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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 13/01/2025, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4592/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Enrico Fontanini Presidente
Dott.ssa Alice Croci Giudice relatore - estensore Dott.ssa Paola Scarabotti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4592/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. CONTI SERGIO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata a Lucca, via G. Pascoli n. 206, come da procura in atti;
ATTORE contro
C.F. ; Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE con la partecipazione di
PUBBLICO MINISTERO;
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: dichiarazione giudiziale di paternità
CONCLUSIONI
Come precisate dal procuratore di parte attrice all'udienza del 2/10/2024, da intendersi qui trascritte.
pagina 1 di 8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha promosso azione ex artt. 269 ss c.c. esponendo che: in data Parte_1
21.01.2022, a Pisa, ella ha dato alla luce due bambini con parto gemellare, regolarmente denunciati all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Capannori con il nome di Per_1
e ; i minori sono il frutto della relazione intercorsa con
[...] Persona_2 [...]
, nato a [...] il [...], il quale non ha mai riconosciuto i due gemelli, CP_1
cosicché agli stessi è stato posto solo il cognome della madre;
ella ha affrontato la gravidanza e il parto da sola, senza ricevere alcun supporto, né materiale, né spirituale da parte del il quale ha mostrato totale disinteresse rispetto alla vicenda, sia prima, sia dopo la CP_1
nascita dei bambini;
il mantenimento dei gemelli, che è sempre stato interamente a suo carico,
è divenuto ancor più gravoso in quanto, ad oggi, ella non lavora, poiché, oltre ai due bambini, deve accudire e mantenere anche il figlio minore , nato a [...] il [...] Persona_3
dalla relazione avuta con il precedente compagno;
oltre a ciò, i due bambini hanno il diritto di godere della presenza della figura paterna, che li segua nella crescita fornendo loro un adeguato sostegno materiale e spirituale;
malgrado le numerose richieste pervenutegli, anche a mezzo raccomandata mediante l'intervento del legale, il si è sempre rifiutato di riconoscere CP_1
spontaneamente i due gemelli come figli propri;
la sua frequentazione con il iniziata CP_1
a Marzo 2021 e terminata alla fine dell'estate dello stesso anno, ossia all'inizio della gravidanza, è fatto noto e pacifico, così come la loro relazione sentimentale ed i rapporti intimi intrattenuti;
essi infatti si frequentavano pubblicamente (andando in ristoranti e locali e facendo gite sul litorale in Versilia), avevano amici comuni, come e , e non Persona_4 Persona_5
nascondevano effusioni in pubblico;
inoltre, il frequentava la casa di sua madre, CP_1
e del di lei compagno, e aveva detto alla prima che stavano Persona_6 Persona_7
tentando di avere un figlio;
difatti, in data 27.08.2021 avrebbero dovuto convolare a nozze presso il Comune di Montecarlo, avendo firmato apposita richiesta indirizzata al predetto
Comune.
Ha concluso chiedendo accertarsi la paternità biologica di sui minori Controparte_1
e . Persona_1 Persona_2
All'udienza del 24.03.2023 il Giudice, rilevato il mancato rispetto del termine minimo a comparire, ha dichiarato la nullità della notifica dell'atto di citazione, disponendone la pagina 2 di 8 rinnovazione. Alla successiva udienza del 22.09.2023, verificata la regolarità della notifica, è stata dichiarata la contumacia del convenuto, con concessione dei termini per il deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c.
Nella prima memoria parte attrice ha avanzando richiesta di affidamento dei minori in via esclusiva, anche nella forma del c.d. affido super-esclusivo, con collocamento degli stessi presso la madre, nonché richiesta di condanna del convenuto al pagamento di un contributo al mantenimento dei minori nella misura di € 350,00 per ciascuno, o nella minore o maggior somma ritenuta di giustizia, oltre al 70% delle spese straordinarie, con riferimento al Protocollo siglato da questo Tribunale, con decorrenza dalla nascita degli stessi.
La causa è stata istruita documentalmente, nonché tramite l'assunzione di prove orali e di c.t.u.
