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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 02/04/2025, n. 1904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1904 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CATANIA QUARTA SEZIONE CIVILE
________________ VERBALE DI UDIENZA DEL 2/4/2025
All'udienza del 02/04/2025 sono presenti:
l'avvocato Alba per parte opponente, il quale precisa le conclusioni come da atti e discute la causa;
l'avvocato Federica Anzalone, in sostituzione dell'avvocato Zurlo, per parte opposta, la quale chiede preliminarmente la revoca dell'ordinanza istruttoria di diniego della verificazione e insiste nella suddetta richiesta di revoca come da sentenza 42938/2011 che ammette la CTU sulla copia;
in subordine, precisa le conclusioni come da atti e discute oralmente la causa.
L'avvocato Alba si oppone alla richiesta di revoca.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio, il giudice definisce la causa, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dando lettura in udienza del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, di seguito indicate:
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, in persona del giudice dott. Fabio Salvatore Mangano, ha emesso la seguente
SENTENZA
(ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.) nel giudizio iscritto al n. 11938/2021 R.G., promosso da:
, nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Alba, giusta procura C.F._1
in atti;
opponente contro partita iva codice fiscale , con sede legale Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
a Milano, Piazza della Trivulziana 4/A, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati Raffaele Zurlo e
Andrea Ornati, giusta procura generale alle liti a rogito del notaio del Persona_1
28.5.2020 (rep. 2496, racc. 909);
opposto
***
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, ha proposto opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 1936/2021, emesso dal Tribunale di Catania il 19.5.2021 e notificato il 5.7.2021, con il quale gli è stato ingiunto il pagamento della somma di euro
19.797,46 in favore di derivante dall'omesso pagamento delle rate del contratto Controparte_1
di prestito personale n. 8140565 stipulato in data 1.3.2010, oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
2 A fondamento dell'opposizione, il predetto ha eccepito, in via preliminare, la carenza della condizione di procedibilità ai sensi dell'art. 5 d. lgs. 28/2010 ed il difetto di legittimazione attiva di Nel merito, ha disconosciuto la conformità all'originale del documento Controparte_1
contrattuale prodotto in copia fotostatica ai sensi dell'art. 2719 c.c. e l'autenticità della sottoscrizione ai sensi dell'art. 215 c.p.c., eccependo altresì, la frammentazione delle pretese creditorie, l'erronea valutazione del merito creditizio in violazione del principio di buona fede,
l'applicazione di interessi e spese non pattuite ed il superamento della soglia usuraria. Ha chiesto, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo con il favore delle spese di lite;
in subordine, ha chiesto la condanna alle somme dovute a seguito di consulenza contabile.
Con comparsa di risposta depositata in data 14.2.2022 si è costituita in giudizio Controparte_1
contestando la fondatezza dei motivi di opposizione, di cui ne ha chiesto il rigetto, previa concessione della provvisoria esecutività del decreto opposto. Ha eccepito, in particolare, la genericità del disconoscimento effettuato dall'opponente ed ha formulato istanza di verificazione, ai sensi dell'art. 216 c.p.c., riservando di depositare l'originale del contratto a seguito di CTU.
Nel corso del giudizio è stato assegnato il termine per avviare il procedimento di mediazione,
conclusosi con esito negativo, e sono stati concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c.; indi,
con ordinanza del 22.6.2023 l'opposta è stata onerata di depositare l'originale del contratto e, con successiva ordinanza, preso atto della mancata produzione in giudizio del contratto in originale, le parti sono state invitate a precisare le conclusioni e discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
2. Esposti i fatti, l'opposizione a decreto ingiuntivo è fondata.
La domanda di adempimento proposta in via monitoria da trae origine dal Controparte_1
contratto n. 8140565, stipulato in data 1.3.2010 tra e con cui Parte_1 CP_2
è stato concesso al predetto un finanziamento di euro 17.976,00, rimborsabile in n. 84 rate mensili di euro 214,00 ciascuna.
Ciò detto, appare opportuno, in via preliminare, soffermarsi sul profilo della legittimazione attiva di quale cessionaria del credito vantato nei confronti di . Controparte_1 Parte_1
Rileva il decidente, contrariamente a quanto affermato dall'opposta, che difetti la prova della legittimazione attiva, intesa quale titolarità sostanziale del credito dedotto in giudizio, in capo ad Controparte_1
Secondo la giurisprudenza di legittimità, “ in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca D.Lgs. n. 385 del 1993, ex art. 58 - contratto a forma libera - è sufficiente a
3 dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass. 10.2.2023 n.
4277; si veda anche Cass. 13.6.2019 n. 15884).
