Parere definitivo 23 dicembre 2022
Improcedibile
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 03/04/2025, n. 2878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2878 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02878/2025REG.PROV.COLL.
N. 01704/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1704 del 2022, proposto dal signor -OMISSIS-, in proprio ed in qualità di amministratore unico della società -OMISSIS- S.r.l., rappresentato e difeso dagli avvocati Vincenzo Cocozza e Fiorella Titolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
il Comune di -OMISSIS-, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe Sartorio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
per la riforma
della sentenza del T.a.r. per la Campania, Sezione Sesta, n. -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente un provvedimento di demolizione opere abusive e ripristino dello stato dei luoghi.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , c.p.a.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 5 marzo 2025 il consigliere Giovanni Sabbato e udito per la parte appellante l’avvocato Fiorella Titolo;
Vista l’istanza di passaggio in decisione depositata dall’avvocato Giuseppe Sartorio;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il signor -OMISSIS-, di professione ingegnere, in proprio e in qualità di amministratore unico della -OMISSIS- S.r.l., aveva chiesto l’annullamento:
a ) del provvedimento in data 18 luglio 2016, prot. n. 47908 adottato dal Dirigente Direzione 5-Gestione Tutela e Sicurezza del Territorio del Comune di -OMISSIS- con il quale si ingiunge al ricorrente di provvedere alla demolizione e al ripristino delle presunte opere abusive realizzate alla via -OMISSIS- presso il Complesso -OMISSIS-, nel termine di 90 giorni e avverte che in mancanza sarà irrogata una sanzione pecuniaria di € 20.000,00 e saranno di diritto acquisite gratuitamente al patrimonio del Comune le opere realizzate e l’area di sedime;
b ) della denuncia trasmessa dal Comando VV.UU. di -OMISSIS- CNR37591 del 6.6.2016 che non si conosce e dei relativi verbali;
c ) dei provvedimenti di sequestro citati nel provvedimento sub a) che non si conoscono;
d ) nonché della nota prot. n. 0065743 del 14.10.2016 con la quale il Dirigente della Direzione del Comune di -OMISSIS- ha riscontrato l’istanza di autotutela prot. 52078/2016 del ricorrente, modificando i provvedimenti precedenti.
2. Come detto l’iniziativa processuale del -OMISSIS- si concentrava innanzitutto sul provvedimento con il quale il Comune di -OMISSIS- aveva intimato la demolizione di opere edilizie realizzate senza titolo presso il complesso alberghiero -OMISSIS-, consistenti nella trasformazione della struttura in complesso residenziale ad uso abitativo.
Con tale provvedimento il Comune aveva infatti evidenziato che erano stati realizzati, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, interventi di trasformazione dell’immobile preesistente, comprensivo di quattro corpi di fabbrica, sfociati – mediante la diversa destinazione impressa ai locali di servizio e la realizzazione di nuove costruzioni in ampliamento – nella creazione di nuovi volumi.
3. Con successivo ricorso per motivi aggiunti, parte ricorrente impugnava poi il provvedimento emesso in data 14 ottobre 2016, con il quale il Dirigente della Direzione del Comune di -OMISSIS- aveva riscontrato l’istanza in autotutela dallo stesso proposta.
4. Il T.a.r. Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso n. -OMISSIS-, così come integrato dai motivi aggiunti, lo respingeva. Disponeva altresì la compensazione delle spese di lite.
4.1. In particolare, il Giudice di prime cure riteneva il ricorso introduttivo e il ricorso per motivi aggiunti infondati.
Preliminarmente, precisava l’esatta portata dei titoli edilizi acquisiti dal ricorrente che – ad avviso di questi – avrebbero legittimato gli interventi in parola. Rilevava, quindi, che la concessione edilizia n. 4 del 12 settembre 1996 veniva rilasciata per lavori di straordinaria manutenzione dei 2 corpi di fabbrica A e B che – originariamente destinati a scuola materna, mensa (corpo aggregato all’edificio “A”) e scuola magistrale – erano stati poi destinati ad albergo. Gli stessi corpi di fabbrica venivano in seguito interessati dalla comunicazione n. 43240 del 02 ottobre 1998, resa ai sensi del D.L. n. 662/1996, per una nuova distribuzione interna degli ambienti. L’edificio “C”, originariamente destinato a casa colonica, diveniva invece oggetto della Comunicazione di inizio lavori prot. 35647/96, resa ex D.L. n. 338/96 per la esecuzione di lavori di straordinaria manutenzione.
