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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/11/2025, n. 9158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9158 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10138/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE NONA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa RI LA AT Presidente dott. Giuseppe Gennari Giudice dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice Relatore Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10138/2021 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. RUSPI GRAZIELLA Parte_1 C.F._1 ( ) presso il cui studio in VIA SAN RAFFAELE, 1 20121 MILANO è C.F._2 elettivamente domiciliato;
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._3 ZUCCHINI LARA presso il cui studio in VIA T. GULLI, 32 MILANO è elettivamente domiciliato
CONVENUTA
E con l'intervento dell'avv. MARINA INGRASCI' C.F. nella sua qualità di CURATORE C.F._4 SPECIALE DEI MINORI
- , n. a Milano il 23 novembre 2012 Controparte_2
- n. a Milano il 30 aprile 2014 PEona_1
OGGETTO: separazione giudiziale
Atti ritualmente comunicati al PM e vistati senza osservazioni in data 21/03/2021
pagina 1 di 14 CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, previa ogni opportuna e/o necessaria statuizione e/o declaratoria del caso, con ogni e più opportuna motivazione ed anche per tutti e/o ciascuno dei motivi di cui sopra
- dichiarare la separazione personale dei coniugi di Giudice e Pt_1 Controparte_3
- disporre che i Servizi Sociali mantengano una attenta presa in carico del nucleo familiare e solo previa valutazione di concerto con il Tribunale disporre l'affidamento condiviso della prole ai genitori, PEo
- essendo maggiorenne e non più convivente con i genitori, disporre il collocamento prevalente PE dei due figli minori, in particolare disporre il collocamento prevalente della minore presso la madre e il collocamento prevalente del minore presso il padre. CP_2
- disporre i reciproci diritti di visita e festività secondo il calendario disposto dai Servizi Sociali fino al termine del loro monitoraggio PE
- disporre che i genitori provvedano al mantenimento dei figli minori e secondo il criterio CP_2 del mantenimento diretto PEo
- disporre un contributo a titolo di aiuto diretto dei genitori alla figlia ormai non più convivente con la madre, da concordare tra i genitori in base alle loro disponibilità economiche. per l'effetto ed alla luce della documentazione aggiornata e fiscale prodotta disporre la revoca dell'obbligo posto a carico del padre di versare alla madre qualsiasi tipo di contributo a titolo di contributo perequativo. PE Porre le spese straordinarie mediche scolastiche e ludiche sportive di e a carico dei CP_2 genitori al 50% in applicazione dei criteri di cui al Protocollo adottato dal Tribunale di Milano.
In via istruttoria
Ammettersi interrogatorio formale e prova orale per testi sulle circostanze già indicate nei propri atti difensivi, con i testi ivi indicati
In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali oltre accessori di legge
Per parte resistente
Voglia l'On. Tribunale di Milano disattendere ogni contraria istanza proposta dal sig. Parte_1 nei confronti della sig.ra in quanto infondata in fatto ed in
[...] Controparte_3 diritto, ad eccezione della pronunzia di separazione personale dei coniugi.
In via riconvenzionale: si chiede l'accoglimento delle conclusioni già formulate nel ricorso introduttivo promosso dall'odierna convenuta nei confronti del sig. Giudice, ricorso iscritto a Pt_1 ruolo con il n.10860/21 e riunito al presente procedimento, conclusioni che si riportano:
1. pronunziare in via definitiva la separazione personale dei coniugi ed Parte_1 CP_3
addebitando la responsabilità esclusiva della frattura coniugale al sig. per
[...] Pt_1 Parte_1 violazione dei doveri ed obblighi previsti negli artt. 143 e 144 c.c.; pagina 2 di 14
2. previo esito positivo dell'avvenuto monitoraggio sul nucleo familiare così come disposto dall'adito PEo Tribunale per mezzo dei Servizi Sociali di Magenta, revocare l'affido dei minori, e al CP_2 Comune di Vittuone disponendone l'affidamento condiviso ai genitori, con collocazione prevalente di PEo e presso la madre;
in ogni caso, anche qualora il Tribunale ritenesse di mantenere CP_2 PEo l'affido dei minori al Comune di Vittuone, disporre la collocazione prevalente di e presso CP_2 la madre;
3) disporre i reciproci diritti di visita e periodi di festività secondo il calendario proposto e condiviso dai coniugi, previo consenso dei Servizi Sociali di Magenta, o in subordine disposto dagli stessi Servizi Sociali e che continuerà ad applicarsi, fino al termine del monitoraggio;
Part
4) disporre che il sig. Giudice provveda a corrispondere a favore della sig.ra un assegno CP_3 a titolo di concorso nel mantenimento dei minori, pari ad € 300,00 al mese per ciascun figlio, e così in totale €uro 900,00 mensili, entro il giorno 5 di ogni mese, somme rivalutabili secondo gli indici ISTAT;
5) prevedere che il padre tenga a proprio carico - sostenendole direttamente - il 60% chiedendo alla moglie il rimborso della quota di spettanza – delle spese extra per i figli secondo la regolamentazione delle Linee Guida del Tribunale di Milano da intendersi integralmente richiamate.
Si reitera la richiesta di prove testimoniali sulle circostanze già indicate nel ricorso introduttivo R.G.10860/21 riunito a questo giudizio nonché nella comparsa di costituzione relative alle circostanze dedotte in narrativa ed espunti i giudizi, di cui alla seguente capitolazione preceduta dalle parole vero che:
1.negli ultimi due anni di convivenza tra il sig. e vi erano liti frequenti Parte_1 CP_3 ed in particolare a seguito della lite scoppiata con il marito in data 22/8/2021 la sig.ra si è CP_3 recata al P.S. Soccorso;
2.nei giorni successivi la sig.ra presentava una tumefazione al volto e dei lividi sulle braccia;
CP_3
3.la sig.ra lamentava anche continui tradimenti del marito con partner occasionali;
CP_3
Si cita a teste il sig. , via IV Novembre n.42, Vittuone;
Testimone_1
, via Monti n.5/b, Milano;
Testimone_2
4.nel corso dei colloqui intercorsi presso il Consultorio di la sig.ra mi ha CP_4 CP_3 rappresentato di essere vittima di un marito maltrattante e violento;
Si cita a teste la Dott.ssa c/o Consultorio familiare di;
Tes_3 CP_4
5.la sig.ra si è presentata in varie occasioni presso la Stazione Carabinieri di Sedriano CP_3 per sporgere denunce-querele nei confronti del marito che poi ha ritirato, tranne in data 30/8/2021 quando ha presentato una denuncia querela per lesioni avvenute in data 21.8.2021 descrivendo anche episodi violenti avvenuti in precedenza;
Si cita a teste il Vice Brig. c/o Stazione Carabinieri di Sedriano;
Testimone_4
, via Monti n.5/b, Milano;
Testimone_2
Vice Brig.Alessio c/o Stazione Carabinieri di Sedriano;
Tes_4
Per il curatore speciale dei minori chiede che Ill.mo Tribunale, riunito in camera di consiglio, esperiti gli accertamenti del caso, Voglia:
NEL MERITO:
pagina 3 di 14 1) Limitare la responsabilità genitoriale per gli aspetti educativi, sportivi, scolastici e sanitari e PEo PE provvedere ad affidare all'Ente i minori e del Giudice. CP_2
2) Delegare all'Ente il collocamento più idoneo dei minori, oltre che il calendario relativo alla frequentazione del genitore non collocatario e gli interventi di supporto necessari ai minori e al nucleo familiare. PEo
3) Stabilire a carico del padre la somma di € 200,00 per oltre al 60% delle spese straordinarie e PE la somma di € 200,00 per oltre al 60% delle spese straordinarie da versare alla madre all'inizio del mese oltre alla rivalutazione ISTAT.
