CA
Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 06/03/2025, n. 421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 421 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 611-2019
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
La Corte d'Appello di Firenze,
Prima sezione civile,
Composta dai Signori
Dott. Giovanni Sgambati Presidente, rel.
Dott. Leonardo Scionti Consigliere,
Dott. Chiara Ermini, Consigliera, ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso-appello, come in atti, proposto da:
, Parte_1 con l'Avv. Giacomo Ciardelli e con l'Avv. Eleonora Giuliani, di Lucca,
Gabriella Sartiani. appellante nei confronti di
, Controparte_1 con l'Avv. Paolo Luca Iacono, di Lucca, convenuto in appello avente ad oggetto: appello sentenza Tribunale di Lucca;
responsabilità civile per violazione norme in materia di comunione legale tra coniugi.
Esaminati gli atti, sulle seguenti conclusioni:
per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, contrariis reiectis: In via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello proposto nei soli
1 confronti del sig. per l'effetto, in parziale Controparte_1 riforma della sentenza n. 1372/2018 emessa in data 25/09/2018 dal
Tribunale di Lucca, Giudice dott.ssa Anna Martelli, pubblicata in data
26/09/2018 nell'ambito del procedimento iscritto al numero
50061/2013 RG. -Accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale del sig. perché omettendo di Controparte_1 comunicare alla sig.ra l'intenzione della Immobiliare 3B Parte_1 sas, in violazione degli artt. 177, 1101 c.1 –1105, 1108 c. 3, di procedere all'aumento di capitale sociale, quest'ultima ha perso la chance di mantenere inalterata la propria quota sociale. -Condannare il sig. al risarcimento del danno emergente Controparte_1
e del lucro cessante ex artt. 1223 e 1225 C.C. nella misura che sarà accertata in corso di causa anche a mezzo di CTU, in favore della
Sig.ra o in quella maggiore o minore di giustizia;
con Parte_1 vittoria di spese, diritti ed onorari. -Conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il
Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
-Con vittoria di spese, diritti ed onorari oltre IVA e CAP come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio. - Rigettare l'appello incidentale proposto da parte appellata avverso la sentenza del
Tribunale di Lucca n. 1372/2018 del 26/09/2018 in quanto infondato in fatto e in diritto. In via istruttoria si richiede l'ammissione di CTU, come richiesta dall'appellante in sede conclusionale durante il procedimento di primo grado e denegata dal Giudice di prime cure, affinché il CTU chiarisca se al di là del valore delle quote, nell'ipotesi in cui il Sig. avesse mantenuto il 45%, il Controparte_1 suo valore immobiliare fosse stato di gran lunga maggiore, e conseguentemente calcolare il danno subito dalla parte appellante in conseguenza del mancato maggior valore della quota a seguito della riduzione della percentuale, a titolo di danno emergente, lucro cessante e perdita di chance.”
- per il convenuto: “CONCLUDE affinché la Corte di Appello di Firenze,
Voglia rigettare l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Lucca n. 1372/2018 Sent. del 26.9.2018, e comunque per il rigetto
2 di tutte le domande avversarie in ogni loro articolazione, in quant o infondate in fatto e in diritto;
in via istruttoria, per scrupolo difensivo, Voglia codesta Corte, revocare l'Ordinanza del 30.10.2019, nella parte in cui ammette le prove testimoniali sui capitoli da 2 a 15 della memoria di parte appellante del 5.7.2013 e comunque ritenere inutilizzabili e non tenere conto delle relative prove orali;
Voglia ammettere le prove testimoniali di cui ai nn. 1, 2, 13, 14, 15, 16 e
18 di cui alla memoria del comparente ex art. 183 comma 6 n.2 cpc del 3.7.2013; Voglia in ogni caso rigettare la richiesta di supplemento di CTU cosi' come richiesta tardivamente dall'appellante nell'atto di appello;
in accoglimento dell'appello incidentale, previa riforma parziale della sentenza di primo grado, in parte qua, Voglia liquidare le spese del primo grado di giudizio a carico della sig.ra Parte_1
e a favore del Sig. nella misura di Euro 27.803,10 Controparte_1
(in luogo di Euro 7.000) oltre rimb. forf. 15%, iva e cap di legge, o in quella somma maggiore o minore ritenuta di giust izia. In ogni caso, con vittoria di competenze e spese di lite di entrambi i gradi di giudizio”.
-
Svolgimento del processo e motivi della decisione.
-
Il Tribunale di Lucca ha respinto la domanda giudiziale proposta in primo grado da che aveva convenuto in giudizio davanti Parte_1
a quell'ufficio il suo ex coniuge (col quale Controparte_1 era coniugata in regime di comunione legale ), nonché ed CP_2
(rispettivamente sorella e padre del predetto marito) Controparte_3 quali soci e amministratori della società Immobiliare 3B s.a.s …
L'attrice assumeva che:
- dovendosi ritenere che la quota di partecipazione sociale detenuta da parte del marito nella predetta società Immobiliare
3B S.a.s. rientrasse nella comunione legale, avrebbe subito un danno ingiusto di cui chiedeva il risarcimento (anche per la perdita di chances) a causa della mancata informazione e
3 convocazione di un'assemblea societaria in cui si erano assunte decisioni pregiudizievoli per il reale valore della quota di partecipazione del marito, così impedendole di “esercitare il diritto a mantenere inalterati i propri diritti ”, sussistessero gli estremi e art. 243 c.c. e anche la violazione delle norme di cui agli artt. 1108 e 1105 c.c.
- Più specificamente, in occasione della citata assemblea societaria, tenutasi il g. 24.3.11, i soci avevano deliberato una rideterminazione delle quote societarie “con l'unico e solo scopo di ridurre la partecipazione societaria del socio
[...]
e di conseguenza i diritti spettanti alla comparente in CP_1 qualità di coniuge in regime di comunione dei beni ”.
- Il disposto aumento di capitale non ci sarebbe in realtà concretamente stato, essendosi i soci compiacenti “limitati a simulare un aumento di capitale”, adducendo l'esistenza di crediti esorbitanti a favore dei soci e non conferendo in realtà alcuna liquidità, “lasciando in realtà invariata la precedente compagine sociale ed attuando, in tal modo, un'operazione societaria evidentemente lesiva dei soli diritti della comparente per i motivi suesposti”.
