Articolo 25 della Legge 12 marzo 1968, n. 325
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23 aprile 1968
Art. 25. (Decentramento promozioni a ruolo aperto)

Salvo quanto previsto dal secondo comma del precedente articolo 10 le promozioni a ruolo aperto nei ruoli organici del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, sono conferite con decorrenza dal giorno successivo a quello di compimento del periodo di permanenza senza demerito nella qualifica inferiore prescritto dalle vigenti disposizioni.
Dette promozioni sono disposte con provvedimenti adottati:
dal direttore compartimentale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per il personale degli uffici compartimentali e degli organi periferici dipendenti. Il direttore compartimentale di Roma e competente anche per le promozioni a ruolo aperto del personale degli organi centrali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
dal direttore centrale del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici per il personale dell'Azienda medesima.
Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni saranno determinati previo parere della competente commissione centrale del personale di cui al precedente articolo 9 i criteri da osservarsi per il conferimento delle promozioni previste dal presente articolo.
Fino alla istituzione di ciascuna direzione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni le attribuzioni previste dal presente articolo sono devolute al direttore centrale del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.
Entrata in vigore il 23 aprile 1968