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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 04/09/2025, n. 937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 937 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano Corte D'Appello di Catanzaro SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere dott. Antonio Cestone Consigliere relatore all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c. con provvedimento depositato il 16.6.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 315 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Parte_1 gli Avv.ti Mariagrazia Carnovale, Silvia Parisi, Maria Teresa Pugliano e Francesco Muscari Tomaioli
appellante
E
Controparte_1
appellata contumace
Oggetto: Appello a sentenza del tribunale di Crotone. Opposizione ad avviso di addebito. Conclusioni: come da atti di causa.
Svolgimento del processo
1) Con ricorso del 28.1.19 l' ha impugnato l'avviso di addebito 433 2018 Controparte_1 00007575 18 000, con cui l' ha richiesto il pagamento della somma di euro 5.530,07 a titolo di Pt_2 contribuzione riferita al periodo ottobre 2015 – dicembre 2017;
2) In particolare, la pretesa contributiva dell' aveva ad oggetto il recupero degli sgravi Pt_2 contributivi goduti dall'associazione per una assunzione a tempo indeterminato effettuata ai sensi dell'art. 1, comma 118, Legge n° 190/14, essendo emerso, a seguito di due verifiche di regolarità contributive del marzo e aprile 2018, che la associazione non era in regola con i premi Inail per un importo di euro 163,36. 3) L'ente previdenziale, quindi, aveva richiesto il pagamento della contribuzione ai sensi dell'art. 1, comma 1175, Legge 296/06, secondo cui: “A decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, all'assenza di violazioni nelle predette materie, ivi comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.
4) Nella resistenza dell' il tribunale di Crotone ha accolto il ricorso, per l'effetto dichiarando la Pt_2 illegittimità dell'avviso di addebito opposto, dal momento che l' non aveva provato l'avvenuta Pt_2 notifica all'associazione, da parte dell'Inail, dell'invito a regolarizzare di cui all'art. 4 del DM 30.1.15 di attuazione del DL 20 marzo 2014, n. 34, convertito in Legge n° 78 del 2014.
5) In particolare, il tribunale ha così motivato la sua decisione:
“… Ebbene, dall'esame della documentazione prodotta in giudizio dall' non vi è prova Pt_2 dell'effettivo inoltro e dell'avvenuta consegna, alla casella di posta elettronica certificata della parte
o del consulente del lavoro, dell'invito alla regolarizzazione della posizione contributiva. Difatti l' espressamente invitata da questo giudice ex art. 421 c.p.c. a produrre siffatta Pt_2 documentazione entro il termine perentorio del 7.10.22 (cinque giorni prima dell'udienza del 12.10.22) vi provvedeva unicamente con deposito tardivo dell'11.10.22. Peraltro, a mezzo del predetto deposito, allegava alcuni file analogici (fermi immagine di schermate di computer) che non consentono di comprendere il contenuto del messaggio asseritamente “consegnato” al destinatario, attraverso un canale di spedizione “non disponibile”, non essendo possibile tracciare alcuna rispondenza tra i dati riportati nella predetta schermata e la comunicazione di invito alla regolarizzazione (allegata con il medesimo deposito dell'11.10.22) - anch'essa in formato analogico
“.pdf”, priva di ricevute di accettazione e di consegna e peraltro indirizzata ad una pec
“ non riferibile con certezza all'odierna ricorrente o ad un suo delegato-. Email_1 Stando così le cose, non potendosi ritenersi accertato l'effettivo inoltro da parte dell'Ente e l'effettiva ricezione da parte della ricorrente dell'invito alla regolarizzazione, quale atto dovuto previsto dall'art. 4 del DM cit, deve concludersi per l'irregolarità del procedimento amministrativo che ha portato all'emissione del RC negativo, difettando quel presupposto che consente di ritenere come
“definitivamente accertata” la situazione di irregolarità contributiva (cfr. arg. ex Ad. Plenaria n. 6 del 29 febbraio 2016, in cui è stata esclusa la necessità del c.d. preavviso di RC richiesto dalla stazione appaltante, che invece risulta obbligatorio nei rapporti tra impresa ed Ente previdenziale). Risultando quindi accertata la violazione, per opera della parte convenuta delle disposizioni Pt_2 sopra richiamate e della procedura che regola il procedimento di emissione del RC, deve essere dichiarata l'illegittimità della revoca dei benefici contributivi previdenziali nonché l'inesistenza dei crediti vantati dall' nei confronti della parte ricorrente a mezzo dell'avviso di addebito n. 433 Pt_2 2018 00007575 18 000 notificato il 17.12.2018”.
