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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/10/2025, n. 7567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7567 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro dott. Ada Bonfiglio ha emesso il giorno 22/10/2025, alla scadenza del termine per il deposito, ai sensi dell'art 127 ter cpc, delle note di trattazione scritta la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n.2344 del ruolo gen. dell'anno 2024
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti dagli avv.ti Amalfitano Maria Sofia e Fabio
Falanga, presso i quali elettivamente domicilia;
ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1 rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti dall'avv. Gianfranco Pepe , presso il quale elettivamente domicilia;
convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31.01.2025, il ricorrente in epigrafe ha dedotto di aver ricevuto dall' convenuto l'avviso di addebito n. 37120240017689204000 del 9 dicembre 2024, CP_2 per il presunto mancato pagamento di contributi I.V.S., dovuti a titolo di gestione commercianti, per un importo di euro 5.972,94 ; che in particolare, i contributi per i quali vi sarebbe stato un omesso pagamento sarebbero relativi al periodo ottobre 2022 – dicembre
2023; di non essersi trovato nell'anno 2022 ed in quello 2023, così come a tutt'oggi, in nessuna delle fattispecie tipiche previste dalla legge per il pagamento obbligatorio di contributi IVS fissi, essendo meramente socio di capitale con quota di minoranza di due società a responsabilità limitata e precisamente, la Controparte_3
e la di non avere, rispetto alle predette società, Controparte_4 alcun ruolo operativo o gestorio, né partecipa alla gestione amministrativa e commerciale delle stesse, come confermato dalle visure in atti , nonché dalle autodichiarazioni degli attuali amministratori delle società, già prodotte all' in autotutela;
di essere invece socio CP_1
e amministratore della società AZZURRA S.R.L., società immobiliare di gestione, che si occupa di gestire soltanto gli immobili di cui è proprietaria, svolgendo pertanto una attività di locazione immobiliare per definizione non rientrante nella nozione di “attività commerciale”
e che, come tale, non integra l'obbligo di iscrizione alla Gestione esercenti attività CP_ commerciali;
che invero, l'art. 1, comma 202, l. n. 662/1996 ha esteso l'assicurazione
– tramite l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti – a coloro che svolgono attività commerciali e di intermediazione in forma autonoma, ma al di fuori dell'esercizio di impresa;
che pertanto, l'obbligo di iscrizione alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali presuppone, necessariamente, la partecipazione personale del commerciante al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui ricorrenza deve essere provata dall'istituto assicuratore;
che l'iscrizione alla gestione commercianti è quindi obbligatoria, ai sensi della l. n. 662/96 art. 1 comma 203, ove si realizzino congiuntamente le ipotesi previste dalla legge;
che non sussistono, nel caso di specie, i presupposti oggettivi comportanti l'obbligo di iscrizione nella “gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali”, atteso che, nella nozione di “attività commerciale”, non rientra l'attività di mera locazione di immobili esercitata dalla società Azzurra s.r.l., che è una società immobiliare pura;
che risultano difettare altresì' i presupposti soggettivi per la pretesa contributiva avanzata , considerato che la società in questione possiede degli immobili di proprietà che loca a terzi sulla base di contratti pluriennali e la gestione di tale attività non comporta la sussistenza dei caratteri della abitualità e della prevalenza per la prestazione svolta.
Tanto premesso, rilevando l'assenza dei presupposti di legge per la pretesa contributiva avanzata dall' convenuto, e non avendo provveduto l , nel procedimento attivato CP_2 CP_1 in autotutela, a provvedere alla cancellazione della matricola n. 2131351110 , ha CP_1 concluso chiedendo “1- In via preliminare, di sospendere ai sensi dell'art. 47 d.lgs. n. 546/92
l'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito n. 37120240017689204000 (Doc. 1), sussistendo il fumus boni iuris, in quanto dai motivi addotti nel presente ricorso si palesa la fondatezza dello stesso, nonché il periculum in mora, ovvero il danno che al ricorrente potrebbe derivare dall'esecuzione dello stesso, attesa la grave lesione del diritto di libertà dello stesso e l'entità della pretesa creditoria, stante, oltretutto, la solare fondatezza dei motivi di opposizione;
2- Accertare e dichiarare la nullità dell'avviso di addebito n. 37120240017689204000, per i motivi esposti in ricorso, attesa la carenza dei presupposti previsti dalla legge per la pretesa contributiva da parte dell' , e per l'effetto condannare l a comunicare lo sgravio CP_1 CP_1 della pretesa contributiva oltre che alla cancellazione della matricola n. 2131351110 CP_1 del ricorrente, con decorrenza retroattiva dal 1 gennaio 2021;” Spese vinte.
