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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 13/01/2025, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
R. Gen. n. 970/2020 I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, così composta:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere rel.
Dott. Michele Stagno Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 970/2020 R.G. promossa con atto di citazione notificato OGGETTO:
in data 28 aprile 2021 e posta in decisione all'udienza collegiale del 3 luglio Deposito
2024 Codice: 140037
d a con il patrocinio degli Avv.ti Pierpaolo Camadini, Parte_1
Mauro Gheda e Marco Rodondi
APPELLANTE
c o n t r o
con il patrocinio dell'Avv.ti Roberto Berera e Controparte_1
Cristina Buffoli
APPELLATO
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo, pubblicata in data 10
ottobre 2020, n. 1381/2020.
1 CONCLUSIONI
Dell'appellante
“Previe tutte le declaratorie del caso, per tutti i motivi in atti, ogni contraria domanda, eccezione, allegazione e produzione disattesa: nel merito in via principale riformare la sentenza del Tribunale nel punto 2 “rigetta le domande di e nel punto 4 “condanna al pagamento, in Parte_1 Parte_1
favore di delle spese processuali, liquidate in € 23,78 per Controparte_1
spese vive ed € 9.275,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%”, e per l'effetto accogliere le conclusioni come da nota depositata, e quindi “nel merito accertare e/o dichiarare che tra e Parte_1
è stato concluso, a decorrere da aprile 2018, contratto di deposito CP_1
per i beni prima oggetto del sequestro di cui in atti. Accertare e/o dichiarare la legittimità del recesso del suddetto contratto operato da con Parte_1
lettera raccomandata del dicembre 2018. Conseguentemente, condannare a provvedere al pagamento di quanto dovuto da aprile 2018 CP_1
all'effettiva liberazione, dedotti gli acconti versati. In ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari”. In via subordinata, riformare la sentenza del
Tribunale nel punto 4 “condanna al pagamento, in favore di Parte_1
delle spese processuali, liquidate in € 23,78 per spese vive Controparte_1
ed € 9.275,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del
15%”, e per l'effetto compensare le spese del giudizio di primo grado o ridurre l'importo dovuto ad € 3.972,00 o ad € 4.355,00. In via istruttoria si insiste per l'acquisizione delle allegazioni documentali già rese nell'interesse della e si chiede che venga disposta prima che la Corte Parte_1
2 trattenga la causa in decisione l'audizione del teste già indicato sia nella memoria ex art. 183 c.p.c. n. 2 che nel foglio di precisazione delle conclusioni
Dott.ssa dipendente in servizio presso la Testimone_1 Parte_1
sede centrale in Bergamo, via Depretis n. 3, sui seguenti capitoli di prova: 1)
Vero che nel febbraio 2017, in vista della imminente Controparte_1
definizione degli accordi divisionali con la sig.ra aveva chiesto di Pt_2
depositare parte dei beni oggetto di sequestro nel box n. 65, asportandoli dall'originario box 65? 2) Vero che il aveva espressamente Controparte_1
riferito di voler pagare solo l'importo della locazione dei locali, senza aver dichiarato in modo chiaro ed esplicito il valore dei beni che avrebbe ivi custodito? 3) Vero che a era stato riferito che questo non era Controparte_1
possibile, essendo necessario dichiarare il valore dei beni che si dovevano custodire nell'armadio a muro per ovvie ragioni assicurative? 4) Vero che la dichiarazione del valore influisce sul tariffario? 5) Vero che Controparte_1
in quella occasione, aveva fatto riferimento per il valore di quanto avrebbe stipato nel box n. 65, alla perizia redatta dal CTU in corso di causa, in possesso di ? 6) Vero che si è rifiutato di Parte_1 Controparte_1
sottoscrivere un contratto? 7) Vero che in data 8 febbraio 2017
[...]
ha avuto accesso alla sede con addetti della ditta Colleoni CP_1 Parte_1
per allestire il box n. 65? 8) Vero che tra la fine del sequestro Controparte_1
e i fatti per cui è causa, ha avuto libero accesso al Caveau come ogni altro cliente ? In ogni caso con vittoria del compenso professionale e delle Parte_1
spese relativo ad entrambi i gradi del giudizio.”
Dell'appellato
3 “contrariis reiectis, previo rigetto di tutte le domande proposte da controparte, così giudicare: - in via preliminare: accertato e dichiarato che il doc. n. 12, risalente al 2017, è stato depositato tardivamente da per Parte_1
la prima volta nel presente grado d'appello ed è quindi nuovo ed inammissibile ex art. 345 comma 3 cpc., espungersi il documento medesimo dal giudizio senza tenerne in conto alcuno ai fini del giudicare;
- in via principale: rigettarsi i motivi d'appello e le domande formulati da Parte_1
in quanto infondati in fatto e diritto per i motivi esposti in atti e, per
[...]
l'effetto, confermarsi la sentenza n. 1381/2020 del Tribunale di Bergamo;
-
solo in via subordinata: determinarsi il corrispettivo dovuto dal signor a fronte della occupazione del caveau n. 65 con riferimento a CP_1
quanto da egli corrisposto per il medesimo servizio sino al 2018 (€. 1.473,81
annui IVA inclusa) per il solo periodo gennaio-febbraio 2019 e quindi in €.
245,63 inclusa IVA;
- in via ulteriormente subordinata: determinarsi il corrispettivo dovuto dal signor a fronte della occupazione del CP_1
caveau n. 65 nell'importo da egli offerto con pec 4.4.2019, pari ad €. 491,26
inclusa IVA;
- in via ancora subordinata: determinarsi il corrispettivo dovuto dal signor a fronte della occupazione del caveau n. 65 con CP_1
riferimento, ex art. 1781 cod. civ., al rimborso delle sole spese sostenute per assicurare la custodia dei beni per il solo periodo gennaio-febbraio 2019; - In
via istruttoria: ammettersi, solo occorrendo: A)- prova per testi: si rileva che nelle “note per la trattazione scritta dell'udienza nell'interesse di Parte_1
del 22.4.2021, relative all'udienza del 28.4.2021, la difesa di
[...] Parte_1
ha dichiarato “documentale e non contestato” i capitoli nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
4 10, 12, 13, 14, 18, 20, 21, 22, 23, 27: ne discende che tutte le circostanze dedotte nei suddetti capitoli sono ammesse da controparte, tal che non è più
necessaria la prova sui capitoli medesimi. Si insiste per l'ammissione dei rimanenti capitoli di prova, di seguito elencati: 8) - vero che il 26 febbraio
2018 il signor ha richiesto alla dott.ssa di CP_1 Testimone_1 Parte_1
di pagare il corrispettivo dell'occupazione del caveau 65 relativo alla annualità 2017 ed al 2018; 9) - vero che il 26 febbraio 2018, nella circostanza di cui al precedente capitolo 8) -, la dott.ssa di ha Testimone_1 Parte_1
indicato gli importi dovuti da per il 2017 €. 1.473,81 e per il 2018 CP_1
in ulteriori €. 1.473,81, per un totale di €. 2.947,62 per il biennio 2017/2018,
come dalla suddetta dott.ssa scritto in calce ad una copia della Testimone_1
fattura dell'anno 2016 che si rammostra al teste (doc. n. 6 primo grado); 10)
- vero che il 26 febbraio 2018, nella circostanza di cui al precedente capitolo
8) -, il signor ha consegnato alla dott.ssa l'assegno CP_1 Testimone_1
bancario Unicredit n. 7605933803-00 intestato a per Parte_1
l'importo di €. 2.947,62 (doc. n. 4a primo grado), a pagamento del corrispettivo dell'occupazione del caveau 65 relativo alla annualità 2017 ed al 2018; 11) - vero che il 26 febbraio 2018, nella circostanza di cui al precedente capitolo 8) -, al momento del pagamento il signor ha CP_1
fatto comunque presente alla dott.ssa di che avrebbe Testimone_1 Parte_1
provveduto al pagamento per l'intero anno in corso 2018, nonostante, in conseguenza del raggiunto accordo, il sequestro sarebbe stato a breve revocato;
15) - vero che nei giorni 4, 5, e 6 dicembre 2018 il signor CP_1
ha chiesto di potere conferire con la dott.ssa sua referente Testimone_1
5 presso , ma comunicava che la stessa era assente;
16) - dica Parte_1 Parte_1
il teste se nei giorni 4, 5, e 6 dicembre 2018 il signor dopo avere CP_1
chiesto di potere conferire con la dott.ssa ha potuto Testimone_1
incontrare un qualsiasi altro responsabile di;
17) - vero che il Parte_1
6.3.2019 il signor si presentava quindi presso i locali di CP_1 Parte_1
per procedere ad asportare i beni di sua proprietà, come preannunziato;
19) -
vero che in data 6.3.2019 presso i locali di , alla presenza della Parte_1
dott.ssa di e dell'avv. Metelli, il signor ha ribadito Pt_3 Parte_1 CP_1
la propria intenzione di corrispondere il dovuto per i primi due mesi dell'anno
2019 dopo avere liberato il box n. 65, facendo presente che nel calcolo del dovuto si sarebbe potuto tenere conto anche del periodo di tempo ulteriore,
necessario a liberare il box medesimo; 24) - vero che la pretesa di Parte_1
di riscontrare tutte le opere di prima che fossero asportate ha CP_1
comportato un allungamento dei tempi preventivati per l'esecuzione dell'ordinanza; 25) - vero che il signor si è quindi visto costretto a CP_1
riconsiderare i propri originari programmi, in base ai quali avrebbe provveduto ad imballare le opere una ad una ed a trasferire personalmente, a fine giornata, le opere imballate;
26) - vero che in data 5.11.2019 il signor ha quindi contattato la società perché CP_1 Controparte_2
mettesse a disposizione alcuni operai ed un furgone, così da trasferire rapidamente le opere, anche in assenza di un accurato imballaggio. 28) - vero che il 6.11.2019 alle 14,45 ha impedito al signor Parte_1 Parte_4
ed agli operai della ditta Colleoni di accedere alla sede di medesima Parte_1
per asportare le 191 opere che erano state “riscontrate” in mattinata. Si chiede
6 il rigetto delle istanze istruttorie di controparte per i motivi già indicati nella terza memoria ex art. 183 comma 6 cpc. datata 8.3.2020. Si chiede di essere autorizzati alla prova contraria sui capitoli di controparte che dovessero essere ammessi con i testi di seguito indicati: - ÈV SS di Firenze;
Avv. Cristina Sangaletti di Bergamo;
C/O Si Testimone_1 Parte_1
chiede altresì, a prova contraria, l'ammissione dei seguenti capitoli: 29) -
vero che il 26 febbraio 2018 il signor ha richiesto alla dott.ssa CP_1
di pagare il corrispettivo dell'occupazione del Parte_5 Parte_1
caveau 65 relativo alla annualità 2017 ed al 2018; 30) - vero che il 26 febbraio
2018, nella circostanza di cui al precedente capitolo 29) - la dott.ssa
[...]