In sostanza, la Suprema Corte ha affermato il principio per cui l'avviso di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario soltanto laddove dallo stesso sia possibile individuare senza margine di dubbio i rapporti oggetto di cessione. Nella stessa direzione si pone la recente ordinanza della Corte di
Cassazione (Cass. civ., Sez. III, 06.02.2024, n. 3405), in cui si ribadisce il carattere insufficiente dell'avviso di cessione ex art. 58 t.u.b. pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale allorché non contenga gli elementi necessari ad identificare con precisione il credito e ad affermare con certezza la sua inclusione nella cessione (in questo senso anche Cass. civ., Sez. I, 20.07.2023,
n. 21821).
Nel caso in esame, l'opposta ha depositato in giudizio:
- il contratto di cessione del 16.1.2017 concluso tra Banca Ifis s.p.a. ed (doc. Controparte_1
7 fascicolo monitorio);
- l'avviso di cessione dei crediti pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 18.2.2017 attestante la cessione dei crediti da Banca Ifis S.p.a. ad (doc. 4); Controparte_1
- la lista dei crediti ceduti da Banca Ifis s.p.a. ad contenente il riferimento NDG al CP_1
contratto concluso con l'odierno opponente (doc. 8 fascicolo monitorio).
La documentazione suindicata non è idonea a fornire la prova, incombente sull'opposta, della titolarità sostanziale del rapporto controverso.
In primo luogo, il contratto di cessione dei crediti non contiene alcuna indicazione dei crediti ceduti, non essendo stato fornito l'elenco di cui all'allegato A) né è stato indicato il criterio di identificazione dei crediti ceduti.
In secondo luogo, non risulta alcuna prova della cessione del credito originariamente vantato da in favore di Banca Ifis s.p.a., avendo l'opposta fornito documentazione CP_2
relativa alla successiva cessione del credito tra Banca Ifis-Itacapital.
A tal riguardo, dall'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale si ricava che l'oggetto della cessione riguardi una pluralità di crediti di titolarità di numerose società finanziarie e, con specifico riferimento a (originaria titolare del credito), si richiamano le cessioni CP_2
in blocco operate in favore di Banca Ifis s.p.a. di cui ai contratti di cessione del 16/04/2013,
4 26/09/2013, 18/12/2013, 22/05/2014, 20/08/2014, 11/11/2014, 13/11/2014,
11/12/2014,09/01/2015, 20/01/2015, 10/02/2015, 06/03/2015, 11/03/2015, 10/04/2015,
13/04/2015, 12/05/2015, 13/05/2015, 05/06/2015, 10/06/2015, 11/06/2015, 12/06/2015,
08/07/2015, 06/08/2015, 07/08/2015, 11/08/2015, 11/09/2015, 14/09/2015, 08/10/2015,
12/10/2015, 13/10/2015, 11/11/2015, 12/11/2015, 11/12/2015, 17/12/2015, 18/12/2015,
12/01/2016, 14/01/2016, 09/02/2016, 11/02/2016, 12/02/2016, 09/03/2016, 10/03/2016,
07/04/2016, 08/04/2016, 11/04/2016, 19/05/2016. La pluralità delle cessioni effettuate da in favore di Banca Ifis s.p.a. avrebbe dovuto indurre, a maggior ragione, CP_2
l'opposta a documentare quale delle cessioni ex art. 58 TUB avesse riguardato il credito vantato nei confronti di . Parte_1
Per quanto sopra, non è possibile identificare con precisione se il credito derivante dal contratto concluso con sia compreso tra quelli oggetto di cessione, a nulla valendo al Parte_1
riguardo il codice NDG contenuto in un documento privo di sottoscrizione e, in quanto tale, non riferibile a parte opposta.
L'opposizione va, pertanto, accolta ed il decreto ingiuntivo n. 1936/2021 va revocato.
Rimangono assorbiti gli ulteriori motivi di opposizione.
3. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza.
Esse si liquidano, ai sensi del d.m. 147/2022, in euro 2.538,50, somma ottenuta riducendo del cinquanta percento i valori medi delle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale,
tenuto conto della ridotta attività processuale e della definizione del giudizio sulla base dell'eccezione di rito.
Le somme suindicate vanno versate in favore dell'erario, ai sensi dell'art. 133 d.p.r. 115/2002, stante l'ammissione di parte opponente al patrocinio a spese dello Stato.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 11938/2021
R.G., disattesa ogni contraria istanza:
ACCOGLIE l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da e, per l'effetto, Parte_1
revoca il decreto ingiuntivo n. 1936/2021 emesso dal Tribunale di Catania;
CONDANNA al pagamento delle spese processuali in favore dello Stato, ai Controparte_1 sensi dell'art. 133 d.p.r. 115/2002, che liquida in euro 2.538,50, oltre spese generali, iva e c.p.a.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 2 aprile 2025
Il giudice
dott. Fabio Salvatore Mangano
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