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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 10/01/2025, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3616/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Orlando Presidente Relatore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice dott. Alberto Cecconi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3616/2021 con OGGETTO: Cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di le- gittima promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MANDARANO GIUSEPPE
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
FORCINA NICOLA
CONVENUTA
Svolgimento del processo
1. Con atto di citazione notificato l'8 novembre 2021, ha evocato Parte_1 in giudizio esponendo: Controparte_1
a) che l'attore e la convenuta sono figli legittimi di , deceduto il Persona_1
15.3.2021;
b) che con testamento olografo del 24.01.2020 il de cuius ha nominato quale unica erede la figlia CP_1
1 c) che è stata quindi lesa la sua quota di legittima, pari a 1/3 del patrimonio relitto;
d) che con altro testamento olografo del 19.04.2002, pubblicato il 25.03.2021, il padre aveva lasciato all'odierno attore l'intera sua quota Persona_1 dell'appartamento sito in Livorno via Tommaso EN n. 5 con relativo box auto, specificando che tale lascito era “in quota disponibile che io lascio prima della formazione della massa ereditaria”; e) che egli aveva subito la lesione della quota di legittima anche in occasione dell'apertura della successione della madre avvenuta il Persona_2
18.07.2012, perché - a fronte di un patrimonio di complessivi € 520.000,00 – egli aveva ricevuto soltanto € 40.000,00 (pari a 1/3 di quanto depositato in ban- ca e la quota di 1/3 dell'appartamento suddetto, “per un valore complessivo di € 60.000,00”. Tanto premesso, l'attore ha chiesto di accertare la lesione della quota di legittima:
- sia con riferimento alla successione della madre , deceduta il Persona_2
18.07.2012;
- sia per quanto concerne la successione del padre , deceduto il Persona_1
07.07.2021. L'attore ha specificato, nelle conclusioni del suo atto introduttivo, che la domanda di riduzione era riferita alle “disposizioni sia per atti mortis causa e/o … per atti in- ter vivos in favore della convenuta ”; Controparte_1
2. Con comparsa di costituzione depositata il 19.01.2022, si è co- Controparte_1 stituita deducendo: a) che la madre, , è deceduta non il 18.07.2012, bensì il 27.08.2011; Persona_2
b) che quindi la domanda di riduzione era prescritta;
c) che non vi sono donazioni effettuate a suo favore.
Con riferimento alla domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie relative alla de cuius la convenuta ha osservato: Per_2
a) che il valore del patrimonio della madre, indicato dall'attore in € 520.000,00 era tutt'altro che pacifico;
b) che, in particolare, la madre aveva lasciato alla convenuta il 50% dell'appartamento sito in via Kulczycki, nulla disponendo per gli altri suoi beni (50% dell'appartamento di via EN e la somma depositata in banca, pari a € 120.000,00); c) che, pertanto, non vi era stata alcuna lesione della quota di legittima ai danni del fratello , perché l'appartamento di via EN “vale quasi il doppio” di Pt_1 quello sito in via Kulczycki.
Per quanto riguarda la domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie del de cuius , la convenuta ha dichiarato di non opporsi, essendo consa- Persona_1 pevole della necessità di “garantire il rispetto della quota legittima al fratello”. La convenuta ha quindi concluso chiedendo:
a) di accertare l'intervenuta prescrizione dell'azione di accertamento della lesione della quota di legittima nella successione di e, nel merito, di ac- Persona_2 certare che non si era verificata alcuna lesione;
b) quanto alla successione di , di “accertare le quote di legittima Persona_1 come per legge”.
2 3. La causa è stata istruita con produzione di documenti e con la consulenza tecnica del CTU geom. Persona_3 All'udienza del 12.01.2023 il giudice ha rilevato che “in atti non esiste un testamen- to della de cuius ”. Persona_2 Il 18.01.2023 l'attore ha depositato copia del testamento olografo di , Persona_2 recante la data del 20.11.1999.
4. Le conclusioni sono state precisate all'udienza del 30.10.2024.
5. La causa è stata poi assegnata a decisione, ai sensi degli artt. 281quinquies e 189 cpc.
Motivi della decisione
6. Eredità di Persona_2
6.1 Premessa Difformemente dall'impostazione data dall'attore al suo atto introduttivo del pre- sente giudizio, va preliminarmente esaminata la successione ereditaria di Per_2
madre delle odierne parti processuali, perché è deceduta prima del marito,
[...]
. Persona_1 L'azione di riduzione è diretta a far dichiarare l'inefficacia, in tutto o in parte, delle disposizioni testamentarie e delle donazioni che, eccedendo la quota disponibile
(art. 556 cc), abbiano leso la quota riservata dalla legge ai singoli legittimari.
Al momento della morte di tra i legittimari vi era, ovviamente, anche il Per_2 marito, che aveva una quota di riserva di ¼ (art. 542, secondo comma, c.c.).
