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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 07/07/2025, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 62/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIETI
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott. ssa Barbara Vicario Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato da
, (C.F. ), difeso dall'Avv. Arianna Del Re presso lo Parte_1 C.F._1
Studio della quale è elettivamente domiciliato sito in Rieti, via Sanizi n. 2, come da procura rilasciata su foglio separato del quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente il ricorso ricorrente nei confronti di
, (CF. ), nata a [...] il [...], elettivamente CP_1 C.F._2 domiciliata presso e nello Studio dell'Avv. Antonella Di Leo sito in Rieti, alla Via F.lli Sebastiani n.
181, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta resistente con l'intervento del PM ex art. 70 comma 2 c.p.c.
Oggetto: scioglimento del matrimonio
Conclusioni congiunte:
a) dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato in Toffia (RI) l'8 ottobre 2001, (Atto n. 4,
Parte I, Serie /Anno 2001); tra i Sigg.ri e , ordinando al competente Parte_1 CP_1 ufficiale dello stato civile del predetto comune di annotare la sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
pagina 1 di 3
b) dichiarare che la casa coniugale, sita in Toffia (RI) Loc. Maglialunga n. 1, di esclusiva proprietà del resistente , resta assegnata in via esclusiva allo stesso;
Parte_1
c) dare atto che i coniugi sono economicamente indipendenti, e che mancano i presupposti in fatto e in diritto per porre a carico del ricorrente qualsiasi obbligo di assegno divorzile o di diversa contribuzione economica collegata al matrimonio;
d) dichiarare che nulla è dovuto a titolo di contributo al mantenimento per i figli e Persona_1
maggiorenni, non studenti e autosufficienti, a far data dal mese di maggio 2025; Persona_2
e) dichiarare che le parti hanno definito ogni reciproca posizione e dichiarano di non avere nulla a che pretendere l'uno dall'altra al netto della risoluzione di cui ai punti 3 e 4 delle premesse;
f) spese compensate
Prestano acquiescenza all'emananda sentenza.
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 21.1.2025 ha adito il Tribunale di Rieti per ottenere la Parte_1 pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto con in data 08/10/2001 in Toffia, CP_1 esponendo che: dalla unione coniugale sono nati (18/01/2002) e Persona_2 Persona_3
(29/11/2005) entrambi maggiorenni e ormai autosufficienti;
venuta meno l'affectio coniugalis, con decreto (RG 536/2021) il Tribunale omologava la separazione dei coniugi;
dalla data della separazione a oggi non vi è stata riconciliazione tra i coniugi e la comunione spirituale e materiale degli stessi è venuta definitivamente meno;
sussistono gli estremi per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3, l. n. 898/1970 e successive modifiche.
Tutto ciò premesso, il ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso.
Si è costituita la resistente associandosi alla domanda di parte ricorrente.
Alla udienza del 5.6.2025, svolta con modalità cartolare su richiesta delle parti, gli Avvocati hanno precisato le conclusioni congiunte riportate in epigrafe e il giudice ha riservato la decisione al
Collegio.
Il PM ha espresso parere favorevole.
***
Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dalle parti e delle dichiarazioni rese dalle stesse all'udienza presidenziale, nonché tenuto conto della comune volontà dei coniugi di giungere all'odierna pronuncia, ritiene il collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b)
l. 898/1970 per la declaratoria di scioglimento del matrimonio, atteso che nel procedimento di separazione personale, i coniugi sono comparsi all'udienza presidenziale e non essendo da allora la pagina 2 di 3 convivenza mai ripresa, la comunione materiale e spirituale tra gli stessi deve ritenersi definitivamente cessata.
Visto l'esito del giudizio, le spese di lite sono da ritenersi compensate tra le parti.
p.q.m.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e in data Parte_1 CP_1
08/10/2001 in Toffia (RI), trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune (atto n. 4, parte
I, anno 2001);
- manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 10 l. 898/1970;
- dà atto che la casa coniugale, sita in Toffia (RI) Loc. Maglialunga n. 1, di esclusiva proprietà del resistente , resta assegnata in via esclusiva allo stesso;
Parte_1
- dà atto che i coniugi sono economicamente indipendenti, e che mancano i presupposti in fatto e in diritto per porre a carico del ricorrente qualsiasi obbligo di assegno divorzile o di diversa contribuzione economica collegata al matrimonio;
- dispone che nulla è dovuto a titolo di contributo al mantenimento per i figli e Persona_1 Per_2
maggiorenni, non studenti e autosufficienti, a far data dal mese di maggio 2025;
[...]
