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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 14/07/2025, n. 444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 444 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ANCONA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice dott. Tania De Antoniis, all'esito della trattazione della causa con scambio di note scritte con termine ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sino al 10.7.2025; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione con scambio di note scritte depositate in data 30.6.2025, 1.7.2025, 7.7.2025, 10.7.2025; ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa n. 395/2024 R.G.Lav.
TRA
Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Chiarugi, giusta procura allegata al ricorso introduttivo telematico, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Ancona, via Maratta n. 14, con indicazione dell'indirizzo pec per ricevere comunicazioni;
Email_1
RICORRENTE
Controparte_1
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE Rappresentato e difeso dall'avv. Orione, giusta procura in calce alla memoria di costituzione e risposta depositata telematicamente, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Genova p.za Corvetto 2/5, con indicazione dell'indirizzo pec per ricevere comunicazioni;
Email_2
RESISTENTE
PA IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE RESISTENTE CONTUMACE
CP_3
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE Rappresentato e difeso dall'avv. Sabatini, giusta procura allegata alla memoria di costituzione e risposta depositata telematicamente, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Ancona p.za Plebiscito n. 2, con indicazione
1 dell'indirizzo pec per ricevere comunicazioni . Pt_2 [...]
; Email_3
RESISTENTE
OGGETTO: retribuzioni.
PAROLE CHIAVE: OBBLIGAZIONE SOLIDALE EX ART. 29 D.LGS. 276/2003 – PROVA DEL LAVORO STRAORDINARIO.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo. Il ricorrente allega di essere stato assunto dalla dal 6.7.2018 al 13.10.2023 con orario di 40 ore settimanali su 5 PA tive. Sostiene di avere lavorato anche nella giornata di sabato per sei ore dalle 12 alle 18 e ogni tanto la domenica. Precisa che la datrice di lavoro aveva adottato un sistema di paga di fatto noto come paga globale, che non aveva mai goduto di ferie e permessi, che le assenze indicate in busta paga erano fittizie, che non tutte le buste paga erano state consegnate, che il lavoro straordinario svolto non era mai stato pagato neppure nell'importo indicato in busta paga, che a volte le ore svolte il sabato venivano inserite in banca ore, che non sempre venivano registrate nel LUL, che anche quando venivano indicate come godute le ore accantonate in banca ore invero il ricorrente svolgeva la prestazione lavorativa senza assentarsi, che non risultavano richieste del lavoratore di voler fruire della banca ore, che venivano indicate assenze non giustificate invero mai fatte e mai contestate e sanzionate, che i ratei di TFR corrisposti erano stati restituiti dai lavoratori. Precisa di avere prestato attività sempre presso la e ritiene la committente CP_1 responsabile per le retribuzioni non i sensi degli artt. 29 d.lgs 276/2003, nonché ai sensi dell'art. 1676 c.c. Lamenta, infine, di non avere avuto la corresponsione della mensilità ottobre 2023, tredicesima e TFR. Agisce, pertanto, per il pagamento del compenso per il lavoro straordinario svolto il sabato per sei ore al giorno o in subordine per il pagamento delle ore di banca ore maturate e non remunerate, nonché per il pagamento delle poste retributive non erogate. La datrice di lavoro, nonostante la notifica del ricorso introduttivo nei suoi confronti, non si costituiva in giudizio e il giudice con provvedimento del 11.7.2024 ne dichiarava la contumacia. In pari data la veniva PA condannata ai sensi dell'art. 423 c.p.c. al pagamento dell aturate nel mese di ottobre 2023, tredicesima mensilità e TFR, risultando formata sul punto prova sufficiente. Si è costituita in giudizio la evidenziando che non aveva Controparte_1 stipulato alcun appalto diretto pur autorizzando il PA subappalto di lavori a tale società da Eccepisce la CP_3 decorrenza del termine di decadenza biennale ex 276/2003, la carenza di prova del lavoro straordinario svolto nell'ambito di appalti
2 il difetto di legittimazione passiva per crediti non retributivi Controparte_1 ue in banca ore, l'inapplicabilità dell'art. 1676 c.c. in assenza di prova di un debito di nei confronti di Controparte_1 PA
Propone domanda di manleva nei confronti del datore di lavoro, nonché nei confronti della subcommittente per quanto eventualmente dovrà corrispondere al lavoratore. A seguito di chiamata in causa si è costituita in giudizio la CP_3 sostenendo che il ricorrente non aveva provato il contratto di appalto della datrice di lavoro, né depositato il tesserino per l'accesso in Controparte_1 che la pretesa vantata era sfornita di prova, che il ricorso era non sufficientemente chiaro con conseguente nullità di esso, che l'appalto con la era cessato nel marzo 2023, che era maturata la decadenza PA bi ll'art. 29 d.lgs. 276/2003, che non vi era prova che il ricorrente fosse stato impiegato in appalto che non vi era CP_3 legittimazione passiva per crediti di natura iva come le ore accantonate in banca ore, che in assenza di prova di un debito della CP_3 nei confronti della non vi erano i presuppo
[...] PA are l'art. 1676 c.c. In propone domanda di manleva nei confronti della datrice di lavoro del ricorrente. La causa veniva istruita con l'escussione di due testimoni e discussa all'esito con scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
2. Individuazione del thema decidendum. Occorre precisare che il ricorrente vanta le proprie pretese nei confronti del datore di lavoro e della CP_1
mentre alcuna pretesa viene vantata nei confronti della subcommittente
[...] che è stata chiamata in causa dalla ai fini della CP_3 Controparte_1
Sotto altro profilo, va rilevato che l'unica domanda avanzata in ricorso attiene al pagamento delle ore di lavoro straordinario e delle retribuzioni maturate nell'ultimo periodo, sicché le questioni ventilate anche nelle conclusioni dalla e dalla chiamata in causa circa la mancanza Controparte_1 di legittimazione te non retributive sono del tutto irrilevanti. Si precisa sul punto che anche il pagamento delle ore accantonate nella banca ore risultanti dalle buste paga, domanda avanzata in via subordinata, invero rientra nella pretesa al compenso spettante per le ore di lavoro svolte in più rispetto all'orario ordinario, sicché trattasi sempre di poste retributive. Parimenti, atteso che la domanda riguarda il pagamento del lavoro straordinario svolto e le retribuzioni dell'ultima mensilità ivi compreso il TFR, esulano dal presente contenzioso le questioni relative alla corresponsione di retribuzione durante le ferie, indicazioni di fittizie assenze non retribuite, pagamento del lavoro svolto con il metodo della paga globale: tutte le suddette questioni si ritiene siano state allegate in ricorso soltanto al fine di evidenziare l'inattendibilità delle busta paga e delle somme ivi riportate come maturate e corrisposte ai lavoratori.