6.2 Eccezione di prescrizione
La decorrenza del termine di prescrizione (decennale) dell'azione di riduzione è stata oggetto di ampio dibattito giurisprudenziale, che è stato composto dalla sen- tenza n. 20644 del 2004 delle Sezioni Unite. E' stato infatti affermato il principio di diritto secondo cui la decorrenza varia a se- conda della natura delle disposizioni lesive della quota di riserva.
Se la lesione deriva da una donazione, il termine prescrizionale comincia a decorre- re dall'apertura della successione (quindi, dal decesso del de cuius, art. 480 c.c.), perché il relictum non è sufficiente a garantire al legittimario il soddisfacimento del- la quota di riserva. Se, invece, la lesione della quota di riserva è contenuta in una di- sposizione testamentaria, la prescrizione dell'azione di riduzione si consuma con il trascorrere di 10 anni “dalla data di accettazione dell'eredità da parte del chiamato in base a disposizioni testamentarie lesive della legittima”. Nel caso di specie, l'attore sostiene che la lesione derivi dal testamento di Per_2
infatti, nell'atto di citazione l'attore non ha indicato alcun atto di donazione
[...] effettuato dalla quando era in vita, idoneo a ledere la quota di riserva a suo Per_2 favore.
Come già esposto nel § 3 della presente sentenza, il 18.01.2023 l'attore ha deposita- to copia del testamento olografo di , recante la data del 20.11.1999. Persona_2 Con detto testamento, la ha lasciato “esclusivamente a mia figlia Per_2 [...] l'appartamento con lastrico solare ubicato in Livorno (Antignano) quar- CP_1 tiere Banditella, via Kulczycki n. 14 piano secondo, interno 6. Che comprende an-
3 che un locale, posto nel sottosuolo uso garage, sempre in via Kulczycki n. 14. Per quanto riguarda gli altri miei beni si provvederà come per legge”. Pertanto, per stabilire se l'azione di riduzione di questa disposizione testamentaria sia prescritta, occorre stabilire quando ha accettato l'eredità Controparte_1 della madre . Persona_2
Ciò posto, va stabilito il riparto dell'onere probatorio. Dall'art. 2697, secondo comma, c.c., deriva che spetta al convenuto, che eccepisce la estinzione per prescrizione del diritto fatto valere dall'attore, provare “che il dirit- to è sorto e poteva dunque esercitarsi in un momento tale che, in mancanza di un pregresso fatto interruttivo, evidenzierebbe l'estinzione del diritto al momento in cui è stato invece fatto valere appunto per decorso della prescrizione.” (Cass. 5413/2021). Nel caso di specie, quindi, la convenuta, eccependo l'estinzione per prescrizione dell'azione di riduzione, avrebbe dovuto dedurre e dimostrare quando ella ha accet- tato l'eredità e, in particolare, che tale accettazione è avvenuta prima dell'8 novem- bre 2011 (considerato che la presente causa è stata promossa con citazione notificata l'8 novembre 2021). La è deceduta il 27.08.2011 (cfr. certificato di morte prodotto nel fascicolo Per_2 di parte convenuta). Nessuna delle parti ha depositato l'atto di accettazione espressa, da parte di
[...]
, dell'eredità della madre Parte_2 Per_2 Occorre quindi verificare se vi è in atti la prova dell'accettazione tacita (art. 476 c.c.). L'unico documento utile è costituito dalla visura catastale (prodotta nel fascicolo di parte attrice doc. nr. 3) da cui si desume l'esistenza di una “denunzia (nei passaggi per causa di morte) del 27.08.2011, protocollo n. LI012939 in atti dal 13/09/2012
Registrazione: UR Sede. LIVORNO volume 9990 n. 1815 del 06/08/2012 SUCC (n. 7585.1/2012)”. E' noto che la denuncia di successione, avendo esclusivamente finalità fiscali, non ha l'efficacia di accettazione tacita di eredità. Questa natura, invece, è attribuibile alla voltura catastale, che ha fini non solo fiscali ma anche civili (cfr. ex multis Cass. 22769/2024; Cass. 10544/2024).
Dalle scarne informazioni desumibili dalla visura catastale prodotta da parte attrice e su testualmente riportate, si desume che il 13.09.2012 è stata presentata la denun- cia di successione (e non la voltura catastale).
I due adempimenti (denuncia di successione e voltura catastale) sono atti radical- mente diversi. La denuncia di successione serve per dichiarare l'eredità lasciata da una persona. La voltura, invece, serve a modificare i dati al Catasto rispetto ai diritti reali sugli immobili oggetto dell'eredità. Una volta completata la dichiarazione di successione del defunto, spetta al notaio procedere alla registrazione presso l'Agenzia delle Entrate competente, in modo da poter predisporre e presentare la nuova voltura catastale presso il Catasto territoria- le. Proprio perché la dichiarazione di successione è stata presentata il 13.09.2012 e de- ve necessariamente precedere la voltura catastale, ne deriva che l'accettazione tacita è sicuramente successiva all'8 novembre 2011.
