Sentenza 21 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 21/01/2025, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania
Seconda Sezione Civile nella persona dei sigg: dott. Giovanni Dipietro Presidente dott.ssa Maria Stella Arena Consigliere dott. Massimo Lo Truglio Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile d'appello iscritta al n. 77/2024 R.G. promossa da:
, nato a [...] il [...], (cod. fisc. ), residente Parte_1 CodiceFiscale_1
in Gravina di Catania (CT), Via Gramsci n° 8, ed elettivamente domiciliato in Catania, Via
Francesco Fusco n. 37, presso lo studio dell'Avv. Antonino Ciavola, (cod. fisc. C.F._2
, che lo rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Aldo Failla, (cod. fisc.
[...]
), giusta procura in atti;
CodiceFiscale_3
Appellante nei confronti di
( ), P.IVA con sede legale Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1
in Abano Terme (PD), via Valerio Flacco n. 99, in persona del legale rappresentante pro tempore,
, rappresentata e difesa dall'Avv. Santo Spagnolo (C.F. ) ed CP_3 CodiceFiscale_4
elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Catania, Corso Italia n. 244, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta del primo grado;
Appellata
CONCLUSIONI: all'esito dell'udienza di discussione del 17.12.2024 la causa è stata posta in decisione, come da verbale in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 25.06.2018, ha chiesto al Tribunale di Catania Parte_1
di condannare l a corrispondergli una somma pari ad euro 182.595,75 Controparte_2
1
53.
A sostegno della domanda l'attore ha dedotto che, nelle suindicate circostanze di tempo e di luogo, durante il soggiorno presso la struttura di cui sopra, nell'accedere alla cabina predisposta per la sauna, munito di “previsti ciabatte e accappatoio”, è scivolato e ha impattato sul pavimento del corridoio “umido per i vapori fuoriuscenti dalle singole cabine ed anche bagnato a causa dei continui passaggi degli utenti provenienti da piscine esterne della struttura medesima, bagnamenti cui non seguiva adeguata asciugatura”, luoghi - peraltro - non adeguatamente illuminati.
Secondo la ricostruzione dell'evento lesivo di cui all'atto introduttivo, nell'immediatezza della caduta non era presente personale dipendente della struttura;
solo il giorno successivo, “dopo svariati solleciti alla struttura alberghiera”, il sig. è stato condotto presso la casa di cura Pt_1
Abano Terme, per essere ivi sottoposto agli accertamenti e alle cure del caso e - rientrato presso la propria residenza - al Pronto Soccorso dell'Ospedale Cannizzaro di Catania.
Secondo la prospettazione attorea la responsabilità del sinistro e delle conseguenze pregiudizievoli derivatene va imputata, ex art. 2051 c. c., alla società convenuta per non avere adeguatamente manutenuto i luoghi ove si è verificato l'evento lesivo né, tantomeno, segnalato eventuali situazioni di pericolo (“Nel caso di specie, il gestore del centro benessere, strutturalmente un unicum con la struttura alberghiera ospitante, avrebbe dovuto verificare costantemente la non scivolosità del pavimento ed eventualmente segnalarla, cosa che non ha fatto;
ed inoltre, nessuno del personale addetto alla struttura era presente nel momento dell'incidente, né - chiamato - si è reso immediatamente disponibile per i soccorsi del caso”); in via subordinata, la responsabilità di parte convenuta si fonda sul disposto di cui all'art. 2043 c.c. per avere violato il generale principio del neminem laedere.
La società convenuta si è costituita in giudizio e ha resistito all'avversa domanda, eccependone l'infondatezza; in particolare ha evidenziato che la ricostruzione del sinistro, sì come prospettata nel libello introduttivo, “è totalmente differente da quella narrata nell'atto stragiudiziale” e che tale difformità “non può che far sorgere motivati dubbi sulla attendibilità della narrazione attorea”.