6) Avverso tale sentenza ha proposto appello denunciando: Pt_2
6.1) l'errore del tribunale per aver ritenuto non provata la notifica dell'invito a regolarizzare e che non vi fosse prova che l'indirizzo nadyr@pec, presso cui era stata trasmesso dall'Inail l'invito a regolarizzare, non appartenesse al consulente dell'associazione delegato a ricevere le comunicazioni per conto di questa. Sotto il primo profilo, l' ha chiesto l'acquisizione di documentazione che Pt_2 Inail aveva trasmesso all' solo dopo la sentenza di primo grado e da cui emergeva la regolare Pt_2 notifica dell'invito a regolarizzare in data 15.3.18 sull'indirizzo otto il secondo profilo, Email_2 l'appellante ha evidenziato come l'associazione non aveva contestato che tale indirizzo pec apparteneva al suo consulente abilitato a ricevere le comunicazioni e comunque ha chiesto l'acquisizione in questo grado di giudizio del documento n° 7, da cui desumere che il citato indirizzo apparteneva al commercialista dell'associazione, tal , delegato a ricevere le Persona_1 comunicazioni per conto della ricorrente;
6.2) l'errore del tribunale perché, a prescindere dall'effettivo invio dell'invito a regolarizzare, era comunque onere dell'associazione ricorrente dimostrare di essere in regola con i versamenti dei premi Inail, trattandosi di diritto agli sgravi contributivi. Nel caso di specie, tuttavia, tale prova non era stata fornita.
7) L'associazione appellata non si è costituita, l' ha depositato note di trattazione scritta con cui Pt_2 ha insistito per l'accoglimento del gravame e la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
8) Preliminarmente deve dichiararsi la contumacia dell'Associazione appellata, che non si è costituita in questo grado di giudizio nonostante la regolare notifica dell'appello al suo difensore costituito nel primo grado di giudizio ai sensi della Legge n° 53 del 1994 in data 8.11.24.
9) Ciò detto, con assorbimento del primo motivo di appello, deve essere accolto il secondo con la conseguenza che la sentenza impugnata deve essere integralmente riformata con rigetto dell'opposizione ad avviso di addebito proposta dall'associazione appellata.
10) E' opportuno comunque precisare che l' non ha nemmeno numerato i documenti depositati Pt_2 con l'atto di appello e che anche in questo grado di giudizio l'ente continua a non provare a chi appartenga l'indirizzo pec nadyr@pec, non risultando un documento numerato come 7 e, in ogni caso, non risultando alcun documento, tra quelli prodotti dall'ente, utile a dimostrare che il citato indirizzo apparteneva al commercialista , men che meno che questi fosse delegato a ricevere le Persona_1 comunicazioni per conto della associazione ricorrente.
11) La sentenza di primo grado deve essere comunque riformata perché il tribunale, nel ritenere decisiva la mancata notifica dell'invito a regolarizzare di cui all'art. 4 DM 30.1.15, si è posto in contrasto con il costante insegnamento di legittimità secondo cui: “In tema di benefici contributivi per la cui fruizione è richiesto, ex art. 1, comma 1175, l. n. 296 del 2006, il possesso del cd. RC (documento unico di regolarità contributiva), la mancata segnalazione dell'irregolarità ostativa al suo rilascio, da parte dell non determina l'inesigibilità delle differenze contributive dovutegli Pt_2 in conseguenza dell'inosservanza degli obblighi che gravano sul datore di lavoro, poiché il RC non ha valore costitutivo, essendo atto di certazione del rapporto previdenziale, sicché, in caso di contestazione, la verifica della reale consistenza delle situazioni di fatto e di diritto resta demandata all'accertamento giudiziale (Cass. 30273/24; Cass. 27107/18).