4) Col favore delle spese, dei diritti e degli onorari.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
IV e hanno contratto matrimonio a Parte_1 Controparte_3 ON EL (VA) in data 18 gennaio 2014 con rito civile (atto n. 3715 P. 1 S.A anno 1975) dal PEo quale sono nati i figli (nata il [...]), (n. a Milano il 23 novembre 2012) e CP_2
(nato il [...] ); Per_1
Con ricorso depositato in data 22/02/2021, 22.02.2021 il sig. rappresentando Parte_1 che la moglie intratteneva da tempo una relazione extraconiugale e si era definitivamente allontanata dalla famiglia, trascurando anche i bambini, adiva questo Tribunale per ottenere la separazione giudiziale con addebito a carico della moglie sig.ra ; assegnare l'abitazione Controparte_3 coniugale con tutto quanto l'arreda a sè, che ci vivrà con i figli minori e con termine di rilascio alla stessa;
affidare i tre figli all'epoca ancora tutti minori e CP_2 Per_1 Per_3 congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento prevalente degli stessi presso il padre;
quindi di regolamentare il diritto di visita la madre e di porre a carico della madre un contributo al mantenimento dei figli di Euro 400,00 complessivi, oltre al 50% delle spese straordinarie;
Con memoria depositata in data 27/05/2021, si costituiva in giudizio la sig.ra e previa CP_3 riunione al presente procedimento del giudizio introdotto dalla stessa iscritto a ruolo con n.10860/21 chiedeva nel merito di dichiarare la separazione personale dei coniugi, con addebito della separazione al marito ex art. 151 comma 2 c.c.; di disporre l'affido condiviso dei figli minori con collocamento prevalente presso la stessa e con frequentazioni padre-figli come dettagliate in atti - di assegnare la casa familiare a Vittuone (MI), via IV Novembre n.42; di porre a carico del convenuto l'onere di versare alla moglie a titolo di concorso al mantenimento dei figli l'importo di € 900,00 (€ 300,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie come da Linee Guida richiamate;
Disposta preliminarmente la riunione e sentite le parti all'udienza dell'8/06/2021, con ordinanza del 21/02/2023 il Presidente f.f. all'epoca procedente dott.ssa P. Gasparini autorizzava le parti a vivere separate con l'obbligo di rispetto reciproco e rinviava per consentire l'avvio del procedimento di mediazione come da richiesta delle parti;
alla successiva udienza del 9/11/2021, le parti davano atto di non aver raggiunto un accordo e con ordinanza presidenziale pubblicata in data 23/11/2021, disponeva il rilascio della casa familiare da parte del sig. nel termine di 15 giorni;
che i minori restassero collocati presso la casa Parte_1 familiare con la madre e che padre provvedesse a sostenere per il 50% le spese straordinarie mediche, scolastiche dei minori nonché gli interventi di sostegno psicologico in atto;
dava incarico ai Servizi Sociali del Comune di Vittuone di svolgere un'approfondita indagine psicosociale sul nucleo familiare, con accesso domiciliare riferendo in particolare sulla situazione psicofisica dei minori, verificando se vi pagina 4 di 14 Par PEo fossero interventi già in atto dell' in ordine alla figlia maggiore di verificare la capacità genitoriale di ciascun dei genitori e la qualità della relazione dei minori con ciascun genitori ai fini delle decisioni da assumere in punto affidamento e collocamento dei minori nonché in punto di regolamentazione delle frequentazioni dei minori con il genitore non collocatario e con delega a tale regolamentazione anche in via provvisoria, segnalando al Tribunale la necessità di interventi immediati a tutela dei minori;
Quindi, all'esito dell'udienza del 18/1/22 il Presidente ff. rilevato che le dichiarazioni dei genitori pongono in serio dubbio l'esercizio adeguato della responsabilità genitoriale da parte della coppia e che i genitori non apparivano allo stato in grado di assumere la rappresentanza dei minori provvedeva alla nomina della curatrice speciale dei minori e rinviava l'udienza presidenziale al 23/3/22, all'esito della quale disponeva gli ulteriori incarichi demandati ai Servizi;
All'udienza del 21/04/22, le parti raggiungevano un accordo provvisorio anche con riferimento alle questioni economiche, con previsione di un assegno perequativo di mantenimento a carico del sig. di € 200,00 per ciascuna figlia collocata presso la madre, oltre al pagamento delle rette Parte_1 della scuola privata, anche per l'anno successivo per , oltre al 60% delle spese straordinarie come CP_2 da protocollo del Tribunale di Milano sottoscritto il 14.11.2017 e concordavano altresì la permanenza della resistente nella casa familiare - accordi che chiedevano al Presidente f.f. di recepire;
quindi con ordinanza resa in pari data all'esito della fase presidenziale, il Presidente f.f. disponeva l'affido condiviso dei minori ai genitori, recepiva gli accordi raggiunti dalle parti e il calendario predisposto dai SS del Comune di Magenta cui demandava altresì la definizione del calendario delle vacanze estive, e segnalino eventuali situazioni pregiudizievoli per i minori, disponeva che gli stessi mantenessero un monitoraggio sul nucleo e sul rispetto del calendario e con vigilanza del curatore speciale, in collaborazione con detti Servizi sull'attuazione degli accordi raggiunti;
quindi nominava Giudice Istruttore se stesso e fissava l'udienza di comparizione e trattazione il 12.10.2022 - di seguito anticipata su istanza del curatore al 13/7/22 in cui rilevava che dal confronto con i Servizi, era emerso che non vi erano più i presupposti per confermare l'affido condiviso dei minori e il Tribunale su istanza della curatrice disponeva l'affido dei minori al Comune di Vittuone con limitazione della responsabilità genitoriale, disponeva che l'Ente affidatario desse avvio agli interventi indicati (di sostegno alla genitorialità e di tipo educativo/psicologico in favore dei minori) anche in collaborazione con i Servizi Specialistici;
dando altresì incarico all'udienza del 23/11/22 di svolgere un'approfondita indagine psicosociale sul nucleo familiare, verificando la attuale situazione psicofisica dei minori figli della coppia e la capacità genitoriale di ciascuno dei genitori e la qualità della relazione dei minori con ciascun genitore onde assumere le più opportune decisioni in punto di affidamento e collocamento di minori, nonché in punto di regolamentazione delle frequentazioni dei minori con il genitore non collocatario;
All'udienza del 2/02/2023, tenutasi innanzi al GI nelle more subentrato dott.ssa C. Giannelli, le parti raggiungevano ulteriori accordi in ordine alla regolamentazione dei rapporti genitori-figli e chiedevano i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., che il GI assegnava alle parti, disponendo al contempo gli ulteriori interventi demandati all'Ente Affidatario;
nelle more del rinvio, con ordinanza del 9/06/2023 su istanza del curatore speciale dei minori PEo depositata l'8.6.2023, il G.I. autorizzava l'Ente affidatario il collocamento della figlia maggiore n una comunità educativa, a tutela dell'integrità psico-fisica della minore, attesa l'evidente inidoneità educativa e la mancanza di controllo dei genitori;
pagina 5 di 14 quindi, con ordinanza istruttoria del 21/6/23, il G.I. non ammetteva le prove richieste dalle parti e PEo contestualmente, revocava con decorrenza dal mese di luglio 2023 e fino a quando sarebbe PEo rimasta collocata in comunità, il contributo paterno mensile al mantenimento di pari a € 200,00 fermo restando l'obbligo per il padre di contribuire per il 60% delle spese straordinarie per la ragazza e PEo confermava il contributo paterno perequativo mensile al mantenimento di pari a 200,00 oltre il 60% delle spese straordinarie per la bambina;
Di seguito il GOT delegato, all'udienza del 17/6/24, rimetteva le parti innanzi al GI nelle more da ultimo subentrato nella titolarità del procedimento (in seguito al trasferimento del precedente G. Relatore ad altro Ufficio).
Quindi le parti venivano riconvocate all'udienza del 16/01/2025, all'esito della quale il GI., esaminata la relazione di aggiornamento trasmessa da Servizi Sociali sull'attuale situazione del nucleo familiare demandava ai Servizi Sociali ulteriori verifiche in ordine all'adeguatezza dell'attuale collocamento e dei tempi di frequentazione padre -figli, con espressa delega a regolamentarli diversamente, nonché l'avvio della ripresa del percorso psicologico e di supporto alla genitorialità in favore del sig. disponeva l'aggiornamento della documentazione reddituale a cura di Parte_1 entrambe le parti e fissava udienza di precisazione delle conclusioni al 6/06/2025 che sostituiva con lo scambio di note scritte delle parti, recante le sole istanze e conclusioni delle parti;
con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. dell'11/6/25 il Tribunale ha assegnato alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. rimettendo alla scadenza la causa al Collegio per la decisione.
La causa è stata discussa e decisa nella Camera di Consiglio dell'8/10/2025.
Le istanze istruttorie
Rileva preliminarmente il Collegio che la controversia in oggetto è matura per la decisione, senza che si renda necessario procedere all'integrazione del materiale probatorio già in atti, condividendo il Collegio le considerazioni svolte sotto il profilo istruttorio dall'allora G.I. procedente, con ordinanza del 21/06/2023, da intendersi in questa sede integralmente confermata, con particolare riferimento alle richieste di prova orale reiterate con le rispettive conclusioni da ambo le parti, che risultano generiche, nonché irrilevanti ai fini del decidere.
La domanda di separazione La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta. Il fallimento del tentativo di conciliazione e le allegazioni delle parti, nonché le reciproche domande di addebito inizialmente svolte da ambo le parti e l'elevatissima conflittualità emersa nel corso giudizio sono elementi idonei a rilevare la sussistenza di una situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra le parti. Sussistono pertanto gli elementi per la pronuncia della separazione personale dei coniugi.
Le domande di addebito Con il proprio ricorso, il sig. formulava inizialmente domanda di addebito della Parte_1 separazione alla moglie, che tuttavia non ha coltivato nel corso del giudizio e in seguito non espressamente riproposta all'atto delle proprie conclusioni. Detta domanda è da intendersi pertanto rinunciata.
Di converso, la resistente ha svolto domanda di addebito della separazione al marito, fondandola sulla violazione dell'obbligo di fedeltà a causa delle relazioni extra-coniugali di lui – peraltro rese note pagina 6 di 14 ai figli, oltre che sulle pretese condotte violente e denigratorie tenute dallo stesso in costanza di matrimonio nei suoi confronti.
Più nello specifico, la sig.ra ha descritto di esser stata costantemente ingiuriata (con epiteti del seguente tenore: ladra schifosa, , vai a morire ammazzata, vai a battere, sei una madre di Per_4 merda); ha poi riferito di un unico episodio, occorso durante una lite, in cui il marito aveva iniziato a scuotere le forbici da giardinaggio che aveva in mano (cfr. verbale di SIT del 18/12/2019, sub doc. 9 parte res., ove peraltro la sig.ra ha espressamente escluso che il marito avesse mai usato CP_3 violenza davanti a lei o ai figli, precisando altresì di non aver intenzione di sporgere denuncia).
La resistente ha rappresentato poi un ulteriore episodio – che sarebbe avvenuto in data 21.8.2021, in cui sempre nell'ambito di un litigio, il sig. avrebbe spinto la moglie dentro l'ascensore Parte_1 condominiale, dove l'avrebbe colpita con sberle e pugni al viso e corpo, procurandole lesioni;
la sig.ra
, dopo essersi costituita parte civile nel procedimento penale promosso per detti fatti, aveva CP_3 tuttavia di seguito deciso di rimettere la querela.
