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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 17/09/2025, n. 600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 600 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott.ssa Ginevra Chiné Consigliere dott.ssa Maria Antonietta Naso Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 491/2023 R.G., vertente TRA
, nato il [...] a [...], C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Tiziano Balboni, C.F. C.F._1
elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Reggio Calabria C.F._2 (RC) alla Via Pio XI Trav. Priv. II n. 29, pec – fax 0965/55443 Email_1 appellante CONTRO
, C.F. , con sede in Roma, in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Presidente legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, Viale Calabria 82, negli uffici dell'Avvocatura INPS, rappresentato e difeso anche disgiuntamente dagli Avv. Silvano Imbriaci, CF e Dario C.F._3 Cosimo Adornato, CF che lo rappresentano e difendono - anche CodiceFiscale_4 disgiuntamente - in forza di procura generale alle liti del 23/01/2023, Repertorio n.37590 - Raccolta n.7131, Not. in Fiumicino, pec Persona_1
e t Email_2 Email_4 appellati E
, C.F. Controparte_2
, P. i.v.a. , sede di Reggio Calabria, in persona del Direttore P.IVA_2 P.IVA_3 Regionale per la Calabria in carica “pro tempore” Dott. , giusta delibera del CP_3 Consiglio di Amministrazione del 25.02.1998, prot. n. 154, elettivamente domiciliato in Catanzaro via Vittorio Veneto n. 60 presso lo studio dell'Avv. Cristina Folino (e-mail
C.F. ) dal quale è rappresentato e difeso Email_5 C.F._5 unitamente all'Avv. Amelia Manuela Nucera ( C.F. Email_6
) in virtù di procura generale alle liti rogata per Dr.ssa C.F._6 [...]
, notaio in Catanzaro, in data 08 febbraio 2022, n. 47098 rep. n. 17470 racc. Per_2 appellato
CONCLUSIONI Come da scritti difensivi ed atti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il giudizio di primo grado. Con ricorso depositato il depositato innanzi al Tribunale di Reggio Calabria il 28.10.2021, proponeva opposizione a intimazione di pagamento n. Parte_1 2
09420159019130261000 in relazione alle seguenti cartelle e avvisi di addebito n. 09420120026984071000, n. 39420120003609728000, n. 39420130000249272000, n. 39420130001656711000, n. 39420130002062267000, n. 09420140000650881000, n. 39420140000388048000, n. 09420140017740645000, n. 39420140001612416000, n. 39420140001716837000, n. 39420140003649015000, n. 09420150010307092000, n. 39420150000876681000, n. 09420150021617415000, n. 39420160000175629000. Eccepiva la mancata notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi sottesi nonché la prescrizione quinquennale dei crediti ivi indicati in relazione al periodo successivo alla data di notificazione dell'atto. Chiedeva, quindi, la declaratoria di estinzione, per intervenuta prescrizione, dei crediti riportati negli avvisi n. 39420140003649015000, n. 39420150000876681000, n. 39420160000175629000, e nelle cartelle n. 09420150010307092000, n. 09420150021617415000. A seguito dei chiarimenti sull'oggetto dell'impugnazione, richiesti con ordinanza del 4.10.2022, nelle note di trattazione scritta depositate l'11.04.2023, formulava espressa rinuncia alla domanda in relazione agli avvisi/cartelle n. 39420140003649015000, n. 09420150010307092000, n. 39420150000876681000, n. 09420150021617415000, n. 39420160000175629000, non presenti nell'intimazione di pagamento opposta, e dichiarava che non veniva contestata la notifica degli avvisi/cartelle impugnati. Costituitosi l'Inps eccepiva l'inammissibilità del ricorso per difetto di interesse ad agire e in ragione dell'applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973 art. 12 comma 4 bis nonché il difetto di legittimazione passiva di CP_4 Nel merito, affermava l'attualità del credito contributivo e la tardività della domanda, la quale, esperita ex art. 615 c.p.c., avrebbe comportato un aggiramento del disposto dell'art. 24, comma 5, D. Lgs. 46/99. Affermava, inoltre, che nel calcolo dei termini di prescrizione era necessario tener conto dell'art. 37 comma 2, d.l. 18/2020 conv. in l. 27/2020 e dell'art. 11 comma 9, D. L. 182/2020 conv. in l. 21/2022. Chiedeva, dunque, il rigetto della domanda. Si costituiva l che eccepiva il difetto di interesse ad agire, l'attualità del credito e CP_2 la tardività della domanda ai sensi dell'art. 24 D. L..vo 46/1999, oltre a rilevare l'onere del concessionario a produrre atti idonei ad interrompere la prescrizione. Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso.
2. La sentenza emessa dal Tribunale. Con sentenza n. 793/2023 pubblicata il 18/04/2023, il Tribunale di Reggio Calabria, così provvedeva: “Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dei resistenti Inps e in solido, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., CP_2 delle spese di lite da liquidarsi in € 1.850,00, oltre accessori come per legge”. Il Tribunale osservava che, nonostante l'apparente oggetto del giudizio fosse un'opposizione a intimazione di pagamento risalente al 2015, la domanda era formulata avverso il contenuto dell'estratto di ruolo relativo alle cartelle di pagamento e agli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento e, in realtà, celava un'opposizione a estratto di ruolo. Così riqualificata la domanda, procedeva alla verifica della sussistenza dell'interesse ad agire, negandola in applicazione dei principi di diritto affermati da Cass. civ. Sez. Unite, 06-09-2022 n. 26283, che avevano altresì affermato l'applicazione, anche ai procedimenti pendenti, dell'art. 12, comma 4 bis, D.P.R. n. 602 del 1973. Tali essendo i principi di diritto regolatori della materia, non essendo posta in contestazione – per stessa ammissione del ricorrente – la notifica degli atti impugnati, il ricorso andava dichiarato inammissibile. 3
In applicazione del principio di soccombenza le spese di lite seguivano la soccombenza e venivano poste integralmente a carico del ricorrente.
