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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 06/06/2025, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO - collegio civile - riunita in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati: dr. Maria Grazia d'ERRICO presidente rel. dr. Rita CAROSELLA consigliere dr. Gianfranco PLACENTINO consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di appello n. 173/2021 avverso la sentenza n. 378/2020 del Tribunale di
Campobasso in composizione monocratica, resa nel procedimento iscritto al n. 1626/2017
R.G., avente ad oggetto : indennità da occupazione senza titolo di immobile e risarcimento danni
T R A
(c.f. rappresentato e difeso anche Parte_1 CodiceFiscale_1 disgiuntamente dagli avv.ti Lucia Liberatore e Pasqualino Iannacci in forza di delega notarile del 21 aprile 2021 per notar del Collegio notarile delle Persona_1
Isole Canarie -pec: e Email_1
Email_2
APPELLANTE
E
(c.f.: ), in qualità di procuratore generale in CP_1 C.F._2 relazione alle cause civili già facenti capo all'appellato in virtù di Controparte_2 testamento per atto del notaio di Isernia, rep. 1664 – racc. 1340, Persona_2 rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Rastrelli in forza di procura alle liti allegata alla comparsa di intervento - pec: Email_3
1 e , quali eredi Controparte_3 CP_4 Controparte_5 dell'appellato , contumaci Controparte_2
APPELLATI
CONCLUSIONI: disposta la trattazione dell'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni mediante deposito di note scritte ai sensi degli artt. 35 del d.lgs. n. 149/2022 e
127 ter c.p.c., sono state rassegnate le conclusioni di seguito sintetizzate:
avv. ti Liberatore e Iannacci per l'appellante
a)- accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 327, secondo comma, c.p.c., ammettere l'appello tardivo e conseguentemente emettere sentenza di rito di nullità della sentenza impugnata e del procedimento di primo grado, con condanna degli appellati alle spese e competenze del presente giudizio da anticiparsi ai difensori antistatari;
b)- subordinatamente, ammettere l'appello tardivo e conseguentemente dichiarare la nullità della sentenza impugnata e del procedimento di primo grado e rinviare ad altro giudice di primo grado per la decisione nel merito, con condanna degli appellati alle spese del presente giudizio da anticiparsi ai difensori antistatari;
c)- ancor più subordinatamente, ammettere l'appello tardivo e conseguentemente dichiarare la nullità della sentenza e del procedimento di primo grado e nel merito così decidere:
a)- dichiarare inammissibile la domanda proposta dal per carenza del CP_2 presupposto logico giuridico;
b)- in via subordinata, rigettare la domanda proposta dal perché infondata CP_2 nonché in parte prescritta;
c)- in via ulteriormente subordinata, contenere la domanda del nella somma CP_2 effettivamente dovuta;
d)- condannare, in ogni caso, gli appellati alle spese e competenze del presente giudizio da anticiparsi ai difensori antistatari;
avv. Rastrelli per l'appellato costituito
2 in rito: - accertata e dichiarata la regolarità della notificazione e della citazione in primo grado rigettare l'eccezione dell'appellante e per l'effetto dichiarare la tardività e
l'inammissibilità della citazione in appello;
- rigettare l'impugnazione in appello poiché infondata in fatto e diritto e per l'effetto confermare la sentenza n. 378/2020 del Tribunale di Campobasso;
in via subordinata: - accertata e dichiarata l'occupazione degli immobili da parte del convenuto , condannare quest'ultimo al pagamento della somma totale di Parte_1
€.240.230,73 oltre interessi legali;
condannare il convenuto al pagamento delle spese e del compenso di entrambi i gradi di giudizio oltre oneri di legge.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. -- Con sentenza n. 378 pubblicata l'11/08/2020, non notificata, il Tribunale di
Campobasso in composizione monocratica ha accolto la domanda -proposta con citazione notificata mediante deposito in data 21/08/2017 presso la casa comunale di JA (CB) ai sensi dell'art. 143 c.p.c.-, avanzata da nei confronti di Controparte_2 [...]
rimasto contumace. Pt_1
Il primo giudice ha condannato il convenuto a versare all'attore la somma di 207.930,73 euro a titolo di occupazione dell'immobile oggetto di contratto preliminare di compravendita fra le parti dichiarato risolto con sentenza della Corte di Appello di
Campobasso n. 290/2015, oltre all'importo di 32.000,00 euro a titolo di risarcimento dei danni arrecati al bene, spese di giudizio e di ctu.
