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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 25/03/2025, n. 548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 548 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Sezione II Civile
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
- dott. Mariacolomba Giuliano Presidente
- dott. Pietro Iovino Consigliere
- avv. Eugenia Capano Giudice Ausiliario Relatore
Esaminati gli atti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 1844/2023 promossa da:
(piva in persona del legale rappresentante pt, rappresentato e difeso Pt_1 P.IVA_1 dall'Avv. Caterina Arrigoni, con domicilio digitale presso l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore
- Attore in riassunzione - contro
( p.iva in persona del legale rappresentante pt, rappresentato e difeso CP_1 P.IVA_2 dall'Avv. Carmela Cappello, con domicilio digitale eletto l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore
- convenuta -
( cf ), in persona del Presidente pt, rappresentato e difeso Controparte_2 P.IVA_3 dall'Avv. Vincenzo Sciuto , con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Via Farini n. 4 Bologna
-convenuta -
(p.iva , in persona del legale rappresentante pt, Controparte_3 P.IVA_4 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Paolo Loberti e Roberto Montagnani, con domicilio eletto presso lo studio dei difensori in Via Kennedy n. 37 CP_2
-convenuta -
Controparte_4
-convenuto contumace-
pagina 1 di 8 In punto di: giudizio di rinvio a seguito della cassazione della Sentenza n.1481/2019 della Corte di
Appello di Bologna
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni, da intendersi richiamate, come da note depositate telematicamente ai sensi dell'art.127 ter cpc
LA CORTE udita la relazione della causa riferita dal relatore G.A. avv. Eugenia Capano;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha riassunto il giudizio ai sensi dell'art 392 Pt_1 cpc in seguito all'Ordinanza della Corte di Cassazione n.21818 del 20/7/2023, che ha cassato con rinvio la Sentenza della Corte di Appello di Bologna n.1481/2019 , per sentire, in riforma della sentenza, accertare e dichiarare la responsabilità di per i danni subiti in seguito agli CP_1
allagamenti del proprio capannone verificatisi nei giorni 5/6/2008, 12/6/2008 e 14/6/2008 e condannarla al risarcimento quantificato nella somma di €30.000,00 o nella diversa misura, maggiore o minore, accertata.
Si sono costituiti in giudizio , e la e hanno CP_1 Controparte_5 Controparte_2 resistito all'appello, chiedendone il rigetto.
Il ritualmente convenuto, non si è costituito in giudizio e ne è stata Controparte_4
dichiarata la contumacia.
Si premette che con l'atto introduttivo del primo grado ha convenuto in giudizio dinnanzi al Pt_1
Tribunale di Ferrara la quale gestore della rete fognaria , per sentirne accertare la CP_1 responsabilità ai sensi dell'art 2051 cc e comunque ai sensi dell'art 2043 cc per i danni subiti in seguito all'allegamento del capannone verificatosi nelle giornate del 5.6.2008, 12.6.2008 e
14.6.2008 determinato dalla fuoriuscita di acque impure dalla condotta fognaria sita nell'area adiacente al capannone e dipeso dal cattivo stato di manutenzione dell'impianto fognario .
A sostegno della domanda ha dedotto che l'evento era stato causato dal sollevamento delle Pt_1
botole di chiusura dei pozzetti e dalla rottura delle condutture che avevano determinato la conseguente fuoriuscita delle acque, e rilevava che con lettera del 5.9.2009 inviata da alla CP_1
società attrice e alla compagnia AS, la convenuta aveva riconosciuto di essere responsabile dell'evento dannoso ed aveva invitato la propria compagnia AS ad attivarsi in pagina 2 di 8 forza della polizza sottoscritta, confermando la sussistenza del nesso eziologico tra la rottura della condotta fognaria e i danni patiti dalla società attrice.
Nel giudizio di primo grado si costituiva e contestava gli addebiti, deducendo in particolare CP_1 che l'allagamento non era ad essa imputabile, ma era stato determinato dall'eccezionalità degli eventi atmosferici che avevano comportato la caduta di una quantità di pioggia eccezionale, che non era riuscita a defluire regolarmente, provocando il sollevamento dei pozzetti e la fuoriuscita dell'acqua nel piazzale antistante il capannone della attrice. Chiedeva, in ogni caso, di CP_6
essere autorizzata a chiamare in giudizio, in manleva, la propria GN AS, CP_3
(già , nonché la , ritenuta corresponsabile dell'evento
[...] Controparte_7 Controparte_2 dannoso per essere proprietaria dei fossi di scolo che non avevano evitato l'allagamento, e il quale proprietario dell'impianto fognario. Controparte_4
, costituitasi in giudizio, contestava la ricostruzione di parte attrice e deduceva che Controparte_8
l'allagamento si era verificato per caso fortuito o forza maggiore, e l'inoperatività della garanzia assicurativa.