ha indicato gli importi dovuti da per il 2017 €. Parte_6 CP_1
1.473,81 e per il 2018 in ulteriori €. 1.473,81, per un totale di €. 2.947,62 per il biennio 2017/2018, come dalla suddetta dott.ssa scritto in Testimone_1
calce ad una copia della fattura dell'anno 2016 che si rammostra al teste (doc.
n. 6 primo grado); 31) - dica il teste se durante le operazioni di divisione svoltesi nei giorni 13-16 febbraio 2017 i funzionari di o il legale di Parte_1
, avv. Laura Gandolfi, tutti presenti nella circostanza, hanno chiesto Parte_1
a di stipulare un nuovo contratto avente ad oggetto la locazione del CP_1
caveau n. 65; 32) - vero che nei mesi di gennaio-febbraio 2017 ha Parte_1
richiesto al difensore della signora ed a Lei di ottenere un elenco Pt_2
delle opere oggetto di sequestro e depositate nei caveau n. 54 e 64; 33) - dica il teste se ha ricevuto dal difensore della signora e/o da Parte_1 Pt_2
Lei la documentazione indicata nel precedente cap. 32; Si indicano quali testi:
- ÈV SS di Firenze sui capp. da n. 8 a n. 19 inclusi e sui capp. da
7 n. 21 a n. 33 inclusi;
- di Bergamo sul cap. n. 8; - Testimone_2 [...]
di Bergamo sul cap. n. 8; - C/O sui Tes_3 Testimone_1 Parte_1
capp. da n.8 a 16 inclusi e sui capp. n. 29 e 30; - avv. Cristina Sangaletti di
Bergamo sul cap. n. 8 e sui capp. n. 31-33; - dott.ssa Testimone_4
di Bergamo sui capp. da n. 24 a n. 28 inclusi;
- sig. società Testimone_5
sui capp. 26 e 28. Quanto alla produzione Controparte_2
documentale di controparte si rinnovano e si ribadiscono le contestazioni svolte nella terza memoria ex art. 183 comma 6 cpc. datata 8.2.2020. B) -
Ordini di esibizione. - si chiede che il Giudice ordini a di esibire, ex Parte_1
art. 210 c.p.c. a) il reale tariffario di , relativo alla occupazione dei Parte_1
boxes (caveaux), che preveda il variare del canone al variare del valore assicurativo dei beni custoditi b) la fattura emessa a fronte del pagamento effettuato dal signor il 26 febbraio 2018 quale corrispettivo per CP_1
l'occupazione del caveau n. 65 per le annualità 2017 e 2018 e la relativa appostazione sul registro fatture / IVA di;
C) Consulenza Tecnica. Parte_1
- si chiede che, occorrendo, venga disposta CTU contabile volta a determinare le sole spese sostenute da per la custodia dei beni di Parte_1
per il periodo gennaio-febbraio 2019; - In ogni caso: con vittoria CP_1
di spese e competenze di entrambi i gradi e del procedimento incidentale ex
art. 351 comma 3 cpc., oltre IVA, CPA e spese generali 15%”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., poi convertito in procedimento ordinario,
ha convenuto in giudizio deducendo aver Parte_1 Controparte_1
8 stipulato oralmente col convenuto un contratto di deposito avente ad oggetto la custodia all'interno del suo caveau nel box n. 65 di beni mobili facenti parte dell'asse ereditario di (circa 1.100 opere d'arte), di avere CP_3
legittimamente comunicato il recesso da tale contratto in ragione dell'inadempimento del convenuto e di avere diritto al pagamento dei relativi canoni mensili a partire da aprile 2018 e fino al momento della liberazione del box.
In particolare, ha evidenziato che:
le opere d'arte erano state precedentemente sottoposte a sequestro giudiziario, in base al provvedimento presidenziale emesso in data 11 luglio
2003 dal Tribunale di Bergamo, ed erano state collocate all'interno del suo
caveau, nel box n. 64, in forza del contratto di deposito stipulato da essa col custode giudiziario e legale rappresentante della sua sede di Bergamo, Dott.
; Persona_1
i canoni per il deposito sono stati saldati sino al 2016 dal predetto custode,
cui essa intestava le relative fatture e che veniva poi rimborsato da
[...]
per i canoni relativi agli anni 2017 e 2018, è stata emessa una sola CP_1
fattura intestata al custode , pagata da e i Persona_2 Controparte_1
canoni per tutto il 2018 sono stati saldati da quest'ultimo;
dopo la revoca del menzionato sequestro, avvenuta in data 6 marzo 2018,
dapprima ha preteso di tenere i beni nel suo caveau, poi, in Controparte_1
data 6 marzo 2019, si è recato presso la sua sede per asportarli e,
nell'occasione, gli è stato spiegato che avrebbe potuto accedere al caveau
9 solo dopo aver pagato le mensilità arretrare e, a tal fine, su sua richiesta, gli
è stata consegnata copia del relativo tariffario, indicante quale canone mensile per un box di quelle dimensioni € 1.050,00, oltre IVA.
In tale frangente, l'attrice ha dedotto essere stato stipulato oralmente un contratto di custodia ai sensi dell'art. 1766 c.c., rispetto al quale il convenuto risulterebbe inadempiente.
2. Si è costituito in giudizio il quale ha eccepito l'omesso Controparte_1
esperimento del procedimento di negoziazione assistita e, comunque, ha chiesto il rigetto delle avverse domande in quanto infondate, con condanna della controparte ex art. 96 c.p.c.; in subordine, ha domandato la determinazione dei canoni effettivamente dovuti alla società.
In particolare, il convenuto ha allegato di non aver mai stipulato un contratto di custodia con evidenziando come l'attrice avesse invece Parte_1
concluso tale contratto in forma scritta col custode giudiziario e avesse proseguito nell'esecuzione di tale contratto anche dopo la revoca del sequestro giudiziario.
Ha evidenziato che:
revocato il sequestro, nel periodo compreso tra marzo a dicembre 2018, le opere ad esso assegnate sono state spostate nel caveau n. 65 (avente le medesime dimensioni e categoria dell'armadio n. 64 e conseguentemente il medesimo canone), al quale egli ha potuto accedere più volte e dal quale ha potuto asportare liberamente alcuni beni;
10 in data 11 dicembre 2018 la gli ha comunicato la volontà di Parte_1
“recedere dal contratto inter partes in forza dell'art 7 del contratto
medesimo” a partire dal 31.12.2018 e gli ha intimato di liberare entro tale data il box n. 65;
in riscontro a tale missiva, egli si sarebbe reso disponibile a stipulare un contratto di deposito, ha offerto una somma di denaro e, in subordine, ha chiesto un congruo periodo di tempo per preparare il trasferimento dei beni;
stante il rifiuto della attrice, il 6 marzo 2019, si è presentato presso la sua sede per procedere alle operazioni di sgombero e, nell'occasione, gli è stato impedito di accedere al box se prima non avesse pagato € 2.562,00, somma da unilateralmente determinata e indicata in un tariffario Parte_1
consegnatogli a mano;
dopo diffida a consentirgli l'accesso al box senza condizioni e rinnovazione della sua disponibilità a corrispondere una somma di denaro a titolo di canone, indicata in misura pari al doppio dell'importo versato negli anni
2003-2018, ha presentato ricorso ai sensi dell'art. 700 c.p.c. al fine di ottenere l'accesso al caveau, ricorso accolto con ordinanza 15.10.2019.
Alla luce di ciò, il convenuto ha chiesto il rigetto della domanda di pagamento sia per le mensilità richieste per l'anno 2018, che per quelle richieste per l'anno 2019 in quanto non dovute, stante l'inesistenza del dedotto contratto.
3. Con sentenza n. 1381/2020 pubblicata in data 10 ottobre 2020, il Tribunale
di Bergamo ha rigettato tutte le domande ed eccezioni formulate in giudizio ed ha condannato al pagamento delle spese di lite. Parte_1
11 3.1 In particolare, il Giudice di primo grado, rigettata la istanza dell'attrice di remissione delle causa in istruttoria, e la eccezione sollevata dal convenuto inerente l'omesso esperimento della negoziazione assistita, ha ritenuto infondate le domande di parte attrice evidenziando che:
- innanzitutto, non abbia provato l'asserita stipulazione di un Parte_1
contratto di deposito per iscritto, in cui sarebbe contenuta la specifica clausola cui essa fa rinvio nel recesso di cui al doc. 8 di parte convenuta;
- il contratto in discorso non possa essersi perfezionato mediante la consegna dei beni ad opera del convenuto, atteso che la consegna è stata effettuata dal custode giudiziario in occasione del sequestro;
- la revoca del sequestro non incida ex se sul negozio di diritto privato concluso tra il custode giudiziale e la depositaria, sicché la proroga dell'esecuzione della custodia dopo la revoca del sequestro è riferibile semmai ad un intento negoziale di permanenza del vincolo contrattuale in capo al custode giudiziale o al suo avente causa, non anche ad una volontà
negoziale di che, per quanto beneficiario del provvedimento Controparte_1
cautelare, era e resta terzo rispetto al contratto concluso tra l'ausiliario del
Giudice e Parte_1
- non sia configurabile una successione del convenuto nel negozio concluso dal custode giudiziale sia per difetto dell'allegazione di una specifica espressione di volontà o di un comportamento concludente in tal senso ed entro la maturazione delle preclusioni assertive ai sensi dell'art. 183, comma
6, c.p.c., sia per carenza di prova su detto aspetto;
12 - anche ritenendo la sussistenza del dedotto rapporto contrattuale di deposito tra le parti, non abbia dimostrato il maggior importo Parte_1
asseritamente ad essa spettante;
infatti, per un verso, la rappresentazione, da parte della stessa, di un corrispettivo inferiore a quello prospettato negli atti processuali è desumibile dalla fattura di cui al doc. 6 di parte convenuta,
documentalmente pagata ed interessante il periodo di custodia comprensivo di tutta l'annualità 2018; per altro verso, non emergono specifiche allegazioni ed elementi probatori, né della sussistenza di un accordo tra le parti individuante un ammontare diverso (e nemmeno nel senso di uno dei tariffari diversi), né circa la ricorrenza di spese insoddisfatte e sostenute dal depositario o di presupposti specifici e rilevanti per eventuali fonti normative da cui desumere un maggiore corrispettivo;
- per le annualità 2019 debbano trarsi analoghe conclusioni, atteso che il convenuto, per i primi due mesi del 2019, ha offerto un importo pari a circa il doppio del prezzo mensile anteriormente corrisposto e, dunque,
potenzialmente atto a coprire il lasso temporale sino all'aprile 2019 compreso ma nulla è dovuto stante la mora credendi derivata da detta offerta e dunque l'imputabilità della permanenza dei beni nei locali di detta società solo al comportamento di quest'ultima, di ostacolo alla restituzione;
- non possa essere accolta la domanda del convenuto di condanna della controparte ex art. 96 c.p.c., stante la carenza di temerarietà.
4. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello sulla Parte_1
scorta di sei motivi.
13 5. Si è costituito in giudizio il quale ha chiesto il rigetto del Controparte_1
gravame.
6. All'udienza del 3 luglio 2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come trascritte in epigrafe e la causa, previa assegnazione dei termini ex art. 190
cod.proc.civ., è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo l'appellante ribadisce la medesima ricostruzione fattuale prospettata in primo grado, evidenziando come sia notorio e non contestato che, prima della revoca del sequestro, erano state avviate trattative per definire consensualmente la causa divisionale e, nell'ottica della futura divisione i beni, le opere che si prevedeva sarebbero state assegnate all'appellato erano state spostate nell'armadio a muro n. 65.
Sottolinea che da una comunicazione interna (cfr. doc.9) emerge che questi avesse intenzione di stipulare un nuovo contratto per il box n. 65 ma che non vi era accordo sull'importo del canone.
Rappresenta inoltre che i documenti da essa prodotti con memoria ex art. 183
sesto comma c.p.c. dimostrano che, dal momento in cui l'appellato ha trasferito i beni nel box n. 65, egli ha avuto regolare accesso al medesimo.
Sottolinea inoltre che, per l'anno 2017, ha pagato il dovuto Controparte_1
nella misura pattuita in sede di sequestro, ma gli era stato chiarito che, in futuro, si sarebbe dovuto seguire il tariffario sulla base del valore dei beni custoditi (in quanto influente sul valore assicurativo degli stessi).
14 2. Col secondo motivo l'appellante censura la sentenza ove il Tribunale ha ritenuto l'insussistenza del perfezionamento del contratto di deposito tra le parti.
Al riguardo evidenzia come sia pacifico in causa che abbia Controparte_1
spostato i suoi beni dal box 64 al box 65, effettuando così la “consegna” degli stessi e manifestando l'intenzione di voler usufruire dei servizi di custodia.
L'appellante valorizza il contenuto di un documento datato 13 febbraio 2017
a firma di e (cfr. doc.12), che non ha depositato in CP_1 Pt_2
precedenza in quanto rinvenuto nei suoi archivi a seguito di una riorganizzazione effettuata ad ottobre 2020, in cui si precisa che i beni destinati al primo erano stati spostati dal box 64 al box 65, “da lui
autonomamente preso in locazione”. Tale dichiarazione, unitamente alla volontà manifestata dal di predisporre quanto necessario per CP_1
l'accatastamento delle opere d'arte con installazione di una scaffalatura professionale (mai concretizzatasi per mancato raggiungimento di un accordo sul prezzo dovuto), confermerebbe l'intenzione dell'appellato, un volta revocato il sequestro, di lasciare i beni presso e la Parte_1
conclusione del contratto di deposito.
Alla luce di ciò, l'appellante ribadisce come nel caso concreto non si sia trattato di un semplice ritardo nel ritiro dei beni, ma di una traditio o ficta
traditio degli stessi e che ciò abbia portato al perfezionamento del contratto di custodia, per il quale non occorre la forma scritta e che può avere ad oggetto anche universalità di beni;
ne consegue il diritto di ottenere il pagamento del dovuto secondo il suo tariffario ordinario prodotto e noto alle
15 parti.
3. Col terzo motivo l'appellante censura la statuizione con cui il Tribunale ha valorizzato che il ha effettuato il pagamento dei canoni per gli anni CP_1
2017 e 2018. Deduce che il pagamento è relativo a quanto previsto nell'originario contratto con il custode in costanza di sequestro mentre non è
stato da egli richiesto l'importo effettivamente dovuto.
Sottolinea al riguardo che, anche volendo dare per “approvato” il testo del contratto del 2003, esso prevede che il canone non sia da intendersi come fisso ed immutabile, ma variabile a seconda del tariffario di volta in volta indicato da essa e esposto nella propria bacheca all'ingresso dei locali.
Deduce che tale tariffario è commisurato al valore dei beni oggetto del deposito e non alla metratura della stanza e che l'appellato ha invece preteso di pagare “solo” la locazione dello spazio occupato, senza corrispondere l'importo aggiuntivo commisurato al valore dei beni, che come desumibile dalla perizia redatta nel giudizio divisionale è era pari a circa € 2.000.000.
Inoltre, essendo essa società soggetto professionale il deposito si presume oneroso ed è dovuto quanto previsto nell'ordinario tariffario.
4. Col quarto motivo l'appellante deduce l'erroneità della statuizione del
Tribunale secondo cui il canone non sarebbe dovuto da aprile 2019 in quanto essa si troverebbe nella condizione della c.d. mora del creditore.
Evidenzia come, ai sensi dell'art. 1209 co. 1 c.c., occorra a tal fine un'offerta reale e, ai sensi dall'art. 73 disp. att. c.c., essa debba essere eseguita da un notaio o da un ufficiale giudiziario e che nessuna di queste formalità sia stata espletata nel caso di specie. Alcuna di queste formalità è stata attuata.
16 5. Col quinto motivo l'appellante contesta la contraddittorietà del ragionamento del Tribunale, il quale, dapprima, ha ritenuto necessario mutare il rito da sommario a ordinario, dimostrando che nel suo intendimento la causa, non potesse essere decisa sulla base dei documenti prodotti;
poi,
non ha ammesso le istanze istruttorie in quanto ha ritenuto la causa adeguatamente istruita sulla base dei documenti prodotti. Pertanto, insiste per l'accoglimento delle richieste istruttorie da essa formulate.
6. Col sesto motivo censura la sentenza in punto di spese, Parte_1
evidenziando come il Giudice di primo grado abbia errato nell'individuazione dello scaglione di riferimento.
Deduce che la causa ha valore indeterminabile ma la complessità è bassa e andavano applicati i parametri minimi per tutte le fasi ovvero minimi per la soma attività istruttoria e medi per le altre fasi.
7. In punto di fatto è incontestato che, a seguito della revoca del provvedimento di sequestro del marzo 2018, i beni che erano oggetto della misura cautelare sono rimasti presso la Parte_1
L'appellante, nel ricorso ex art. 702 bis cod.proc.civ. ha dedotto che il ha “sempre lasciato i beni presso ” e che vi è stata la Per_3 Parte_1
conclusione “di fatto con di un contratto di deposito, fino a quando Parte_1
la società ha invocato il diritto di recesso inviando all'uopo raccomandata”.
Diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale non vi è stata deduzione della stipulazione di un contratto scritto ma piuttosto di un comportamento concludente ma inequivoco circa la prosecuzione dell'attività di custodia pur venuto meno il provvedimento giudiziale di sequestro.
17 Pur se tardivo, e quindi, inammissibile ex art. 345 cod.proc.civ., è il documento 12 prodotto in questo grado dall'appellante, non essendovi prova dell'impedimento oggettivo che ne abbia precluso la produzione nel corso del giudizio di primo grado, alcuna rilevanza ha l'avvenuto spostamento dei beni da un armadio ad un altro (che l'appellato deduce essere avvenuto in costanza di sequestro) né l'avere eseguito il degli accessi Per_3
(circostanza che egli in questa sede contesta ma che nella ordinanza ex art. 700 cod.proc.civ. è acclarata quale <<… fatto pacifico, perché non contestato>>, evidenziandosi in essa che <
dicembre del 2018 ha fatto più volte accesso nel caveau, Controparte_1
spostando altrove alcune opere, sicché oggi risultano presenti presso la circa 1100 opere>>). Parte_1
E' infatti, indubbio che il venir meno del provvedimento cautelare in quanto revocato (che lo stesso appellato deduce avere comunicato alla ) Parte_1
abbia determinato da quel momento lo svolgimento della prestazione del depositario in favore dello stesso proprietario dei beni ad esso Per_3
assegnati nel procedimento divisionale. Il , mantenendo i beni Per_3
presso il depositario e non provvedendo al loro immediato ritiro, ne ha affidato per facta concludentia la custodia.
Il mantenimento di essa da parte della e il mancato ritiro dei Parte_1
beni da parte del pur nella consapevolezza, da parte di entrambi, Per_3
del venir meno dell'originario titolo (contratto di deposito stipulato con il custode giudiziario dei beni sequestrati) sono comportamenti attinenti alla esecuzione del contratto di deposito.
18 Nel deposito, avente natura reale, la consegna della cosa è necessaria per il perfezionamento del contratto;
tuttavia la consegna può realizzarsi con una
"ficta traditio" attraverso la persistente ritenzione della cosa da parte del depositario per effetto del mancato ritiro da parte dell'avente diritto, con il conseguente sorgere per il depositario dell'obbligo di custodia e per il proprietario dell'obbligo di pagamento delle spese fino al ritiro dello stesso.
Sicché non è condivisibile quanto ritenuto dal Tribunale circa l'assenza nel caso in esame della traditio alla depositaria se non quella effettuata a suo tempo dal custode in occasione ed in attuazione del provvedimento di sequestro.
7.1. Tuttavia, alla configurabilità di un contratto di deposito tra le parti in causa non può conseguire la fondatezza delle somme pretese dall'appellante;
revocato il sequestro non vi è prova che vi sia stata una interlocuzione tra le parti circa le condizioni economiche che avrebbero regolato tale contratto.