2. – ha proposto appello tardivo ex art. 327, co.2, c.p.c. avverso tale Parte_1 decisione con citazione notificata l'11/05/2021, deducendo di avere appreso dal proprio procuratore solo l'8/04/2021 (quando il termine “lungo” per l'appello era già scaduto sin dal 1°/03/2021) della pronuncia della sentenza n. 378/2020, in quanto allegata al fascicolo della procedura esecutiva immobiliare n. 49/2016 R.G., a sua volta proposta dal nei confronti del . Pt_1 CP_2
L'appellante ha specificato di non essersi costituito in primo grado a causa della nullità della notificazione della citazione introduttiva del procedimento dinanzi al tribunale,
3 effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c. in assenza dei relativi presupposti;
ha inoltre addotto a sostegno dell'ammissibilità dell'appello tardivo la nullità dell'atto di citazione per mancata assegnazione del termine di legge a comparire ed in subordine ha sostenuto l'infondatezza nel merito della domanda proposta dalla controparte, concludendo per la rimessione della causa al primo giudice ex art. 354 c.p.c., ovvero nei sensi richiamati con le conclusioni sopra riportate.
Ha resistito l'appellato , sostenendo di avere proceduto alla notifica Controparte_2 della citazione dinanzi al tribunale all'esito della diligente verifica dell'irreperibilità non temporanea del notificando;
ha inoltre contestato l'operatività, ai fini del computo del termine a comparire previsto in citazione, della sospensione feriale quanto al termine di
20 giorni di cui all'ultimo comma dell'art. 143 c.p.c. e chiesto di dichiarare l'inammissibilità dell'appello tardivo ed in subordine di rigettare l'appello nel merito.
In seguito alla morte del nel corso del presente appello, analoghe difese ha CP_2 proposto costituitosi in giudizio quale procuratore generale, in virtù di CP_1 disposizione testamentaria, in relazione alle cause civili già facenti capo all'appellato, mentre sono rimaste contumaci le eredi di quest'ultimo Controparte_3 CP_4
e .
[...] Controparte_5
Concessa l'inibitoria dell'esecutività della sentenza appellata chiesta dall'appellante, la causa è stata riservata per la decisione con ordinanza del 20/06/2024, con cui sono stati concessi alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. decorrenti dalla comunicazione del provvedimento.
3.1-- Dinanzi al primo giudice la notificazione della citazione introduttiva del giudizio:
1) è stata tentata una prima volta dal , a mezzo ufficiale giudiziario, in data CP_2
26/07/2017 presso la residenza del in JA alla loc. Maiella n. 226, con esito Pt_1 negativo in quanto: “emigrato in SP come da informazioni assunte in loco”
2) il 2/08/2017 il notificante ha ottenuto dal Comune di JA il certificato attestante la residenza di al suddetto indirizzo del medesimo comune Parte_1
3) in pari data il procuratore del , premettendo che “nonostante le ricerche e le CP_2 richieste di informazioni suggerite dall'ordinaria diligenza finalizzate a rintracciare la
4 residenza, dimora o domicilio del destinatario dell'atto”, non era stato possibile reperire un indirizzo presso cui eseguire la notificazione, ha chiesto all'ufficiale giudiziario competente di procedere ai sensi dell'art. 143 c.p.c.
4) l'ufficiale giudiziario ha la notificazione eseguito il 21/08/2017 mediante deposito di copia dell'atto presso la casa comunale di JA.
3.2-- La notificazione ai sensi dell'art. 140 c.p.c. postula l'assenza solo momentanea del destinatario della notificazione nel luogo in cui risiede e si perfeziona mediante deposito di copia dell'atto nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affissione dell'avviso del deposito alla porta dell'abitazione, ufficio o azienda del destinatario ed invio della relativa notizia mediante raccomandata a.r.
L'art. 143 c.p.c. presuppone l'irreperibilità non temporanea del notificando, ossia l'oggettiva impossibilità di individuare il luogo di residenza, dimora o domicilio del destinatario nonostante l'esperimento di indagini suggerite, nei singoli casi, dall'ordinaria diligenza.
La S.C. ritiene necessaria sul piano soggettivo l'ignoranza incolpevole di tali luoghi da parte di chi chiede la notifica, e sul piano oggettivo che siano provate le indagini compiute da chi ha domandato la notificazione: secondo Cass. 2017/n. 19012 e Cass.
2012/n. 20971, fra le altre, “i presupposti legittimanti la notificazione a norma dell'art.