3. Il giudizio in grado di appello. La sentenza veniva appellata dal , che ne invocava la riforma, in favore di Parte_1 una pronuncia che dichiarasse l'esistenza dell'interesse ad agire con conseguente dichiarazione di prescrizione dei contributi richiesti con gli avvisi di addebito impugnati, nonché la condanna degli appellati alle spese del giudizio di primo grado. Il Tribunale aveva omesso di considerare che l'intimazione di pagamento costituiva mera comunicazione amministrativa della sussistenza di un debito rimasto inevaso, dovuta per legge nel caso in cui l'esecuzione dovesse iniziare oltre un anno dalla notifica della cartella esattoriale o dell'avviso di addebito. La domanda, così come proposta, doveva essere qualificata come domanda di accertamento negativo del debito sottostante o, meglio, di accertamento negativo del diritto al recupero delle somme contenute nelle cartelle o negli avvisi richiamati nell'intimazione di pagamento. Esso appellante si era limitato ad eccepire la prescrizione quinquennale del diritto al recupero delle somme contenute nelle cartelle esattoriali e negli avvisi di addebito impugnati ovvero la prescrizione dell'azionabilità in forma esecutiva della relativa pretesa creditoria, per l'intervenuta maturazione della relativa prescrizione (per decorrenza del termine quinquennale) in difetto di atti interruttivi. Gli enti appellati, nel costituirsi nel giudizio di primo grado, non avevano dedotto l'esistenza, né prodotto atti interruttivi della prescrizione successivi alla notifica della predetta intimazione di pagamento. Trattandosi di prescrizione di contributi previdenziali, il regime della prescrizione già maturata era sottratto alla disponibilità delle parti (vd. Cass. n. 23116/2004) e ciò impediva l'operatività della regola generale dell'inammissibilità di un'azione di accertamento negativo, il cui unico oggetto si sostanziasse nell'affermazione della prescrizione. L'appellante, insistendo nell'eccezione prescrizione sopravvenuta alla formazione dei titoli ed alla successiva notifica di fatto aveva esercitato un'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma primo c.p.c., proponibile senza limiti di tempo. Nel caso di specie non era applicabile la modifica ex art. 3 bis D. L. 146/2021, convertito con L. 215/2021, in quanto la suddetta modifica non era applicabile per la natura dell'azione giudiziaria intrapresa dall'appellante, ossia un accertamento negativo del credito previdenziale. Consistendo l'oggetto della presente vicenda processuale in una tipica ipotesi di accertamento negativo del credito, sussisteva l'interesse ad agire dell'appellante, data la situazione di obiettiva incertezza (cfr. Cass. n. 7353/2022). Concludeva chiedendo accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione della pretesa contributiva contenuta negli atti impugnati;
con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio, da distrarsi ex art. 93 C.P.C. al procuratore antistatario, che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Costituitosi l'INPS resisteva all'appello, chiedendone il rigetto. Richiamava che, in via preliminare, aveva eccepito la carenza dell'interesse ad agire del ricorrente ex art. 100 c.p.c., atteso che l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. presupponeva il compimento di atti dell'esecuzione, che nel caso di specie non erano stati indicati. A fronte della mancata opposizione ex art. 24 D Lgs. n. 46/1999, entro il termine perentorio legale di quaranta giorni dalla notifica degli atti impositivi e anche della mancata opposizione avverso l'intimazione di pagamento in funzione recuperatoria entro il termine di 40 giorni dalla sua notifica, non risultavano altre attività di recupero iniziate o promosse da parte di . CP_5 4
Aveva invocato l'applicabilità al caso di specie dell'art. 3 bis del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146 – (conv. in L. 17 dicembre 2021, n. 215) norma che ha inserito il comma 4-bis all'art. 12 del d.p.r. n. 602/1973. La norma affermava perentoriamente la non impugnabilità dell'estratto di ruolo e consentiva l'impugnazione diretta del ruolo e della cartella di pagamento che si assumeva invalidamente notificata nei soli casi in cui il debitore dimostrasse che dall'iscrizione a ruolo potesse derivargli un pregiudizio per la partecipazione ad una procedura di appalto o per la riscossione di somme da soggetti pubblici o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con la pubblica amministrazione. Da ultimo, le Sezioni Unite della Cassazione, 6 settembre 2022, n. 26283, avevano ribadito che tale norma si applicava ai processi pendenti, dichiarando manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione. L'appellante tentava di definire il proprio ricorso di I grado come ricorso in accertamento negativo del credito previdenziale, senza tuttavia indicare quali fossero i presupposti di questa qualificazione. In ogni caso, valutando i termini prescrizionali, anche in considerazione della particolare natura dell'intimazione di pagamento e della documentazione allegata, ribadiva che nel conteggio del termine quinquennale devono essere considerati i periodi di sospensione COVID con riferimento ai termini di prescrizione dei contributi, prima dal 23 febbraio al 30 giugno 2020, ai sensi dell'art. 37, c. 2 del d. l. 17 marzo 2020, n. 18 (cd. Cura Italia), convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27, e poi dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, ai sensi dell'art. 11, c. 9 del d. l. 31 dicembre 2020, n. 183 (cd. milleproroghe), convertito in legge 26 febbraio 2021, n. 21. Quanto alle attività successive all'intimazione, l'INPS, titolare originario del credito iscritto a ruolo, non aveva alcun potere di controllo sulla attività del concessionario, né rispondeva delle eventuali omissioni o vizi nelle procedure instaurate da quest'ultimo. L'Agente della Riscossione, invece, rispondeva, anche nei confronti del debitore, dei vizi propri della cartella esattoriale o relativi alla regolarità della stessa o della sua notificazione nonché della regolarità dei predetti atti. Concludeva chiedendo il rigetto dell'appello perché infondato in fatto e in diritto, con conferma della sentenza di I grado, anche in punto di spese di lite, con vittoria delle spese del grado. L' , costituitosi in giudizio, affermava che era inammissibile l'impugnazione CP_2 dell'estratto di ruolo che riportasse il credito trasfuso in una cartella di pagamento precedentemente notificata e non impugnata (tra varie, Cass. n. 21289/20), o che fosse rivolta a far valere l'invalidità di un'intimazione, regolarmente notificata e non contestata, per l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento (sempre tra varie, v. Cass. n. 31240/19).” Così Cass SS. UU. 26283/2022. Senza preclusione per le superiori eccezioni che rivestivano carattere principale ed assorbente, in via subordinata e qualora la Corte avesse ritenuto di decidere nel merito, precisava che tutte le cartelle riferite a premi (n. 094 2012 0026984071, n. 094 2014 CP_2 0000650881, n. 094 2014 0017740645, n. 094 2015 0010307092 n. 094 2015 00216174159) erano state annullate per effetto dall'art. 1 comma 222 L. 197/2022 (per come Pt_ risultava dagli del ruolo all.ti). Ciò posto, poiché il debito era stato automaticamente annullato per disposto normativo intervenuto in data successiva alla presentazione del ricorso introduttivo del giudizio nonché alla pubblicazione della sentenza appellata, chiedeva, in via subordinata e nel merito, la declaratoria di cessazione della materia del contendere con integrale compensazione delle spese. 5
Il decreto ex art. 127 ter c.p.c. veniva ritualmente comunicato e venivano depositate note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE 4. L'appello è infondato. Alla stregua del disposto dell'art. 3 bis D.L. 146/2021, “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto
o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione". Con la sentenza delle SSUU 19 luglio/6 settembre 2022 n. 26283 è stato precisato che la norma si applica ai procedimenti pendenti. In motivazione, infatti, è stato affermato: “15.1.- Non si tratta, come pure si è sostenuto, di una norma d'interpretazione autentica, men che mai dell'art. 19 del d.lgs. n. 546/92. Non soltanto essa non si qualifica come tale, ma nemmeno assegna ad altra disposizione un significato già in essa contenuto, riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario (v. tra varie, Corte cost., nn. 257 e 271/11, n. 132/16 e n. 167/18, nonché Cass., sez. un., nn. 9560/14 e 12644/14). Ric. 2015 n. 22798 sez. SU - ud. 19-07-2022 -13- 16.- Né la norma è retroattiva, perché non disconosce le conseguenze già realizzate del fatto compiuto, né ne impedisce le conseguenze future per una ragione relativa a questo fatto soltanto: essa non incide sul novero degli atti impugnabili e, specificamente, non ne esclude il ruolo e la cartella di pagamento;
né introduce motivi d'impugnazione o foggia quelli che già potevano essere proposti. 16.1.- È quindi manifestamente infondato il dubbio di legittimità costituzionale posto in relazione all'art. 3 Cost. dalla Procura generale, secondo cui la norma potrebbe mutare gli esiti dei processi in corso, violando i principi di ragionevolezza, di tutela del legittimo affidamento e di coerenza e certezza dell'ordinamento (sull'accesso al sindacato di costituzionalità attraverso il giudizio ex art. 363, comma 3, c.p.c., cfr. Cass., sez. un., n. 20661/14 e Corte cost. n. 119/15). Questi principi, applicabili anche in materia processuale, limitano l'efficacia retroattiva della legge, di modo che l'inosservanza di essi si risolve in irragionevolezza e comporta, di conseguenza, l'illegittimità della norma retroattiva (tra varie, Corte cost. nn. 103 e 170/13; n. 69/14; da ultimo, n. 145/22). 17.- Con la norma in questione, invece, il legislatore, nel regolare specifici casi di azione "diretta", stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sè bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie, di cui si è detto, plasma l'interesse ad agire. 17.1.- Questa condizione dell'azione ha difatti natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti (tra varie, Cass. n. 9094/17; sez. un., n. 619/21), e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione. La disciplina sopravvenuta si applica, allora, ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza), che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione. Il ricorrente/odierno appellante, non ha allegato, né dimostrato, di essersi trovato in una delle condizioni tassativamente previste dalla legge per poter impugnare l'estratto di ruolo.