Con il permesso di costruire n.38 del 27 maggio 2013 veniva da ultimo autorizzata la realizzazione di un pergolato in legno sul terrazzo dell’immobile sito alla via -OMISSIS-. Nessun titolo edilizio veniva invece emesso con riferimento alla costruzione dell’edificio “D”, composto da 6 mini residence .
Tanto precisato, rilevava come nell’atto impugnato fossero state dettagliatamente individuate le difformità dello stato dei luoghi rispetto alla consistenza dei manufatti rappresentati nei grafici, a corredo delle istanze di rilascio dei titoli edilizi menzionati, trattandosi, nella specie, della creazione di nuovi appartamenti e di volumetrie interrate realizzate mediante scavi che ampliavano il sotto-piano esistente.
In presenza di tali evidenze, il Giudice riteneva quindi infondate le censure, variamente prospettate e declinate in tutti i motivi di ricorso (introduttivo e per motivi aggiunti), di violazione dell’art. 31 del D.P.R. 380/2001.
In proposito, si osservava come gli abusi in zona sottoposta a vincolo paesaggistico fossero oggetto della disposizione citata quando realizzati in assenza di titolo edilizio. Titolo rilasciabile solo a seguito della acquisizione del parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela del vincolo medesimo.
Nel caso di specie, nessun titolo edilizio risultava essere stato emesso per l’edificio “D” che, pertanto, figurava come totalmente abusivo. Ciò in considerazione del fatto che il R.D.L. 14 aprile 1926, n. 765 aveva introdotto l’obbligo di formare il P.R.G. per i Comuni che fossero stati dichiarati stazioni di cura, soggiorno e turismo (come avvenuto per il Comune di -OMISSIS-) con il conseguente obbligo di dotarsi della licenza edilizia per la realizzazione dei relativi manufatti.
Quanto invece agli altri interventi edilizi, si evidenziava come lo stato dei luoghi (n. 11 mini residence e n. 1 appartamento realizzati nel Corpo “A”; n.5 mini residence nel Corpo “A aggregato”; n. 14 mini residence e n. 2 appartamenti nel Corpo “B”; n.11 mini residence nel Corpo “C” e n. 6 mini residence nel Corpo “D”) non fosse conforme ai titoli edilizi ottenuti, i quali consentivano unicamente la realizzazione di manutenzione straordinaria e parziale cambio di destinazione d’uso da scuola ad albergo.
Quanto infine alla censura con cui veniva dedotta la lesione del legittimo affidamento, si ribadiva come tanto la legislazione amministrativa quanto quella penale fossero da tempo basate sul principio per cui costituisse reato la realizzazione di un immobile in assenza del relativo titolo abilitativo (v. art. 44 TU, approvato con il d.P.R. n. 380 del 2001), non essendo quindi ipotizzabile un affidamento legittimo sulla mancata applicazione delle leggi dello Stato.
5. Il signor -OMISSIS-, in proprio e in qualità di amministratore unico della -OMISSIS- S.R.L., proponeva quindi ricorso in appello, notificato il 18/02/2022 e depositato il 25/02/2022, articolando i seguenti tre motivi di gravame (pagine 9-37).
I) ERROR IN PROCEDENDO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 111 COST., DELL’ART. 132, COMMA 2 N. 4 C.P.C., DELL’ART. 118 DISP. ATT. C.P.C., ART. 3, COMMA 1 C.P.A., ART. 88 COMMA 2 LETT.D) C.P.A., ART. 74 C.P.A. PER OMESSA, APPARENTE E\O PERPLESSA MOTIVAZIONE.
Si rileva come, recentemente, il Consiglio di Stato (Sesta Sezione del 25.2.2021, n. 1636) sia tornato ad occuparsi della funzione essenziale della motivazione come strumento di garanzia e controllo del corretto esercizio del potere giurisdizionale che consenta “ l’individuazione del percorso argomentativo della pronuncia giudiziale, in quanto il rinvio a fonti esterne comporterebbe l’impossibilità di un effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice ”.
In tal senso, si è ribadita la necessità che “ la motivazione della sentenza sia sempre congruente e adeguata alle peculiarità della controversia, nonché esaustiva rispetto alle censure e ai rilievi articolati dalle parti, in modo da rendere chiaro il perché le questioni esaminate siano state decise in un determinato modo e non in un altro, a favore di una parte e a discapito dell’altra ” in quanto, diversamente, “ si ricade nella situazione patologica della motivazione apparente, definita tale perché inidonea ad esplicare le ragioni fondanti la decisione, nonché gli elementi di fatto e le norme che hanno portato il giudice a decidere in un modo anziché in un altro ”.