143 c.p.c., non sono solo il dato soggettivo dell'ignoranza, da parte del richiedente o dell'ufficiale giudiziario, circa la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario dell'atto, né il mero possesso del certificato anagrafico, dal quale risulti il destinatario stesso trasferito per ignota destinazione, essendo anche richiesto che la condizione di ignoranza non sia superabile attraverso le indagini possibili nel caso concreto, da compiersi ad opera del mittente con l'ordinaria diligenza”; v. anche Cass. 2024/n. 27699
e Cass. 2021/n. 40467: “il ricorso alle formalità di notificazione previste dall'art. 143
c.p.c. per le persone irreperibili non può essere affidato alle mere risultanze di una certificazione anagrafica, ma presuppone sempre e comunque che, nel luogo di ultima residenza nota, siano compiute effettive ricerche e che di esse l'ufficiale giudiziario dia espresso conto”, pur ritenendosi “l'adeguatezza delle ricerche svolte in quelle direzioni
5 in cui è ragionevole ritenere, secondo una presunzione fondata sulle ordinarie manifestazioni della cura che ciascuno ha dei propri affari ed interessi, siano reperibili informazioni lasciate dallo stesso soggetto interessato, per consentire ai terzi di conoscere l'attuale suo domicilio” -Cass. 2017/n. 19012, cit.-.
Per quanto riguarda lo specifico caso di destinatario trasferitosi all'estero, la S.C. ritiene che le indagini da parte del notificante non possano limitarsi alle risultanze anagrafiche, ma che, in caso di esito negativo delle ricerche presso l'AIRE - anagrafe italiani residenti all'estero- debbano estendersi agli uffici consolari (Cass. civ. sez. un. 10 maggio 2002, n.6737; Cass. 2012/n. 1608); per Cass. 2013/n. 28695, in particolare: “ove
l'attore notificante abbia appreso, per conoscenze acquisite in occasione di precedenti notifiche, del trasferimento della residenza del convenuto nella città di uno stato estero, non può essere eseguita la notificazione nelle forme dell'art. 143 cod. proc. civ., dovendosi escludere che possa essere invocata la buona fede sulle risultanze dei registri anagrafici per l'omessa annotazione del suddetto trasferimento, essendo invece necessario che l'attore effettui preventivamente ulteriori ricerche presso l'ufficio consolare di cui all'art. 6 della legge 27 ottobre 1988, n. 470, per la verifica della nuova residenza”.
Nello stesso senso, Cass. 2015/n. 17307, esaminando anch'essa un caso (simile a quello in esame) di notifica ex art. 143 c.p.c. successiva all'infruttuoso tentativo di consegna nel luogo di residenza anagrafica, senza che venissero disposte ricerche presso l'ufficio consolare di cui all'art. 6 della legge 27 ottobre 1988 n. 470 benché il mittente sapesse che la destinataria si era trasferita negli Stati Uniti, ha precisato che “quando il destinatario della notifica si sia trasferito all'estero senza annotazione nei registri
d'anagrafe, il notificante, che abbia comunque avuto conoscenza dell'avvenuto trasferimento di residenza, è tenuto in ogni caso a svolgere ulteriori ricerche presso
l'ufficio consolare prima di procedere alla notificazione nelle forme dell'art. 143 c.p.c., fermo restando che l'omissione di tali incombenze comporta l'inesistenza della notificazione solo se eseguita in un luogo privo di collegamento con il destinatario, determinando, altrimenti, la mera nullità della stessa” (essendo esclusa l'inesistenza
6 della notifica ex art. 143 c.p.c., stante il collegamento con il destinatario, in caso di deposito nella casa comunale del luogo dell'ultima residenza anagrafica).
La S.C. reputa dunque possibile e necessario, prima di procedere secondo le formalità di cui all'art. 143 c.p.c., eseguire ulteriori ricerche con l'impiego dell'ordinaria diligenza presso l'Ufficio consolare di cui all'art. 6 della legge 27 ottobre 1988, n. 470, costituente non solo il tramite istituzionale attraverso il quale il contenuto informativo dell'adempimento degli obblighi di dichiarazione del cittadino all'estero perviene alle amministrazioni competenti alla tenuta dei menzionati registri, ma anche l'organo cui competono poteri sussidiari di accertamento e rilevazione, intesi a porre rimedio alle lacune informative derivanti dall'inerzia del cittadino trasferitosi, nel provvedere alle relative annotazioni all'AIRE (Cass. 1608/2012; Cass. 2015/n. 13768).
4.-- Con il presente appello, il ha esposto di essersi recato in SP, all'epoca Pt_1 della tentata notifica del luglio 2017 e di quella effettuata nel mese successivo, per il solo periodo delle ferie estive, e di non avere avuto alcuna notizia del processo intrapreso dal al suo rientro in Italia nel mese di settembre del 2017; ha aggiunto di essersi CP_2 trasferito effettivamente in SP solo il 20/02/2018 -come da attestazione di iscrizione all'AIRE prodotta con l'atto di appello-.