Nel resistere alla domanda l ne ha dedotto l'infondatezza in fatto ed in diritto CP_1 chiedendone l'integrale rigetto .
In particolare, ha rappresentato che il ricorrente risulta essere socio nonché amministratore, dal 11/04/2015, della AZZURRA srl, e che l'oggetto sociale della predetta società comprende anche la compravendita di immobili ed altro, attività riconducibile al terziario e pertanto iscrivibile nella gestione commercianti;
ha poi evidenziato che il ricorrente non risulta essere iscritto ad altra gestione assicurativa e inoltre, come da visura in atti , per la società non risulta iscrizione nella gestione aziende e pertanto non risultano lavoratori dipendenti in capo alla stessa;
che l'altra socia, , non risulta essere iscritta Parte_2 nella gestione commercianti;
che l'avviso di addebito oggetto del ricorso, scaturisce dal mancato versamento dei contributi sui minimali inerenti l'anno 20223 (rectius 2023) come 1
2 3 4 rata e l'anno 2022 come 4 rata;
ha infine rappresentato che i termini di prescrizione sono stati sospesi dalle disposizioni emergenziali a seguito della emergenza da Covid 19 per un periodo complessivo di 311 giorni.
*****
In tema di gestione assicurativa del socio amministratore di s.r.l., la doppia iscrizione, alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995 ed alla gestione degli esercenti attività commerciali, di cui all'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996, pur essendo consentita, presuppone l'accertamento in concreto, con onere della prova a carico CP_ dell' , della partecipazione personale del socio all'attività aziendale commerciale in modo abituale e prevalente, da intendersi non soltanto come espletamento di un'attività esecutiva o materiale, ma anche organizzativa e direttiva di natura intellettuale, poiché anche in tal caso vi è un apporto personale all'attività di impresa, con ingerenza diretta e rilevante nel ciclo produttivo della stessa ( cfr Cass 24439/2023) Nello specifico, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, stante l'ampiezza della dizione usata dal legislatore, per partecipazione personale al lavoro aziendale deve intendersi non soltanto l'espletamento di un'attività esecutiva o materiale, ma anche di un'attività organizzativa e direttiva, di natura intellettuale, posto che anche con tale attività il socio offre il proprio personale apporto all'attività di impresa, ingerendosi direttamente ed in modo rilevante nel ciclo produttivo della stessa (Cass. n. 5360 del 2012, richiamata di recente da Cass.Ord. n. 35181 del 2021); vi rientrano, perciò, anche quelle attività di coordinamento dei dipendenti, contatto con i fornitori e i clienti, i rapporti con le banche.
Sussiste quindi l'obbligo di iscrizione ove sia svolta con carattere di abitualità e prevalenza rispetto agli altri fattori produttivi, oltre all'attività di organizzazione e coordinamento riconducibile ai compiti e poteri e doveri inerenti la carica sociale rivestita, anche l'attività operativa e commerciale tipica dell'azienda.
I Giudici di legittimità (v., per tutte Cass. n. 35181 del 2021, alla cui motivazione si rinvia) hanno affermato che, una volta stabilito che per il socio amministratore di società che partecipi all'attività aziendale vi possa essere, in via di principio, la doppia iscrizione consentita dalla legge (anche in base alla nuova norma interpretativa), rimane pur sempre da accertare in concreto, ai fini dell'iscrizione alla gestione commercianti, in ogni singola fattispecie, il presupposto della partecipazione personale all'attività aziendale commerciale in modo abituale e prevalente, con onere della prova a carico dell' . CP_1
Secondo la più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. nn. 8474 del 2017, 1683 del
2021) - che ha riconsiderato, in senso estensivo, il tema già esaminato dalla sentenza di
Cass.,Sez.Un., n. 3240 del 2010 - il requisito della partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza deve essere inteso in relazione ad un criterio non predeterminato di tempo e di reddito, da accertarsi in senso relativo e soggettivo, ossia facendo riferimento alle attività lavorative espletate dal soggetto considerato in seno alla stessa attività aziendale costituente l'oggetto sociale della s.r.l. (ovviamente al netto dell'attività esercitata in quanto amministratore) e non già comparativamente con riferimento a tutti gli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali) dell'impresa.