- dà atto che le parti hanno definito ogni reciproca posizione e dichiarano di non avere nulla a che pretendere l'uno dall'altra al netto della risoluzione di cui ai punti 3 e 4 delle premesse;
- dichiara le spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Rieti, il 4.7.2025
Il Giudice rel.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIETI
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott. ssa Barbara Vicario Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato da
, (C.F. ), difeso dall'Avv. Arianna Del Re presso lo Parte_1 C.F._1
Studio della quale è elettivamente domiciliato sito in Rieti, via Sanizi n. 2, come da procura rilasciata su foglio separato del quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente il ricorso ricorrente nei confronti di
, (CF. ), nata a [...] il [...], elettivamente CP_1 C.F._2 domiciliata presso e nello Studio dell'Avv. Antonella Di Leo sito in Rieti, alla Via F.lli Sebastiani n.
181, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta resistente con l'intervento del PM ex art. 70 comma 2 c.p.c.
Oggetto: scioglimento del matrimonio
Conclusioni congiunte:
a) dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato in Toffia (RI) l'8 ottobre 2001, (Atto n. 4,
Parte I, Serie /Anno 2001); tra i Sigg.ri e , ordinando al competente Parte_1 CP_1 ufficiale dello stato civile del predetto comune di annotare la sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
pagina 1 di 3
b) dichiarare che la casa coniugale, sita in Toffia (RI) Loc. Maglialunga n. 1, di esclusiva proprietà del resistente , resta assegnata in via esclusiva allo stesso;
Parte_1
c) dare atto che i coniugi sono economicamente indipendenti, e che mancano i presupposti in fatto e in diritto per porre a carico del ricorrente qualsiasi obbligo di assegno divorzile o di diversa contribuzione economica collegata al matrimonio;
d) dichiarare che nulla è dovuto a titolo di contributo al mantenimento per i figli e Persona_1
maggiorenni, non studenti e autosufficienti, a far data dal mese di maggio 2025; Persona_2
e) dichiarare che le parti hanno definito ogni reciproca posizione e dichiarano di non avere nulla a che pretendere l'uno dall'altra al netto della risoluzione di cui ai punti 3 e 4 delle premesse;
f) spese compensate
Prestano acquiescenza all'emananda sentenza.
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 21.1.2025 ha adito il Tribunale di Rieti per ottenere la Parte_1 pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto con in data 08/10/2001 in Toffia, CP_1 esponendo che: dalla unione coniugale sono nati (18/01/2002) e Persona_2 Persona_3
(29/11/2005) entrambi maggiorenni e ormai autosufficienti;
venuta meno l'affectio coniugalis, con decreto (RG 536/2021) il Tribunale omologava la separazione dei coniugi;
dalla data della separazione a oggi non vi è stata riconciliazione tra i coniugi e la comunione spirituale e materiale degli stessi è venuta definitivamente meno;
sussistono gli estremi per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3, l. n. 898/1970 e successive modifiche.
Tutto ciò premesso, il ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso.
Si è costituita la resistente associandosi alla domanda di parte ricorrente.
Alla udienza del 5.6.2025, svolta con modalità cartolare su richiesta delle parti, gli Avvocati hanno precisato le conclusioni congiunte riportate in epigrafe e il giudice ha riservato la decisione al
Collegio.
Il PM ha espresso parere favorevole.
***
Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dalle parti e delle dichiarazioni rese dalle stesse all'udienza presidenziale, nonché tenuto conto della comune volontà dei coniugi di giungere all'odierna pronuncia, ritiene il collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b)
l. 898/1970 per la declaratoria di scioglimento del matrimonio, atteso che nel procedimento di separazione personale, i coniugi sono comparsi all'udienza presidenziale e non essendo da allora la pagina 2 di 3 convivenza mai ripresa, la comunione materiale e spirituale tra gli stessi deve ritenersi definitivamente cessata.
Visto l'esito del giudizio, le spese di lite sono da ritenersi compensate tra le parti.
p.q.m.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e in data Parte_1 CP_1
08/10/2001 in Toffia (RI), trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune (atto n. 4, parte
I, anno 2001);
- manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 10 l. 898/1970;
- dà atto che la casa coniugale, sita in Toffia (RI) Loc. Maglialunga n. 1, di esclusiva proprietà del resistente , resta assegnata in via esclusiva allo stesso;
Parte_1
- dà atto che i coniugi sono economicamente indipendenti, e che mancano i presupposti in fatto e in diritto per porre a carico del ricorrente qualsiasi obbligo di assegno divorzile o di diversa contribuzione economica collegata al matrimonio;
- dispone che nulla è dovuto a titolo di contributo al mantenimento per i figli e Persona_1 Per_2
maggiorenni, non studenti e autosufficienti, a far data dal mese di maggio 2025;
[...]
- dà atto che le parti hanno definito ogni reciproca posizione e dichiarano di non avere nulla a che pretendere l'uno dall'altra al netto della risoluzione di cui ai punti 3 e 4 delle premesse;
- dichiara le spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Rieti, il 4.7.2025
Il Giudice rel.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
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