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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 22/05/2025, n. 284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 284 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
n. 210/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
- PRIMA SEZIONE CIVILE -
Settore delle controversie di lavoro
e di previdenza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Beltrame ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 210/2024 RG Lav. promossa da:
con l'avv. Lando e l'avv. Chies Parte_1
ricorrente contro
., con gli avv.ti Francesco e Giacomo Rossi CP_1
resistente
pagina 1 di 7 Premesso che:
- il ricorrente ha prestato attività lavorativa in favore della società resistente dall'aprile 2006 al 15 novembre 2017, data in cui egli ha rassegnato le proprie dimissioni;
- nel corso del rapporto egli ha svolto le mansioni di operaio addetto alla produzione;
- gli domanda in questa sede la condanna della società al versamento in proprio favore della somma di euro 27.839,00 a titolo di differenze retributive. Il credito troverebbe origine nel parzialmente omesso riconoscimento da parte del datore di lavoro delle maggiorazioni retributive correlate:
a) allo svolgimento di lavoro straordinario per una settimana ogni tre mesi, in cui egli riferisce di aver lavorato “in giornata” con orario 8-12 e 13:30-19:30;
b) allo svolgimento di lavoro notturno per due settimane al mese, dal lunedì al venerdì. Il ricorrente infatti allega di aver lavorato, fatta eccezione per le settimane di cui al punto a, dal lunedì al venerdì alternando ad una settimana di lavoro con turno diurno
(6-14) una settimana di lavoro con turno notturno (14-22), e rileva che secondo il contratto collettivo applicato al rapporto per lavoro notturno, deve intendersi quello svolto dalle 18:00 alle 22 (per quanto qui rileva);
c) allo svolgimento di attività lavorativa nella giornata del sabato per tre volte al mese, con orario 7-12 (5 ore);
d) all'incidenza delle predette maggiorazioni sul tfr maturato, trattandosi di prestazioni svolte invia continuativa:
- la società resistente domanda il rigetto del ricorso ricostruendo i fatti in modo parzialmente difforme, e precisamente sostenendo che:
a) al lavoratore a turni, come il ricorrente, sia stato richiesto di prestare attività lavorativa
“a giornata” soltanto nelle sporadiche occasioni di rottura dei macchinari o degli stampi e di necessaria manutenzione. In tali occasioni, comunque, l'attività lavorativa non avrebbe ecceduto le 8 ore, e si sarebbe svolta con orario 8-12 e 13:30-17:30, non essendoci ragione per impiegare il lavoratore oltre l'orario ordinario;
b) l'adibizione del ricorrente a ciascun turno (mattutino e pomeridiano) non abbia seguito una rigida regola di alternanza, essendo invece accaduto che egli sia stato adibito
“anche per lunghi periodi” ad uno solo dei due turni, con “assoluta prevalenza” di quello mattutino. Sostiene inoltre che quando il lavoratore è stato effettivamente pagina 2 di 7 adibito al turno pomeridiano gli sia sempre stata riconosciuta la relativa maggiorazione retributiva;
c) il ricorrente sia stato chiamato a prestare attività lavorativa nella giornata del sabato
“solo di rado” e non per tre sabati al mese, e quando è successo gli sia stato corrisposto l'importo dovuto a titolo di maggiorazione;
- stante l'assenza di continuità, la resistente ritiene che le maggiorazioni predette, già riconosciute in toto, non potrebbero incidere sul tfr, che comunque l'esclusione dalla base di calcolo del tfr deriverebbe dalla previsione di cui alla nota a verbale dell'art. 5 CCNL e che il credito sia almeno parzialmente prescritto, essendosi svolto il rapporto nel periodo compreso tra il 2006 e il 2017, ed essendo stato notificato il primo atto interruttivo solo in data 14.12.2021 (punto II.2 memoria); rilevato che:
- come noto, “Sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice.” (ex multis
Cass. Sez. L., 19/06/2018, n. 16150);
- va subito evidenziato che i testimoni introdotti dalla società resistente, pur prestando attività quantomeno dal 2006 presso la convenuta, hanno espressamente riferito di aver lavorato (e lavorare tutt'ora) in reparti diversi da quello in cui il ricorrente ha prestato la propria attività. In particolare, il teste nel periodo oggetto di causa si è occupato Tes_1