In tale logica estensiva ed unificante diventa necessario considerare la partecipazione al lavoro aziendale, e, come già osservato da Cass. n. 5360 del 2012, stante l'ampiezza della dizione usata dal legislatore, per partecipazione personale al lavoro aziendale deve intendersi non soltanto l'espletamento di un'attività esecutiva o materiale, ma anche di un'attività organizzativa e direttiva, di natura intellettuale, posto che anche con tale attività il socio offre il proprio personale apporto all'attività di impresa, ingerendosi direttamente ed in modo rilevante nel ciclo produttivo della stessa.
Tuttavia la partecipazione personale al lavoro aziendale in modo abituale e prevalente
(anche attraverso un'attività di coordinamento e direttiva) è cosa diversa e non può essere scambiata con l'espletamento dell'attività di amministratore per la quale il socio è iscritto alla gestione separata, ed occorre distinguere perciò tra prestazione di lavoro ed attività di amministratore. L'attività di amministratore si basa su una relazione di immedesimazione organica o al limite di mandato ex art. 2260 c.c. e comporta, a seconda della concreta delega, la partecipazione ad un'attività di gestione, l'espletamento di una attività d'impulso e di rappresentanza che è rivolta ad eseguire il contratto di società assicurando il funzionamento dell'organismo sociale e sotto certi aspetti la sua stessa esistenza. L'attività lavorativa è, invece, rivolta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, al suo raggiungimento operativo, attraverso il concorso dell'opera prestata a favore della società dai soci, e dagli altri lavoratori subordinati o autonomi
Applicando detti principi alla fattispecie in esame, deve rilevarsi che, da un lato, il ricorrente ha dedotto di non aver svolto alcun tipo di attività, né di tipo operatovo né gestorio per la e la e di Controparte_3 Controparte_4 essere socio e amministratore della società Azzurra s.r.l., P., che è una società immobiliare che gestisce soltanto gli immobili di cui è proprietaria, evidenziando che l'attività di locazione immobiliare non rientrante nella nozione di “attività commerciale” che determina l'obbligo di iscrizione alla Gestione esercenti attività commerciali
D'altro lato, l ha fondato la pretesa creditoria, unicamente sull'assunto che il ricorrente CP_1
è socio nonché amministratore, dal 11/04/2015, della AZZURRA srl, evidenziando che dall'oggetto sociale della società emerge che l'attività della società comprende anche la compravendita di immobili ed altro, attività riconducibile al terziario e pertanto iscrivibile nella gestione commercianti.
In altri termini l ha desunto l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti sulla base CP_1 di elementi evinti dalla visura della CCIAA e in particolare dall'oggetto sociale della srl
Azzurra, da cui tuttavia risulta pure che l'attività prevalente è quella della 'locazione immobiliare di beni propri' ( cfr Visura in atti)
Tanto doverosamente premesso, al fine della delimitazione del tema d'indagine, deve ritenersi che l , onerato della relativa prova, non ha fornito elementi di fatto utili per CP_1 poter affermare che l'attività svolta dal ricorrente per quest'ultima società – cui soltanto si riferisce la difesa dell' -, al netto delle incombenze svolte come amministratore, sia CP_2 riconducibile a quella di natura commerciale nel senso chiarito dalla Giurisprudenza di legittimità in sintesi sopra riportata.
La Suprema Corte, da ultimo con ordinanza n. 20258/2021, nel dare continuità al principio già reiteratamente affermato (tra le tante, Cass. Sez. L, Ordinanza n. 5052 del 2020. N.
3479/20, 17643/16 ) ha ribadito che, ai fini della iscrizione nella gestione commercianti,
l'attività di mera riscossione dei canoni di un immobile affittato non costituisce di norma attività di impresa, indipendentemente dal fatto che ad esercitarla sia una società commerciale (Cass. n. 3145 del 2013), salvo che si dia prova che costituisca attività commerciale di intermediazione immobiliare (Cass. n. 845 del 2010; Cass. 24.5.2018 n.