Anche la , chiamata in causa, respingeva ogni responsabilità, e in particolare Controparte_2 contestava che l'asserita insufficienza dei fossi di scolo avesse svolto un ruolo causale nell'evento dannoso.
Il rimaneva contumace. Controparte_4
Il Tribunale di Ferrara rigettava la domanda proposta da e la condannava alle rifusione delle Pt_1
spese processuali in favore delle parti costituite.
L'appello proposto da eniva rigettato con sentenza n.1481/2019. Pt_1
roponeva ricorso in Cassazione. Pt_1
La Corte di Cassazione, in accoglimento del primo motivo di ricorso, dichiarati assorbiti i restanti, ha cassato la pronuncia impugnata osservando, in relazione alla valutazione del valore confessorio della lettera del 5/9/2009 scritta da che la Corte territoriale aveva dato conto solo di una CP_1 parte della predetta missiva con cui la mittente comunicava “riteniamo quindi che il danno sia indennizzabile ai sensi della polizza” , omettendo del tutto di considerare l'altra parte della frase che precedeva con cui comunicava “abbiamo verificato che il danno alla ditta è stato CP_1 Pt_1 causato dalla rottura del condotto fognario”.
La Suprema Corte ha precisato nell'ordinanza di rinvio che “l'omissione compiuta dalla Corte
d'Appello ha una valenza determinante sul difetto di sussunzione lamentato e non appare in linea con quanto da questa Corte affermato in merito all'esercizio del potere discrezionale di valutazione della confessione stragiudiziale, tanto più che questa stessa Corte, proprio in merito al valore pagina 3 di 8 confessorio delle affermazioni contenute in una lettera circa la realtà di un determinato negozio giuridico, ha statuito che detto valore non è sminuito dal fatto che la lettera sia diretta ad un terzo ed inviata alla controparte solo per conoscenza, sussistendo in tal caso l'animus confitendi (Cass., Sez.
2, 09/04/1980 n. 2279; in senso conforme, Cass. n. 75/1951)”. Ha quindi rinviato il giudizio alla
Corte di Appello di Bologna in diversa composizione per procedere ad un nuovo esame della lettera “nella sua integralità come inviata ad un terzo e contestualmente alla controparte per conoscenza sia perché ne valuti la portata confessoria e la sussistenza o meno dell'animus confitendi”. riassumeva il giudizio chiedendo la condanna della la quale si costituiva e reiterava Pt_1 CP_1
le domande di garanzia verso la GN , la e il Parte_2 Controparte_2
rimasto contumace. CP_4
Tanto premesso, si osserva che con la citata missiva del 5/9/2009, inviata da ad CP_1 CP_7
e ad ( entrambi indicati come destinatari), la scriveva “la ditta che si
[...] Pt_1 CP_1 Pt_1 legge in indirizzo ci ha inviato la lettera con la quale comunicate che “ non essendo state rilevate rotture nell'impianto fognario, non possiamo che ribadire la nostra precedente” . Come già ampiamente riportato nella corrispondenza intercorsa, abbiamo verificato che il danno alla ditta
è stato causato dalla rottura del condotto fognario. Riteniamo quindi che il danno sia Pt_1
indennizzabile ai sensi della polizza a suo tempo sottoscritta. Non possiamo e non desideriamo entrare nel merito delle Vs valutazioni, ma nel caso che la chieda il risarcimento dei danni CP_9
attraversi la Giustizia Civile, saremmo obbligati a reputarVi responsabili anche delle spese legali a ns carico”.
Nella missiva rende indubbiamente una dichiarazione di scienza laddove dichiara “abbiamo CP_1 verificato che il danno alla ditta è stato causato dalla rottura del condotto fognario” Pt_1
riconoscendo, dunque, la verità di un fatto obiettivo e controverso a lei sfavorevole (la rottura dell'impianto fognario) e favorevole all'altra parte, quale causa dei danni provocati ad Pt_1
Non può essere revocato in dubbio, pertanto, il valore di prova legale ai sensi dell'art 2735 c1 cc primo periodo di tale dichiarazione, rilevato che risulta indirizzata direttamente ad oltre che Pt_1
alla GN AS .
Peraltro come ha precisato la Corte di Cassazione nell'Ordinanza di rinvio, le dichiarazioni relative a fatti sfavorevoli alla parte che le compie hanno valore confessorio anche ove contenute in una lettera diretta ad un terzo ed inviata alla controparte solo per conoscenza, sussistendo anche in tal caso l'"animus confitendi".
pagina 4 di 8 Sotto il profilo dell'elemento soggettivo della confessione si osserva, inoltre, che esso consiste nella consapevolezza e volontà di ammettere e/o di riconoscere la verità di un fatto a sé sfavorevole e vantaggioso per l'altra parte, indipendentemente dal fine per il quale la dichiarazione sia stata resa, indipendentemente dalla consapevolezza delle conseguenze giuridiche che ne possono derivare (ex multis Cass 2003/607). Infatti in tal caso il confitente può chiedere la revoca della confessione provando di esser incorso in errore di fatto, oltre che per violenza, ex art. 2732 cc.