La difesa di parte convenuta ha, inoltre, eccepito che parte attrice avrebbe dovuto adottare le normali misure di diligenza e cautela, adeguate alla natura dei luoghi;
che il danno lamentato in citazione è conseguenza delle pregresse condizioni cliniche del sig. il quale, già precedentemente al Pt_1 sinistro, soffriva di mal di schiena e, inoltre, che lo stesso danneggiato “ha discorso di una errata
2 diagnosi da parte dei sanitari cui si rivolse dopo l'accadimento, con conseguente aggravamento della lesione”; infine, la società ha eccepito il comportamento colposo assorbente del danneggiato nella causazione dell'evento lesivo, per non avere adottato, nell'utilizzo della “cosa”, le misure normalmente esigibili da un utente di media diligenza (“Nel caso di specie, un utente attento avrebbe certamente evitato l'evento, potendo prevedere la scivolosità della pavimentazione di un centro benessere”), in specie se trattasi - come nel caso di specie - di un avventore abituale della struttura e, dunque, a conoscenza dello stato dei luoghi.
Espletato l'interrogatorio formale dell'attore e le prove testimoniali dirette e contrarie richieste dalle parti, la causa è stata posta in decisione con ordinanza del 2.10.2023 all'esito dell'udienza cartolare del 26.09.2023 con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per le difese conclusive.
Con sentenza n. 122/2024 pubblicata il 4.1.2024, nel giudizio iscritto al n. 11116/2018 R.G., la
Terza Sezione Civile del Tribunale di Catania, in composizione monocratica, ha rigettato le domande attoree e condannato parte attrice alla rifusione delle spese di lite liquidate in complessivi euro 14.103,00 oltre IVA. CPA e rimb. spese gen.
Avverso detta sentenza, ha proposto appello per i motivi che saranno in seguito Parte_1
esposti.
Si è costituita in giudizio ( ) chiedendo il totale Controparte_1 Controparte_2 rigetto dell'appello.
All'udienza di discussione ex art. 350 bis c.p.c. del 17.12.2024 le parti hanno precisato le conclusioni, come da note difensive in atti, e la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello si lamenta la violazione dell'art. 2051 c.c. da parte del primo giudice e si eccepisce l'omessa prova del caso fortuito da parte della struttura alberghiera convenuta.
Con il secondo motivo si lamenta “la violazione degli artt. 1227 e 2051 c.c. – assenza di condotta colposa del danneggiato e mancata segnalazione delle insidie dei luoghi”.
I due motivi, strettamente connessi, sono entrambi fondati e giustificano una congiunta trattazione.
Attraverso la prova testimoniale espletata in primo grado, l'odierno appellante ha dimostrato l'esatta dinamica del sinistro e le caratteristiche del luogo in cui si è verificato l'evento lesivo.
Il Tribunale ha riportato in sentenza ampi e significativi stralci delle deposizioni di , Tes_1
e Testimone_2 Testimone_3
In particolare la teste ha riferito (v. verbale del 9.10.2020) che: “il 18 ottobre 2016 è andata Tes_1
a fare visita, insieme ad altri amici, al sig. presso la struttura Pt_1 Controparte_2 ove l'attore soggiornava;
intorno alle ore 16,00 il sig. mentre era “intento a fare il Pt_1
3 'percorso benessere lungo la struttura della SPA, poco prima di accedere ad una cabina da sauna”, rovinava sulla pavimentazione, impattando la schiena;
il pavimento era “umido e bagnato” e l'illuminazione era “poca”; a seguito del sinistro non è intervenuto alcun dipendente della struttura per soccorrere l'attore; l'evento lesivo ha cagionato al sig. conseguenze pregiudizievoli, Pt_1
anche di natura non economica (art. 6 atto di citazione: “Vero è (o no) che, dal giorno dell'incidente riferito il signor ha un carattere scostante, non più allegro come in Parte_1
precedenza, inoltre che non coltiva più le proprie attività da tempo libero e non è più partecipe alle attività sociali e di gruppo, spesso scusandosi perché non si sente molto bene?”; “è vero, non è più lui. Io lo conosco da 43 anni, e ho notato un cambiamento profondo, non esce più, ciò avviene per i dolori alla schiena perché è stato operato”).
