Sentenza 27 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/03/2025, n. 2614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2614 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. 9896/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIAN
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Presidente rel est Dott. Laura Maria Cosmai
Dott. Susanna Terni Giudice
Dott. Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 13/03/2024 da
(nata a [...] il [...] Parte 1
Cod. Fisc. C.F. 1 residente in [...]19 20019 SETTIMO MILANESE ITALIA con l'Avv. MEGNA MARCELLA SUSANNA
e nato a [...] il [...]) Controparte 1
Cod. Fisc. C.F. 2 residente in [...]18 20014 NERVIANO ITALIA con l'Avv. DE PAOLI DENISE
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 4.5.2024
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITA'
GENITORIALE E PER IL MATENIMENTO DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO
***
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti, non unite in matrimonio, hanno intrattenuto una relazione dalla quale è nata il [...]
Persona 1
Parte 1Con ricorso iscritto a ruolo in data 13/03/2024 ha chiesto al Tribunale di regolamentare l'esercizio delle responsabilità genitoriale disponendo l'affidamento esclusivo della
Parte convenuta si è costituita in giudizio ha chiesto che la minore venisse affidata in maniera condivisa ad entrambi i genitori, non si è opposto al collocamento preferenziale della minore presso la madre, ha chiesto che venisse disciplinato il diritto di visita e che fosse contenuto in € 150,00 mensili l'assegno che il medesimo doveva ritenersi obbligato a corrispondere al titolo di contributo al mantenimento oltre al 50% delle spese straordinarie.
Successivamente tra le parti intervenivano accordi che provvedevano a depositare e sottoscrivere depositandole in data 17.2.2025
All'udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c. le parti confermati gli accordi raggiunti di seguito riportati
1. SULL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE
La figlia minore Per 1 viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori e collocata prevalentemente presso la madre nell'immobile sito in Settimo Milanese (MI), Via Di Vittorio n. 19.
2. SULLE MODALITA' DEI RAPPORTI CON CIASCUN GENITORE
2.1) Il padre potrà vedere e tenere con sé Per 1 salvo diverso accordo tra le parti e compatibilmente con gli impegni lavorativi e personali, andando a prenderla presso il luogo di residenza ed ivi riaccompagnandola, come segue:
- a settimane alterne dal venerdì sera fino alla domenica sera alle ore 21.30; un giorno o due giorni durante la settimana dall'uscita di scuola alle ore 19.30-20.00;
-
- durante le festività natalizie, ad anni alterni, dalla sera del 23.12 alla sera del 30.12 e dalla mattina del 31.12 alla sera del 6.01, nonché il giorno di Santo Stefano quando Per 1 trascorrerà il giorno di
Natale con la madre;
- durante le vacanze pasquali ad anni alterni dal giovedì sera al martedì sera.
2.2) Durante le vacanze estive Per 1 trascorrerà almeno 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno, con ciascun genitore che comunicherà almeno 15 giorni prima dell'eventuale partenza la destinazione della villeggiatura e ogni recapito utile. La bambina, salvo accordo diverso, dovrà essere prelevata e riaccompagnata al termine della vacanza nel luogo di residenza.
2.3) Il padre, compatibilmente con gli impegni della figlia, potrà altresì vedere e tenere con sé
Per_1 quando vorrà, previo avviso di almeno un giorno all'altro genitore (salvo reali ed effettive urgenze che rendono impossibile tale preavviso).
3. SUI RAPPORTI ECONOMICI corrisponderà alla sig.ra Parte 23.1) Il sig. Controparte 1 a titolo di concorso nel mantenimento della figlia minore Per 1 a decorrere dalla pubblicazione della sentenza, l'importo mensile di Euro 200,00 (duecento/00); detto importo sarà versato anticipatamente tramite bonifico bancario sul conto corrente indicato dalla sig.ra Pt 1 entro il giorno 15 di ogni mese. Decorso un anno dalla sentenza, detto importo sarà rivalutato annualmente prendendo come base di calcolo l'indice Istat del mese in cui verrà pubblicata la sentenza nel presente giudizio. 3.2) I genitori concorreranno nella misura del 50% ciascuno a tutte le spese straordinarie da sostenersi per la figlia. In particolare, secondo le linee guida del Tribunale di Milano, si intendono straordinarie: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: visite
.
specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
cure dentistiche presso strutture pubbliche;
trattamenti sanitari prescritti dal medico di base / specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; tickets sanitari;
occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
farmaci prescritti dal medico curante / pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
farmaci omeopatici. spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
libri di testo;
materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); assicurazione scolastica;
fondo cassa richiesto dalla scuola;
gite scolastiche senza pernottamento;
spese per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
corsi di specializzazione / master e corsi post universitari in Italia e all'estero; alloggio presso la sede universitaria;
• spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: corsi di lingue;
corsi di musica e strumenti musicali;
attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout, ecc.); baby-sitter; viaggi studio in Italia e all'estero, stages sportivi e vacanze senza i genitori;
spese per il conseguimento della patente di guida (visite, corso e lezioni); acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. Le spese straordinarie sostenute dovranno essere supportate da idonea documentazione utile ai fini fiscali di entrambi i genitori.
4. VARIE
4.1) L'assegno unico per la figlia Per 1 spetterà interamente alla sig.ra Pt 1 .
4.2) I sig.ri Pt_1 е CP 1 si impegnano a comunicarsi preventivamente ogni cambio di residenza, domicilio o dimora.