Nel caso di specie, la non ha mai invocato la revoca della confessione per errore di fatto, CP_1 negando piuttosto il valore confessorio sul rilievo che la dichiarazione circa la “rottura del condotto fognario” avrebbe dovuto interpretarsi “atecnicamente” come “guasto all'impianto fognario”, posto che il sollevamento della botola del pozzetto antistante il capannone dell'attrice era stata provocato dalla pressione dell'acqua che non riusciva.
Tale tesi non è convincente: la alla luce della polizza e della precedente corrispondenza con CP_1
la compagnia, era perfettamente a conoscenza che la garanzia operava o meno a seconda della specifica causa del sinistro, e deve quindi ritenersi che i termini utilizzati fossero stati scelti consapevolmente.
Sulla scorta della sola predetta dichiarazione confessoria, che costituisce prova legale, deve pertanto affermarsi la responsabilità di nella produzione dell'evento dannoso senza che possano CP_1
rilevare altri elementi di valutazione degli accadimenti.
Deve poi osservarsi che, come è noto, la confessione produce effetti nei confronti della parte che la fa e della parte che la provoca, ma non può acquisire valore di prova legale nei confronti di persone diverse dal confitente, in quanto costui non ha alcun potere di disposizione relativamente a situazioni giuridiche facenti capo ad altri, distinti soggetti del rapporto processuale processuale e, se anche il giudice ha il potere di apprezzare liberamente la dichiarazione e trarne elementi indiziati di giudizio nei confronti delle altre parti, tali elementi non possono prevalere rispetto alle risultanze di prove dirette (ex multis Cass 2021/38626, 3875/14, 8458/04)
Orbene, nei confronti dell' non può riconoscersi alla dichiarazione resa da nella CP_3 CP_1
missiva del 5/9/2009 alcuna valenza probatoria, risultando i fatti ivi ammessi dalla CP_1 contraddetti dai dati oggettivi acquisiti dall'istruttoria .
In particolare dalla ctu espletata nel giudizio di primo grado è stato accertato che la condotta ed i pozzetti dell'impianto fognario erano in normale stato di conservazione e la rete fognaria era adeguata ed in buono stato di funzionamento.
All'esito degli accertamenti il perito ha concluso che l'allagamento è stato determinato dall'incapacità del fiume ZO ( la cui gestione è a carico del di Controparte_10
pagina 5 di 8 ) di smaltire le acque recapitate dal sistema fognario, ed ha affermato che le precipitazioni in CP_2 questione hanno avuto carattere eccezionale;
il perito ha inoltre rilevato anche l'incidenza negativa che nel fenomeno ha svolto la collocazione geografica di ubicata in un'area Pt_1 morfologicamente depressa, per cui l'esondazione in tale area non ha trovato naturali vie di fuga.
Essendo stato escluso dal ctu che la fuoriuscita dell'acqua dalla condotta fognaria sia derivata da rotture delle condotte/tubazioni della rete fognaria, ma determinata dalla pressione interna alla condotta creata dall'acqua caduta in poco tempo in zona e fuoriuscita da un pozzetto di ispezione,
l'evento dannoso non rientra nella copertura assicurativa sottoscritta dalla , rilevato che ai CP_1 sensi del punto 27.11 della polizza sono coperti dalla garanzia assicurativa “i danni da spargimento di acqua conseguenti a rotture accidentali di tubazioni, impianti e condutture”.
Deve essere pertanto rigettata la domanda di garanzia proposta da nei confronti di CP_1 [...]
. Controparte_3
Alla luce degli esiti della ctu deve inoltre escludersi qualsiasi responsabilità della CP_2
e del chiamati in causa da la prima quale proprietaria dei
[...] Controparte_4 CP_1 fossi e il secondo quale proprietario dell'impianto fognario , non risultando l'evento dannoso riconducibile alle rispettive competenze.
Passando all'esame dei danni subiti da i danneggiamenti riportati dagli arredi e materiali Pt_1
della società in seguito agli allagamenti del capannone sono stati confermati dai testi Tes_1
e , i quali hanno anche confermato l'elenco dei beni di cui al documento
[...] Testimone_2
all.11 di parte attrice.