L'episodio è stato così riferito dal figlio – all'epoca d 9 anni - agli Assistenti Sociali: “Una CP_2 volta in ascensore la mamma è impazzita.. io ho visto che si è buttata per terra. Papà la teneva ferma e aveva dei graffi sul collo. Poi il papa è andato in pronto soccorso per un'infezione e anche la mamma perché temeva un trauma cranico.. Io lo so perché ho sentito papà che parlava con la nonna”; la figlia PEo
-all'epoca di 7 anni e mezzo ha dichiarato invece: “Quando mamma e papà vivevano insieme, iniziavano tutti e due a litigare. Litigavano e si alzavano le mani e a me non piaceva. Io difendo la mamma perché lui è un maschio e ha le mani più forti e la mamma è una donna e si difendeva. La mamma graffiava perché il suo modo di difendersi. Una volta il Papa ha spinto la mamma che ha picchiato la testa. Io e ami l'abbiamo aiutata ma il Papa ha detto che non aveva fatto nulla.. Anche adesso che non vivono insieme litigano ancora sul telefono papà dice le cose brutte la mamma..”: cfr. del 15.3.2022 agli atti). CP_5
Quanto alle frequentazioni extraconiugali del marito, la resistente, all'atto della propria memoria di costituzione, ha allegato la circostanza che il sig. intrattenesse già dal 2018 una Parte_1 relazione extraconiugale – circostanze che ha riferito di aver appreso dai figli;
sono state poi versate in atti le chat in cui il sig. del Giudice concordava vari appuntamenti, con chiare allusioni a incontri sessuali a pagamento (cfr. doc. 20 depositato in allegato alla memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c. del 3.4.2023).
Sulla scorta delle risultanze probatorie acquisite, non può tuttavia ritenersi raggiunta – soprattutto sotto il profilo causale - la prova che le condotte ascritte al coniuge in violazione degli obblighi del matrimonio siano state la causa determinante la crisi dell'unione coniugale.
Le frequentazioni extraconiugali del risalgono, per stessa ammissione della Parte_1 controparte, al 2018, quando, sempre secondo le dichiarazioni della moglie, il matrimonio era già in crisi (cfr. verb. SIT cit.). Peraltro, occorre rilevare, sul punto, che la convivenza tra i coniugi è proseguita per altri 3 anni – laddove, sebbene l'autorizzazione a vivere separati fosse stata resa già Part all'udienza dell'8/06/2021, le parti hanno continuato a convivere oltre, essendosi il Giudice definitivamente allontanato da casa solo a novembre 2021, dopo l'ordine di rilascio dell'allora Presidente f.f.
Le risultanze acquisite sull'elevatissima conflittualità reciproca tra le parti – come indicato anche dai Servizi, caratterizzato da rivendicazioni reciproche, attacchi personali e denigrazioni e pagina 7 di 14 confermata da entrambi i minori anche nel riferito relativo all'episodio della lite in ascensore – non consentono poi di ritenere provato che la disgregazione dell'unione coniugale sia da riferirsi unicamente alle condotte tenute dal nei confronti della moglie. Parte_1
Per costante giurisprudenza, la dichiarazione di addebito della separazione presuppone infatti la compiuta dimostrazione che l'irreversibilità della crisi coniugale sia stata determinata esclusivamente dalla condotta - volontaria e consapevole- contraria ai doveri scaturenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, dando prova della sussistenza di un nesso eziologico tra le condotte addebitate e il determinarsi dell'intollerabilità della convivenza;
sicché, nell'ipotesi in cui non venga raggiunta la prova in merito al fatto che la condotta contraria ai suddetti doveri tenuta da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stata la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito (Cassazione civile , sez. I , 08/06/2023 , n. 16287).
La domanda di addebito della resistente dev'essere pertanto rigettata.
Statuizioni in ordine alla responsabilità genitoriale. Ritiene il Collegio che, in accoglimento delle conclusioni della curatrice speciale dei minori, PEo dev'essere confermato il regime di affidamento in atto dei figli ancora minori e ai Servizi CP_2 PEo Sociali competenti per territorio – essendo nelle more del procedimento la figlia divenuta maggiorenne.
Le parti domandano entrambe la revoca dell'affido all'Ente con il ripristino dell'affido condiviso in capo ai genitori, con un incarico di monitoraggio in capo ai Servizi.
Non ricorrono tuttavia le condizioni per il ripristino della responsabilità genitoriale invocata in capo a nessuna delle parti.
Come emerso dalle vicende che hanno interessato il nucleo – a partire dall'abbandono scolastico PEo di e dall'acuirsi dei comportamenti a rischio della stessa che ne hanno determinato il collocamento comunitario – e come confermato dai successivi approfondimenti acquisiti nel corso della lunga presa in carico, la coppia è da tempo ingaggiata in un aspro conflitto familiare, in cui entrambi i genitori hanno fin dall'inizio pesantemente coinvolto i figli minori - soprattutto sul piano comunicativo, senza preservarli da agiti e recriminazioni l'uno nei confronti dell'altro genitore e perdendo così di vista le proprie responsabilità educative.
I minori sono stati quindi esposti a un serio rischio evolutivo e a un conflitto di lealtà che ha indotto entrambi i figli più piccoli fin dall'inizio a schierarsi, alternativamente, con l'uno e l'altro genitore.
Per tale ragione, è rimasto (già dall'uscita di casa del prevalentemente CP_2 Parte_1 collocato presso la nuova abitazione del padre ad , rifiutandosi per lungo tempo di pernottare CP_4 PEo presso la madre per via del forte condizionamento paterno;
mentre è sempre stata prevalentemente collocata presso la madre – situazione poi ratificata dal Presidente f.f. all'atto dei provvedimenti del 23/02/2022.
Nel corso del giudizio, inoltre, entrambi i genitori hanno mostrato scarsa capacità di mettersi in discussione e di riconoscere le proprie responsabilità nei confronti dei figli minori;
di conseguenza, nonostante le limitazioni disposte e gli interventi avviati per contenere l'elevata conflittualità tra le pagina 8 di 14 parti, la situazione del nucleo – anche a fronte della scarsa adesione delle parti - è rimasta sostanzialmente immodificata, anche riguardo all'elevata strumentalizzazione dei figli.
Come già da tempo sottolineano i Servizi Affidatari, “la polarizzazione del conflitto impedisce ai minori di esprimere liberamente le proprie esigenze e richieste in maniera integrata e trasversale ai PEo vari ambiti familiari. e appaiono inibiti nell'espressione autentica dei propri sentimenti, CP_2 desideri e necessità, che vengono interpretate dagli adulti in senso conforme alla propria lettura negativa del ruolo svolto dall'altro genitore e quindi non possono ricevere una risposta adeguata (cfr. relazione SS. dell'1/2/23 in atti).
L'ancora elevato coinvolgimento dei minori nel conflitto genitoriale e il loro vissuto di profonda sofferenza per via del conseguente conflitto di lealtà nei confronti dei genitori è stato restituito anche PEo all'esito delle valutazioni NPI acquisite per e e si è reso da ultimo evidente in seguito al CP_2 grave episodio di aggressione da parte del sig. del Giudice avvenuto presso i Servizi di Vittuone PEo l'8/01/2025 in ordine alle circostanze in cui questi aveva saputo della gravidanza di e alle conseguenti dinamiche familiari venutesi a creare (cfr. del 23/05/2025 e all.). CP_5
Alla luce di quanto precede, i minori dovranno restare entrambi affidati al Servizio Sociale del Comune di Vittuone, con limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori relativamente a tutti gli aspetti educativi, sportivi, scolastici e sanitari, nonché alle decisioni da PEo assumersi in ordine al collocamento di e e alla definizione dei tempi di frequentazione con CP_2 ciascun genitore.
Ancorchè i minori siano affaticati dai frequenti cambi di abitazione, fin di recente ha CP_2 PEo affermato di voler stare prevalentemente dal padre, mentre rimarrà in prevalenza collocata presso la madre.
Devono essere quindi allo stato confermati i tempi di frequentazione sostanzialmente paritetici in atto definiti dal Servizio in allegato alla relazione del 3/01/2025, nonchè tutti gli incarichi già demandati a sostegno del nucleo, con particolare riferimento alla prosecuzione della presa in carico NPI dei minori e all'intervento di educativa domiciliare già in atto presso entrambi i genitori.
A fronte della complessa situazione del nucleo familiare, della conflittualità ancora presente e delle limitazioni alla responsabilità genitoriale delle parti, dev'essere disposta la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare per l'apertura di un procedimento di vigilanza.
Statuizioni economiche In ordine alle statuizioni economiche vigenti, occorre premettere che, con ordinanza del 26/6/23 il G.I. all'epoca procedente aveva disposto la revoca con decorrenza dal mese di luglio 2023 e sino a PEo quando resterà collocata in comunità del contributo mensile di € 200,00 previsto a carico del PEo padre per il mantenimento di confermando, invece, l'obbligo in capo al Del Giudice di contribuire per il 60% delle spese straordinarie per la ragazza e il contributo paterno perequativo PEo mensile al mantenimento di ari a 200,00, oltre al 60 % delle spese straordinarie per la bambina.
La curatrice speciale dei minori ha chiesto nelle proprie conclusioni di rideterminare l'assegno di mantenimento a carico del padre - in base ai differenti tempi di collocamento presso ciascun genitore, PEo PEo determinandolo, rispettivamente, in € 150,00 per , in € 250,00 per e in € 100,00 per - CP_2 oltre al 60% delle spese straordinarie per la prole.
pagina 9 di 14 Il ricorrente ha chiesto invece revocarsi anche il contributo perequativo mensile previsto per il PEo mantenimento della figlia minore a carico del padre, chiedendo invece di porre il mantenimento PEo diretto di e in capo ai genitori nei rispettivi tempi di spettanza, oltre alla suddivisione del CP_2 50% per le spese straordinarie dei due minori.
