Sentenza 21 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 21/03/2025, n. 385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 385 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1024/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati dott. Giuseppe Rini Presidente dott.ssa Rossana Musumeci Giudice dott.ssa Claudia Musola Giudice dei quali il secondo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1024/2024 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione
PROMOSSO DA
, nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 difeso dall'Avv. MACALUSO ROSARIO per mandato in atti;
E DA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_2 dall'Avv. MAZZARELLA GIUSEPPE per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale e divorzio congiunto.
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta per l'udienza del 25.2.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 24/05/2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali, e degli oneri a carico delle stesse.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 25.2.2025 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno
1
insistito nel ricorso, così come ivi integrato. Quindi il Giudice delegato ha rimesso la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso, alla pag. 3, e integrato nelle note di trattazione scritta, che in questa sede integralmente devono intendersi richiamate e trascritte.
Con il ricorso introduttivo, le parti hanno chiesto emettersi, altresì, pronuncia di scioglimento del matrimonio, alle medesime condizioni di cui alla chiesta separazione.
In via preliminare, il Collegio prende atto dell'ammissibilità del cumulo, nel ricorso congiunto, delle domande di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, affermata dalle
Sezioni Unite della Suprema Corte, che, ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c., hanno affermato il seguente principio di diritto: “In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio” (cfr. SSUU n. 28727/2023 del 16.10.2023).
Ciò posto, non essendo tale domanda procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3,
n. 2, lett. b) della L. n. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi, e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter comma 5 c.p.c., dalla data di scadenza assegnata per il deposito di note di trattazione scritta, provveda ad acquisire, sempre con la modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare, secondo quanto prevede l'art. 2 della L. n. 898/1970. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le conclusioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
Nulla sulle spese, rimesse alla definizione integrale della causa.
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 24/05/2024, così come integrate dalle note di trattazione scritta per l'udienza del
25.2.2025, ritualmente depositate, da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 09/07/2022 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Petralia
Sottana al n.
1 - P. I – Anno 2022).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Termini Imerese, nella Camera di Consiglio del giorno 18 marzo 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Rossana Musumeci Giuseppe Rini
2