- Il coniuge avrebbe quindi dovuto rispondere del danno arrecato a titolo di responsabilità contrattuale, rinvenibile dagli artt.
177, 1101 comma 1°, 1105 e 1108 comma 3 c.c. , per il fatto di non averla informata/convocata all'assemblea societaria alla quale avrebbe potuto partecipare alla decisione circa l'aumento di capitale, mentre gli altri due soci convenuti avrebbero dovuto rispondere a titolo di responsabilità extracontrattuale (art. 2043
c.c.).
L'attrice così concludeva, chiedendo che, previo accertamento della sussistenza della comunione legale dei coniugi in relazione alle quote sociali della società Immobiliare 3B s.a.s., si accertasse e dichiarasse la responsabilità contrattuale del Sig. per avere, Controparte_1 con il suo comportamento, fatto perdere alla moglie “la chance di mantenere inalterata la propria quota sociale”; la responsabilità
4 extracontrattuale (art. 2043 c.c.) “che l'atto di disposizione delle quote societarie da parte del coniuge della comparente, risulta chiaramente illegittimo in quanto posto in essere in violazione degli artt. 1108 2 e 3 comma e 1105 c.c., stante, da un lato, la sussistenza della comunione legale tra i coniugi delle quote (accomandanti) della
Immobiliare 3B Sas, ex art. 177 c.c. e dall'altro, la pregiudizialità della condotta omissiva posta in essere dal sig. Controparte_1 che ha comportato come conseguenza la riduzione delle quote dal
45% al 10%. Il sig. in qualità di comunista della Controparte_1 comunione legale avrebbe dovuto informare la sig.ra del PT progetto di aumento di capitale della citata società e quindi consentirle di esercitare il diritto a mantenere inalterati i propri diritti, così come tale onere spettava ai sigg.ri e Controparte_4
in qualità di soci accomandatari a cui la sussistenza Controparte_5 della comunione legale era ben nota”.
I convenuti si costituivano in giudizio e si opponevano alla domanda sostenendo che la quota sociale non poteva ritenersi in comunione legale e che, in ogni caso, la non aveva la qualità di socio, PT quindi non avrebbe potuto vantare i diritti ad essa collegati (nella fattispecie quello di essere convocata all'assemblea dei soci e tantomeno di deliberare in quella sede ).
I convenuti si difendevano allegando elementi su quella che doveva ritenersi la “situazione fattuale che aveva dato giusto motivo all'atto in questione”, da ritenersi non simulato e animato dall'intenzione di arrecarle danni.
Svolta l'istruttoria, il Tribunale decidev a la causa con la sentenza oggi appellata con la quale le domande della venivano PT integralmente respinte.
Nella motivazione della sentenza il primo giudice considerava in premessa che andava distinto il profilo della proprietà della partecipazione sociale in capo alla comunione legale fra coniugi e la qualità di socio, per cui la non potendo essere ritenuta socia PT della Immobiliare 3B sas, non aveva alcun diritto di ricevere una 5 comunicazione in merito all'assemblea citata (men che meno una convocazione), talché la domanda contro gli amministratori della società era da ritenersi sin da subito infondata.
Quanto al prospettato danno, l'attrice non aveva dato dimostrazione
– mancando così di assolvere all'onere probatorio posto a suo carico
– dell'invocato danno da perdita di chances, non avendo ne' allegato ne' tantomeno provato circostanze che consent issero “di ritenere la sussistenza di una effettiva e concreta possibilità misurata attraverso criteri statistico-probabilistici, di un futuro cons eguimento di un risultato utile economicamente valutabile. Dato questo che rimasto contrastato anche dalle risultanze della CTU: “Ne' la prova del danno puo' farsi discendere dalla produzione in giudizio di un parere richiesto dall'attrice a firma Dott. in quanto lo stesso Persona_1 professionista, autore del parere, ha precisato di avere formulato le sue conclusioni in assenza di necessarie informazioni e con riserva di verificare l'inerenza dei dati esposti nelle situazioni patrimoniali alla gestione dell'azienda. Inoltre deve rilevarsi come nessuna osservazione (ne' alcuna sollecitazione anche sulla base del parere di cui sopra) sia stata mossa dal Ctp di parte attrice alle valutazioni espresse dal Ctu all'esito dei suoi accertamenti peritali”; - così laconicamente, ma altrettanto chiaramente, il passo della motivazione della sentenza appellata.
- Con l'odierno appello, la ha convenuto in giudizio davanti a PT questa Corte il solo , impugnando la Controparte_1 predetta sentenza di primo grado di cui ha chiesto la riforma, con accoglimento unicamente delle domande risarcitorie proposte contro il convenuto.
Il costituitosi in giudizio, ha resistito all'appello di cui ha CP_1 preliminarmente eccepito l'inammissibilità per difetto delle condizioni di cui all'art. 342 c.p.c., chiedendone la reiezione nel merito in quanto infondato in fatto e in diritto.
6 Il convenuto, dal canto suo, ha proposto appello incidentale con riguardo alla disposta regolamentazione delle spese di giudizio effettuata dal Tribunale, ritenendola erronea/ingiusta in quanto pervenuta alla determinazione della somma - da ritenersi di gran lunga inferiore ai parametri medi applicabili nella fattispecie in base al valore della causa, attesa anche la complessità della lunga istruttoria svolta - di 7.000,00 euro, senza precise indicazioni sul
“sistema” adoperato per il calcolo.
La Corte, all'udienza del 5.12.2023, sulle conclusioni come in atti formulate, ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per le memorie conclusionali e per le eventuali repliche.
-
L'appello presenta effettivamente le gravi carenze di specificità ex art. 342 c.p.c. come eccepito dalla difesa del convenuto nel la sua comparsa di risposta, mancando la chiara esposizione della “fase rescindente e quella rescissoria”.
Inoltre, effettivamente, sul piano strettamente formalistico e per come è strutturato, l'atto di appello della non indica PT precisamente le parti di sentenza che intende appellare formulando chiaramente argomentazioni contrapposte a quelle esplicitate dal
Tribunale, né chiare censure motivate dirette a incrinare il fondamento logico giuridico della decisione presa nella pronuncia gravata, né una chiara indicazione de i vizi dedotti in fatto ed in diritto, limitandosi quindi a riproporre la medesima tesi sostenuta in primo grado.