Come accertato dal Tribunale, e non censurato dall'appellante, il Per_3
aveva già in precedenza saldato i canoni dovuti per la custodia del bene con riferimento alla intera annualità 2018 in base al corrispettivo concordato nel contratto con il custode giudiziario;
revocato il sequestro, proseguito il deposito dei beni in favore del proprietario, la non ha Parte_1
giammai comunicato al le diverse condizioni economiche da cui il Per_3
nuovo rapporto contrattuale sarebbe stato regolamentato e, in particolare, la eventuale differenza dovuta rispetto a quanto già questi precedentemente corrisposto per l'annualità 2018 e sulla base dell'asserito “tariffario
ordinario” che, però, in base alle stesse allegazioni contenute nel ricorso
19 introduttivo del giudizio di primo grado, soltanto nel marzo del 2019 è stato consegnato al CP_1
Non si discute al riguardo della natura gratuita del deposito in questione, non potendo di certo operare la presunzione in tal senso prevista dall'art. 1767
cod.civ. attesa la natura abituale e professionale della prestazione resa dal depositario;
manca piuttosto la prova della esistenza tre le parti di un accordo circa le condizioni economiche che avrebbero dovuto regolare il deposito da aprile 2018 o, quanto meno, della comunicazione al di tali CP_1
condizioni.
Le prove di cui l'appellante reitera la istanza di ammissione sono state ritenute irrilevanti dal Tribunale, valutativo il cap. 4), mentre il capitolo 6,
circa il rifiuto di sottoscrizione di un contratto da parte del è stato CP_1
ritenuto generico in mancanza di specificazione delle condizioni di tempo e di luogo.
La deduzione per cui le prove richieste avrebbero consentito di “chiarire in
che modo si era manifestato il consenso alla conclusione del contratto da
parte di è formulata in modo vago e generico;
non vi è Controparte_1
alcuna illustrazione, infatti, circa la decisività dei singoli capitoli di prova di cui si chiede l'ammissione rispetto alla statuizione del Tribunale di superfluità ai fini della decisione e la decisione del Tribunale di mutare il rito da sommario in ordinario ma di ritenere inammissibili le prove per come formulate (osserva il Collegio che i capitoli di prova sono inerenti a circostanze temporalmente collocate nel febbraio 2017, oltre un anno prima della revoca del sequestro) non appare connotato da contraddittorietà.
20 La pretesa applicabilità di un “tariffario ordinario” che regolamenti in via retroattiva il contratto di deposito “a partire da aprile 2018” appare in contrasto con il comportamento della che, nel novembre e Parte_1
nel dicembre 2018, comunicando al il recesso dal contratto già in CP_1
essere con il custode, ne ha prospettato una “successione in fatto”, con
“subentro avvenuto all'atto della revoca della custodia nel marzo 2018”. E
ciò senza formalizzare, anche in tale occasione, alcuna richiesta di ulteriore pagamento rispetto a quanto già corrisposto dal nel febbraio 2018, CP_1
comprensivo dell'intera annualità di canone per il 2018, in costanza di sequestro e a ridosso della sua revoca ed in conformità al canone convenuto nel predetto contratto intercorso con il custode (soltanto in appello si deduce che tale pagamento sarebbe avvenuto “spontaneamente” da parte del alludendo, quindi, ad una sua personale iniziativa, laddove in CP_1
primo grado non è stato contestato che l'importo corrisposto sia stato quantificato da una dipendente della società).
Va ricordato che il 14 dicembre 2018 precisando che tra le Controparte_1
parti non era mai stato stipulato un contratto, manifestava la volontà di procedere alla stipula di un contratto di deposito, previa conoscenza delle condizioni contrattuali, e che la , tre giorni dopo, ribadiva la volontà Parte_1
di non voler proseguire il rapporto contrattuale, invitandolo a liberare il
caveau entro il 31 dicembre del 2018 ma ancora una volta senza formulare pretese riguardo a pagamenti integrativi rispetto a quanto già percepito.
7.2. Se le considerazioni che precedono determinano la infondatezza della pretesa di pagamenti ulteriori rispetto a quanto già corrisposto per l'anno
21 2018, non può condividersi la statuizione del Tribunale circa il fatto che l'offerta banco iudicis da parte del per i primi due mesi del 2019 CP_1
di una somma pari a circa il doppio del canone mensile anteriormente corrisposto renda non dovuto tale importo.
Tale offerta, non equiparabile all'offerta formale in assenza dei relativi adempimenti (cfr. art. 1209 cod.civ. e 73 disp. att. cod.civ.), non determina gli effetti della mora credendi ma vale ad escludere soltanto gli effetti della
mora debendi: << L'offerta non formale, mediante deposito "banco judicis",
della somma che il debitore ritenga effettivamente dovuta può essere rifiutata dal creditore, che la ritenga insufficiente, senza incorrere in alcuna situazione pregiudizievole;
qualora, peraltro, il giudice accerti che è dovuta la somma offerta, si producono a favore del debitore gli effetti previsti dall'art.1220 c.c. e, pertanto, dalla data dell'offerta egli non può essere considerato in mora e non è tenuto alla corresponsione di interessi e rivalutazione monetaria (Cass. 10293/2018)>>.
L'offerta è stata rifiutata e quindi occorre effettuare l'accertamento della somma dovuta.
Sulla base delle considerazioni già esposte anche in relazione alle due mensilità del 2019 non sono dovute somme maggiori rispetto a quanto dovuto per il periodo precedente.
Già in primo grado l'appellato aveva richiesto “in via subordinata:
determinarsi il corrispettivo dovuto dal signor a fronte della CP_1
occupazione del caveau n. 65 con riferimento a quanto da egli corrisposto
per il medesimo servizio sino al 2018 (€. 1.473,81 annui IVA inclusa) per il
22 solo periodo gennaio-febbraio 2019 e quindi in €. 245,63 inclusa IVA;
- in via ulteriormente subordinata: determinarsi il corrispettivo dovuto dal
signor a fronte della occupazione del caveau n. 65 nell'importo da CP_1
egli offerto con pec 4.4.2019, pari ad €. 491,26 inclusa IVA”. Tali domande ha riproposto in questo grado.
In considerazione di quanto esposto e in accoglimento della domanda subordinata riproposta dall'appellato, va accertata la esistenza in capo alla del credito di € 245,63 IVA inclusa, importo determinato in Parte_1
base alle condizioni precedentemente in essere anche per le due mensilità del
2019, senza il riconoscimento degli interessi in quanto l'offerta banco
judicis, di una somma anche maggiore, ha impedito la mora debendi.
Per converso, alcun importo è dovuto riguardo al periodo successivo al marzo
2019; il Tribunale ha accertato <
nei locali di detta società solo al comportamento di quest'ultima e di ostacolo alla restituzione (come lamentato nei doc. 12,12° e 15 di parte convenuta e in parte evincibile a pag 2-3 del ricorso introduttivo)>>.
Riguardo a tale accertamento l'appellante non ha svolto censura e risulta documentato che il è rientrato nella disponibilità dei propri beni CP_1
solo a seguito di ricorso ex art. 700 cod.proc.civ., avendo dedotto l'appellante, sin dal ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, di avere subordinato il ritiro di tali beni “al pagamento del dovuto come da listino
prezzi di e quindi alla pretesa della società della cui infondatezza Parte_1
si è discusso.
8. Pertanto, in riforma della sentenza va accertata la esistenza in capo alla
23 del credito di € 245,63, come da domanda subordinata Parte_1
riproposta dall'appellato, somma inferiore a quella più volte offerta banco
judicis dall'appellato e rifiutata, impedendo ciò che questi possa essere ritenuto in mora
9. Quanto al sesto motivo, con il quale l'appellante lamenta che il Giudice di primo grado abbia errato nell'individuazione dello scaglione di riferimento in quanto la causa ha valore indeterminabile ma la complessità è bassa e andavano applicati i parametri minimi per tutte le fasi ovvero minimi per la sola attività istruttoria e medi per le altre fasi, anch'esso non è meritevole di accoglimento.
L'oggetto della causa e le questioni in fatto ed in diritto esaminate,
depongono per una media complessità della controversia;
l'applicazione dello scaglione medio di riferimento è parimenti giustificata dall'attività
difensiva esplicata in relazione alle varie fasi;
del tutto infondate sono anche le doglianze relative alla liquidazione delle spese per la fase istruttoria, dal momento che vi è stato il deposito di memorie ex art. 183 c.p.c., fermo restando che il d.m. n. 55/2014 non prevede un compenso specifico per la fase istruttoria, ma un compenso unitario per la fase di trattazione e/o istruttoria, ed esso è comunque dovuto a prescindere dal suo concreto svolgimento.
10. Quanto al regime delle spese, la statuizione inerente l'accertamento del credito lascia impregiudicata la soccombenza dell'appellante in entrambi i gradi del giudizio in quanto, come esposto, è risultata infondata la pretesa di pagamento di somme maggiori a quelle corrisposte per l'anno 2018, e tale
24 accertamento è conforme alla domanda subordinata riproposta dall'appellato;
al riguardo va anche valorizzato che l'appellato abbia offerto in più occasioni una somma anche maggiore rispetto a quella oggetto di accertamento .
Ne consegue che va confermata la statuizione di condanna della Parte_1
contenuta nella sentenza impugnata.
[...]
10.1. L'appellante va condanna al pagamento delle spese del grado che si liquidano come in dispositivo in applicazione dei criteri e dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M. n. 55/2014 e succ. modd. (scaglione: valore indeterminabile complessità media) ad eccezione della fase di trattazione,
liquidata in conformità allo scaglione minimo tenuto conto dell'attività
difensiva svolta in relazione a tale fase.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
1) in riforma della sentenza del Tribunale di Bergamo, pubblicata in data 10
ottobre 2020, n. 1381/2020 ed in accoglimento della domanda subordinata riproposta dall'appellato accerta la esistenza in capo alla del credito di € 245,63 IVA inclusa;
Parte_1
2) rigetta l'appello proposto da Parte_1
3) condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese del grado che liquida in € 2.058,00 per la “fase di studio”, € 1.418,00 per la “fase introduttiva”, € 1.523,00 per la “fase di trattazione” ed € 3.470.00
per la “fase decisionale” oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario come
25 per legge.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 18 dicembre 2024.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Vittoria Gabriele dott. Giuseppe Magnoli
26
R. Gen. n. 970/2020 I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, così composta:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere rel.