La teste, escussa a prova contraria, ha aggiunto che il sinistro si è verificato all'interno dei locali della sauna, che il sig. già in altre occasioni, si era recato presso la struttura ricettiva, che Pt_1
non risponde al vero la circostanza che, prima della caduta, l'attore “stava aggiungendo col mestolo dell'acqua sulle pietre calde della stufa” né, tantomeno, che il danneggiato soffrisse di dolori alla schiena già in epoca precedente al sinistro” (pagg. 4 e 5).
La teste ha riferito con dovizia di particolari circostanze direttamente apprese perché presente sui luoghi al momento del sinistro, a differenza di quanto sostenuto dalla difesa della parte appellata.
Per quanto riguarda la deposizione (verbale del 9.10.2020) della signora moglie del Tes_2
danneggiato (coniugata in regime di separazione dei beni), la stessa, in ordine alla conformazione dei luoghi, ha così riferito: “Preciso che eravamo nella piscina interna della struttura e da questa piscina si accedeva al centro benessere. Quindi io non mi trovavo all'interno della sauna quando mio marito è caduto. La circostanza è vera e la conosco perché in altre circostanze c'ero stata pure io” (art. 3 atto di citazione: “Vero è (o no) che il pavimento ove era scivolato il sig. era Pt_1
bagnato e molto umido a causa dei vapori che fuoriuscivano dagli ambienti e particolarmente dai locali della sauna, ed inoltre l'ambiente poco illuminato?”); la teste - non presente al momento Testi della caduta “specifico che dal luogo in cui mi trovavo io non potevo vedere la sauna, però ho sentito un tonfo dovuto al peso di mio marito e poiché non c'era nessuno, e c'era silenzio”) ha riferito che al momento del fatto non c'era alcun dipendente della struttura e che, a seguito dell'evento lesivo, il marito ha cambiato le proprie abitudini (art. 6 atto di citazione: “è vero, mio marito era una persona brillante, ma poi non si è più potuto muovere perché aveva due vertebre rotte”).
Escussa a prova contraria, la teste ha dichiarato di avere appreso della dinamica del sinistro dal marito (art. 1 comparsa di risposta: “vero che la caduta si è verificata all'interno dei locali della
4 sauna?”; “mio marito mi ha riferito che stava uscendo dalla sauna ed è scivolato”) e ha escluso che il coniuge soffrisse di dolori alla schiena prima del sinistro (art. 4: “vero che il soffriva, Pt_1
già prima del 18.10.2016, di dolori alla schiena?”; “non è vero, anzi mio marito prima ballava ora non può ballare più. Qui a Catania andavamo a fare qualche lezione ma a livello amatoriale, prima era una persona brillante”) (pag. 5).
Pur non avendo visto il marito scivolare, trovandosi nella vicina piscina, appena sentito il “tonfo” è intervenuta immediatamente in soccorso del marito e ha confermato con esattezza le condizioni dei luoghi a lei ben noti.
Infine, la teste (v. verbale del 5.10.2021), “ha confermato la prospettazione di cui al Testimone_3
libello introduttivo: il sig. si trovava presso la struttura ricettiva gestita dalla società Pt_1
convenuta e la teste si era ivi recata insieme ad altre persone;
il sinistro è avvenuto mentre il sig. si trovava presso la SPA della struttura;
la pavimentazione ove è caduto il sig. era Pt_1 Pt_1
bagnata e umida e i locali poco illuminati (art. 3 atto di citazione: “Vero è (o no) che il pavimento ove era scivolato il sig. era bagnato e molto umido a causa dei vapori che fuoriuscivano Pt_1 dagli ambienti e particolarmente dai locali della sauna, ed inoltre l'ambiente era poco illuminato?”; “è vero, io non avevo fatto quel percorso, ero solo in visita perché alloggiavo in altro albergo, L'Ariston”). Indi, la teste ha aggiunto che il sinistro è avvenuto fuori dalla sauna, “prima di entrare” (art. 1 comparsa di risposta: “vero che la caduta si è verificata all'interno dei locali della sauna?”; “non era all'interno della sauna, ma fuori, prima di entrare”), mentre non ha saputo fornire indicazioni specifiche in ordine alla conoscenza dei luoghi in capo all'attore; la sig.ra ha, inoltre, escluso che il sinistro si sia verificato mentre il sig. aggiungeva con Tes_3 Pt_1 il mestolo dell'acqua sulle pietre calde della stufa (art. 3: “vero che poco prima della caduta il stava aggiungendo col mestolo dell'acqua sulle pietre calde della stufa?”; “non ricordo ma Pt_1
non credo. Non ho visto che aggiungesse acqua con il mestolo”) e che l'attore avesse dolori alla schiena in epoca antecedente il sinistro (art. 4: “vero che il soffriva già, prima del Pt_1
18.10.2016, di dolori alla schiena?”; “non aveva dolori alla schiena che io mi ricordi perché ballava. Infatti nelle serate si sentiva la musica e si ballava”)” (pagg. 5 e 6).