Può infatti affermarsi che l'appello consista nella mera riproposizione da parte della della tesi e degli argomenti sostenuti in primo PT grado, sulla base di una premessa pretesa violazione di legge posta
7 in essere da parte del primo giudice, che non si sarebbe pronunciato in sentenza sulla domanda di risarcimento del danno asseritamente risentito per la pretesa condotta illecita posta in essere da parte del sia sotto il profilo del danno emergente che del lucro CP_1 cessante.
In sostanza il Tribunale si sarebbe, secondo l'appellante , limitato a motivare unicamente con riguardo alla dedotta perdita di chances
(primo motivo di appello).
La Corte ritiene che la tesi si basi in sostanza su un mero dato apparente, in quanto deve ritenersi che il Tribunale, pur non avendo specificamente indicato in sentenza che la domanda proposta dall'attrice era infondata anche con riguardo all'invocato risarcimento inquadrato sotto i profili del danno emergente e del lucro cessante, ha offerto argomenti in base ai quali la questione emerge come trattata.
La sentenza chiarisce preliminarmente che “la domanda attorea” – cioè, tutta la domanda attorea, con riguardo all'intero spettro delle richieste risarcitorie – è stata ritenuta infondata.
Il primo giudice afferma subito dopo che, in base alla giurisprudenza di legittimità indicata (Cassaz. n. 2569 \2009) pur rientrando ex art. 177 c.c. nella comunione legale fra coniugi (come è nel caso in esame, atteso che si tratta della quota di accomandante) le partecipazioni sociali che implicano responsabilità limitata del socio ed i conseguenti aumenti/diminuzioni del valore della quota, non per questo la potesse esercitare i diritti, le facoltà e le prerogative PT riservate al socio titolare della quota medesima, atteso che nella fattispecie mancava la dichiarazione della comunione legale effettuata al momento dell'acquisto e quindi solo il coniuge sottoscrittore la quota assumeva diritti e doveri der ivanti dalla qualità di socio.
8 La comunione legale fra coniugi invocata, avrebbe quindi rilevato unicamente nei rapporti interni.
Ne emergeva, quindi e immediatamente, l'infondatezza della domanda di risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale svolta dalla contro gli altri due convenuti e basata su un PT preteso (ma insussistente) dovere di comunicarle l'intenzione della società di procedere all'aumento di capitale.
La sentenza prosegue poi affermando che era da ritenersi infondata anche la domanda proposta nel confronti del coniuge per la medesima omessa comunicazione citata sopra, basata questa su una pretesa responsabilità contrattuale e sulla prospettazione di un danno al diritto a “mantenere inalterata” la quota sociale.
Tale domanda era da ritenersi infondata per la mancata allegazione e prova di elementi tali da fondare una valutazione in merito alla concreta possibilità (“misurata attraverso criteri statistico - probabilistici”) di un risultato utile economicamente valutabile.
La CTU svolta aveva, anzi, affermato che dopo l'aumento di capitale la quota sociale era aumentata di valore nominale – da 11.620 euro a 12mila euro - anche se a fronte di una partecipazione al capitale sociale minore – dal 45% all'11% (e sul punto veniva anche posta in evidenza l'assenza di osservazioni contrarie da parte del CT di parte attrice).
Gli elementi a favore della tesi sostenuta dalla e basate PT unicamente su un generico parere redatto da un professionista da lei incaricato dovevano ritenersi inconsistenti, perché il detto parere era risultato espressamente formulato sia “in assenza di necessarie informazioni” e sia senza una previa verifica di dati provenienti dalla società in merito alla gestione aziendale.
9 Il rilevato difetto di allegazione e ancor più di prova emerge anche in questo grado, atteso che l'atto di appello alludendo genericamente solo alla dedotta condotta omissiva del che quale coniuge CP_1 avente la quota sociale in comunione legale con la moglie non l'avrebbe informata dell'aumento di capitale facendole perdere chances, non spiega minimamente come e perché ciò le abbia comportato un danno emergente e un lucro cessante.
E resta incomprensibile perché sulla base del preteso diritto a mantenere inalterata la quota di partecipazione sociale da parte del coniuge socio accomandante (il cui valore questi può perdere per le più svariate ragioni collegate all'attività di impresa e ai rischi connessi), l'aumento di capitale della 3B Sas abbia avuto “una ricaduta negativa” che possa costituire fonte del danno ingiusto di chi si chiede il ristoro.
Tutto ciò a prescindere dalla considerazione che occorrerebbe una base normativa tale sulla quale configurare sia il predetto diritto invocato dalla a che rimanesse inalterata la quota di PT partecipazione sociale, sia un obbligo di garanzia a carico del all'invariabilità' del valore di un bene in comunione legale CP_1
(peraltro avente le caratteristiche della partecipazione sociale).
Incomprensibile anche la deduzione dell'appellante in me rito a una pretesa simulazione dell'aumento di capitale che, oltre che fondata su illazioni e comunque rimasta priva di riscontro, laddove fosse anche vera escluderebbe – proprio perché l'atto simulato non avrebbe alcun effetto – la sussistenza dei danni invocati.
Irrilevante, quindi, tutta la restante parte del motivo di appello che ripropone gli argomenti offerti nel già ricordato parere reso da parte di un tecnico incaricato dalla ( , parere che PT Persona_1 presenta i limiti intrinseci di attendibilità già rilevati dal Tribunale e che pertanto non vale nemmeno a fondare la richiesta di un
10 supplemento istruttorio (l'appellante ha chiesto una nuova CTU) che non si comprende su quali dati ulteriori e decisivi, rispetto a quelli esaminati dal CTU in primo grado, potrebbe condurre al risultato sperato..
Col secondo motivo e terzo motivo di appello, formulati congiuntamente, la ha “lamentato la mancata rimessione della PT causa sul ruolo per supplemento CTU e mancata determinazione del danno da perdita di chances in via equitativa”.
L'appellante si è sul punto dilungata in una premessa nella quale ha spiegato perché il danno da perdita di chances possa essere liquidato in via equitativa, lamentando che il Tribunale avesse emesso una decisione di non liquet dovendo il danno da perdita di chances essere ritenuto sussistente in re ipsa.