Per contro la resistente – allegando che il padre si sottrae sistematicamente da anni sia al versamento del contributo perequativo previsto, che alla contribuzione alle spese straordinarie, provvedendo solo al mantenimento del figlio , nonostante gli accordi presi in tal senso CP_2 all'udienza del 13/7/2022, poi recepiti nei provvedimenti sopra richiamati – ha chiesto di determinare l'importo del contributo al mantenimento a carico del padre in € 300,00 per le figlie e anche per CP_2
– ove anche quest'ultimo fosse stato ricollocato presso la madre;
in subordine, in caso di conferma del collocamento prevalente presso il padre già in atto, aderiva alla richiesta di assegno perequativo di € 150,00 della curatrice speciale.
Quanto alla situazione economico-reddituale delle parti - per come emergente dalla documentazione versata all'atto dell'ultimo aggiornamento reddituale richiesto dal G.I. a gennaio 2025
– risulta che il sig. ha sempre lavorato in proprio, con un reddito annuo dichiarato Parte_1 nell'ultimo anno di poco più 14.000 € (peraltro in diminuzione rispetto a quello Degli anni precedenti che si attestava invece sui 17.000 €) del tutto inattendibile rispetto alle movimentazioni rappresentate negli estratti di conto corrente depositati in atti, da cui emergono numerosi versamenti in contanti per circa € 1000.00 al mese oltre alla disponibilità di ulteriori conti correnti sia in Italia che all'estero non documentati (con particolare riguardo al corrente detenuto a Santo Domingo, cfr. dich. ICE ex art. 473bis.18 c.p.c., depositata in all. alla produzione del 19/05/2025) Né nulla è stato documentato quanto alla recente assunzione come operaio per una ditta di infissi a far data da dicembre 2024.
Occorre poi rilevare che, pur non documentando significative giacenze, le movimentazioni del Con c/c acceso presso denotano ingressi di gran lunga superiori a quelli dichiarati, consentendo di presumere che lo stesso abbia redditi in nero, per almeno € 2500 al mese (cfr. estratto conto aprile- luglio 2024 attestante entrate complessive per € 12.081,40 - di cui 7.559,00 provenienti da terzi, mentre le restanti dal conto corrente della compagna ); non ha documentato spese Controparte_7 vive o altri oneri abitativi all'attualità (atteso che dal novembre 2021 convive con la nuova compagna nella casa di proprietà di quest'ultima a Milano), né il versamento del mantenimento in favore della prole;
Diversamente da quanto dichiarato, risulta poi proprietario esclusivo di due immobili in località ON EL, in prov. di Varese, rispettivamente di 110 e 53 mq ciascuno (cfr. visura catastale sub doc.15 di controparte), di cui non ha documentato la destinazione - nemmeno con riferimento alle pretese procedure di sfratto - circostanza che peraltro comprova l'allegazione di controparte secondo cui detti immobili sarebbero da sempre concessi in locazione a terzi (con redditi quindi non dichiarati). Come emerso in atti il sig. disporrebbe inoltre di un ulteriore immobile in montagna Parte_1 a Temù, oltre all'immobile detenuto a Santo Domingo in comproprietà con l'ex moglie, in locazione, di cui pure le parti non hanno esattamente documentato la redditività.
Quanto alla sig.ra , la stessa lavora attualmente come addetta alle pulizie, con un reddito CP_3 netto in busta paga di € 1.400,00 mensili, con cui sostiene un canone di locazione per €uro 650,00 e Tutte le spese per il mantenimento dei minori nei periodi di spettanza. Entrambi i coniugi prendono poi il 50% dell'assegno unico familiare, per un importo di € 230 al mese.
pagina 10 di 14 Alla luce di quanto precede, tenuto conto della situazione economico-reddituale delle parti come sopra ricostruita, che comunque conferma un importante divario reddituale in favore del Parte_1 PEo nonché dei differenti tempi di collocamento dei figli ancora minori e , nonché avuto CP_2 riguardo all'età all'esigenze dei minori, sicuramente accresciute, ritiene il Collegio di dover rideterminare il mantenimento a carico del padre da versarsi in favore della madre per la figlia minore PEo
in € 250.00 mensili, oltre a un contributo perequativo per di € 150.00 contributi entrambi CP_2 soggetti a rivalutazione e annuale automatica secondo gli indici ISTAT - fermo il contributo al 60% delle spese straordinarie per i figli minori;
PEo Quanto al contributo per il mantenimento della figlia maggiorenne – allo stato collocata in comunità con il bambino - fatti salvi i contributi diretti e volontari delle parti, deve rilevarsi che la domanda della madre è inammissibile, in difetto della legittimazione attiva e passiva a richiedere detto contributo, che non può essere disposto, in assenza di iniziativa autonoma della figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente, non essendo allo stato la stessa convivente con nessuno dei genitori (cfr. Cass.1858/16).
Spese di lite Le spese di lite devono essere compensate per la quota di 2/3 considerata la natura necessaria del presente procedimento riguardo alla pronuncia sullo status e la soccombenza reciproca delle parti sulle domande in ordine alla responsabilità genitoriale;
la restante quota di 1/3 deve, invece, essere posta a carico della resistente, attesa la sua soccombenza riguardo alla domanda di addebito della separazione e di mantenimento della figlia maggiorenne.
Il Tribunale provvederà con separato provvedimento a liquidare il compenso in favore del curatore speciale nominato, avv. MARINA INGRASCI' per il proficuo lavoro svolto, che dovrà esser posto a carico dell'Erario ex art. 133 DPR 115/2002, stante l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1.Dichiara la separazione personale, ex art. 151 comma 1 c.c. dei coniugi e Parte_1
che hanno contratto matrimonio civile in ON EL Controparte_3 (VA) il 18/01/2014, iscritto nei registri dello stato civile dello stesso Comune l'anno 2014, parte 1, n. 1.
2. Rigetta la domanda di addebito della separazione al marito;
3. Conferma l'affidamento di e al Servizio Sociale del Comune di Vittuone, CP_2 PEona_1 con limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori rispetto alle decisioni da assumere in ordine all'educazione, all'istruzione, al collocamento e alla residenza dei minori, nonché in ordine ai tempi di frequentazione con ciascun genitore, che saranno assunte dall'Ente Affidatario, sentiti i genitori. PEo
4. Conferma il collocamento prevalente della figlia minore presso la madre e del figlio minore presso il padre. CP_2
5. Dispone che i Servizi Sociali Affidatari del Comune di Vittuone in stretta collaborazione con i
, proseguano tutti gli incarichi già disposti e nello specifico, ciascuno Controparte_8 per quanto di competenza:
pagina 11 di 14 - il monitoraggio sulle condizioni psico-fisiche e sull'attuale collocamento dei minori, avviando altresì ogni ulteriore intervento ritenuto opportuno e segnalando tempestivamente alla competente AG eventuali situazioni di pregiudizio per i minori;
.
- la regolamentazione della frequentazione dei figli con il genitore non collocatario;
- la presa in carico presso l'UONPIA competente dei minori e gli interventi di sostegno educativo/psicologico – compreso l'intervento di educativa domiciliare;
6. Ridetermina il contributo a carico del sig. a titolo di mantenimento per la Parte_1 PEo figlia minore in € 250,00 mensili somma da versarsi in favore della sig.ra
[...]
in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla mensilità Controparte_3 successiva alla pubblicazione delle presente sentenza e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
7 Pone altresì a carico del sig. il contributo perequativo al mantenimento di Parte_1 CP_2 di € 150,00 mensili da versarsi in favore della sig.ra in via Controparte_3 anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla mensilità successiva alla pubblicazione delle presente sentenza e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
8. Dispone altresì che il sig. contribuisca al 60% delle spese straordinarie per i Parte_1 figli minori, determinate come da Linee Guida del Tribunale di Milano di seguito richiamate:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
pagina 12 di 14 - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet).
FIGLI IN CONDIZIONI DI DISABILITA' ex art. 2, comma 1, lett. a, d.lgs. 62/2024 Le spese documentate per i figli in condizione di disabilità ex art. 2, comma 1, lett. a, d.lgs. 62/2024 non richiedono un preventivo accordo se riguardano: a) beni e servizi con finalità di prevenzione, di cura o di riabilitazione, anche in regime privato, qualora oggetto di prescrizione medica oppure urgenti;
b) alimenti e integratori per esigenze nutrizionali o terapeutiche specifiche;
c) abbigliamento e calzature su misura ove necessario;
d) presidi per la deambulazione o la fruizione degli spazi anche domestici;
e) assistenza a domicilio o per scopi educativi o di istruzione;
f) partecipazione ad attività sportive o culturali di gruppo;
g) frequenza di centri diurni;
h) veicoli anche modificati di costante utilizzo;
i) patente, bollo e assicurazione se obbligatori per tali veicoli;
l) costi privati dei cani-guida; il tutto salve eventuali statuizioni più favorevoli per la prole.
MODALITA' DI RICHIESTA, DI RIMBORSO E DI ANTICIPAZIONE Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente.
9. Rigetta la domanda della resistente in ordine al contributo al mantenimento della figlia maggiorenne non convivente.
10. Compensa le spese di lite nella misura di 2/3 – che si liquidano in € 4.500, oltre Iva, Cpa e spese generali;
11. Condanna la sig.ra al pagamento della quota di 1/3 delle Controparte_3 spese di lite, che si liquidano in € 3.000,00, oltre a Iva, CpA e spese generali;
12. Dispone la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare per l'apertura della vigilanza.
Manda altresì il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del Comune di CARONNO PERTUSELLA (VA)- per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
pagina 13 di 14 Sentenza immediatamente esecutiva ex lege
Così deciso in Milano, nella camera di Consiglio dell'8/10/2025.