Su tali aspetti si è pronunciata anche la Suprema Corte evidenziando che “ il giudice di merito è tenuto a dare conto, in modo comprensibile e coerente rispetto alle evidenze processuali, del percorso logico compiuto al fine di accogliere o rigettare la domanda proposta, dovendosi ritenere viziata per apparenza la motivazione meramente assertiva o riferita solo complessivamente alle produzioni in atti ” (Cass. ord., 30/05/2019, n. 14762).
Come ampiamente evidenziato, nel caso di specie, i rilievi della ricorrente sarebbero stati del tutto obliterati, dando invece per assunto proprio ciò che era in contestazione e non effettuando alcun esame della documentazione prodotta ma rinviando “agli atti” genericamente intesi.
Sia il Consiglio di Stato che la Suprema Corte di Cassazione sono poi intervenuti anche su ulteriori aspetti del difetto di motivazione, ritenendo configurabile una anomalia motivazionale non solo in caso di mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, ma “ anche nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, nella motivazione meramente assertiva, tautologica, apodittica, oppure obiettivamente incomprensibile ” (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 28/09/2018, n. 1), così come nel caso di “ motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile ” (cfr. Corte di Cassazione sentenza n. 27411 dell’8.10.2021 e Sezioni Unite 7.04.2014, nn. 8053 e 8054), con conseguente violazione dell’art. 111 Cost., che integra, appunto, la nullità della sentenza, precisando che “ di “motivazione apparente” o di “motivazione perplessa e incomprensibile” può parlarsi laddove essa non renda “percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consenta alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice” (cfr. Cass., sez. un., 3/11/2016, n. 22232; v. pure Cass., sez. un., 5/04/2016, n. 16599).
Ebbene, è proprio quanto si sarebbe verificato nel caso in esame.
La parte motiva sarebbe priva degli elementi minimi di “ chiarezza, univocità ed esaustività ” (cfr. Consiglio di Stato, sentenza del 25.2.2021, n. 1636) necessari affinché la sentenza raggiunga il suo scopo, ossia rendere intellegibili le ragioni che hanno condotto il T.a.r. a decidere in un modo anziché in un altro.
Va innanzitutto evidenziato come il T.a.r. parta da una premessa errata e non dimostrata, e cioè che gli edifici A e B sulla base della concessione edilizia n. 4 del 12.9.1996 “ originariamente destinati a scuola materna, mensa (corpo aggregato all’edificio “A”) e scuola magistrale fossero destinati ad albergo ”.
B) ERROR IN IUDICANDO PER VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 31, 32 E SS D.P.R. 380/01. VIOLAZIONE LEGGE REGIONALE CAMPANIA N. 19 DEL 28/12/2009. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO EDILIZIO DI POZZUOLI. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PIANO PAESISTICO DEI CAMPI FLEGREI. ECCESSO DI POTERE. SVIAMENTO. DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE.
CORPI DI FABBRICA A, A aggregato e B
Si rileva l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui afferma che “ La concessione edilizia n.4 del 12.9.1996, è stata rilasciata per lavori di straordinaria manutenzione dei 2 corpi di fabbrica A e B, che originariamente destinati scuola materna, mensa (corpo aggregato all’edificio “A”) a scuola magistrale venivano destinati ad albergo ”.
Come si sarebbe dimostrato in primo grado, la concessione edilizia n. 4 del 1996 ha autorizzato lavori di straordinaria manutenzione aventi ad oggetto: “ una diversa distribuzione degli ambienti con la trasformazione delle aule scolastiche in unità residenziali per casa-albergo ”. Non corrisponde al vero, quindi, che gli immobili fossero “... da destinare ad Albergo …”.
A conferma di quanto sopra, l’ufficio tecnico e la commissione edilizia del tempo – nell’approvare il progetto che consentiva il cambio di destinazione – avevano proceduto al calcolo degli oneri addebitati alla -OMISSIS- S.r.l. proprio tenendo in considerazione la destinazione residenziale.