Anche questa testimone, presente in piscina, è prontamente accorsa in aiuto di , Parte_1 avendo sentito il “tonfo e i suoi lamenti”, e ha confermato la dinamica dell'incidente, come descritta dall'attore, descrivendo lo stato e le condizioni dei luoghi.
Le tre deposizioni appaiono pienamente attendibili e pressoché concordi nel descrivere la dinamica del sinistro e le particolari oggettivamente pericolose condizioni dei luoghi.
A differenza di quanto ritenuto dal primo giudice, dalla deposizione dei tre testi di parte attrice
5 emerge, con evidenza, che il pavimento del corridoio del centro benessere antistante la sauna, sul quale è improvvisamente scivolato l'odierno appellante, munito di ciabatte, era bagnato, umido e poco illuminato, aldilà della pericolosa presenza di un gradino non segnalato di cui ha parlato Pt_1
ma che non ha trovato piena conferma in giudizio.
[...]
Non si tratta di un ambiente che, normalmente e notoriamente, come ritenuto in sentenza, è “umido”
e “bagnato”, trattandosi di spazi esterni alle saune che, invece, erano allocate all'interno di “cabine”; non si condivide, pertanto, l'assunto del primo giudice che ha ritenuto che l'intrinseca e prevedibile pericolosità di luoghi del genere imponeva a una “normale cautela” che, invece, Parte_1
questi non avrebbe adottato nel caso concreto.
Ritiene, invece, la Corte che la presenza di acqua sul pavimento, l'umidità e la scarsa illuminazione possano assurgere a causa giuridicamente rilevante ed esclusiva della caduta di parte attrice.
Venendo così alle doglianze circa la violazione e/o falsa applicazione, da parte del primo giudice, dell'art. 2051 c.c. e dei principi giurisprudenziali inerenti al caso fortuito e alla interruzione del nesso di causalità tra fatto ed evento dannoso a seguito del comportamento negligente della vittima del sinistro, ritiene la Corte che siano anch'esse fondate.
Dalle risultanze istruttorie e documentali sopra evidenziate, appare certa la sussistenza del nesso causale tra le particolari e pericolose condizioni del pavimento del centro benessere e la caduta (e le conseguenti lesioni subite da ), sicché la società appellata, quale proprietaria e custode Parte_1
della struttura alberghiera interessata e della relativa SPA, va ritenuta responsabile dei danni subiti da quest'ultimo sulla base della presunzione legale di cui all'art. 2051 c.c., il quale sanziona l'omessa custodia della cosa da parte di colui che, a qualsiasi titolo, ha un effettivo e non occasionale potere fisico sul bene e può impedire che si verifichino danni a terzi.
Autorevole e recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Sez. VI, 2.5.2022 n. 13729), nel cassare la decisione della Corte di Appello de L'Aquila, ha richiamato una serie di regole e di principi in materia di responsabilità ex art. 2051 c.c. che questa Corte condivide pienamente: “si consideri Cass., 6-3 ord. 23 gennaio 2019 n. 1725, secondo la quale il custode comunque deve predisporre quanto necessario per prevenire danni attinenti alla cosa custodita;
il caso fortuito, pertanto, sarà integrato dalla condotta del terzo o del danneggiato soltanto se si traduca in una alterazione imprevista e imprevedibile dello stato della cosa.