Il Giudice Relatore Est. Valentina Di Peppe
Il Presidente
RI LA AT
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE NONA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa RI LA AT Presidente dott. Giuseppe Gennari Giudice dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice Relatore Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10138/2021 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. RUSPI GRAZIELLA Parte_1 C.F._1 ( ) presso il cui studio in VIA SAN RAFFAELE, 1 20121 MILANO è C.F._2 elettivamente domiciliato;
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._3 ZUCCHINI LARA presso il cui studio in VIA T. GULLI, 32 MILANO è elettivamente domiciliato
CONVENUTA
E con l'intervento dell'avv. MARINA INGRASCI' C.F. nella sua qualità di CURATORE C.F._4 SPECIALE DEI MINORI
- , n. a Milano il 23 novembre 2012 Controparte_2
- n. a Milano il 30 aprile 2014 PEona_1
OGGETTO: separazione giudiziale
Atti ritualmente comunicati al PM e vistati senza osservazioni in data 21/03/2021
pagina 1 di 14 CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, previa ogni opportuna e/o necessaria statuizione e/o declaratoria del caso, con ogni e più opportuna motivazione ed anche per tutti e/o ciascuno dei motivi di cui sopra
- dichiarare la separazione personale dei coniugi di Giudice e Pt_1 Controparte_3
- disporre che i Servizi Sociali mantengano una attenta presa in carico del nucleo familiare e solo previa valutazione di concerto con il Tribunale disporre l'affidamento condiviso della prole ai genitori, PEo
- essendo maggiorenne e non più convivente con i genitori, disporre il collocamento prevalente PE dei due figli minori, in particolare disporre il collocamento prevalente della minore presso la madre e il collocamento prevalente del minore presso il padre. CP_2
- disporre i reciproci diritti di visita e festività secondo il calendario disposto dai Servizi Sociali fino al termine del loro monitoraggio PE
- disporre che i genitori provvedano al mantenimento dei figli minori e secondo il criterio CP_2 del mantenimento diretto PEo
- disporre un contributo a titolo di aiuto diretto dei genitori alla figlia ormai non più convivente con la madre, da concordare tra i genitori in base alle loro disponibilità economiche. per l'effetto ed alla luce della documentazione aggiornata e fiscale prodotta disporre la revoca dell'obbligo posto a carico del padre di versare alla madre qualsiasi tipo di contributo a titolo di contributo perequativo. PE Porre le spese straordinarie mediche scolastiche e ludiche sportive di e a carico dei CP_2 genitori al 50% in applicazione dei criteri di cui al Protocollo adottato dal Tribunale di Milano.
In via istruttoria
Ammettersi interrogatorio formale e prova orale per testi sulle circostanze già indicate nei propri atti difensivi, con i testi ivi indicati
In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali oltre accessori di legge
Per parte resistente
Voglia l'On. Tribunale di Milano disattendere ogni contraria istanza proposta dal sig. Parte_1 nei confronti della sig.ra in quanto infondata in fatto ed in
[...] Controparte_3 diritto, ad eccezione della pronunzia di separazione personale dei coniugi.
In via riconvenzionale: si chiede l'accoglimento delle conclusioni già formulate nel ricorso introduttivo promosso dall'odierna convenuta nei confronti del sig. Giudice, ricorso iscritto a Pt_1 ruolo con il n.10860/21 e riunito al presente procedimento, conclusioni che si riportano:
1. pronunziare in via definitiva la separazione personale dei coniugi ed Parte_1 CP_3
addebitando la responsabilità esclusiva della frattura coniugale al sig. per
[...] Pt_1 Parte_1 violazione dei doveri ed obblighi previsti negli artt. 143 e 144 c.c.; pagina 2 di 14
2. previo esito positivo dell'avvenuto monitoraggio sul nucleo familiare così come disposto dall'adito PEo Tribunale per mezzo dei Servizi Sociali di Magenta, revocare l'affido dei minori, e al CP_2 Comune di Vittuone disponendone l'affidamento condiviso ai genitori, con collocazione prevalente di PEo e presso la madre;
in ogni caso, anche qualora il Tribunale ritenesse di mantenere CP_2 PEo l'affido dei minori al Comune di Vittuone, disporre la collocazione prevalente di e presso CP_2 la madre;
3) disporre i reciproci diritti di visita e periodi di festività secondo il calendario proposto e condiviso dai coniugi, previo consenso dei Servizi Sociali di Magenta, o in subordine disposto dagli stessi Servizi Sociali e che continuerà ad applicarsi, fino al termine del monitoraggio;
Part
4) disporre che il sig. Giudice provveda a corrispondere a favore della sig.ra un assegno CP_3 a titolo di concorso nel mantenimento dei minori, pari ad € 300,00 al mese per ciascun figlio, e così in totale €uro 900,00 mensili, entro il giorno 5 di ogni mese, somme rivalutabili secondo gli indici ISTAT;
5) prevedere che il padre tenga a proprio carico - sostenendole direttamente - il 60% chiedendo alla moglie il rimborso della quota di spettanza – delle spese extra per i figli secondo la regolamentazione delle Linee Guida del Tribunale di Milano da intendersi integralmente richiamate.
Si reitera la richiesta di prove testimoniali sulle circostanze già indicate nel ricorso introduttivo R.G.10860/21 riunito a questo giudizio nonché nella comparsa di costituzione relative alle circostanze dedotte in narrativa ed espunti i giudizi, di cui alla seguente capitolazione preceduta dalle parole vero che:
1.negli ultimi due anni di convivenza tra il sig. e vi erano liti frequenti Parte_1 CP_3 ed in particolare a seguito della lite scoppiata con il marito in data 22/8/2021 la sig.ra si è CP_3 recata al P.S. Soccorso;
2.nei giorni successivi la sig.ra presentava una tumefazione al volto e dei lividi sulle braccia;
CP_3
3.la sig.ra lamentava anche continui tradimenti del marito con partner occasionali;
CP_3
Si cita a teste il sig. , via IV Novembre n.42, Vittuone;
Testimone_1
, via Monti n.5/b, Milano;
Testimone_2
4.nel corso dei colloqui intercorsi presso il Consultorio di la sig.ra mi ha CP_4 CP_3 rappresentato di essere vittima di un marito maltrattante e violento;
Si cita a teste la Dott.ssa c/o Consultorio familiare di;
Tes_3 CP_4
5.la sig.ra si è presentata in varie occasioni presso la Stazione Carabinieri di Sedriano CP_3 per sporgere denunce-querele nei confronti del marito che poi ha ritirato, tranne in data 30/8/2021 quando ha presentato una denuncia querela per lesioni avvenute in data 21.8.2021 descrivendo anche episodi violenti avvenuti in precedenza;
Si cita a teste il Vice Brig. c/o Stazione Carabinieri di Sedriano;
Testimone_4
, via Monti n.5/b, Milano;
Testimone_2
Vice Brig.Alessio c/o Stazione Carabinieri di Sedriano;
Tes_4
Per il curatore speciale dei minori chiede che Ill.mo Tribunale, riunito in camera di consiglio, esperiti gli accertamenti del caso, Voglia:
NEL MERITO:
pagina 3 di 14 1) Limitare la responsabilità genitoriale per gli aspetti educativi, sportivi, scolastici e sanitari e PEo PE provvedere ad affidare all'Ente i minori e del Giudice. CP_2
2) Delegare all'Ente il collocamento più idoneo dei minori, oltre che il calendario relativo alla frequentazione del genitore non collocatario e gli interventi di supporto necessari ai minori e al nucleo familiare. PEo
3) Stabilire a carico del padre la somma di € 200,00 per oltre al 60% delle spese straordinarie e PE la somma di € 200,00 per oltre al 60% delle spese straordinarie da versare alla madre all'inizio del mese oltre alla rivalutazione ISTAT.
