Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/03/2025, n. 1198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1198 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza
composta dai seguenti magistrati:
1. dr. Piero F. De Pietro Presidente
2. dr. Stefania Basso Consigliere
3. dr. Anna Rita Motti Consigliere rel./est.
riunita in camera di consiglio all'udienza cartolare ex art. 127 ter del 25.2.25, ha riservato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 3157/24 RG sezione Lavoro
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Mariarosaria Mazzacano come in Parte_1 atti;
PARTE APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, come in Controparte_1 atti dall'AVV. MARIA FILOMENA LUONGO;
PARTE APPELLATA
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Parte appellante ha proposto gravame avverso la sentenza del Tribunale di NAPOLI n. 4564/2024, in atti, con la quale il giudice di primo grado aveva rigettato il ricorso avverso ingiunzione di pagamento ai sensi dell'art. 2 del R.D. 14.04.1910 n. 639, con la quale l' aveva chiesto Parte_2 l'immediato pagamento, già al netto di una riduzione del 48,64%, non meglio chiarita, di un importo netto di € 17.107,64, oltre agli interessi legali, pari ad € 1,60, per un totale di € 17.109,24. Il ricorrente aveva dedotto di essere dipendente del di aver prestato servizio presso Controparte_2 il Consiglio Regionale della Campania, in posizione di comando, nell'arco temporale compreso tra il 05.6.2012 e il 31.12.2012 e tra il 04.01.2014 e il 30.06.2015, presso gli Uffici della Segreteria
Particolare del Gruppo Consiliare PD, ricevendo i relativi emolumenti;
che la ripetizione del
n. 10 (Disposizioni di finanza regionale anno 2001) e dell'art. 1, comma 1, della legge della CP_1
12 dicembre 2003, n. 25 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 3 settembre 2002,
[...]
n. 20 - Disposizioni in materia di personale), nella parte in cui aggiunge il comma 4 al medesimo art. 58 della legge reg. n. 10 del 2001; che la ripetizione delle somme era stata, però, effettuata CP_1 dall'Amministrazione non considerando i termini di prescrizione dei ratei ed in modo errato anche nei calcoli nonché in violazione della valenza del principio di buona fede dell'accipiens così come chiarito dalla recente sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo, Causa c/ Italia Per_1 (Ricorso n. 4893/13), dell'11.2.2021. Deducendo la sua buona fede, l'illegittimità del comportamento dell'Amministrazione tenuto in violazione dei principi del tempus regit actum, di correttezza, buona fede, trasparenza, buon andamento dell'amministrazione, ha adito il tribunale chiedendo: “1. in via preliminare, sospenda l'efficacia dell'ingiunzione di pagamento oggetto di opposizione;
2. accerti e dichiari, per i motivi indicati, l'inesistenza e/o l'infondatezza di ogni e qualsivoglia diritto vantato dal Consiglio Regionale della Campania e, in ogni caso, dalla , circa la ripetizione delle somme Controparte_1 corrisposte al ricorrente, nell'arco temporale compreso tra il 2012 e il 2015, annullando gli atti su cui la predetta pretesa restitutoria si fonda ed, in ogni caso, l'ingiunzione di pagamento;
3. solo in subordine, nel caso di mancato accoglimento di tutte le suesposte argomentazioni, dichiari l'intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4 e 2943 del codice civile, dei ratei corrisposti nell'arco temporale compreso tra il 2012 e il 2015, trattandosi di crediti cd. presunti”; il tutto con vittoria di spese di lite.
Il primo giudice, ritenuta la prescrizione decennale da calcolarsi a ritroso a decorrere dalla data di notifica dell'ingiunzione di pagamento 13/10/2021 ha ritenuto che alcuna prescrizione decennale fosse maturata in quanto le somme richieste in restituzione erano state corrisposte nel periodo compreso tra il 05.6.2012 e il 31.12.2012 e tra il 04.01.2014 e il 30.06.2015. Nel merito ripercorsa la normativa regionale applicata e dichiarata costituzionalmente illegittima, e gli interventi della Corte dei Conti e applicati i principi della pronuncia della Corte Costituzionale n.8 /2023, ha rigettato l'opposizione. Ha proposto gravame l'appellante tra l'altro dolendosi della ritenuta retroattività della pronuncia della
Corte costituzionale inidonea, a suo dire, a travolgere le prestazioni già eseguite e comunque la irripetibilità delle somme ai sensi dell'art. 2026 e 2041 CC, e dell'erronea valutazione dell'affidamento riposto;
infine della maturata prescrizione quinquennale non riconosciuta dal primo giudice.
