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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 29/05/2025, n. 1021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1021 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 35/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Anna Primavera Presidente dott. Nicola Mario Condemi Consigliere dott. Giovanni Gerace Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 35/2023 promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Andrea Ruocco ( ) C.F._2
APPELLANTE nei confronti di
(C.F. ) con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'Avv. Paolo Panzieri (C.F. ) CodiceFiscale_3
APPELLATA avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa dal Tribunale di Siena il 23.12.2022 e pubblicata il 4.1.2023 rg n. 2534/2022
CONCLUSIONI
In data 30.1.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
“a) Accertare e dare atto che il contratto bancario per cui è causa è nullo ovvero, in via subordinata, sono nulle le clausole relative agli interessi, spese e commissioni, con conseguente applicazione delle disposizioni di cui all'art. 125- bis, comma 9, del TUB ovvero all'art. 2033 cc, come meglio specificato in narrativa. b) Con condanna della Società convenuta, in ogni caso, al pagamento delle spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio, con distrazione in favore del difensore antistatario”.
Per la parte appellata:
“Piaccia alla Ecc.ma Corte adita, contrariis rejectis, per le motivazioni di cui in premessa, respingere l'appello presentato dal Signor , poiché Parte_1 infondato in fatto ed in diritto e con integrale conferma della stessa. Vittoria di spese e competenze di causa”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa il 23.12.2022 e pubblicata il
4.1.2023 il Tribunale di Siena ha così deciso: “Dichiara la carenza di interesse ad agire di;
condanna a rifondere in Parte_1 Parte_1 favore di le spese di lite che liquida in € Controparte_1
2.905,00 per compensi professionali oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CAP come per legge”.
Tale ordinanza è stata emessa sul ricorso ex art 702 bis cpc con cui il ricorrente attuale appellante aveva chiesto che venisse dichiaratala la nullità per mancanza di forma scritta del contratto di finanziamento n. 3417605 rientrante nel campo di applicazione del credito al consumo;
in subordine che fosse accertata la nullità della clausole relative agli interessi, spese e commissioni, con conseguente applicazione delle disposizioni di cui all'art. 125 bis, comma 9 del TUB ovvero all'art. 2033 c.c.
Si era costituita la eccependo il Controparte_1 difetto di interesse ad agire del ricorrente atteso che, in ottemperanza al d.i. n.
602/2022 rg 1423/2022, emesso dal Tribunale di Siena su ricorso del medesimo , con il quale era le stato ingiunto di consegnare Parte_1 copia del contratto di finanziamento n. 3417605, della polizza assicurativa con il modello SECCI e dell'estratto delle rate pagate, essa aveva consegnato gli estratti conto relativi alla carta c.d. revolving, ma non il contratto del quale non era più in possesso, poiché smarrito, allegando a dimostrazione di quanto asserito la denuncia di smarrimento;
aveva eccepito inoltre la genericità della procura ed il possibile ed ingiustificato aggravamento della posizione processuale stante il frazionamento delle avverse domande.
La causa era stata istruita sulla base documentazione in atti e decisa come sopra indicato.
Con atto di citazione ritualmente notificato, (di seguito Parte_1 anche APPELLANTE) ha convenuto in giudizio innanzi questa Corte di Appello la Contr
(di seguito solo o anche APPELLATA) Controparte_1 proponendo gravame avverso la suddetta ordinanza con un unico motivo di appello:
Erronea e/o falsa applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 1421 e 2697 cc, nonché artt. 115 e 116 cpc e art. 117 TUB.
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma dell'ordinanza gravata, in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
Contr Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, ha contestato, perché ritenute infondate, le censure mosse da parte appellante all'ordinanza impugnata, della quale ha chiesto, per contro, la conferma.
In data 30.1.2025, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti precisate come in epigrafe trascritte a seguito di trattazione ex art. 127 ter c.p.c., concessi i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
La critica contenuta nell'unico motivo d'impugnazione (Erronea e/o falsa applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 1421 e 2697 cc, nonché artt. 115
e 116 cpc e art. 117 TUB) è fondata, ma le domande di nullità avanzate dal non possono comunque essere accolte. Pt_1
Parte appellante sostiene che erroneamente il Tribunale avrebbe ravvisato la carenza dell'interesse ad agire, in quanto dalla denunciata nullità del contratto conseguirebbero effetti economici, in particolare il diritto di ripetere i pagamenti effettuati a titolo di interessi, spese e commissioni aventi natura ripristinatoria, dall'inizio del rapporto. Il Tribunale avrebbe inoltre errato nel ritenere il profilo dell'abuso del diritto per aver il ricorrente formulato solo domanda di accertamento e non anche di ripetizione di somme, atteso che il mero accertamento del diritto non implicherebbe di per sé una duplicazione delle spese processuali, potendo le parti adempiere spontaneamente in conformità a quanto accertato.