L'appello poi prosegue con una serie di co nsiderazioni su pretese violazioni di legge – nemmeno specificamente indicate nel dettaglio
– che avrebbero contraddistinto l'operazione di aumento di capitale che certamente avrebbe fatto perdere al convenuto, per il solo fatto di aver mancato di apportare una somma di non rilevante entità
(27.880, euro) e mantenere così inalterata la suo quota, l'ingente somma di Euro 625.211,00.
L'appellante poi prosegue con considerazioni – a suo avviso
“inconfutabili” – secondo le quali il avrebbe in quel CP_1 momento potuto recedere e conseguire una somma di gran lunga superiore al valore attuale della sua quota e ciò spiegherebbe e dimostrerebbe come l'operazione societaria fosse simulata in quanto strutturata al fine di “trasferire patrimoni in ambito familiare”, ponendo così in essere una donazione indiretta.
Fermo restando che è insussistente la dedotta violazione da parte del quale socio della s.as. e contemporaneamente coni uge in CP_1
11 comunione legale, dell'obbligo – altrettanto insussistente – di dare alla moglie informazione o avviso della convocazione di un'assemblea, gli elementi allegati non danno dimostrazione alcuna della condotta diretta esclusivamente a diminuire la partecipazione sociale allo scopo di danneggiare la PT
Non può essere quindi fondatamente dedotta in causa una perdita di chances in relazione a un diritto di cui non si ha la titolarità e che non spetta.
Né può essere riconosciuto un danno – certo liquidabile in via equitativa – mancando la prova del possibile conseguimento di un risultato utile (la non ha nemmeno indicato cosa avrebbe PT potuto fare se fosse stata previamente informata della convocazione dell'assemblea).
Va per completezza unicamente ribadito che in causa si è svolta una
CTU dalla quale è emerso che, per operare la società in regime di contabilità semplificata, non vi erano documenti tali da consentire gli approfondimenti richiesti, che l'unico documento avente un qualche rilievo era consistente nella situazione patrimoniale dell'anno 1999, che l'operazione societaria in contestazione aveva comportato il ricordato aumento del valore della quota del seppure a CP_1 fronte della diminuzione della quota di partecipazione al cap itale.
Tal risultanze, come premesso e come rilevato dal primo giudice, sono rimaste prive di rituali contestazioni da parte dei CTP e le osservazioni dell'appellante nuovamente riformulate in questo grado e che rimandano al parere del tecnico si basano su Persona_1 valutazioni che per espressa ammissione del medesimo sono del tutto ipotetiche e formulate senza la rilevata “oggettiva necessità di accedere alle scritture contabili e agli atti e documenti dell'azienda e subordinatamente alla condizione che i dati esposti nelle situazioni
12 patrimoniali siano inerenti alla gestione dell'azienda e quindi certi, liquidi ed esigibili.”
Ne deriva quindi un totale, insanabile difetto di prova delle pretese della PT
L'appello principale va quindi respinto.
Quanto all'appello incidentale, è da ritenersi fondato il rilievo dato dal alla mancata indicazione nella sentenza del sistema di CP_1 liquidazione adottato in tema di regolamentazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, atteso che il giudice non è onerato di una specifica motivazione in merito ma solo quando abbia quantificato il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe.
Se vi deroga, come è avvenuto nella fattispecie avendo liquidato una somma inferiore al minimo previsto per le cause appartenetti allo scaglione di valore fino a 1.000.000 di euro, è allora doveroso che renda apposita motivazione, affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo - sul punto vedi
Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 89 del 07/01/2021, e Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 19989 del 13/07/2021 – che ha stabilito: “In tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del d.m. n. 55 del 2014,
l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo, non è soggetto a sindacato di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giud ice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo. “
Da ritenersi corretto il richiamo operato dall'appella nte anche all'ulteriore giurisprudenza di cui all'ordinanza num. 16996 \2018.
13 Ne consegue la riforma della sentenza di primo grado n el punto in cui ha erroneamente determinato le spese del primo grado di giudizio , liquidandole in importo inferiore al minimo previsto per le cause appartenenti allo scaglione di valore fino euro 1.000.000,00 che, anche in relazione alla non trascurabile attività difensiva e professionale richiesta al professionista che ha assistito la parte risultata totalmente vittoriosa, va l iquidata in una somma compresa tra i minimi (che prevedono euro 2.304 fase studio;
euro 1.520 fase introduttiva;
euro 6,767 fase istruttoria/trattazione; euro 4007 decisionale) e i medi dei parametri applicabili.
Tale somma, ad avviso della Corte, può essere qui determinata in
Euro 16.000,00, riformandosi così parzialmente il relativo capo della sentenza appellata.
Ogni altra questione posta in questo grado è da ritenersi assorbita.
Quanto alla regolamentazione delle spese del presente grado di giudizio, queste devono seguire la soccombenza (totale della appellante) e si liquidano come da dispositivo, secondo i parametri aggiornati di cui al D.M. n. 55/2014, con riferimento agli importi tra i minimi e medi previsti per le cause di cui allo scaglione di valore fino a 1.000.000 di euro, esclusi i compensi previsti per la fase istruttoria che non si è svolta.
Trattandosi nel caso dell'appello principale di impugnazione respinta, ai sensi dell'art. 13, c.
1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
PQM
definitivamente pronunciando sull'appello principale e sull'appello incidentale, come in atti proposti avverso la sentenza impugnata n.
14 1372\2018 emessa inter partes dal Tribunale di Lucca, pubbl. il g.
26.9.2018:
- RESPINGE l'appello principale come in atti proposto da PT
;
[...]
- CONDANNA – in accoglimento dell'appello incidentale e in parziale riforma dell'appella sentenza – a rimborsare al convenuto Parte_1
le spese del primo grado di giudizio Controparte_1 liquidate in complessivi Euro 16.000,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CAP.
- CONDANNA a rimborsare al convenuto Parte_1 [...]
, le spese del giudizio di appello, che liquida in CP_1 complessivi Euro 10.000,00 per compensi, oltre spese generali, IVA
e CAP.
- DA' ATTO della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale del raddoppio del Parte_1 contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater, del D. P. R. 30 maggio 2002, n. 115.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso, in Firenze, all'esito della camera di consiglio del 7 maggio 2024.
Il Presidente rel.
G. Sgambati
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al
D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e succ essive modificazioni e integrazioni.