5. Ciò posto, sono infondati i motivi di impugnazione proposti. 6
Invero, contrariamente all'assunto rassegnato dall'appellante, il quale ha affermato che
“insistendo nell'eccezione prescrizione sopravvenuta alla formazione dei titoli ed alla successiva notifica di fatto ha esercitato un'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma primo cpc, senza limiti di tempo”, così atto di appello pag. 9 , la domanda da questi proposta con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado non può esser qualificata come opposizione all'esecuzione, posto che non era stata avviata alcuna esecuzione forzata e non ne era stato neanche minacciato l'avvio. Lo stesso ricorrente aveva, infatti, affermato di aver proposto la sua azione a seguito dell'estratto di ruolo e delle relative risultanze. L'estratto di ruolo non è un atto esecutivo e/o un atto impositivo, giacché esso come ribadito dalla Suprema Corte sent. 26283/2022, ha natura di “mero elaborato informatico contenente gli elementi della cartella, ossia gli elementi del ruolo afferente a quella cartella, che non contiene pretesa impositiva alcuna, a differenza del ruolo, il quale è atto impositivo, in quanto tale annoverato dal D. Lgs. n. 546 del 1992 art. 19 tra quelli impugnabili: sulla distinzione si sono soffermate queste sezioni unite (con la già citata n. 19704/15) e non constano voci dissonanti (in linea, anche l'adunanza plenaria de Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4/22)” precisando, immediatamente dopo: “Quel che s'impugna è quindi l'atto impositivo o riscossivo menzionato nell'estratto di ruolo;
di modo che inammissibile è l'impugnazione dell'estratto di ruolo che riporti il credito trasfuso in una cartella di pagamento che sia stata precedentemente notificata, e non impugnata (tra varie, Cass. n. 21289/20), o che sia rivolta a far valere l'invalidità di un'intimazione, regolarmente notificata e non contestata, per l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento (sempre tra varie, v. Cass. n. 31240/19)”. Non essendoci procedura esecutiva avviata, la domanda non può qualificarsi come opposizione all'esecuzione, avuto riguardo all'insegnamento del giudice di legittimità, secondo cui il debitore, “può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione (Cass., n. 477/71; n. 16281/16; nn. 16512 e 24461/19)”. Posto che a fondamento della domanda erano state poste le risultanze dell'estratto di ruolo, la domanda non può qualificarsi come opposizione ex art. 615 c.p.c., per far valere fatti modificativi o estintivi successivi alla formazione del titolo, posto che per potersi esperire un tale rimedio è necessaria “la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione”, natura che l'estratto di ruolo non ha, sostanziandosi in un mero elaborato informatico, carente di valore impositivo.
5.1. Ancora, ove la domanda potesse esser qualificata come domanda di mero accertamento negativo del credito svincolata da una minaccia di esecuzione forzata, come pure asserito dall'appellante, essa necessiterebbe di essere scrutinata sotto il profilo dell'interesse ad agire, che è il tema di indagine imposto dall'art. 3 bis D.L. 146/2021. Anche in punto di interesse ad agire la Suprema Corte ha operato un'accurata disamina, evidenziando che esso, “condizione dell'azione ha difatti natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti (tra varie, Cass. n. 9094/17; sez. un., n. 619/21), e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione. La disciplina sopravvenuta si applica, allora, ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza), che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione”.
“Il diritto a un processo equo, di cui l'accesso alla giustizia è aspetto, non è difatti assoluto e si presta a limitazioni concernenti le condizioni di ammissibilità della domanda, che richiedono per loro natura una regolamentazione da parte dello Stato, il quale gode di 7
un certo margine di apprezzamento (Corte EDU, Trevisanato c. Italia, n. 32610/07, 15 settembre 2016, p.33; Corte EDU, Zubac c. Croazia, n. 40160/12, 5 aprile 2018, p.78). Le limitazioni, d'altronde, sono legittime, poiché legittimo è lo scopo che perseguono, laddove l'accesso ridotto alla tutela immediata non incide sul diritto a un processo, poiché resta piena e ampia la tutela generale, presidiata anche dai poteri cautelari del giudice”.
“Il giudice è difatti chiamato all'interpretazione evolutiva della norma, e dei nuovi significati che essa possa assumere per effetto di successive modificazioni, abrogazioni e sostituzioni, quando ne fa applicazione, fissando il "momento" di inveramento di tale evoluzione (in termini, Cass., sez. un., n. 15144/11)”. Escluso che la domanda proposta possa esser qualificata come opposizione all'esecuzione e, per espressa disposizione normativa, essendo escluso l'interesse a proporre ad libitum azione di accertamento negativo, l'appello non può essere accolto e va confermata l'impugnata sentenza. La natura controversa della questione, risolta dell'interpretazione normativa sopravvenuta in corso del giudizio, determina a disporre l'integrale compensazione delle spese di questo grado di giudizio. Deve darsi atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di INPS, Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., e di
[...] [...]