4) Col favore delle spese, dei diritti e degli onorari.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
IV e hanno contratto matrimonio a Parte_1 Controparte_3 ON EL (VA) in data 18 gennaio 2014 con rito civile (atto n. 3715 P. 1 S.A anno 1975) dal PEo quale sono nati i figli (nata il [...]), (n. a Milano il 23 novembre 2012) e CP_2
(nato il [...] ); Per_1
Con ricorso depositato in data 22/02/2021, 22.02.2021 il sig. rappresentando Parte_1 che la moglie intratteneva da tempo una relazione extraconiugale e si era definitivamente allontanata dalla famiglia, trascurando anche i bambini, adiva questo Tribunale per ottenere la separazione giudiziale con addebito a carico della moglie sig.ra ; assegnare l'abitazione Controparte_3 coniugale con tutto quanto l'arreda a sè, che ci vivrà con i figli minori e con termine di rilascio alla stessa;
affidare i tre figli all'epoca ancora tutti minori e CP_2 Per_1 Per_3 congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento prevalente degli stessi presso il padre;
quindi di regolamentare il diritto di visita la madre e di porre a carico della madre un contributo al mantenimento dei figli di Euro 400,00 complessivi, oltre al 50% delle spese straordinarie;
Con memoria depositata in data 27/05/2021, si costituiva in giudizio la sig.ra e previa CP_3 riunione al presente procedimento del giudizio introdotto dalla stessa iscritto a ruolo con n.10860/21 chiedeva nel merito di dichiarare la separazione personale dei coniugi, con addebito della separazione al marito ex art. 151 comma 2 c.c.; di disporre l'affido condiviso dei figli minori con collocamento prevalente presso la stessa e con frequentazioni padre-figli come dettagliate in atti - di assegnare la casa familiare a Vittuone (MI), via IV Novembre n.42; di porre a carico del convenuto l'onere di versare alla moglie a titolo di concorso al mantenimento dei figli l'importo di € 900,00 (€ 300,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie come da Linee Guida richiamate;
Disposta preliminarmente la riunione e sentite le parti all'udienza dell'8/06/2021, con ordinanza del 21/02/2023 il Presidente f.f. all'epoca procedente dott.ssa P. Gasparini autorizzava le parti a vivere separate con l'obbligo di rispetto reciproco e rinviava per consentire l'avvio del procedimento di mediazione come da richiesta delle parti;
alla successiva udienza del 9/11/2021, le parti davano atto di non aver raggiunto un accordo e con ordinanza presidenziale pubblicata in data 23/11/2021, disponeva il rilascio della casa familiare da parte del sig. nel termine di 15 giorni;
che i minori restassero collocati presso la casa Parte_1 familiare con la madre e che padre provvedesse a sostenere per il 50% le spese straordinarie mediche, scolastiche dei minori nonché gli interventi di sostegno psicologico in atto;
dava incarico ai Servizi Sociali del Comune di Vittuone di svolgere un'approfondita indagine psicosociale sul nucleo familiare, con accesso domiciliare riferendo in particolare sulla situazione psicofisica dei minori, verificando se vi pagina 4 di 14 Par PEo fossero interventi già in atto dell' in ordine alla figlia maggiore di verificare la capacità genitoriale di ciascun dei genitori e la qualità della relazione dei minori con ciascun genitori ai fini delle decisioni da assumere in punto affidamento e collocamento dei minori nonché in punto di regolamentazione delle frequentazioni dei minori con il genitore non collocatario e con delega a tale regolamentazione anche in via provvisoria, segnalando al Tribunale la necessità di interventi immediati a tutela dei minori;
Quindi, all'esito dell'udienza del 18/1/22 il Presidente ff. rilevato che le dichiarazioni dei genitori pongono in serio dubbio l'esercizio adeguato della responsabilità genitoriale da parte della coppia e che i genitori non apparivano allo stato in grado di assumere la rappresentanza dei minori provvedeva alla nomina della curatrice speciale dei minori e rinviava l'udienza presidenziale al 23/3/22, all'esito della quale disponeva gli ulteriori incarichi demandati ai Servizi;
All'udienza del 21/04/22, le parti raggiungevano un accordo provvisorio anche con riferimento alle questioni economiche, con previsione di un assegno perequativo di mantenimento a carico del sig. di € 200,00 per ciascuna figlia collocata presso la madre, oltre al pagamento delle rette Parte_1 della scuola privata, anche per l'anno successivo per , oltre al 60% delle spese straordinarie come CP_2 da protocollo del Tribunale di Milano sottoscritto il 14.11.2017 e concordavano altresì la permanenza della resistente nella casa familiare - accordi che chiedevano al Presidente f.f. di recepire;
quindi con ordinanza resa in pari data all'esito della fase presidenziale, il Presidente f.f. disponeva l'affido condiviso dei minori ai genitori, recepiva gli accordi raggiunti dalle parti e il calendario predisposto dai SS del Comune di Magenta cui demandava altresì la definizione del calendario delle vacanze estive, e segnalino eventuali situazioni pregiudizievoli per i minori, disponeva che gli stessi mantenessero un monitoraggio sul nucleo e sul rispetto del calendario e con vigilanza del curatore speciale, in collaborazione con detti Servizi sull'attuazione degli accordi raggiunti;
quindi nominava Giudice Istruttore se stesso e fissava l'udienza di comparizione e trattazione il 12.10.2022 - di seguito anticipata su istanza del curatore al 13/7/22 in cui rilevava che dal confronto con i Servizi, era emerso che non vi erano più i presupposti per confermare l'affido condiviso dei minori e il Tribunale su istanza della curatrice disponeva l'affido dei minori al Comune di Vittuone con limitazione della responsabilità genitoriale, disponeva che l'Ente affidatario desse avvio agli interventi indicati (di sostegno alla genitorialità e di tipo educativo/psicologico in favore dei minori) anche in collaborazione con i Servizi Specialistici;
dando altresì incarico all'udienza del 23/11/22 di svolgere un'approfondita indagine psicosociale sul nucleo familiare, verificando la attuale situazione psicofisica dei minori figli della coppia e la capacità genitoriale di ciascuno dei genitori e la qualità della relazione dei minori con ciascun genitore onde assumere le più opportune decisioni in punto di affidamento e collocamento di minori, nonché in punto di regolamentazione delle frequentazioni dei minori con il genitore non collocatario;
All'udienza del 2/02/2023, tenutasi innanzi al GI nelle more subentrato dott.ssa C. Giannelli, le parti raggiungevano ulteriori accordi in ordine alla regolamentazione dei rapporti genitori-figli e chiedevano i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., che il GI assegnava alle parti, disponendo al contempo gli ulteriori interventi demandati all'Ente Affidatario;
nelle more del rinvio, con ordinanza del 9/06/2023 su istanza del curatore speciale dei minori PEo depositata l'8.6.2023, il G.I. autorizzava l'Ente affidatario il collocamento della figlia maggiore n una comunità educativa, a tutela dell'integrità psico-fisica della minore, attesa l'evidente inidoneità educativa e la mancanza di controllo dei genitori;
pagina 5 di 14 quindi, con ordinanza istruttoria del 21/6/23, il G.I. non ammetteva le prove richieste dalle parti e PEo contestualmente, revocava con decorrenza dal mese di luglio 2023 e fino a quando sarebbe PEo rimasta collocata in comunità, il contributo paterno mensile al mantenimento di pari a € 200,00 fermo restando l'obbligo per il padre di contribuire per il 60% delle spese straordinarie per la ragazza e PEo confermava il contributo paterno perequativo mensile al mantenimento di pari a 200,00 oltre il 60% delle spese straordinarie per la bambina;
Di seguito il GOT delegato, all'udienza del 17/6/24, rimetteva le parti innanzi al GI nelle more da ultimo subentrato nella titolarità del procedimento (in seguito al trasferimento del precedente G. Relatore ad altro Ufficio).
Quindi le parti venivano riconvocate all'udienza del 16/01/2025, all'esito della quale il GI., esaminata la relazione di aggiornamento trasmessa da Servizi Sociali sull'attuale situazione del nucleo familiare demandava ai Servizi Sociali ulteriori verifiche in ordine all'adeguatezza dell'attuale collocamento e dei tempi di frequentazione padre -figli, con espressa delega a regolamentarli diversamente, nonché l'avvio della ripresa del percorso psicologico e di supporto alla genitorialità in favore del sig. disponeva l'aggiornamento della documentazione reddituale a cura di Parte_1 entrambe le parti e fissava udienza di precisazione delle conclusioni al 6/06/2025 che sostituiva con lo scambio di note scritte delle parti, recante le sole istanze e conclusioni delle parti;
con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. dell'11/6/25 il Tribunale ha assegnato alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. rimettendo alla scadenza la causa al Collegio per la decisione.
La causa è stata discussa e decisa nella Camera di Consiglio dell'8/10/2025.
Le istanze istruttorie
Rileva preliminarmente il Collegio che la controversia in oggetto è matura per la decisione, senza che si renda necessario procedere all'integrazione del materiale probatorio già in atti, condividendo il Collegio le considerazioni svolte sotto il profilo istruttorio dall'allora G.I. procedente, con ordinanza del 21/06/2023, da intendersi in questa sede integralmente confermata, con particolare riferimento alle richieste di prova orale reiterate con le rispettive conclusioni da ambo le parti, che risultano generiche, nonché irrilevanti ai fini del decidere.
La domanda di separazione La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta. Il fallimento del tentativo di conciliazione e le allegazioni delle parti, nonché le reciproche domande di addebito inizialmente svolte da ambo le parti e l'elevatissima conflittualità emersa nel corso giudizio sono elementi idonei a rilevare la sussistenza di una situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra le parti. Sussistono pertanto gli elementi per la pronuncia della separazione personale dei coniugi.
Le domande di addebito Con il proprio ricorso, il sig. formulava inizialmente domanda di addebito della Parte_1 separazione alla moglie, che tuttavia non ha coltivato nel corso del giudizio e in seguito non espressamente riproposta all'atto delle proprie conclusioni. Detta domanda è da intendersi pertanto rinunciata.
Di converso, la resistente ha svolto domanda di addebito della separazione al marito, fondandola sulla violazione dell'obbligo di fedeltà a causa delle relazioni extra-coniugali di lui – peraltro rese note pagina 6 di 14 ai figli, oltre che sulle pretese condotte violente e denigratorie tenute dallo stesso in costanza di matrimonio nei suoi confronti.
Più nello specifico, la sig.ra ha descritto di esser stata costantemente ingiuriata (con epiteti del seguente tenore: ladra schifosa, , vai a morire ammazzata, vai a battere, sei una madre di Per_4 merda); ha poi riferito di un unico episodio, occorso durante una lite, in cui il marito aveva iniziato a scuotere le forbici da giardinaggio che aveva in mano (cfr. verbale di SIT del 18/12/2019, sub doc. 9 parte res., ove peraltro la sig.ra ha espressamente escluso che il marito avesse mai usato CP_3 violenza davanti a lei o ai figli, precisando altresì di non aver intenzione di sporgere denuncia).
La resistente ha rappresentato poi un ulteriore episodio – che sarebbe avvenuto in data 21.8.2021, in cui sempre nell'ambito di un litigio, il sig. avrebbe spinto la moglie dentro l'ascensore Parte_1 condominiale, dove l'avrebbe colpita con sberle e pugni al viso e corpo, procurandole lesioni;
la sig.ra
, dopo essersi costituita parte civile nel procedimento penale promosso per detti fatti, aveva CP_3 tuttavia di seguito deciso di rimettere la querela.