12981), e che inoltre l'eventuale impiego dello schema societario per attività di mero godimento, in implicito contrasto con il disposto dell'art. 2248 cc, non può trovare una sanzione indiretta nel riconoscimento di un obbligo contributivo di cui difettino i presupposti, per come sopra ricostruiti (Cass. n. 27588 del 2016).
4. Inoltre, è stato precisato che l'onere della prova grava sull'ente che esige i contributi (Cass. n. 3835 del 2016; Cass. n. 5210 del
2017) ed esso può dirsi assolto attraverso la prova di un effettivo svolgimento di una attività di lavoro prevalente ed abituale all'interno della società, rispetto alla quale la dichiarazione del contribuente nella compilazione del modello unico può svolgere una funzione probatoria a condizione che la stessa offra gli elementi di fatto da cui sia desumibile la sussistenza effettiva dell'attività lavorativa, riguardando altrimenti la citata annotazione soltanto le pretese impositive che si fondino sui dati allegati dall'obbligato (Cass. n. 8611 del 2019;
Cass n. 19467 del 2018).
Conclusivamente il ricorso va accolto, in quanto, allo stato degli atti e quindi degli elementi di giudizio di cui si dispone, per il periodo che si sta esaminando – in riferimento al quale soltanto è stata esaminata in questa sede la pretesa creditoria di cui all'avviso di addebito opposto-, non è stata fornita alcuna prova concreta e specifica della sussistenza delle condizioni per l'iscrizione del ricorrente nella gestione commercianti.
Le spese seguono la soccombe za e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
a) accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto dichiara illegittima l'iscrizione del ricorrente alla gestione commercianti per il periodo oggetto i giudizio e il ricorrente non tenuto al versamento di complessivi € 5.972,94 di cui all'avviso di addebito n. n.
37120240017689204000 b) condanna l al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi CP_1
€ 2.700,00 oltre spese generali IVA e Cpa come per legge
Napoli 22.10.2025
Il giudice del lavoro
Dott.ssa Ada Bonfiglio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro dott. Ada Bonfiglio ha emesso il giorno 22/10/2025, alla scadenza del termine per il deposito, ai sensi dell'art 127 ter cpc, delle note di trattazione scritta la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n.2344 del ruolo gen. dell'anno 2024
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti dagli avv.ti Amalfitano Maria Sofia e Fabio
Falanga, presso i quali elettivamente domicilia;
ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1 rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti dall'avv. Gianfranco Pepe , presso il quale elettivamente domicilia;
convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31.01.2025, il ricorrente in epigrafe ha dedotto di aver ricevuto dall' convenuto l'avviso di addebito n. 37120240017689204000 del 9 dicembre 2024, CP_2 per il presunto mancato pagamento di contributi I.V.S., dovuti a titolo di gestione commercianti, per un importo di euro 5.972,94 ; che in particolare, i contributi per i quali vi sarebbe stato un omesso pagamento sarebbero relativi al periodo ottobre 2022 – dicembre
2023; di non essersi trovato nell'anno 2022 ed in quello 2023, così come a tutt'oggi, in nessuna delle fattispecie tipiche previste dalla legge per il pagamento obbligatorio di contributi IVS fissi, essendo meramente socio di capitale con quota di minoranza di due società a responsabilità limitata e precisamente, la Controparte_3
e la di non avere, rispetto alle predette società, Controparte_4 alcun ruolo operativo o gestorio, né partecipa alla gestione amministrativa e commerciale delle stesse, come confermato dalle visure in atti , nonché dalle autodichiarazioni degli attuali amministratori delle società, già prodotte all' in autotutela;
di essere invece socio CP_1
e amministratore della società AZZURRA S.R.L., società immobiliare di gestione, che si occupa di gestire soltanto gli immobili di cui è proprietaria, svolgendo pertanto una attività di locazione immobiliare per definizione non rientrante nella nozione di “attività commerciale”
e che, come tale, non integra l'obbligo di iscrizione alla Gestione esercenti attività CP_ commerciali;
che invero, l'art. 1, comma 202, l. n. 662/1996 ha esteso l'assicurazione
– tramite l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti – a coloro che svolgono attività commerciali e di intermediazione in forma autonoma, ma al di fuori dell'esercizio di impresa;
che pertanto, l'obbligo di iscrizione alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali presuppone, necessariamente, la partecipazione personale del commerciante al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui ricorrenza deve essere provata dall'istituto assicuratore;
che l'iscrizione alla gestione commercianti è quindi obbligatoria, ai sensi della l. n. 662/96 art. 1 comma 203, ove si realizzino congiuntamente le ipotesi previste dalla legge;
che non sussistono, nel caso di specie, i presupposti oggettivi comportanti l'obbligo di iscrizione nella “gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali”, atteso che, nella nozione di “attività commerciale”, non rientra l'attività di mera locazione di immobili esercitata dalla società Azzurra s.r.l., che è una società immobiliare pura;
che risultano difettare altresì' i presupposti soggettivi per la pretesa contributiva avanzata , considerato che la società in questione possiede degli immobili di proprietà che loca a terzi sulla base di contratti pluriennali e la gestione di tale attività non comporta la sussistenza dei caratteri della abitualità e della prevalenza per la prestazione svolta.
