Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 16/01/2025, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Nola -sezione civile lavoro- in persona del giudice, dott. Francesca Fucci, ha emesso la seguente
SENTENZA Nella causa iscritta al n. 1334/2022 RG avente ad
OGGETTO: Opposizione avverso avviso di addebito, lavoro/prev. vertente
TRA in persona del legale rapp.te p.t., rapp. e dif. dall'Avv. LORENZO Parte_1
GIBILISCO, ed elett.nte dom.ta in Siracusa al Viale Tunisi 53;
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. ALESSANDRO FUNARI CP_1 elett.nte dom.to presso l'Ufficio Legale della Filiale Metropolitana sita in Nola, Strada CP_1
Statale 7 bis Km 51,5 n. 62.
RESISTENTE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISION Con ricorso depositato in data 23/05/2023 la società ricorrente agiva in giudizio nei confronti CP_ dell' dinanzi al Tribunale di Nola – sezione Lavoro e Previdenza- per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “ Preliminarmente, anche “inaudita altera parte” sospendere l'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito opposto e degli atti ad esso presupposti;
2) Nel merito dichiarare con qualunque statuizioni la illegittimità dell‟avviso impugnato nonché dei suoi atti presupposti per le ragioni spiegate in narrativa;
3) Per l‟effetto ritenere e dichiarare non dovute le somme richieste poiché prive di fondamento;
4) In subordine ricalcolare la minor somma dovuta a seguito dell‟espletanda istruttoria;
5) Con il favore delle spese legali”. Deduceva di essere stata sottoposta, in data 15/11/2021, ad accertamento ispettivo da parte CP_ dell' sfociato nel verbale unico di accertamento e notificazione n. 2020010672 del 19/12/2022, nel corso del quale gli accertatori, pur avendo escluso l'esistenza di elementi idonei a negare la sussistenza della società ispezionata e dei rapporti di lavoro subordinati da essa instaurati ed avendo rilevato che la stessa in effetti si occupava di servizi di pulizia e di facchinaggio in Campania e su tutto il territorio nazionale, elevavano nei confronti della stessa una serie di contestazioni da cui era poi scaturito l'avviso di addebito oggetto di causa.
In particolare, precisava la società ricorrente che le erano state contestate le seguenti violazioni:
- errata applicazione del CCNL per i dipendenti e Parte_2 Parte_3
per i quali la stessa aveva applicato nell'anno 2020 il CCNL ANPI CISAL che, a
[...] dire dell'Istituto, prevedeva una retribuzione inferiore rispetto al CCNL –sempre a dire dell' stipulato dalle organizzazioni sindacali più rappresentative nel settore di CP_1 riferimento (Servizi di Pulizie Aziende industriali);
- errato inquadramento di come dipendente part time dall'aprile Parte_2
2020 all'agosto 2020, avendo lo stesso svolto fin dall'inizio del suo rapporto di lavoro, quindi fin dall'aprile 2020, un orario full time di 8 ore settimanali;
- illegittima che sottrazione all'imponibile contributivo di una serie di erogazioni che nel
LUL risultavano corrisposte a titolo di rimborso chilometrico e/o rimborso a piè di lista e/o diaria di trasferta, ma che di fatto non vi era alcuna prova che fossero realmente tali. CP_ Si costituiva in giudizio l' che reiterava le contestazioni contenute nel verbale unico di accertamento e notificazione n.2020010672 del 19/12/2022 argomentandone la correttezza e legittimità, anche alla luce delle disposizioni di cui al Decreto-Legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni dalla Legge 07 dicembre 1989, n. 389. Ciò premesso, l' chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria di spese e compensi CP_2 professionali. All'udienza del 14-1-2025, la causa veniva decisa, a seguito della trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c.
Rileva il Tribunale che la domanda è parzialmente fondata e deve essere accolta nei limiti di cui alla presente motivazione.
