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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 24/06/2025, n. 251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 251 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione unica civile, composta dai
Magistrati:
Dott. Roberto Rezzonico Presidente
Dott. Emanuele De Gregorio Consigliere
Dott. Carlo Pietrarossi Giudice Aus. rel.
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 132/2022 R.G.C.A. avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 624/2021 emessa dal Tribunale di Enna in data
29.09.2021
PROPOSTO DA
nata a [...] il [...] ed ivi residente Parte_1 in Contrada Muto s.n.c. (c.f. , rappresentata e CodiceFiscale_1 difesa dall'Avv. Antonio Mancuso preso il cui studio, in Troina, Via Carlo
Marx n. 2 è elettivamente domiciliata;
Appellante
CONTRO
, in persona del suo Sindaco p.t. (c.f. ) Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppa Tumminaro, presso il cui
1 studio, in Nicosia, Largo Duomo Vicolo Minerva n. 1, è elettivamente domiciliato;
Appellato
Conclusioni dell'appellante
“Voglia l'ecc.ma Corte d'Appello, rejectis adversiis riformare in toto la sentenza n.677/2016 emessa dal Tribunale di Enna, in persona del giudice unico dottor Davide Naldi, pubblicata il 5.10.21 e non notificata e per l'effetto accogliere le conclusioni formulate con l'atto di citazione in appello che qui di seguito si riportano: ritenere dichiarare che il CP_1
è responsabile in via esclusiva ex articolo 2051 c.c. dell'evento
[...] dannoso subito dalla signora a seguito dell'incidente Parte_1 verificatosi in data 22.01.2015; Conseguentemente condannare quest'ultimo all'integrale risarcimento dei danni subiti nella misura di
€.42.888,05 o a quella inferiore o maggiore che il giudice riterrà di giustizia, oltre al danno morale da determinarsi secondo equità. Con
Vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio”.
Conclusioni dell'appellato CP_1
“Piaccia all'ecc.ma Corte di appello, adversiis reiectiis rigettare in toto l'atto di citazione in appello perché infondato è inammissibile. Dichiarare altresì inammissibile ex art. 345 comma 3 c.p.c. la perizia giurata del 23.03.2022
a firma del Geom. allegata allo stesso atto di citazione Persona_1 in appello essendo la stessa tardiva e prodotta per la prima volta in grado di appello. In via preliminare autorizzare la chiamata in causa del terzo e per l'effetto differire la prima udienza al fine di consentire la citazione del terzo, , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 con sede a Roma via Urbana n. 196/A. In subordine, nel caso di mancata autorizzazione della chiamata del terzo, ordinare ex art. 107 c.p.c.
l'intervento del terzo essendo una causa comune Controparte_2 ed essendo opportuno che il processo si svolga in confronto del terzo
[...]
[..
[...] . In ogni caso rigettare l'atto di citazione in appello e Controparte_3 confermare la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Enna il
20.08.2019. In estremo subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, dichiarare la , in persona Controparte_2 del legale rappresentante p.t., con sede di Roma via Urbana n. 169/A, tenuta a garantire il convenuto contro gli effetti dell'eventuale accoglimento delle domande attoree e, per l'effetto condannarla al pagamento di quelle somme eventualmente accertate o liquidate in corso di causa in favore della signora . Con ogni ulteriore pronuncia accessoria e Parte_1 secondo legge. Con il favore delle spese di lite.”
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato in data 27.04.2016 Parte_1 conveniva in giudizio, avanti al Tribunale di Enna, il , Controparte_1 in persona del suo Sindaco pro tempore, al fine di chiederne la condanna all'integrale risarcimento dei danni subiti, e quantificati in €. 42.888,05 oltre al danno morale, in seguito all'incidente a lei occorso in data
22.01.2015.
A sostegno della domanda deduceva che quel giorno, mentre usciva dal posto di lavoro al fine di recarci al terminale segna presenze in quanto dipendente dell'Oasi Maria Santissima di Troina, poggiava il piede sinistro su una pedana di legno apposta dal Comune per consentire l'accesso dei disabili alla biblioteca comunale, scivolando rovinosamente a terra.