All'udienza del 02.10.2024, parte attrice ha precisato le conclusioni e il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, assegnando i termini di legge per il deposito della comparsa conclusionale e di replica.
***
La domanda di dichiarazione giudiziale della paternità avanzata da parte attrice è fondata e deve essere accolta, avendo la prospettazione attorea trovato puntuale riscontro sia nei documenti prodotti, sia nelle prove orali espletate in corso di causa.
Tra i documenti prodotti da parte attrice, assume sicuro rilievo il doc. n. 10 allegato alla memoria istruttoria, avente ad oggetto la corrispondenza intercorsa con il convenuto tramite il canale di messaggistica Whatsapp. Di seguito, al fine di facilitarne la comprensione, ci si riferirà all'attrice con la lettera (A) e al convenuto con la lettera (C). In tali conversazioni quest'ultimo, nel ribadire di non voler riconoscere i nascituri, non ne nega mai la paternità, mostrando anzi di avere piena consapevolezza della circostanza: (A) “lunedì prossimo, alle
16:30, ho la visita dal ginecologo...molto probabilmente si vedrà il sesso...se sei interessato a vedere i tuoi figli fammi sapere”, (C) “che sesso avranno secondo te” “cosa ti senti” “chissà come saranno e a chi assomigliano” (chat del 20.07.2021); (A) “Qualcuno ti ha forzato a venire dentro?!?” Qst stai insinuando?!?” “Non sapevo di averti forzato a mettermi incinta…”
“Sei osceno!” “Come ti avrei forzato?!? ” (C) “Non forzato ma a tenerlo” “Visto Persona_8 che non lo volevo in nessun modo” (chat del 27.07.2021) (C) “Guarda tiffany prima cosa lo
pagina 3 di 8 sapevi come la pensavo che non volevo i bimbi e stata una tua decisione portarli avanti” (chat del 16.10.2021); (C) “Ma che dici scusa se te lo detto in tempo e te non hai voluto abortire ho i testimoni messaggi te lo abbiamo detto in tutte le parole che non gli volevo e te gli hai tenuti e ora che cosa vuoi da me” “La scelta è stata tua”; (A) “Infatti sono rimasta incinta con lo spirito santo!”, “Nessuno ti ha costretto a venirmi dentro” (C) “E non mi va bene questo c e abort9”; (C) “Falsa come i soldi del monopoli ma vedremo tanto speriamo che non nascono”
(A) “Tutto ti torna indietro” (C) “Te lo giuro faccio festa per 5 giorni” (A) “Anche qst messaggi porto in tribunale!” (C) “Porto tutto in tribunale te hai fatto scegliere una cosa che non volevo”; (C) “Guarda che se è per una mano ti ho sempre detto che te la do” “Non mi sono mai negato” “E te lo detto sempre” “Ma io non le voglio riconoscere per la scelta è stata tua”
(A) “E dove sono i soldi di qst mese???” (C) “E non mia” (A) “Non dovrai riconoscerli ma dovrai mantenerli lo stesso, funziona così” (C) “Ma se un sono nati io un ti devo nulla” “Ti ho detto che se alla nascita ti darò una mano sempre ma non le voglio riconoscere” (A)
“Nemmeno io voglio il tuo cognome ma dovrai mantenerli” (C) “Se nascono si”. (chat del
23.11.2021).
Di contenuto sostanzialmente analogo sono i messaggi intercorsi tra il convenuto e la madre dell'attrice, (doc. 13 allegato alla memoria istruttoria). Anche in tali Persona_6
conversazioni, il non disconosce mai la paternità dei bambini, continuando ad CP_1
affermare di non volere altri figli, avendolo comunicato alla non appena scoperta la Per_1
gravidanza e desiderando che la stessa provveda ad abortire: (C)“Guarda ti parlo come fossi mia madre so che è omicidio e sono contro aborto, ma ora in questa situazione c'è da cambiare casa prendere auto nuova perché non w possibile con la mia o con quella di lei poi
c'è da mantenerli ed un casino poi non so come potrà andare avanti il lavoro forse a dicembre bloccano tutto ci sono troppe incognite che è difficile da gestire poi il comportamenti di Per_9
altra sera ho ri visto i mostri del passato e per questo che non me la sento ma io gli ho già detto appena si era saputo ma lei vuole tenerli giustamente ma non capisce le conseguenze ora non è il momento forse me ne pentirò sicuramente” (cfr. chat del 04.07.2021); “Tanto per iniziare tua figlia a scelto per me e voi io lo detto a tempo debito ho prove messaggi registrazioni ecc. Lei lo ha voluto tenere io lo stesso errore due volte non lo faccio la scelta è
pagina 4 di 8 sua e ora che lei a scelto di fare quello che gli pare io devo fare una cosa che non voglio quando lo sapevate tutti” (chat del 25.11.2021).