Va preliminarmente rilevato che i verbali ispettivi, alla stregua di ogni altra attività di indagine compiuta dalla pubblica amministrazione, hanno efficacia di prova fino a querela di falso soltanto in ordine alla provenienza dell'atto dal pubblico funzionario e in ordine ai fatti che lo stesso attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati da lui compiuti, mentre non hanno invece alcun valore precostituito, neanche di presunzione semplice, riguardo alle altre circostanze in detti verbali indicate o riferite ( v., tra le tante, Cass. 10/12/2002, n. 17555 e Cass. 25/6/2003, n.
10128). Costituisce principio ormai consolidato quello secondo cui in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo;
ne consegue che nel giudizio promosso da una società per l'accertamento dell'insussistenza dell'obbligo contributivo preteso dall' sulla base di verbale ispettivo, CP_1 incombe sull'Istituto previdenziale la prova dei fatti costitutivi del credito preteso, rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria (v. tra le tante, Cass. 6/9/2012 n. 14965 e Cass.,
10/11/2010, n. 22682).
Tale regola in tema di riparto dell'onere della prova non subisce deroghe nella fattispecie in esame. Prendendo le mosse dalla contestazione relativa all'errata applicazione del CCNL Anpi Cisal nell'anno 2020 ai dipendenti e , va premesso che l'art. 1, comma Parte_2 Pt_3 1, del D.L. n. 338 del 1989, convertito con legge n. 389 del 1989, dispone che “la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo”. Tale disposizione è stata oggetto di interpretazione autentica ad opera dell'art. 2, comma 25, della legge n. 549 del 1995, secondo cui 'l'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, si interpreta nel senso che, in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria'.
Come osservato dalla Suprema Corte, indubbiamente complesso si rivela, in via generale, l'onere a carico dell'istituto previdenziale allorquando pretenda il pagamento delle differenze per avere il datore versato i contributi sulla base di retribuzioni inferiori al c.d. "minimale", essendo onere CP_ dell' dimostrare l'esistenza e la misura del minimale, dimostrare cioè l'esistenza, nel corrispondente settore produttivo, di un contratto collettivo stipulato dai sindacati maggiormente rappresentativi, il quale determini la retribuzione spettante in misura superiore a quella sulla base della quale il datore ha versato i contributi. A conferma della pregnanza di tale onere a carico dell' , si osserva come afferma ancora CP_2 la Cassazione: “Ne consegue che il medesimo istituto previdenziale aveva l'onere di dimostrare la maggiore rappresentatività su base nazionale delle organizzazioni sindacali stipulanti il contratto collettivo, sulle cui retribuzioni pretende di commisurare i contributi previdenziali', dovendo, al fine di assolvere all'onere anzidetto, anzitutto produrre tempestivamente il contratto collettivo ritenuto applicabile, non essendo sufficiente il deposito dei verbali di accertamento redatti in sede ispettiva”. (v. Cass 17/7/2009, n. 16764; Cass., 11/3/2010 n. 5872; Cass 3/11/2011, n. 22737 e Cass. 9/10/2018 n. 24683).
Applicando tali principi al caso in esame, rileva il Tribunale che l' non ha assolto all'onere CP_1 probatorio da cui era onerato, atteso che non ha affatto dimostrato l'esistenza, nel settore produttivo proprio della società ricorrente, di un contratto collettivo stipulato da sindacati comparativamente maggiormente rappresentativi rispetto alle OO.SS. stipulanti il contratto collettivo applicato dalla società nel 2020 ai due dipendenti citati.
Nel verbale ispettivo, il cui contenuto è stato integralmente ed acriticamente richiamato nella memoria di costituzione dell' , i verbalizzanti affermavano che doveva 'essere utilizzato il CP_2
CCNL delle organizzazioni sindacali più rappresentative del settore di riferimento di Pt_1
Pulizie Aziende industriali) per la determinazione delle retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale'. CP_ Tuttavia l' ha omesso di produrre con la memoria di costituzione tale ultimo contratto, peraltro genericamente indicato, laddove la versione prodotta da parte ricorrente è quella in vigore dall'ottobre 2021 e dunque non quella ratione temporis applicabile nel periodo a cui si riferisce la contestazione;
inoltre l' ha omesso qualsiasi allegazione circa l'ambito di applicazione CP_2 del medesimo e circa la sua riferibilità allo specifico settore produttivo in cui operava la
[...]
la quale costituitasi il 21/02/2020, almeno fino al 02/08/2020 ha senz'altro svolto Parte_1 attività di pulizia e disinfestazione.
