Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 23/04/2025, n. 750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 750 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1902/2022 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela
Damiani, all'udienza del 23/04/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
elettivamente domiciliato in Nicotera, via Nuovo Liceo, n. 3, presso lo studio Parte_1 dell'avv. Francesco Tripaldi (PEC: che lo Email_1 rappresenta e difende giusta procura in atti.
RICORRENTE
, in persona del rappresentante legale Controparte_1 pro tempore, elettivamente domiciliata in , via Matteotti, n. 74, presso lo studio CP_1 dell'avv. Giuseppe Calabria (PEC: che la rappresenta Email_2
e difende giusta procura in atti.
RESISTENTE
E
, Controparte_2 in persona del rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato in , CP_1 via A. De Gasperi, n. 109, presso la sede legale dell' , rappresentato e difeso, giusta procura CP_2 in atti, dall'avv. Elisabetta Paonessa (PEC: . Email_3
1
Oggetto: Impugnazione intimazione di pagamento.
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 06/09/2022, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n.
13920229000788205000, notificata il 1.08.2022, cui sono sottese le cartelle di pagamento n.
13920140005474747000; 13920140000156864000 e 13920150005045213000, relative a premi assicurativi non versati per gli anni 2011, 2012 e 2013. Il ricorrente deduceva di non aver mai ricevuto le cartelle di pagamento suddette e, in ogni caso, l'estinzione delle pretese creditorie in ragione dell'intervenuta prescrizione.
Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “- Accertare e dichiarare l'illegittimità, nullità e annullamento dell'intimazione di pagamento per il decorso del termine di prescrizione delle cartelle sottese all'intimazione di pagamento relative all - Accertare e CP_2 dichiarare, l'illegittimità, nullità e annullamento dell'intimazione di pagamento per la prescrizione delle sanzioni civile regolazione premio e rate premio calcolati nelle cartelle sottese alla detta intimazione di pagamento impugnata;
- Accertare e dichiarare la nullità, l'illegittimità e annullamento dell'intimazione di pagamento per la mancata notifica delle cartelle sottese all'intimazione di pagamento impugnata;
- Accertare e dichiarare la nullità ed annullamento dell'intimazione di pagamento per violazione dell'art. 7 comma 1 L.212 del 2000 per omessa allegazione dell'avviso di addebito . - Accertare e dichiarare la nullità e/ o annullamento e illegittimità dell'intimazione pagamento impugnata per inesistenza della notifica Condannare le parti resistenti, al pagamento di tutte le spese e competenze del giudizio, oltre Cpa e rimborso forfettario da distrarsi in favore del procuratore antistatario.”
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituivano in giudizio e , i quali CP_3 CP_2 contestavano le pretese di parte ricorrente, con il favore delle spese di lite. L'Ente impositore chiedeva, altresì, la cessata materia del contendere per intervenuto sgravio delle pretese creditorie.
2 La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Occorre dichiarare la cessata materia del contendere.
2. L'Ente assicurativo impositore ha dichiarato e documentato che le pretese creditorie riportate dalle cartelle di pagamento sottese all'intimazione di pagamento impugnata in via principale, siano state assoggettate allo stralcio ex lege (art. 1, commi da 220 e 230, della L. n. 197/2022).
3. Infatti, già l'art. 4, comma 1, d.l. 119/2018, convertito – con modificazioni – dalla l. 136/2018, riportava come «I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati» e recentemente la Legge di bilancio 2023 (art. 1, CCXXII c., l.
197/2022 ai sensi del quale: «Sono automaticamente annullati, alla data del 31 marzo 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ancorché compresi nelle definizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge
30 dicembre 2018, n. 145 …. >>), estende la caducazione ope legis a tutti i crediti - entro i mille euro – affidati al riscossore sino al 2015.
4. Non si tralasci, inoltre, di considerare, peraltro, come – secondo Cass., Sez. V Civ., sent. n.
22018/2020 – «Tre [siano] i fattori richiesti per individuare i debiti oggetto di stralcio: 1) la sorte capitale;
2) gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo;
3) le sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati all'Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. Il limite di valore si riferisce pertanto ai debiti di importo residuo comprensivi di sorte capitale, interessi e sanzioni.
Non si tiene conto, “invece, degli interessi di mora e dell'aggio della riscossione. Tale limite è riferito al “singolo carico affidato”, sicché nell'ambito operativo della norma rientrano tutte quelle cartelle, anche di importo complessivo ben superiore a € 1000,00, il cui singolo carico affidato all'agente
3 della riscossione non superi l'importo di mille euro. Per “carico” si intende, infatti, la singola partita di ruolo, cioè l'insieme dell'imposta, delle sanzioni e degli interessi accessori. Ne discende che oggetto del condono è il singolo debito e non l'importo complessivo della cartella»: requisiti tutti riscontrabili nella specie.
5. Stante l'intervenuto stralcio ex lege, le spese di lite sono compensate integralmente fra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- dichiara la cessata materia del contendere;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Vibo Valentia, 23/04/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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