CORPO DI FABBRICA C
Si rileva l’erroneità della sentenza impugnata, in quanto – pur ricordando che “ l’edificio “C”, originariamente destinato a casa colonica, fu oggetto della Comunicazione di inizio lavori prot.35647/96, resa ex D.L. 338/96 per la esecuzione di lavori di straordinaria manutenzione ” – fa riferimento, in motivazione, ai titoli edilizi degli edifici A e B asserendo la non conformità dello stato dei luoghi, essendo stati realizzati “ nel Corpo “C” n.11 mini residence […] non conforme ai titoli edilizi ottenuti e che consentivano la realizzazione di manutenzione straordinaria e parziale cambio di destinazione d’uso da scuola ad albergo ”.
Il Giudice di prime cure sbaglia dunque il parametro edilizio di riferimento, ripropone in maniera errata l’oggetto della concessione di altri edifici e non esamina, in alcun modo, le reali questioni, di carattere tecnico e giuridico, che il ricorrente aveva sollevato con riferimento al fabbricato in esame.
CORPO DI FABBRICA D
Si rileva l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui afferma che “ nel caso di specie, nessun titolo edilizio risulta emesso per l’edificio “D” che, pertanto, totalmente abusivo, in considerazione del fatto che il R.D.L. 14 aprile 1926, n. 765, ha introdotto l’obbligo di formare il P.R.G. per i Comuni che fossero stati dichiarati stazioni di cura, soggiorno e turismo, come avvenuto per il Comune di -OMISSIS-, con il conseguente obbligo di dotarsi della licenza edilizia per la realizzazione dei relativi manufatti ”.
In proposito, si ricorda come trattasi di struttura preesistente, come risulta dalla cartografia SIT del 1965 nonché dalla aerofotogrammetria affissa all’ufficio urbanistica in grande scala del 1969 (l'Ing. -OMISSIS- ha acquistato il complesso immobiliare nel 1992).
A conferma della circostanza de qua , è stata prodotta in primo grado la perizia redatta dall'Ing. -OMISSIS-, esperto di telerilevamento e che attesta appunto la preesistenza dell'edificio rispetto al 1956.
Non può parlarsi, pertanto, di costruzione abusiva.
C) ERROR IN IUDICANDO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 97 COST., NONCHÉ DEL PRINCIPIO DI AFFIDAMENTO E PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE SULL’INTERESSE PUBBLICO.
Con il ricorso si è eccepito anche un vizio di motivazione alla stregua del tempo trascorso e dei comportamenti tenuti nel periodo dalla P.A., considerata la situazione edilizia e urbanistica peculiare.
Sul punto la sentenza ha affermato che “ sia la legislazione amministrativa sia quella penale sono da tempo basate sul principio per cui costituisce reato la realizzazione di un immobile, in assenza del relativo titolo abilitativo (v. ora l’art. 44 del testo unico approvato con il d.P.R. n. 380 del 2001), sicché – se non altro per questo profilo – non radicalmente ipotizzabile che possa esservi un tale affidamento legittimo sulla mancata applicazione delle leggi dello Stato ”.
Anche in questo caso, la motivazione appare perplessa ed erronea.
Già il riferirsi a cinque fabbricati unificando situazioni edilizie del tutto diverse e non assimilabili, per la conclusione espressa, dimostra il grave errore. Ma, soprattutto, manca il presupposto di cui alla giurisprudenza richiamata, ossia la “ realizzazione di un immobile ”.
Sul punto si è ampiamente detto. Si vuole solo aggiungere che all’assenza del presupposto si salda, per fondare il vizio dedotto, un comportamento reiterato della Amministrazione (le DIA presentate e non annullate) e il lungo tempo trascorso.
Ed invero, la giurisprudenza ha chiarito « per il lungo lasso di tempo trascorso dalla commissione dell´abuso ed il protrarsi dell´inerzia dell´Amministrazione preposta alla vigilanza, si sia ingenerata una posizione di affidamento nel privato; ipotesi questa in relazione alla quale si ravvisa un onere di congrua motivazione che indichi, avuto riguardo anche all´entità ed alla tipologia dell´abuso, il pubblico interesse, evidentemente diverso da quello al ripristino della legalità, idoneo a giustificare il sacrificio del contrapposto interesse privato » ( ex multis , Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenze 8 aprile 2016 n. 1393; sez. V, 15 luglio 2013, n. 3847; VI, sentenza 18-5-2015, n. 53686).
Nel caso di specie, ferma restando la mancata realizzazione di un abuso, sarebbe stato comunque necessario indicarne “entità” e “tipologia” per dar conto della valutazione compiuta in funzione del pubblico interesse.