In dipendenza dell'evento lesivo subiva gravi danni fisici che venivano refertati presso l'Ospedale “Basilotta” di Nicosia ove i sanitari di turno riscontravano la presenza di diverse fratture alla tibia e al perone.
Si costituiva in giudizio il convenuto che contestava la domanda CP_1 attorea chiedendone l'integrale rigetto.
3 Concessi termini ex art. 183 c. 6 c.p.c. la causa veniva istruita mediante produzione documentale, prova per testi e c.t.u. medico legale al fine di quantificare il danno subito da parte attrice e, all'udienza 18.05.2021, precisate le conclusioni, veniva trattenuta in decisione.
Con la sentenza oggi gravata il Tribunale di Enna ha rigettato la domanda proposta da condannando la stessa alla refusione Parte_1 delle spese processuali in favore del convenuto, liquidate come CP_1 in dispositivo oltre al pagamento delle spese di c.t.u..
Il Tribunale ha deciso molto richiamato rilevando come, dal compendio istruttorio, non fosse emersa la reale causa della caduta non essendo stato chiarito se la stessa fosse avvenuta a causa della rampa né se la stesse percorrendo le scale per accedere al locale ove si Parte_1 trovava il terminale segna presente in salita o in discesa.
Inoltre, secondo il Giudice di prime cure, neanche i testi escussi erano stati in grado in grado di chiarire le modalità del fatto rilevando, in definitiva, la mancata prova del nesso eziologico tra la cosa e l'evento.
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Avverso tale sentenza ha proposto gravame per i Parte_1 motivi in detto atto meglio specificati.
Sostituita l'udienza straordinaria del 13 marzo 2025 con il deposito di note ex artt.li 127 e 127 ter c.p.c., la Corte ha posto la causa in decisione concedendo alle parti i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico e articolato motivo di gravame ha Parte_1 impugnato la sentenza del Tribunale di Enna deducendo l'errore del
Giudice di prime cure per travisamento dei fatti e erronea interpretazione delle risultanze istruttorie.
4 Più in particolare l'appellante evidenzia come le dichiarazioni testimoniali avessero dato contezza della reale dinamica dell'incidente così come rappresentato nell'atto introduttivo del giudizio, ovvero che l'attrice aveva attraversato la pedana in legno per immettersi nella scalinata principale che consente l'accesso alla biblioteca comunale, scivolando.
Si osserva come anche la c.t.u. medica disposta nel corso del giudizio avesse accertato la sussistenza del nesso di causalità tra i danni patiti e l'incidente descritto, sicché appare incomprensibile come il Tribunale abbia potuto ritenere insussistente la prova del nesso eziologico e rigettare la domanda.
Probabilmente, ritiene l'appellante, il primo Decidente ha tratto il proprio erroneo convincimento dal fatto che, lo stesso, era intervenuto nel processo ad istruzione compiuta e, quindi, senza aver potuto ascoltare personalmente i testi che durante la loro deposizione avevano ampiamente riferito sulle foto prodotte e sulle reali condizioni dei luoghi.
Si osserva ancora come in materia di responsabilità ex art. 2051 c.c. è onere di parte convenuta, per andare esente da responsabilità, allegare la prova della sussistenza di un evento straordinario, imprevisto ed imprevedibile, idoneo a recidere il rapporto tra l'evento e le lesioni;
Viceversa in capo al danneggiato incombe l'onere di dimostrare esclusivamente che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa.
Con altro profilo di gravame (1B) l'appellante deduce la erronea valutazione operata dal Giudice con riferimento alla presunta negligenza della originaria attrice.
Si osserva, in proposito, che la motivazione della sentenza sul punto appare doppiamente viziata sia in diritto che in fatto proprio in quanto sia i testi che le risultanze peritali avevano escluso, in capo alla ogni tipo di negligenza nella sua condotta. Parte_1
5 Si evidenzia ulteriormente che l'art. 2051 c.c. differisce dall'ipotesi generale di illecito tratteggiata dall'articolo 2043 c.c., che prevede un diverso e più gravoso onere probatorio a carico dell'attore.
