da sole considerate, non integrano un'impossibilità assoluta e oggettiva della prestazione dovuta, tale da esonerare il debitore dalla propria responsabilità; analogamente, l'invocata emergenza da pandemia da covid-19 è stata, in ogni caso, successiva agli inadempimenti della società opponente, essendo sopravvenuta a distanza di tempo rispetto alla scadenza del 30.06.2019, indicata quale termine per l'utilizzo dell'intero importo finanziato, e del 31.12.2019, scadenza della prima rata semestrale.
Va altresì rilevato che la possibilità di una proroga a richiesta della beneficiaria del finanziamento non è contrattualmente prevista, non avendo sotto tale profilo alcun rilievo la previsione contrattuale della durata del contratto di dieci anni “oltre un periodo di utilizzo e preammortamento non superiore a due anni”. Infatti, il preammortamento attiene al periodo di tempo che intercorre tra l'erogazione del mutuo e l'inizio dell'ammortamento vero e proprio (cioè la rata completa di quota capitale e interessi) e non ha, dunque, nulla a che fare con la possibilità di una eventuale proroga dell'utilizzo del finanziamento, proroga che, secondo parte attrice, sarebbe dovuta durare sino a giugno 2031. Deve inoltre osservarsi che la legislazione emergenziale che ha previsto la moratoria straordinaria di prestiti e mutui (c.d. cura Italia, d.l. n. 18 del 17.03.2020 conv. in l. 27/2020 e successive modifiche e integrazioni), invocata da parte attrice, oltre a essere intervenuta successivamente agli inadempimenti di riguardava le rate di mutuo in scadenza entro Parte_1 il 30.09.2020 ed elencava specificamente gli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nella comunicazione indirizzata dai debitori alla banca onde ottenere l'accesso ai relativi benefici
(indicazione della misura richiesta tra quelle previste dalle lettere a), b) o c) di cui all'art. 56 co. II del d.l., il finanziamento per il quale si richiede l'applicazione della misura e, soprattutto,
l'autocertificazione, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000). Nessuna prova è stata fornita in tal senso da che ha prodotto solo una comunicazione inviata alla banca con p.e.c. del Parte_1
19.03.2020 (doc. 5), con la quale la stessa aveva chiesto genericamente di potersi avvalere della moratoria.
Data l'irrilevanza delle circostanze allegate da parte attrice e, in assenza, dunque, di prova liberatoria, è da ritenersi provato l'inadempimento degli obblighi contrattuali a carico di Pt_1
per il principio secondo cui in tema di responsabilità contrattuale è onere del creditore
[...] produrre il titolo su cui l'obbligazione è fondata ed allegare l'inadempimento, mentre grava sul debitore l'onere di dimostrarne l'assenza o la non imputabilità (artt. 1281 e 2697 c.c., quali interpretati, per tutti, da Cass. civ., Sez. un., n. 13533/2001).
La risoluzione contrattuale è dunque legittima sia ai sensi dell'art. 2bis punto 1), per non avere la società finanziata utilizzato l'intera somma mutuata entro il termine contrattualmente pattuito
(30.06.2019), e dell'art. 3 e dell'art. XIX del capitolato, per il mancato pagamento della prima rata di rimborso del 31.12.2019 (trattasi, si osserva, di risoluzione di diritto in virtù di clausola risolutiva espressa).
Accertata la legittima risoluzione del contratto, a fronte della relativa doglianza di parte opponente, si rileva per completezza che nessuna condotta contraria ai doveri di buona fede e correttezza contrattuale è imputabile alla banca. Infatti, la documentazione versata in atti fornisce CP_ prova della circostanza che , pur potendo avvalersi della clausola risolutiva espressa sin dal
30.06.2019 – per non avere la società finanziata utilizzato l'intero capitale mutuato – ha più volte richiesto a l'invio della relazione sullo stato di avanzamento del programma e della Parte_1 relativa documentazione, mai inoltrata dalla finanziata, e anche dopo aver intimato alla società, in data 24.02.2020, l'invio di quanto richiesto (avvisandola che in mancanza avrebbe inteso risolto il contratto) ha comunicato la risoluzione solo il successivo 22.06.2020; sostanzialmente, dunque, alla società inadempiente è stato concesso un lungo periodo (un anno) per inviare la documentazione richiesta al fine di giustificare l'inadempimento all'obbligo di utilizzo dell'intera somma finanziata, nonché un intero semestre per provvedere al pagamento della prima rata di rimborso. L'atto di precetto, inoltre, è stato notificato dopo oltre due anni dalla comunicazione della risoluzione senza che, in questo arco di tempo, abbia mai adempiuto;
di conseguenza, nessuna Parte_1 violazione dei doveri di buona fede e correttezza può riscontrarsi, in ogni caso, nella condotta della banca.
4. Statuizioni finali e spese di lite
In virtù delle superiori ragioni, ritenuto provato l'inadempimento di il contratto Parte_1
CP_ stipulato in data 22.07.2017 tra e deve considerarsi risolto in data 22.06.2020, in Parte_1 applicazione della clausola risolutiva espressa in esso contenuta sia nell'art. 2bis e nell'art. 3, oltre che nell'art. XIX del capitolato. Di conseguenza, va rigettata la domanda di accertamento della relativa illegittimità formulata da parte attrice e va accertato che sussiste il diritto dell'odierno creditore convenuto di agire esecutivamente e va rigettata l'opposizione proposta da e Parte_1
Sussistendo l'inadempimento e in assenza di ulteriori deduzioni, va altresì Parte_2 rigettata la domanda di cancellazione della segnalazione alla Centrale dei rischi e ogni ulteriore domanda, anche risarcitoria, formulata da parte attrice.
Le spese di lite, in applicazione del principio di soccombenza, vengono poste a carico di parte attrice e complessivamente liquidate nel dispositivo in misura pari ai parametri medi di cui al D.M.
55/2014 per tutte le fasi, tenuto conto del bilanciamento tra il carattere documentale del CP_ procedimento, del rigetto delle eccezioni preliminari di , dell'assenza di attività istruttoria e delle modalità di assunzione della decisione, da un lato, e della manifesta fondatezza delle difese di parte vittoriosa, ai sensi dell'art. 4 co. VIII del suddetto decreto, dall'altro lato.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul procedimento iscritto al n. R.G. 15078/2022, così decide:
- rigettando l'opposizione, dichiara che Controparte_1 ha diritto di agire esecutivamente in ragione del precetto notificato a e
[...] Parte_1
in data 24.10.2022; Parte_2
- rigetta le ulteriori domande formulate da e;
Parte_1 Parte_2
- condanna e in solido, a corrispondere a Parte_1 Parte_2 [...] le spese di lite, liquidate in euro 22.457,00, Controparte_1 oltre il 15% per spese generali, IVA e CPA se dovute per legge.
Catania, 27/12/2025
Il Giudice dott.ssa Chiara Salamone