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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 17/06/2025, n. 1206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1206 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
Mariangela Martina Carbonelli Presidente
Alessio Marfè Giudice
Roberto Bianco Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo 1029 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025, avente ad oggetto la “cessazione degli effetti civili del matrimonio”, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Anna Maria Gentile, giusta procura agli atti
Ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Savino Controparte_1 C.F._2
Gianluca, giusta procura agli atti
Resistente con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in sede,
Interventore ex lege
CONCLUSIONI: Come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.
1 Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2
n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti costituite e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con ricorso depositato in data 04.03.2025 - premesso: di avere Parte_1 contratto matrimonio con il 15.09.2007 in San Severo;
che dal matrimonio Controparte_1 non erano nati figli;
che con sentenza n. 505/2024 del 19 Febbraio 2024 il Tribunale di Foggia aveva dichiarato la separazione dei coniugi - chiedeva al Tribunale, previa comparizione delle parti, di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, non assegnando la casa familiare alla moglie e nulla prevedendo per il suo mantenimento.
Si costituiva in giudizio, in data 06.05.2025, aderendo alla domanda di Controparte_1 divorzio formulata dalla ricorrente.
Alla prima udienza del 09.06.2025, le parti chiedevano congiuntamente che il Tribunale si pronunciasse sulla domanda di divorzio, precisando che non erano state formulate ulteriori domande di natura economica e che non erano nati figli.
Il Giudice istruttore, pertanto, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
*******
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta è fondata e, per l'effetto, può trovare accoglimento.
L'articolo 1 della legge n. 898/1970 consente al Giudice di pronunciare lo scioglimento del matrimonio allorquando sia accertato “che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3”.
Nel caso di specie ricorrono gli estremi di cui all'articolo 3, n. 2), lettera b) della legge n.
898/1970 (e successive modificazioni): infatti i coniugi si sono separati in forza di sentenza n.
505/2024 del 19 Febbraio 2024 del Tribunale di Foggia, passata in giudicato, ed è decorso un periodo di tempo ampiamente superiore a quello richiesto dalla legge, durante il quale la convivenza, pacificamente, non è ripresa.
Tale obiettiva situazione, le dichiarazioni e le allegazioni delle parti, le risultanze anagrafiche rendono evidente l'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato per cui, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi de quibus.
Non vi sono residue questioni da definire, non essendo nati figli e non essendo state formulate in questa sede domande di natura economica.
2 Sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese processuali, in ragione della mancata opposizione del resistente e della natura del giudizio avente ad oggetto esclusivamente la pronuncia sullo status.
P. Q. M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, con l'intervento del
P.M., ogni contraria o diversa istanza o deduzione disattesa, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi, in epigrafe meglio generalizzati, in San Severo il 15.09.2007 (atto n. 165, p. II, serie A, dell'anno 2007);
- ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze;
- spese compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Foggia, 17.06.2025
GIUDICE ESTENSORE PRESIDENTE
Roberto Bianco Mariangela Martina Carbonelli
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
Mariangela Martina Carbonelli Presidente
Alessio Marfè Giudice
Roberto Bianco Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo 1029 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025, avente ad oggetto la “cessazione degli effetti civili del matrimonio”, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Anna Maria Gentile, giusta procura agli atti
Ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Savino Controparte_1 C.F._2
Gianluca, giusta procura agli atti
Resistente con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in sede,
Interventore ex lege
CONCLUSIONI: Come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.
1 Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2
n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti costituite e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con ricorso depositato in data 04.03.2025 - premesso: di avere Parte_1 contratto matrimonio con il 15.09.2007 in San Severo;
che dal matrimonio Controparte_1 non erano nati figli;
che con sentenza n. 505/2024 del 19 Febbraio 2024 il Tribunale di Foggia aveva dichiarato la separazione dei coniugi - chiedeva al Tribunale, previa comparizione delle parti, di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, non assegnando la casa familiare alla moglie e nulla prevedendo per il suo mantenimento.
Si costituiva in giudizio, in data 06.05.2025, aderendo alla domanda di Controparte_1 divorzio formulata dalla ricorrente.
Alla prima udienza del 09.06.2025, le parti chiedevano congiuntamente che il Tribunale si pronunciasse sulla domanda di divorzio, precisando che non erano state formulate ulteriori domande di natura economica e che non erano nati figli.
Il Giudice istruttore, pertanto, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
*******
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta è fondata e, per l'effetto, può trovare accoglimento.
L'articolo 1 della legge n. 898/1970 consente al Giudice di pronunciare lo scioglimento del matrimonio allorquando sia accertato “che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3”.
Nel caso di specie ricorrono gli estremi di cui all'articolo 3, n. 2), lettera b) della legge n.
898/1970 (e successive modificazioni): infatti i coniugi si sono separati in forza di sentenza n.
505/2024 del 19 Febbraio 2024 del Tribunale di Foggia, passata in giudicato, ed è decorso un periodo di tempo ampiamente superiore a quello richiesto dalla legge, durante il quale la convivenza, pacificamente, non è ripresa.
Tale obiettiva situazione, le dichiarazioni e le allegazioni delle parti, le risultanze anagrafiche rendono evidente l'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato per cui, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi de quibus.
Non vi sono residue questioni da definire, non essendo nati figli e non essendo state formulate in questa sede domande di natura economica.
2 Sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese processuali, in ragione della mancata opposizione del resistente e della natura del giudizio avente ad oggetto esclusivamente la pronuncia sullo status.
P. Q. M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, con l'intervento del
P.M., ogni contraria o diversa istanza o deduzione disattesa, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi, in epigrafe meglio generalizzati, in San Severo il 15.09.2007 (atto n. 165, p. II, serie A, dell'anno 2007);
- ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze;
- spese compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Foggia, 17.06.2025
GIUDICE ESTENSORE PRESIDENTE
Roberto Bianco Mariangela Martina Carbonelli
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