3
3. Nullità del ricorso introduttivo. La società eccepisce la nullità CP_3 del ricorso introduttivo, in quanto “nemme uisa sufficiente quali mansioni avrebbe svolto, in quale periodo, per conto di quale committente, su quali navi e per quali commesse (addirittura omette di produrre il contratto di lavoro, così rendendo impossibile l'individuazione dell'orario di lavoro), così rendendo impossibile il contraddittorio”. Al contrario, si ritiene che il ricorso contenga tutti gli elementi necessari per l'individuazione del petitum e della causa petendi, supportati dalla produzione documentale delle buste paga, dell'NI e delle dimissioni, da cui risultano sia il periodo di lavoro sia la sede di lavoro sia l'orario di lavoro (che corrisponde a quello ordinario di un rapporto a tempo pieno di 40 ore settimanali), mentre la mancata indicazione della nave su cui il ricorrente ha lavorato o della commessa in cui è stato utilizzato non costituiscono elementi imprescindibili per la comprensione della pretesa.
4. Decadenza biennale dell'azione di cui all'art. 29 d.lgs. 276/2003. L'eccezione è infondata per le ragioni già esposte da questo Tribunale in analoghe controversie. Va rilevato che nel caso di specie non vi è stato un appalto diretto della con la datrice di lavoro del ricorrente ma Controparte_1 PA palto conferito da nei Controparte_1 CP_3
e della World Painting s.r.l. (quest'ultima non chiamata in causa) la
[...] [...]
è stata subappaltatrice di alcune lavorazioni previa speci CP_2 ne della Controparte_1
Non è contes e debba rispondere ai Controparte_1 sensi dell'art. 29 d.lgs. 276/2003 come obbligato solidale delle retribuzioni spettanti ai lavoratori che in tali appalti hanno operato. La committente obbligata in solido, come anche la chiamata in causa, osserva, però, che è maturata la decadenza biennale, adducendo che non vi era stato un unico rapporto di appalto, ma una pluralità di appalti susseguitisi nel tempo con riferimento alle varie imbarcazioni, pur nel rispetto di un accordo quadro di che dettava le norme generali applicabili alle varie commesse Controparte_1 simo appaltatore. Al riguardo, vista la presenza sul punto di un orientamento della Suprema Corte non isolato, reso anche in controversie relative agli appalti si ritiene di dover valorizzare l'unicità del rapporto Controparte_1
n del singolo contratto di appalto, sicché il termine decadenziale decorrerà dalla cessazione del rapporto contrattuale di appalto che trova la sua disciplina nel combinato disposto dell'accordo quadro e dei singoli ordini per lotti di lavorazione, considerata da un lato la littera legis che fa riferimento alla “cessazione dell'appalto”, “espressione che per la sua ampiezza e genericità non si presta necessariamente ad essere interpretata nel senso - propugnato dall'odierna ricorrente - di decorrenza dalla data di scadenza dei singoli contratti di appalto intervenuti con continuità tra le stesse parti”; dall'altro la ratio della normativa in esame che mira ad “assicurare un'ampia ed effettiva tutela del lavoratore”, che porta ad “escludere che il dies a quo del termine di decadenza biennale possa essere fatto decorrere
4 dalla data di scadenza dei singoli contratti di appalto, sia perché tale data potrebbe non essere conosciuta dal lavoratore sia perché tale soluzione potrebbe prestarsi a pratiche elusive della garanzia apprestata dal legislatore mediante uno «spezzettamento» preordinato del lavoro commissionato, attraverso una pluralità di rapporti contrattuali formalmente autonomi” (così testualmente in Cass. 7815/2022; con riferimento specifico agli appalti della Cass. 29629/2019). Controparte_1
Pertant necessario che le convenute producessero i singoli contratti di appalto che riguardavano distintamente le varie imbarcazioni in costruzione, produzione del tutto carente, come anche è assente una specifica indicazione dei singoli contratti di appalto di volta in volta stipulati con la e delle date di conclusione di essi. A tale PA fine non possono ritenersi sufficienti le richieste di subappalto riferite alle singole imbarcazioni (doc.
1-8 fascicolo , in quanto non vi è Controparte_1 prova che esse si correlassero a distinti uttosto ad un unico rapporto contrattuale, come emerge anche dalla continuità lavorativa riferita dai testimoni escussi nonché dal recesso per inadempimento intimato da a in cui si fa riferimento alle varie imbarcazioni Controparte_1 CP_3
v o, recedendo con un unico atto dall'intero rapporto contrattuale di appalto che viene considerato dalle stesse parti unico e inscindibile nonostante l'esistenza di una pluralità di ordini (doc. 3 fascicolo
. CP_3 che l'ammissione contenuta nella memoria laddove CP_3 afferma che il rapporto di appalto con o sino a PA marzo 2023, come peraltro emerge anche dalle autorizzazioni all'accesso in cantiere dei dipendenti della ditta subappaltatrice (doc.
1-7 fascicolo
, la decadenza biennale non risulta maturata. Controparte_1 ti per l'esercizio dell'azione di cui all'art. 1676 c.c. Eccepisce il resistente che non vi è prova dei presupposti per l'esercizio dell'azione prevista dall'art. 1676 c.c., subordinata alla presenza di un debito del committente nei confronti dell'appaltatore che sia capiente rispetto al credito del lavoratore e sussistente al momento della domanda. Al riguardo, è indubbio che la sussistenza di un credito del committente nei confronti dell'appaltatore datore di lavoro rientra tra i fatti costitutivi dell'azione proposta ai sensi dell'art. 1676 c.c., sicché era onere del lavoratore la specifica allegazione di esso e in assenza di tale allegazione prima ancora che della relativa prova la domanda sul punto va rigettata.