Passando all'esame delle prove orali assunte all'udienza del 10.04.2024, le deposizioni rese dai testi escussi hanno restituito con nitidezza l'esistenza di una relazione sentimentale tra l'attrice e il convenuto, vissuta alla luce del sole, anche con presentazione alla famiglia d'origine, e proiettata verso imminenti progetti di matrimonio, relazione dalla quale sono nati i due gemelli e . Persona_1 Persona_2
Segnatamente, la teste conoscente dell'attrice, interrogata sul capitolo Testimone_1 di prova n. 6), ha affermato: “Sì, quella sera ho trovato per caso, seduti al tavolo accanto al mio, la con il Io avevo già conosciuto quest'ultimo in quanto fidanzato Per_1 CP_1 della da circa tre mesi all'epoca. In quell'occasione mi riferirono che si sarebbero Per_1 sposati ad agosto di quell'anno, il 2021, avevano già scelto la location, mi sembra a
Montecarlo e dissero che mi avrebbero invitato, avrebbero fatto le partecipazioni. Che la era incinta del lo sapevo già da prima, avevano cercato un figlio in Per_1 CP_1
concomitanza del fatto che si stavano per sposare. La cosa era risaputa, anche altri amici ne erano a conoscenza. La era sempre a casa del li vedevo sempre in giro Per_1 CP_1
per la città anche con il figlio di lui. Quella sera al ristorante il ha confermato che CP_1 stavano aspettando un bimbo”.
amico dell'attrice, interrogato sul capitolo di prova n. 7), ha dichiarato “sì è vero, Persona_4 il mi invitò a casa sua, dove c'era anche la e mi chiese quanto indicato CP_1 Per_1
nel capitolo di prova [se fosse vero che alla fosse saltato il ciclo mestruale, Per_1 confidando allo stesso di avere rapporti non protetti con quest'ultima, anche tre volte al giorno]. Io ero a conoscenza di quelle circostanze in quanto già riferitemi dalla . Per_1
Infine, madre dell'attrice, interrogata sui capitoli nn. 8) e 9), ha affermato Persona_6
“confermo lo scambio di messaggi come da doc. 13 che mi viene mostrato. Ricordo che ad un certo punto della loro relazione io vedevo mia figlia strana, ne parlai con CP_1
tramite messaggio e lui diceva che non se la sentiva di avere un altro figlio, poi però cambiava idea, io gli dicevo che occorreva essere responsabili, poi tornava fuori con il discorso, e alla fine poi ho smesso di parlare con lui”; Cap. 9: “Sì, preciso che il è venuto con mia CP_1
figlia a pranzo a casa mia e di mio marito due volte. La prima verso giugno/luglio 2021,
pagina 5 di 8 quella era la prima volta che conoscevo il mi disse che voleva fare un altro figlio, CP_1
perché ne aveva già uno, e mi fece vedere le immagini della casa che avrebbe voluto comprare per viverci con mia figlia. Parlarono con me e mio marito del matrimonio e il ci CP_1
chiese se conoscevamo dei locali per il pranzo e mio marito gli disse di un locale a
Montecarlo, che poi andarono e vedere e gradirono. La seconda volta vennero a pranzo una o due settimane dopo, c'ero solo io a casa perché mio marito era al lavoro, essendo un giorno lavorativo, e riparlarono del matrimonio. Mia figlia in quell'occasione faceva delle battutine sul fatto che poteva essere incinta e lui rispondeva “che vuoi che sia se sei incinta”, disse anche “prenderemo un pullman per tutta la famiglia”, riferito al fatto che sia lui che lei avevano già altri figli più grandi. Una terza volta mia figlia, che già era incinta e si vedeva la pancetta, e dormirono a casa mia e di mio marito, ma noi non c'eravamo perché CP_1
eravamo al mare mentre loro erano dovuti rientrare e aveva perso le chiavi di CP_1 casa sua”.