L'appellato ha sostenuto la validità della notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c. affermando che dagli atti emergerebbe che “il convenuto, in data 2 agosto 2017, non era dunque irreperibile né iscritto all'AIRE. In sostanza era solo sconosciuta la sua effettiva residenza, dimora o domicilio”, con ciò prospettando dunque l'irreperibilità di fatto del notificando.
Come tuttavia chiarito dalla Cassazione con ordinanza n. 14705 del 27/05/2024, in motivazione, “l'irreperibilità di fatto del destinatario, dovuta al cambio di indirizzo (che
è ipotesi diversa dal caso in cui ogni suo recapito, dimora, domicilio, residenza, sia sconosciuto, art. 143 c.p.c.) avrebbe imposto di rispettare la procedura dell'articolo 140
c.p.c.”
Nella fattispecie il notificante, all'esito della relazione negativa del 26/07/2017 con la quale l'ufficiale giudiziario riferiva quanto appreso da informazioni in loco circa il
7 trasferimento del in SP (attestazione facente fede fino a querela di falso Pt_1 relativamente alle attività svolte dall'ufficiale giudiziario, ma non circa la verità del contenuto delle dichiarazioni dallo stesso ricevute), si è limitato all'acquisizione della certificazione anagrafica, dalla quale il notificando risultava ancora residente presso il
Comune di JA.
L'acquisizione di informazioni presso l'AIRE e, in caso di esito negativo, presso gli uffici consolari (secondo quanto esposto al paragrafo che precede) avrebbe consentito al di verificare l'effettivo trasferimento in SP del destinatario, ed in caso di CP_2 esito negativo di avere la prova che egli era solo temporaneamente assente dalla sua residenza in JA e che la notifica andava effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c.
5.-- La modalità di notificazione ex art. 143 c.p.c., implicante il mero deposito dell'atto presso la casa comunale senza alcun avviso al destinatario, determina la presunzione della mancata conoscenza del processo da parte del contumace involontario, dovendo la stessa logicamente presumersi, presunzione nella specie non vinta da prova contraria (cfr. Cass.
Sez. 3 - , Sentenza n. 28425 del 11/10/2023).
Ai sensi dell'art. 327 c.p.c., comma 2, e dell'art. 354 c.p.c., comma 1, la deduzione della nullità della notificazione della citazione introduttiva fatta valere come motivo d'impugnazione della sentenza di primo grado, impone al giudice di appello, che la ritenga sussistente, di rimettere la causa al primo giudice (Cass. 2011/n.15901), con conseguente assorbimento di ogni altra questione (cfr. Cass. 2007/n.16982; Cass.
n. 432 del 14/01/2003).
La causa va dunque rimessa dinanzi al Tribunale di Campobasso ai sensi dell'art. 354
c.p.c., essendo preclusa in questa sede ogni valutazione del merito della controversia.
5.-- Le spese processuali del giudizio di primo grado (poste dal tribunale a carico del
, sono demandate al giudice nuovamente investito della causa perchè vi Pt_1 provveda all'esito della valutazione complessiva dell'esito della controversia.
In caso di rimessione al primo giudice, il giudice di appello è tenuto invece a provvedere sulle spese del secondo grado (cfr. Cass. 2006/n.13550; Cass. 2010/n.16765; Cass.
2021/n. 11865): segue pertanto la condanna della parte appellata a rimborsare alla
8 controparte le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo in riferimento al valore della controversia applicando il D.M. n. 147/2022, parametri minimi in considerazione della non complessità e novità delle questioni trattate e tenuto conto dell'attività svolta -di studio, introduttiva, di trattazione/inibitoria e conclusionale-.
P. Q. M.
la Corte di Appello di Campobasso - collegio civile, pronunciando definitivamente sull'appello proposto con citazione notificata l'11/05/2021 da nei Parte_1 confronti di (cui sono subentrati in appello, nelle rispettive qualità, Controparte_2 ed e ), avverso la CP_1 Controparte_3 CP_4 Controparte_5 sentenza n. 378/2020 del Tribunale di Campobasso in composizione monocratica, così provvede:
1) dichiara la nullità della notificazione della citazione introduttiva del giudizio di primo grado nei confronti di Parte_1
2) per l'effetto, ordina la rimessione della causa al Tribunale di Campobasso nel termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della presente sentenza;
3) condanna le parti appellate, in solido, a rimborsare all'appellante le spese del presente appello, che liquida in € 1.138,50 per esborsi ed in € 7.160,00 per compensi ai difensori, oltre al rimborso forfettario nella percentuale del 15% sul compenso, Iva e Cpa come per legge, da versare agli avv.ti Lucia Liberatore e Pasqualino Iannacci, antistatari.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte del 22/05/2025.
dr. Maria Grazia d'Errico - presidente est.