Dott. Michele Stagno Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 970/2020 R.G. promossa con atto di citazione notificato OGGETTO:
in data 28 aprile 2021 e posta in decisione all'udienza collegiale del 3 luglio Deposito
2024 Codice: 140037
d a con il patrocinio degli Avv.ti Pierpaolo Camadini, Parte_1
Mauro Gheda e Marco Rodondi
APPELLANTE
c o n t r o
con il patrocinio dell'Avv.ti Roberto Berera e Controparte_1
Cristina Buffoli
APPELLATO
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo, pubblicata in data 10
ottobre 2020, n. 1381/2020.
1 CONCLUSIONI
Dell'appellante
“Previe tutte le declaratorie del caso, per tutti i motivi in atti, ogni contraria domanda, eccezione, allegazione e produzione disattesa: nel merito in via principale riformare la sentenza del Tribunale nel punto 2 “rigetta le domande di e nel punto 4 “condanna al pagamento, in Parte_1 Parte_1
favore di delle spese processuali, liquidate in € 23,78 per Controparte_1
spese vive ed € 9.275,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%”, e per l'effetto accogliere le conclusioni come da nota depositata, e quindi “nel merito accertare e/o dichiarare che tra e Parte_1
è stato concluso, a decorrere da aprile 2018, contratto di deposito CP_1
per i beni prima oggetto del sequestro di cui in atti. Accertare e/o dichiarare la legittimità del recesso del suddetto contratto operato da con Parte_1
lettera raccomandata del dicembre 2018. Conseguentemente, condannare a provvedere al pagamento di quanto dovuto da aprile 2018 CP_1
all'effettiva liberazione, dedotti gli acconti versati. In ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari”. In via subordinata, riformare la sentenza del
Tribunale nel punto 4 “condanna al pagamento, in favore di Parte_1
delle spese processuali, liquidate in € 23,78 per spese vive Controparte_1
ed € 9.275,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del
15%”, e per l'effetto compensare le spese del giudizio di primo grado o ridurre l'importo dovuto ad € 3.972,00 o ad € 4.355,00. In via istruttoria si insiste per l'acquisizione delle allegazioni documentali già rese nell'interesse della e si chiede che venga disposta prima che la Corte Parte_1
2 trattenga la causa in decisione l'audizione del teste già indicato sia nella memoria ex art. 183 c.p.c. n. 2 che nel foglio di precisazione delle conclusioni
Dott.ssa dipendente in servizio presso la Testimone_1 Parte_1
sede centrale in Bergamo, via Depretis n. 3, sui seguenti capitoli di prova: 1)
Vero che nel febbraio 2017, in vista della imminente Controparte_1
definizione degli accordi divisionali con la sig.ra aveva chiesto di Pt_2
depositare parte dei beni oggetto di sequestro nel box n. 65, asportandoli dall'originario box 65? 2) Vero che il aveva espressamente Controparte_1
riferito di voler pagare solo l'importo della locazione dei locali, senza aver dichiarato in modo chiaro ed esplicito il valore dei beni che avrebbe ivi custodito? 3) Vero che a era stato riferito che questo non era Controparte_1
possibile, essendo necessario dichiarare il valore dei beni che si dovevano custodire nell'armadio a muro per ovvie ragioni assicurative? 4) Vero che la dichiarazione del valore influisce sul tariffario? 5) Vero che Controparte_1
in quella occasione, aveva fatto riferimento per il valore di quanto avrebbe stipato nel box n. 65, alla perizia redatta dal CTU in corso di causa, in possesso di ? 6) Vero che si è rifiutato di Parte_1 Controparte_1
sottoscrivere un contratto? 7) Vero che in data 8 febbraio 2017
[...]
ha avuto accesso alla sede con addetti della ditta Colleoni CP_1 Parte_1
per allestire il box n. 65? 8) Vero che tra la fine del sequestro Controparte_1
e i fatti per cui è causa, ha avuto libero accesso al Caveau come ogni altro cliente ? In ogni caso con vittoria del compenso professionale e delle Parte_1
spese relativo ad entrambi i gradi del giudizio.”
Dell'appellato
3 “contrariis reiectis, previo rigetto di tutte le domande proposte da controparte, così giudicare: - in via preliminare: accertato e dichiarato che il doc. n. 12, risalente al 2017, è stato depositato tardivamente da per Parte_1
la prima volta nel presente grado d'appello ed è quindi nuovo ed inammissibile ex art. 345 comma 3 cpc., espungersi il documento medesimo dal giudizio senza tenerne in conto alcuno ai fini del giudicare;
- in via principale: rigettarsi i motivi d'appello e le domande formulati da Parte_1
in quanto infondati in fatto e diritto per i motivi esposti in atti e, per
[...]
l'effetto, confermarsi la sentenza n. 1381/2020 del Tribunale di Bergamo;
-
solo in via subordinata: determinarsi il corrispettivo dovuto dal signor a fronte della occupazione del caveau n. 65 con riferimento a CP_1
quanto da egli corrisposto per il medesimo servizio sino al 2018 (€. 1.473,81
annui IVA inclusa) per il solo periodo gennaio-febbraio 2019 e quindi in €.
245,63 inclusa IVA;
- in via ulteriormente subordinata: determinarsi il corrispettivo dovuto dal signor a fronte della occupazione del CP_1
caveau n. 65 nell'importo da egli offerto con pec 4.4.2019, pari ad €. 491,26
inclusa IVA;
- in via ancora subordinata: determinarsi il corrispettivo dovuto dal signor a fronte della occupazione del caveau n. 65 con CP_1
riferimento, ex art. 1781 cod. civ., al rimborso delle sole spese sostenute per assicurare la custodia dei beni per il solo periodo gennaio-febbraio 2019; - In
via istruttoria: ammettersi, solo occorrendo: A)- prova per testi: si rileva che nelle “note per la trattazione scritta dell'udienza nell'interesse di Parte_1
del 22.4.2021, relative all'udienza del 28.4.2021, la difesa di
[...] Parte_1
ha dichiarato “documentale e non contestato” i capitoli nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
4 10, 12, 13, 14, 18, 20, 21, 22, 23, 27: ne discende che tutte le circostanze dedotte nei suddetti capitoli sono ammesse da controparte, tal che non è più
necessaria la prova sui capitoli medesimi. Si insiste per l'ammissione dei rimanenti capitoli di prova, di seguito elencati: 8) - vero che il 26 febbraio
2018 il signor ha richiesto alla dott.ssa di CP_1 Testimone_1 Parte_1
di pagare il corrispettivo dell'occupazione del caveau 65 relativo alla annualità 2017 ed al 2018; 9) - vero che il 26 febbraio 2018, nella circostanza di cui al precedente capitolo 8) -, la dott.ssa di ha Testimone_1 Parte_1
indicato gli importi dovuti da per il 2017 €. 1.473,81 e per il 2018 CP_1
in ulteriori €. 1.473,81, per un totale di €. 2.947,62 per il biennio 2017/2018,
come dalla suddetta dott.ssa scritto in calce ad una copia della Testimone_1
fattura dell'anno 2016 che si rammostra al teste (doc. n. 6 primo grado); 10)
- vero che il 26 febbraio 2018, nella circostanza di cui al precedente capitolo
8) -, il signor ha consegnato alla dott.ssa l'assegno CP_1 Testimone_1
bancario Unicredit n. 7605933803-00 intestato a per Parte_1
l'importo di €. 2.947,62 (doc. n. 4a primo grado), a pagamento del corrispettivo dell'occupazione del caveau 65 relativo alla annualità 2017 ed al 2018; 11) - vero che il 26 febbraio 2018, nella circostanza di cui al precedente capitolo 8) -, al momento del pagamento il signor ha CP_1
fatto comunque presente alla dott.ssa di che avrebbe Testimone_1 Parte_1
provveduto al pagamento per l'intero anno in corso 2018, nonostante, in conseguenza del raggiunto accordo, il sequestro sarebbe stato a breve revocato;
15) - vero che nei giorni 4, 5, e 6 dicembre 2018 il signor CP_1
ha chiesto di potere conferire con la dott.ssa sua referente Testimone_1
5 presso , ma comunicava che la stessa era assente;
16) - dica Parte_1 Parte_1
il teste se nei giorni 4, 5, e 6 dicembre 2018 il signor dopo avere CP_1
chiesto di potere conferire con la dott.ssa ha potuto Testimone_1
incontrare un qualsiasi altro responsabile di;
17) - vero che il Parte_1
6.3.2019 il signor si presentava quindi presso i locali di CP_1 Parte_1
per procedere ad asportare i beni di sua proprietà, come preannunziato;
19) -
vero che in data 6.3.2019 presso i locali di , alla presenza della Parte_1
dott.ssa di e dell'avv. Metelli, il signor ha ribadito Pt_3 Parte_1 CP_1
la propria intenzione di corrispondere il dovuto per i primi due mesi dell'anno
2019 dopo avere liberato il box n. 65, facendo presente che nel calcolo del dovuto si sarebbe potuto tenere conto anche del periodo di tempo ulteriore,
necessario a liberare il box medesimo; 24) - vero che la pretesa di Parte_1
di riscontrare tutte le opere di prima che fossero asportate ha CP_1
comportato un allungamento dei tempi preventivati per l'esecuzione dell'ordinanza; 25) - vero che il signor si è quindi visto costretto a CP_1
riconsiderare i propri originari programmi, in base ai quali avrebbe provveduto ad imballare le opere una ad una ed a trasferire personalmente, a fine giornata, le opere imballate;
26) - vero che in data 5.11.2019 il signor ha quindi contattato la società perché CP_1 Controparte_2
mettesse a disposizione alcuni operai ed un furgone, così da trasferire rapidamente le opere, anche in assenza di un accurato imballaggio. 28) - vero che il 6.11.2019 alle 14,45 ha impedito al signor Parte_1 Parte_4
ed agli operai della ditta Colleoni di accedere alla sede di medesima Parte_1
per asportare le 191 opere che erano state “riscontrate” in mattinata. Si chiede
6 il rigetto delle istanze istruttorie di controparte per i motivi già indicati nella terza memoria ex art. 183 comma 6 cpc. datata 8.3.2020. Si chiede di essere autorizzati alla prova contraria sui capitoli di controparte che dovessero essere ammessi con i testi di seguito indicati: - ÈV SS di Firenze;
Avv. Cristina Sangaletti di Bergamo;
C/O Si Testimone_1 Parte_1
chiede altresì, a prova contraria, l'ammissione dei seguenti capitoli: 29) -
vero che il 26 febbraio 2018 il signor ha richiesto alla dott.ssa CP_1
di pagare il corrispettivo dell'occupazione del Parte_5 Parte_1
caveau 65 relativo alla annualità 2017 ed al 2018; 30) - vero che il 26 febbraio
2018, nella circostanza di cui al precedente capitolo 29) - la dott.ssa
[...]