In conclusione, in ragione di tali lacune assertive e probatorie in cui è incorso l' , resta CP_1 precluso verificare quali fossero in tale settore le OO. SS. comparativamente più rappresentative cui ascrivere il CCNL cd. leader, oltre che verificare l'esatta quantificazione delle differenze pretese, essendo peraltro pacifico che la sfera di applicazione del CCNL Servizi Ausiliari Anpit-
Cisal comprendeva l'attività svolta dalla Società ricorrente.
Le doglianze mosse in parte qua all'avviso di addebito vanno pertanto accolte. Venendo alla censura relativa all'assunto svolgimento da parte del di un Parte_2 orario full-time a fronte del part-time dichiarato dalla società, si osserva che tale assunto viene CP_ fondato dall' sulle dichiarazioni rese dallo stesso dipendente agli ispettori in sede di accesso ispettivo, a mente delle quali lo stesso lavorava 8 ore al giorno per 5 giorni a settimana.
Tale dichiarazione, espressa al tempo presente ed in assenza di alcuna specificazione in ordine al pregresso, tuttavia, ad avviso del Giudice è irrilevante ai fini di ritenere che il dipendente nel periodo da aprile 2020 ad agosto 2020 abbia lavorato parimenti full-time, dovendosi la stessa piuttosto intendere come resa all'attualità. CP_ Atteso che l'onere probatorio incombeva anche in parte qua sull' e che lo stesso non ha articolato alcuna prova rilevante al riguardo, essendosi limitato a chiedere di escutersi gli ispettori al fine di sentirli confermare le risultanze del verbale ispettivo, che per quanto detto sono frutto di una ricostruzione non condivisibile delle dichiarazioni rese, la domanda va anche in tale parte accolta. Analoghe considerazioni vanno fatte in ordine alla contestazione relativa all'errato inquadramento dei lavoratori , , Parte_2 Parte_4 Parte_3
e , alla luce della genericità del verbale ispettivo sul punto e della mancata Persona_1 articolazione in memoria di costituzione di specifici capitoli di prova in ordine alle circostanze all'uopo rilevanti. Né d'altraparte l'obbligo di in quadramento di tali lavoratori in un livello superiore potrebbe fondarsi sulle mere dichiarazioni rese dagli stessi agli ispettori, atteso che trattasi di un accertamento complesso anche in considerazione della natura spesso elastica delle declaratorie contrattuali che prevedono i vari livelli di inquadramento, il tutto anche a voler tacere CP_ che come già visto l' non ha provveduto a produrre il CCNL di categoria. Venendo infine alla contestazione relativa all'omessa contribuzione in ordine alle voci rimborso a pié lista, rimborso chilometrico e diaria di trasferta, vanno operate alcune precisazioni in ordine al riparto dell'onere probatorio, che cede in tal caso a carico del datore di lavoro che invochi, per i rimborsi spese erogati ai dipendenti, l'esclusione dall'imponibile contributivo. La cornice normativa è mutata nel tempo. In particolare l'art. 12, della L. 153/1969, sostituendo gli artt. 1 e 2 del d.l. 1 agosto 1945, n. 692, recepiti negli artt. 27 e 28 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con d.P.R. 797/1955 e l'art. 29 del d.P.R. 1124/1964, definisce, al comma 2, la retribuzione imponibile (”Per la determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, si considera retribuzione tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in danaro o in natura, al lordo di qualsiasi ritenuta, in dipendenza del rapporto di lavoro”) ed elenca, nel comma successivo, le somme escluse dalla retribuzione imponibile, nel cui novero pone le somme corrisposte al lavoratore ad alcuni titoli, fra i quali “i rimborsi a pie di lista che costituiscano rimborso di spese sostenute dal lavoratore per l'esecuzione o in occasione del lavoro” (art. 12, comma 3, n.2, L, n.153 cit.). L'elencazione degli elementi esclusi dal calcolo della retribuzione imponibile, per espressa disposizione recata dal citato art. 12, penultimo capoverso, ha carattere tassativo, onde non possono darsi altre situazioni di esonero contributivo, in via interpretativa, estensiva o analogica.