, in persona del legale Controparte_6 rappresentante p.t., avverso la sentenza n. 793/2023 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria, pubblicata il 18/04/2023, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
1. Rigetta l'appello.
2. Dichiara interamente compensatele le spese di questo grado di giudizio.
3. Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
Così deciso nella camera di consiglio del 17 settembre 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Marialuisa Crucitti
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott.ssa Ginevra Chiné Consigliere dott.ssa Maria Antonietta Naso Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 491/2023 R.G., vertente TRA
, nato il [...] a [...], C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Tiziano Balboni, C.F. C.F._1
elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Reggio Calabria C.F._2 (RC) alla Via Pio XI Trav. Priv. II n. 29, pec – fax 0965/55443 Email_1 appellante CONTRO
, C.F. , con sede in Roma, in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Presidente legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, Viale Calabria 82, negli uffici dell'Avvocatura INPS, rappresentato e difeso anche disgiuntamente dagli Avv. Silvano Imbriaci, CF e Dario C.F._3 Cosimo Adornato, CF che lo rappresentano e difendono - anche CodiceFiscale_4 disgiuntamente - in forza di procura generale alle liti del 23/01/2023, Repertorio n.37590 - Raccolta n.7131, Not. in Fiumicino, pec Persona_1
e t Email_2 Email_4 appellati E
, C.F. Controparte_2
, P. i.v.a. , sede di Reggio Calabria, in persona del Direttore P.IVA_2 P.IVA_3 Regionale per la Calabria in carica “pro tempore” Dott. , giusta delibera del CP_3 Consiglio di Amministrazione del 25.02.1998, prot. n. 154, elettivamente domiciliato in Catanzaro via Vittorio Veneto n. 60 presso lo studio dell'Avv. Cristina Folino (e-mail
C.F. ) dal quale è rappresentato e difeso Email_5 C.F._5 unitamente all'Avv. Amelia Manuela Nucera ( C.F. Email_6
) in virtù di procura generale alle liti rogata per Dr.ssa C.F._6 [...]
, notaio in Catanzaro, in data 08 febbraio 2022, n. 47098 rep. n. 17470 racc. Per_2 appellato
CONCLUSIONI Come da scritti difensivi ed atti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il giudizio di primo grado. Con ricorso depositato il depositato innanzi al Tribunale di Reggio Calabria il 28.10.2021, proponeva opposizione a intimazione di pagamento n. Parte_1 2
09420159019130261000 in relazione alle seguenti cartelle e avvisi di addebito n. 09420120026984071000, n. 39420120003609728000, n. 39420130000249272000, n. 39420130001656711000, n. 39420130002062267000, n. 09420140000650881000, n. 39420140000388048000, n. 09420140017740645000, n. 39420140001612416000, n. 39420140001716837000, n. 39420140003649015000, n. 09420150010307092000, n. 39420150000876681000, n. 09420150021617415000, n. 39420160000175629000. Eccepiva la mancata notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi sottesi nonché la prescrizione quinquennale dei crediti ivi indicati in relazione al periodo successivo alla data di notificazione dell'atto. Chiedeva, quindi, la declaratoria di estinzione, per intervenuta prescrizione, dei crediti riportati negli avvisi n. 39420140003649015000, n. 39420150000876681000, n. 39420160000175629000, e nelle cartelle n. 09420150010307092000, n. 09420150021617415000. A seguito dei chiarimenti sull'oggetto dell'impugnazione, richiesti con ordinanza del 4.10.2022, nelle note di trattazione scritta depositate l'11.04.2023, formulava espressa rinuncia alla domanda in relazione agli avvisi/cartelle n. 39420140003649015000, n. 09420150010307092000, n. 39420150000876681000, n. 09420150021617415000, n. 39420160000175629000, non presenti nell'intimazione di pagamento opposta, e dichiarava che non veniva contestata la notifica degli avvisi/cartelle impugnati. Costituitosi l'Inps eccepiva l'inammissibilità del ricorso per difetto di interesse ad agire e in ragione dell'applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973 art. 12 comma 4 bis nonché il difetto di legittimazione passiva di CP_4 Nel merito, affermava l'attualità del credito contributivo e la tardività della domanda, la quale, esperita ex art. 615 c.p.c., avrebbe comportato un aggiramento del disposto dell'art. 24, comma 5, D. Lgs. 46/99. Affermava, inoltre, che nel calcolo dei termini di prescrizione era necessario tener conto dell'art. 37 comma 2, d.l. 18/2020 conv. in l. 27/2020 e dell'art. 11 comma 9, D. L. 182/2020 conv. in l. 21/2022. Chiedeva, dunque, il rigetto della domanda. Si costituiva l che eccepiva il difetto di interesse ad agire, l'attualità del credito e CP_2 la tardività della domanda ai sensi dell'art. 24 D. L..vo 46/1999, oltre a rilevare l'onere del concessionario a produrre atti idonei ad interrompere la prescrizione. Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso.
2. La sentenza emessa dal Tribunale. Con sentenza n. 793/2023 pubblicata il 18/04/2023, il Tribunale di Reggio Calabria, così provvedeva: “Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dei resistenti Inps e in solido, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., CP_2 delle spese di lite da liquidarsi in € 1.850,00, oltre accessori come per legge”. Il Tribunale osservava che, nonostante l'apparente oggetto del giudizio fosse un'opposizione a intimazione di pagamento risalente al 2015, la domanda era formulata avverso il contenuto dell'estratto di ruolo relativo alle cartelle di pagamento e agli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento e, in realtà, celava un'opposizione a estratto di ruolo. Così riqualificata la domanda, procedeva alla verifica della sussistenza dell'interesse ad agire, negandola in applicazione dei principi di diritto affermati da Cass. civ. Sez. Unite, 06-09-2022 n. 26283, che avevano altresì affermato l'applicazione, anche ai procedimenti pendenti, dell'art. 12, comma 4 bis, D.P.R. n. 602 del 1973. Tali essendo i principi di diritto regolatori della materia, non essendo posta in contestazione – per stessa ammissione del ricorrente – la notifica degli atti impugnati, il ricorso andava dichiarato inammissibile. 3
In applicazione del principio di soccombenza le spese di lite seguivano la soccombenza e venivano poste integralmente a carico del ricorrente.