6. Sussistenza dell'obbligo solidale ai sensi dell'art. 29 D.lgs. 276/2003. Nel merito, eccepisce che non vi era stato alcun appalto diretto Controparte_1 assegna pur risultando che tale società è stata PA assegnataria dietro autorizzazione della di lavori in Controparte_1 subappalto da parte della per lo 2023. CP_3
A tal proposito, l imoniali raccolte hanno permesso di appurare che il ricorrente ha prestato attività lavorativa presso il cantiere di in Ancona sino alla cessazione del rapporto, avendo riferito Controparte_1
5 concordemente i testi che egli ha lavorato sempre ad Ancona presso la (testi ) come peraltro risulta dal CP_1 Testimone_1 Tes_2 avoro telli n. 80 indicato nelle comunicazioni NI (doc. 7 fascicolo ricorrente). A fronte di tali elementi la mancata produzione del tesserino per l'accesso in è elemento Controparte_1 irrilevante. Pur allegando la che il rapporto di appalto è cessato nel CP_3 marzo 2023 (circostanza di cui non vi è in atti adeguata prova, a fronte di testimoni che riferiscono di una prestazione lavorativa proseguita ininterrottamente sino all'ottobre 2023 e di una disdetta inviata da CP_1 nei confronti della risalente al settembre 2
[...] CP_3 autorizzazioni all'accesso al cantiere del personale in subappalto risulta che a decorrere dal giugno 2023 la ha stipulato un altro subappalto PA con la World Painting s.r.l., nel presente giudizio, sicché è presumibile che il ricorrente abbia prestato la propria attività presso la nell'ambito di tale diverso rapporto contrattuale. Controparte_1 periodo iniziale, la afferma che in base alle CP_3 autorizzazioni prodotte da he il subappalto con la Controparte_1 [...] era iniziato in ché nessuna pretesa poteva ess CP_2 vantata nel periodo precedente. Al riguardo, si osserva che la contestazione risulta tardiva in quanto contenuta soltanto nelle note autorizzate per la discussione, mentre nulla sul punto si affermava nella memoria di costituzione e risposta. Sotto altro profilo la mancata produzione dell'autorizzazione al subappalto non esclude che i lavoratori come riferito durante PA
l'escussione testimoniale abbiano presta bappalto nel cantiere della anche negli anni precedenti, come desumibile dalla Controparte_1 depo che ha iniziato a lavorare nel 2017 ed afferma di Tes_1 avere sempre lavorato presso la assieme al ricorrente e dal Controparte_1 modello NI che indica come el ricorrente sin dall'inizio del rapporto la sede del cantiere in Lungomare Vanvitelli 80 Ancona. Pertanto, la deve ritenersi obbligata in solido per le pretese CP_1 vantate con riferimento all'intero periodo.
7. Quantificazione della pretesa vantata alla luce dell'istruttoria svolta. Venendo al merito della pretesa, i testi sentiti hanno tutti confermato di avere una controversia pendente nei confronti dello stesso convenuto per le medesime pretese fondate sullo svolgimento di lavoro straordinario, sicché le loro dichiarazioni dovranno essere vagliate con particolare attenzione, visto l'interesse a rappresentare l'orario di lavoro posto a fondamento della pretesa attorea. D'altro canto, non può essere accolta l'eccezione di incapacità ad agire ex art. 246 c.p.c. sollevata da dovendo ritenersi che “«L'interesse che CP_3 determina l'incapacità a testim dell'art. 246 c.p.c., è solo quello giuridico, personale, concreto ed attuale, che comporta o una legittimazione principale a proporre l'azione ovvero una legittimazione secondaria ad intervenire in un giudizio già proposto da
6 altri cointeressati. Tale interesse non si identifica con l'interesse di mero fatto che un testimone può avere a che venga decisa in un certo modo la controversia in cui esso sia stato chiamato a deporre, pendente fra altre parti, ma identica a quella vertente tra lui ed un altro soggetto ed anche se quest'ultimo sia, a sua volta, parte del giudizio in cui la deposizione deve essere resa. Né l'eventuale riunione delle cause connesse (per identità di questioni) può far insorgere l'incapacità delle rispettive parti a rendersi reciproca testimonianza, potendo tale situazione soltanto incidere sull'attendibilità delle relative deposizioni» (così Cass. 21/10/2015, n. 21418)” (Cass. 26044/2023). Orbene, entrambi i testi sono stati concordi nell'affermare che l'attività lavorativa veniva prestata, oltre che per 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì, anche tutti i sabati del mese per sei ore al giorno dalle 12 alle 18. Hanno anche riferito che avevano percepito anticipi per TFR versati in busta paga di cui è stata chiesta la restituzione, asserendo che si sarebbe trattato di un errore;
peraltro, hanno affermato che quando si assentavano per tornare nel proprio paese di origine non percepivano alcuna somma in busta paga e che anche lo era tornato nel proprio paese di origine per 2-3 volte Pt_1 rimanendovi i, sicché viene smentita l'affermazione per la quale “il ricorrente, durante l'intercorso rapporto di lavoro, non ha goduto mai di ferie e permessi, neanche durante il periodo estivo, e perciò qualsiasi decurtazione in merito deve ritenersi illegittima (il ricorrente, ha sempre, sempre, lavorato)” (pagina 4 ricorso introduttivo). Nel ricorso introduttivo viene contestato che siano state corrisposte le somme indicate in busta paga a titolo di lavoro straordinario e a titolo di banca ore: in particolare, si legge nell'atto introduttivo che “Sebbene il ricorrente abbia svolto ore di lavoro straordinario, non ha mai ricevuto il conseguente e giusto compenso in palese violazione delle norme del vigente CCNL di categoria” (pagina 3 ricorso introduttivo); “Da una lettura delle buste paga si evince che non solo il datore di lavoro non corrispondeva le ore di lavoro a titolo di straordinario, svolte sistematicamente il sabato, ma a volte, le inseriva in misura ridotta nella banca ore” (pagina 5 ricorso introduttivo); “l'azienda nella stessa busta paga corrispondeva le somme relative alle ore di lavoro in precedenza accumulate ma poi riteneva assente ingiustificato il lavoratore per un importo equivalente/simile, nonostante lo svolgimento dell'attività lavorativa di 46 ore settimanali. Appare evidente che l'azienda abbia utilizzato tale istituto contrattuale come stratagemma per corrispondere una retribuzione inferiore e, in particolare, senza corrispondere il lavoro straordinario. Pertanto, l'azienda, in modo fraudolento, diminuiva il monte ore maturato oppure, se lo corrispondeva, riteneva assente il lavoratore, decurtando la retribuzione ordinaria del ricorrente nonostante lo svolgimento dell'attività lavorativa.” (pagina 8); “Soprattutto non venivano spesso consegnate al lavoratore le buste paga ove l'azienda operava lo stratagemma della banca ore in modo illecito” (pagina 9). Dalla lettura di questi stralci del ricorso introduttivo emerge, dunque, l'integrale contestazione delle risultanze delle buste paga e della loro affidabilità, né risulta prova che gli importi ivi indicati siano stati effettivamente corrisposti (a tale fine si ricorda che le buste paga non provano il versamento delle somme riportate salvo l'apposizione di firma per quietanza che manca nel caso di specie, Cass. 10306/2018), attesa, tra l'altro, la prassi di
7 chiedere la restituzione di alcune poste indicate in busta paga e versate ai lavoratori. Con particolare riferimento al TFR, il teste ha Testimone_1 riferito che lo non ha avuto anticipi di TFR, né gli s alle Pt_1 buste paga prodotte in atti da parte ricorrente. Pertanto, a fronte della prova dello svolgimento di lavoro straordinario nella giornata di sabato non vi è prova del pagamento delle somme spettanti a titolo di straordinario o dell'utilizzo di esse come recuperi compensativi fruendo dell'accantonamento in banca ore (che parimenti doveva essere remunerato). D'altro canto, la pretesa di parte ricorrente dovrà essere ridotta a fronte della prova delle assenze riferite dai testimoni per tornare nel proprio paese di origine che si ritiene di poter quantificare in via equitativa per un totale di 30 settimane (2-3 mesi di assenza che si ritengono corrispondenti in via equitativa a 10 settimane per 3 volte corrispondenti a una volta all'anno con esclusione del periodo di emergenza pandemica in cui è presumibile che il ricorrente sia stato impossibilitato a tornare nel proprio paese). Il conteggio allegato al ricorso introduttivo (doc. 6 fascicolo ricorrente) va, dunque, corretto come da tabella che segue, modificando il numero di sabati lavorati, ferme restando le ore svolte in ciascuna giornata di sabato e gli importi orari spettanti non oggetto di contestazione.