Contr eccepisce l'infondatezza della domanda avversaria, essendo la giurisprudenza costante nel ribadire l'inammissibilità dell'azione di accertamento in mancanza della dimostrazione della necessità di ricorrere al giudice per evitare una lesione attuale di un proprio diritto ed il conseguente danno alla propria sfera giuridica;
essendo il ricorrente già prima dell'instaurazione del giudizio edotto dell'avvenuto smarrimento del contratto con impossibilità di reperirlo, mancherebbe il risultato utile di risolvere una situazione di incertezza oggettiva;
inoltre la domanda dovrebbe riguardare diritti e non semplici fatti, mentre l'inesistenza del contratto costituirebbe un semplice fatto;
vi sarebbe abuso del diritto conseguente al frazionamento delle domande di accertamento e di ripetizione con aggravio delle spese legali.
Il Tribunale ha così argomentato: “In generale si osserva che in tema di interesse ad agire con un'azione di mero accertamento, come la presente, non
è necessaria l'attualità della lesione di un diritto, essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva, anche non preesistente rispetto al processo, sull'esistenza di un rapporto giuridico o sull'esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, non superabile se [non] con l'intervento del giudice. In particolare, «l'eccezione di nullità prevista dall'art. 1421 c.c., in virtù della quale la nullità del negozio può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse, non esime il soggetto che la propone dal dimostrare la sussistenza di un proprio concreto interesse ad agire, per cui l'azione, o
l'eccezione, non è proponibile in mancanza della dimostrazione della necessità di ricorrere al giudice per evitare una lesione attuale di un proprio diritto ed il conseguente danno alla propria sfera giuridica, non potendo tale azione essere proposta sotto la specie di un fine generale di attuazione della legge.
L'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. configura, infatti, una condizione dell'azione consistente nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile, non conseguibile senza l'intervento del giudice che deve essere valutato in relazione all'utilità concreta che dall'eventuale accoglimento della domanda possa derivare alla parte proponente e rappresenta un dovere del giudice investito della domanda accertare se tale interesse sussista o meno nel caso concreto» (Cass. 15320/18)” ed ha ritenuto Contr fondata l'eccezione di di carenza dell'interesse ad agire, avendo rilevato che “Nella presente fattispecie risulta dalla documentazione versata in atti, e ne dà atto la stessa parte ricorrente nel ricorso che la banca, dopo la notifica del decreto ingiuntivo avente ad oggetto la consegna del contratto e degli estratti conto, ha consegnato questi ultimi al ricorrente ed ha espressamente ammesso di aver smarrito il contratto, allegando alla controparte anche la denuncia di smarrimento. Pertanto, già prima dell'introduzione del presente procedimento, risultava pacifica e incontestata tra le parti l'assenza del contratto di finanziamento di cui il ricorrente ha chiesto in questa sede dichiararsi la nullità difettando, quindi, lo stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico e sull'esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti. Né l'odierno ricorrente ha allegato, né tanto meno dimostrato, la necessità di ottenere la domanda di accertamento di nullità del contratto al fine di evitare una lesione attuale di un proprio diritto ed il conseguente danno alla propria sfera giuridica;
in altre parole, non ha allegato nulla sulla utilità che otterrebbe dalla pronuncia di accertamento della nullità contrattuale. Peraltro, non risulta in alcun modo allegato, ma neanche dedotto, che la banca abbia azionato il contratto o chiesto alcun pagamento in forza dello stesso risultando, invece, l'esatto contrario, avendo dichiarato ante causam di averlo smarrito, a conferma della carenza di un interesse ad agire attuale e concreto del ricorrente. Né la domanda di accertamento è funzionale
a quella di ripetizione, non avanzata in questa sede, tale non potendosi intendere la domanda del ricorrente di accertamento della normativa applicabile a seguito della accertata nullità del contratto in assenza di specifica domanda di ripetizione. Anche tale punto della domanda risulta, invero, palesemente privo di alcun interesse ad agire in assenza in questa sede di domanda di ripetizione o accertamento del saldo dare/avere tra le parti”.