L'episodio è stato così riferito dal figlio – all'epoca d 9 anni - agli Assistenti Sociali: “Una CP_2 volta in ascensore la mamma è impazzita.. io ho visto che si è buttata per terra. Papà la teneva ferma e aveva dei graffi sul collo. Poi il papa è andato in pronto soccorso per un'infezione e anche la mamma perché temeva un trauma cranico.. Io lo so perché ho sentito papà che parlava con la nonna”; la figlia PEo
-all'epoca di 7 anni e mezzo ha dichiarato invece: “Quando mamma e papà vivevano insieme, iniziavano tutti e due a litigare. Litigavano e si alzavano le mani e a me non piaceva. Io difendo la mamma perché lui è un maschio e ha le mani più forti e la mamma è una donna e si difendeva. La mamma graffiava perché il suo modo di difendersi. Una volta il Papa ha spinto la mamma che ha picchiato la testa. Io e ami l'abbiamo aiutata ma il Papa ha detto che non aveva fatto nulla.. Anche adesso che non vivono insieme litigano ancora sul telefono papà dice le cose brutte la mamma..”: cfr. del 15.3.2022 agli atti). CP_5
Quanto alle frequentazioni extraconiugali del marito, la resistente, all'atto della propria memoria di costituzione, ha allegato la circostanza che il sig. intrattenesse già dal 2018 una Parte_1 relazione extraconiugale – circostanze che ha riferito di aver appreso dai figli;
sono state poi versate in atti le chat in cui il sig. del Giudice concordava vari appuntamenti, con chiare allusioni a incontri sessuali a pagamento (cfr. doc. 20 depositato in allegato alla memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c. del 3.4.2023).
Sulla scorta delle risultanze probatorie acquisite, non può tuttavia ritenersi raggiunta – soprattutto sotto il profilo causale - la prova che le condotte ascritte al coniuge in violazione degli obblighi del matrimonio siano state la causa determinante la crisi dell'unione coniugale.
Le frequentazioni extraconiugali del risalgono, per stessa ammissione della Parte_1 controparte, al 2018, quando, sempre secondo le dichiarazioni della moglie, il matrimonio era già in crisi (cfr. verb. SIT cit.). Peraltro, occorre rilevare, sul punto, che la convivenza tra i coniugi è proseguita per altri 3 anni – laddove, sebbene l'autorizzazione a vivere separati fosse stata resa già Part all'udienza dell'8/06/2021, le parti hanno continuato a convivere oltre, essendosi il Giudice definitivamente allontanato da casa solo a novembre 2021, dopo l'ordine di rilascio dell'allora Presidente f.f.
Le risultanze acquisite sull'elevatissima conflittualità reciproca tra le parti – come indicato anche dai Servizi, caratterizzato da rivendicazioni reciproche, attacchi personali e denigrazioni e pagina 7 di 14 confermata da entrambi i minori anche nel riferito relativo all'episodio della lite in ascensore – non consentono poi di ritenere provato che la disgregazione dell'unione coniugale sia da riferirsi unicamente alle condotte tenute dal nei confronti della moglie. Parte_1
Per costante giurisprudenza, la dichiarazione di addebito della separazione presuppone infatti la compiuta dimostrazione che l'irreversibilità della crisi coniugale sia stata determinata esclusivamente dalla condotta - volontaria e consapevole- contraria ai doveri scaturenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, dando prova della sussistenza di un nesso eziologico tra le condotte addebitate e il determinarsi dell'intollerabilità della convivenza;
sicché, nell'ipotesi in cui non venga raggiunta la prova in merito al fatto che la condotta contraria ai suddetti doveri tenuta da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stata la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito (Cassazione civile , sez. I , 08/06/2023 , n. 16287).
La domanda di addebito della resistente dev'essere pertanto rigettata.
Statuizioni in ordine alla responsabilità genitoriale. Ritiene il Collegio che, in accoglimento delle conclusioni della curatrice speciale dei minori, PEo dev'essere confermato il regime di affidamento in atto dei figli ancora minori e ai Servizi CP_2 PEo Sociali competenti per territorio – essendo nelle more del procedimento la figlia divenuta maggiorenne.
Le parti domandano entrambe la revoca dell'affido all'Ente con il ripristino dell'affido condiviso in capo ai genitori, con un incarico di monitoraggio in capo ai Servizi.
Non ricorrono tuttavia le condizioni per il ripristino della responsabilità genitoriale invocata in capo a nessuna delle parti.
Come emerso dalle vicende che hanno interessato il nucleo – a partire dall'abbandono scolastico PEo di e dall'acuirsi dei comportamenti a rischio della stessa che ne hanno determinato il collocamento comunitario – e come confermato dai successivi approfondimenti acquisiti nel corso della lunga presa in carico, la coppia è da tempo ingaggiata in un aspro conflitto familiare, in cui entrambi i genitori hanno fin dall'inizio pesantemente coinvolto i figli minori - soprattutto sul piano comunicativo, senza preservarli da agiti e recriminazioni l'uno nei confronti dell'altro genitore e perdendo così di vista le proprie responsabilità educative.
I minori sono stati quindi esposti a un serio rischio evolutivo e a un conflitto di lealtà che ha indotto entrambi i figli più piccoli fin dall'inizio a schierarsi, alternativamente, con l'uno e l'altro genitore.
Per tale ragione, è rimasto (già dall'uscita di casa del prevalentemente CP_2 Parte_1 collocato presso la nuova abitazione del padre ad , rifiutandosi per lungo tempo di pernottare CP_4 PEo presso la madre per via del forte condizionamento paterno;
mentre è sempre stata prevalentemente collocata presso la madre – situazione poi ratificata dal Presidente f.f. all'atto dei provvedimenti del 23/02/2022.
Nel corso del giudizio, inoltre, entrambi i genitori hanno mostrato scarsa capacità di mettersi in discussione e di riconoscere le proprie responsabilità nei confronti dei figli minori;
di conseguenza, nonostante le limitazioni disposte e gli interventi avviati per contenere l'elevata conflittualità tra le pagina 8 di 14 parti, la situazione del nucleo – anche a fronte della scarsa adesione delle parti - è rimasta sostanzialmente immodificata, anche riguardo all'elevata strumentalizzazione dei figli.
Come già da tempo sottolineano i Servizi Affidatari, “la polarizzazione del conflitto impedisce ai minori di esprimere liberamente le proprie esigenze e richieste in maniera integrata e trasversale ai PEo vari ambiti familiari. e appaiono inibiti nell'espressione autentica dei propri sentimenti, CP_2 desideri e necessità, che vengono interpretate dagli adulti in senso conforme alla propria lettura negativa del ruolo svolto dall'altro genitore e quindi non possono ricevere una risposta adeguata (cfr. relazione SS. dell'1/2/23 in atti).
L'ancora elevato coinvolgimento dei minori nel conflitto genitoriale e il loro vissuto di profonda sofferenza per via del conseguente conflitto di lealtà nei confronti dei genitori è stato restituito anche PEo all'esito delle valutazioni NPI acquisite per e e si è reso da ultimo evidente in seguito al CP_2 grave episodio di aggressione da parte del sig. del Giudice avvenuto presso i Servizi di Vittuone PEo l'8/01/2025 in ordine alle circostanze in cui questi aveva saputo della gravidanza di e alle conseguenti dinamiche familiari venutesi a creare (cfr. del 23/05/2025 e all.). CP_5
Alla luce di quanto precede, i minori dovranno restare entrambi affidati al Servizio Sociale del Comune di Vittuone, con limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori relativamente a tutti gli aspetti educativi, sportivi, scolastici e sanitari, nonché alle decisioni da PEo assumersi in ordine al collocamento di e e alla definizione dei tempi di frequentazione con CP_2 ciascun genitore.
Ancorchè i minori siano affaticati dai frequenti cambi di abitazione, fin di recente ha CP_2 PEo affermato di voler stare prevalentemente dal padre, mentre rimarrà in prevalenza collocata presso la madre.
Devono essere quindi allo stato confermati i tempi di frequentazione sostanzialmente paritetici in atto definiti dal Servizio in allegato alla relazione del 3/01/2025, nonchè tutti gli incarichi già demandati a sostegno del nucleo, con particolare riferimento alla prosecuzione della presa in carico NPI dei minori e all'intervento di educativa domiciliare già in atto presso entrambi i genitori.
A fronte della complessa situazione del nucleo familiare, della conflittualità ancora presente e delle limitazioni alla responsabilità genitoriale delle parti, dev'essere disposta la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare per l'apertura di un procedimento di vigilanza.
Statuizioni economiche In ordine alle statuizioni economiche vigenti, occorre premettere che, con ordinanza del 26/6/23 il G.I. all'epoca procedente aveva disposto la revoca con decorrenza dal mese di luglio 2023 e sino a PEo quando resterà collocata in comunità del contributo mensile di € 200,00 previsto a carico del PEo padre per il mantenimento di confermando, invece, l'obbligo in capo al Del Giudice di contribuire per il 60% delle spese straordinarie per la ragazza e il contributo paterno perequativo PEo mensile al mantenimento di ari a 200,00, oltre al 60 % delle spese straordinarie per la bambina.
La curatrice speciale dei minori ha chiesto nelle proprie conclusioni di rideterminare l'assegno di mantenimento a carico del padre - in base ai differenti tempi di collocamento presso ciascun genitore, PEo PEo determinandolo, rispettivamente, in € 150,00 per , in € 250,00 per e in € 100,00 per - CP_2 oltre al 60% delle spese straordinarie per la prole.
pagina 9 di 14 Il ricorrente ha chiesto invece revocarsi anche il contributo perequativo mensile previsto per il PEo mantenimento della figlia minore a carico del padre, chiedendo invece di porre il mantenimento PEo diretto di e in capo ai genitori nei rispettivi tempi di spettanza, oltre alla suddivisione del CP_2 50% per le spese straordinarie dei due minori.