di progettazione, e ha lavorato in ufficio tecnico, recandosi in produzione solo per effettuare i test delle attrezzature, mentre il teste lavora tutt'ora nel reparto Tes_2
costruzione stampi, situato in uno stabile diverso, seppur vicino, da quello in cui lavorava il ricorrente, ove anche all'epoca si recava una o due volte al giorno. Entrambi i testimoni predetti risultano pertanto necessariamente poco consapevoli dell'organizzazione dell'attività produttiva, ed entrambi hanno riferito di conoscere solo di vista il ricorrente, e di non conoscere nel dettaglio le informazioni relative al suo orario di lavoro;
- i testi e al contrario, hanno lavorato nei medesimi reparti del Tes_3 Tes_4
ricorrente: il primo nel medesimo periodo (quello compreso tra il 2006 e il 2017) e il secondo limitatamente al periodo compreso tra il 2003 e il 2008;
pagina 3 di 7 ciò premesso, quanto al lavoro straordinario, rilevato che:
- i testi e hanno confermato che gli operai lavorassero sia a turni che in Tes_3 Tes_4
giornata. Mentre il teste non ha saputo essere più preciso, il teste ha Tes_4 Tes_3
riferito che il ricorrente ha lavorato di regola a turni, eccetto una settimana ogni tre mesi in cui ha lavorato in giornata. L'orario di lavoro in quest'ultimo caso è stato di 10 ore (e in particolare dalle 8 alle 12 e dalle 13:30 alle 19:30, proprio come sostenuto in ricorso). In proposito è emerso tuttavia nel corso dell'odierna discussione che la puntuale allegazione sul punto è stata svolta dai procuratori del ricorrente considerando un dato medio, sia come frequenza del lavoro in giornata (una settimana ogni tre mesi) che come durata della prestazione (10 ore), e non la regola effettivamente applicata dalla datrice di lavoro del ricorrente, giacché la richiesta di lavoro in giornata obbediva ad esigenze organizzative variabili. La dichiarazione del teste in proposito risulta quindi provare troppo, Tes_3
confermando una versione dei fatti difforme dalla realtà effettiva, quella che avrebbe dovuto riferire. Più genuina in parte qua parrebbe quindi la dichiarazione del teste che pur ammettendo di non ricordare esattamente i dettagli, ha riferito “In Tes_4
giornata abbiamo lavorato tutti. Sono passati tanti anni, posso solo dire che a seconda delle esigenze dell'azienda gli addetti hanno lavorato sia a turno che in giornata punto non so essere più preciso. L'orario della giornata era di minimo 10 ore, dalle 7 alle 12 e dalle 13:30 alle 18:30”;
- i testi e , invece, hanno riferito che l'attività in produzione fosse articolata Tes_1 Tes_2
in turni lavorativi salve eccezioni di carattere non sistematico (es. persone ammalate o macchine/stampi rotti);
- dagli elementi raccolti con l'istruttoria orale non si desume pertanto un quadro nitido della situazione, se si considerano da un lato il rigore nella prova richiesto dalla Suprema Corte,
e dall'altro la criticità evidenziata con riferimento alla dichiarazione sul punto del teste l'unico ad aver fornito puntuale riscontro alla tesi attorea;
Tes_3
- la domanda, sotto questo profilo, va pertanto rigettata;
quanto al lavoro notturno, rilevato che:
- sia i testi e introdotti dal ricorrente che il teste hanno riferito Tes_3 Tes_4 Tes_2
che il personale addetto alla produzione alternava una settimana di turno del mattino, che si svolgeva dalle 6 alle 14, ad una settimana di turno pomeridiano (salve le eccezioni di pagina 4 di 7 cui sopra), che si svolgeva dalle 14 alle 22; il teste ha invece riferito dei due Tes_1
turni (6-14 e 14-22) senza saper precisare la loro distribuzione tra il personale;
- nessuno ha invece confermato la versione dei fatti descritta in memoria, secondo cui il ricorrente sarebbe stato adibito per lo più al turno mattutino;
- la domanda va pertanto accolta in parte qua, dovendosi considerare come provata la regola dell'alternanza tra turno mattutino e turno pomeridiano/serale, e come eccezione non apprezzabile, in quanto non provata come già si è detto, quella del lavoro in giornata;
quanto al lavoro nella giornata del sabato, rilevato che:
- va riconosciuto maggior peso alle dichiarazioni dei testi e che Tes_3 Tes_4