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO - collegio civile - riunita in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati: dr. Maria Grazia d'ERRICO presidente rel. dr. Rita CAROSELLA consigliere dr. Gianfranco PLACENTINO consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di appello n. 173/2021 avverso la sentenza n. 378/2020 del Tribunale di
Campobasso in composizione monocratica, resa nel procedimento iscritto al n. 1626/2017
R.G., avente ad oggetto : indennità da occupazione senza titolo di immobile e risarcimento danni
T R A
(c.f. rappresentato e difeso anche Parte_1 CodiceFiscale_1 disgiuntamente dagli avv.ti Lucia Liberatore e Pasqualino Iannacci in forza di delega notarile del 21 aprile 2021 per notar del Collegio notarile delle Persona_1
Isole Canarie -pec: e Email_1
Email_2
APPELLANTE
E
(c.f.: ), in qualità di procuratore generale in CP_1 C.F._2 relazione alle cause civili già facenti capo all'appellato in virtù di Controparte_2 testamento per atto del notaio di Isernia, rep. 1664 – racc. 1340, Persona_2 rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Rastrelli in forza di procura alle liti allegata alla comparsa di intervento - pec: Email_3
1 e , quali eredi Controparte_3 CP_4 Controparte_5 dell'appellato , contumaci Controparte_2
APPELLATI
CONCLUSIONI: disposta la trattazione dell'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni mediante deposito di note scritte ai sensi degli artt. 35 del d.lgs. n. 149/2022 e
127 ter c.p.c., sono state rassegnate le conclusioni di seguito sintetizzate:
avv. ti Liberatore e Iannacci per l'appellante
a)- accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 327, secondo comma, c.p.c., ammettere l'appello tardivo e conseguentemente emettere sentenza di rito di nullità della sentenza impugnata e del procedimento di primo grado, con condanna degli appellati alle spese e competenze del presente giudizio da anticiparsi ai difensori antistatari;
b)- subordinatamente, ammettere l'appello tardivo e conseguentemente dichiarare la nullità della sentenza impugnata e del procedimento di primo grado e rinviare ad altro giudice di primo grado per la decisione nel merito, con condanna degli appellati alle spese del presente giudizio da anticiparsi ai difensori antistatari;
c)- ancor più subordinatamente, ammettere l'appello tardivo e conseguentemente dichiarare la nullità della sentenza e del procedimento di primo grado e nel merito così decidere:
a)- dichiarare inammissibile la domanda proposta dal per carenza del CP_2 presupposto logico giuridico;
b)- in via subordinata, rigettare la domanda proposta dal perché infondata CP_2 nonché in parte prescritta;
c)- in via ulteriormente subordinata, contenere la domanda del nella somma CP_2 effettivamente dovuta;
d)- condannare, in ogni caso, gli appellati alle spese e competenze del presente giudizio da anticiparsi ai difensori antistatari;
avv. Rastrelli per l'appellato costituito
2 in rito: - accertata e dichiarata la regolarità della notificazione e della citazione in primo grado rigettare l'eccezione dell'appellante e per l'effetto dichiarare la tardività e
l'inammissibilità della citazione in appello;
- rigettare l'impugnazione in appello poiché infondata in fatto e diritto e per l'effetto confermare la sentenza n. 378/2020 del Tribunale di Campobasso;
in via subordinata: - accertata e dichiarata l'occupazione degli immobili da parte del convenuto , condannare quest'ultimo al pagamento della somma totale di Parte_1
€.240.230,73 oltre interessi legali;
condannare il convenuto al pagamento delle spese e del compenso di entrambi i gradi di giudizio oltre oneri di legge.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. -- Con sentenza n. 378 pubblicata l'11/08/2020, non notificata, il Tribunale di
Campobasso in composizione monocratica ha accolto la domanda -proposta con citazione notificata mediante deposito in data 21/08/2017 presso la casa comunale di JA (CB) ai sensi dell'art. 143 c.p.c.-, avanzata da nei confronti di Controparte_2 [...]
rimasto contumace. Pt_1
Il primo giudice ha condannato il convenuto a versare all'attore la somma di 207.930,73 euro a titolo di occupazione dell'immobile oggetto di contratto preliminare di compravendita fra le parti dichiarato risolto con sentenza della Corte di Appello di
Campobasso n. 290/2015, oltre all'importo di 32.000,00 euro a titolo di risarcimento dei danni arrecati al bene, spese di giudizio e di ctu.