Tanto premesso, rilevando l'assenza dei presupposti di legge per la pretesa contributiva avanzata dall' convenuto, e non avendo provveduto l , nel procedimento attivato CP_2 CP_1 in autotutela, a provvedere alla cancellazione della matricola n. 2131351110 , ha CP_1 concluso chiedendo “1- In via preliminare, di sospendere ai sensi dell'art. 47 d.lgs. n. 546/92
l'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito n. 37120240017689204000 (Doc. 1), sussistendo il fumus boni iuris, in quanto dai motivi addotti nel presente ricorso si palesa la fondatezza dello stesso, nonché il periculum in mora, ovvero il danno che al ricorrente potrebbe derivare dall'esecuzione dello stesso, attesa la grave lesione del diritto di libertà dello stesso e l'entità della pretesa creditoria, stante, oltretutto, la solare fondatezza dei motivi di opposizione;
2- Accertare e dichiarare la nullità dell'avviso di addebito n. 37120240017689204000, per i motivi esposti in ricorso, attesa la carenza dei presupposti previsti dalla legge per la pretesa contributiva da parte dell' , e per l'effetto condannare l a comunicare lo sgravio CP_1 CP_1 della pretesa contributiva oltre che alla cancellazione della matricola n. 2131351110 CP_1 del ricorrente, con decorrenza retroattiva dal 1 gennaio 2021;” Spese vinte.
Nel resistere alla domanda l ne ha dedotto l'infondatezza in fatto ed in diritto CP_1 chiedendone l'integrale rigetto .
In particolare, ha rappresentato che il ricorrente risulta essere socio nonché amministratore, dal 11/04/2015, della AZZURRA srl, e che l'oggetto sociale della predetta società comprende anche la compravendita di immobili ed altro, attività riconducibile al terziario e pertanto iscrivibile nella gestione commercianti;
ha poi evidenziato che il ricorrente non risulta essere iscritto ad altra gestione assicurativa e inoltre, come da visura in atti , per la società non risulta iscrizione nella gestione aziende e pertanto non risultano lavoratori dipendenti in capo alla stessa;
che l'altra socia, , non risulta essere iscritta Parte_2 nella gestione commercianti;
che l'avviso di addebito oggetto del ricorso, scaturisce dal mancato versamento dei contributi sui minimali inerenti l'anno 20223 (rectius 2023) come 1
2 3 4 rata e l'anno 2022 come 4 rata;
ha infine rappresentato che i termini di prescrizione sono stati sospesi dalle disposizioni emergenziali a seguito della emergenza da Covid 19 per un periodo complessivo di 311 giorni.