concordemente hanno confermato il lavoro nella giornata del sabato (esteso a quasi tutti i sabati dalle 7 alle 12 secondo il primo, e addirittura a tutti per quanto riferito dal secondo, con orario dalle 7 alle 12 o dalle 8 alle 13), in ragione della genericità di quanto riferito dai testi e . Le dichiarazioni di questi ultimi infatti non risultano scalfire Tes_1 Tes_2 il quadro definito dai testi precedenti. Secondo il primo, comunque, “il sabato a volte si lavora, a richiesta del titolare o del responsabile/caporeparto”. Il teste invece ha Tes_2 dichiarato “il sabato si lavora raramente […]”, salvo poi precisare “io non ci sono spesso il sabato, sono presente solo quando i ritardi si ripercuotono anche sul nostro lavoro”, il che induce a ritenere che egli, come il collega , non fosse a conoscenza di Tes_1
quanto accadesse per gli addetti alla produzione come il ricorrente;
- alla luce di quanto sin qui esposto, sussistono sufficienti riscontri a conferma della versione dei fatti descritta in ricorso sia con riferimento al lavoro notturno che con riferimento al lavoro nella giornata del sabato, mentre non può ritenersi confermata la versione della società, secondo cui né lo straordinario del sabato, né il lavoro notturno avessero una cadenza regolare;
quanto infine all'incidenza delle predette voci sul tfr, rilevato che:
- parte resistente invoca la dichiarazione a verbale resa in calce all'art. 5 Titolo VIII sezione
IV del CCNL applicato al rapporto, che esclude dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto la retribuzione riconosciuta per le “prestazioni di lavoro effettuate oltre il normale orario di lavoro” (docc.
9-13 ricorrente). La previsione integra espressamente un'ipotesi di legittimo esercizio del potere, riconosciuto dallo stesso art. 2120 co. 2 c.c., di deroga alla regola normativa dell'inclusione nella predetta base di calcolo di “tutte le
pagina 5 di 7 somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale”;
- l'esclusione richiamata, tuttavia, riguarda il solo lavoro straordinario, qual è stato evidentemente quello prestato dal ricorrente nella giornata del sabato (considerato che egli allega di aver lavorato, per il resto, dal lunedì al venerdì per 8 ore al giorno), ma non anche il lavoro ordinario in orario considerato notturno;
- le maggiorazioni maturate e non già riconosciute a tale titolo devono quindi considerarsi utili ad integrare la base di calcolo del TFR, trattandosi di somme che il datore di lavoro avrebbe dovuto elargire “in dipendenza del rapporto di lavoro” e “a titolo non occasionale”;
- quanto, infine, all'eccezione di prescrizione, va considerato che parte resistente non ha svolto, in memoria, alcuna specifica allegazione rispetto al proprio requisito dimensionale, che è presupposto costitutivo del decorso della prescrizione in corso di rapporto (comunque limitata ai crediti maturati nel quinquennio precedente all'entrata in vigore della l. n. 92/2012), secondo il noto orientamento della Suprema Corte in proposito. La società si è infatti limitata a richiedere soltanto la prova testimoniale su un capitolo a ciò dedicato, in assenza di corrispondente, previa allegazione sul punto e senza allegare all'atto di costituzione alcun documento da cui ricavare il dato, anche in via presuntiva o in base al principio di non contestazione;
- l'eccezione va pertanto rigettata;
- alla luce dell'accoglimento solo parziale della domanda, e di quanto emerso in data odierna rispetto ai criteri di elaborazione dei conteggi, pacificamente inficiati dal possesso da parte di quest'ultima di alcune soltanto delle buste paga riferite al rapporto de quo, e dalla conseguente determinazione per difetto dei compensi effettivamente riconosciuti dalla società a titolo di maggiorazioni (v. verbale udienza odierna), la causa va rimessa in istruttoria al fine di consentire la corretta determinazione degli importi dovuti al ricorrente alla luce degli argomenti sin qui illustrati nonché del percepito effettivo;
- si riserva all'esito ogni ulteriore decisione, anche in punto di spese;
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il giudice:
- accerta il diritto del ricorrente al pagamento delle differenze retributive correlate a quanto maturato e non versato a titolo di:
1. lavoro notturno (da considerarsi prestato per 4 ore per ciascuna giornata, da lunedì al venerdì, per una settimana ogni due);
2. lavoro nella giornata del sabato per 5 ore per tre settimane al mese;
3. incidenza delle somme di cui al punto 1 sul tfr;
- rimette la causa in istruttoria ai fini del calcolo del dovuto;
- riserva all'esito ogni ulteriore decisione.
Vicenza, 22/05/2025.