Peraltro, le dichiarazioni rese dai testi e in merito ai progetti matrimoniali Tes_1 Per_6
della coppia, sopra trascritte, sono riscontrate dal documento in atti, datato 05.06.2021 e indirizzato all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Montecarlo, contenente richiesta di celebrazione del matrimonio tra le parti per il giorno 27.08.2021 presso la Tenuta Buonamico e recante, in calce, le firme dall'attrice e del convenuto (doc. 7 allegato all'atto di citazione).
Ciò detto, assume particolare pregnanza, considerato unitamente alle emergenze istruttorie sinora evidenziate, il comportamento processuale assunto dalla parte convenuta, rimasta contumace durante tutto il corso del giudizio e sottrattasi sia all'interrogatorio formale – la parte non si è presentata senza giustificato motivo all'udienza fissata per l'incombente, nonostante la regolare notifica a mani dell'ordinanza ammissiva - sia agli accertamenti genetici demandati al c.t.u. incaricato, costituendo approdo giurisprudenziale ormai consolidato quello per cui “nel giudizio promosso per l'accertamento della paternità naturale, il rifiuto del preteso padre di sottoporsi ad indagini ematologiche costituisce un comportamento valutabile dal giudice, ex art. 116, secondo comma, c.p.c., di così elevato valore indiziario da consentire, esso solo, di ritenere fondata la domanda (Cass. n. 28886/2019; Cass. n. 7092/2022)” (Cass., ordinanza n. 21979 del 05.08.2024).
pagina 6 di 8 In particolare, il convenuto, avvisato a mezzo raccomandata a/r dell'inizio delle operazioni peritali, non si è presentato per la data di convocazione, contattando il giorno stesso per le vie brevi la consulente, dott.ssa alla quale ha riferito che si sarebbe sottoposto all'esame Per_10
ematologico solo dopo avere consultato il proprio legale;
nuovamente sollecitato, lo stesso ha ribadito l'intenzione di contattare previamente un legale, ma non ha più fatto seguire alcuna comunicazione, così sottraendosi alle indagini peritali (cfr. nota depositata dal c.t.u. il
02.09.2024).
In conclusione, le risultanze emerse dall'istruttoria, come sopra complessivamente considerate, restituiscono un quadro probatorio chiaro e univoco, essendo idonee a fondare il positivo convincimento di questo Tribunale in ordine alla fondatezza della domanda in esame.
Pertanto, la domanda di dichiarazione giudiziale di paternità proposta dall'attrice, quale soggetto esercente la responsabilità genitoriale sui minori e , Persona_1 Persona_2
nei confronti di deve essere accolta, con conseguente ordine Controparte_1 all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Capannori di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di nascita di ciascuno dei suindicati minori.
La causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore per la prosecuzione del giudizio in ordine alle ulteriori domande formulate in punto di affidamento e di mantenimento dei minori ai sensi dell'art. 277 c.c., come da separata ordinanza.
La pronuncia in ordine alle spese processuali verrà emessa al momento della definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca così provvede:
- Dichiara che , nato a [...] il [...], ivi Controparte_1
residente in [...], è il padre biologico di , Persona_2
nato a [...] il [...] e di , nato a [...] il [...], entrambi Persona_1
residenti a [...];
- Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Capannori di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine degli atti di nascita dei predetti minori;
pagina 7 di 8 - Rimette la causa sul ruolo del Giudice relatore, come da separata ordinanza;
- Spese al definitivo.
Si comunichi all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Capannori.