2. – ha proposto appello tardivo ex art. 327, co.2, c.p.c. avverso tale Parte_1 decisione con citazione notificata l'11/05/2021, deducendo di avere appreso dal proprio procuratore solo l'8/04/2021 (quando il termine “lungo” per l'appello era già scaduto sin dal 1°/03/2021) della pronuncia della sentenza n. 378/2020, in quanto allegata al fascicolo della procedura esecutiva immobiliare n. 49/2016 R.G., a sua volta proposta dal nei confronti del . Pt_1 CP_2
L'appellante ha specificato di non essersi costituito in primo grado a causa della nullità della notificazione della citazione introduttiva del procedimento dinanzi al tribunale,
3 effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c. in assenza dei relativi presupposti;
ha inoltre addotto a sostegno dell'ammissibilità dell'appello tardivo la nullità dell'atto di citazione per mancata assegnazione del termine di legge a comparire ed in subordine ha sostenuto l'infondatezza nel merito della domanda proposta dalla controparte, concludendo per la rimessione della causa al primo giudice ex art. 354 c.p.c., ovvero nei sensi richiamati con le conclusioni sopra riportate.
Ha resistito l'appellato , sostenendo di avere proceduto alla notifica Controparte_2 della citazione dinanzi al tribunale all'esito della diligente verifica dell'irreperibilità non temporanea del notificando;
ha inoltre contestato l'operatività, ai fini del computo del termine a comparire previsto in citazione, della sospensione feriale quanto al termine di
20 giorni di cui all'ultimo comma dell'art. 143 c.p.c. e chiesto di dichiarare l'inammissibilità dell'appello tardivo ed in subordine di rigettare l'appello nel merito.
In seguito alla morte del nel corso del presente appello, analoghe difese ha CP_2 proposto costituitosi in giudizio quale procuratore generale, in virtù di CP_1 disposizione testamentaria, in relazione alle cause civili già facenti capo all'appellato, mentre sono rimaste contumaci le eredi di quest'ultimo Controparte_3 CP_4
e .
[...] Controparte_5
Concessa l'inibitoria dell'esecutività della sentenza appellata chiesta dall'appellante, la causa è stata riservata per la decisione con ordinanza del 20/06/2024, con cui sono stati concessi alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. decorrenti dalla comunicazione del provvedimento.
3.1-- Dinanzi al primo giudice la notificazione della citazione introduttiva del giudizio:
1) è stata tentata una prima volta dal , a mezzo ufficiale giudiziario, in data CP_2
26/07/2017 presso la residenza del in JA alla loc. Maiella n. 226, con esito Pt_1 negativo in quanto: “emigrato in SP come da informazioni assunte in loco”
2) il 2/08/2017 il notificante ha ottenuto dal Comune di JA il certificato attestante la residenza di al suddetto indirizzo del medesimo comune Parte_1
3) in pari data il procuratore del , premettendo che “nonostante le ricerche e le CP_2 richieste di informazioni suggerite dall'ordinaria diligenza finalizzate a rintracciare la
4 residenza, dimora o domicilio del destinatario dell'atto”, non era stato possibile reperire un indirizzo presso cui eseguire la notificazione, ha chiesto all'ufficiale giudiziario competente di procedere ai sensi dell'art. 143 c.p.c.
4) l'ufficiale giudiziario ha la notificazione eseguito il 21/08/2017 mediante deposito di copia dell'atto presso la casa comunale di JA.
3.2-- La notificazione ai sensi dell'art. 140 c.p.c. postula l'assenza solo momentanea del destinatario della notificazione nel luogo in cui risiede e si perfeziona mediante deposito di copia dell'atto nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affissione dell'avviso del deposito alla porta dell'abitazione, ufficio o azienda del destinatario ed invio della relativa notizia mediante raccomandata a.r.
L'art. 143 c.p.c. presuppone l'irreperibilità non temporanea del notificando, ossia l'oggettiva impossibilità di individuare il luogo di residenza, dimora o domicilio del destinatario nonostante l'esperimento di indagini suggerite, nei singoli casi, dall'ordinaria diligenza.
La S.C. ritiene necessaria sul piano soggettivo l'ignoranza incolpevole di tali luoghi da parte di chi chiede la notifica, e sul piano oggettivo che siano provate le indagini compiute da chi ha domandato la notificazione: secondo Cass. 2017/n. 19012 e Cass.
2012/n. 20971, fra le altre, “i presupposti legittimanti la notificazione a norma dell'art.