Il Giudice
dott.ssa Giulia Beltrame
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
- PRIMA SEZIONE CIVILE -
Settore delle controversie di lavoro
e di previdenza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Beltrame ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 210/2024 RG Lav. promossa da:
con l'avv. Lando e l'avv. Chies Parte_1
ricorrente contro
., con gli avv.ti Francesco e Giacomo Rossi CP_1
resistente
pagina 1 di 7 Premesso che:
- il ricorrente ha prestato attività lavorativa in favore della società resistente dall'aprile 2006 al 15 novembre 2017, data in cui egli ha rassegnato le proprie dimissioni;
- nel corso del rapporto egli ha svolto le mansioni di operaio addetto alla produzione;
- gli domanda in questa sede la condanna della società al versamento in proprio favore della somma di euro 27.839,00 a titolo di differenze retributive. Il credito troverebbe origine nel parzialmente omesso riconoscimento da parte del datore di lavoro delle maggiorazioni retributive correlate:
a) allo svolgimento di lavoro straordinario per una settimana ogni tre mesi, in cui egli riferisce di aver lavorato “in giornata” con orario 8-12 e 13:30-19:30;
b) allo svolgimento di lavoro notturno per due settimane al mese, dal lunedì al venerdì. Il ricorrente infatti allega di aver lavorato, fatta eccezione per le settimane di cui al punto a, dal lunedì al venerdì alternando ad una settimana di lavoro con turno diurno
(6-14) una settimana di lavoro con turno notturno (14-22), e rileva che secondo il contratto collettivo applicato al rapporto per lavoro notturno, deve intendersi quello svolto dalle 18:00 alle 22 (per quanto qui rileva);
c) allo svolgimento di attività lavorativa nella giornata del sabato per tre volte al mese, con orario 7-12 (5 ore);
d) all'incidenza delle predette maggiorazioni sul tfr maturato, trattandosi di prestazioni svolte invia continuativa:
- la società resistente domanda il rigetto del ricorso ricostruendo i fatti in modo parzialmente difforme, e precisamente sostenendo che:
a) al lavoratore a turni, come il ricorrente, sia stato richiesto di prestare attività lavorativa
“a giornata” soltanto nelle sporadiche occasioni di rottura dei macchinari o degli stampi e di necessaria manutenzione. In tali occasioni, comunque, l'attività lavorativa non avrebbe ecceduto le 8 ore, e si sarebbe svolta con orario 8-12 e 13:30-17:30, non essendoci ragione per impiegare il lavoratore oltre l'orario ordinario;
b) l'adibizione del ricorrente a ciascun turno (mattutino e pomeridiano) non abbia seguito una rigida regola di alternanza, essendo invece accaduto che egli sia stato adibito
“anche per lunghi periodi” ad uno solo dei due turni, con “assoluta prevalenza” di quello mattutino. Sostiene inoltre che quando il lavoratore è stato effettivamente pagina 2 di 7 adibito al turno pomeridiano gli sia sempre stata riconosciuta la relativa maggiorazione retributiva;
c) il ricorrente sia stato chiamato a prestare attività lavorativa nella giornata del sabato
“solo di rado” e non per tre sabati al mese, e quando è successo gli sia stato corrisposto l'importo dovuto a titolo di maggiorazione;
- stante l'assenza di continuità, la resistente ritiene che le maggiorazioni predette, già riconosciute in toto, non potrebbero incidere sul tfr, che comunque l'esclusione dalla base di calcolo del tfr deriverebbe dalla previsione di cui alla nota a verbale dell'art. 5 CCNL e che il credito sia almeno parzialmente prescritto, essendosi svolto il rapporto nel periodo compreso tra il 2006 e il 2017, ed essendo stato notificato il primo atto interruttivo solo in data 14.12.2021 (punto II.2 memoria); rilevato che:
- come noto, “Sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice.” (ex multis
Cass. Sez. L., 19/06/2018, n. 16150);
- va subito evidenziato che i testimoni introdotti dalla società resistente, pur prestando attività quantomeno dal 2006 presso la convenuta, hanno espressamente riferito di aver lavorato (e lavorare tutt'ora) in reparti diversi da quello in cui il ricorrente ha prestato la propria attività. In particolare, il teste nel periodo oggetto di causa si è occupato Tes_1
di progettazione, e ha lavorato in ufficio tecnico, recandosi in produzione solo per effettuare i test delle attrezzature, mentre il teste lavora tutt'ora nel reparto Tes_2