Così deciso a Lucca nella camera di consiglio del 08/01/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alice Croci Dott. Enrico Fontanini
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Enrico Fontanini Presidente
Dott.ssa Alice Croci Giudice relatore - estensore Dott.ssa Paola Scarabotti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4592/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. CONTI SERGIO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata a Lucca, via G. Pascoli n. 206, come da procura in atti;
ATTORE contro
C.F. ; Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE con la partecipazione di
PUBBLICO MINISTERO;
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: dichiarazione giudiziale di paternità
CONCLUSIONI
Come precisate dal procuratore di parte attrice all'udienza del 2/10/2024, da intendersi qui trascritte.
pagina 1 di 8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha promosso azione ex artt. 269 ss c.c. esponendo che: in data Parte_1
21.01.2022, a Pisa, ella ha dato alla luce due bambini con parto gemellare, regolarmente denunciati all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Capannori con il nome di Per_1
e ; i minori sono il frutto della relazione intercorsa con
[...] Persona_2 [...]
, nato a [...] il [...], il quale non ha mai riconosciuto i due gemelli, CP_1
cosicché agli stessi è stato posto solo il cognome della madre;
ella ha affrontato la gravidanza e il parto da sola, senza ricevere alcun supporto, né materiale, né spirituale da parte del il quale ha mostrato totale disinteresse rispetto alla vicenda, sia prima, sia dopo la CP_1
nascita dei bambini;
il mantenimento dei gemelli, che è sempre stato interamente a suo carico,
è divenuto ancor più gravoso in quanto, ad oggi, ella non lavora, poiché, oltre ai due bambini, deve accudire e mantenere anche il figlio minore , nato a [...] il [...] Persona_3
dalla relazione avuta con il precedente compagno;
oltre a ciò, i due bambini hanno il diritto di godere della presenza della figura paterna, che li segua nella crescita fornendo loro un adeguato sostegno materiale e spirituale;
malgrado le numerose richieste pervenutegli, anche a mezzo raccomandata mediante l'intervento del legale, il si è sempre rifiutato di riconoscere CP_1
spontaneamente i due gemelli come figli propri;
la sua frequentazione con il iniziata CP_1
a Marzo 2021 e terminata alla fine dell'estate dello stesso anno, ossia all'inizio della gravidanza, è fatto noto e pacifico, così come la loro relazione sentimentale ed i rapporti intimi intrattenuti;
essi infatti si frequentavano pubblicamente (andando in ristoranti e locali e facendo gite sul litorale in Versilia), avevano amici comuni, come e , e non Persona_4 Persona_5
nascondevano effusioni in pubblico;
inoltre, il frequentava la casa di sua madre, CP_1
e del di lei compagno, e aveva detto alla prima che stavano Persona_6 Persona_7
tentando di avere un figlio;
difatti, in data 27.08.2021 avrebbero dovuto convolare a nozze presso il Comune di Montecarlo, avendo firmato apposita richiesta indirizzata al predetto
Comune.
Ha concluso chiedendo accertarsi la paternità biologica di sui minori Controparte_1
e . Persona_1 Persona_2
All'udienza del 24.03.2023 il Giudice, rilevato il mancato rispetto del termine minimo a comparire, ha dichiarato la nullità della notifica dell'atto di citazione, disponendone la pagina 2 di 8 rinnovazione. Alla successiva udienza del 22.09.2023, verificata la regolarità della notifica, è stata dichiarata la contumacia del convenuto, con concessione dei termini per il deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c.
Nella prima memoria parte attrice ha avanzando richiesta di affidamento dei minori in via esclusiva, anche nella forma del c.d. affido super-esclusivo, con collocamento degli stessi presso la madre, nonché richiesta di condanna del convenuto al pagamento di un contributo al mantenimento dei minori nella misura di € 350,00 per ciascuno, o nella minore o maggior somma ritenuta di giustizia, oltre al 70% delle spese straordinarie, con riferimento al Protocollo siglato da questo Tribunale, con decorrenza dalla nascita degli stessi.
La causa è stata istruita documentalmente, nonché tramite l'assunzione di prove orali e di c.t.u.