4 Ne consegue che l'eccezione di estinzione per prescrizione dell'azione di riduzione è infondata.
6.3 Ricostruzione dell'asse ereditario di Persona_2
Dagli atti e documenti di causa e dalla relazione del CTU geom. Persona_3 dalla tabella che segue si desume che:
a) il valore del patrimonio di era, alla data dell'8 novembre Persona_2 2011, pari a € 559.500,00; b) la quota di riserva spettante a era pari a € 139.875,00 (cioè, Parte_1
¼ di € 559.500,00,a norma dell'art. 542, secondo comma, c.c.); c) dalla successione della madre, ha ereditato un patrimonio Parte_1 del valore complessivo di € 110.333,33, di cui:
1) € 40.000,00 di denaro liquido, pari a 1/3 “delle somme presenti sul deposito bancario” (cfr. pag. 3 atto di citazione);
2) € 70.333,33, pari al valore di 1/6 dell'appartamento di via EN.
Riscontro do- Tipologia bene Valore cumentale Note
non sono stati prodotti gli estratti conto 120.000,00 € ma questa cifra è stata riferita contra se pag. 3 atto di dall'attore e non è stata contestata dalla deposito bancario citazione convenuta pag. 17 relazio- 228.500,00 € quota di 1/2 immobile sito in ne CTU e visura Livorno, via Kulczycki e gara- storica, pag. 59 l'altra quota di 1/2 era di Parte_3
[.. Per
relazione CTU
pag. 20 relazio- 211.000,00 € quota di 1/2 di immobile sito ne CTU e visura in via EN n.
3-5 p.t. - 1 e storica, pag. 83 l'altra quota di 1/2 era di Parte_4
relazione ctu rino
[...]
Per_ totale asse ereditario di 559.500,00 € santi Vania
quota di riserva del figlio
(1/4, ex Parte_1 139.875,00 € art. 542, secondo comma, c.c.)
denaro liquido attribuito al fi- 40.000,00 € glio
Parte_1
5 valore della quota di 1/6 at- al figlio Parte_1 70.333,33 €
[...]
sull'immobile di via EN (1/3 della quota di 1/2 di )
Persona_2 valore complessivo dei beni attribuiti a 110.333,33 € Parte_5 fo
importo per cui è stata lesa la 29.541,67 € quota di riserva
Quanto ai valori di stima, è appena il caso di evidenziare che nessuna contestazione è stata mossa dalle parti, né con riferimento all'epoca di riferimento della stima, né con riguardo ai valoristimati.
6.4 Decisione in ordine all'azione di riduzione delle disposizioni testamentarie di Persona_2
Dalla tabella riportata al § 6.3 deriva che le disposizioni testamentarie di Persona_2 disponendo l'attribuzione della proprietà della quota di ½ dell'appartamento e del garage di via Kulczycki alla figlia hanno leso la quota di riserva di per la CP_1 Parte_1 somma di € 29.541,67. La tabella che segue riporta schematicamente i calcoli effettuati per stabilire l'entità della lesione della quota di riserva.
Calcolo della lesione della quota di riserva eredità di (te- Controparte_1 228.500,00 € stamentaria) eredità di Controparte_1 110.333,33 € (successio valore complessivo attribuito a 338.833,33 €
Controparte_1
quota disponibile (1/4 ex art 542 139.875,00 € secondo comma cc) quota di riserva di 139.875,00 € Parte_1
CP_1
valore complessivo che CP_1 279.750,00 € avrebbe avuto diritto di conse- guire
6 lesione quota di riserva di
[...] 59.083,33 €
e Parte_6 Parte_3 rino lesione quota di riserva di Mon- 29.541,67 € tanari Pt_1
Pertanto, a norma dell'art. 554 c.c., esse vanno ridotte del suddetto importo. Va infatti osservato che la de cuius ha disposto attribuendo alla figlia una Per_2 CP_1 porzione di asse ereditario complessivamente pari a € 338.833,33, mentre invece avrebbe potuto attribuire alla figlia (tra disponibile e quota di riserva) un valore massimo di €
279.750,00). La differenza è pari a € 59.083,33, che corrisponde alla lesione delle quote di riserva a fa- vore degli altri due coeredi (il marito e il figlio ).. Persona_1 Pt_1
Tuttavia, in questa sede il Tribunale può provvedere in ordine soltanto alla quota di riserva dell'odierno attore, che è – per l'appunto – pari a € 29.541,67. Infatti, la giurisprudenza di legittimità insegna che “il diritto alla reintegrazione della quo- ta, vantato da ciascun legittimario, è autonomo nei confronti dell'analogo diritto degli altri legittimari, non essendo espressione di un'azione collettiva spettante complessivamente al gruppo dei legittimari;
sicché il giudicato sull'azione di riduzione promossa vittoriosamen- te da uno di essi … non può avere l'effetto di operare direttamente la reintegrazione spet- tante ad altro legittimario” (Cass. 19919/2024). In termini ancora più espliciti, la Corte ha stabilito il principio di diritto secondo cui “nel caso di pluralità di legittimari, ciascuno ha diritto ad una frazione della quota di riserva e non già all'intera quota, o, comunque, ad una frazione più ampia di quella che gli spette- rebbe se tutti gli altri facessero valere il loro diritto e, quindi, ciascun legittimario può ot- tenere soltanto la parte a lui spettante della quota di riserva e non pure quella di coloro che sono rimasti inattivi o che hanno rinunciato all'azione di riduzione” (Cass. 20143/2013).