Parte appellata ha chiesto il rigetto del gravame.
La controversia a seguito del deposito di note di trattazione scritta è decisa come segue. L'appello non può trovare accoglimento. Sono condivise in questa sede le motivazioni già rese in subiecta materia da plurime sentenze di questa Corte richiamate ai sensi dell'art. 118 disp. Att cpc. La presente vicenda trae origine dalla decisione della Corte dei conti – Sez. regionale di controllo per la – che, in sede di parifica di bilancio sul rendiconto del 2015 e del 2016, rilevato CP_1 l'avvenuto esborso di consistenti somme complessivamente erogate al personale in servizio nel ruolo del Consiglio regionale a titolo di indennità previste dalle leggi regionali nn. 20/2002 e 25/2003, sollevava questione di costituzionalità di queste ultime, cui seguiva la declaratoria di incostituzionalità delle menzionate leggi, giusta sentenza della Corte costituzionale n. 146/2019.
A fondamento della propria decisione, la Corte Costituzionale rilevava che le norme regionali istituivano nuovi fondi da destinare a risorse ulteriori al trattamento accessorio dei dipendenti regionali ed introducevano “la previsione di un nuovo trattamento economico accessorio per il personale regionale che, oltre a non essere coerente con i criteri indicati dai contratti collettivi di comparto, era in contrasto con la riserva di competenza esclusiva assegnata al legislatore statale dall'art. 117, secondo comma, lettera l) Cost. in materia di ordinamento civile”. Infatti, secondo la costante giurisprudenza della Corte Costituzionale (ex plurimis, sentenze n. 175 e n. 72 del 2017; n.
257 del 2016; n. 180 del 2015; n. 269, n. 211 e n. 17 del 2014) lo spazio della contrattazione decentrata e integrativa, individuato dall'art. 40, comma 3-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001 come sede idonea per la destinazione di risorse aggiuntive relative al trattamento economico accessorio collegato alla qualità del rendimento individuale, è uno spazio circoscritto e delimitato dai contratti nazionali di comparto. La contrattazione non potrà che svolgersi «sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono», la Corte ha precisato che i “due livelli della contrattazione sono […] gerarchicamente ordinati, in specie nel settore del lavoro pubblico, poiché solo a seguito degli atti di indirizzo emanati dal e diretti all' per l'erogazione dei fondi, secondo quanto previsto dalla CP_3 CP_4 contrattazione collettiva nazionale, può aprirsi la sede decentrata e sotto-ordinata di contrattazione» (sentenza n. 196 del 2018). L'istituzione dei nuovi fondi, prevista dalle norme regionali in violazione della competenza legislativa esclusiva statale, ha determinato, quale inevitabile conseguenza, un aggravio della spesa per il personale regionale che, «per la sua importanza strategica, [costituisce] non già una minuta voce di dettaglio» nei bilanci delle amministrazioni pubbliche, ma «un importante aggregato della spesa di parte corrente» (fra le altre, sentenza n. 108 del 2011). Tale spesa, non autorizzata dal legislatore statale e dunque non divenuta oggetto di rinvio alla contrattazione di comparto, non può trovare per ciò stesso legittima copertura finanziaria. Essa incide negativamente sull'equilibrio dei bilanci e sulla sostenibilità del debito pubblico, in violazione degli artt. 81 e 97, primo comma, Cost.