Inizio periodo Fine periodo Settimane Ore di lavoro Paga oraria Importo lavorate 1.6.18 31.5.19 47-10=37 6 9,46 2.100,12 1.6.19 31.5.20 52 6 10,53 3.285,36 1.6.20 31.5.21 52 6 10,76 3.357,12 1.6.21 31.5.22 52-10=42 6 10,91 2.749,32 1.6.22 31.5.23 52-10=42 6 11,21 2.824,92 1.6.23 13.10.23 19 6 11,92 1.358,88
Totale 15.675,72
Pertanto, la pretesa creditoria per lo svolgimento di lavoro straordinario che si ritiene provata all'esito dell'istruttoria ammonta ad una somma lorda di Euro 15.675,72. Dalla prosecuzione del rapporto di lavoro fino al 12.10.2023 come risulta dalle dimissioni (doc. 1 fascicolo ricorrente) deriva altresì la spettanza della retribuzione ordinaria, del rateo mensile di tredicesima mensilità, del TFR così come calcolati nel ricorso introduttivo facendo riferimento alla paga base di Euro 1.651,85 risultante dalle buste paga versate in atti (doc. 2 fascicolo ricorrente), per un totale di Euro 6.966,33. Su tale somma saranno, poi, dovuti rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dal dovuto al saldo ex art. 429 c.p.c.
8. Domanda di manleva nei confronti del subappaltatore e del datore di lavoro. propone domanda di manleva nei confronti non solo del Controparte_1 ma altresì nei confronti della subcommittente PA
a t'ultima propone domanda di manleva nei CP_3
8 confronti del datore di lavoro. Orbene, a tale proposito va rilevato che, come si è affermato in precedenza, il ricorrente non ha vantato alcun diritto nei confronti della subcommittente, chiedendo la condanna alle somme dovute soltanto del committente principale e del datore di lavoro Controparte_1 PA
La domanda di m proposta nei Controparte_1 [...] va pienamente acc atore di lavoro è obblig CP_2 principale nei confronti dei lavoratori ricorrenti;
al contrario, non può trovare accoglimento secondo le regole generali richiamate dall'art. 29 d.lgs. 276/2003 la domanda di manleva nei confronti di Sul punto si precisa che il CP_3 debitore in solido che ha pagato più de ha azione di regresso nei confronti dei coobbligati in solido per la parte di ciascuno di essi ai sensi dell'art. 1299 c.c.. Dunque, poiché nel caso di specie il debito per cui è causa grava integralmente sul datore di lavoro il regresso può essere PA esercitato soltanto nei confronti di qu nfatti, committente e appaltatore principale sono coobbligati per fini di garanzia nei confronti dei lavoratori che possono azionare direttamente contro di loro il credito di lavoro (nel caso di specie il lavoratore ha azionato il credito soltanto verso il debitore principale datore di lavoro e verso il committente PA
, ma tale garanzia non si estende anche al coobbligato in Controparte_1 ttui il pagamento e che può rivalersi secondo le regole generali soltanto nei confronti del debitore principale.
9. Conclusioni e riparto delle spese di lite. Il ricorso va, dunque, parzialmente accolto. Quanto alle spese di lite, tenuto conto dell'accoglimento del ricorso solo in parte, si ritiene che tra il ricorrente e i due convenuti principali esse debbano essere compensate per un quarto, ponendo i residui tre quarti liquidati come da dispositivo a carico di e in PA Controparte_1 solido tra loro per il principio di soccom Per il medesimo principio, dovrà, inoltre, rifondere le PA spese di lite nei confronti di visto l'accoglimento della Controparte_1 domanda di manleva proposta, mentre dovrà rifondere le Controparte_1 spese di lite nei confronti di della domanda di CP_3 manleva proposta. Le spese tra e vanno compensate in quanto PA CP_3 non si è dovuto statuire sulla domanda di manleva avanzata dalla seconda nei confronti della prima, non essendo stata condannata la né nei CP_3 confronti del ricorrente che non ha avanzato domanda c né nei confronti della essendo infondata la domanda di manleva. Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa:
9 1) In parziale accoglimento del ricorso, condanna e PA in solido tra loro a corrispondere la Controparte_1 Parte_1
Euro 15.675,72 per lavoro strao o 6.966,33 per retribuzione ottobre 2023, rateo tredicesima mensilità ottobre 2023, TFR, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dal dovuto al saldo;
2) Compensa per un quarto tra le parti le spese di lite e condanna
[...]
e in solido tra loro a rifondere al CP_2 Controparte_1 re he liquida in Euro 2.025,00, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
3) Condanna a tenere indenne delle PA Controparte_1 somme ch l ricorrente per i p sente dispositivo;
4) Condanna a rifondere a le spese di PA Controparte_1 lite che liquida in Euro 2.700,00, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge;
5) Condanna a rifondere a le spese di lite Controparte_1 CP_3 che liquida 0, oltre rimb , IVA e CPA come per legge;
6) Compensa per il resto le spese di lite tra le parti. Così deciso in Ancona, in data 14.7.2025 all'esito della trattazione dell'udienza svoltasi con scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con termine per note sino al 10.7.2025. IL GIUDICE (dr.ssa Tania De Antoniis) (Atto sottoscritto digitalmente)
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Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice dott. Tania De Antoniis, all'esito della trattazione della causa con scambio di note scritte con termine ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sino al 10.7.2025; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione con scambio di note scritte depositate in data 30.6.2025, 1.7.2025, 7.7.2025, 10.7.2025; ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa n. 395/2024 R.G.Lav.