Per contro la resistente – allegando che il padre si sottrae sistematicamente da anni sia al versamento del contributo perequativo previsto, che alla contribuzione alle spese straordinarie, provvedendo solo al mantenimento del figlio , nonostante gli accordi presi in tal senso CP_2 all'udienza del 13/7/2022, poi recepiti nei provvedimenti sopra richiamati – ha chiesto di determinare l'importo del contributo al mantenimento a carico del padre in € 300,00 per le figlie e anche per CP_2
– ove anche quest'ultimo fosse stato ricollocato presso la madre;
in subordine, in caso di conferma del collocamento prevalente presso il padre già in atto, aderiva alla richiesta di assegno perequativo di € 150,00 della curatrice speciale.
Quanto alla situazione economico-reddituale delle parti - per come emergente dalla documentazione versata all'atto dell'ultimo aggiornamento reddituale richiesto dal G.I. a gennaio 2025
– risulta che il sig. ha sempre lavorato in proprio, con un reddito annuo dichiarato Parte_1 nell'ultimo anno di poco più 14.000 € (peraltro in diminuzione rispetto a quello Degli anni precedenti che si attestava invece sui 17.000 €) del tutto inattendibile rispetto alle movimentazioni rappresentate negli estratti di conto corrente depositati in atti, da cui emergono numerosi versamenti in contanti per circa € 1000.00 al mese oltre alla disponibilità di ulteriori conti correnti sia in Italia che all'estero non documentati (con particolare riguardo al corrente detenuto a Santo Domingo, cfr. dich. ICE ex art. 473bis.18 c.p.c., depositata in all. alla produzione del 19/05/2025) Né nulla è stato documentato quanto alla recente assunzione come operaio per una ditta di infissi a far data da dicembre 2024.
Occorre poi rilevare che, pur non documentando significative giacenze, le movimentazioni del Con c/c acceso presso denotano ingressi di gran lunga superiori a quelli dichiarati, consentendo di presumere che lo stesso abbia redditi in nero, per almeno € 2500 al mese (cfr. estratto conto aprile- luglio 2024 attestante entrate complessive per € 12.081,40 - di cui 7.559,00 provenienti da terzi, mentre le restanti dal conto corrente della compagna ); non ha documentato spese Controparte_7 vive o altri oneri abitativi all'attualità (atteso che dal novembre 2021 convive con la nuova compagna nella casa di proprietà di quest'ultima a Milano), né il versamento del mantenimento in favore della prole;
Diversamente da quanto dichiarato, risulta poi proprietario esclusivo di due immobili in località ON EL, in prov. di Varese, rispettivamente di 110 e 53 mq ciascuno (cfr. visura catastale sub doc.15 di controparte), di cui non ha documentato la destinazione - nemmeno con riferimento alle pretese procedure di sfratto - circostanza che peraltro comprova l'allegazione di controparte secondo cui detti immobili sarebbero da sempre concessi in locazione a terzi (con redditi quindi non dichiarati). Come emerso in atti il sig. disporrebbe inoltre di un ulteriore immobile in montagna Parte_1 a Temù, oltre all'immobile detenuto a Santo Domingo in comproprietà con l'ex moglie, in locazione, di cui pure le parti non hanno esattamente documentato la redditività.
Quanto alla sig.ra , la stessa lavora attualmente come addetta alle pulizie, con un reddito CP_3 netto in busta paga di € 1.400,00 mensili, con cui sostiene un canone di locazione per €uro 650,00 e Tutte le spese per il mantenimento dei minori nei periodi di spettanza. Entrambi i coniugi prendono poi il 50% dell'assegno unico familiare, per un importo di € 230 al mese.
pagina 10 di 14 Alla luce di quanto precede, tenuto conto della situazione economico-reddituale delle parti come sopra ricostruita, che comunque conferma un importante divario reddituale in favore del Parte_1 PEo nonché dei differenti tempi di collocamento dei figli ancora minori e , nonché avuto CP_2 riguardo all'età all'esigenze dei minori, sicuramente accresciute, ritiene il Collegio di dover rideterminare il mantenimento a carico del padre da versarsi in favore della madre per la figlia minore PEo
in € 250.00 mensili, oltre a un contributo perequativo per di € 150.00 contributi entrambi CP_2 soggetti a rivalutazione e annuale automatica secondo gli indici ISTAT - fermo il contributo al 60% delle spese straordinarie per i figli minori;
PEo Quanto al contributo per il mantenimento della figlia maggiorenne – allo stato collocata in comunità con il bambino - fatti salvi i contributi diretti e volontari delle parti, deve rilevarsi che la domanda della madre è inammissibile, in difetto della legittimazione attiva e passiva a richiedere detto contributo, che non può essere disposto, in assenza di iniziativa autonoma della figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente, non essendo allo stato la stessa convivente con nessuno dei genitori (cfr. Cass.1858/16).
Spese di lite Le spese di lite devono essere compensate per la quota di 2/3 considerata la natura necessaria del presente procedimento riguardo alla pronuncia sullo status e la soccombenza reciproca delle parti sulle domande in ordine alla responsabilità genitoriale;
la restante quota di 1/3 deve, invece, essere posta a carico della resistente, attesa la sua soccombenza riguardo alla domanda di addebito della separazione e di mantenimento della figlia maggiorenne.
Il Tribunale provvederà con separato provvedimento a liquidare il compenso in favore del curatore speciale nominato, avv. MARINA INGRASCI' per il proficuo lavoro svolto, che dovrà esser posto a carico dell'Erario ex art. 133 DPR 115/2002, stante l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1.Dichiara la separazione personale, ex art. 151 comma 1 c.c. dei coniugi e Parte_1
che hanno contratto matrimonio civile in ON EL Controparte_3 (VA) il 18/01/2014, iscritto nei registri dello stato civile dello stesso Comune l'anno 2014, parte 1, n. 1.
2. Rigetta la domanda di addebito della separazione al marito;
3. Conferma l'affidamento di e al Servizio Sociale del Comune di Vittuone, CP_2 PEona_1 con limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori rispetto alle decisioni da assumere in ordine all'educazione, all'istruzione, al collocamento e alla residenza dei minori, nonché in ordine ai tempi di frequentazione con ciascun genitore, che saranno assunte dall'Ente Affidatario, sentiti i genitori. PEo
4. Conferma il collocamento prevalente della figlia minore presso la madre e del figlio minore presso il padre. CP_2
5. Dispone che i Servizi Sociali Affidatari del Comune di Vittuone in stretta collaborazione con i
, proseguano tutti gli incarichi già disposti e nello specifico, ciascuno Controparte_8 per quanto di competenza:
pagina 11 di 14 - il monitoraggio sulle condizioni psico-fisiche e sull'attuale collocamento dei minori, avviando altresì ogni ulteriore intervento ritenuto opportuno e segnalando tempestivamente alla competente AG eventuali situazioni di pregiudizio per i minori;
.
- la regolamentazione della frequentazione dei figli con il genitore non collocatario;
- la presa in carico presso l'UONPIA competente dei minori e gli interventi di sostegno educativo/psicologico – compreso l'intervento di educativa domiciliare;
6. Ridetermina il contributo a carico del sig. a titolo di mantenimento per la Parte_1 PEo figlia minore in € 250,00 mensili somma da versarsi in favore della sig.ra
[...]
in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla mensilità Controparte_3 successiva alla pubblicazione delle presente sentenza e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
7 Pone altresì a carico del sig. il contributo perequativo al mantenimento di Parte_1 CP_2 di € 150,00 mensili da versarsi in favore della sig.ra in via Controparte_3 anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla mensilità successiva alla pubblicazione delle presente sentenza e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
8. Dispone altresì che il sig. contribuisca al 60% delle spese straordinarie per i Parte_1 figli minori, determinate come da Linee Guida del Tribunale di Milano di seguito richiamate:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
pagina 12 di 14 - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet).
FIGLI IN CONDIZIONI DI DISABILITA' ex art. 2, comma 1, lett. a, d.lgs. 62/2024 Le spese documentate per i figli in condizione di disabilità ex art. 2, comma 1, lett. a, d.lgs. 62/2024 non richiedono un preventivo accordo se riguardano: a) beni e servizi con finalità di prevenzione, di cura o di riabilitazione, anche in regime privato, qualora oggetto di prescrizione medica oppure urgenti;
b) alimenti e integratori per esigenze nutrizionali o terapeutiche specifiche;
c) abbigliamento e calzature su misura ove necessario;
d) presidi per la deambulazione o la fruizione degli spazi anche domestici;
e) assistenza a domicilio o per scopi educativi o di istruzione;
f) partecipazione ad attività sportive o culturali di gruppo;
g) frequenza di centri diurni;
h) veicoli anche modificati di costante utilizzo;
i) patente, bollo e assicurazione se obbligatori per tali veicoli;
l) costi privati dei cani-guida; il tutto salve eventuali statuizioni più favorevoli per la prole.
MODALITA' DI RICHIESTA, DI RIMBORSO E DI ANTICIPAZIONE Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente.
9. Rigetta la domanda della resistente in ordine al contributo al mantenimento della figlia maggiorenne non convivente.
10. Compensa le spese di lite nella misura di 2/3 – che si liquidano in € 4.500, oltre Iva, Cpa e spese generali;
11. Condanna la sig.ra al pagamento della quota di 1/3 delle Controparte_3 spese di lite, che si liquidano in € 3.000,00, oltre a Iva, CpA e spese generali;
12. Dispone la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare per l'apertura della vigilanza.
Manda altresì il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del Comune di CARONNO PERTUSELLA (VA)- per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
pagina 13 di 14 Sentenza immediatamente esecutiva ex lege
Così deciso in Milano, nella camera di Consiglio dell'8/10/2025.
Il Giudice Relatore Est. Valentina Di Peppe
Il Presidente
RI LA AT
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