costruzione stampi, situato in uno stabile diverso, seppur vicino, da quello in cui lavorava il ricorrente, ove anche all'epoca si recava una o due volte al giorno. Entrambi i testimoni predetti risultano pertanto necessariamente poco consapevoli dell'organizzazione dell'attività produttiva, ed entrambi hanno riferito di conoscere solo di vista il ricorrente, e di non conoscere nel dettaglio le informazioni relative al suo orario di lavoro;
- i testi e al contrario, hanno lavorato nei medesimi reparti del Tes_3 Tes_4
ricorrente: il primo nel medesimo periodo (quello compreso tra il 2006 e il 2017) e il secondo limitatamente al periodo compreso tra il 2003 e il 2008;
pagina 3 di 7 ciò premesso, quanto al lavoro straordinario, rilevato che:
- i testi e hanno confermato che gli operai lavorassero sia a turni che in Tes_3 Tes_4
giornata. Mentre il teste non ha saputo essere più preciso, il teste ha Tes_4 Tes_3
riferito che il ricorrente ha lavorato di regola a turni, eccetto una settimana ogni tre mesi in cui ha lavorato in giornata. L'orario di lavoro in quest'ultimo caso è stato di 10 ore (e in particolare dalle 8 alle 12 e dalle 13:30 alle 19:30, proprio come sostenuto in ricorso). In proposito è emerso tuttavia nel corso dell'odierna discussione che la puntuale allegazione sul punto è stata svolta dai procuratori del ricorrente considerando un dato medio, sia come frequenza del lavoro in giornata (una settimana ogni tre mesi) che come durata della prestazione (10 ore), e non la regola effettivamente applicata dalla datrice di lavoro del ricorrente, giacché la richiesta di lavoro in giornata obbediva ad esigenze organizzative variabili. La dichiarazione del teste in proposito risulta quindi provare troppo, Tes_3
confermando una versione dei fatti difforme dalla realtà effettiva, quella che avrebbe dovuto riferire. Più genuina in parte qua parrebbe quindi la dichiarazione del teste che pur ammettendo di non ricordare esattamente i dettagli, ha riferito “In Tes_4
giornata abbiamo lavorato tutti. Sono passati tanti anni, posso solo dire che a seconda delle esigenze dell'azienda gli addetti hanno lavorato sia a turno che in giornata punto non so essere più preciso. L'orario della giornata era di minimo 10 ore, dalle 7 alle 12 e dalle 13:30 alle 18:30”;
- i testi e , invece, hanno riferito che l'attività in produzione fosse articolata Tes_1 Tes_2
in turni lavorativi salve eccezioni di carattere non sistematico (es. persone ammalate o macchine/stampi rotti);
- dagli elementi raccolti con l'istruttoria orale non si desume pertanto un quadro nitido della situazione, se si considerano da un lato il rigore nella prova richiesto dalla Suprema Corte,
e dall'altro la criticità evidenziata con riferimento alla dichiarazione sul punto del teste l'unico ad aver fornito puntuale riscontro alla tesi attorea;
Tes_3
- la domanda, sotto questo profilo, va pertanto rigettata;
quanto al lavoro notturno, rilevato che:
- sia i testi e introdotti dal ricorrente che il teste hanno riferito Tes_3 Tes_4 Tes_2
che il personale addetto alla produzione alternava una settimana di turno del mattino, che si svolgeva dalle 6 alle 14, ad una settimana di turno pomeridiano (salve le eccezioni di pagina 4 di 7 cui sopra), che si svolgeva dalle 14 alle 22; il teste ha invece riferito dei due Tes_1
turni (6-14 e 14-22) senza saper precisare la loro distribuzione tra il personale;
- nessuno ha invece confermato la versione dei fatti descritta in memoria, secondo cui il ricorrente sarebbe stato adibito per lo più al turno mattutino;
- la domanda va pertanto accolta in parte qua, dovendosi considerare come provata la regola dell'alternanza tra turno mattutino e turno pomeridiano/serale, e come eccezione non apprezzabile, in quanto non provata come già si è detto, quella del lavoro in giornata;
quanto al lavoro nella giornata del sabato, rilevato che:
- va riconosciuto maggior peso alle dichiarazioni dei testi e che Tes_3 Tes_4