15 16
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
La Corte d'Appello di Firenze,
Prima sezione civile,
Composta dai Signori
Dott. Giovanni Sgambati Presidente, rel.
Dott. Leonardo Scionti Consigliere,
Dott. Chiara Ermini, Consigliera, ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso-appello, come in atti, proposto da:
, Parte_1 con l'Avv. Giacomo Ciardelli e con l'Avv. Eleonora Giuliani, di Lucca,
Gabriella Sartiani. appellante nei confronti di
, Controparte_1 con l'Avv. Paolo Luca Iacono, di Lucca, convenuto in appello avente ad oggetto: appello sentenza Tribunale di Lucca;
responsabilità civile per violazione norme in materia di comunione legale tra coniugi.
Esaminati gli atti, sulle seguenti conclusioni:
per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, contrariis reiectis: In via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello proposto nei soli
1 confronti del sig. per l'effetto, in parziale Controparte_1 riforma della sentenza n. 1372/2018 emessa in data 25/09/2018 dal
Tribunale di Lucca, Giudice dott.ssa Anna Martelli, pubblicata in data
26/09/2018 nell'ambito del procedimento iscritto al numero
50061/2013 RG. -Accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale del sig. perché omettendo di Controparte_1 comunicare alla sig.ra l'intenzione della Immobiliare 3B Parte_1 sas, in violazione degli artt. 177, 1101 c.1 –1105, 1108 c. 3, di procedere all'aumento di capitale sociale, quest'ultima ha perso la chance di mantenere inalterata la propria quota sociale. -Condannare il sig. al risarcimento del danno emergente Controparte_1
e del lucro cessante ex artt. 1223 e 1225 C.C. nella misura che sarà accertata in corso di causa anche a mezzo di CTU, in favore della
Sig.ra o in quella maggiore o minore di giustizia;
con Parte_1 vittoria di spese, diritti ed onorari. -Conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il
Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
-Con vittoria di spese, diritti ed onorari oltre IVA e CAP come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio. - Rigettare l'appello incidentale proposto da parte appellata avverso la sentenza del
Tribunale di Lucca n. 1372/2018 del 26/09/2018 in quanto infondato in fatto e in diritto. In via istruttoria si richiede l'ammissione di CTU, come richiesta dall'appellante in sede conclusionale durante il procedimento di primo grado e denegata dal Giudice di prime cure, affinché il CTU chiarisca se al di là del valore delle quote, nell'ipotesi in cui il Sig. avesse mantenuto il 45%, il Controparte_1 suo valore immobiliare fosse stato di gran lunga maggiore, e conseguentemente calcolare il danno subito dalla parte appellante in conseguenza del mancato maggior valore della quota a seguito della riduzione della percentuale, a titolo di danno emergente, lucro cessante e perdita di chance.”
- per il convenuto: “CONCLUDE affinché la Corte di Appello di Firenze,
Voglia rigettare l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Lucca n. 1372/2018 Sent. del 26.9.2018, e comunque per il rigetto
2 di tutte le domande avversarie in ogni loro articolazione, in quant o infondate in fatto e in diritto;
in via istruttoria, per scrupolo difensivo, Voglia codesta Corte, revocare l'Ordinanza del 30.10.2019, nella parte in cui ammette le prove testimoniali sui capitoli da 2 a 15 della memoria di parte appellante del 5.7.2013 e comunque ritenere inutilizzabili e non tenere conto delle relative prove orali;
Voglia ammettere le prove testimoniali di cui ai nn. 1, 2, 13, 14, 15, 16 e
18 di cui alla memoria del comparente ex art. 183 comma 6 n.2 cpc del 3.7.2013; Voglia in ogni caso rigettare la richiesta di supplemento di CTU cosi' come richiesta tardivamente dall'appellante nell'atto di appello;
in accoglimento dell'appello incidentale, previa riforma parziale della sentenza di primo grado, in parte qua, Voglia liquidare le spese del primo grado di giudizio a carico della sig.ra Parte_1
e a favore del Sig. nella misura di Euro 27.803,10 Controparte_1
(in luogo di Euro 7.000) oltre rimb. forf. 15%, iva e cap di legge, o in quella somma maggiore o minore ritenuta di giust izia. In ogni caso, con vittoria di competenze e spese di lite di entrambi i gradi di giudizio”.
-
Svolgimento del processo e motivi della decisione.
-
Il Tribunale di Lucca ha respinto la domanda giudiziale proposta in primo grado da che aveva convenuto in giudizio davanti Parte_1
a quell'ufficio il suo ex coniuge (col quale Controparte_1 era coniugata in regime di comunione legale ), nonché ed CP_2
(rispettivamente sorella e padre del predetto marito) Controparte_3 quali soci e amministratori della società Immobiliare 3B s.a.s …
L'attrice assumeva che:
- dovendosi ritenere che la quota di partecipazione sociale detenuta da parte del marito nella predetta società Immobiliare
3B S.a.s. rientrasse nella comunione legale, avrebbe subito un danno ingiusto di cui chiedeva il risarcimento (anche per la perdita di chances) a causa della mancata informazione e
3 convocazione di un'assemblea societaria in cui si erano assunte decisioni pregiudizievoli per il reale valore della quota di partecipazione del marito, così impedendole di “esercitare il diritto a mantenere inalterati i propri diritti ”, sussistessero gli estremi e art. 243 c.c. e anche la violazione delle norme di cui agli artt. 1108 e 1105 c.c.
- Più specificamente, in occasione della citata assemblea societaria, tenutasi il g. 24.3.11, i soci avevano deliberato una rideterminazione delle quote societarie “con l'unico e solo scopo di ridurre la partecipazione societaria del socio
[...]
e di conseguenza i diritti spettanti alla comparente in CP_1 qualità di coniuge in regime di comunione dei beni ”.
- Il disposto aumento di capitale non ci sarebbe in realtà concretamente stato, essendosi i soci compiacenti “limitati a simulare un aumento di capitale”, adducendo l'esistenza di crediti esorbitanti a favore dei soci e non conferendo in realtà alcuna liquidità, “lasciando in realtà invariata la precedente compagine sociale ed attuando, in tal modo, un'operazione societaria evidentemente lesiva dei soli diritti della comparente per i motivi suesposti”.