All'udienza del 02.10.2024, parte attrice ha precisato le conclusioni e il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, assegnando i termini di legge per il deposito della comparsa conclusionale e di replica.
***
La domanda di dichiarazione giudiziale della paternità avanzata da parte attrice è fondata e deve essere accolta, avendo la prospettazione attorea trovato puntuale riscontro sia nei documenti prodotti, sia nelle prove orali espletate in corso di causa.
Tra i documenti prodotti da parte attrice, assume sicuro rilievo il doc. n. 10 allegato alla memoria istruttoria, avente ad oggetto la corrispondenza intercorsa con il convenuto tramite il canale di messaggistica Whatsapp. Di seguito, al fine di facilitarne la comprensione, ci si riferirà all'attrice con la lettera (A) e al convenuto con la lettera (C). In tali conversazioni quest'ultimo, nel ribadire di non voler riconoscere i nascituri, non ne nega mai la paternità, mostrando anzi di avere piena consapevolezza della circostanza: (A) “lunedì prossimo, alle
16:30, ho la visita dal ginecologo...molto probabilmente si vedrà il sesso...se sei interessato a vedere i tuoi figli fammi sapere”, (C) “che sesso avranno secondo te” “cosa ti senti” “chissà come saranno e a chi assomigliano” (chat del 20.07.2021); (A) “Qualcuno ti ha forzato a venire dentro?!?” Qst stai insinuando?!?” “Non sapevo di averti forzato a mettermi incinta…”
“Sei osceno!” “Come ti avrei forzato?!? ” (C) “Non forzato ma a tenerlo” “Visto Persona_8 che non lo volevo in nessun modo” (chat del 27.07.2021) (C) “Guarda tiffany prima cosa lo
pagina 3 di 8 sapevi come la pensavo che non volevo i bimbi e stata una tua decisione portarli avanti” (chat del 16.10.2021); (C) “Ma che dici scusa se te lo detto in tempo e te non hai voluto abortire ho i testimoni messaggi te lo abbiamo detto in tutte le parole che non gli volevo e te gli hai tenuti e ora che cosa vuoi da me” “La scelta è stata tua”; (A) “Infatti sono rimasta incinta con lo spirito santo!”, “Nessuno ti ha costretto a venirmi dentro” (C) “E non mi va bene questo c e abort9”; (C) “Falsa come i soldi del monopoli ma vedremo tanto speriamo che non nascono”
(A) “Tutto ti torna indietro” (C) “Te lo giuro faccio festa per 5 giorni” (A) “Anche qst messaggi porto in tribunale!” (C) “Porto tutto in tribunale te hai fatto scegliere una cosa che non volevo”; (C) “Guarda che se è per una mano ti ho sempre detto che te la do” “Non mi sono mai negato” “E te lo detto sempre” “Ma io non le voglio riconoscere per la scelta è stata tua”
(A) “E dove sono i soldi di qst mese???” (C) “E non mia” (A) “Non dovrai riconoscerli ma dovrai mantenerli lo stesso, funziona così” (C) “Ma se un sono nati io un ti devo nulla” “Ti ho detto che se alla nascita ti darò una mano sempre ma non le voglio riconoscere” (A)
“Nemmeno io voglio il tuo cognome ma dovrai mantenerli” (C) “Se nascono si”. (chat del
23.11.2021).
Di contenuto sostanzialmente analogo sono i messaggi intercorsi tra il convenuto e la madre dell'attrice, (doc. 13 allegato alla memoria istruttoria). Anche in tali Persona_6
conversazioni, il non disconosce mai la paternità dei bambini, continuando ad CP_1
affermare di non volere altri figli, avendolo comunicato alla non appena scoperta la Per_1
gravidanza e desiderando che la stessa provveda ad abortire: (C)“Guarda ti parlo come fossi mia madre so che è omicidio e sono contro aborto, ma ora in questa situazione c'è da cambiare casa prendere auto nuova perché non w possibile con la mia o con quella di lei poi
c'è da mantenerli ed un casino poi non so come potrà andare avanti il lavoro forse a dicembre bloccano tutto ci sono troppe incognite che è difficile da gestire poi il comportamenti di Per_9
altra sera ho ri visto i mostri del passato e per questo che non me la sento ma io gli ho già detto appena si era saputo ma lei vuole tenerli giustamente ma non capisce le conseguenze ora non è il momento forse me ne pentirò sicuramente” (cfr. chat del 04.07.2021); “Tanto per iniziare tua figlia a scelto per me e voi io lo detto a tempo debito ho prove messaggi registrazioni ecc. Lei lo ha voluto tenere io lo stesso errore due volte non lo faccio la scelta è
pagina 4 di 8 sua e ora che lei a scelto di fare quello che gli pare io devo fare una cosa che non voglio quando lo sapevate tutti” (chat del 25.11.2021).
