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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 23/12/2025, n. 592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 592 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRENTO
N. 308/2025 R.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa RA Di ER Presidente rel. dr.ssa Alessandra Tolettini Giudice dr. Niccolò Cogliati Dezza Giudice
SENTENZA nella causa iscritta al N. 308/2025 R.G. promossa con ricorso depositato da
, nata a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1 residente a [...]
e
, nato a [...] il [...] (c.f. , residente a Parte_2 C.F._2
Trento, Meano, via dei Tre Colli n. 21 entrambi rappresentati e difesi - giusta procura speciale a margine del ricorso - dall'avv. Paola
LA del foro di Trento (c.f. ), pec. CodiceFiscale_3 Email_1 fax 0461- 983881 – nello studio della quale in Trento, Galleria Tirrena nr. 10 sono pure elettivamente domiciliati.
OGGETTO: separazione consensuale con contestuale domanda di divorzio con l'intervento del PM
CONCLUSIONI: i ricorrenti chiedono concordemente che sia pronunciato lo scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso, così come successivamente confermate all'udienza del
18 dicembre 2025 celebrata nelle forme di cui all'articolo 127 ter introdotto ad opera del d.lgs. n.
149/2022, sostituita dal deposito delle note scritte. il PM non si oppone, per tacite conclusioni, giusta punto 2 protocollo PM-Tribunale del 14/3/2023.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso del 27/1/2025 i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio civile in Trento in data
21/6/2014, come da estratto di matrimonio Atto N. 55 parte 1 Uff.
1 - anno 2014, che dalla loro unione erano nati due figli, nato a [...] il [...] e , nato a [...] il [...], hanno Per_1 Per_2 adito il tribunale con ricorso congiunto ex art. 473 bis-51 c.p.c. per chiedere la pronuncia di separazione personale alle condizioni concordate.
Nello stesso ricorso i ricorrenti hanno poi chiesto, una volta trascorsi i termini di legge, la pronuncia di scioglimento del matrimonio, alle condizioni di cui al ricorso.
Con sentenza n. 207/2025, è stata pronunciata la separazione personale tra le parti alle condizioni previste in ricorso e, con separata ordinanza, la causa è stata, poi, rimessa sul ruolo del Giudice relatore per la prosecuzione della stessa ai fini della pronuncia di divorzio.
All'udienza di cui in epigrafe, le parti hanno insistito per l'emissione della sentenza di divorzio alle medesime condizioni già concordate per la separazione.
Orbene, ciò posto, si ritiene che la domanda di divorzio sia fondata e che, dunque, la stessa sia meritevole di accoglimento.
Il procedimento di separazione è stato, in particolare, definito con sentenza n. 207/2025, passata in giudicato, e, dal momento della comparizione dei coniugi innanzi al Giudice delegato, si ritiene che sia integralmente decorso il termine previsto nell'art. 3, 3° co., l. n. 898/70.
È, inoltre, pacifico che la separazione sia durata ininterrottamente dall'inizio del relativo procedimento, che non vi è mai stata riconciliazione e che è impossibile la ricostituzione del consorzio matrimoniale.
Ricorrono, pertanto, i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i ricorrenti.
Ai sensi dell'art. 10, l. n. 898/70 e succ. mod. la copia autentica della presente sentenza va trasmessa al competente Ufficiale dello Stato Civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9/7/1939 n. 1238.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo tra le parti, provvede in conformità: quanto alle questioni non patrimoniali, le parti, in assenza di elementi di pregiudizio per la prole, hanno scelto il regime di affidamento condiviso di cui all'art. 337 ter c.c.; superflua, infine, risulta l'audizione di questi ultimi, in assenza di profili critici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso depositato in data 27 gennaio 2025 così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto a Trento in data 21.06.2014 (matrimonio trascritto nel predetto comune al N. 55 parte 1 Uff.
1 - anno 2014), da nata a Parte_1 VI (VR) il 03.01.1986, e , nato a [...] il [...], alle medesime Parte_2 condizioni concordate dalle parti con riferimento alla separazione;
- dispone, ai sensi dell'art. 10, l.n. 1/12/1970 e succ. mod., che copia autentica della presente sentenza sia trasmessa al competente Ufficiale dello stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9/7/1939 n. 1238.
Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 19 dicembre 2025
Il Presidente relatore
RA Di ER