*****
In tema di gestione assicurativa del socio amministratore di s.r.l., la doppia iscrizione, alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995 ed alla gestione degli esercenti attività commerciali, di cui all'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996, pur essendo consentita, presuppone l'accertamento in concreto, con onere della prova a carico CP_ dell' , della partecipazione personale del socio all'attività aziendale commerciale in modo abituale e prevalente, da intendersi non soltanto come espletamento di un'attività esecutiva o materiale, ma anche organizzativa e direttiva di natura intellettuale, poiché anche in tal caso vi è un apporto personale all'attività di impresa, con ingerenza diretta e rilevante nel ciclo produttivo della stessa ( cfr Cass 24439/2023) Nello specifico, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, stante l'ampiezza della dizione usata dal legislatore, per partecipazione personale al lavoro aziendale deve intendersi non soltanto l'espletamento di un'attività esecutiva o materiale, ma anche di un'attività organizzativa e direttiva, di natura intellettuale, posto che anche con tale attività il socio offre il proprio personale apporto all'attività di impresa, ingerendosi direttamente ed in modo rilevante nel ciclo produttivo della stessa (Cass. n. 5360 del 2012, richiamata di recente da Cass.Ord. n. 35181 del 2021); vi rientrano, perciò, anche quelle attività di coordinamento dei dipendenti, contatto con i fornitori e i clienti, i rapporti con le banche.
Sussiste quindi l'obbligo di iscrizione ove sia svolta con carattere di abitualità e prevalenza rispetto agli altri fattori produttivi, oltre all'attività di organizzazione e coordinamento riconducibile ai compiti e poteri e doveri inerenti la carica sociale rivestita, anche l'attività operativa e commerciale tipica dell'azienda.
I Giudici di legittimità (v., per tutte Cass. n. 35181 del 2021, alla cui motivazione si rinvia) hanno affermato che, una volta stabilito che per il socio amministratore di società che partecipi all'attività aziendale vi possa essere, in via di principio, la doppia iscrizione consentita dalla legge (anche in base alla nuova norma interpretativa), rimane pur sempre da accertare in concreto, ai fini dell'iscrizione alla gestione commercianti, in ogni singola fattispecie, il presupposto della partecipazione personale all'attività aziendale commerciale in modo abituale e prevalente, con onere della prova a carico dell' . CP_1
Secondo la più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. nn. 8474 del 2017, 1683 del
2021) - che ha riconsiderato, in senso estensivo, il tema già esaminato dalla sentenza di
Cass.,Sez.Un., n. 3240 del 2010 - il requisito della partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza deve essere inteso in relazione ad un criterio non predeterminato di tempo e di reddito, da accertarsi in senso relativo e soggettivo, ossia facendo riferimento alle attività lavorative espletate dal soggetto considerato in seno alla stessa attività aziendale costituente l'oggetto sociale della s.r.l. (ovviamente al netto dell'attività esercitata in quanto amministratore) e non già comparativamente con riferimento a tutti gli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali) dell'impresa.
In tale logica estensiva ed unificante diventa necessario considerare la partecipazione al lavoro aziendale, e, come già osservato da Cass. n. 5360 del 2012, stante l'ampiezza della dizione usata dal legislatore, per partecipazione personale al lavoro aziendale deve intendersi non soltanto l'espletamento di un'attività esecutiva o materiale, ma anche di un'attività organizzativa e direttiva, di natura intellettuale, posto che anche con tale attività il socio offre il proprio personale apporto all'attività di impresa, ingerendosi direttamente ed in modo rilevante nel ciclo produttivo della stessa.
Tuttavia la partecipazione personale al lavoro aziendale in modo abituale e prevalente
(anche attraverso un'attività di coordinamento e direttiva) è cosa diversa e non può essere scambiata con l'espletamento dell'attività di amministratore per la quale il socio è iscritto alla gestione separata, ed occorre distinguere perciò tra prestazione di lavoro ed attività di amministratore. L'attività di amministratore si basa su una relazione di immedesimazione organica o al limite di mandato ex art. 2260 c.c. e comporta, a seconda della concreta delega, la partecipazione ad un'attività di gestione, l'espletamento di una attività d'impulso e di rappresentanza che è rivolta ad eseguire il contratto di società assicurando il funzionamento dell'organismo sociale e sotto certi aspetti la sua stessa esistenza. L'attività lavorativa è, invece, rivolta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, al suo raggiungimento operativo, attraverso il concorso dell'opera prestata a favore della società dai soci, e dagli altri lavoratori subordinati o autonomi
Applicando detti principi alla fattispecie in esame, deve rilevarsi che, da un lato, il ricorrente ha dedotto di non aver svolto alcun tipo di attività, né di tipo operatovo né gestorio per la e la e di Controparte_3 Controparte_4 essere socio e amministratore della società Azzurra s.r.l., P., che è una società immobiliare che gestisce soltanto gli immobili di cui è proprietaria, evidenziando che l'attività di locazione immobiliare non rientrante nella nozione di “attività commerciale” che determina l'obbligo di iscrizione alla Gestione esercenti attività commerciali
D'altro lato, l ha fondato la pretesa creditoria, unicamente sull'assunto che il ricorrente CP_1
è socio nonché amministratore, dal 11/04/2015, della AZZURRA srl, evidenziando che dall'oggetto sociale della società emerge che l'attività della società comprende anche la compravendita di immobili ed altro, attività riconducibile al terziario e pertanto iscrivibile nella gestione commercianti.