A sua volta Cass., 3, ord. 29 gennaio 2019 n. 2345 rileva che è necessario tenere conto della natura della cosa per cui quanto meno essa è intrinsecamente pericolosa, quanto di più il possibile pericolo è prevedibile e superabile dal danneggiato con normali cautele, e quindi quanto più è
l'efficienza causale della sua condotta imprudente che giunge, eventualmente, a interrompere il
6 nesso causale tra la cosa e il danno ovvero a espungere la responsabilità del custode.
Cass., 3, ord. 12 maggio 2020 n. 8811 rileva ancora che la responsabilità ex art. 2051 c.c., impone al custode, presunto responsabile, di provare l'esistenza del caso fortuito, considerato comunque che i suoi obblighi di vigilanza, controllo e diligenza gli impongono di adottare tutte le misure idonee per prevenire e impedire la produzione di danni a terzi.
Cass., 2, n. 456 del 2021 da ultimo conferma che il danneggiato deve limitarsi a provare il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, spettando al custode la prova cd. liberatoria mediante dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia avente impulso causale autonomo e carattere di assoluta imprevedibilità ed eccezionalità” (in tal senso anche Cass. Sez. VI, 30.03.2022 n. 10188).
Da ultimo la Suprema Corte a Sezioni Unite (ordinanza del 30.06.2022 n. 20943) ha ribadito alcuni fondamentali principi in materia, pienamente condivisibili da questa Corte e pertinenti alla fattispecie in esame, secondo i quali:
a) "l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima";
b) "la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso";
c) "il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere";
d) "il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio
7 di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale".
Con specifico riferimento al tema che qui viene in rilievo e cioè quello della rilevanza, all'interno della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., degli obblighi di diligenza incombenti in capo al custode e del loro rilievo ai fini dell'esonero della responsabilità, il precedente appena ricordato ha ritenuto di chiarire che "...prospettato e provato dal danneggiato il nesso causale tra cosa custodita ed evento dannoso, la colpa o l'assenza di colpa del custode resta del tutto irrilevante ai fini della sua responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c.".
Principi, quelli appena qui riassunti, che si sono stabilizzati nella giurisprudenza della terza sezione, per effetto di Cass. n. 2477/2018 coeva alle appena ricordate sentenze nn. 2480 e la n.
2481 -, come è agevole constatare attraverso le indagini ricostruttive, rilevanti ai fini che qui interessano, svolte da Cass. n. 27724/2018 e, più recentemente, da Cass. n. 4588/2022 - in particolare a p.6 e relativi richiami”.
Altra pertinente e condivisibile giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Sez. III, 08.07.2024, sentenze nn. 18518 e 18528) ha ritenuto che: “Da quanto precede deriva che "presupposti della responsabilità per i danni da cose in custodia, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., sono la derivazione del danno dalla cosa e la custodia", sicché essi, "in quanto elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità speciale, ex art. 2051 cod. civ., devono essere provati dal danneggiato" (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 7 settembre 2023, n. 26142, Rv. 669110-01). "Incombe, invece, sul custode", si è del pari ribadito, "la prova (liberatoria) della sussistenza del "caso fortuito", quale fatto (impeditivo del diritto al risarcimento) che esclude la derivazione del danno dalla cosa custodita", da intendersi quale "fatto diverso dal fatto della cosa, estraneo alla relazione custodiale, che assorbe in sé l'efficienza causale dell'evento dannoso, escludendo che esso possa reputarsi cagionato dalla res" (così, nuovamente, Cass. Sez. 3, sent. n. 26142 del 2023, cit.). La caratterizzazione oggettiva della nozione di "caso fortuito", diversa da quella tradizionale che lo identificava con l'assenza di colpa (casus=non culpa), trova fondamento nell'orientamento, consolidatosi già da diversi anni nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. Sez. 3, ord. 1°
8 febbraio 2018, nn. 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482 e 2483), nonché suggellato dal suo massimo consesso (Cass. Sez. Un., sent. 30 giugno 2022, n. 20943, Rv. 66508401), oltre che di recente ulteriormente ribadito (Cass. Sez. 3, sent. n. 11152 del 2023, cit.), "secondo il quale la responsabilità di cui all'art. 2051 cod. civ. ha natura di responsabilità oggettiva, la quale prescinde da ogni connotato si colpa, sia pure presunta, talché è sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore della derivazione del danno dalla cosa, nonché del rapporto di fatto custodiale tra la cosa medesima e il soggetto individuato come responsabile" (cfr., ancora una volta, Cass. Sez. 3, sent. n. 26142 del 2023, cit.). Se, dunque, "la colpa del custode non integra un elemento costitutivo della sua responsabilità, la prova liberatoria che egli è onerato di dare, nell'ipotesi in cui il danneggiato abbia dimostrato il nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, non può avere ad oggetto l'assenza di colpa (ovverosia, la posizione in essere, da parte sua, di una condotta conforme al modello di comportamento esigibile dall'homo eiusdem condicionis et professionis e allo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso), ma dovrà avere ad oggetto la sussistenza di un fatto (fortuito in senso stretto) o di un atto (del danneggiato o del terzo) che si pone esso stesso in relazione causale con l'evento di danno, caratterizzandosi, ai sensi dell'art. 41, secondo comma, primo periodo, cod. pen., come causa esclusiva di tale evento" (così, ancora una volta, Cass. Sez. 3, sent. n. 26142 del 2023, cit.)”.
