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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 25/07/2025, n. 1116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1116 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA Giudice del Lavoro
SENTENZA
La dott.ssa Claudia M. A. Catalano, in funzione di Giudice monocratico del lavoro, esaminati gli atti inerenti alla causa di previdenza distinta dal n. 2165 2024 R.G., promossa (rappr. e dif. dall'avv. PICCI PAOLO) Parte_1 contro (rappr. e dif. dall'avv. GALEANO MANLIO), avente ad oggetto: CP_1
Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev. ;
rilevato
che ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione Parte_1 meglio descritta in ricorso;
che l' ha dedotto di avere riesaminato la posizione del ricorrente e di CP_1 avere rilevato che quest'ultimo non è legale rappresentante della società alla quale va indirizzata la sanzione oggetto di odierna contestazione, provvedendo dunque all'archiviazione del procedimento sanzionatorio;
che va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere;
che, in base al principio di soccombenza virtuale, le spese vanno poste a carico dell' e vanno liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenuto CP_1 conto dell'attività difensiva svolta in concreto;
P. Q. M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere e condanna l' a rifondere a parte ricorrente le spese processuali, CP_1 liquidate in complessivi € 500,00, oltre € 43,00 per c.u. ed accessori di legge. Ragusa, 25/07/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott. ssa Claudia M. A. Catalano)
TRIBUNALE DI RAGUSA Giudice del Lavoro
SENTENZA
La dott.ssa Claudia M. A. Catalano, in funzione di Giudice monocratico del lavoro, esaminati gli atti inerenti alla causa di previdenza distinta dal n. 2165 2024 R.G., promossa (rappr. e dif. dall'avv. PICCI PAOLO) Parte_1 contro (rappr. e dif. dall'avv. GALEANO MANLIO), avente ad oggetto: CP_1
Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev. ;
rilevato
che ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione Parte_1 meglio descritta in ricorso;
che l' ha dedotto di avere riesaminato la posizione del ricorrente e di CP_1 avere rilevato che quest'ultimo non è legale rappresentante della società alla quale va indirizzata la sanzione oggetto di odierna contestazione, provvedendo dunque all'archiviazione del procedimento sanzionatorio;
che va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere;
che, in base al principio di soccombenza virtuale, le spese vanno poste a carico dell' e vanno liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenuto CP_1 conto dell'attività difensiva svolta in concreto;
P. Q. M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere e condanna l' a rifondere a parte ricorrente le spese processuali, CP_1 liquidate in complessivi € 500,00, oltre € 43,00 per c.u. ed accessori di legge. Ragusa, 25/07/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott. ssa Claudia M. A. Catalano)