Può invero dubitarsi della correttezza del frazionamento di tale richiesta di tutela (vedi, per una fattispecie in parte analoga, Cass. sez. I, 05/08/2019, n.
20885: “poiché la tutela giurisdizionale è tutela di diritti, il processo, salvo casi eccezionali predeterminati per legge, può essere utilizzato solo come fondamento del diritto fatto valere in giudizio e non di per sé, per gli effetti possibili e futuri. Pertanto, non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti ma che costituiscano elementi frazionistici della fattispecie costitutiva di un diritto, la quale può costituire oggetto di accertamento giudiziario solo nella funzione genetica del diritto azionato e quindi nella sua interezza. (Nel caso concreto il ricorrente sosteneva che l'accertamento della - illegittimità della segnalazione alla Centrale Rischi, potesse costituire oggetto di una autonoma domanda giudiziale e da tale premessa traeva il corollario che, una volta accertata la illegittimità della segnalazione, la relativa domanda avrebbe dovuto essere accolta. In applicazione del principio che precede la Suprema Corte ha disatteso un tale assunto)”; vedi anche da ultimo Cass., Sez. Un., 19/03/2025, n.7299 che, sia pure con riferimento alle pretese creditorie, ha ribadito l'improponibilità di una tutela frazionata, salvo “non sia possibile l'introduzione di un giudizio unitario sulla pretesa arbitrariamente frazionata, per l'intervenuta formazione del giudicato sulla frazione di domanda separatamente proposta”); tuttavia, tra le parti era controversa la redazione in forma scritta del contratto e la conseguente nullità; era quindi interesse del ricorrente rimuovere tale stato di incertezza attraverso l'azione proposta.
Il Collegio ritiene dunque che nel caso in esame possa ritenersi sussistente l'interesse del all'accertamento della nullità del contratto di Pt_1 finanziamento.
Esso implica infatti l'instaurazione di un rapporto di durata, con applicazione nel tempo delle condizioni pattuite, sicché sussiste un interesse della parte a far accertare la loro eventuale nullità, per rimuovere l'incertezza in ordine alla validità delle stesse ai fini della futura applicazione ovvero per interrompere il rapporto stesso o per ripetere quanto versato in eccedenza in ragione della loro operatività.
D'altra parte, questa Corte ha già affermato di aderire all'orientamento suindicato in un caso del tutto analogo (cfr. sent. 406/2025) ed intende darvi continuità.
La domanda di nullità del contratto per mancanza di forma scritta non può tuttavia essere accolta.
La giurisprudenza di legittimità è costantemente orientata nell'affermare che
“l'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto "fatti negativi", in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, tanto più se l'applicazione di tale regola dia luogo ad un risultato coerente con quello derivante dal principio della riferibilità
o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova, riconducibile all'art. 24 Cost. e al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio. Tuttavia, non essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, la relativa prova può essere data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, o anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo” (Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 8018 del 22/03/2021).
Con riferimento ai contratti bancari, si è ritenuto che la prova dell'inesistenza della pattuizione scritta, richiesta dall'art. 117 TUB, può essere fornita dando dimostrazione di averne tempestivamente richiesto la copia all'istituto di credito senza ottenerla. L'art. 119 T.U.B., infatti, attribuisce al cliente il diritto soggettivo ad ottenere copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, diritto riconosciuto da giurisprudenza costante anche in relazione ai contratti, sicché la mancata consegna dei contratti da parte della banca a seguito di formale richiesta, veicolata in giudizio ex art. 210 c.p.c., può essere ritenuta indice dell'inesistenza del relativo documento.
Le date riportate nell'estratto conto prodotto indicano movimenti contabili dal
13.11.2009 al 19.6.2015 e la prima richiesta di copia formulata dall'appellante
è del 4.5.2021 (v. ric. d.i.), quindi successiva di 12 anni alla data d'instaurazione del rapporto e di sei anni alla sua chiusura.