Con i motivi l'appellante produce una c.t. di parte a firma del Geometra che, oltre che descrivere lo stato dei luoghi attraverso Persona_1 un adeguato compendio fotografico, attesta come le pedane di legno ove era avvenuta la caduta, non rispettavano le indicazioni di sicurezza previste dalla normativa tecnica per il superamento delle barriere architettoniche di cui al DPR 503/96 specificando, in particolare, come esse avessero un dislivello superiore all' 8 %.
Si evidenzia, infine come la pericolosità delle pedane fosse stata confermata dalle deposizioni testimoniali dei colleghi di lavoro della che avevano affermato che altri dipendenti erano caduti nel Parte_1 corso della stessa mattinata e che alcuni, invece, erano riusciti ad evitare i danni aggrappandosi alla ringhiera della gradinata.
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Deve, in via preliminare, rilevarsi che, con Ordinanza del 19.12.2022 la
Corte ha dichiarato l'inammissibilità sia dell'istanza di chiamata in giudizio della avanzata dall'appellato, sia l'invocato Controparte_2 intervento in giudizio, ex art. 107 c.p.c., della suddetta Compagnia rilevando, per un verso la tardiva costituzione del in primo CP_1 grado, sia la inconducenza del richiamo all'art. 107 c.p.c. trattandosi di giudizio di appello e non versandosi in ipotesi di disintegrità del contraddittorio.
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Nel merito i motivi di gravame sono infondati per quanto si dirà:
In tema di responsabilità per cose in custodia ex art. 2051 c.c. la giurisprudenza insegna che “…la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha
6 natura oggettiva e discende dall'accertamento del rapporto causale fra la cosa in custodia e il danno, salva la possibilità per il custode di fornire la prova (liberatoria) del caso fortuito, ossia di un elemento esterno che valga ad elidere il nesso causale e che può essere costituito da un fatto naturale
e dal fatto di un terzo o della stessa vittima;
tale essendo la struttura della responsabilità ex art. 2051 c.c., l'onere probatorio gravante sul danneggiato si sostanzia nella duplice dimostrazione dell'esistenza (ed entità) del danno e della sua derivazione causale dalla cosa, residuando,
a carico del custode - come detto - l'onere di dimostrare la ricorrenza del fortuito;
nell'ottica della previsione dell'art. 2051 c.c., tutto si gioca dunque sul piano di un accertamento di tipo "causale" (della derivazione del danno dalla cosa e dell'eventuale interruzione di tale nesso per effetto del fortuito), senza che rilevino altri elementi, quali il fatto che la cosa avesse o meno natura "insidiosa" o la circostanza che l'insidia fosse o meno percepibile ed evitabile da parte del danneggiato (trattandosi di elementi consentanei ad una diversa costruzione della responsabilità, condotta alla luce del paradigma dell'art. 2043 c.c.); al cospetto dell'art. 2051 c.c., la condotta del danneggiato può quindi rilevare unicamente nella misura in cui valga ad integrare il caso fortuito, ossia presenti caratteri tali da sovrapporsi al modo di essere della cosa e da porsi essa stessa all'origine del danno;
al riguardo, deve pertanto ritenersi che, ove il danno consegua alla interazione fra il modo di essere della cosa in custodia e l'agire umano, non basti a escludere il nesso causale fra la cosa e il danno la condotta colposa del danneggiato, richiedendosi anche che la stessa si connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed imprevenibilità che valgano
a determinare una definitiva cesura nella serie causale riconducibile alla cosa ( Cass. n. 4035/2021).