Conclude formulando anche istanza istruttoria e comunque chiedendo l’accoglimento dell’appello.
6. In data 08 aprile 2022, si costituiva in giudizio – per resistere all’appello – il Comune di -OMISSIS-.
7. In data 21 gennaio 2025, il Comune depositava memoria insistendo per il rigetto del ricorso.
8. In data 11 febbraio 2025, parte ricorrente depositava memoria di replica dichiarando la cessazione della materia del contendere con riferimento ai corpi di fabbrica “A”, “A aggregato”, “B” e “C”, avendo l’Amministrazione comunale – all’esito del pagamento delle oblazioni di cui all’art. 36 d.P.R. 380/01 per interventi realizzati sine titulo – rilasciato permessi di costruire in sanatoria; insistendo, invece, per l’accoglimento dei motivi di appello con riferimento al solo corpo “D”.
9. Nella stessa data, il Comune di -OMISSIS- depositava memoria di replica dichiarando la cessazione della materia del contendere, avendo la parte ricorrente provveduto alla demolizione dell’Edificio D, e chiedendo la condanna della stessa alla rifusione delle spese processuali.
10. All’udienza, svoltasi in modalità telematica del 5 marzo 2025, nel corso della quale il difensore di parte appellante ha insistito per l’accoglimento dell’appello in ordine al fabbricato D, evidenziando la sua collocazione rispetto al centro storico, la causa è stata trattenuta in decisione.
11. L’appello, per le ragioni di cui infra , è in parte da dichiarare improcedibile ed in parte da respingere.
12. Occorre preliminarmente rilevare che parte appellata chiede che sia dichiarata integralmente cessata la materia del contendere stante l’intervenuto rilascio di titoli edilizi in sanatoria mentre parte appellante ritiene che l’improcedibilità del gravame non riguardi l’intero perimetro del ricorso in appello in quanto deve reputarsi persistente l’interesse sotteso al gravame solo per quanto riguarda il corpo di fabbrica D sebbene abbattuto; per questo residua l’interesse da parte dell’appellante alla prosecuzione del giudizio, al fine di accertare la legittimità del fabbricato (abbattuto in ossequio all’ordine di demolizione) e poter utilizzare le relative volumetrie. Sul punto osserva che è stato documentalmente provato che l’edificio “D” è preesistente al 1956 e, pertanto, non necessitava di alcun titolo edilizio.
Il problema processuale che pone il ricorso in esame, avente carattere preliminare potenzialmente assorbente ai fini della decisione finale, attiene alla sussistenza dei presupposti per delibare la sopravvenuta carenza di interesse in relazione all’intero gravame ovvero reputare persistente tale interesse in relazione soltanto all’edificio D sebbene sia stato nelle more demolito. Invero parte appellata chiede che sia dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse, con condanna di controparte alle spese di giudizio, in relazione all’intero compendio immobiliare stante l’intervenuto rilascio di titoli edilizi in sanatoria e la demolizione del fabbricato D.
Occorre quindi verificare se persiste l’interesse a coltivare il gravame rispetto a una ordinanza demolitoria alla quale è stata data esecuzione prospettando parte appellante che sarebbe tale interesse al fine di utilizzare la volumetria perduta per altre iniziative costruttive.
In altre parole il quesito che pone parte appellante è quello di stabilire se l’interesse si appunta necessariamente sull’immobile così come individuato negli atti processuali oppure può riferirsi anche ad altri immobili potenzialmente realizzabili sulla base di quella rendita volumetrica.
13. Ebbene, fermo restando che l’appello va dichiarato senz’altro improcedibile, come del resto richiesto congiuntamente dalle parti, in relazione agli immobili sub 1-3 per i quali è intervenuta la sanatoria edilizia, residua l’interesse di parte appellante in ordine al manufatto n. 4.
13.1. Si tratta quindi di stabilire se possa sorreggere la domanda annullatoria la semplice ipotetica riutilizzabilità del volume perduto imponendosi la precisa volontà di proporre domanda risarcitoria.
Sul punto, si registra un preciso orientamento di questo Consiglio secondo cui “Nell’ambito del processo amministrativo, in ordine ai presupposti per l'accertamento dell'illegittimità dell'atto, l'art. 34, comma 3, d.lg. n. 104 del 2010 risponde all'esigenza di conservare l'utilità alla decisione di merito sulla domanda demolitoria di annullamento, anche nel caso di mutamento della situazione di fatto e di diritto rispetto al momento in cui la stessa è stata proposta, fermo restando che nell’ipotesi di venir meno dell’utilità dell’annullamento, l'interesse risarcitorio deve essere manifestato in giudizio dalla parte interessata (cfr. Cons. Stato, sez. V, 20 ottobre 2022, n.8938).