D'altra parte, le predette due analoghe recenti pronunce esonerano il danneggiato da un rigoroso onere probatorio che non incombe sullo stesso: “Alla luce di tali principi, pertanto, erra gravemente la sentenza impugnata là dove afferma che "la presunzione di colpa prevista ex art. 2051 cod. civ. presuppone la dimostrazione ad opera del danneggiato dell'esistenza del nesso causale tra cosa in custodia e fatto dannoso, dimostrando che la sua improvvida condotta non abbia dato luogo all'evento dannoso, perché in tal caso il custode non ne risponde". Essa, difatti, accolla al danneggiato un onere che non è a suo carico, così incorrendo in violazione dell'art. 2697 cod. civ., giacché essa è configurabile "nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni" (così, da ultimo, Cass. Sez. 3, ord. 29 maggio 2018, n. 13395, Rv. 649038-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 31 agosto 2020, n. 18092, Rv. 658840-
01).
Non è, infatti, il soggetto danneggiato - ricorrendo la fattispecie di cui all'art. 2051 cod. civ. - a dover provare la "diligenza e prudenza" (id est: l'assenza di colpa) nel relazionarsi con la "res" oggetto di custodia, non trattandosi di elemento costitutivo della fattispecie”.
A differenza di quanto sostenuto dalla difesa della parte appellata, è stato adeguatamente accertato
9 che, seppure conoscesse i luoghi per averli frequentati in altre due precedenti Parte_1
occasioni (v. interrogatorio formale del 7.2.2020), le particolari condizioni del pavimento e di illuminazione hanno reso pericoloso e insidioso il corridoio del centro benessere percorso dall'attore per raggiungere la sauna.
Non sussiste, pertanto, alcuna concorrente responsabilità in capo all'appellante che, a differenza di quanto genericamente dedotto dalla difesa della società appellata, non ha tenuto - in mancanza di prova contraria - alcun comportamento colposo e/o non diligente rispetto alle condizioni del luogo in cui si è verificato l'incidente.
Con il terzo motivo la difesa dell'appellante deduce la nullità, l'irrilevanza e l'inattendibilità della deposizione de relato actoris resa dal teste di parte convenuta sulle Controparte_4
circostanze indicate ai nn. 4) e 5) della comparsa di costituzione della società convenuta posta dal
Tribunale a fondamento della decisione e la conseguenziale violazione degli artt. 112, 115 e 116
c.p.c.
Il motivo è fondato.
La Suprema Corte, sul punto, ha statuito che in tema di priva testimoniale, i testimoni “de relato actoris” sono quelli che depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto dell'accertamento, fondamento storico della pretesa;
i testimoni “de relato” in genere, invece, depongono su circostanze che hanno appreso da persone estranee al giudizio, quindi sul fatto della dichiarazione di costoro, e la rilevanza delle loro deposizioni, pur attenuata perché indiretta, è idonea ad assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice, nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità (cfr. Cass. Sez. VI, 22.11.2022, n. 34345; Cass. Sez. I,
n. 569/2015; Cass. Sez. VI, n. 3137/2016 e Cass. Civ. Sez. I, n. 8358/2007).