Passando all'esame delle prove orali assunte all'udienza del 10.04.2024, le deposizioni rese dai testi escussi hanno restituito con nitidezza l'esistenza di una relazione sentimentale tra l'attrice e il convenuto, vissuta alla luce del sole, anche con presentazione alla famiglia d'origine, e proiettata verso imminenti progetti di matrimonio, relazione dalla quale sono nati i due gemelli e . Persona_1 Persona_2
Segnatamente, la teste conoscente dell'attrice, interrogata sul capitolo Testimone_1 di prova n. 6), ha affermato: “Sì, quella sera ho trovato per caso, seduti al tavolo accanto al mio, la con il Io avevo già conosciuto quest'ultimo in quanto fidanzato Per_1 CP_1 della da circa tre mesi all'epoca. In quell'occasione mi riferirono che si sarebbero Per_1 sposati ad agosto di quell'anno, il 2021, avevano già scelto la location, mi sembra a
Montecarlo e dissero che mi avrebbero invitato, avrebbero fatto le partecipazioni. Che la era incinta del lo sapevo già da prima, avevano cercato un figlio in Per_1 CP_1
concomitanza del fatto che si stavano per sposare. La cosa era risaputa, anche altri amici ne erano a conoscenza. La era sempre a casa del li vedevo sempre in giro Per_1 CP_1
per la città anche con il figlio di lui. Quella sera al ristorante il ha confermato che CP_1 stavano aspettando un bimbo”.
amico dell'attrice, interrogato sul capitolo di prova n. 7), ha dichiarato “sì è vero, Persona_4 il mi invitò a casa sua, dove c'era anche la e mi chiese quanto indicato CP_1 Per_1
nel capitolo di prova [se fosse vero che alla fosse saltato il ciclo mestruale, Per_1 confidando allo stesso di avere rapporti non protetti con quest'ultima, anche tre volte al giorno]. Io ero a conoscenza di quelle circostanze in quanto già riferitemi dalla . Per_1
Infine, madre dell'attrice, interrogata sui capitoli nn. 8) e 9), ha affermato Persona_6
“confermo lo scambio di messaggi come da doc. 13 che mi viene mostrato. Ricordo che ad un certo punto della loro relazione io vedevo mia figlia strana, ne parlai con CP_1
tramite messaggio e lui diceva che non se la sentiva di avere un altro figlio, poi però cambiava idea, io gli dicevo che occorreva essere responsabili, poi tornava fuori con il discorso, e alla fine poi ho smesso di parlare con lui”; Cap. 9: “Sì, preciso che il è venuto con mia CP_1
figlia a pranzo a casa mia e di mio marito due volte. La prima verso giugno/luglio 2021,
pagina 5 di 8 quella era la prima volta che conoscevo il mi disse che voleva fare un altro figlio, CP_1
perché ne aveva già uno, e mi fece vedere le immagini della casa che avrebbe voluto comprare per viverci con mia figlia. Parlarono con me e mio marito del matrimonio e il ci CP_1
chiese se conoscevamo dei locali per il pranzo e mio marito gli disse di un locale a
Montecarlo, che poi andarono e vedere e gradirono. La seconda volta vennero a pranzo una o due settimane dopo, c'ero solo io a casa perché mio marito era al lavoro, essendo un giorno lavorativo, e riparlarono del matrimonio. Mia figlia in quell'occasione faceva delle battutine sul fatto che poteva essere incinta e lui rispondeva “che vuoi che sia se sei incinta”, disse anche “prenderemo un pullman per tutta la famiglia”, riferito al fatto che sia lui che lei avevano già altri figli più grandi. Una terza volta mia figlia, che già era incinta e si vedeva la pancetta, e dormirono a casa mia e di mio marito, ma noi non c'eravamo perché CP_1
eravamo al mare mentre loro erano dovuti rientrare e aveva perso le chiavi di CP_1 casa sua”.
