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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 23/01/2025, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3033/2022
Il giorno 23/01/2025, nella causa iscritta al n RG 3033 /2022
Il Giudice, dott.ssa Giulia Sorrentino, dato atto che la presenza delle parti è sostituita dal deposito delle note di udienza, secondo quanto disposto con precedente decreto di trattazione cartolare;
viste le deduzioni, conclusioni ed eccezioni sollevate dalle parti;
pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott. Giulia Sorrentino
1 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulia Sorrentino ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3033/2022 promossa da:
), in persona del procuratore generale per l'Italia Parte_1 P.IVA_1 [...]
, elettivamente domiciliato in Roma, via Ippolito Nievo n. 61, con l'avv. RAFFAELA Parte_2
ROSSI GIRONDA ( ) e l'avv. GUIDO ROSSI GIRONDA, dai quali C.F._1 rappresentato e difeso giusta a margine del ricorso in opposizione
RICORRENTE contro
), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Viale Castro Pretorio n. 118, con l'avv. RAMAZZOTTI MARCO ( ) e l'avv. DI GIUGNO MARCO, dai CodiceFiscale_2 quali rappresentato e difeso giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 16 .09.2022, ha proposto opposizione avverso Parte_1
l'ordinanza di ingiunzione n. 809/2022, notificata in data 3.8.2022, con cui l (Ente Nazionale CP_2
2 di 6 per l' ) le ha ingiunto il pagamento della somma di € 5.000,00 per l'inosservanza di cui Controparte_1 all'art. 5 del D. Lgs. 53/2018, sanzionata dall'art. 24, del medesimo Decreto, in quanto “in data
20.01.22 la Compagnia aerea nel fornire i dati PNR/API per il volo BA0550 proveniente da Parte_1
Londra Heathrow inviava erroneamente i dati relativi al passeggero nato il [...] di nazionalità Parte_3 italiana comunicando il numero del documento (passaporto ordinario) con scadenza 03.09.2023. Al Numero_1 suo arrivo il passeggero mostrava ai controlli documentali il documento (passaporto ordinario) n. Parte_3
“ con scadenza 26/04/2028, documento chiaramente differente da quello indicato dalla compagnia Numero_2
. Parte_1
A sostegno dell'opposizione, ha articolato i seguenti motivi: 1) mancata audizione dell'interessato in sede amministrativa;
2) distorto e antigiuridico utilizzo della normativa da parte della Polizia di frontiera la quale non effettuava alcuna verifica sulla rispondenza dei dati dei passeggeri sopraggiunti da un volo di con quelli PNR/API inviati elettronicamente Parte_1 dalla Compagnia Aerea alla predetta banca dati ex decreto Legislativo n 53/18; 3) omessa indicazione nel verbale di contestazione della data e dell'orario del volo in relazione al quale è stata accertata l'infrazione, nonché dei motivi della mancata contestazione immediata della stessa;
4) insussistenza dell'illecito amministrativo sanzionato dal d. lgs. n. 53/2018 a fronte dell'irrilevanza della discrepanza dei documenti di identità del passeggero;
5) inesistenza del verbale di accertamento, in quanto irritualmente notificato a mezzo Pec al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge nonché elevato nei confronti di una persona giuridica invece che al trasgressore.
Si è costituito l' contestando puntualmente le avverse deduzioni ed eccezioni e CP_2 concludendo per il rigetto dell'opposizione.
La causa, di natura documentale, è stata rinviata all'odierna udienza a trattazione scritta per la decisione.
2. L'opposizione è fondata per il seguente motivo.
Ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 53/2018 “I vettori aerei trasferiscono i dati PNR: a) in un periodo compreso tra le ventiquattro e le quarantotto ore antecedenti all'orario previsto per la partenza del volo;
e b) immediatamente dopo la chiusura del volo, quando non è più possibile l'imbarco o lo sbarco di passeggeri, anche mediante l'aggiornamento dei dati trasferiti ai sensi della lettera a)”.
Dalla disposizione appena richiamata si evince che la comunicazione delle informazioni relative ai passeggeri deve avvenire in favore della Polizia di Frontiera entro il termine delle procedure di accettazione in modo da assicurare l'immediato utilizzo da parte degli uffici preposti ai controlli di polizia di frontiera del valico.
3 di 6 Nel caso di specie, il verbale di accertamento elevato dalla Polizia di Frontiera riporta che “in data 20.01.22 la Compagnia aerea British Airways nel fornire i dati PNR/API per il volo BA0550 proveniente da Londra Heathrow inviava erroneamente i dati relativi al passeggero nato il [...] di Parte_3 nazionalità italiana comunicando il numero del documento (passaporto ordinario) “ con scadenza Numero_1
03.09.2023. Al suo arrivo il passeggero mostrava ai controlli documentali il documento (passaporto Parte_3 ordinario) n. “ con scadenza 26/04/2028, documento chiaramente differente da quello indicato dalla Numero_2 compagnia . Parte_1
Vale a questo punto ricordare che secondo l'art. 6 comma 11 del d.lgs. n. 150/2011: “Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente”.
In tema di ripartizione dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione all'ordinanza ingiunzione applicativa di sanzione amministrativa, spetta all'amministrazione e non all'opponente, la prova dei fatti che "costituiscono il fondamento" della sanzione amministrativa.