7. Eredità di Persona_1
7.1 Ricostruzione dell'asse ereditario di Persona_1
Per ricostruire l'asse ereditario di , appare utile la tabella che segue. Persona_1
Eredità di Persona_1
Riscontro do- Tipologia bene Valore cumentale Note
quota di 1000/1000 dell'appar- pag. 15 relazio- 217.000,00 € tamento sito in via Aristide Nar- ne CTU e visura dini n. 10, storica, pag. 37 Persona_6 piano 2 relazione CTU
7 pag. 17 relazio- 228.500,00 € Persona_2 ne CTU e visura l'altra quota di 1/2 era di quota di 1/2 immobile sito in Li- storica, pag. 59 che l'ha attribuita in proprietà alla figlia vorno, via Kulczycki e garage relazione CTU CP_1
pag. 20 relazio- una quota di 1/2 era di Parte_7 211.000,00 € Pt_8 quota di 4/6 di immobile sito in ne CTU e visura no e la quota di 1/6 è stata da via EN n.
3-5 p.t. - 1 e gara- storica, pag. 83 ri ereditata a seguito del decesso ER ge relazione ctu della moglie Persona_2 totale asse ereditario di Pt_2 656.500,00 €
Parte_9
Infatti, va rammentato che: a) l'appartamento di via Aristide Nardini Despotti è sempre stato di pro- Persona_6 prietà esclusiva di;
Persona_1 b) sull'appartamento e garage di via Kulczycki egli aveva la proprietà della quota di ½ e non ha partecipato alla successione ereditaria della moglie , che ha Persona_2 deciso di attribuire la sua quota di ½ alla figlia il marito non ha impugnato, CP_1 quando era in vita, il testamento della moglie;
c) sull'appartamento e garage di via EN AR AR aveva già una quota di ½, che si è accresciuta di 1/6, a seguito dell'apertura della successione legittima del- la moglie;
d) infine, è appena il caso di specificare che non si può in alcun modo computare nell'asse ereditario le somme liquide, perché non è stato depositato alcun documen- to bancario idoneo a comprovarne la esistenza alla data del decesso di ER ; pertanto, il fatto che egli abbia ricevuto la somma di € 40.000,00 a seguito
[...] della morte della moglie (cfr. pag. 3 atto di citazione), è del tutto irrilevante, perché non dimostra che tale somma facesse ancora parte, anche se non per intero, del pa- trimonio di . Persona_1
7.2 Individuazione delle disposizioni testamentarie applicabili
ha redatto due testamenti olografi. Persona_1
Con il primo, datato 19.04.2002, il testatore ha disposto di lasciare al figlio la quo- Pt_1 ta di sua proprietà (quindi, ½) dell'appartamento e del garage di via EN. ER
ha specificato che “questa proprietà che lascio a mio figlio deve essere
[...] Pt_1 considerata quota disponibile che io lascio a lui prima della formazione della massa ere- ditaria”. Tuttavia, queste disposizioni testamentarie, indubbiamente favorevoli a , sono state Pt_1 inequivocamente revocate col secondo testamento, che reca la data del 24.01.2020. Con tale atto di ultima volontà, il testatore ha lasciato “tutti i miei beni immobili e mobili a mia figlia
”. Ha altresì specificato di nominarla erede universale e di voler revocare “ogni atto CP_1 precedente”.
8 Non vi è dubbio, quindi, che abbia inteso lasciare tutto il suo patrimonio Persona_1 alla figlia CP_1
Occorre quindi quantificare la quota di riserva spettante a . Pt_1
7.3 Quota di riserva di Parte_1 A norma dell'art. 537, secondo comma, c.c., la quota di riserva spettante a Parte_10
è pari a 1/3 (la norma infatti dispone: “Se i figli sono più, è loro riservata la quota dei
[...] due terzi, da dividersi in parti uguali tra tutti i figli”). Pertanto, la quota di riserva spettante all'attore ammonta a € 218.833,33.
8. Spese
Le spese processuali vanno interamente compensate, considerato che nessuna delle parti ha offerto il minimo contributo alla ricostruzione dell'asse ereditario di e di Persona_2
. Persona_1
Le spese di CTU restano a carico di entrambe le parti, nella misura di ½ ciascuno.
PQM
Il Giudice definitivamente decidendo, così provvede: a) accerta che il testamento di del 20.11.1999 ha leso la quota di Persona_2 riserva di nella misura di € 29.541,67; Parte_1
b) accerta che il testamento di del 24.01.2020 ha leso la quota Persona_1 di riserva di nella misura di € 218.833,33; Parte_1
c) compensa interamente le spese processuali;
le spese di CTU restano a carico di entrambe le parti, nella misura di ½ ciascuno.