Quanto alla condotta del danneggiato giova richiamare, altresì, le considerazioni svolte da Cass. n. 25837/2017, secondo cui “la eterogeneità tra i concetti di "negligenza della vittima" e di "imprevedibilità" della sua condotta da parte del custode ha per conseguenza che, una volta
7 accertata una condotta negligente, distratta, imperita, imprudente, della vittima del danno da cose in custodia, ciò non basta di per sé ad escludere la responsabilità del custode. Questa è infatti esclusa dal caso fortuito, ed il caso fortuito è un evento che praevideri non potest. L'esclusione della responsabilità del custode, pertanto, quando viene eccepita dal custode la colpa della vittima, esige un duplice accertamento: (a) che la vittima abbia tenuto una condotta negligente;
(b) che quella condotta non fosse prevedibile. In questo senso, di recente, si è già espressa questa Corte, stabilendo che la mera disattenzione della vittima non necessariamente integra il caso fortuito per i fini di cui all'art. 2051 c.c., in quanto il custode, per superare la presunzione di colpa a proprio carico, è tenuto a dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee a prevenire i danni derivanti dalla cosa (Sez. 3, Sentenza n. 13222 del 27/06/2016) [...] La condotta della vittima d'un danno da cosa in custodia può dirsi imprevedibile quando sia stata eccezionale, inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa da una persona sensata. Stabilire se una certa condotta della vittima d'un danno arrecato da cose affidate alla custodia altrui fosse prevedibile o imprevedibile è un giudizio di fatto, come tale riservato al giudice di merito: ma il giudice di merito non può astenersi dal compierlo, limitandosi a prendere in esame soltanto la natura colposa della condotta della vittima”.
Tuttavia, ciò non significa, peraltro, che tale condotta - ancorché non integrante il caso fortuito - non possa rilevare ai sensi dell'art. 1227 c.c.
(operante, ex art. 2056 c.c., anche in ambito di responsabilità extracontrattuale), ossia sotto il diverso profilo dell'accertamento del concorso colposo del danneggiato, valutabile sia nel senso di una possibile riduzione del risarcimento, secondo la gravità della colpa del danneggiato e le conseguenze che ne sono derivate (ex art. 1227, 1° co.
c.c.), sia nel senso della negazione del risarcimento per i danni che l'attore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza (ex art. 1227, 2° co.
c.c.), fatta salva, nel secondo caso, la necessità di un'espressa eccezione della controparte.
8 Da ricordare che incombe sul custode, per andare esente da responsabilità, l'onere di provare il concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227 c.c. (Cass. Civ. 9 maggio 2017 n. 11225).
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Passando al caso concreto, emerge dall'istruttoria come la caduta di sia avvenuta, effettivamente, e per come narrato in Parte_1 citazione, mentre ella poggiava il piede sinistro sulla pedana in legno apposta dal Comune di Troina per consentire l'accesso dei disabili alla biblioteca comunale e che la caduta – all'esito della quale derivarono le lesioni refertate all'Ospedale di Nicosia - fu dovuta, probabilmente, anche al “nevischio” che aveva reso scivolosa la superficie in legno della pedana.
Che i fatti siano avvenuti nel modo testé narrato è risultato provato dalle dichiarazioni testimoniali di e , Testimone_1 Testimone_2 entrambi assunti all'udienza del 21 settembre 2017 avanti ad un
Istruttore diverso rispetto a quello chiamato poi a definire il giudizio.
I suddetti testi hanno pienamente confermato l'articolato di prova come indicato nelle memorie 183 comma Vi c.p.c. ovvero: “Che in data 22.
01.2015 verso le 18,00 , mentre usciva dal posto di Parte_1 lavoro per recare e segnare la presenza cadeva sulla pedana apposta dal
Comune di Troina per l'accesso alla biblioteca comunale” (art. n. 1), “che la stessa venire immediatamente soccorsa e trasportata tramite ambulanza all'ospedale di Nicosia (art. n. 2) “che le pedane non erano perfettamente accostate al portone, per cui prima di arrivare alla scalinata principale era assolutamente necessario mettere almeno un piede su queste pedane e vi era un gradino di circa 20 cm” (art. n4), “che le pedane erano prive di strisce antiscivolo” 8art. n. 5) e “che altre dipendenti erano caduti sulle medesime pedane” (art. 3).
Alla medesima udienza veniva poi escusso indicato, teste Testimone_3 dal , il quale ha confermato (art. n. 4) che era un periodo CP_1 CP_1
9 in cui spesso nevicava e che successivamente ai fatti le pedane erano state rimosse.