I danni sono stati, inoltre, verificati dal perito della ( doc 5 fascicolo Controparte_3
, il quale ha redatto relazione del sopralluogo effettuato in data 31/7/2008 nella quale ha CP_3
indicato analiticamente i materiali e gli arredi rinvenuti danneggiati con il valore di acquisto / produzione per un ammontare di complessive €22.950,00. ha dunque provato il danno subito che può liquidarsi nella somma indicata dal perito di Pt_1
in complessive €22.950,00. CP_3
La somma va rivalutata dalla data del sinistro ad oggi, e ammonta così a complessivi €30.316,95.
Sull'importo decorrono gli interessi moratori ex art 1284 c1 cc dalla data della presente decisione al saldo;
non possono riconoscersi gli interessi compensativi perché non domandati (v. da ultimo Cass.
10376/24).
Le spese processuali di tutti i gradi vanno vengono compensate tra e nella misura del Pt_1 CP_1
50%; sussistono infatti i presupposti di cui all'art. 92 c2 cpc come integrato dalla Corte Cost. con la pronuncia n. 17/18 in considerazione dell'eccezionalità delle ragioni del decidere che hanno visto la pagina 6 di 8 soccombenza, per intervenuta confessione della verso la e allo stesso tempo, quanto CP_1 Pt_1 al rapporto processuale con l' l'accertamento della mancanza della sua responsabilità; la CP_3
restante parte viene posta a carico di liquidata come in dispositivo ai sensi del DM 147/22. CP_1
Le spese della CTU vanno poste a carico dell' e della metà per ciascuna. Pt_1 CP_1
Le spese processuali di tutti i gradi tra e i chiamati in causa e CP_1 CP_8 CP_2
(escluso per la il giudizio in Cassazione in cui non si è costituita)
[...] Controparte_2
vengono poste a carico di soccombente, previa compensazione con la per la metà CP_1 CP_2 atteso che solo l'espletamento della CTU ha consentito di accertare la causa (estranea agli obblighi della ) del sinistro. CP_2
Nulla a provvedere sulle spese nei confronti del rimasto contumace in Controparte_4
tutti i gradi del giudizio.
P.Q.M.
La Corte
Definitivamente pronunciando in sede di rinvio ex art. 392 cpc sulla riassunzione ex art 392 cpc proposta da nei confronti di , nonché della , Pt_1 CP_1 Controparte_2 [...]
e così provvede: CP_3 Controparte_4
-In accoglimento della domanda proposta da condanna al risarcimento dei Pt_1 CP_1
danni in suo favore quantificati nella somma di €30.316,95, oltre interessi moratori ex art 1284 c1 cc dalla data della presente decisione al saldo;
Rigetta la domanda di manleva proposta da nei confronti di CP_1 Controparte_3 CP_2
e ;
[...] Controparte_4
- Compensa nella misura del 50% le spese processuali tra e e condanna alla Pt_1 CP_1 CP_1
rifusione della restante parte in favore di che liquida ai sensi del DM 147/22, già decurtato Pt_1
l'importo del 50%, per il primo grado in €183,50 per anticipazioni e €3.000,00 per compensi oltre rimb. forf, iva e cpa;
per il primo giudizio di appello in €402,00 per anticipazioni e €3.000,00 per compensi oltre rimb. forf, iva e cpa;
per il giudizio in Cassazione in €531,00 per anticipazioni e in
€1.600,00 per compensi oltre rimb. forf, iva e cpa e per il presente giudizio di rinvio in €272,50 per anticipazioni e €3.000,00 per compenso oltre rimb. forf, iva e cpa. Pone le spese di CTU a carico della e di metà per ciascuna;
CP_1 Pt_1
- Condanna alla rifusione delle spese processuali in favore di che liquida CP_1 Controparte_8 ai sensi del DM 147/22 per il primo grado in €6.000,00 per compensi oltre rimb. forf, iva e cpa;
per giudizio di appello in €6.000,00 per compensi oltre rimb. forf, iva e cp;
per il giudizio in pagina 7 di 8 Cassazione in €3.200,00 per compensi oltre rimb. forf, iva e cpa e per il presente giudizio di rinvio in €6.000,00 per compenso oltre rimb. forf, iva e cpa .
Compensa nella misura del 50% le spese processuali tra e la e condanna CP_1 Controparte_2
alla rifusione della restante parte in favore della che liquida ai sensi del DM CP_1 CP_2
147/22, già decurtato l'importo del 50%, per il primo grado in €3.000,00 per compensi oltre rimb. forf, iva e cpa;
per giudizio di appello in €3.000,00 per compensi oltre rimb. forf, iva e cp e per il presente giudizio di rinvio in €3.000,00 per compenso oltre rimb. forf, iva e cpa .
Nulla a provvedere sulle spese nei confronti del rimasto contumace in Controparte_4
tutti i gradi del giudizio.
Così deciso in Bologna dalla seconda sezione civile della Corte di Appello nella camera di consiglio del 1/3/2025
Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente
avv. Eugenia Capano dott. Mariacolomba Giuliano
pagina 8 di 8