TRA
Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Chiarugi, giusta procura allegata al ricorso introduttivo telematico, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Ancona, via Maratta n. 14, con indicazione dell'indirizzo pec per ricevere comunicazioni;
Email_1
RICORRENTE
Controparte_1
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE Rappresentato e difeso dall'avv. Orione, giusta procura in calce alla memoria di costituzione e risposta depositata telematicamente, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Genova p.za Corvetto 2/5, con indicazione dell'indirizzo pec per ricevere comunicazioni;
Email_2
RESISTENTE
PA IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE RESISTENTE CONTUMACE
CP_3
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE Rappresentato e difeso dall'avv. Sabatini, giusta procura allegata alla memoria di costituzione e risposta depositata telematicamente, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Ancona p.za Plebiscito n. 2, con indicazione
1 dell'indirizzo pec per ricevere comunicazioni . Pt_2 [...]
; Email_3
RESISTENTE
OGGETTO: retribuzioni.
PAROLE CHIAVE: OBBLIGAZIONE SOLIDALE EX ART. 29 D.LGS. 276/2003 – PROVA DEL LAVORO STRAORDINARIO.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo. Il ricorrente allega di essere stato assunto dalla dal 6.7.2018 al 13.10.2023 con orario di 40 ore settimanali su 5 PA tive. Sostiene di avere lavorato anche nella giornata di sabato per sei ore dalle 12 alle 18 e ogni tanto la domenica. Precisa che la datrice di lavoro aveva adottato un sistema di paga di fatto noto come paga globale, che non aveva mai goduto di ferie e permessi, che le assenze indicate in busta paga erano fittizie, che non tutte le buste paga erano state consegnate, che il lavoro straordinario svolto non era mai stato pagato neppure nell'importo indicato in busta paga, che a volte le ore svolte il sabato venivano inserite in banca ore, che non sempre venivano registrate nel LUL, che anche quando venivano indicate come godute le ore accantonate in banca ore invero il ricorrente svolgeva la prestazione lavorativa senza assentarsi, che non risultavano richieste del lavoratore di voler fruire della banca ore, che venivano indicate assenze non giustificate invero mai fatte e mai contestate e sanzionate, che i ratei di TFR corrisposti erano stati restituiti dai lavoratori. Precisa di avere prestato attività sempre presso la e ritiene la committente CP_1 responsabile per le retribuzioni non i sensi degli artt. 29 d.lgs 276/2003, nonché ai sensi dell'art. 1676 c.c. Lamenta, infine, di non avere avuto la corresponsione della mensilità ottobre 2023, tredicesima e TFR. Agisce, pertanto, per il pagamento del compenso per il lavoro straordinario svolto il sabato per sei ore al giorno o in subordine per il pagamento delle ore di banca ore maturate e non remunerate, nonché per il pagamento delle poste retributive non erogate. La datrice di lavoro, nonostante la notifica del ricorso introduttivo nei suoi confronti, non si costituiva in giudizio e il giudice con provvedimento del 11.7.2024 ne dichiarava la contumacia. In pari data la veniva PA condannata ai sensi dell'art. 423 c.p.c. al pagamento dell aturate nel mese di ottobre 2023, tredicesima mensilità e TFR, risultando formata sul punto prova sufficiente. Si è costituita in giudizio la evidenziando che non aveva Controparte_1 stipulato alcun appalto diretto pur autorizzando il PA subappalto di lavori a tale società da Eccepisce la CP_3 decorrenza del termine di decadenza biennale ex 276/2003, la carenza di prova del lavoro straordinario svolto nell'ambito di appalti
2 il difetto di legittimazione passiva per crediti non retributivi Controparte_1 ue in banca ore, l'inapplicabilità dell'art. 1676 c.c. in assenza di prova di un debito di nei confronti di Controparte_1 PA
Propone domanda di manleva nei confronti del datore di lavoro, nonché nei confronti della subcommittente per quanto eventualmente dovrà corrispondere al lavoratore. A seguito di chiamata in causa si è costituita in giudizio la CP_3 sostenendo che il ricorrente non aveva provato il contratto di appalto della datrice di lavoro, né depositato il tesserino per l'accesso in Controparte_1 che la pretesa vantata era sfornita di prova, che il ricorso era non sufficientemente chiaro con conseguente nullità di esso, che l'appalto con la era cessato nel marzo 2023, che era maturata la decadenza PA bi ll'art. 29 d.lgs. 276/2003, che non vi era prova che il ricorrente fosse stato impiegato in appalto che non vi era CP_3 legittimazione passiva per crediti di natura iva come le ore accantonate in banca ore, che in assenza di prova di un debito della CP_3 nei confronti della non vi erano i presuppo
[...] PA are l'art. 1676 c.c. In propone domanda di manleva nei confronti della datrice di lavoro del ricorrente. La causa veniva istruita con l'escussione di due testimoni e discussa all'esito con scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
2. Individuazione del thema decidendum. Occorre precisare che il ricorrente vanta le proprie pretese nei confronti del datore di lavoro e della CP_1
mentre alcuna pretesa viene vantata nei confronti della subcommittente
[...] che è stata chiamata in causa dalla ai fini della CP_3 Controparte_1
Sotto altro profilo, va rilevato che l'unica domanda avanzata in ricorso attiene al pagamento delle ore di lavoro straordinario e delle retribuzioni maturate nell'ultimo periodo, sicché le questioni ventilate anche nelle conclusioni dalla e dalla chiamata in causa circa la mancanza Controparte_1 di legittimazione te non retributive sono del tutto irrilevanti. Si precisa sul punto che anche il pagamento delle ore accantonate nella banca ore risultanti dalle buste paga, domanda avanzata in via subordinata, invero rientra nella pretesa al compenso spettante per le ore di lavoro svolte in più rispetto all'orario ordinario, sicché trattasi sempre di poste retributive. Parimenti, atteso che la domanda riguarda il pagamento del lavoro straordinario svolto e le retribuzioni dell'ultima mensilità ivi compreso il TFR, esulano dal presente contenzioso le questioni relative alla corresponsione di retribuzione durante le ferie, indicazioni di fittizie assenze non retribuite, pagamento del lavoro svolto con il metodo della paga globale: tutte le suddette questioni si ritiene siano state allegate in ricorso soltanto al fine di evidenziare l'inattendibilità delle busta paga e delle somme ivi riportate come maturate e corrisposte ai lavoratori.