- Il coniuge avrebbe quindi dovuto rispondere del danno arrecato a titolo di responsabilità contrattuale, rinvenibile dagli artt.
177, 1101 comma 1°, 1105 e 1108 comma 3 c.c. , per il fatto di non averla informata/convocata all'assemblea societaria alla quale avrebbe potuto partecipare alla decisione circa l'aumento di capitale, mentre gli altri due soci convenuti avrebbero dovuto rispondere a titolo di responsabilità extracontrattuale (art. 2043
c.c.).
L'attrice così concludeva, chiedendo che, previo accertamento della sussistenza della comunione legale dei coniugi in relazione alle quote sociali della società Immobiliare 3B s.a.s., si accertasse e dichiarasse la responsabilità contrattuale del Sig. per avere, Controparte_1 con il suo comportamento, fatto perdere alla moglie “la chance di mantenere inalterata la propria quota sociale”; la responsabilità
4 extracontrattuale (art. 2043 c.c.) “che l'atto di disposizione delle quote societarie da parte del coniuge della comparente, risulta chiaramente illegittimo in quanto posto in essere in violazione degli artt. 1108 2 e 3 comma e 1105 c.c., stante, da un lato, la sussistenza della comunione legale tra i coniugi delle quote (accomandanti) della
Immobiliare 3B Sas, ex art. 177 c.c. e dall'altro, la pregiudizialità della condotta omissiva posta in essere dal sig. Controparte_1 che ha comportato come conseguenza la riduzione delle quote dal
45% al 10%. Il sig. in qualità di comunista della Controparte_1 comunione legale avrebbe dovuto informare la sig.ra del PT progetto di aumento di capitale della citata società e quindi consentirle di esercitare il diritto a mantenere inalterati i propri diritti, così come tale onere spettava ai sigg.ri e Controparte_4
in qualità di soci accomandatari a cui la sussistenza Controparte_5 della comunione legale era ben nota”.
I convenuti si costituivano in giudizio e si opponevano alla domanda sostenendo che la quota sociale non poteva ritenersi in comunione legale e che, in ogni caso, la non aveva la qualità di socio, PT quindi non avrebbe potuto vantare i diritti ad essa collegati (nella fattispecie quello di essere convocata all'assemblea dei soci e tantomeno di deliberare in quella sede ).
I convenuti si difendevano allegando elementi su quella che doveva ritenersi la “situazione fattuale che aveva dato giusto motivo all'atto in questione”, da ritenersi non simulato e animato dall'intenzione di arrecarle danni.
Svolta l'istruttoria, il Tribunale decidev a la causa con la sentenza oggi appellata con la quale le domande della venivano PT integralmente respinte.
Nella motivazione della sentenza il primo giudice considerava in premessa che andava distinto il profilo della proprietà della partecipazione sociale in capo alla comunione legale fra coniugi e la qualità di socio, per cui la non potendo essere ritenuta socia PT della Immobiliare 3B sas, non aveva alcun diritto di ricevere una 5 comunicazione in merito all'assemblea citata (men che meno una convocazione), talché la domanda contro gli amministratori della società era da ritenersi sin da subito infondata.
Quanto al prospettato danno, l'attrice non aveva dato dimostrazione
– mancando così di assolvere all'onere probatorio posto a suo carico
– dell'invocato danno da perdita di chances, non avendo ne' allegato ne' tantomeno provato circostanze che consent issero “di ritenere la sussistenza di una effettiva e concreta possibilità misurata attraverso criteri statistico-probabilistici, di un futuro cons eguimento di un risultato utile economicamente valutabile. Dato questo che rimasto contrastato anche dalle risultanze della CTU: “Ne' la prova del danno puo' farsi discendere dalla produzione in giudizio di un parere richiesto dall'attrice a firma Dott. in quanto lo stesso Persona_1 professionista, autore del parere, ha precisato di avere formulato le sue conclusioni in assenza di necessarie informazioni e con riserva di verificare l'inerenza dei dati esposti nelle situazioni patrimoniali alla gestione dell'azienda. Inoltre deve rilevarsi come nessuna osservazione (ne' alcuna sollecitazione anche sulla base del parere di cui sopra) sia stata mossa dal Ctp di parte attrice alle valutazioni espresse dal Ctu all'esito dei suoi accertamenti peritali”; - così laconicamente, ma altrettanto chiaramente, il passo della motivazione della sentenza appellata.
- Con l'odierno appello, la ha convenuto in giudizio davanti a PT questa Corte il solo , impugnando la Controparte_1 predetta sentenza di primo grado di cui ha chiesto la riforma, con accoglimento unicamente delle domande risarcitorie proposte contro il convenuto.
Il costituitosi in giudizio, ha resistito all'appello di cui ha CP_1 preliminarmente eccepito l'inammissibilità per difetto delle condizioni di cui all'art. 342 c.p.c., chiedendone la reiezione nel merito in quanto infondato in fatto e in diritto.
6 Il convenuto, dal canto suo, ha proposto appello incidentale con riguardo alla disposta regolamentazione delle spese di giudizio effettuata dal Tribunale, ritenendola erronea/ingiusta in quanto pervenuta alla determinazione della somma - da ritenersi di gran lunga inferiore ai parametri medi applicabili nella fattispecie in base al valore della causa, attesa anche la complessità della lunga istruttoria svolta - di 7.000,00 euro, senza precise indicazioni sul
“sistema” adoperato per il calcolo.
La Corte, all'udienza del 5.12.2023, sulle conclusioni come in atti formulate, ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per le memorie conclusionali e per le eventuali repliche.
-
L'appello presenta effettivamente le gravi carenze di specificità ex art. 342 c.p.c. come eccepito dalla difesa del convenuto nel la sua comparsa di risposta, mancando la chiara esposizione della “fase rescindente e quella rescissoria”.
Inoltre, effettivamente, sul piano strettamente formalistico e per come è strutturato, l'atto di appello della non indica PT precisamente le parti di sentenza che intende appellare formulando chiaramente argomentazioni contrapposte a quelle esplicitate dal
Tribunale, né chiare censure motivate dirette a incrinare il fondamento logico giuridico della decisione presa nella pronuncia gravata, né una chiara indicazione de i vizi dedotti in fatto ed in diritto, limitandosi quindi a riproporre la medesima tesi sostenuta in primo grado.