concordemente hanno confermato il lavoro nella giornata del sabato (esteso a quasi tutti i sabati dalle 7 alle 12 secondo il primo, e addirittura a tutti per quanto riferito dal secondo, con orario dalle 7 alle 12 o dalle 8 alle 13), in ragione della genericità di quanto riferito dai testi e . Le dichiarazioni di questi ultimi infatti non risultano scalfire Tes_1 Tes_2 il quadro definito dai testi precedenti. Secondo il primo, comunque, “il sabato a volte si lavora, a richiesta del titolare o del responsabile/caporeparto”. Il teste invece ha Tes_2 dichiarato “il sabato si lavora raramente […]”, salvo poi precisare “io non ci sono spesso il sabato, sono presente solo quando i ritardi si ripercuotono anche sul nostro lavoro”, il che induce a ritenere che egli, come il collega , non fosse a conoscenza di Tes_1
quanto accadesse per gli addetti alla produzione come il ricorrente;
- alla luce di quanto sin qui esposto, sussistono sufficienti riscontri a conferma della versione dei fatti descritta in ricorso sia con riferimento al lavoro notturno che con riferimento al lavoro nella giornata del sabato, mentre non può ritenersi confermata la versione della società, secondo cui né lo straordinario del sabato, né il lavoro notturno avessero una cadenza regolare;
quanto infine all'incidenza delle predette voci sul tfr, rilevato che:
- parte resistente invoca la dichiarazione a verbale resa in calce all'art. 5 Titolo VIII sezione
IV del CCNL applicato al rapporto, che esclude dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto la retribuzione riconosciuta per le “prestazioni di lavoro effettuate oltre il normale orario di lavoro” (docc.
9-13 ricorrente). La previsione integra espressamente un'ipotesi di legittimo esercizio del potere, riconosciuto dallo stesso art. 2120 co. 2 c.c., di deroga alla regola normativa dell'inclusione nella predetta base di calcolo di “tutte le
pagina 5 di 7 somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale”;
- l'esclusione richiamata, tuttavia, riguarda il solo lavoro straordinario, qual è stato evidentemente quello prestato dal ricorrente nella giornata del sabato (considerato che egli allega di aver lavorato, per il resto, dal lunedì al venerdì per 8 ore al giorno), ma non anche il lavoro ordinario in orario considerato notturno;
- le maggiorazioni maturate e non già riconosciute a tale titolo devono quindi considerarsi utili ad integrare la base di calcolo del TFR, trattandosi di somme che il datore di lavoro avrebbe dovuto elargire “in dipendenza del rapporto di lavoro” e “a titolo non occasionale”;
- quanto, infine, all'eccezione di prescrizione, va considerato che parte resistente non ha svolto, in memoria, alcuna specifica allegazione rispetto al proprio requisito dimensionale, che è presupposto costitutivo del decorso della prescrizione in corso di rapporto (comunque limitata ai crediti maturati nel quinquennio precedente all'entrata in vigore della l. n. 92/2012), secondo il noto orientamento della Suprema Corte in proposito. La società si è infatti limitata a richiedere soltanto la prova testimoniale su un capitolo a ciò dedicato, in assenza di corrispondente, previa allegazione sul punto e senza allegare all'atto di costituzione alcun documento da cui ricavare il dato, anche in via presuntiva o in base al principio di non contestazione;
- l'eccezione va pertanto rigettata;
- alla luce dell'accoglimento solo parziale della domanda, e di quanto emerso in data odierna rispetto ai criteri di elaborazione dei conteggi, pacificamente inficiati dal possesso da parte di quest'ultima di alcune soltanto delle buste paga riferite al rapporto de quo, e dalla conseguente determinazione per difetto dei compensi effettivamente riconosciuti dalla società a titolo di maggiorazioni (v. verbale udienza odierna), la causa va rimessa in istruttoria al fine di consentire la corretta determinazione degli importi dovuti al ricorrente alla luce degli argomenti sin qui illustrati nonché del percepito effettivo;
- si riserva all'esito ogni ulteriore decisione, anche in punto di spese;
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il giudice:
- accerta il diritto del ricorrente al pagamento delle differenze retributive correlate a quanto maturato e non versato a titolo di:
1. lavoro notturno (da considerarsi prestato per 4 ore per ciascuna giornata, da lunedì al venerdì, per una settimana ogni due);
2. lavoro nella giornata del sabato per 5 ore per tre settimane al mese;
3. incidenza delle somme di cui al punto 1 sul tfr;
- rimette la causa in istruttoria ai fini del calcolo del dovuto;
- riserva all'esito ogni ulteriore decisione.
Vicenza, 22/05/2025.
Il Giudice
dott.ssa Giulia Beltrame
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