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3. Nullità del ricorso introduttivo. La società eccepisce la nullità CP_3 del ricorso introduttivo, in quanto “nemme uisa sufficiente quali mansioni avrebbe svolto, in quale periodo, per conto di quale committente, su quali navi e per quali commesse (addirittura omette di produrre il contratto di lavoro, così rendendo impossibile l'individuazione dell'orario di lavoro), così rendendo impossibile il contraddittorio”. Al contrario, si ritiene che il ricorso contenga tutti gli elementi necessari per l'individuazione del petitum e della causa petendi, supportati dalla produzione documentale delle buste paga, dell'NI e delle dimissioni, da cui risultano sia il periodo di lavoro sia la sede di lavoro sia l'orario di lavoro (che corrisponde a quello ordinario di un rapporto a tempo pieno di 40 ore settimanali), mentre la mancata indicazione della nave su cui il ricorrente ha lavorato o della commessa in cui è stato utilizzato non costituiscono elementi imprescindibili per la comprensione della pretesa.
4. Decadenza biennale dell'azione di cui all'art. 29 d.lgs. 276/2003. L'eccezione è infondata per le ragioni già esposte da questo Tribunale in analoghe controversie. Va rilevato che nel caso di specie non vi è stato un appalto diretto della con la datrice di lavoro del ricorrente ma Controparte_1 PA palto conferito da nei Controparte_1 CP_3
e della World Painting s.r.l. (quest'ultima non chiamata in causa) la
[...] [...]
è stata subappaltatrice di alcune lavorazioni previa speci CP_2 ne della Controparte_1
Non è contes e debba rispondere ai Controparte_1 sensi dell'art. 29 d.lgs. 276/2003 come obbligato solidale delle retribuzioni spettanti ai lavoratori che in tali appalti hanno operato. La committente obbligata in solido, come anche la chiamata in causa, osserva, però, che è maturata la decadenza biennale, adducendo che non vi era stato un unico rapporto di appalto, ma una pluralità di appalti susseguitisi nel tempo con riferimento alle varie imbarcazioni, pur nel rispetto di un accordo quadro di che dettava le norme generali applicabili alle varie commesse Controparte_1 simo appaltatore. Al riguardo, vista la presenza sul punto di un orientamento della Suprema Corte non isolato, reso anche in controversie relative agli appalti si ritiene di dover valorizzare l'unicità del rapporto Controparte_1
n del singolo contratto di appalto, sicché il termine decadenziale decorrerà dalla cessazione del rapporto contrattuale di appalto che trova la sua disciplina nel combinato disposto dell'accordo quadro e dei singoli ordini per lotti di lavorazione, considerata da un lato la littera legis che fa riferimento alla “cessazione dell'appalto”, “espressione che per la sua ampiezza e genericità non si presta necessariamente ad essere interpretata nel senso - propugnato dall'odierna ricorrente - di decorrenza dalla data di scadenza dei singoli contratti di appalto intervenuti con continuità tra le stesse parti”; dall'altro la ratio della normativa in esame che mira ad “assicurare un'ampia ed effettiva tutela del lavoratore”, che porta ad “escludere che il dies a quo del termine di decadenza biennale possa essere fatto decorrere
4 dalla data di scadenza dei singoli contratti di appalto, sia perché tale data potrebbe non essere conosciuta dal lavoratore sia perché tale soluzione potrebbe prestarsi a pratiche elusive della garanzia apprestata dal legislatore mediante uno «spezzettamento» preordinato del lavoro commissionato, attraverso una pluralità di rapporti contrattuali formalmente autonomi” (così testualmente in Cass. 7815/2022; con riferimento specifico agli appalti della Cass. 29629/2019). Controparte_1
Pertant necessario che le convenute producessero i singoli contratti di appalto che riguardavano distintamente le varie imbarcazioni in costruzione, produzione del tutto carente, come anche è assente una specifica indicazione dei singoli contratti di appalto di volta in volta stipulati con la e delle date di conclusione di essi. A tale PA fine non possono ritenersi sufficienti le richieste di subappalto riferite alle singole imbarcazioni (doc.
1-8 fascicolo , in quanto non vi è Controparte_1 prova che esse si correlassero a distinti uttosto ad un unico rapporto contrattuale, come emerge anche dalla continuità lavorativa riferita dai testimoni escussi nonché dal recesso per inadempimento intimato da a in cui si fa riferimento alle varie imbarcazioni Controparte_1 CP_3
v o, recedendo con un unico atto dall'intero rapporto contrattuale di appalto che viene considerato dalle stesse parti unico e inscindibile nonostante l'esistenza di una pluralità di ordini (doc. 3 fascicolo
. CP_3 che l'ammissione contenuta nella memoria laddove CP_3 afferma che il rapporto di appalto con o sino a PA marzo 2023, come peraltro emerge anche dalle autorizzazioni all'accesso in cantiere dei dipendenti della ditta subappaltatrice (doc.
1-7 fascicolo
, la decadenza biennale non risulta maturata. Controparte_1 ti per l'esercizio dell'azione di cui all'art. 1676 c.c. Eccepisce il resistente che non vi è prova dei presupposti per l'esercizio dell'azione prevista dall'art. 1676 c.c., subordinata alla presenza di un debito del committente nei confronti dell'appaltatore che sia capiente rispetto al credito del lavoratore e sussistente al momento della domanda. Al riguardo, è indubbio che la sussistenza di un credito del committente nei confronti dell'appaltatore datore di lavoro rientra tra i fatti costitutivi dell'azione proposta ai sensi dell'art. 1676 c.c., sicché era onere del lavoratore la specifica allegazione di esso e in assenza di tale allegazione prima ancora che della relativa prova la domanda sul punto va rigettata.