143 c.p.c., non sono solo il dato soggettivo dell'ignoranza, da parte del richiedente o dell'ufficiale giudiziario, circa la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario dell'atto, né il mero possesso del certificato anagrafico, dal quale risulti il destinatario stesso trasferito per ignota destinazione, essendo anche richiesto che la condizione di ignoranza non sia superabile attraverso le indagini possibili nel caso concreto, da compiersi ad opera del mittente con l'ordinaria diligenza”; v. anche Cass. 2024/n. 27699
e Cass. 2021/n. 40467: “il ricorso alle formalità di notificazione previste dall'art. 143
c.p.c. per le persone irreperibili non può essere affidato alle mere risultanze di una certificazione anagrafica, ma presuppone sempre e comunque che, nel luogo di ultima residenza nota, siano compiute effettive ricerche e che di esse l'ufficiale giudiziario dia espresso conto”, pur ritenendosi “l'adeguatezza delle ricerche svolte in quelle direzioni
5 in cui è ragionevole ritenere, secondo una presunzione fondata sulle ordinarie manifestazioni della cura che ciascuno ha dei propri affari ed interessi, siano reperibili informazioni lasciate dallo stesso soggetto interessato, per consentire ai terzi di conoscere l'attuale suo domicilio” -Cass. 2017/n. 19012, cit.-.
Per quanto riguarda lo specifico caso di destinatario trasferitosi all'estero, la S.C. ritiene che le indagini da parte del notificante non possano limitarsi alle risultanze anagrafiche, ma che, in caso di esito negativo delle ricerche presso l'AIRE - anagrafe italiani residenti all'estero- debbano estendersi agli uffici consolari (Cass. civ. sez. un. 10 maggio 2002, n.6737; Cass. 2012/n. 1608); per Cass. 2013/n. 28695, in particolare: “ove
l'attore notificante abbia appreso, per conoscenze acquisite in occasione di precedenti notifiche, del trasferimento della residenza del convenuto nella città di uno stato estero, non può essere eseguita la notificazione nelle forme dell'art. 143 cod. proc. civ., dovendosi escludere che possa essere invocata la buona fede sulle risultanze dei registri anagrafici per l'omessa annotazione del suddetto trasferimento, essendo invece necessario che l'attore effettui preventivamente ulteriori ricerche presso l'ufficio consolare di cui all'art. 6 della legge 27 ottobre 1988, n. 470, per la verifica della nuova residenza”.
Nello stesso senso, Cass. 2015/n. 17307, esaminando anch'essa un caso (simile a quello in esame) di notifica ex art. 143 c.p.c. successiva all'infruttuoso tentativo di consegna nel luogo di residenza anagrafica, senza che venissero disposte ricerche presso l'ufficio consolare di cui all'art. 6 della legge 27 ottobre 1988 n. 470 benché il mittente sapesse che la destinataria si era trasferita negli Stati Uniti, ha precisato che “quando il destinatario della notifica si sia trasferito all'estero senza annotazione nei registri
d'anagrafe, il notificante, che abbia comunque avuto conoscenza dell'avvenuto trasferimento di residenza, è tenuto in ogni caso a svolgere ulteriori ricerche presso
l'ufficio consolare prima di procedere alla notificazione nelle forme dell'art. 143 c.p.c., fermo restando che l'omissione di tali incombenze comporta l'inesistenza della notificazione solo se eseguita in un luogo privo di collegamento con il destinatario, determinando, altrimenti, la mera nullità della stessa” (essendo esclusa l'inesistenza
6 della notifica ex art. 143 c.p.c., stante il collegamento con il destinatario, in caso di deposito nella casa comunale del luogo dell'ultima residenza anagrafica).
La S.C. reputa dunque possibile e necessario, prima di procedere secondo le formalità di cui all'art. 143 c.p.c., eseguire ulteriori ricerche con l'impiego dell'ordinaria diligenza presso l'Ufficio consolare di cui all'art. 6 della legge 27 ottobre 1988, n. 470, costituente non solo il tramite istituzionale attraverso il quale il contenuto informativo dell'adempimento degli obblighi di dichiarazione del cittadino all'estero perviene alle amministrazioni competenti alla tenuta dei menzionati registri, ma anche l'organo cui competono poteri sussidiari di accertamento e rilevazione, intesi a porre rimedio alle lacune informative derivanti dall'inerzia del cittadino trasferitosi, nel provvedere alle relative annotazioni all'AIRE (Cass. 1608/2012; Cass. 2015/n. 13768).
4.-- Con il presente appello, il ha esposto di essersi recato in SP, all'epoca Pt_1 della tentata notifica del luglio 2017 e di quella effettuata nel mese successivo, per il solo periodo delle ferie estive, e di non avere avuto alcuna notizia del processo intrapreso dal al suo rientro in Italia nel mese di settembre del 2017; ha aggiunto di essersi CP_2 trasferito effettivamente in SP solo il 20/02/2018 -come da attestazione di iscrizione all'AIRE prodotta con l'atto di appello-.