Livorno, 04.01.2025
Il Presidente est. dott. Massimo Orlando
9
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Orlando Presidente Relatore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice dott. Alberto Cecconi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3616/2021 con OGGETTO: Cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di le- gittima promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MANDARANO GIUSEPPE
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
FORCINA NICOLA
CONVENUTA
Svolgimento del processo
1. Con atto di citazione notificato l'8 novembre 2021, ha evocato Parte_1 in giudizio esponendo: Controparte_1
a) che l'attore e la convenuta sono figli legittimi di , deceduto il Persona_1
15.3.2021;
b) che con testamento olografo del 24.01.2020 il de cuius ha nominato quale unica erede la figlia CP_1
1 c) che è stata quindi lesa la sua quota di legittima, pari a 1/3 del patrimonio relitto;
d) che con altro testamento olografo del 19.04.2002, pubblicato il 25.03.2021, il padre aveva lasciato all'odierno attore l'intera sua quota Persona_1 dell'appartamento sito in Livorno via Tommaso EN n. 5 con relativo box auto, specificando che tale lascito era “in quota disponibile che io lascio prima della formazione della massa ereditaria”; e) che egli aveva subito la lesione della quota di legittima anche in occasione dell'apertura della successione della madre avvenuta il Persona_2
18.07.2012, perché - a fronte di un patrimonio di complessivi € 520.000,00 – egli aveva ricevuto soltanto € 40.000,00 (pari a 1/3 di quanto depositato in ban- ca e la quota di 1/3 dell'appartamento suddetto, “per un valore complessivo di € 60.000,00”. Tanto premesso, l'attore ha chiesto di accertare la lesione della quota di legittima:
- sia con riferimento alla successione della madre , deceduta il Persona_2
18.07.2012;
- sia per quanto concerne la successione del padre , deceduto il Persona_1
07.07.2021. L'attore ha specificato, nelle conclusioni del suo atto introduttivo, che la domanda di riduzione era riferita alle “disposizioni sia per atti mortis causa e/o … per atti in- ter vivos in favore della convenuta ”; Controparte_1
2. Con comparsa di costituzione depositata il 19.01.2022, si è co- Controparte_1 stituita deducendo: a) che la madre, , è deceduta non il 18.07.2012, bensì il 27.08.2011; Persona_2
b) che quindi la domanda di riduzione era prescritta;
c) che non vi sono donazioni effettuate a suo favore.
Con riferimento alla domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie relative alla de cuius la convenuta ha osservato: Per_2
a) che il valore del patrimonio della madre, indicato dall'attore in € 520.000,00 era tutt'altro che pacifico;
b) che, in particolare, la madre aveva lasciato alla convenuta il 50% dell'appartamento sito in via Kulczycki, nulla disponendo per gli altri suoi beni (50% dell'appartamento di via EN e la somma depositata in banca, pari a € 120.000,00); c) che, pertanto, non vi era stata alcuna lesione della quota di legittima ai danni del fratello , perché l'appartamento di via EN “vale quasi il doppio” di Pt_1 quello sito in via Kulczycki.
Per quanto riguarda la domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie del de cuius , la convenuta ha dichiarato di non opporsi, essendo consa- Persona_1 pevole della necessità di “garantire il rispetto della quota legittima al fratello”. La convenuta ha quindi concluso chiedendo:
a) di accertare l'intervenuta prescrizione dell'azione di accertamento della lesione della quota di legittima nella successione di e, nel merito, di ac- Persona_2 certare che non si era verificata alcuna lesione;
b) quanto alla successione di , di “accertare le quote di legittima Persona_1 come per legge”.
2 3. La causa è stata istruita con produzione di documenti e con la consulenza tecnica del CTU geom. Persona_3 All'udienza del 12.01.2023 il giudice ha rilevato che “in atti non esiste un testamen- to della de cuius ”. Persona_2 Il 18.01.2023 l'attore ha depositato copia del testamento olografo di , Persona_2 recante la data del 20.11.1999.
4. Le conclusioni sono state precisate all'udienza del 30.10.2024.
5. La causa è stata poi assegnata a decisione, ai sensi degli artt. 281quinquies e 189 cpc.
Motivi della decisione
6. Eredità di Persona_2
6.1 Premessa Difformemente dall'impostazione data dall'attore al suo atto introduttivo del pre- sente giudizio, va preliminarmente esaminata la successione ereditaria di Per_2
madre delle odierne parti processuali, perché è deceduta prima del marito,
[...]
. Persona_1 L'azione di riduzione è diretta a far dichiarare l'inefficacia, in tutto o in parte, delle disposizioni testamentarie e delle donazioni che, eccedendo la quota disponibile
(art. 556 cc), abbiano leso la quota riservata dalla legge ai singoli legittimari.
Al momento della morte di tra i legittimari vi era, ovviamente, anche il Per_2 marito, che aveva una quota di riserva di ¼ (art. 542, secondo comma, c.c.).