Nel caso di specie tuttavia parte appellante fonda il proprio interesse alla disamina dei rilievi sollevati in ordine al manufatto n. 4, sebbene nelle more sia stato demolito, ipotizzando il diritto al riutilizzo della volumetria perduta, sia pure in altra area di sedime.
Ritiene la Corte che le considerazioni di parte appellante devono indurre alla disamina nel merito delle deduzioni sul punto sollevate, non potendosi escludere l’interesse sotteso alle relative deduzioni.
13.2. Il gravame è, in parte qua , infondato.
Giova premettere che il T.a.r. aveva rilevato, al riguardo quanto segue: “ Nel caso di specie, nessun titolo edilizio risulta emesso per l’edificio “D” che, pertanto è totalmente abusivo, in considerazione del fatto che il r.d.l. 14 aprile 1926, n. 765, ha introdotto l’obbligo di formare il p.r.g. per i Comuni che fossero stati dichiarati stazioni di cura, soggiorno e turismo, come è avvenuto per il Comune di -OMISSIS-, con il conseguente obbligo di dotarsi della licenza edilizia per la realizzazione dei relativi manufatti ”.
Al ricorso di primo grado parte ricorrente aveva allegato una perizia giurata che così recitava:
“ Si rappresenta che l’edificio D oggetto di contestazione non è stato realizzato dall’ing. -OMISSIS-, ma è preesistente al 1992, anno di acquisto del bene da parte della società -OMISSIS- s.r.l., ed è sicuramente stato costruito prima del 1956, come dimostrato dalla perizia redatta dal Prof. ing. -OMISSIS- esperto di telerilevamento (all.17). La perizia dimostra la presenza del manufatto già in un’aerofotogrammetria istituzionale eseguita sul Comune di -OMISSIS- dall’Istituto Geografico Militare in data 13 Maggio 1956. Lo stesso edificio è quindi presente: - dal 1956 come da Perizia del Prof. -OMISSIS- (all.17); - nella cartografia della Provincia di Napoli del 1965 redatta dalla Società Topografica Rilievi Aerofotogrammetrici di Napoli (cfr d.f. foto n.36) ”.
In realtà la documentazione versata agli atti del giudizio di prime cure e rimarcata da parte appellante non è tale da dimostrare la preesistenza del manufatto al 1967 e questa è circostanza sufficiente per addivenire alla reiezione del motivo in esame.
Invero, la parte 2 della relazione riporta sì un documento fotografico (Foto 37), peraltro non preclare, ritraente lo stato dei luoghi, ma risalente al 1969. Per quanto riguarda la Perizia di telerilevamento redatta dal prof. ing. -OMISSIS- (All. 17), valorizza sì documentazione fotografica risalente al 1956, ma anch’essa non sufficientemente esaustiva. Va quindi ribadito il principio secondo cui “ in presenza di un ordine di demolizione, l'onere di dimostrare che le opere sono legittime essendo state realizzate legittimamente senza titolo ante 1967, sicché rientrano fra quelle per cui non era richiesto un titolo ratione temporis, incombe sul privato a ciò interessato, unico soggetto a essere nella disponibilità di documenti e di elementi di prova, in grado di dimostrare con ragionevole certezza l’epoca di realizzazione del manufatto ” (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 27 gennaio 2022, n.570). Non essendo stata raggiunta tale soglia in base alla documentazione prodotta, il motivo va respinto.
14. In conclusione, l’appello è da dichiarare improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse in relazione ai corpi di fabbrica “A”, “A aggregato”, “B” e “C” mentre va respinto siccome infondato in relazione al manufatto sub “D”.
15. Sussistono giusti motivi, sia per la particolarità della vicenda sia per l’intervenuta improcedibilità in parte del gravame, per compensare le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto (n.r.g. 1704/2022), in parte lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse mentre, per quanto riguarda il fabbricato “D”, lo respinge.
Spese di grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del 5 marzo 2025, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 17, comma 6, del d.l. 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 con l’intervento dei magistrati:
Giovanni Sabbato, Presidente FF, Estensore
Carmelina Addesso, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere
Annamaria Fasano, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Giovanni Sabbato |
IL SEGRETARIO