Invero, il teste ha risposto positivamente agli articolati di cui ai nn. 4) e 5) della CP_4
comparsa di costituzione, il primo su presunti abituali dolori alla schiena di cui soffriva l'attore e il secondo sull'asserita perdita di equilibrio dell'attore mentre stava aggiungendo acqua con il mestolo sulle pietre della stufa, specificando di aver appreso le circostanze per avergliele riferite Pt_1
.
[...]
Trattasi, con evidenza, di circostanze che non hanno alcuna rilevanza probatoria, come eccepito tempestivamente dalla difesa attorea sin dal giudizio di primo grado e che non trovano alcun riscontro nelle altre deposizioni testimoniali o in altri elementi di prova.
Quanto riferito dal predetto teste sulle altre circostanze inerenti alla sua presenza sui luoghi, alla
10 dinamica della caduta e al suo tempestivo intervento in aiuto dell'attore non appare, invece, pienamente credibile e attendibile, atteso il rapporto di lavoro che lo lega alla struttura alberghiera appellata e, soprattutto, l'insanabile divergenza con le tre univoche deposizioni rese dai testimoni di parte attrice di cui si è già ampiamente detto.
Nessuna delle tre testimoni presenti sui luoghi o, comunque, accorse nell'immediatezza del sinistro ha visto nel corridoio antistante la sauna o nelle vicinanze di;
a Controparte_4 Parte_1
differenza di quanto riferito dal teste, è scivolato in un ambiente antistante la sauna, Parte_1
prima di entrarvi, e non dentro la stessa.
La deposizione dell'unico teste di parte convenuta, nel suo complesso, non è certamente idonea e sufficiente a configurare in capo al danneggiato una qualche esclusiva o concorrente responsabilità nel sinistro per cui è causa, né una condotta colposa e imprudente tale da elidere o attenuare sensibilmente la responsabilità oggettiva della struttura alberghiera.
Con il quarto motivo si lamenta la violazione dell'art. 115 comma 2 c.p.c. per avere il primo giudice affermato in sentenza (pag. 11) che: “i locali adibiti a centro benessere in plurimi casi presentano una illuminazione maggiormente diffusa e tenue e ciò è una circostanza sufficientemente nota, specie agli utenti che frequentano tali luoghi”.
Secondo l'assunto difensivo trattasi di circostanza generica, oggetto di valutazione personale e soggettiva del Giudice, priva di rilevanza giuridica e probatoria.
In ragione dell'accoglimento dei primi tre motivi di appello, quanto sopra lamentato rimane assorbito perché privo di concreta rilevanza ai fini della decisione.
Alla luce delle superiori considerazioni e delle contestazioni mosse dalla società appellata circa la natura e l'entità delle lesioni subite da e le sue pretese di natura economica, occorre Parte_1
rimettere la causa sul ruolo, come da separata ordinanza, al fine di accertare, attraverso idonea c.t.u. medico-legale, la natura e l'entità delle conseguenze psicofisiche subite dall'odierno appellante a seguito del sinistro per cui è causa, la congruità e la necessità delle spese medico – sanitarie documentate in primo grado.
Con la sentenza definitiva si procederà alla liquidazione delle spese dei due gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, non definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello proposto da nei confronti di in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza n. 122/2024 pubblicata il 4.01.2024, nel giudizio di primo grado iscritto al n.
11116/2018 R.G., dal G.U. della III Sez. Civile del Tribunale di Catania, dichiara Controparte_1
in persona del legale rappr. pro tempore, responsabile del sinistro occorso in data 18.10.2016 a
11 all'interno del centro benessere dell' , sito in Abano Parte_1 Controparte_2
Terme, e per l'effetto, condanna parte appellata al risarcimento dei danni in favore di Parte_1
da quantificarsi con la sentenza definitiva.
Rimette la causa in istruttoria con separata ordinanza e rinvia alla sentenza definitiva la regolamentazione delle spese processuali.
Così deciso in Catania il 14.01.2025 nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della
Corte di Appello.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Massimo Lo Truglio Dott. Giovanni Dipietro
12