3. Il giudizio in grado di appello. La sentenza veniva appellata dal , che ne invocava la riforma, in favore di Parte_1 una pronuncia che dichiarasse l'esistenza dell'interesse ad agire con conseguente dichiarazione di prescrizione dei contributi richiesti con gli avvisi di addebito impugnati, nonché la condanna degli appellati alle spese del giudizio di primo grado. Il Tribunale aveva omesso di considerare che l'intimazione di pagamento costituiva mera comunicazione amministrativa della sussistenza di un debito rimasto inevaso, dovuta per legge nel caso in cui l'esecuzione dovesse iniziare oltre un anno dalla notifica della cartella esattoriale o dell'avviso di addebito. La domanda, così come proposta, doveva essere qualificata come domanda di accertamento negativo del debito sottostante o, meglio, di accertamento negativo del diritto al recupero delle somme contenute nelle cartelle o negli avvisi richiamati nell'intimazione di pagamento. Esso appellante si era limitato ad eccepire la prescrizione quinquennale del diritto al recupero delle somme contenute nelle cartelle esattoriali e negli avvisi di addebito impugnati ovvero la prescrizione dell'azionabilità in forma esecutiva della relativa pretesa creditoria, per l'intervenuta maturazione della relativa prescrizione (per decorrenza del termine quinquennale) in difetto di atti interruttivi. Gli enti appellati, nel costituirsi nel giudizio di primo grado, non avevano dedotto l'esistenza, né prodotto atti interruttivi della prescrizione successivi alla notifica della predetta intimazione di pagamento. Trattandosi di prescrizione di contributi previdenziali, il regime della prescrizione già maturata era sottratto alla disponibilità delle parti (vd. Cass. n. 23116/2004) e ciò impediva l'operatività della regola generale dell'inammissibilità di un'azione di accertamento negativo, il cui unico oggetto si sostanziasse nell'affermazione della prescrizione. L'appellante, insistendo nell'eccezione prescrizione sopravvenuta alla formazione dei titoli ed alla successiva notifica di fatto aveva esercitato un'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma primo c.p.c., proponibile senza limiti di tempo. Nel caso di specie non era applicabile la modifica ex art. 3 bis D. L. 146/2021, convertito con L. 215/2021, in quanto la suddetta modifica non era applicabile per la natura dell'azione giudiziaria intrapresa dall'appellante, ossia un accertamento negativo del credito previdenziale. Consistendo l'oggetto della presente vicenda processuale in una tipica ipotesi di accertamento negativo del credito, sussisteva l'interesse ad agire dell'appellante, data la situazione di obiettiva incertezza (cfr. Cass. n. 7353/2022). Concludeva chiedendo accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione della pretesa contributiva contenuta negli atti impugnati;
con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio, da distrarsi ex art. 93 C.P.C. al procuratore antistatario, che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Costituitosi l'INPS resisteva all'appello, chiedendone il rigetto. Richiamava che, in via preliminare, aveva eccepito la carenza dell'interesse ad agire del ricorrente ex art. 100 c.p.c., atteso che l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. presupponeva il compimento di atti dell'esecuzione, che nel caso di specie non erano stati indicati. A fronte della mancata opposizione ex art. 24 D Lgs. n. 46/1999, entro il termine perentorio legale di quaranta giorni dalla notifica degli atti impositivi e anche della mancata opposizione avverso l'intimazione di pagamento in funzione recuperatoria entro il termine di 40 giorni dalla sua notifica, non risultavano altre attività di recupero iniziate o promosse da parte di . CP_5 4
Aveva invocato l'applicabilità al caso di specie dell'art. 3 bis del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146 – (conv. in L. 17 dicembre 2021, n. 215) norma che ha inserito il comma 4-bis all'art. 12 del d.p.r. n. 602/1973. La norma affermava perentoriamente la non impugnabilità dell'estratto di ruolo e consentiva l'impugnazione diretta del ruolo e della cartella di pagamento che si assumeva invalidamente notificata nei soli casi in cui il debitore dimostrasse che dall'iscrizione a ruolo potesse derivargli un pregiudizio per la partecipazione ad una procedura di appalto o per la riscossione di somme da soggetti pubblici o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con la pubblica amministrazione. Da ultimo, le Sezioni Unite della Cassazione, 6 settembre 2022, n. 26283, avevano ribadito che tale norma si applicava ai processi pendenti, dichiarando manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione. L'appellante tentava di definire il proprio ricorso di I grado come ricorso in accertamento negativo del credito previdenziale, senza tuttavia indicare quali fossero i presupposti di questa qualificazione. In ogni caso, valutando i termini prescrizionali, anche in considerazione della particolare natura dell'intimazione di pagamento e della documentazione allegata, ribadiva che nel conteggio del termine quinquennale devono essere considerati i periodi di sospensione COVID con riferimento ai termini di prescrizione dei contributi, prima dal 23 febbraio al 30 giugno 2020, ai sensi dell'art. 37, c. 2 del d. l. 17 marzo 2020, n. 18 (cd. Cura Italia), convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27, e poi dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, ai sensi dell'art. 11, c. 9 del d. l. 31 dicembre 2020, n. 183 (cd. milleproroghe), convertito in legge 26 febbraio 2021, n. 21. Quanto alle attività successive all'intimazione, l'INPS, titolare originario del credito iscritto a ruolo, non aveva alcun potere di controllo sulla attività del concessionario, né rispondeva delle eventuali omissioni o vizi nelle procedure instaurate da quest'ultimo. L'Agente della Riscossione, invece, rispondeva, anche nei confronti del debitore, dei vizi propri della cartella esattoriale o relativi alla regolarità della stessa o della sua notificazione nonché della regolarità dei predetti atti. Concludeva chiedendo il rigetto dell'appello perché infondato in fatto e in diritto, con conferma della sentenza di I grado, anche in punto di spese di lite, con vittoria delle spese del grado. L' , costituitosi in giudizio, affermava che era inammissibile l'impugnazione CP_2 dell'estratto di ruolo che riportasse il credito trasfuso in una cartella di pagamento precedentemente notificata e non impugnata (tra varie, Cass. n. 21289/20), o che fosse rivolta a far valere l'invalidità di un'intimazione, regolarmente notificata e non contestata, per l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento (sempre tra varie, v. Cass. n. 31240/19).” Così Cass SS. UU. 26283/2022. Senza preclusione per le superiori eccezioni che rivestivano carattere principale ed assorbente, in via subordinata e qualora la Corte avesse ritenuto di decidere nel merito, precisava che tutte le cartelle riferite a premi (n. 094 2012 0026984071, n. 094 2014 CP_2 0000650881, n. 094 2014 0017740645, n. 094 2015 0010307092 n. 094 2015 00216174159) erano state annullate per effetto dall'art. 1 comma 222 L. 197/2022 (per come Pt_ risultava dagli del ruolo all.ti). Ciò posto, poiché il debito era stato automaticamente annullato per disposto normativo intervenuto in data successiva alla presentazione del ricorso introduttivo del giudizio nonché alla pubblicazione della sentenza appellata, chiedeva, in via subordinata e nel merito, la declaratoria di cessazione della materia del contendere con integrale compensazione delle spese. 5
Il decreto ex art. 127 ter c.p.c. veniva ritualmente comunicato e venivano depositate note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE 4. L'appello è infondato. Alla stregua del disposto dell'art. 3 bis D.L. 146/2021, “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto
o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione". Con la sentenza delle SSUU 19 luglio/6 settembre 2022 n. 26283 è stato precisato che la norma si applica ai procedimenti pendenti. In motivazione, infatti, è stato affermato: “15.1.- Non si tratta, come pure si è sostenuto, di una norma d'interpretazione autentica, men che mai dell'art. 19 del d.lgs. n. 546/92. Non soltanto essa non si qualifica come tale, ma nemmeno assegna ad altra disposizione un significato già in essa contenuto, riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario (v. tra varie, Corte cost., nn. 257 e 271/11, n. 132/16 e n. 167/18, nonché Cass., sez. un., nn. 9560/14 e 12644/14). Ric. 2015 n. 22798 sez. SU - ud. 19-07-2022 -13- 16.- Né la norma è retroattiva, perché non disconosce le conseguenze già realizzate del fatto compiuto, né ne impedisce le conseguenze future per una ragione relativa a questo fatto soltanto: essa non incide sul novero degli atti impugnabili e, specificamente, non ne esclude il ruolo e la cartella di pagamento;
né introduce motivi d'impugnazione o foggia quelli che già potevano essere proposti. 16.1.- È quindi manifestamente infondato il dubbio di legittimità costituzionale posto in relazione all'art. 3 Cost. dalla Procura generale, secondo cui la norma potrebbe mutare gli esiti dei processi in corso, violando i principi di ragionevolezza, di tutela del legittimo affidamento e di coerenza e certezza dell'ordinamento (sull'accesso al sindacato di costituzionalità attraverso il giudizio ex art. 363, comma 3, c.p.c., cfr. Cass., sez. un., n. 20661/14 e Corte cost. n. 119/15). Questi principi, applicabili anche in materia processuale, limitano l'efficacia retroattiva della legge, di modo che l'inosservanza di essi si risolve in irragionevolezza e comporta, di conseguenza, l'illegittimità della norma retroattiva (tra varie, Corte cost. nn. 103 e 170/13; n. 69/14; da ultimo, n. 145/22). 17.- Con la norma in questione, invece, il legislatore, nel regolare specifici casi di azione "diretta", stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sè bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie, di cui si è detto, plasma l'interesse ad agire. 17.1.- Questa condizione dell'azione ha difatti natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti (tra varie, Cass. n. 9094/17; sez. un., n. 619/21), e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione. La disciplina sopravvenuta si applica, allora, ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza), che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione. Il ricorrente/odierno appellante, non ha allegato, né dimostrato, di essersi trovato in una delle condizioni tassativamente previste dalla legge per poter impugnare l'estratto di ruolo.