6.2 Eccezione di prescrizione
La decorrenza del termine di prescrizione (decennale) dell'azione di riduzione è stata oggetto di ampio dibattito giurisprudenziale, che è stato composto dalla sen- tenza n. 20644 del 2004 delle Sezioni Unite. E' stato infatti affermato il principio di diritto secondo cui la decorrenza varia a se- conda della natura delle disposizioni lesive della quota di riserva.
Se la lesione deriva da una donazione, il termine prescrizionale comincia a decorre- re dall'apertura della successione (quindi, dal decesso del de cuius, art. 480 c.c.), perché il relictum non è sufficiente a garantire al legittimario il soddisfacimento del- la quota di riserva. Se, invece, la lesione della quota di riserva è contenuta in una di- sposizione testamentaria, la prescrizione dell'azione di riduzione si consuma con il trascorrere di 10 anni “dalla data di accettazione dell'eredità da parte del chiamato in base a disposizioni testamentarie lesive della legittima”. Nel caso di specie, l'attore sostiene che la lesione derivi dal testamento di Per_2
infatti, nell'atto di citazione l'attore non ha indicato alcun atto di donazione
[...] effettuato dalla quando era in vita, idoneo a ledere la quota di riserva a suo Per_2 favore.
Come già esposto nel § 3 della presente sentenza, il 18.01.2023 l'attore ha deposita- to copia del testamento olografo di , recante la data del 20.11.1999. Persona_2 Con detto testamento, la ha lasciato “esclusivamente a mia figlia Per_2 [...] l'appartamento con lastrico solare ubicato in Livorno (Antignano) quar- CP_1 tiere Banditella, via Kulczycki n. 14 piano secondo, interno 6. Che comprende an-
3 che un locale, posto nel sottosuolo uso garage, sempre in via Kulczycki n. 14. Per quanto riguarda gli altri miei beni si provvederà come per legge”. Pertanto, per stabilire se l'azione di riduzione di questa disposizione testamentaria sia prescritta, occorre stabilire quando ha accettato l'eredità Controparte_1 della madre . Persona_2
Ciò posto, va stabilito il riparto dell'onere probatorio. Dall'art. 2697, secondo comma, c.c., deriva che spetta al convenuto, che eccepisce la estinzione per prescrizione del diritto fatto valere dall'attore, provare “che il dirit- to è sorto e poteva dunque esercitarsi in un momento tale che, in mancanza di un pregresso fatto interruttivo, evidenzierebbe l'estinzione del diritto al momento in cui è stato invece fatto valere appunto per decorso della prescrizione.” (Cass. 5413/2021). Nel caso di specie, quindi, la convenuta, eccependo l'estinzione per prescrizione dell'azione di riduzione, avrebbe dovuto dedurre e dimostrare quando ella ha accet- tato l'eredità e, in particolare, che tale accettazione è avvenuta prima dell'8 novem- bre 2011 (considerato che la presente causa è stata promossa con citazione notificata l'8 novembre 2021). La è deceduta il 27.08.2011 (cfr. certificato di morte prodotto nel fascicolo Per_2 di parte convenuta). Nessuna delle parti ha depositato l'atto di accettazione espressa, da parte di
[...]
, dell'eredità della madre Parte_2 Per_2 Occorre quindi verificare se vi è in atti la prova dell'accettazione tacita (art. 476 c.c.). L'unico documento utile è costituito dalla visura catastale (prodotta nel fascicolo di parte attrice doc. nr. 3) da cui si desume l'esistenza di una “denunzia (nei passaggi per causa di morte) del 27.08.2011, protocollo n. LI012939 in atti dal 13/09/2012
Registrazione: UR Sede. LIVORNO volume 9990 n. 1815 del 06/08/2012 SUCC (n. 7585.1/2012)”. E' noto che la denuncia di successione, avendo esclusivamente finalità fiscali, non ha l'efficacia di accettazione tacita di eredità. Questa natura, invece, è attribuibile alla voltura catastale, che ha fini non solo fiscali ma anche civili (cfr. ex multis Cass. 22769/2024; Cass. 10544/2024).
Dalle scarne informazioni desumibili dalla visura catastale prodotta da parte attrice e su testualmente riportate, si desume che il 13.09.2012 è stata presentata la denun- cia di successione (e non la voltura catastale).
I due adempimenti (denuncia di successione e voltura catastale) sono atti radical- mente diversi. La denuncia di successione serve per dichiarare l'eredità lasciata da una persona. La voltura, invece, serve a modificare i dati al Catasto rispetto ai diritti reali sugli immobili oggetto dell'eredità. Una volta completata la dichiarazione di successione del defunto, spetta al notaio procedere alla registrazione presso l'Agenzia delle Entrate competente, in modo da poter predisporre e presentare la nuova voltura catastale presso il Catasto territoria- le. Proprio perché la dichiarazione di successione è stata presentata il 13.09.2012 e de- ve necessariamente precedere la voltura catastale, ne deriva che l'accettazione tacita è sicuramente successiva all'8 novembre 2011.