In tema di contratti bancari questa Corte ha ritenuto che in caso di rapporti iniziati da oltre dieci anni dal momento dell'istaurazione del giudizio, e per i quali il cliente in tale periodo non abbia mai contestato, anche con atti stragiudiziali, il mancato rispetto delle previsioni circa la forma scritta e consegna di copia, formulando in ipotesi un'istanza ex art. 119 t.u.b. oltre dieci anni dopo, l'onere probatorio a carico del cliente attore che assuma in giudizio l'assenza originaria della forma scritta non può dirsi assolto, neppure in via presuntiva, con la pura e semplice allegazione di tale circostanza correlata alla mancata produzione del contratto scritto a opera della banca convenuta, posto che in tale ipotesi la banca non è tenuta a conservare, consegnare ed esibire la documentazione oltre il ragionevole limite decennale previsto dal legislatore e conseguentemente non può essere chiamata a rispondere sotto alcun profilo della mancata conservazione delle dette scritture per un periodo più ampio
(cfr. App. Firenze n. 16/2025 – App. Firenze nr. 688/2025).
In ogni caso la ha dato riscontro alla richiesta di copie formulata CP_1 dall'appellante, trasmettendo l'estratto delle rate pagate e la denuncia di smarrimento del contratto presentata al Comando Stazione dei Carabinieri di
Torremaggiore in data 9.8.2022, affermando di non aver rinvenuto il documento nonostante accurate e approfondite ricerche.
Il comportamento dell'Istituto di Credito non può quindi essere univocamente interpretato quale indice dell'inesistenza del contratto.
Ne consegue che, non essendo stata fornita dall'appellante la prova della mancanza di forma scritta del contratto, l'azione di nullità è sorretta da interesse ad agire, ma va respinta per difetto di prova dei fatti assunti a suo fondamento. Considerato tuttavia l'ampio contrasto giurisprudenziale, anche di legittimità, sul punto e la riforma della ordinanza appellata in punto di sussistenza di interesse ad agire del , le spese di entrambi i gradi del giudizio vengono Pt_1 interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Controparte_1
Siena il 23.12.2022 e pubblicata il 4.1.2023 rg n. 2534/2022, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così provvede:
- in riforma dell'ordinanza impugnata, respinge le domande proposte da
; Parte_1
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Firenze, camera di consiglio del 24.05.2025
Il C.A. relatore ed estensore
Dott. Giovanni Gerace
Il Presidente
dott. Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Anna Primavera Presidente dott. Nicola Mario Condemi Consigliere dott. Giovanni Gerace Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 35/2023 promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Andrea Ruocco ( ) C.F._2
APPELLANTE nei confronti di
(C.F. ) con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'Avv. Paolo Panzieri (C.F. ) CodiceFiscale_3
APPELLATA avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa dal Tribunale di Siena il 23.12.2022 e pubblicata il 4.1.2023 rg n. 2534/2022
CONCLUSIONI
In data 30.1.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
“a) Accertare e dare atto che il contratto bancario per cui è causa è nullo ovvero, in via subordinata, sono nulle le clausole relative agli interessi, spese e commissioni, con conseguente applicazione delle disposizioni di cui all'art. 125- bis, comma 9, del TUB ovvero all'art. 2033 cc, come meglio specificato in narrativa. b) Con condanna della Società convenuta, in ogni caso, al pagamento delle spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio, con distrazione in favore del difensore antistatario”.
Per la parte appellata:
“Piaccia alla Ecc.ma Corte adita, contrariis rejectis, per le motivazioni di cui in premessa, respingere l'appello presentato dal Signor , poiché Parte_1 infondato in fatto ed in diritto e con integrale conferma della stessa. Vittoria di spese e competenze di causa”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa il 23.12.2022 e pubblicata il
4.1.2023 il Tribunale di Siena ha così deciso: “Dichiara la carenza di interesse ad agire di;
condanna a rifondere in Parte_1 Parte_1 favore di le spese di lite che liquida in € Controparte_1
2.905,00 per compensi professionali oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CAP come per legge”.
Tale ordinanza è stata emessa sul ricorso ex art 702 bis cpc con cui il ricorrente attuale appellante aveva chiesto che venisse dichiaratala la nullità per mancanza di forma scritta del contratto di finanziamento n. 3417605 rientrante nel campo di applicazione del credito al consumo;
in subordine che fosse accertata la nullità della clausole relative agli interessi, spese e commissioni, con conseguente applicazione delle disposizioni di cui all'art. 125 bis, comma 9 del TUB ovvero all'art. 2033 c.c.