L'amministrazione, convenuta in giudizio di opposizione all'ordinanza di ingiunzione, assume la posizione sostanziale di attrice, sicché, ai sensi dell'art. 2697 c.c., è tenuta a fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa, mentre l'opponente deve dimostrare la loro inefficacia ovvero l'esistenza di cause modificative o estintive degli stessi. Infatti, l'opposizione all'ordinanza- ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa introduce un ordinario giudizio di cognizione fondato sulla pretesa dell'autorità che ha emesso l'ordinanza ingiunzione, cui spetta la dimostrazione degli elementi costitutivi della pretesa avanzata nei confronti dell'intimato, anche in virtù di presunzioni, che trasferiscono a quest'ultimo l'onere della prova contraria (Cass. civ. Sez. I,
26/05/1999, n. 5095; Cass. civ. Sez. II, Sent., (ud. 13/02/2020) 22-09-2020, n. 19811; Cass. civ. Sez. lavoro, Ord., (ud. 28/01/2021) 02-11-2021, n. 31101).
La sanzione contestata nel caso di specie alla compagnia aerea opponente riguarda l'erronea indicazione di dati in relazione al volo BA0550, laddove il passeggero di nazionalità Parte_3 italiana, veniva registrato erroneamente in lista passeggeri con un documento diverso da quello esibito al suo arrivo ai controlli di Polizia frontiera.
Dunque, la contestazione dell'illecito si fonda sulla discrasia tra il documento utilizzato dal passeggero in fase di prenotazione e inserito dal vettore nella lista passeggeri comunicata all'Autorità di frontiera e quello invece esibito dal passeggero alla Polizia di Frontiera all'esito dello sbarco.
Sennonché, la diversità del passaporto utilizzato dal passeggero in fase di prenotazione e poi di imbarco, da una parte, e quello mostrato in seguito allo sbarco alla Polizia di Frontiera, dall'altra, costituisce un solo indizio dell'erroneità dei dati riportati in lista passeggeri oggetto della
4 di 6 comunicazione operata dal vettore. Del resto, deve notarsi che la possibile disponibilità di due distinti passaporti
Del resto, deve notarsi che l'astratta possibilità che il passeggero fosse in possesso di due distinti passaporti italiani validi per l'espatrio (così come previsto dal DM n. 303-33 del 2010) rende anche possibile che lo stesso abbia utilizzato il primo in fase di registrazione e di imbarco ed il secondo in fase di controlli da parte della Polizia di Frontiera.
Il comma 1 dell'art. 9 del d.lgs. n. 53/2018 prescrive, in particolare, che “I dati API, il cui trattamento è effettuato nel rispetto dei principi di necessità e di proporzionalità, in relazione alle finalità per le quali è consentito, sono resi disponibili, attraverso il Sistema Informativo, agli Uffici incaricati dei controlli di polizia di frontiera, per le finalità di cui all'articolo 7 (lotte contro l'immigrazione clandestina), immediatamente dopo la chiusura del volo, quando non è più possibile l'imbarco o lo sbarco di passeggeri”. È, quindi, la stessa normativa che si assume violata che esige da parte del vettore l'invio tempestivo dei dati, al fine di porre in condizione il personale di frontiera di svolgere i necessari controlli.
Controlli che nella specie non sono stati svolti, contenendo il verbale di accertamento della violazione amministrativa il solo dato della divergenza tra il passaporto inserito in lista e quello esibito alla frontiera, senza invece la necessaria verifica, per fugare ogni dubbio in ordine all'insussistenza della duplice disponibilità di un doppio passaporto utilizzabile per il viaggio, se il passeggero all'uscita dello sbarco e giunto al valico era nel possesso anche del documento indicato nella lista passeggeri dal vettore.
Deve aggiungersi, infine, che non vi è riscontro se l'errore che si attribuisce nell'ordinanza al vettore riguarda la comunicazione alla polizia di frontiera di un passaporto errato, ma comunque coincidente con un passaporto in effetti in precedenza rilasciato al passeggero oppure del tutto inesistente. Numero di passaporto, nel primo caso, che il vettore non poteva conoscere e che non poteva che essere comunicato al vettore se non dal passeggero in fase di prenotazione, perché –deve desumersi- in possesso di quel passaporto.
In definitiva vi è una carenza istruttoria che non consente di ritenere ricorrenti sufficienti elementi probatori della violazione amministrativa consistente nell'erroneo invio dei dati, con conseguente accoglimento, anche sotto tale profilo, dell'opposizione secondo quanto disposto dal richiamato art. 6 comma 11 del d.lgs. n. 150/2011.
L'opposizione merita quindi accoglimento sotto tale assorbente profilo.
5 di 6 Gli ulteriori motivi di doglianza non vanno esaminati in ragione del principio della ragione più liquida che permette al giudice di definire la controversia sulla base del motivo più facile da accertare.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. 147/2022, tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del d.m. 55/2014, in rapporto ai parametri di liquidazione propri dello scaglione di valore proprio della controversia (da € 1.101 ad € 5.200,00).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'ordinanza ingiunzione n. 809/2022 emessa da CP_2
- condanna l al pagamento in favore di delle spese di lite, che CP_2 Parte_1 liquida in € 977,00, di cui € 852,00 per compensi ed € 125,00 per spese vive, oltre spese generali, Iva
e Cpa come per legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Civitavecchia, 23 gennaio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Sorrentino
6 di 6