Successivamente alla declaratoria di incostituzionalità, la Corte dei Conti ha, quindi, emanato le decisioni n. 172/2019/PARI e n. 217/2019/PARI, con le quali non parificava il rendiconto di bilancio, imponendo il recupero da parte dell'amministrazione degli emolumenti illegittimamente erogati. Conseguentemente, le somme versate tra gli altri al ricorrente odierno appellante in virtù delle disposizioni dichiarate illegittime sono divenute indebitamente percepite con effetto ex tunc ed è sorto l'obbligo per la di esercitare la pretesa restitutoria. Controparte_1 L'apprensione di quanto corrisposto opera retroattivamente, alla luce del condivisibile principio di diritto secondo cui “l'indebito oggettivo si verifica o perché manca la causa originaria giustificativa del pagamento (“conditio indebiti sine causa”) o perché la causa del rapporto originariamente esistente è poi venuta meno in virtù di eventi successivi che hanno messo nel nulla o reso inefficace il rapporto medesimo (“conditio ob causam finitam”)”, e ciò secondo una “distinzione che risale al diritto romano” e che “è ripresa dalla dottrina italiana, sulla base del nuovo testo dell'art. 2033 c.c. nel quale è stato trasfuso l'art. 1327 codice abrogato (1865) che stabiliva il principio della inefficacia degli atti privi di una “causa solvendi”” (cfr. Cass. n. 3314/2020; Cass. n. 14084/05). All'ipotesi della “conditio ob causam finitam” – che ricorre quando il credito risulti “venuto meno successivamente a seguito di annullamento, rescissione o inefficacia connessa ad una condizione risolutiva avveratasi” (così Cass. Sez. 3, sent. 28 maggio 2013, n. 13207), - va equiparata quella in esame, cioè la declaratoria di illegittimità costituzionale che ha reso “indebita” la percezione delle somme da parte degli appellanti, con effetto ex tunc. L'appellante ha evidenziato che l'azione recuperatoria troverebbe un limite nel principio di affidamento e nel consolidamento delle situazioni giuridiche intervenuto medio tempore. Sul punto, la Corte Costituzionale ha affermato che “è pacifico che l'efficacia delle sentenze di accoglimento non retroagisce fino al punto di travolgere le «situazioni giuridiche comunque divenute irrevocabili» ovvero i «rapporti esauriti»”. Diversamente ne risulterebbe compromessa la certezza dei rapporti giuridici (sentenze n. 49 del 1970, n. 26 del 1969, n. 58 del 1967 e n. 127 del 1966). Pertanto, il principio della retroattività «vale […] soltanto per i rapporti tuttora pendenti, con conseguente esclusione di quelli esauriti, i quali rimangono regolati dalla legge dichiarata invalida»
(sentenza n. 139 del 1984, ripresa da ultimo dalla sentenza n. 1 del 2014 e C. Cost. n. 10/2015). A seguito dell'intervento della Corte di Cassazione (cfr. l'ordinanza n. 40004 del 14.12.2021), la Consulta (con sentenza n. 8/2023) ha da ultimo ha richiamato i presupposti e la nozione di affidamento incolpevole elaborati dalla Corte EDU (cioè la buona fede soggettiva del beneficiario, la provenienza dell'attribuzione da un ente pubblico e fondata su di una disposizione di legge, regolamento o contratto, il carattere ordinario e reiterato dell'erogazione ecc.) e ha fissato i principi cui l'ordinamento nazionale deve attenersi nell'interpretazione dell'art. 2033 c.c. con riferimento alle retribuzioni assertivamente indebite dei pubblici dipendenti e ha precisato in quali termini assume rilevanza il legittimo affidamento del percipiente, in relazione all'art. 1 Prot. addiz. CEDU e, di riflesso, all'art. 117, primo comma, Cost. Ha, quindi, enunciato il principio secondo cui “la clausola della buona fede oggettiva consente, sul presupposto dell'affidamento ingenerato nell'accipiens, di adeguare, innanzitutto, tramite la rateizzazione, il quomodo dell'adempimento della prestazione restitutoria, tenendo conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'obbligato. Inoltre, in presenza di particolari condizioni personali dell'accipiens e dell'eventuale coinvolgimento di diritti inviolabili, la buona fede oggettiva può condurre, a seconda della gravità delle ipotesi, a ravvisare una inesigibilità temporanea o finanche parziale” (cfr. C.Cost. n. 8/2023). Ebbene, tenuto conto del rispetto dei criteri di valorizzazione del legittimo affidamento della appellante nel senso voluto dalla Corte Costituzionale, va confermata la legittimità dell'operato dell'ente. Non v'è dubbio che la creditrice della prestazione indebita, abbia esercitato la CP_1 pretesa in maniera da tenere in debita considerazione, in rapporto alle circostanze concrete, la sfera di interessi che fa riferimento alla debitrice (è stata trattenuta una somma ridotta) ed agli atti risultano depositate le delibere che hanno deciso la rateizzazioni delle somme indebitamente erogate, tenendo conto delle condizioni economico-patrimoniali in cui versano gli obbligati ed applicando una consistente riduzione sulla somma lorda dovuta.