Si era costituita la eccependo il Controparte_1 difetto di interesse ad agire del ricorrente atteso che, in ottemperanza al d.i. n.
602/2022 rg 1423/2022, emesso dal Tribunale di Siena su ricorso del medesimo , con il quale era le stato ingiunto di consegnare Parte_1 copia del contratto di finanziamento n. 3417605, della polizza assicurativa con il modello SECCI e dell'estratto delle rate pagate, essa aveva consegnato gli estratti conto relativi alla carta c.d. revolving, ma non il contratto del quale non era più in possesso, poiché smarrito, allegando a dimostrazione di quanto asserito la denuncia di smarrimento;
aveva eccepito inoltre la genericità della procura ed il possibile ed ingiustificato aggravamento della posizione processuale stante il frazionamento delle avverse domande.
La causa era stata istruita sulla base documentazione in atti e decisa come sopra indicato.
Con atto di citazione ritualmente notificato, (di seguito Parte_1 anche APPELLANTE) ha convenuto in giudizio innanzi questa Corte di Appello la Contr
(di seguito solo o anche APPELLATA) Controparte_1 proponendo gravame avverso la suddetta ordinanza con un unico motivo di appello:
Erronea e/o falsa applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 1421 e 2697 cc, nonché artt. 115 e 116 cpc e art. 117 TUB.
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma dell'ordinanza gravata, in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
Contr Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, ha contestato, perché ritenute infondate, le censure mosse da parte appellante all'ordinanza impugnata, della quale ha chiesto, per contro, la conferma.
In data 30.1.2025, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti precisate come in epigrafe trascritte a seguito di trattazione ex art. 127 ter c.p.c., concessi i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
La critica contenuta nell'unico motivo d'impugnazione (Erronea e/o falsa applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 1421 e 2697 cc, nonché artt. 115
e 116 cpc e art. 117 TUB) è fondata, ma le domande di nullità avanzate dal non possono comunque essere accolte. Pt_1
Parte appellante sostiene che erroneamente il Tribunale avrebbe ravvisato la carenza dell'interesse ad agire, in quanto dalla denunciata nullità del contratto conseguirebbero effetti economici, in particolare il diritto di ripetere i pagamenti effettuati a titolo di interessi, spese e commissioni aventi natura ripristinatoria, dall'inizio del rapporto. Il Tribunale avrebbe inoltre errato nel ritenere il profilo dell'abuso del diritto per aver il ricorrente formulato solo domanda di accertamento e non anche di ripetizione di somme, atteso che il mero accertamento del diritto non implicherebbe di per sé una duplicazione delle spese processuali, potendo le parti adempiere spontaneamente in conformità a quanto accertato.
Contr eccepisce l'infondatezza della domanda avversaria, essendo la giurisprudenza costante nel ribadire l'inammissibilità dell'azione di accertamento in mancanza della dimostrazione della necessità di ricorrere al giudice per evitare una lesione attuale di un proprio diritto ed il conseguente danno alla propria sfera giuridica;
essendo il ricorrente già prima dell'instaurazione del giudizio edotto dell'avvenuto smarrimento del contratto con impossibilità di reperirlo, mancherebbe il risultato utile di risolvere una situazione di incertezza oggettiva;
inoltre la domanda dovrebbe riguardare diritti e non semplici fatti, mentre l'inesistenza del contratto costituirebbe un semplice fatto;
vi sarebbe abuso del diritto conseguente al frazionamento delle domande di accertamento e di ripetizione con aggravio delle spese legali.
Il Tribunale ha così argomentato: “In generale si osserva che in tema di interesse ad agire con un'azione di mero accertamento, come la presente, non
è necessaria l'attualità della lesione di un diritto, essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva, anche non preesistente rispetto al processo, sull'esistenza di un rapporto giuridico o sull'esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, non superabile se [non] con l'intervento del giudice. In particolare, «l'eccezione di nullità prevista dall'art. 1421 c.c., in virtù della quale la nullità del negozio può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse, non esime il soggetto che la propone dal dimostrare la sussistenza di un proprio concreto interesse ad agire, per cui l'azione, o
l'eccezione, non è proponibile in mancanza della dimostrazione della necessità di ricorrere al giudice per evitare una lesione attuale di un proprio diritto ed il conseguente danno alla propria sfera giuridica, non potendo tale azione essere proposta sotto la specie di un fine generale di attuazione della legge.