ha indicato gli importi dovuti da per il 2017 €. Parte_6 CP_1
1.473,81 e per il 2018 in ulteriori €. 1.473,81, per un totale di €. 2.947,62 per il biennio 2017/2018, come dalla suddetta dott.ssa scritto in Testimone_1
calce ad una copia della fattura dell'anno 2016 che si rammostra al teste (doc.
n. 6 primo grado); 31) - dica il teste se durante le operazioni di divisione svoltesi nei giorni 13-16 febbraio 2017 i funzionari di o il legale di Parte_1
, avv. Laura Gandolfi, tutti presenti nella circostanza, hanno chiesto Parte_1
a di stipulare un nuovo contratto avente ad oggetto la locazione del CP_1
caveau n. 65; 32) - vero che nei mesi di gennaio-febbraio 2017 ha Parte_1
richiesto al difensore della signora ed a Lei di ottenere un elenco Pt_2
delle opere oggetto di sequestro e depositate nei caveau n. 54 e 64; 33) - dica il teste se ha ricevuto dal difensore della signora e/o da Parte_1 Pt_2
Lei la documentazione indicata nel precedente cap. 32; Si indicano quali testi:
- ÈV SS di Firenze sui capp. da n. 8 a n. 19 inclusi e sui capp. da
7 n. 21 a n. 33 inclusi;
- di Bergamo sul cap. n. 8; - Testimone_2 [...]
di Bergamo sul cap. n. 8; - C/O sui Tes_3 Testimone_1 Parte_1
capp. da n.8 a 16 inclusi e sui capp. n. 29 e 30; - avv. Cristina Sangaletti di
Bergamo sul cap. n. 8 e sui capp. n. 31-33; - dott.ssa Testimone_4
di Bergamo sui capp. da n. 24 a n. 28 inclusi;
- sig. società Testimone_5
sui capp. 26 e 28. Quanto alla produzione Controparte_2
documentale di controparte si rinnovano e si ribadiscono le contestazioni svolte nella terza memoria ex art. 183 comma 6 cpc. datata 8.2.2020. B) -
Ordini di esibizione. - si chiede che il Giudice ordini a di esibire, ex Parte_1
art. 210 c.p.c. a) il reale tariffario di , relativo alla occupazione dei Parte_1
boxes (caveaux), che preveda il variare del canone al variare del valore assicurativo dei beni custoditi b) la fattura emessa a fronte del pagamento effettuato dal signor il 26 febbraio 2018 quale corrispettivo per CP_1
l'occupazione del caveau n. 65 per le annualità 2017 e 2018 e la relativa appostazione sul registro fatture / IVA di;
C) Consulenza Tecnica. Parte_1
- si chiede che, occorrendo, venga disposta CTU contabile volta a determinare le sole spese sostenute da per la custodia dei beni di Parte_1
per il periodo gennaio-febbraio 2019; - In ogni caso: con vittoria CP_1
di spese e competenze di entrambi i gradi e del procedimento incidentale ex
art. 351 comma 3 cpc., oltre IVA, CPA e spese generali 15%”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., poi convertito in procedimento ordinario,
ha convenuto in giudizio deducendo aver Parte_1 Controparte_1
8 stipulato oralmente col convenuto un contratto di deposito avente ad oggetto la custodia all'interno del suo caveau nel box n. 65 di beni mobili facenti parte dell'asse ereditario di (circa 1.100 opere d'arte), di avere CP_3
legittimamente comunicato il recesso da tale contratto in ragione dell'inadempimento del convenuto e di avere diritto al pagamento dei relativi canoni mensili a partire da aprile 2018 e fino al momento della liberazione del box.
In particolare, ha evidenziato che:
le opere d'arte erano state precedentemente sottoposte a sequestro giudiziario, in base al provvedimento presidenziale emesso in data 11 luglio
2003 dal Tribunale di Bergamo, ed erano state collocate all'interno del suo
caveau, nel box n. 64, in forza del contratto di deposito stipulato da essa col custode giudiziario e legale rappresentante della sua sede di Bergamo, Dott.
; Persona_1
i canoni per il deposito sono stati saldati sino al 2016 dal predetto custode,
cui essa intestava le relative fatture e che veniva poi rimborsato da
[...]
per i canoni relativi agli anni 2017 e 2018, è stata emessa una sola CP_1
fattura intestata al custode , pagata da e i Persona_2 Controparte_1
canoni per tutto il 2018 sono stati saldati da quest'ultimo;
dopo la revoca del menzionato sequestro, avvenuta in data 6 marzo 2018,
dapprima ha preteso di tenere i beni nel suo caveau, poi, in Controparte_1
data 6 marzo 2019, si è recato presso la sua sede per asportarli e,
nell'occasione, gli è stato spiegato che avrebbe potuto accedere al caveau
9 solo dopo aver pagato le mensilità arretrare e, a tal fine, su sua richiesta, gli
è stata consegnata copia del relativo tariffario, indicante quale canone mensile per un box di quelle dimensioni € 1.050,00, oltre IVA.
In tale frangente, l'attrice ha dedotto essere stato stipulato oralmente un contratto di custodia ai sensi dell'art. 1766 c.c., rispetto al quale il convenuto risulterebbe inadempiente.
2. Si è costituito in giudizio il quale ha eccepito l'omesso Controparte_1
esperimento del procedimento di negoziazione assistita e, comunque, ha chiesto il rigetto delle avverse domande in quanto infondate, con condanna della controparte ex art. 96 c.p.c.; in subordine, ha domandato la determinazione dei canoni effettivamente dovuti alla società.
In particolare, il convenuto ha allegato di non aver mai stipulato un contratto di custodia con evidenziando come l'attrice avesse invece Parte_1
concluso tale contratto in forma scritta col custode giudiziario e avesse proseguito nell'esecuzione di tale contratto anche dopo la revoca del sequestro giudiziario.
Ha evidenziato che:
revocato il sequestro, nel periodo compreso tra marzo a dicembre 2018, le opere ad esso assegnate sono state spostate nel caveau n. 65 (avente le medesime dimensioni e categoria dell'armadio n. 64 e conseguentemente il medesimo canone), al quale egli ha potuto accedere più volte e dal quale ha potuto asportare liberamente alcuni beni;
10 in data 11 dicembre 2018 la gli ha comunicato la volontà di Parte_1
“recedere dal contratto inter partes in forza dell'art 7 del contratto
medesimo” a partire dal 31.12.2018 e gli ha intimato di liberare entro tale data il box n. 65;
in riscontro a tale missiva, egli si sarebbe reso disponibile a stipulare un contratto di deposito, ha offerto una somma di denaro e, in subordine, ha chiesto un congruo periodo di tempo per preparare il trasferimento dei beni;
stante il rifiuto della attrice, il 6 marzo 2019, si è presentato presso la sua sede per procedere alle operazioni di sgombero e, nell'occasione, gli è stato impedito di accedere al box se prima non avesse pagato € 2.562,00, somma da unilateralmente determinata e indicata in un tariffario Parte_1
consegnatogli a mano;
dopo diffida a consentirgli l'accesso al box senza condizioni e rinnovazione della sua disponibilità a corrispondere una somma di denaro a titolo di canone, indicata in misura pari al doppio dell'importo versato negli anni
2003-2018, ha presentato ricorso ai sensi dell'art. 700 c.p.c. al fine di ottenere l'accesso al caveau, ricorso accolto con ordinanza 15.10.2019.
Alla luce di ciò, il convenuto ha chiesto il rigetto della domanda di pagamento sia per le mensilità richieste per l'anno 2018, che per quelle richieste per l'anno 2019 in quanto non dovute, stante l'inesistenza del dedotto contratto.
3. Con sentenza n. 1381/2020 pubblicata in data 10 ottobre 2020, il Tribunale
di Bergamo ha rigettato tutte le domande ed eccezioni formulate in giudizio ed ha condannato al pagamento delle spese di lite. Parte_1
11 3.1 In particolare, il Giudice di primo grado, rigettata la istanza dell'attrice di remissione delle causa in istruttoria, e la eccezione sollevata dal convenuto inerente l'omesso esperimento della negoziazione assistita, ha ritenuto infondate le domande di parte attrice evidenziando che:
- innanzitutto, non abbia provato l'asserita stipulazione di un Parte_1
contratto di deposito per iscritto, in cui sarebbe contenuta la specifica clausola cui essa fa rinvio nel recesso di cui al doc. 8 di parte convenuta;
- il contratto in discorso non possa essersi perfezionato mediante la consegna dei beni ad opera del convenuto, atteso che la consegna è stata effettuata dal custode giudiziario in occasione del sequestro;
- la revoca del sequestro non incida ex se sul negozio di diritto privato concluso tra il custode giudiziale e la depositaria, sicché la proroga dell'esecuzione della custodia dopo la revoca del sequestro è riferibile semmai ad un intento negoziale di permanenza del vincolo contrattuale in capo al custode giudiziale o al suo avente causa, non anche ad una volontà
negoziale di che, per quanto beneficiario del provvedimento Controparte_1
cautelare, era e resta terzo rispetto al contratto concluso tra l'ausiliario del
Giudice e Parte_1
- non sia configurabile una successione del convenuto nel negozio concluso dal custode giudiziale sia per difetto dell'allegazione di una specifica espressione di volontà o di un comportamento concludente in tal senso ed entro la maturazione delle preclusioni assertive ai sensi dell'art. 183, comma
6, c.p.c., sia per carenza di prova su detto aspetto;
12 - anche ritenendo la sussistenza del dedotto rapporto contrattuale di deposito tra le parti, non abbia dimostrato il maggior importo Parte_1
asseritamente ad essa spettante;
infatti, per un verso, la rappresentazione, da parte della stessa, di un corrispettivo inferiore a quello prospettato negli atti processuali è desumibile dalla fattura di cui al doc. 6 di parte convenuta,
documentalmente pagata ed interessante il periodo di custodia comprensivo di tutta l'annualità 2018; per altro verso, non emergono specifiche allegazioni ed elementi probatori, né della sussistenza di un accordo tra le parti individuante un ammontare diverso (e nemmeno nel senso di uno dei tariffari diversi), né circa la ricorrenza di spese insoddisfatte e sostenute dal depositario o di presupposti specifici e rilevanti per eventuali fonti normative da cui desumere un maggiore corrispettivo;
- per le annualità 2019 debbano trarsi analoghe conclusioni, atteso che il convenuto, per i primi due mesi del 2019, ha offerto un importo pari a circa il doppio del prezzo mensile anteriormente corrisposto e, dunque,
potenzialmente atto a coprire il lasso temporale sino all'aprile 2019 compreso ma nulla è dovuto stante la mora credendi derivata da detta offerta e dunque l'imputabilità della permanenza dei beni nei locali di detta società solo al comportamento di quest'ultima, di ostacolo alla restituzione;
- non possa essere accolta la domanda del convenuto di condanna della controparte ex art. 96 c.p.c., stante la carenza di temerarietà.
4. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello sulla Parte_1
scorta di sei motivi.
13 5. Si è costituito in giudizio il quale ha chiesto il rigetto del Controparte_1
gravame.
6. All'udienza del 3 luglio 2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come trascritte in epigrafe e la causa, previa assegnazione dei termini ex art. 190
cod.proc.civ., è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo l'appellante ribadisce la medesima ricostruzione fattuale prospettata in primo grado, evidenziando come sia notorio e non contestato che, prima della revoca del sequestro, erano state avviate trattative per definire consensualmente la causa divisionale e, nell'ottica della futura divisione i beni, le opere che si prevedeva sarebbero state assegnate all'appellato erano state spostate nell'armadio a muro n. 65.
Sottolinea che da una comunicazione interna (cfr. doc.9) emerge che questi avesse intenzione di stipulare un nuovo contratto per il box n. 65 ma che non vi era accordo sull'importo del canone.
Rappresenta inoltre che i documenti da essa prodotti con memoria ex art. 183
sesto comma c.p.c. dimostrano che, dal momento in cui l'appellato ha trasferito i beni nel box n. 65, egli ha avuto regolare accesso al medesimo.
Sottolinea inoltre che, per l'anno 2017, ha pagato il dovuto Controparte_1
nella misura pattuita in sede di sequestro, ma gli era stato chiarito che, in futuro, si sarebbe dovuto seguire il tariffario sulla base del valore dei beni custoditi (in quanto influente sul valore assicurativo degli stessi).
14 2. Col secondo motivo l'appellante censura la sentenza ove il Tribunale ha ritenuto l'insussistenza del perfezionamento del contratto di deposito tra le parti.
Al riguardo evidenzia come sia pacifico in causa che abbia Controparte_1
spostato i suoi beni dal box 64 al box 65, effettuando così la “consegna” degli stessi e manifestando l'intenzione di voler usufruire dei servizi di custodia.
L'appellante valorizza il contenuto di un documento datato 13 febbraio 2017
a firma di e (cfr. doc.12), che non ha depositato in CP_1 Pt_2
precedenza in quanto rinvenuto nei suoi archivi a seguito di una riorganizzazione effettuata ad ottobre 2020, in cui si precisa che i beni destinati al primo erano stati spostati dal box 64 al box 65, “da lui
autonomamente preso in locazione”. Tale dichiarazione, unitamente alla volontà manifestata dal di predisporre quanto necessario per CP_1
l'accatastamento delle opere d'arte con installazione di una scaffalatura professionale (mai concretizzatasi per mancato raggiungimento di un accordo sul prezzo dovuto), confermerebbe l'intenzione dell'appellato, un volta revocato il sequestro, di lasciare i beni presso e la Parte_1
conclusione del contratto di deposito.
Alla luce di ciò, l'appellante ribadisce come nel caso concreto non si sia trattato di un semplice ritardo nel ritiro dei beni, ma di una traditio o ficta
traditio degli stessi e che ciò abbia portato al perfezionamento del contratto di custodia, per il quale non occorre la forma scritta e che può avere ad oggetto anche universalità di beni;
ne consegue il diritto di ottenere il pagamento del dovuto secondo il suo tariffario ordinario prodotto e noto alle
15 parti.
3. Col terzo motivo l'appellante censura la statuizione con cui il Tribunale ha valorizzato che il ha effettuato il pagamento dei canoni per gli anni CP_1
2017 e 2018. Deduce che il pagamento è relativo a quanto previsto nell'originario contratto con il custode in costanza di sequestro mentre non è
stato da egli richiesto l'importo effettivamente dovuto.
Sottolinea al riguardo che, anche volendo dare per “approvato” il testo del contratto del 2003, esso prevede che il canone non sia da intendersi come fisso ed immutabile, ma variabile a seconda del tariffario di volta in volta indicato da essa e esposto nella propria bacheca all'ingresso dei locali.
Deduce che tale tariffario è commisurato al valore dei beni oggetto del deposito e non alla metratura della stanza e che l'appellato ha invece preteso di pagare “solo” la locazione dello spazio occupato, senza corrispondere l'importo aggiuntivo commisurato al valore dei beni, che come desumibile dalla perizia redatta nel giudizio divisionale è era pari a circa € 2.000.000.
Inoltre, essendo essa società soggetto professionale il deposito si presume oneroso ed è dovuto quanto previsto nell'ordinario tariffario.
4. Col quarto motivo l'appellante deduce l'erroneità della statuizione del
Tribunale secondo cui il canone non sarebbe dovuto da aprile 2019 in quanto essa si troverebbe nella condizione della c.d. mora del creditore.
Evidenzia come, ai sensi dell'art. 1209 co. 1 c.c., occorra a tal fine un'offerta reale e, ai sensi dall'art. 73 disp. att. c.c., essa debba essere eseguita da un notaio o da un ufficiale giudiziario e che nessuna di queste formalità sia stata espletata nel caso di specie. Alcuna di queste formalità è stata attuata.
16 5. Col quinto motivo l'appellante contesta la contraddittorietà del ragionamento del Tribunale, il quale, dapprima, ha ritenuto necessario mutare il rito da sommario a ordinario, dimostrando che nel suo intendimento la causa, non potesse essere decisa sulla base dei documenti prodotti;
poi,
non ha ammesso le istanze istruttorie in quanto ha ritenuto la causa adeguatamente istruita sulla base dei documenti prodotti. Pertanto, insiste per l'accoglimento delle richieste istruttorie da essa formulate.
6. Col sesto motivo censura la sentenza in punto di spese, Parte_1
evidenziando come il Giudice di primo grado abbia errato nell'individuazione dello scaglione di riferimento.
Deduce che la causa ha valore indeterminabile ma la complessità è bassa e andavano applicati i parametri minimi per tutte le fasi ovvero minimi per la soma attività istruttoria e medi per le altre fasi.
7. In punto di fatto è incontestato che, a seguito della revoca del provvedimento di sequestro del marzo 2018, i beni che erano oggetto della misura cautelare sono rimasti presso la Parte_1
L'appellante, nel ricorso ex art. 702 bis cod.proc.civ. ha dedotto che il ha “sempre lasciato i beni presso ” e che vi è stata la Per_3 Parte_1
conclusione “di fatto con di un contratto di deposito, fino a quando Parte_1
la società ha invocato il diritto di recesso inviando all'uopo raccomandata”.
Diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale non vi è stata deduzione della stipulazione di un contratto scritto ma piuttosto di un comportamento concludente ma inequivoco circa la prosecuzione dell'attività di custodia pur venuto meno il provvedimento giudiziale di sequestro.
17 Pur se tardivo, e quindi, inammissibile ex art. 345 cod.proc.civ., è il documento 12 prodotto in questo grado dall'appellante, non essendovi prova dell'impedimento oggettivo che ne abbia precluso la produzione nel corso del giudizio di primo grado, alcuna rilevanza ha l'avvenuto spostamento dei beni da un armadio ad un altro (che l'appellato deduce essere avvenuto in costanza di sequestro) né l'avere eseguito il degli accessi Per_3
(circostanza che egli in questa sede contesta ma che nella ordinanza ex art. 700 cod.proc.civ. è acclarata quale <<… fatto pacifico, perché non contestato>>, evidenziandosi in essa che <
dicembre del 2018 ha fatto più volte accesso nel caveau, Controparte_1
spostando altrove alcune opere, sicché oggi risultano presenti presso la circa 1100 opere>>). Parte_1
E' infatti, indubbio che il venir meno del provvedimento cautelare in quanto revocato (che lo stesso appellato deduce avere comunicato alla ) Parte_1
abbia determinato da quel momento lo svolgimento della prestazione del depositario in favore dello stesso proprietario dei beni ad esso Per_3
assegnati nel procedimento divisionale. Il , mantenendo i beni Per_3
presso il depositario e non provvedendo al loro immediato ritiro, ne ha affidato per facta concludentia la custodia.
Il mantenimento di essa da parte della e il mancato ritiro dei Parte_1
beni da parte del pur nella consapevolezza, da parte di entrambi, Per_3
del venir meno dell'originario titolo (contratto di deposito stipulato con il custode giudiziario dei beni sequestrati) sono comportamenti attinenti alla esecuzione del contratto di deposito.
18 Nel deposito, avente natura reale, la consegna della cosa è necessaria per il perfezionamento del contratto;
tuttavia la consegna può realizzarsi con una
"ficta traditio" attraverso la persistente ritenzione della cosa da parte del depositario per effetto del mancato ritiro da parte dell'avente diritto, con il conseguente sorgere per il depositario dell'obbligo di custodia e per il proprietario dell'obbligo di pagamento delle spese fino al ritiro dello stesso.
Sicché non è condivisibile quanto ritenuto dal Tribunale circa l'assenza nel caso in esame della traditio alla depositaria se non quella effettuata a suo tempo dal custode in occasione ed in attuazione del provvedimento di sequestro.
7.1. Tuttavia, alla configurabilità di un contratto di deposito tra le parti in causa non può conseguire la fondatezza delle somme pretese dall'appellante;
revocato il sequestro non vi è prova che vi sia stata una interlocuzione tra le parti circa le condizioni economiche che avrebbero regolato tale contratto.