4 Ne consegue che l'eccezione di estinzione per prescrizione dell'azione di riduzione è infondata.
6.3 Ricostruzione dell'asse ereditario di Persona_2
Dagli atti e documenti di causa e dalla relazione del CTU geom. Persona_3 dalla tabella che segue si desume che:
a) il valore del patrimonio di era, alla data dell'8 novembre Persona_2 2011, pari a € 559.500,00; b) la quota di riserva spettante a era pari a € 139.875,00 (cioè, Parte_1
¼ di € 559.500,00,a norma dell'art. 542, secondo comma, c.c.); c) dalla successione della madre, ha ereditato un patrimonio Parte_1 del valore complessivo di € 110.333,33, di cui:
1) € 40.000,00 di denaro liquido, pari a 1/3 “delle somme presenti sul deposito bancario” (cfr. pag. 3 atto di citazione);
2) € 70.333,33, pari al valore di 1/6 dell'appartamento di via EN.
Riscontro do- Tipologia bene Valore cumentale Note
non sono stati prodotti gli estratti conto 120.000,00 € ma questa cifra è stata riferita contra se pag. 3 atto di dall'attore e non è stata contestata dalla deposito bancario citazione convenuta pag. 17 relazio- 228.500,00 € quota di 1/2 immobile sito in ne CTU e visura Livorno, via Kulczycki e gara- storica, pag. 59 l'altra quota di 1/2 era di Parte_3
[.. Per
relazione CTU
pag. 20 relazio- 211.000,00 € quota di 1/2 di immobile sito ne CTU e visura in via EN n.
3-5 p.t. - 1 e storica, pag. 83 l'altra quota di 1/2 era di Parte_4
relazione ctu rino
[...]
Per_ totale asse ereditario di 559.500,00 € santi Vania
quota di riserva del figlio
(1/4, ex Parte_1 139.875,00 € art. 542, secondo comma, c.c.)
denaro liquido attribuito al fi- 40.000,00 € glio
Parte_1
5 valore della quota di 1/6 at- al figlio Parte_1 70.333,33 €
[...]
sull'immobile di via EN (1/3 della quota di 1/2 di )
Persona_2 valore complessivo dei beni attribuiti a 110.333,33 € Parte_5 fo
importo per cui è stata lesa la 29.541,67 € quota di riserva
Quanto ai valori di stima, è appena il caso di evidenziare che nessuna contestazione è stata mossa dalle parti, né con riferimento all'epoca di riferimento della stima, né con riguardo ai valoristimati.
6.4 Decisione in ordine all'azione di riduzione delle disposizioni testamentarie di Persona_2
Dalla tabella riportata al § 6.3 deriva che le disposizioni testamentarie di Persona_2 disponendo l'attribuzione della proprietà della quota di ½ dell'appartamento e del garage di via Kulczycki alla figlia hanno leso la quota di riserva di per la CP_1 Parte_1 somma di € 29.541,67. La tabella che segue riporta schematicamente i calcoli effettuati per stabilire l'entità della lesione della quota di riserva.
Calcolo della lesione della quota di riserva eredità di (te- Controparte_1 228.500,00 € stamentaria) eredità di Controparte_1 110.333,33 € (successio valore complessivo attribuito a 338.833,33 €
Controparte_1
quota disponibile (1/4 ex art 542 139.875,00 € secondo comma cc) quota di riserva di 139.875,00 € Parte_1
CP_1
valore complessivo che CP_1 279.750,00 € avrebbe avuto diritto di conse- guire
6 lesione quota di riserva di
[...] 59.083,33 €
e Parte_6 Parte_3 rino lesione quota di riserva di Mon- 29.541,67 € tanari Pt_1
Pertanto, a norma dell'art. 554 c.c., esse vanno ridotte del suddetto importo. Va infatti osservato che la de cuius ha disposto attribuendo alla figlia una Per_2 CP_1 porzione di asse ereditario complessivamente pari a € 338.833,33, mentre invece avrebbe potuto attribuire alla figlia (tra disponibile e quota di riserva) un valore massimo di €
279.750,00). La differenza è pari a € 59.083,33, che corrisponde alla lesione delle quote di riserva a fa- vore degli altri due coeredi (il marito e il figlio ).. Persona_1 Pt_1
Tuttavia, in questa sede il Tribunale può provvedere in ordine soltanto alla quota di riserva dell'odierno attore, che è – per l'appunto – pari a € 29.541,67. Infatti, la giurisprudenza di legittimità insegna che “il diritto alla reintegrazione della quo- ta, vantato da ciascun legittimario, è autonomo nei confronti dell'analogo diritto degli altri legittimari, non essendo espressione di un'azione collettiva spettante complessivamente al gruppo dei legittimari;
sicché il giudicato sull'azione di riduzione promossa vittoriosamen- te da uno di essi … non può avere l'effetto di operare direttamente la reintegrazione spet- tante ad altro legittimario” (Cass. 19919/2024). In termini ancora più espliciti, la Corte ha stabilito il principio di diritto secondo cui “nel caso di pluralità di legittimari, ciascuno ha diritto ad una frazione della quota di riserva e non già all'intera quota, o, comunque, ad una frazione più ampia di quella che gli spette- rebbe se tutti gli altri facessero valere il loro diritto e, quindi, ciascun legittimario può ot- tenere soltanto la parte a lui spettante della quota di riserva e non pure quella di coloro che sono rimasti inattivi o che hanno rinunciato all'azione di riduzione” (Cass. 20143/2013).