6. Sussistenza dell'obbligo solidale ai sensi dell'art. 29 D.lgs. 276/2003. Nel merito, eccepisce che non vi era stato alcun appalto diretto Controparte_1 assegna pur risultando che tale società è stata PA assegnataria dietro autorizzazione della di lavori in Controparte_1 subappalto da parte della per lo 2023. CP_3
A tal proposito, l imoniali raccolte hanno permesso di appurare che il ricorrente ha prestato attività lavorativa presso il cantiere di in Ancona sino alla cessazione del rapporto, avendo riferito Controparte_1
5 concordemente i testi che egli ha lavorato sempre ad Ancona presso la (testi ) come peraltro risulta dal CP_1 Testimone_1 Tes_2 avoro telli n. 80 indicato nelle comunicazioni NI (doc. 7 fascicolo ricorrente). A fronte di tali elementi la mancata produzione del tesserino per l'accesso in è elemento Controparte_1 irrilevante. Pur allegando la che il rapporto di appalto è cessato nel CP_3 marzo 2023 (circostanza di cui non vi è in atti adeguata prova, a fronte di testimoni che riferiscono di una prestazione lavorativa proseguita ininterrottamente sino all'ottobre 2023 e di una disdetta inviata da CP_1 nei confronti della risalente al settembre 2
[...] CP_3 autorizzazioni all'accesso al cantiere del personale in subappalto risulta che a decorrere dal giugno 2023 la ha stipulato un altro subappalto PA con la World Painting s.r.l., nel presente giudizio, sicché è presumibile che il ricorrente abbia prestato la propria attività presso la nell'ambito di tale diverso rapporto contrattuale. Controparte_1 periodo iniziale, la afferma che in base alle CP_3 autorizzazioni prodotte da he il subappalto con la Controparte_1 [...] era iniziato in ché nessuna pretesa poteva ess CP_2 vantata nel periodo precedente. Al riguardo, si osserva che la contestazione risulta tardiva in quanto contenuta soltanto nelle note autorizzate per la discussione, mentre nulla sul punto si affermava nella memoria di costituzione e risposta. Sotto altro profilo la mancata produzione dell'autorizzazione al subappalto non esclude che i lavoratori come riferito durante PA
l'escussione testimoniale abbiano presta bappalto nel cantiere della anche negli anni precedenti, come desumibile dalla Controparte_1 depo che ha iniziato a lavorare nel 2017 ed afferma di Tes_1 avere sempre lavorato presso la assieme al ricorrente e dal Controparte_1 modello NI che indica come el ricorrente sin dall'inizio del rapporto la sede del cantiere in Lungomare Vanvitelli 80 Ancona. Pertanto, la deve ritenersi obbligata in solido per le pretese CP_1 vantate con riferimento all'intero periodo.
7. Quantificazione della pretesa vantata alla luce dell'istruttoria svolta. Venendo al merito della pretesa, i testi sentiti hanno tutti confermato di avere una controversia pendente nei confronti dello stesso convenuto per le medesime pretese fondate sullo svolgimento di lavoro straordinario, sicché le loro dichiarazioni dovranno essere vagliate con particolare attenzione, visto l'interesse a rappresentare l'orario di lavoro posto a fondamento della pretesa attorea. D'altro canto, non può essere accolta l'eccezione di incapacità ad agire ex art. 246 c.p.c. sollevata da dovendo ritenersi che “«L'interesse che CP_3 determina l'incapacità a testim dell'art. 246 c.p.c., è solo quello giuridico, personale, concreto ed attuale, che comporta o una legittimazione principale a proporre l'azione ovvero una legittimazione secondaria ad intervenire in un giudizio già proposto da
6 altri cointeressati. Tale interesse non si identifica con l'interesse di mero fatto che un testimone può avere a che venga decisa in un certo modo la controversia in cui esso sia stato chiamato a deporre, pendente fra altre parti, ma identica a quella vertente tra lui ed un altro soggetto ed anche se quest'ultimo sia, a sua volta, parte del giudizio in cui la deposizione deve essere resa. Né l'eventuale riunione delle cause connesse (per identità di questioni) può far insorgere l'incapacità delle rispettive parti a rendersi reciproca testimonianza, potendo tale situazione soltanto incidere sull'attendibilità delle relative deposizioni» (così Cass. 21/10/2015, n. 21418)” (Cass. 26044/2023). Orbene, entrambi i testi sono stati concordi nell'affermare che l'attività lavorativa veniva prestata, oltre che per 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì, anche tutti i sabati del mese per sei ore al giorno dalle 12 alle 18. Hanno anche riferito che avevano percepito anticipi per TFR versati in busta paga di cui è stata chiesta la restituzione, asserendo che si sarebbe trattato di un errore;
peraltro, hanno affermato che quando si assentavano per tornare nel proprio paese di origine non percepivano alcuna somma in busta paga e che anche lo era tornato nel proprio paese di origine per 2-3 volte Pt_1 rimanendovi i, sicché viene smentita l'affermazione per la quale “il ricorrente, durante l'intercorso rapporto di lavoro, non ha goduto mai di ferie e permessi, neanche durante il periodo estivo, e perciò qualsiasi decurtazione in merito deve ritenersi illegittima (il ricorrente, ha sempre, sempre, lavorato)” (pagina 4 ricorso introduttivo). Nel ricorso introduttivo viene contestato che siano state corrisposte le somme indicate in busta paga a titolo di lavoro straordinario e a titolo di banca ore: in particolare, si legge nell'atto introduttivo che “Sebbene il ricorrente abbia svolto ore di lavoro straordinario, non ha mai ricevuto il conseguente e giusto compenso in palese violazione delle norme del vigente CCNL di categoria” (pagina 3 ricorso introduttivo); “Da una lettura delle buste paga si evince che non solo il datore di lavoro non corrispondeva le ore di lavoro a titolo di straordinario, svolte sistematicamente il sabato, ma a volte, le inseriva in misura ridotta nella banca ore” (pagina 5 ricorso introduttivo); “l'azienda nella stessa busta paga corrispondeva le somme relative alle ore di lavoro in precedenza accumulate ma poi riteneva assente ingiustificato il lavoratore per un importo equivalente/simile, nonostante lo svolgimento dell'attività lavorativa di 46 ore settimanali. Appare evidente che l'azienda abbia utilizzato tale istituto contrattuale come stratagemma per corrispondere una retribuzione inferiore e, in particolare, senza corrispondere il lavoro straordinario. Pertanto, l'azienda, in modo fraudolento, diminuiva il monte ore maturato oppure, se lo corrispondeva, riteneva assente il lavoratore, decurtando la retribuzione ordinaria del ricorrente nonostante lo svolgimento dell'attività lavorativa.” (pagina 8); “Soprattutto non venivano spesso consegnate al lavoratore le buste paga ove l'azienda operava lo stratagemma della banca ore in modo illecito” (pagina 9). Dalla lettura di questi stralci del ricorso introduttivo emerge, dunque, l'integrale contestazione delle risultanze delle buste paga e della loro affidabilità, né risulta prova che gli importi ivi indicati siano stati effettivamente corrisposti (a tale fine si ricorda che le buste paga non provano il versamento delle somme riportate salvo l'apposizione di firma per quietanza che manca nel caso di specie, Cass. 10306/2018), attesa, tra l'altro, la prassi di
7 chiedere la restituzione di alcune poste indicate in busta paga e versate ai lavoratori. Con particolare riferimento al TFR, il teste ha Testimone_1 riferito che lo non ha avuto anticipi di TFR, né gli s alle Pt_1 buste paga prodotte in atti da parte ricorrente. Pertanto, a fronte della prova dello svolgimento di lavoro straordinario nella giornata di sabato non vi è prova del pagamento delle somme spettanti a titolo di straordinario o dell'utilizzo di esse come recuperi compensativi fruendo dell'accantonamento in banca ore (che parimenti doveva essere remunerato). D'altro canto, la pretesa di parte ricorrente dovrà essere ridotta a fronte della prova delle assenze riferite dai testimoni per tornare nel proprio paese di origine che si ritiene di poter quantificare in via equitativa per un totale di 30 settimane (2-3 mesi di assenza che si ritengono corrispondenti in via equitativa a 10 settimane per 3 volte corrispondenti a una volta all'anno con esclusione del periodo di emergenza pandemica in cui è presumibile che il ricorrente sia stato impossibilitato a tornare nel proprio paese). Il conteggio allegato al ricorso introduttivo (doc. 6 fascicolo ricorrente) va, dunque, corretto come da tabella che segue, modificando il numero di sabati lavorati, ferme restando le ore svolte in ciascuna giornata di sabato e gli importi orari spettanti non oggetto di contestazione.
