Articolo 4 della Legge 25 luglio 1975, n. 383
Articolo 3Articolo 5
Versione
21 agosto 1975
Art. 4.
Sono altresi' a carico dell'AAI gli stipendi, le liquidazioni e le altre competenze maturate fino al 31 dicembre 1974, gli oneri previdenziali e fiscali, il saldo delle anticipazioni bancarie e le spese sostenute per l'ordinaria amministrazione.
In relazione all'assunzione di tale spesa e' autorizzata la concessione a favore dell'AAI di un contributo straordinario di lire 500 milioni.
Entrata in vigore il 21 agosto 1975