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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 22/09/2025, n. 1347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1347 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott. Raffaele Califano Presidente dott.ssa Michela Palladino giudice dott.ssa Paola Beatrice giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3021/2024 del R.G. avente ad oggetto separazione personale dei coniugi
TRA
nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Sara Grilli ed C.F._1
elettivamente domiciliato in Viareggio alla via Paolo Savi n. 279;
RICORRENTE
E nata ad [...] il [...], C.F. ; Controparte_1 C.F._2
nata ad [...] il [...], C.F. ; Controparte_2 C.F._3
RESISTENTI CONTUMACI
Con il visto del P.M. reso il 17.07.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 4.11.2024 ha chiesto al Tribunale di Avellino Parte_1
di pronunciare la separazione personale dalla coniuge di revocare l'obbligo Controparte_1
posto a proprio carico di corrispondere un assegno di mantenimento per la figlia maggiorenne o, in via subordinata, di ridurlo o di confermarlo nella somma di € 250,00 mensili. In CP_2
punto di fatto il ricorrente, dopo aver premesso di aver contratto matrimonio con la resistente il
1/3 14.02.2004 e che dall'unione coniugale è nata la figlia il 4.07.2004, ha esposto la CP_2
comunione materiale e spirituale è venuta meno da circa venti anni a causa di differenze e incompatibilità caratteriali tali da rendere intollerabile la convivenza. La parte ha, poi, precisato che nel 2006 la resistente ha lasciato la casa familiare in Lucca e si è trasferita ad Avellino, costringendolo ad affrontare circa 6 ore di macchina ogniqualvolta voleva vedere la minore, evidenziando di aver comunque contribuito, nel corso degli anni, a versare a titolo di mantenimento per la figlia, dapprima la somma di € 200,00 mensili e, poi, negli ultimi quindici anni, la somma di € 250,00 mensili con versamento diretto alla stessa. Relativamente alla propria posizione economica, la parte ha esposto di lavorare come magazziniere presso una cooperativa in Lucca e che la figlia nel mese di luglio 2024 aveva comunicato di volersi iscrivere all'università, salvo poi cambiare idea.
All'udienza del 10.03.2025 il ricorrente, comparso personalmente, si è riportato alle richieste formulate nell'atto introduttivo, dichiarando di guadagnare circa € 1.500,00 mensili. È stata, poi, dichiarata la contumacia della resistente Controparte_1
All'udienza del 14.07.2025 la parte ricorrente, comparsa personalmente, ha insistito nelle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo deducendo che la figlia svolge qualche attività lavorativa e non frequenta l'università. È stata, poi, dichiarata la contumacia della parte resistente e la causa è stata assegnata alla decisione collegiale. Controparte_2
Ciò premesso, ritiene il Collegio che la domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento tenuto conto che in base alle allegazioni della parte ricorrente i coniugi sono separati da circa venti anni.
Nulle, invece, deve essere disposto in ordine al mantenimento della figlia maggiorenne in assenza di domanda. CP_2
Le spese di lite sono interamente compensate tra il ricorrente e la resistente in ragione CP_1
della mancata opposizione della stessa alla domanda volta ad ottenere la separazione personale e della insussistenza, con riferimento a tale pronuncia, di una soccombenza.
Nulla deve disporsi in ordine alle spese di lite nel rapporto processuale tra il ricorrente e la figlia rimasta contumace. Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione proposta dalla parte ricorrente, così provvede:
2/3 - pronuncia la separazione personale tra i coniugi sopra generalizzati;
- compensa interamente le spese di lite tra il ricorrente e la resistente Controparte_1
-nulla dispone sulle spese di lite tra ricorrente e Controparte_2
- manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza;
- dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 196/2003.
Così deciso nella camera di consiglio del 18.9.2025
Il giudice estensore dott.ssa Paola Beatrice
Il Presidente dott. Raffaele Califano
3/3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott. Raffaele Califano Presidente dott.ssa Michela Palladino giudice dott.ssa Paola Beatrice giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3021/2024 del R.G. avente ad oggetto separazione personale dei coniugi
TRA
nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Sara Grilli ed C.F._1
elettivamente domiciliato in Viareggio alla via Paolo Savi n. 279;
RICORRENTE
E nata ad [...] il [...], C.F. ; Controparte_1 C.F._2
nata ad [...] il [...], C.F. ; Controparte_2 C.F._3
RESISTENTI CONTUMACI
Con il visto del P.M. reso il 17.07.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 4.11.2024 ha chiesto al Tribunale di Avellino Parte_1
di pronunciare la separazione personale dalla coniuge di revocare l'obbligo Controparte_1
posto a proprio carico di corrispondere un assegno di mantenimento per la figlia maggiorenne o, in via subordinata, di ridurlo o di confermarlo nella somma di € 250,00 mensili. In CP_2
punto di fatto il ricorrente, dopo aver premesso di aver contratto matrimonio con la resistente il
1/3 14.02.2004 e che dall'unione coniugale è nata la figlia il 4.07.2004, ha esposto la CP_2
comunione materiale e spirituale è venuta meno da circa venti anni a causa di differenze e incompatibilità caratteriali tali da rendere intollerabile la convivenza. La parte ha, poi, precisato che nel 2006 la resistente ha lasciato la casa familiare in Lucca e si è trasferita ad Avellino, costringendolo ad affrontare circa 6 ore di macchina ogniqualvolta voleva vedere la minore, evidenziando di aver comunque contribuito, nel corso degli anni, a versare a titolo di mantenimento per la figlia, dapprima la somma di € 200,00 mensili e, poi, negli ultimi quindici anni, la somma di € 250,00 mensili con versamento diretto alla stessa. Relativamente alla propria posizione economica, la parte ha esposto di lavorare come magazziniere presso una cooperativa in Lucca e che la figlia nel mese di luglio 2024 aveva comunicato di volersi iscrivere all'università, salvo poi cambiare idea.
All'udienza del 10.03.2025 il ricorrente, comparso personalmente, si è riportato alle richieste formulate nell'atto introduttivo, dichiarando di guadagnare circa € 1.500,00 mensili. È stata, poi, dichiarata la contumacia della resistente Controparte_1
All'udienza del 14.07.2025 la parte ricorrente, comparsa personalmente, ha insistito nelle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo deducendo che la figlia svolge qualche attività lavorativa e non frequenta l'università. È stata, poi, dichiarata la contumacia della parte resistente e la causa è stata assegnata alla decisione collegiale. Controparte_2
Ciò premesso, ritiene il Collegio che la domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento tenuto conto che in base alle allegazioni della parte ricorrente i coniugi sono separati da circa venti anni.
Nulle, invece, deve essere disposto in ordine al mantenimento della figlia maggiorenne in assenza di domanda. CP_2
Le spese di lite sono interamente compensate tra il ricorrente e la resistente in ragione CP_1
della mancata opposizione della stessa alla domanda volta ad ottenere la separazione personale e della insussistenza, con riferimento a tale pronuncia, di una soccombenza.
Nulla deve disporsi in ordine alle spese di lite nel rapporto processuale tra il ricorrente e la figlia rimasta contumace. Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione proposta dalla parte ricorrente, così provvede:
2/3 - pronuncia la separazione personale tra i coniugi sopra generalizzati;
- compensa interamente le spese di lite tra il ricorrente e la resistente Controparte_1
-nulla dispone sulle spese di lite tra ricorrente e Controparte_2
- manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza;
- dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 196/2003.
Così deciso nella camera di consiglio del 18.9.2025
Il giudice estensore dott.ssa Paola Beatrice
Il Presidente dott. Raffaele Califano
3/3