4.3) I sig.ri Pt_1 e CP 1 si autorizzano sin da ora al reciproco rilascio e/o al rinnovo del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio, anche in favore della figlia minore.
4.4) I sig.ri Pt_1 e e CP_1 dichiarano di avere definito qualsiasi rapporto economico- patrimoniale tra gli stessi pendente e di non avere nulla più reciprocamente a pretendere, salvo quanto concordato con il presente accordo. 4.5) Ciascuna parte si farà carico in via esclusiva delle spese e dei compensi professionali del legale dalla stessa incaricato.
I procuratori delle parti hanno chiesto al Collegio di recepire gli accordi dei genitori
Il Giudice delegato, ritenuto non necessario adottare provvedimenti temporanei ed ha rimesso la causa in decisione.
Sull'esercizio della responsabilità genitoriale e sul mantenimento della prole e varie
Il Collegio ritiene che gli accordi raggiunti dalle parti nel contesto dato rappresentino la migliore regolamentazione possibile dell'esercizio della responsabilità genitoriale e l'assetto abitativo, relazionale ed economico più rispondente all'interesse della figlia Per_2
[...]
[...] provvedimenti devono, pertanto, essere confermati in sentenza
Sulle spese di lite.
Come da accordo delle parti le spese devono essere compensate
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, definitivamente pronunciando nella controversia civile n.
9896 del 2024, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. La figlia minore Per 1 viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori e collocata prevalentemente presso la madre nell'immobile sito in Settimo Milanese (MI), Via Di Vittorio n. 19.
2. Il padre potrà vedere e tenere con sé Per_1 salvo diverso accordo tra le parti e compatibilmente con gli impegni lavorativi e personali, andando a prenderla presso il luogo di residenza ed ivi riaccompagnandola, come segue:
a settimane alterne dal venerdì sera fino alla domenica sera alle ore 21.30;
- un giorno o due giorni durante la settimana dall'uscita di scuola alle ore 19.30-20.00;
- durante le festività natalizie, ad anni alterni, dalla sera del 23.12 alla sera del 30.12 e dalla mattina del 31.12 alla sera del 6.01, nonché il giorno di Santo Stefano quando Per 1 trascorrerà il giorno di Natale con la madre;
- durante le vacanze pasquali ad anni alterni dal giovedì sera al martedì sera.
-Durante le vacanze estive Per 1 trascorrerà almeno 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno, con ciascun genitore che comunicherà almeno 15 giorni prima dell'eventuale partenza la destinazione della villeggiatura e ogni recapito utile. La bambina, salvo accordo diverso, dovrà essere prelevata e riaccompagnata al termine della vacanza nel luogo di residenza.
Il padre, compatibilmente con gli impegni della figlia, potrà altresì vedere e tenere con sé Per_1
-
quando vorrà, previo avviso di almeno un giorno all'altro genitore (salvo reali ed effettive urgenze che rendono impossibile tale preavviso).
a titolo di 3. Il sig. Controparte_1 corrisponderà alla sig.ra Parte_2 J
concorso nel mantenimento della figlia minore Per 1 a decorrere dalla pubblicazione della sentenza,
l'importo mensile di Euro 200,00 (duecento/00); detto importo sarà versato anticipatamente tramite bonifico bancario sul conto corrente indicato dalla sig.ra Pt 1 entro il giorno 15 di ogni mese.
Decorso un anno dalla sentenza, detto importo sarà rivalutato annualmente prendendo come base di calcolo l'indice Istat del mese in cui verrà pubblicata la sentenza nel presente giudizio.
I genitori concorreranno nella misura del 50% ciascuno a tutte le spese straordinarie da sostenersi per la figlia. In particolare, secondo le linee guida del Tribunale di Milano, si intendono straordinarie:
spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: visite
•
specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
cure dentistiche presso strutture pubbliche;
trattamenti sanitari prescritti dal medico di base / specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
tickets sanitari;
occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
farmaci prescritti dal medico curante / pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: cure dentistiche,
•
ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
farmaci omeopatici.
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: tasse
•
scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
libri di testo;
materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
dotazione informatica
(pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES);
assicurazione scolastica;
fondo cassa richiesto dalla scuola;
gite scolastiche senza pernottamento;
spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche
•
e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
corsi di specializzazione / master e corsi post universitari in Italia e all'estero; alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: corsi di lingue;
corsi di musica e strumenti musicali;
attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout, ecc.); baby-sitter; viaggi studio in Italia e all'estero,
stages sportivi e vacanze senza i genitori;
spese per il conseguimento della patente di guida
(visite, corso e lezioni); acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Le spese straordinarie sostenute dovranno essere supportate da idonea documentazione utile ai fini fiscali di entrambi i genitori.
4. L'assegno unico per la figlia Per 1 spetterà interamente alla sig.ra Pt 1 .
PRENDE ATTO CHE:
I sig.ri Pt 1 e CP 1 si impegnano a comunicarsi preventivamente ogni cambio di
•
residenza, domicilio o dimora.
I sig.ri Pt 1 e CP 1 si autorizzano sin da ora al reciproco rilascio e/o al rinnovo del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio, anche in favore della figlia minore.
I sig.ri Pt 1 e CP_1 dichiarano di avere definito qualsiasi rapporto economico-
•
patrimoniale tra gli stessi pendente e di non avere nulla più reciprocamente a pretendere, salvo quanto concordato con il presente accordo.
5. Compensa integralmente tra le parti le spese processuali
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 26.3.2025
Il Presidente rel est
Dott. Laura Maria Cosmai