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Ciò detto deve, però rilevarsi che, per come effettivamente riportato dal
Giudice di prime cure in sentenza, (pag. 5) non è stato mai chiarito in quale punto della scalinata la caduta sia effettivamente avvenuta, non essendo di supporto a tale rilevante aspetto nemmeno la dichiarazione del teste che ha solo affermato che: “per arrivare alla scalinata Tes_1 principale era assolutamente necessario mettere un piede su quelle pedane” (articolato n.
4 - udienza 21.09.2017).
Le numerose foto allegate al fascicolo di primo grado, a corredo della domanda introduttiva del giudizio – e riportate graficamente in sentenza
– rendono, invece una diversa rappresentazione dei luoghi che consente di valutare diversamente la condotta della Parte_1
Appare evidente, dall'esame di tale documentazione fotografica (allegata dalla stessa attrice), che le pedane in legno di cui si discute non occupavano per intero la scalinate in muratura ma soltanto parte di esse e che i gradini che costituivano la scalinata erano intervallati da larghi spazi che consentivano il comodo attraversamento senza necessità di porre il piede sulle pedane in legno.
A prescindere, quindi dalla circostanza che su suddette pedane erano installate delle strisce anti scivolo (così come rappresentato dal teste
, quel che emerge è che la per raggiungere il posto di Tes_3 Parte_1 lavoro o l'ufficio ove era allocato il terminale segna presenze, avrebbe avuto la possibilità di percorrere la scalinata in pietra senza cioè necessariamente poggiare i piedi (o uno di essi) sulla parte in legno, ragione per la quale quella di transitare su un manufatto palesemente più insicuro, peraltro reso viscido dalla giornata uggiosa, deve considerarsi
10 una sua libera scelta le cui conseguenze non possono gravare sul CP_1 appellato.
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A nulla rileva, per quanto sopra riportato, che anche il consulente medico,
Dott. – cui era stato affidato l'incarico peritale di Persona_2 accertare, fra le altre cose (punto b dell'Ordinanza del 4.12.2018), “se le lesioni strumentalmente accertabili, refertate e/o successivamente certificate da parte attrice siano in rapporto causale secondo i criteri medico legali di giudizio, con i fatti per cui è causa, indicando la loro evoluzione, i trattamenti praticati e lo stato attuale delle lesioni” ha ritenuto “assodato il nesso di causalità tra la dinamica del sinistro e le lesioni riportate” (pag.
5 della c.t.u.), essendo pacifico che le lesioni di cui sopra siano state, effettivamente, conseguenze della caduta.
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Valutando le superiori circostanze nella loro interezza e considerando gli esiti dell'istruttoria può serenamente ritenersi dimostrato che le lesioni riscontrate alla attrice siano etiologicamente dipese dalla caduta della sulle pedane in legno prospicienti l'ingresso della biblioteca Parte_1 comunale che, quel giorno (pieno inverso ed orario serale) erano state rese particolarmente viscide a causa del nevischio caduto in giornata, ma che tale evento sia stato dovuto alla malaugurata ed imprudente condotta della stessa appellante che ha deciso, inopinatamente pur avendo una diversa possibilità di attraversamento della scala, di utilizzare un percorso più insicuro.
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Solo per mera completezza deve darsi atto che, parte appellata ha eccepito la tardività ed irritualità della produzione della c.t. di parte allegata all'atto di appello a firma del Geom. Per_1
11 Tale produzione, effettivamente, deve ritenersi tardiva e di essa non si è fatto alcun uso ai fini della decisione.
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La sentenza deve, pertanto, confermarsi.
Le spese del presente grado del giudizio, possono integralmente compensarsi tra le parti attesa l'oggettività delle lesioni e sofferenze riportate dall'attrice in un contesto lavorativo.
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, conferma la sentenza
624/2021 resa dal Tribunale di Enna in data 29.09.2021 ed appellata da
. Parte_1
Compensa integralmente, fra le parti, le spese del presente grado di giudizio.
Dichiara che sussistono ragioni per disporre, a carico dell'appellante il versamento di un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato secondo quanto previsto dall'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002.
Caltanissetta, 18 Giugno 2025
Il Giudice Ausiliario rel. IL PRESIDENTE
Dott. C. Pietrarossi Dott. Roberto Rezzonico
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