L'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. configura, infatti, una condizione dell'azione consistente nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile, non conseguibile senza l'intervento del giudice che deve essere valutato in relazione all'utilità concreta che dall'eventuale accoglimento della domanda possa derivare alla parte proponente e rappresenta un dovere del giudice investito della domanda accertare se tale interesse sussista o meno nel caso concreto» (Cass. 15320/18)” ed ha ritenuto Contr fondata l'eccezione di di carenza dell'interesse ad agire, avendo rilevato che “Nella presente fattispecie risulta dalla documentazione versata in atti, e ne dà atto la stessa parte ricorrente nel ricorso che la banca, dopo la notifica del decreto ingiuntivo avente ad oggetto la consegna del contratto e degli estratti conto, ha consegnato questi ultimi al ricorrente ed ha espressamente ammesso di aver smarrito il contratto, allegando alla controparte anche la denuncia di smarrimento. Pertanto, già prima dell'introduzione del presente procedimento, risultava pacifica e incontestata tra le parti l'assenza del contratto di finanziamento di cui il ricorrente ha chiesto in questa sede dichiararsi la nullità difettando, quindi, lo stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico e sull'esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti. Né l'odierno ricorrente ha allegato, né tanto meno dimostrato, la necessità di ottenere la domanda di accertamento di nullità del contratto al fine di evitare una lesione attuale di un proprio diritto ed il conseguente danno alla propria sfera giuridica;
in altre parole, non ha allegato nulla sulla utilità che otterrebbe dalla pronuncia di accertamento della nullità contrattuale. Peraltro, non risulta in alcun modo allegato, ma neanche dedotto, che la banca abbia azionato il contratto o chiesto alcun pagamento in forza dello stesso risultando, invece, l'esatto contrario, avendo dichiarato ante causam di averlo smarrito, a conferma della carenza di un interesse ad agire attuale e concreto del ricorrente. Né la domanda di accertamento è funzionale
a quella di ripetizione, non avanzata in questa sede, tale non potendosi intendere la domanda del ricorrente di accertamento della normativa applicabile a seguito della accertata nullità del contratto in assenza di specifica domanda di ripetizione. Anche tale punto della domanda risulta, invero, palesemente privo di alcun interesse ad agire in assenza in questa sede di domanda di ripetizione o accertamento del saldo dare/avere tra le parti”.
Può invero dubitarsi della correttezza del frazionamento di tale richiesta di tutela (vedi, per una fattispecie in parte analoga, Cass. sez. I, 05/08/2019, n.
20885: “poiché la tutela giurisdizionale è tutela di diritti, il processo, salvo casi eccezionali predeterminati per legge, può essere utilizzato solo come fondamento del diritto fatto valere in giudizio e non di per sé, per gli effetti possibili e futuri. Pertanto, non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti ma che costituiscano elementi frazionistici della fattispecie costitutiva di un diritto, la quale può costituire oggetto di accertamento giudiziario solo nella funzione genetica del diritto azionato e quindi nella sua interezza. (Nel caso concreto il ricorrente sosteneva che l'accertamento della - illegittimità della segnalazione alla Centrale Rischi, potesse costituire oggetto di una autonoma domanda giudiziale e da tale premessa traeva il corollario che, una volta accertata la illegittimità della segnalazione, la relativa domanda avrebbe dovuto essere accolta. In applicazione del principio che precede la Suprema Corte ha disatteso un tale assunto)”; vedi anche da ultimo Cass., Sez. Un., 19/03/2025, n.7299 che, sia pure con riferimento alle pretese creditorie, ha ribadito l'improponibilità di una tutela frazionata, salvo “non sia possibile l'introduzione di un giudizio unitario sulla pretesa arbitrariamente frazionata, per l'intervenuta formazione del giudicato sulla frazione di domanda separatamente proposta”); tuttavia, tra le parti era controversa la redazione in forma scritta del contratto e la conseguente nullità; era quindi interesse del ricorrente rimuovere tale stato di incertezza attraverso l'azione proposta.
Il Collegio ritiene dunque che nel caso in esame possa ritenersi sussistente l'interesse del all'accertamento della nullità del contratto di Pt_1 finanziamento.