Inizio periodo Fine periodo Settimane Ore di lavoro Paga oraria Importo lavorate 1.6.18 31.5.19 47-10=37 6 9,46 2.100,12 1.6.19 31.5.20 52 6 10,53 3.285,36 1.6.20 31.5.21 52 6 10,76 3.357,12 1.6.21 31.5.22 52-10=42 6 10,91 2.749,32 1.6.22 31.5.23 52-10=42 6 11,21 2.824,92 1.6.23 13.10.23 19 6 11,92 1.358,88
Totale 15.675,72
Pertanto, la pretesa creditoria per lo svolgimento di lavoro straordinario che si ritiene provata all'esito dell'istruttoria ammonta ad una somma lorda di Euro 15.675,72. Dalla prosecuzione del rapporto di lavoro fino al 12.10.2023 come risulta dalle dimissioni (doc. 1 fascicolo ricorrente) deriva altresì la spettanza della retribuzione ordinaria, del rateo mensile di tredicesima mensilità, del TFR così come calcolati nel ricorso introduttivo facendo riferimento alla paga base di Euro 1.651,85 risultante dalle buste paga versate in atti (doc. 2 fascicolo ricorrente), per un totale di Euro 6.966,33. Su tale somma saranno, poi, dovuti rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dal dovuto al saldo ex art. 429 c.p.c.
8. Domanda di manleva nei confronti del subappaltatore e del datore di lavoro. propone domanda di manleva nei confronti non solo del Controparte_1 ma altresì nei confronti della subcommittente PA
a t'ultima propone domanda di manleva nei CP_3
8 confronti del datore di lavoro. Orbene, a tale proposito va rilevato che, come si è affermato in precedenza, il ricorrente non ha vantato alcun diritto nei confronti della subcommittente, chiedendo la condanna alle somme dovute soltanto del committente principale e del datore di lavoro Controparte_1 PA
La domanda di m proposta nei Controparte_1 [...] va pienamente acc atore di lavoro è obblig CP_2 principale nei confronti dei lavoratori ricorrenti;
al contrario, non può trovare accoglimento secondo le regole generali richiamate dall'art. 29 d.lgs. 276/2003 la domanda di manleva nei confronti di Sul punto si precisa che il CP_3 debitore in solido che ha pagato più de ha azione di regresso nei confronti dei coobbligati in solido per la parte di ciascuno di essi ai sensi dell'art. 1299 c.c.. Dunque, poiché nel caso di specie il debito per cui è causa grava integralmente sul datore di lavoro il regresso può essere PA esercitato soltanto nei confronti di qu nfatti, committente e appaltatore principale sono coobbligati per fini di garanzia nei confronti dei lavoratori che possono azionare direttamente contro di loro il credito di lavoro (nel caso di specie il lavoratore ha azionato il credito soltanto verso il debitore principale datore di lavoro e verso il committente PA
, ma tale garanzia non si estende anche al coobbligato in Controparte_1 ttui il pagamento e che può rivalersi secondo le regole generali soltanto nei confronti del debitore principale.
9. Conclusioni e riparto delle spese di lite. Il ricorso va, dunque, parzialmente accolto. Quanto alle spese di lite, tenuto conto dell'accoglimento del ricorso solo in parte, si ritiene che tra il ricorrente e i due convenuti principali esse debbano essere compensate per un quarto, ponendo i residui tre quarti liquidati come da dispositivo a carico di e in PA Controparte_1 solido tra loro per il principio di soccom Per il medesimo principio, dovrà, inoltre, rifondere le PA spese di lite nei confronti di visto l'accoglimento della Controparte_1 domanda di manleva proposta, mentre dovrà rifondere le Controparte_1 spese di lite nei confronti di della domanda di CP_3 manleva proposta. Le spese tra e vanno compensate in quanto PA CP_3 non si è dovuto statuire sulla domanda di manleva avanzata dalla seconda nei confronti della prima, non essendo stata condannata la né nei CP_3 confronti del ricorrente che non ha avanzato domanda c né nei confronti della essendo infondata la domanda di manleva. Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa:
9 1) In parziale accoglimento del ricorso, condanna e PA in solido tra loro a corrispondere la Controparte_1 Parte_1
Euro 15.675,72 per lavoro strao o 6.966,33 per retribuzione ottobre 2023, rateo tredicesima mensilità ottobre 2023, TFR, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dal dovuto al saldo;
2) Compensa per un quarto tra le parti le spese di lite e condanna
[...]
e in solido tra loro a rifondere al CP_2 Controparte_1 re he liquida in Euro 2.025,00, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
3) Condanna a tenere indenne delle PA Controparte_1 somme ch l ricorrente per i p sente dispositivo;
4) Condanna a rifondere a le spese di PA Controparte_1 lite che liquida in Euro 2.700,00, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge;
5) Condanna a rifondere a le spese di lite Controparte_1 CP_3 che liquida 0, oltre rimb , IVA e CPA come per legge;
6) Compensa per il resto le spese di lite tra le parti. Così deciso in Ancona, in data 14.7.2025 all'esito della trattazione dell'udienza svoltasi con scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con termine per note sino al 10.7.2025. IL GIUDICE (dr.ssa Tania De Antoniis) (Atto sottoscritto digitalmente)
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