12) Ora, dalla sentenza di primo grado non risulta smentito l'omesso versamento dei premi Inail che aveva dato luogo a ben due verifiche negative di regolarità contributiva, né l'appellata ha alcunché dedotto in questo grado di giudizio in cui ha preferito rimanere contumace.
13) Ne consegue che il recupero degli sgravi contributivi di cui l'associazione aveva goduto ai sensi dell'art. 1, comma 118, Legge n° 190/14 è correttamente avvenuto con l'avviso di addebito opposto, tenuto conto delle previsioni dell'art. 1, comma 1175, Legge 296/06 nella parte in cui è previsto che:
“A decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva……”.
14) Per tali ragioni, in accoglimento del secondo motivo di appello, la sentenza impugnata deve essere riformata con rigetto dell'opposizione ad avviso di addebito proposto dall'associazione appellata.
15) Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo sulla base del valore della controversia dichiarato da entrambe le parti nei rispettivi atti introduttivi (euro 5.530,07).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' Parte_1
avverso la sentenza del tribunale di Crotone n° 725/22, così provvede:
[...]
1) accoglie l'appello, riforma la sentenza impugnata e rigetta il ricorso introduttivo del giudizio proposto dall' il 28.1.19; Controparte_1
2) condanna l' al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro Controparte_1 2.700,00, per il primo grado, e in euro 3.000,00, per il grado di appello, oltre accessori di legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione Lavoro, del 28.7.25.
Il Consigliere estensore Il Presidente Dr. Antonio Cestone Dr.ssa Gabriella Portale
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere dott. Antonio Cestone Consigliere relatore all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c. con provvedimento depositato il 16.6.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 315 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Parte_1 gli Avv.ti Mariagrazia Carnovale, Silvia Parisi, Maria Teresa Pugliano e Francesco Muscari Tomaioli
appellante
E
Controparte_1
appellata contumace
Oggetto: Appello a sentenza del tribunale di Crotone. Opposizione ad avviso di addebito. Conclusioni: come da atti di causa.
Svolgimento del processo
1) Con ricorso del 28.1.19 l' ha impugnato l'avviso di addebito 433 2018 Controparte_1 00007575 18 000, con cui l' ha richiesto il pagamento della somma di euro 5.530,07 a titolo di Pt_2 contribuzione riferita al periodo ottobre 2015 – dicembre 2017;
2) In particolare, la pretesa contributiva dell' aveva ad oggetto il recupero degli sgravi Pt_2 contributivi goduti dall'associazione per una assunzione a tempo indeterminato effettuata ai sensi dell'art. 1, comma 118, Legge n° 190/14, essendo emerso, a seguito di due verifiche di regolarità contributive del marzo e aprile 2018, che la associazione non era in regola con i premi Inail per un importo di euro 163,36. 3) L'ente previdenziale, quindi, aveva richiesto il pagamento della contribuzione ai sensi dell'art. 1, comma 1175, Legge 296/06, secondo cui: “A decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, all'assenza di violazioni nelle predette materie, ivi comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.
4) Nella resistenza dell' il tribunale di Crotone ha accolto il ricorso, per l'effetto dichiarando la Pt_2 illegittimità dell'avviso di addebito opposto, dal momento che l' non aveva provato l'avvenuta Pt_2 notifica all'associazione, da parte dell'Inail, dell'invito a regolarizzare di cui all'art. 4 del DM 30.1.15 di attuazione del DL 20 marzo 2014, n. 34, convertito in Legge n° 78 del 2014.