Può infatti affermarsi che l'appello consista nella mera riproposizione da parte della della tesi e degli argomenti sostenuti in primo PT grado, sulla base di una premessa pretesa violazione di legge posta
7 in essere da parte del primo giudice, che non si sarebbe pronunciato in sentenza sulla domanda di risarcimento del danno asseritamente risentito per la pretesa condotta illecita posta in essere da parte del sia sotto il profilo del danno emergente che del lucro CP_1 cessante.
In sostanza il Tribunale si sarebbe, secondo l'appellante , limitato a motivare unicamente con riguardo alla dedotta perdita di chances
(primo motivo di appello).
La Corte ritiene che la tesi si basi in sostanza su un mero dato apparente, in quanto deve ritenersi che il Tribunale, pur non avendo specificamente indicato in sentenza che la domanda proposta dall'attrice era infondata anche con riguardo all'invocato risarcimento inquadrato sotto i profili del danno emergente e del lucro cessante, ha offerto argomenti in base ai quali la questione emerge come trattata.
La sentenza chiarisce preliminarmente che “la domanda attorea” – cioè, tutta la domanda attorea, con riguardo all'intero spettro delle richieste risarcitorie – è stata ritenuta infondata.
Il primo giudice afferma subito dopo che, in base alla giurisprudenza di legittimità indicata (Cassaz. n. 2569 \2009) pur rientrando ex art. 177 c.c. nella comunione legale fra coniugi (come è nel caso in esame, atteso che si tratta della quota di accomandante) le partecipazioni sociali che implicano responsabilità limitata del socio ed i conseguenti aumenti/diminuzioni del valore della quota, non per questo la potesse esercitare i diritti, le facoltà e le prerogative PT riservate al socio titolare della quota medesima, atteso che nella fattispecie mancava la dichiarazione della comunione legale effettuata al momento dell'acquisto e quindi solo il coniuge sottoscrittore la quota assumeva diritti e doveri der ivanti dalla qualità di socio.
8 La comunione legale fra coniugi invocata, avrebbe quindi rilevato unicamente nei rapporti interni.
Ne emergeva, quindi e immediatamente, l'infondatezza della domanda di risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale svolta dalla contro gli altri due convenuti e basata su un PT preteso (ma insussistente) dovere di comunicarle l'intenzione della società di procedere all'aumento di capitale.
La sentenza prosegue poi affermando che era da ritenersi infondata anche la domanda proposta nel confronti del coniuge per la medesima omessa comunicazione citata sopra, basata questa su una pretesa responsabilità contrattuale e sulla prospettazione di un danno al diritto a “mantenere inalterata” la quota sociale.
Tale domanda era da ritenersi infondata per la mancata allegazione e prova di elementi tali da fondare una valutazione in merito alla concreta possibilità (“misurata attraverso criteri statistico - probabilistici”) di un risultato utile economicamente valutabile.
La CTU svolta aveva, anzi, affermato che dopo l'aumento di capitale la quota sociale era aumentata di valore nominale – da 11.620 euro a 12mila euro - anche se a fronte di una partecipazione al capitale sociale minore – dal 45% all'11% (e sul punto veniva anche posta in evidenza l'assenza di osservazioni contrarie da parte del CT di parte attrice).
Gli elementi a favore della tesi sostenuta dalla e basate PT unicamente su un generico parere redatto da un professionista da lei incaricato dovevano ritenersi inconsistenti, perché il detto parere era risultato espressamente formulato sia “in assenza di necessarie informazioni” e sia senza una previa verifica di dati provenienti dalla società in merito alla gestione aziendale.
9 Il rilevato difetto di allegazione e ancor più di prova emerge anche in questo grado, atteso che l'atto di appello alludendo genericamente solo alla dedotta condotta omissiva del che quale coniuge CP_1 avente la quota sociale in comunione legale con la moglie non l'avrebbe informata dell'aumento di capitale facendole perdere chances, non spiega minimamente come e perché ciò le abbia comportato un danno emergente e un lucro cessante.
E resta incomprensibile perché sulla base del preteso diritto a mantenere inalterata la quota di partecipazione sociale da parte del coniuge socio accomandante (il cui valore questi può perdere per le più svariate ragioni collegate all'attività di impresa e ai rischi connessi), l'aumento di capitale della 3B Sas abbia avuto “una ricaduta negativa” che possa costituire fonte del danno ingiusto di chi si chiede il ristoro.
Tutto ciò a prescindere dalla considerazione che occorrerebbe una base normativa tale sulla quale configurare sia il predetto diritto invocato dalla a che rimanesse inalterata la quota di PT partecipazione sociale, sia un obbligo di garanzia a carico del all'invariabilità' del valore di un bene in comunione legale CP_1
(peraltro avente le caratteristiche della partecipazione sociale).
Incomprensibile anche la deduzione dell'appellante in me rito a una pretesa simulazione dell'aumento di capitale che, oltre che fondata su illazioni e comunque rimasta priva di riscontro, laddove fosse anche vera escluderebbe – proprio perché l'atto simulato non avrebbe alcun effetto – la sussistenza dei danni invocati.
Irrilevante, quindi, tutta la restante parte del motivo di appello che ripropone gli argomenti offerti nel già ricordato parere reso da parte di un tecnico incaricato dalla ( , parere che PT Persona_1 presenta i limiti intrinseci di attendibilità già rilevati dal Tribunale e che pertanto non vale nemmeno a fondare la richiesta di un
10 supplemento istruttorio (l'appellante ha chiesto una nuova CTU) che non si comprende su quali dati ulteriori e decisivi, rispetto a quelli esaminati dal CTU in primo grado, potrebbe condurre al risultato sperato..
Col secondo motivo e terzo motivo di appello, formulati congiuntamente, la ha “lamentato la mancata rimessione della PT causa sul ruolo per supplemento CTU e mancata determinazione del danno da perdita di chances in via equitativa”.
L'appellante si è sul punto dilungata in una premessa nella quale ha spiegato perché il danno da perdita di chances possa essere liquidato in via equitativa, lamentando che il Tribunale avesse emesso una decisione di non liquet dovendo il danno da perdita di chances essere ritenuto sussistente in re ipsa.
