Articolo 74 della Legge 1 aprile 1981, n. 121
Articolo 73Articolo 75
Versione
25 aprile 1981
Art. 74. (Associazione al fine di commettere il delitto di rivolta)

Quando cinque o piu' appartenenti alla Polizia di Stato si associano allo scopo di commettere il delitto di rivolta, se il delitto non e' commesso la pena e' della reclusione da uno a quattro anni.
Non sono punibili coloro che impediscono l'esecuzione del delitto.
Entrata in vigore il 25 aprile 1981