Esso implica infatti l'instaurazione di un rapporto di durata, con applicazione nel tempo delle condizioni pattuite, sicché sussiste un interesse della parte a far accertare la loro eventuale nullità, per rimuovere l'incertezza in ordine alla validità delle stesse ai fini della futura applicazione ovvero per interrompere il rapporto stesso o per ripetere quanto versato in eccedenza in ragione della loro operatività.
D'altra parte, questa Corte ha già affermato di aderire all'orientamento suindicato in un caso del tutto analogo (cfr. sent. 406/2025) ed intende darvi continuità.
La domanda di nullità del contratto per mancanza di forma scritta non può tuttavia essere accolta.
La giurisprudenza di legittimità è costantemente orientata nell'affermare che
“l'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto "fatti negativi", in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, tanto più se l'applicazione di tale regola dia luogo ad un risultato coerente con quello derivante dal principio della riferibilità
o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova, riconducibile all'art. 24 Cost. e al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio. Tuttavia, non essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, la relativa prova può essere data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, o anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo” (Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 8018 del 22/03/2021).
Con riferimento ai contratti bancari, si è ritenuto che la prova dell'inesistenza della pattuizione scritta, richiesta dall'art. 117 TUB, può essere fornita dando dimostrazione di averne tempestivamente richiesto la copia all'istituto di credito senza ottenerla. L'art. 119 T.U.B., infatti, attribuisce al cliente il diritto soggettivo ad ottenere copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, diritto riconosciuto da giurisprudenza costante anche in relazione ai contratti, sicché la mancata consegna dei contratti da parte della banca a seguito di formale richiesta, veicolata in giudizio ex art. 210 c.p.c., può essere ritenuta indice dell'inesistenza del relativo documento.
Le date riportate nell'estratto conto prodotto indicano movimenti contabili dal
13.11.2009 al 19.6.2015 e la prima richiesta di copia formulata dall'appellante
è del 4.5.2021 (v. ric. d.i.), quindi successiva di 12 anni alla data d'instaurazione del rapporto e di sei anni alla sua chiusura.
In tema di contratti bancari questa Corte ha ritenuto che in caso di rapporti iniziati da oltre dieci anni dal momento dell'istaurazione del giudizio, e per i quali il cliente in tale periodo non abbia mai contestato, anche con atti stragiudiziali, il mancato rispetto delle previsioni circa la forma scritta e consegna di copia, formulando in ipotesi un'istanza ex art. 119 t.u.b. oltre dieci anni dopo, l'onere probatorio a carico del cliente attore che assuma in giudizio l'assenza originaria della forma scritta non può dirsi assolto, neppure in via presuntiva, con la pura e semplice allegazione di tale circostanza correlata alla mancata produzione del contratto scritto a opera della banca convenuta, posto che in tale ipotesi la banca non è tenuta a conservare, consegnare ed esibire la documentazione oltre il ragionevole limite decennale previsto dal legislatore e conseguentemente non può essere chiamata a rispondere sotto alcun profilo della mancata conservazione delle dette scritture per un periodo più ampio
(cfr. App. Firenze n. 16/2025 – App. Firenze nr. 688/2025).
In ogni caso la ha dato riscontro alla richiesta di copie formulata CP_1 dall'appellante, trasmettendo l'estratto delle rate pagate e la denuncia di smarrimento del contratto presentata al Comando Stazione dei Carabinieri di
Torremaggiore in data 9.8.2022, affermando di non aver rinvenuto il documento nonostante accurate e approfondite ricerche.
Il comportamento dell'Istituto di Credito non può quindi essere univocamente interpretato quale indice dell'inesistenza del contratto.
Ne consegue che, non essendo stata fornita dall'appellante la prova della mancanza di forma scritta del contratto, l'azione di nullità è sorretta da interesse ad agire, ma va respinta per difetto di prova dei fatti assunti a suo fondamento. Considerato tuttavia l'ampio contrasto giurisprudenziale, anche di legittimità, sul punto e la riforma della ordinanza appellata in punto di sussistenza di interesse ad agire del , le spese di entrambi i gradi del giudizio vengono Pt_1 interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Controparte_1
Siena il 23.12.2022 e pubblicata il 4.1.2023 rg n. 2534/2022, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così provvede:
- in riforma dell'ordinanza impugnata, respinge le domande proposte da
; Parte_1
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Firenze, camera di consiglio del 24.05.2025
Il C.A. relatore ed estensore
Dott. Giovanni Gerace
Il Presidente
dott. Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.