Il rapporto di regola ad eccezione delle due previsioni introdotte dal citato articolo 12 (la retribuzione imponibile, definita come ogni emolumento erogato in dipendenza del rapporto di lavoro e le tassative eccezioni escluse dall'imponibile) è stato confermato anche dai successivi interventi normativi di interpretazione autentica delle norme in esame, in relazione a specifici settori, e tutti gli interventi normativi successivi hanno escluso dall'imponibile contributivo determinati emolumenti, pur erogati dal datore di lavoro ai lavoratori, destinati a realizzare funzioni diverse da quelle tipicamente retributive. Dall'esame dell'evoluzione della disciplina della retribuzione imponibile ai fini contributivi emerge che il legislatore ha prescritto, affinché l'eccezione alla regola non assurgesse a mero espediente elusivo, che si trattasse di rimborsi spese in ogni caso documentati, sia quanto a quelli
“a pie di lista”, a norma dell'originaria formulazione dell'art. 12 voluta dal legislatore del 1992, sia quelle “relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto”, a norma delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 314/1997 all'art. 48 TUIR (cfr. art. 48, comma 5, del TUIR: "Le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito per la | parte eccedente lire 90.000 al giorno, elevate a lire 150.000 per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto;
in caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il limite è ridotto di un terzo. Il limite è ridotto di due terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto. In caso di rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni fuori del territorio comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto, nonchè i rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o missioni, fino all'importo massimo giornaliero di lire 30.000, elevate a lire 50.000 per le trasferte all'estero. Le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore, concorrono a formare il reddito").
In sostanza, a norma dell'art. 51 comma 5 del dpr 917/1986, per quanto riguarda i compensi percepiti dal lavoratore per l'attività svolta in trasferta, in caso di rimborso analitico delle spese sostenute (come in questo caso), si distingue a seconda che:
l'attività sia svolta nel Comune della sede di lavoro: in tal caso, le indennità o i rimborsi di spese concorrono a formare la retribuzione imponibile, con la sola eccezione dei rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore;
l'attività sia svolta al di fuori del territorio comunale: in tal caso, non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini contributivi i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto, nonché i rimborsi di altre spese (per es. il telefono), anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o missioni, fino all'importo massimo giornaliero di 15,49 euro (importo elevato a 25,82 euro per le trasferte all'estero). Poste tali premesse, in ordine alla pregnanza dell'onere probatorio che incombe su parte datoriale, con specifico riguardo al rimborso chilometrico, la Cassazione ha chiarito che
"l'onere probatorio del datore di lavoro che invochi l'esclusione, dall'imponibile contributivo delle erogazioni in favore dei lavoratori è assolto documentando i rimborsi chilometri con riferimento al mese di riferimento, ai chilometri percorsi nel mese, al tipo di automezzo usato dal dipendente, all'importo corrisposto a rimborso del costo chilometrico sulla base della tariffa
ACI, senza che occorra, al riguardo, documentazione specifica ed analitica recante, con esauriente scheda mensile per ciascun dipendente o documento similare, l'analitica indicazione dei viaggi giornalmente compiuti, delle località di partenza e di destinazione, con specificazione dei clienti visitati e riepilogo giornaliero dei chilometri percorsi" (cfr. ex multiis Cass. 2419/12).