L'appello poi prosegue con una serie di co nsiderazioni su pretese violazioni di legge – nemmeno specificamente indicate nel dettaglio
– che avrebbero contraddistinto l'operazione di aumento di capitale che certamente avrebbe fatto perdere al convenuto, per il solo fatto di aver mancato di apportare una somma di non rilevante entità
(27.880, euro) e mantenere così inalterata la suo quota, l'ingente somma di Euro 625.211,00.
L'appellante poi prosegue con considerazioni – a suo avviso
“inconfutabili” – secondo le quali il avrebbe in quel CP_1 momento potuto recedere e conseguire una somma di gran lunga superiore al valore attuale della sua quota e ciò spiegherebbe e dimostrerebbe come l'operazione societaria fosse simulata in quanto strutturata al fine di “trasferire patrimoni in ambito familiare”, ponendo così in essere una donazione indiretta.
Fermo restando che è insussistente la dedotta violazione da parte del quale socio della s.as. e contemporaneamente coni uge in CP_1
11 comunione legale, dell'obbligo – altrettanto insussistente – di dare alla moglie informazione o avviso della convocazione di un'assemblea, gli elementi allegati non danno dimostrazione alcuna della condotta diretta esclusivamente a diminuire la partecipazione sociale allo scopo di danneggiare la PT
Non può essere quindi fondatamente dedotta in causa una perdita di chances in relazione a un diritto di cui non si ha la titolarità e che non spetta.
Né può essere riconosciuto un danno – certo liquidabile in via equitativa – mancando la prova del possibile conseguimento di un risultato utile (la non ha nemmeno indicato cosa avrebbe PT potuto fare se fosse stata previamente informata della convocazione dell'assemblea).
Va per completezza unicamente ribadito che in causa si è svolta una
CTU dalla quale è emerso che, per operare la società in regime di contabilità semplificata, non vi erano documenti tali da consentire gli approfondimenti richiesti, che l'unico documento avente un qualche rilievo era consistente nella situazione patrimoniale dell'anno 1999, che l'operazione societaria in contestazione aveva comportato il ricordato aumento del valore della quota del seppure a CP_1 fronte della diminuzione della quota di partecipazione al cap itale.
Tal risultanze, come premesso e come rilevato dal primo giudice, sono rimaste prive di rituali contestazioni da parte dei CTP e le osservazioni dell'appellante nuovamente riformulate in questo grado e che rimandano al parere del tecnico si basano su Persona_1 valutazioni che per espressa ammissione del medesimo sono del tutto ipotetiche e formulate senza la rilevata “oggettiva necessità di accedere alle scritture contabili e agli atti e documenti dell'azienda e subordinatamente alla condizione che i dati esposti nelle situazioni
12 patrimoniali siano inerenti alla gestione dell'azienda e quindi certi, liquidi ed esigibili.”
Ne deriva quindi un totale, insanabile difetto di prova delle pretese della PT
L'appello principale va quindi respinto.
Quanto all'appello incidentale, è da ritenersi fondato il rilievo dato dal alla mancata indicazione nella sentenza del sistema di CP_1 liquidazione adottato in tema di regolamentazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, atteso che il giudice non è onerato di una specifica motivazione in merito ma solo quando abbia quantificato il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe.
Se vi deroga, come è avvenuto nella fattispecie avendo liquidato una somma inferiore al minimo previsto per le cause appartenetti allo scaglione di valore fino a 1.000.000 di euro, è allora doveroso che renda apposita motivazione, affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo - sul punto vedi
Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 89 del 07/01/2021, e Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 19989 del 13/07/2021 – che ha stabilito: “In tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del d.m. n. 55 del 2014,
l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo, non è soggetto a sindacato di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giud ice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo. “
Da ritenersi corretto il richiamo operato dall'appella nte anche all'ulteriore giurisprudenza di cui all'ordinanza num. 16996 \2018.
13 Ne consegue la riforma della sentenza di primo grado n el punto in cui ha erroneamente determinato le spese del primo grado di giudizio , liquidandole in importo inferiore al minimo previsto per le cause appartenenti allo scaglione di valore fino euro 1.000.000,00 che, anche in relazione alla non trascurabile attività difensiva e professionale richiesta al professionista che ha assistito la parte risultata totalmente vittoriosa, va l iquidata in una somma compresa tra i minimi (che prevedono euro 2.304 fase studio;
euro 1.520 fase introduttiva;
euro 6,767 fase istruttoria/trattazione; euro 4007 decisionale) e i medi dei parametri applicabili.
Tale somma, ad avviso della Corte, può essere qui determinata in
Euro 16.000,00, riformandosi così parzialmente il relativo capo della sentenza appellata.
Ogni altra questione posta in questo grado è da ritenersi assorbita.
Quanto alla regolamentazione delle spese del presente grado di giudizio, queste devono seguire la soccombenza (totale della appellante) e si liquidano come da dispositivo, secondo i parametri aggiornati di cui al D.M. n. 55/2014, con riferimento agli importi tra i minimi e medi previsti per le cause di cui allo scaglione di valore fino a 1.000.000 di euro, esclusi i compensi previsti per la fase istruttoria che non si è svolta.
Trattandosi nel caso dell'appello principale di impugnazione respinta, ai sensi dell'art. 13, c.
1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
PQM
definitivamente pronunciando sull'appello principale e sull'appello incidentale, come in atti proposti avverso la sentenza impugnata n.
14 1372\2018 emessa inter partes dal Tribunale di Lucca, pubbl. il g.
26.9.2018:
- RESPINGE l'appello principale come in atti proposto da PT
;
[...]
- CONDANNA – in accoglimento dell'appello incidentale e in parziale riforma dell'appella sentenza – a rimborsare al convenuto Parte_1
le spese del primo grado di giudizio Controparte_1 liquidate in complessivi Euro 16.000,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CAP.
- CONDANNA a rimborsare al convenuto Parte_1 [...]
, le spese del giudizio di appello, che liquida in CP_1 complessivi Euro 10.000,00 per compensi, oltre spese generali, IVA
e CAP.
- DA' ATTO della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale del raddoppio del Parte_1 contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater, del D. P. R. 30 maggio 2002, n. 115.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso, in Firenze, all'esito della camera di consiglio del 7 maggio 2024.
Il Presidente rel.
G. Sgambati
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al
D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e succ essive modificazioni e integrazioni.
15 16