Nella fattispecie in esame, diversamente da quanto sostiene parte appellante, non può farsi riferimento all'art. 2126 c.c.: infatti, come chiarito dalla Suprema Corte “L'art. 2126 cod. civ. costituisce un presidio contro pretese restitutorie avanzate dal datore di lavoro, compresa la pubblica amministrazione (Corte di cassazione, sezione lavoro, ordinanze 5 novembre 2021, n. 32263 e 31 agosto 2018, n. 21523), ma a condizione che l'indebito retributivo corrisponda a una specifica prestazione, effettivamente eseguita (Corte di cassazione, sezione lavoro, ordinanza 23 novembre 2021, n. 36358)…per converso, la norma non trova applicazione qualora la prestazione si configuri quale mero aumento della retribuzione di posizione di un incarico dirigenziale e, dunque, non si ponga in una relazione sinallagmatica con una specifica prestazione lavorativa aggiuntiva, sì da comportare - dal punto di vista qualitativo, quantitativo e temporale - «il trasmodare dell'incarico originariamente attribuito in una prestazione radicalmente diversa» (Cass. ordinanza n. 36358 del 2021)”. Il principio, pur affermato in riferimento alla qualifica dirigenziale, è idoneo ad essere applicato anche al pubblico dipendente sprovvisto della qualifica dirigenziale, relativamente ai compensi accessori e/o aggiuntivi che accedono al trattamento economico fondamentale, per i quali vi è la riserva di legislazione nazionale, dal momento che valorizza, tra le caratteristiche tutte cumulativamente necessarie, l'elemento della novità della prestazione remunerabile, a prescindere dal ruolo ricoperto all'interno delle pubbliche amministrazioni. Per altro, non si può fare a meno di notare che l'accessorietà del trattamento in questione si palesa ancora più evidente laddove si consideri che si tratta di un emolumento fisso in alcun modo correlato alla quantità del lavoro svolto
(id est: le ore di lavoro prestate).
Tali rilievi consentono di escludere in radice anche i presupposti per l'invocata operatività dell'art. 2041 c.c., dal momento che l'impossibilità di sostenere un'autonoma remunerabilità delle attività svolte, impedisce di concretizzare un ingiustificato arricchimento da parte della P.A. La ripetizione dell'indebito da parte dell'ente è, pertanto, legittima. Con riguardo al quantum, invece, va precisato che le doglianze sono del tutto generiche. L'appello va pertanto rigettato.
Possono essere compensate le spese di lite stante la complessità della vicenda esaminata, la natura interpretativa delle questioni affrontate e l'intervento in corso di causa della pronuncia della Consulta n. 8/2023 in ordine alla portata applicativa dell'art. 2033 c.c..
P.Q.M.
La Corte così provvede contrariis reiectis:
• Rigetta l'appello;
• compensa interamente fra le parti le spese del grado di giudizio;
• Si dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio - e salva la sussistenza di esenzioni, la cui verifica amministrativa è deputata a controlli successivi- della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR
n 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012.
Così deciso in Napoli all'esito dell'udienza cartolare del 25.2.25
Il Consigliere Est.
Il Presidente