Peraltro, le dichiarazioni rese dai testi e in merito ai progetti matrimoniali Tes_1 Per_6
della coppia, sopra trascritte, sono riscontrate dal documento in atti, datato 05.06.2021 e indirizzato all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Montecarlo, contenente richiesta di celebrazione del matrimonio tra le parti per il giorno 27.08.2021 presso la Tenuta Buonamico e recante, in calce, le firme dall'attrice e del convenuto (doc. 7 allegato all'atto di citazione).
Ciò detto, assume particolare pregnanza, considerato unitamente alle emergenze istruttorie sinora evidenziate, il comportamento processuale assunto dalla parte convenuta, rimasta contumace durante tutto il corso del giudizio e sottrattasi sia all'interrogatorio formale – la parte non si è presentata senza giustificato motivo all'udienza fissata per l'incombente, nonostante la regolare notifica a mani dell'ordinanza ammissiva - sia agli accertamenti genetici demandati al c.t.u. incaricato, costituendo approdo giurisprudenziale ormai consolidato quello per cui “nel giudizio promosso per l'accertamento della paternità naturale, il rifiuto del preteso padre di sottoporsi ad indagini ematologiche costituisce un comportamento valutabile dal giudice, ex art. 116, secondo comma, c.p.c., di così elevato valore indiziario da consentire, esso solo, di ritenere fondata la domanda (Cass. n. 28886/2019; Cass. n. 7092/2022)” (Cass., ordinanza n. 21979 del 05.08.2024).
pagina 6 di 8 In particolare, il convenuto, avvisato a mezzo raccomandata a/r dell'inizio delle operazioni peritali, non si è presentato per la data di convocazione, contattando il giorno stesso per le vie brevi la consulente, dott.ssa alla quale ha riferito che si sarebbe sottoposto all'esame Per_10
ematologico solo dopo avere consultato il proprio legale;
nuovamente sollecitato, lo stesso ha ribadito l'intenzione di contattare previamente un legale, ma non ha più fatto seguire alcuna comunicazione, così sottraendosi alle indagini peritali (cfr. nota depositata dal c.t.u. il
02.09.2024).
In conclusione, le risultanze emerse dall'istruttoria, come sopra complessivamente considerate, restituiscono un quadro probatorio chiaro e univoco, essendo idonee a fondare il positivo convincimento di questo Tribunale in ordine alla fondatezza della domanda in esame.
Pertanto, la domanda di dichiarazione giudiziale di paternità proposta dall'attrice, quale soggetto esercente la responsabilità genitoriale sui minori e , Persona_1 Persona_2
nei confronti di deve essere accolta, con conseguente ordine Controparte_1 all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Capannori di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di nascita di ciascuno dei suindicati minori.
La causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore per la prosecuzione del giudizio in ordine alle ulteriori domande formulate in punto di affidamento e di mantenimento dei minori ai sensi dell'art. 277 c.c., come da separata ordinanza.
La pronuncia in ordine alle spese processuali verrà emessa al momento della definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca così provvede:
- Dichiara che , nato a [...] il [...], ivi Controparte_1
residente in [...], è il padre biologico di , Persona_2
nato a [...] il [...] e di , nato a [...] il [...], entrambi Persona_1
residenti a [...];
- Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Capannori di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine degli atti di nascita dei predetti minori;
pagina 7 di 8 - Rimette la causa sul ruolo del Giudice relatore, come da separata ordinanza;
- Spese al definitivo.
Si comunichi all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Capannori.
Così deciso a Lucca nella camera di consiglio del 08/01/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alice Croci Dott. Enrico Fontanini
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