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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 05/11/2025, n. 1038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1038 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. RI PA Di MA Presidente
2) dott. Michele De RI Consigliere
3) dott. TE GR Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 843 R.G.A. 2023, promossa in grado di appello D A 3 in Parte_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocato SAVALLI ANTONINO
- Appellante - C O N T R O
rappresentato e difeso dall'Avv. DI VINCENZO GIOVANNI CP_1
BATTISTA
- Appellato - All'udienza del 9/10/2025, i procuratori delle parti concludevano come da verbale. FATTO E DIRITTO Con la sentenza n. 264/2023 pubblicata il 16.05.2023 il Tribunale di Trapani ha rigettato la domanda, proposta dalla Controparte_2 con ricorso depositato il 24.11.2022, diretta a sentire dichiarare
[...]
l'illegittimità della delibera del C.d.A. dell' del 27.09.2022 con cui era stata CP_1 disposta la riclassificazione dell'attività della ricorrente dal 7/1/2016, nonché dell'avviso bonario di pagamento del 19.10.2022 dell'importo di € 16.782,54 a titolo di maggiori premi e accessori, dei quali aveva altresì eccepito la parziale prescrizione. Richiamata la disciplina applicabile alla fattispecie (art. 14 DM 12.12.2000:
“Rettifica d'ufficio dell'inquadramento nelle gestioni tariffarie”), il Tribunale ha ritenuto infondata la tesi difensiva della ricorrente, secondo cui l'attività di impresa non avrebbe mai subito mutamenti sin dalla denuncia del 22.06.1994, in quanto ‹‹smentita dal fatto che nella denuncia di esercizio di tale data viene indicata solo l'attività di “officina
1 elettromeccanica, riparazione elettrodomestici, riparazione di condizionatori etc svolta da artigiani”, mentre con la denuncia di variazione del 20/7/2021 è stata denunciata anche l'attività di “MANUTENZIONE, RIPARAZIONE ED INSTALLAZIONE IMPIANTI DI REFRIGERAZIONE”››, attività che, come dimostrato dalle fatture in atti, la società aveva esercitato almeno dal 2016; il Tribunale ha altresì disatteso l'eccezione di parziale prescrizione dei maggiori premi richiesti con l'avviso bonario del 19.10.2022, rilevando che, decorrendo l'accertamento dal 7.01.2016, il termine quinquennale risultava efficacemente interrotto dall'accesso ispettivo del 7.01.2021, tenuto conto del periodo di sospensione di n. 129 giorni ai sensi dell'art. 37 comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (“I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo”). Avverso tale sentenza ha proposto appello la 3 Parte_1
chiedendone la riforma.
[...]
L' , costituitosi in giudizio, ha preliminarmente chiesto dichiararsi CP_1 cessata la materia del contendere, non avendo controparte opposto la cartella relativa al debito per cui è causa ed, anzi, presentato istanza di pagamento rateale della stessa, accolta dall' ; nel merito, ha comunque resistito al gravame. CP_3
All'udienza del 9/10/2025, cui la causa è stata rinviata ex art. 348 c.p.c., l'appellante ha aderito alla richiesta di dichiarazione di cessazione della materia del contendere, confermando la presentazione dell'istanza di rateazione e dichiarando di non aver più interesse all'impugnazione; entrambe le parti si sono inoltre dichiarate concordi rispetto alla compensazione delle spese di lite. Indi, la causa è stata decisa come da dispositivo.
*** In conformità alla richiesta concordemente avanzata dalle parti, deve darsi atto dell'intervenuta cessazione della materia del contendere, in ragione dell'acquiescenza, da parte dell'appellante, alla pretesa creditoria dell' , ed al CP_1 sopravvenuto difetto di interesse a coltivare l'impugnazione, così come dalla stessa dichiarato in udienza. Come è noto “la materia del contendere può ritenersi cessata quando nel corso del processo sopraggiungano determinate circostanze riferibili a fatti obiettivi, riconosciuti ed ammessi da entrambi le parti, che, avendo incidenza sulla situazione sostanziale prospettata, facciano venire meno la necessità della pronuncia del giudice in precedenza
2 richiesta” (v. Cass. 28.05.2013 n. 13217, n.5188/2015, n.17247/2016, n. 19568/2017 e n. 1257/2023). Tenuto conto di quanto detto è evidente che una pronunzia “nel merito” sarebbe del tutto superflua in quanto è cessato ogni motivo di (e di interesse alla) prosecuzione del giudizio. La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto. Pertanto, alla emanazione in appello di una sentenza di cessazione della materia del contendere consegue, da un canto, la caducazione della sentenza impugnata, a differenza di quanto avviene nel caso di rinuncia al ricorso, che ne determina il passaggio in giudicato;
e, dall'altro, l'assoluta inidoneità della sentenza di cessazione della materia del contendere ad acquisire efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, limitandosi tale efficacia di giudicato al solo aspetto del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio (Cass. 3/03/2006, n. 4714). Conclusivamente, la sentenza impugnata deve essere riformata, con effetti caducatori sulla statuizione in essa contenuta, con declaratoria di cessazione della materia del contendere e, preso atto della concorde volontà delle parti sul punto, con compensazione delle spese del doppio grado.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza n. 264/2023 pubblicata il 16.05.2023 dal Tribunale di Trapani, dichiara cessata la materia del contendere. Compensa tra le parti le spese di lite. Così deciso in Palermo il 9.10.2025. Il Consigliere estensore Il Presidente
TE GR RI PA Di MA
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