5) In particolare, il tribunale ha così motivato la sua decisione:
“… Ebbene, dall'esame della documentazione prodotta in giudizio dall' non vi è prova Pt_2 dell'effettivo inoltro e dell'avvenuta consegna, alla casella di posta elettronica certificata della parte
o del consulente del lavoro, dell'invito alla regolarizzazione della posizione contributiva. Difatti l' espressamente invitata da questo giudice ex art. 421 c.p.c. a produrre siffatta Pt_2 documentazione entro il termine perentorio del 7.10.22 (cinque giorni prima dell'udienza del 12.10.22) vi provvedeva unicamente con deposito tardivo dell'11.10.22. Peraltro, a mezzo del predetto deposito, allegava alcuni file analogici (fermi immagine di schermate di computer) che non consentono di comprendere il contenuto del messaggio asseritamente “consegnato” al destinatario, attraverso un canale di spedizione “non disponibile”, non essendo possibile tracciare alcuna rispondenza tra i dati riportati nella predetta schermata e la comunicazione di invito alla regolarizzazione (allegata con il medesimo deposito dell'11.10.22) - anch'essa in formato analogico
“.pdf”, priva di ricevute di accettazione e di consegna e peraltro indirizzata ad una pec
“ non riferibile con certezza all'odierna ricorrente o ad un suo delegato-. Email_1 Stando così le cose, non potendosi ritenersi accertato l'effettivo inoltro da parte dell'Ente e l'effettiva ricezione da parte della ricorrente dell'invito alla regolarizzazione, quale atto dovuto previsto dall'art. 4 del DM cit, deve concludersi per l'irregolarità del procedimento amministrativo che ha portato all'emissione del RC negativo, difettando quel presupposto che consente di ritenere come
“definitivamente accertata” la situazione di irregolarità contributiva (cfr. arg. ex Ad. Plenaria n. 6 del 29 febbraio 2016, in cui è stata esclusa la necessità del c.d. preavviso di RC richiesto dalla stazione appaltante, che invece risulta obbligatorio nei rapporti tra impresa ed Ente previdenziale). Risultando quindi accertata la violazione, per opera della parte convenuta delle disposizioni Pt_2 sopra richiamate e della procedura che regola il procedimento di emissione del RC, deve essere dichiarata l'illegittimità della revoca dei benefici contributivi previdenziali nonché l'inesistenza dei crediti vantati dall' nei confronti della parte ricorrente a mezzo dell'avviso di addebito n. 433 Pt_2 2018 00007575 18 000 notificato il 17.12.2018”.
6) Avverso tale sentenza ha proposto appello denunciando: Pt_2
6.1) l'errore del tribunale per aver ritenuto non provata la notifica dell'invito a regolarizzare e che non vi fosse prova che l'indirizzo nadyr@pec, presso cui era stata trasmesso dall'Inail l'invito a regolarizzare, non appartenesse al consulente dell'associazione delegato a ricevere le comunicazioni per conto di questa. Sotto il primo profilo, l' ha chiesto l'acquisizione di documentazione che Pt_2 Inail aveva trasmesso all' solo dopo la sentenza di primo grado e da cui emergeva la regolare Pt_2 notifica dell'invito a regolarizzare in data 15.3.18 sull'indirizzo otto il secondo profilo, Email_2 l'appellante ha evidenziato come l'associazione non aveva contestato che tale indirizzo pec apparteneva al suo consulente abilitato a ricevere le comunicazioni e comunque ha chiesto l'acquisizione in questo grado di giudizio del documento n° 7, da cui desumere che il citato indirizzo apparteneva al commercialista dell'associazione, tal , delegato a ricevere le Persona_1 comunicazioni per conto della ricorrente;
6.2) l'errore del tribunale perché, a prescindere dall'effettivo invio dell'invito a regolarizzare, era comunque onere dell'associazione ricorrente dimostrare di essere in regola con i versamenti dei premi Inail, trattandosi di diritto agli sgravi contributivi. Nel caso di specie, tuttavia, tale prova non era stata fornita.