Va allora osservato che nella fattispecie in esame, quanto al rimborso chilometrico, in ricorso difetta qualsivoglia allegazione in ordine ai chilometri percorsi da ciascun dipendente, al tipo di automezzo usato ed alla tariffa ACI applicata e che la documentazione allegata allo stesso, pur fornendo alcuni dei predetti dati (dai prospetti redatti dalla società si evince il numero di chilometri considerati e la tariffa applicata senza tuttavia alcun riferimento al tipo di veicolo), non è senz'altro idonea a fornire la prova degli stessi, esaurendosi in alcune fatture telepass, in alcuni scontrini di acquisto carburante e ricevute di pagamento di parcheggio, peraltro prevalentemente riferiti al solo , a fronte delle non trascurabili somme Parte_2 corrisposte in busta paga a titolo di rimborso chilometrico ai quattro dipendenti a cui si riferisce CP_ l' Tale farraginosa documentazione, versata in atti confusamente ed in difetto della preliminare deduzione delle circostanze che la stessa sarebbe tesa a dimostrare (chilometri percorsi, tipo di automezzo e tariffa ACI), non consente ad avviso del Giudice di ritenere assolto da parte della società l'onere probatorio che sulla stessa incombeva in ordine alla effettiva natura di tali erogazioni a mente del richiamato insegnamento della Cassazione.
A tali considerazioni va ad aggiungersi, quale ulteriore ragione di dubbio, il contenuto delle dichiarazioni rese da alcuni dipendenti in sede di accesso ispettivo che contrastano con la ricostruzione della natura di rimborso spese di tali elargizioni;
in particolare ci si riferisce a quella di che relegava a dei casi del tutto occasionali l'uso della vettura personale Parte_3 con successivo rimborso delle spese da parte del datore di lavoro, essendo la normalità rappresentata dall'uso della vettura aziendale, lasciando intendere che ciò avveniva con anticipazione delle spese da parte della società. Infine, quanto a va altresì rilevato che, anche a volere tacere il fatto che la Persona_1 stessa, in sede di dichiarazioni rese agli ispettori, riferiva di essere sempre stata addetta all'ufficio amministrativo della sede di Cercola e che anche in considerazione delle mansioni espletate non
è chiaro quale tipo di trasferte la stessa fosse tenuta ad effettuare, in atti della società è versato unicamente un prospetto aziendale non corredato da alcuna nota spese o comunque da documentazione nominativamente riferibile alla dipendente in questione.
Analoghe considerazioni vanno ribadite in relazione ad altre spese quali quelle di vitto (scontrini di bar, ristoranti, pasticcerie), atteso che la società in difetto di qualsivoglia allegazione in ricorso anche al fine di inquadrarle tra quelle non imponibili alla luce della distinzione di cui all'art. 51 comma 5 cit. ha riversato in atti una serie di scontrini fiscali peraltro in nessun modo riconducibili ai dipendenti rispetto ai quali è stata elevata la contestazione in sede ispettiva.
Ad abundantiam si rileva che la prova orale articolata sul punto dalla ricorrente è stata ritenuta inammissibile per l'estrema genericità ed irrilevanza della stessa. CP_ Alla luce delle considerazioni esposte, le pretese creditorie azionate dall' con l'avviso di addebito n. 37120230001104788000 notificato il 27/04/2023, sulla scorta del verbale di accertamento e notificazione n. 2020010672 del 19/12/2022 devono ritenersi illegittime, eccetto che nella parte relativa all'omessa contribuzione su somme asseritamente corrisposte a titolo di rimborso chilometrico o a pié lista. L'accoglimento parziale induce a compensare le spese di lite.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie parzialmente il ricorso proposto dalla e per l'effetto dichiara la Parte_1 illegittimità dell'avviso di addebito n.37120230001104788000 e l'illegittimità della pretesa azionata dall' con tale atto nella parte in cui lo stesso è fondato sulle contestazioni di cui alle CP_1 lettere a), b) e c) del verbale di accertamento e notificazione n. 2020010672 del 19/12/2022; rigetta nel resto;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Nola, 14/01/2025
IL GIUDICE
Dott. Francesca Fucci