L'appellato ha sostenuto la validità della notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c. affermando che dagli atti emergerebbe che “il convenuto, in data 2 agosto 2017, non era dunque irreperibile né iscritto all'AIRE. In sostanza era solo sconosciuta la sua effettiva residenza, dimora o domicilio”, con ciò prospettando dunque l'irreperibilità di fatto del notificando.
Come tuttavia chiarito dalla Cassazione con ordinanza n. 14705 del 27/05/2024, in motivazione, “l'irreperibilità di fatto del destinatario, dovuta al cambio di indirizzo (che
è ipotesi diversa dal caso in cui ogni suo recapito, dimora, domicilio, residenza, sia sconosciuto, art. 143 c.p.c.) avrebbe imposto di rispettare la procedura dell'articolo 140
c.p.c.”
Nella fattispecie il notificante, all'esito della relazione negativa del 26/07/2017 con la quale l'ufficiale giudiziario riferiva quanto appreso da informazioni in loco circa il
7 trasferimento del in SP (attestazione facente fede fino a querela di falso Pt_1 relativamente alle attività svolte dall'ufficiale giudiziario, ma non circa la verità del contenuto delle dichiarazioni dallo stesso ricevute), si è limitato all'acquisizione della certificazione anagrafica, dalla quale il notificando risultava ancora residente presso il
Comune di JA.
L'acquisizione di informazioni presso l'AIRE e, in caso di esito negativo, presso gli uffici consolari (secondo quanto esposto al paragrafo che precede) avrebbe consentito al di verificare l'effettivo trasferimento in SP del destinatario, ed in caso di CP_2 esito negativo di avere la prova che egli era solo temporaneamente assente dalla sua residenza in JA e che la notifica andava effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c.
5.-- La modalità di notificazione ex art. 143 c.p.c., implicante il mero deposito dell'atto presso la casa comunale senza alcun avviso al destinatario, determina la presunzione della mancata conoscenza del processo da parte del contumace involontario, dovendo la stessa logicamente presumersi, presunzione nella specie non vinta da prova contraria (cfr. Cass.
Sez. 3 - , Sentenza n. 28425 del 11/10/2023).
Ai sensi dell'art. 327 c.p.c., comma 2, e dell'art. 354 c.p.c., comma 1, la deduzione della nullità della notificazione della citazione introduttiva fatta valere come motivo d'impugnazione della sentenza di primo grado, impone al giudice di appello, che la ritenga sussistente, di rimettere la causa al primo giudice (Cass. 2011/n.15901), con conseguente assorbimento di ogni altra questione (cfr. Cass. 2007/n.16982; Cass.
n. 432 del 14/01/2003).
La causa va dunque rimessa dinanzi al Tribunale di Campobasso ai sensi dell'art. 354
c.p.c., essendo preclusa in questa sede ogni valutazione del merito della controversia.
5.-- Le spese processuali del giudizio di primo grado (poste dal tribunale a carico del
, sono demandate al giudice nuovamente investito della causa perchè vi Pt_1 provveda all'esito della valutazione complessiva dell'esito della controversia.
In caso di rimessione al primo giudice, il giudice di appello è tenuto invece a provvedere sulle spese del secondo grado (cfr. Cass. 2006/n.13550; Cass. 2010/n.16765; Cass.
2021/n. 11865): segue pertanto la condanna della parte appellata a rimborsare alla
8 controparte le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo in riferimento al valore della controversia applicando il D.M. n. 147/2022, parametri minimi in considerazione della non complessità e novità delle questioni trattate e tenuto conto dell'attività svolta -di studio, introduttiva, di trattazione/inibitoria e conclusionale-.
P. Q. M.
la Corte di Appello di Campobasso - collegio civile, pronunciando definitivamente sull'appello proposto con citazione notificata l'11/05/2021 da nei Parte_1 confronti di (cui sono subentrati in appello, nelle rispettive qualità, Controparte_2 ed e ), avverso la CP_1 Controparte_3 CP_4 Controparte_5 sentenza n. 378/2020 del Tribunale di Campobasso in composizione monocratica, così provvede:
1) dichiara la nullità della notificazione della citazione introduttiva del giudizio di primo grado nei confronti di Parte_1
2) per l'effetto, ordina la rimessione della causa al Tribunale di Campobasso nel termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della presente sentenza;
3) condanna le parti appellate, in solido, a rimborsare all'appellante le spese del presente appello, che liquida in € 1.138,50 per esborsi ed in € 7.160,00 per compensi ai difensori, oltre al rimborso forfettario nella percentuale del 15% sul compenso, Iva e Cpa come per legge, da versare agli avv.ti Lucia Liberatore e Pasqualino Iannacci, antistatari.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte del 22/05/2025.
dr. Maria Grazia d'Errico - presidente est.
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