In altri termini l ha desunto l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti sulla base CP_1 di elementi evinti dalla visura della CCIAA e in particolare dall'oggetto sociale della srl
Azzurra, da cui tuttavia risulta pure che l'attività prevalente è quella della 'locazione immobiliare di beni propri' ( cfr Visura in atti)
Tanto doverosamente premesso, al fine della delimitazione del tema d'indagine, deve ritenersi che l , onerato della relativa prova, non ha fornito elementi di fatto utili per CP_1 poter affermare che l'attività svolta dal ricorrente per quest'ultima società – cui soltanto si riferisce la difesa dell' -, al netto delle incombenze svolte come amministratore, sia CP_2 riconducibile a quella di natura commerciale nel senso chiarito dalla Giurisprudenza di legittimità in sintesi sopra riportata.
La Suprema Corte, da ultimo con ordinanza n. 20258/2021, nel dare continuità al principio già reiteratamente affermato (tra le tante, Cass. Sez. L, Ordinanza n. 5052 del 2020. N.
3479/20, 17643/16 ) ha ribadito che, ai fini della iscrizione nella gestione commercianti,
l'attività di mera riscossione dei canoni di un immobile affittato non costituisce di norma attività di impresa, indipendentemente dal fatto che ad esercitarla sia una società commerciale (Cass. n. 3145 del 2013), salvo che si dia prova che costituisca attività commerciale di intermediazione immobiliare (Cass. n. 845 del 2010; Cass. 24.5.2018 n.
12981), e che inoltre l'eventuale impiego dello schema societario per attività di mero godimento, in implicito contrasto con il disposto dell'art. 2248 cc, non può trovare una sanzione indiretta nel riconoscimento di un obbligo contributivo di cui difettino i presupposti, per come sopra ricostruiti (Cass. n. 27588 del 2016).
4. Inoltre, è stato precisato che l'onere della prova grava sull'ente che esige i contributi (Cass. n. 3835 del 2016; Cass. n. 5210 del
2017) ed esso può dirsi assolto attraverso la prova di un effettivo svolgimento di una attività di lavoro prevalente ed abituale all'interno della società, rispetto alla quale la dichiarazione del contribuente nella compilazione del modello unico può svolgere una funzione probatoria a condizione che la stessa offra gli elementi di fatto da cui sia desumibile la sussistenza effettiva dell'attività lavorativa, riguardando altrimenti la citata annotazione soltanto le pretese impositive che si fondino sui dati allegati dall'obbligato (Cass. n. 8611 del 2019;
Cass n. 19467 del 2018).
Conclusivamente il ricorso va accolto, in quanto, allo stato degli atti e quindi degli elementi di giudizio di cui si dispone, per il periodo che si sta esaminando – in riferimento al quale soltanto è stata esaminata in questa sede la pretesa creditoria di cui all'avviso di addebito opposto-, non è stata fornita alcuna prova concreta e specifica della sussistenza delle condizioni per l'iscrizione del ricorrente nella gestione commercianti.
Le spese seguono la soccombe za e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
a) accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto dichiara illegittima l'iscrizione del ricorrente alla gestione commercianti per il periodo oggetto i giudizio e il ricorrente non tenuto al versamento di complessivi € 5.972,94 di cui all'avviso di addebito n. n.
37120240017689204000 b) condanna l al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi CP_1
€ 2.700,00 oltre spese generali IVA e Cpa come per legge
Napoli 22.10.2025
Il giudice del lavoro
Dott.ssa Ada Bonfiglio