7. Eredità di Persona_1
7.1 Ricostruzione dell'asse ereditario di Persona_1
Per ricostruire l'asse ereditario di , appare utile la tabella che segue. Persona_1
Eredità di Persona_1
Riscontro do- Tipologia bene Valore cumentale Note
quota di 1000/1000 dell'appar- pag. 15 relazio- 217.000,00 € tamento sito in via Aristide Nar- ne CTU e visura dini n. 10, storica, pag. 37 Persona_6 piano 2 relazione CTU
7 pag. 17 relazio- 228.500,00 € Persona_2 ne CTU e visura l'altra quota di 1/2 era di quota di 1/2 immobile sito in Li- storica, pag. 59 che l'ha attribuita in proprietà alla figlia vorno, via Kulczycki e garage relazione CTU CP_1
pag. 20 relazio- una quota di 1/2 era di Parte_7 211.000,00 € Pt_8 quota di 4/6 di immobile sito in ne CTU e visura no e la quota di 1/6 è stata da via EN n.
3-5 p.t. - 1 e gara- storica, pag. 83 ri ereditata a seguito del decesso ER ge relazione ctu della moglie Persona_2 totale asse ereditario di Pt_2 656.500,00 €
Parte_9
Infatti, va rammentato che: a) l'appartamento di via Aristide Nardini Despotti è sempre stato di pro- Persona_6 prietà esclusiva di;
Persona_1 b) sull'appartamento e garage di via Kulczycki egli aveva la proprietà della quota di ½ e non ha partecipato alla successione ereditaria della moglie , che ha Persona_2 deciso di attribuire la sua quota di ½ alla figlia il marito non ha impugnato, CP_1 quando era in vita, il testamento della moglie;
c) sull'appartamento e garage di via EN AR AR aveva già una quota di ½, che si è accresciuta di 1/6, a seguito dell'apertura della successione legittima del- la moglie;
d) infine, è appena il caso di specificare che non si può in alcun modo computare nell'asse ereditario le somme liquide, perché non è stato depositato alcun documen- to bancario idoneo a comprovarne la esistenza alla data del decesso di ER ; pertanto, il fatto che egli abbia ricevuto la somma di € 40.000,00 a seguito
[...] della morte della moglie (cfr. pag. 3 atto di citazione), è del tutto irrilevante, perché non dimostra che tale somma facesse ancora parte, anche se non per intero, del pa- trimonio di . Persona_1
7.2 Individuazione delle disposizioni testamentarie applicabili
ha redatto due testamenti olografi. Persona_1
Con il primo, datato 19.04.2002, il testatore ha disposto di lasciare al figlio la quo- Pt_1 ta di sua proprietà (quindi, ½) dell'appartamento e del garage di via EN. ER
ha specificato che “questa proprietà che lascio a mio figlio deve essere
[...] Pt_1 considerata quota disponibile che io lascio a lui prima della formazione della massa ere- ditaria”. Tuttavia, queste disposizioni testamentarie, indubbiamente favorevoli a , sono state Pt_1 inequivocamente revocate col secondo testamento, che reca la data del 24.01.2020. Con tale atto di ultima volontà, il testatore ha lasciato “tutti i miei beni immobili e mobili a mia figlia
”. Ha altresì specificato di nominarla erede universale e di voler revocare “ogni atto CP_1 precedente”.
8 Non vi è dubbio, quindi, che abbia inteso lasciare tutto il suo patrimonio Persona_1 alla figlia CP_1
Occorre quindi quantificare la quota di riserva spettante a . Pt_1
7.3 Quota di riserva di Parte_1 A norma dell'art. 537, secondo comma, c.c., la quota di riserva spettante a Parte_10
è pari a 1/3 (la norma infatti dispone: “Se i figli sono più, è loro riservata la quota dei
[...] due terzi, da dividersi in parti uguali tra tutti i figli”). Pertanto, la quota di riserva spettante all'attore ammonta a € 218.833,33.
8. Spese
Le spese processuali vanno interamente compensate, considerato che nessuna delle parti ha offerto il minimo contributo alla ricostruzione dell'asse ereditario di e di Persona_2
. Persona_1
Le spese di CTU restano a carico di entrambe le parti, nella misura di ½ ciascuno.
PQM
Il Giudice definitivamente decidendo, così provvede: a) accerta che il testamento di del 20.11.1999 ha leso la quota di Persona_2 riserva di nella misura di € 29.541,67; Parte_1
b) accerta che il testamento di del 24.01.2020 ha leso la quota Persona_1 di riserva di nella misura di € 218.833,33; Parte_1
c) compensa interamente le spese processuali;
le spese di CTU restano a carico di entrambe le parti, nella misura di ½ ciascuno.
Livorno, 04.01.2025
Il Presidente est. dott. Massimo Orlando
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