Come accertato dal Tribunale, e non censurato dall'appellante, il Per_3
aveva già in precedenza saldato i canoni dovuti per la custodia del bene con riferimento alla intera annualità 2018 in base al corrispettivo concordato nel contratto con il custode giudiziario;
revocato il sequestro, proseguito il deposito dei beni in favore del proprietario, la non ha Parte_1
giammai comunicato al le diverse condizioni economiche da cui il Per_3
nuovo rapporto contrattuale sarebbe stato regolamentato e, in particolare, la eventuale differenza dovuta rispetto a quanto già questi precedentemente corrisposto per l'annualità 2018 e sulla base dell'asserito “tariffario
ordinario” che, però, in base alle stesse allegazioni contenute nel ricorso
19 introduttivo del giudizio di primo grado, soltanto nel marzo del 2019 è stato consegnato al CP_1
Non si discute al riguardo della natura gratuita del deposito in questione, non potendo di certo operare la presunzione in tal senso prevista dall'art. 1767
cod.civ. attesa la natura abituale e professionale della prestazione resa dal depositario;
manca piuttosto la prova della esistenza tre le parti di un accordo circa le condizioni economiche che avrebbero dovuto regolare il deposito da aprile 2018 o, quanto meno, della comunicazione al di tali CP_1
condizioni.
Le prove di cui l'appellante reitera la istanza di ammissione sono state ritenute irrilevanti dal Tribunale, valutativo il cap. 4), mentre il capitolo 6,
circa il rifiuto di sottoscrizione di un contratto da parte del è stato CP_1
ritenuto generico in mancanza di specificazione delle condizioni di tempo e di luogo.
La deduzione per cui le prove richieste avrebbero consentito di “chiarire in
che modo si era manifestato il consenso alla conclusione del contratto da
parte di è formulata in modo vago e generico;
non vi è Controparte_1
alcuna illustrazione, infatti, circa la decisività dei singoli capitoli di prova di cui si chiede l'ammissione rispetto alla statuizione del Tribunale di superfluità ai fini della decisione e la decisione del Tribunale di mutare il rito da sommario in ordinario ma di ritenere inammissibili le prove per come formulate (osserva il Collegio che i capitoli di prova sono inerenti a circostanze temporalmente collocate nel febbraio 2017, oltre un anno prima della revoca del sequestro) non appare connotato da contraddittorietà.
20 La pretesa applicabilità di un “tariffario ordinario” che regolamenti in via retroattiva il contratto di deposito “a partire da aprile 2018” appare in contrasto con il comportamento della che, nel novembre e Parte_1
nel dicembre 2018, comunicando al il recesso dal contratto già in CP_1
essere con il custode, ne ha prospettato una “successione in fatto”, con
“subentro avvenuto all'atto della revoca della custodia nel marzo 2018”. E
ciò senza formalizzare, anche in tale occasione, alcuna richiesta di ulteriore pagamento rispetto a quanto già corrisposto dal nel febbraio 2018, CP_1
comprensivo dell'intera annualità di canone per il 2018, in costanza di sequestro e a ridosso della sua revoca ed in conformità al canone convenuto nel predetto contratto intercorso con il custode (soltanto in appello si deduce che tale pagamento sarebbe avvenuto “spontaneamente” da parte del alludendo, quindi, ad una sua personale iniziativa, laddove in CP_1
primo grado non è stato contestato che l'importo corrisposto sia stato quantificato da una dipendente della società).
Va ricordato che il 14 dicembre 2018 precisando che tra le Controparte_1
parti non era mai stato stipulato un contratto, manifestava la volontà di procedere alla stipula di un contratto di deposito, previa conoscenza delle condizioni contrattuali, e che la , tre giorni dopo, ribadiva la volontà Parte_1
di non voler proseguire il rapporto contrattuale, invitandolo a liberare il
caveau entro il 31 dicembre del 2018 ma ancora una volta senza formulare pretese riguardo a pagamenti integrativi rispetto a quanto già percepito.
7.2. Se le considerazioni che precedono determinano la infondatezza della pretesa di pagamenti ulteriori rispetto a quanto già corrisposto per l'anno
21 2018, non può condividersi la statuizione del Tribunale circa il fatto che l'offerta banco iudicis da parte del per i primi due mesi del 2019 CP_1
di una somma pari a circa il doppio del canone mensile anteriormente corrisposto renda non dovuto tale importo.
Tale offerta, non equiparabile all'offerta formale in assenza dei relativi adempimenti (cfr. art. 1209 cod.civ. e 73 disp. att. cod.civ.), non determina gli effetti della mora credendi ma vale ad escludere soltanto gli effetti della
mora debendi: << L'offerta non formale, mediante deposito "banco judicis",
della somma che il debitore ritenga effettivamente dovuta può essere rifiutata dal creditore, che la ritenga insufficiente, senza incorrere in alcuna situazione pregiudizievole;
qualora, peraltro, il giudice accerti che è dovuta la somma offerta, si producono a favore del debitore gli effetti previsti dall'art.1220 c.c. e, pertanto, dalla data dell'offerta egli non può essere considerato in mora e non è tenuto alla corresponsione di interessi e rivalutazione monetaria (Cass. 10293/2018)>>.
L'offerta è stata rifiutata e quindi occorre effettuare l'accertamento della somma dovuta.
Sulla base delle considerazioni già esposte anche in relazione alle due mensilità del 2019 non sono dovute somme maggiori rispetto a quanto dovuto per il periodo precedente.
Già in primo grado l'appellato aveva richiesto “in via subordinata:
determinarsi il corrispettivo dovuto dal signor a fronte della CP_1
occupazione del caveau n. 65 con riferimento a quanto da egli corrisposto
per il medesimo servizio sino al 2018 (€. 1.473,81 annui IVA inclusa) per il
22 solo periodo gennaio-febbraio 2019 e quindi in €. 245,63 inclusa IVA;
- in via ulteriormente subordinata: determinarsi il corrispettivo dovuto dal
signor a fronte della occupazione del caveau n. 65 nell'importo da CP_1
egli offerto con pec 4.4.2019, pari ad €. 491,26 inclusa IVA”. Tali domande ha riproposto in questo grado.
In considerazione di quanto esposto e in accoglimento della domanda subordinata riproposta dall'appellato, va accertata la esistenza in capo alla del credito di € 245,63 IVA inclusa, importo determinato in Parte_1
base alle condizioni precedentemente in essere anche per le due mensilità del
2019, senza il riconoscimento degli interessi in quanto l'offerta banco
judicis, di una somma anche maggiore, ha impedito la mora debendi.
Per converso, alcun importo è dovuto riguardo al periodo successivo al marzo
2019; il Tribunale ha accertato <
nei locali di detta società solo al comportamento di quest'ultima e di ostacolo alla restituzione (come lamentato nei doc. 12,12° e 15 di parte convenuta e in parte evincibile a pag 2-3 del ricorso introduttivo)>>.
Riguardo a tale accertamento l'appellante non ha svolto censura e risulta documentato che il è rientrato nella disponibilità dei propri beni CP_1
solo a seguito di ricorso ex art. 700 cod.proc.civ., avendo dedotto l'appellante, sin dal ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, di avere subordinato il ritiro di tali beni “al pagamento del dovuto come da listino
prezzi di e quindi alla pretesa della società della cui infondatezza Parte_1
si è discusso.
8. Pertanto, in riforma della sentenza va accertata la esistenza in capo alla
23 del credito di € 245,63, come da domanda subordinata Parte_1
riproposta dall'appellato, somma inferiore a quella più volte offerta banco
judicis dall'appellato e rifiutata, impedendo ciò che questi possa essere ritenuto in mora
9. Quanto al sesto motivo, con il quale l'appellante lamenta che il Giudice di primo grado abbia errato nell'individuazione dello scaglione di riferimento in quanto la causa ha valore indeterminabile ma la complessità è bassa e andavano applicati i parametri minimi per tutte le fasi ovvero minimi per la sola attività istruttoria e medi per le altre fasi, anch'esso non è meritevole di accoglimento.
L'oggetto della causa e le questioni in fatto ed in diritto esaminate,
depongono per una media complessità della controversia;
l'applicazione dello scaglione medio di riferimento è parimenti giustificata dall'attività
difensiva esplicata in relazione alle varie fasi;
del tutto infondate sono anche le doglianze relative alla liquidazione delle spese per la fase istruttoria, dal momento che vi è stato il deposito di memorie ex art. 183 c.p.c., fermo restando che il d.m. n. 55/2014 non prevede un compenso specifico per la fase istruttoria, ma un compenso unitario per la fase di trattazione e/o istruttoria, ed esso è comunque dovuto a prescindere dal suo concreto svolgimento.
10. Quanto al regime delle spese, la statuizione inerente l'accertamento del credito lascia impregiudicata la soccombenza dell'appellante in entrambi i gradi del giudizio in quanto, come esposto, è risultata infondata la pretesa di pagamento di somme maggiori a quelle corrisposte per l'anno 2018, e tale
24 accertamento è conforme alla domanda subordinata riproposta dall'appellato;
al riguardo va anche valorizzato che l'appellato abbia offerto in più occasioni una somma anche maggiore rispetto a quella oggetto di accertamento .
Ne consegue che va confermata la statuizione di condanna della Parte_1
contenuta nella sentenza impugnata.
[...]
10.1. L'appellante va condanna al pagamento delle spese del grado che si liquidano come in dispositivo in applicazione dei criteri e dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M. n. 55/2014 e succ. modd. (scaglione: valore indeterminabile complessità media) ad eccezione della fase di trattazione,
liquidata in conformità allo scaglione minimo tenuto conto dell'attività
difensiva svolta in relazione a tale fase.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
1) in riforma della sentenza del Tribunale di Bergamo, pubblicata in data 10
ottobre 2020, n. 1381/2020 ed in accoglimento della domanda subordinata riproposta dall'appellato accerta la esistenza in capo alla del credito di € 245,63 IVA inclusa;
Parte_1
2) rigetta l'appello proposto da Parte_1
3) condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese del grado che liquida in € 2.058,00 per la “fase di studio”, € 1.418,00 per la “fase introduttiva”, € 1.523,00 per la “fase di trattazione” ed € 3.470.00
per la “fase decisionale” oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario come
25 per legge.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 18 dicembre 2024.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Vittoria Gabriele dott. Giuseppe Magnoli
26