5. Ciò posto, sono infondati i motivi di impugnazione proposti. 6
Invero, contrariamente all'assunto rassegnato dall'appellante, il quale ha affermato che
“insistendo nell'eccezione prescrizione sopravvenuta alla formazione dei titoli ed alla successiva notifica di fatto ha esercitato un'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma primo cpc, senza limiti di tempo”, così atto di appello pag. 9 , la domanda da questi proposta con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado non può esser qualificata come opposizione all'esecuzione, posto che non era stata avviata alcuna esecuzione forzata e non ne era stato neanche minacciato l'avvio. Lo stesso ricorrente aveva, infatti, affermato di aver proposto la sua azione a seguito dell'estratto di ruolo e delle relative risultanze. L'estratto di ruolo non è un atto esecutivo e/o un atto impositivo, giacché esso come ribadito dalla Suprema Corte sent. 26283/2022, ha natura di “mero elaborato informatico contenente gli elementi della cartella, ossia gli elementi del ruolo afferente a quella cartella, che non contiene pretesa impositiva alcuna, a differenza del ruolo, il quale è atto impositivo, in quanto tale annoverato dal D. Lgs. n. 546 del 1992 art. 19 tra quelli impugnabili: sulla distinzione si sono soffermate queste sezioni unite (con la già citata n. 19704/15) e non constano voci dissonanti (in linea, anche l'adunanza plenaria de Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4/22)” precisando, immediatamente dopo: “Quel che s'impugna è quindi l'atto impositivo o riscossivo menzionato nell'estratto di ruolo;
di modo che inammissibile è l'impugnazione dell'estratto di ruolo che riporti il credito trasfuso in una cartella di pagamento che sia stata precedentemente notificata, e non impugnata (tra varie, Cass. n. 21289/20), o che sia rivolta a far valere l'invalidità di un'intimazione, regolarmente notificata e non contestata, per l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento (sempre tra varie, v. Cass. n. 31240/19)”. Non essendoci procedura esecutiva avviata, la domanda non può qualificarsi come opposizione all'esecuzione, avuto riguardo all'insegnamento del giudice di legittimità, secondo cui il debitore, “può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione (Cass., n. 477/71; n. 16281/16; nn. 16512 e 24461/19)”. Posto che a fondamento della domanda erano state poste le risultanze dell'estratto di ruolo, la domanda non può qualificarsi come opposizione ex art. 615 c.p.c., per far valere fatti modificativi o estintivi successivi alla formazione del titolo, posto che per potersi esperire un tale rimedio è necessaria “la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione”, natura che l'estratto di ruolo non ha, sostanziandosi in un mero elaborato informatico, carente di valore impositivo.
5.1. Ancora, ove la domanda potesse esser qualificata come domanda di mero accertamento negativo del credito svincolata da una minaccia di esecuzione forzata, come pure asserito dall'appellante, essa necessiterebbe di essere scrutinata sotto il profilo dell'interesse ad agire, che è il tema di indagine imposto dall'art. 3 bis D.L. 146/2021. Anche in punto di interesse ad agire la Suprema Corte ha operato un'accurata disamina, evidenziando che esso, “condizione dell'azione ha difatti natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti (tra varie, Cass. n. 9094/17; sez. un., n. 619/21), e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione. La disciplina sopravvenuta si applica, allora, ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza), che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione”.
“Il diritto a un processo equo, di cui l'accesso alla giustizia è aspetto, non è difatti assoluto e si presta a limitazioni concernenti le condizioni di ammissibilità della domanda, che richiedono per loro natura una regolamentazione da parte dello Stato, il quale gode di 7
un certo margine di apprezzamento (Corte EDU, Trevisanato c. Italia, n. 32610/07, 15 settembre 2016, p.33; Corte EDU, Zubac c. Croazia, n. 40160/12, 5 aprile 2018, p.78). Le limitazioni, d'altronde, sono legittime, poiché legittimo è lo scopo che perseguono, laddove l'accesso ridotto alla tutela immediata non incide sul diritto a un processo, poiché resta piena e ampia la tutela generale, presidiata anche dai poteri cautelari del giudice”.
“Il giudice è difatti chiamato all'interpretazione evolutiva della norma, e dei nuovi significati che essa possa assumere per effetto di successive modificazioni, abrogazioni e sostituzioni, quando ne fa applicazione, fissando il "momento" di inveramento di tale evoluzione (in termini, Cass., sez. un., n. 15144/11)”. Escluso che la domanda proposta possa esser qualificata come opposizione all'esecuzione e, per espressa disposizione normativa, essendo escluso l'interesse a proporre ad libitum azione di accertamento negativo, l'appello non può essere accolto e va confermata l'impugnata sentenza. La natura controversa della questione, risolta dell'interpretazione normativa sopravvenuta in corso del giudizio, determina a disporre l'integrale compensazione delle spese di questo grado di giudizio. Deve darsi atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di INPS, Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., e di
[...] [...]
, in persona del legale Controparte_6 rappresentante p.t., avverso la sentenza n. 793/2023 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria, pubblicata il 18/04/2023, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
1. Rigetta l'appello.
2. Dichiara interamente compensatele le spese di questo grado di giudizio.
3. Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
Così deciso nella camera di consiglio del 17 settembre 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Marialuisa Crucitti