7) L'associazione appellata non si è costituita, l' ha depositato note di trattazione scritta con cui Pt_2 ha insistito per l'accoglimento del gravame e la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
8) Preliminarmente deve dichiararsi la contumacia dell'Associazione appellata, che non si è costituita in questo grado di giudizio nonostante la regolare notifica dell'appello al suo difensore costituito nel primo grado di giudizio ai sensi della Legge n° 53 del 1994 in data 8.11.24.
9) Ciò detto, con assorbimento del primo motivo di appello, deve essere accolto il secondo con la conseguenza che la sentenza impugnata deve essere integralmente riformata con rigetto dell'opposizione ad avviso di addebito proposta dall'associazione appellata.
10) E' opportuno comunque precisare che l' non ha nemmeno numerato i documenti depositati Pt_2 con l'atto di appello e che anche in questo grado di giudizio l'ente continua a non provare a chi appartenga l'indirizzo pec nadyr@pec, non risultando un documento numerato come 7 e, in ogni caso, non risultando alcun documento, tra quelli prodotti dall'ente, utile a dimostrare che il citato indirizzo apparteneva al commercialista , men che meno che questi fosse delegato a ricevere le Persona_1 comunicazioni per conto della associazione ricorrente.
11) La sentenza di primo grado deve essere comunque riformata perché il tribunale, nel ritenere decisiva la mancata notifica dell'invito a regolarizzare di cui all'art. 4 DM 30.1.15, si è posto in contrasto con il costante insegnamento di legittimità secondo cui: “In tema di benefici contributivi per la cui fruizione è richiesto, ex art. 1, comma 1175, l. n. 296 del 2006, il possesso del cd. RC (documento unico di regolarità contributiva), la mancata segnalazione dell'irregolarità ostativa al suo rilascio, da parte dell non determina l'inesigibilità delle differenze contributive dovutegli Pt_2 in conseguenza dell'inosservanza degli obblighi che gravano sul datore di lavoro, poiché il RC non ha valore costitutivo, essendo atto di certazione del rapporto previdenziale, sicché, in caso di contestazione, la verifica della reale consistenza delle situazioni di fatto e di diritto resta demandata all'accertamento giudiziale (Cass. 30273/24; Cass. 27107/18).
12) Ora, dalla sentenza di primo grado non risulta smentito l'omesso versamento dei premi Inail che aveva dato luogo a ben due verifiche negative di regolarità contributiva, né l'appellata ha alcunché dedotto in questo grado di giudizio in cui ha preferito rimanere contumace.
13) Ne consegue che il recupero degli sgravi contributivi di cui l'associazione aveva goduto ai sensi dell'art. 1, comma 118, Legge n° 190/14 è correttamente avvenuto con l'avviso di addebito opposto, tenuto conto delle previsioni dell'art. 1, comma 1175, Legge 296/06 nella parte in cui è previsto che:
“A decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva……”.
14) Per tali ragioni, in accoglimento del secondo motivo di appello, la sentenza impugnata deve essere riformata con rigetto dell'opposizione ad avviso di addebito proposto dall'associazione appellata.
15) Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo sulla base del valore della controversia dichiarato da entrambe le parti nei rispettivi atti introduttivi (euro 5.530,07).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' Parte_1
avverso la sentenza del tribunale di Crotone n° 725/22, così provvede:
[...]
1) accoglie l'appello, riforma la sentenza impugnata e rigetta il ricorso introduttivo del giudizio proposto dall' il 28.1.19; Controparte_1
2) condanna l' al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro Controparte_1 2.700,00, per il primo grado, e in euro 3.000,00, per il grado di appello, oltre accessori di legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione Lavoro, del 28.7.25.
Il Consigliere estensore Il Presidente Dr. Antonio Cestone Dr.ssa Gabriella Portale