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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 14/04/2025, n. 401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 401 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2311/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA - SEZIONE LAVORO
SENTENZA
E CONTESTUALE MOTIVAZIONE
Della sentenza nella controversia in materia di lavoro/previdenza – assistenza promossa con domanda in data 21.6.2023
DA
Parte_1
Avv. GOLDA CARLO
CONTRO
Controparte_1
Avv. AVVOCATURA DELLO STATO GENOVA
IL GIUDICE UNICO DEL TRIBUNALE DI GENOVA, DOTT.SSA MARIA
GIOVANNA DITO
QUALE GIUDICE DEL LAVORO
Visti gli atti e i documenti di causa e sentite le parti e le loro conclusioni comuni.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa e/o ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa
Premesso che, con domanda del 21.6.2023, il ricorrente ha chiesto il riconoscimento dello stato di vittima del dovere con ogni conseguente beneficio e, rilevato che, in corso di causa si è accertato che le pretese del sono state riconosciute in via Pt_1 amministrativa, con accettazione anche della percentuale di menomazione in tale sede prevista;
Rilevato come tale sopravvenienza abbia determinato le parti a concludere concordemente per la cessata materia del contendere e che non vi siano ragioni per disattendere tali conclusioni congiunte;
Ritenuto che, in punto spese la circostanza che il ricorrente abbia dovuto azionare in causa i propri diritti per ottenerne il riconoscimento possa integrare la c.d. soccombenza virtuale dell'Amministrazione resistente, con conseguente condanna della stessa al rimborso delle spese liquidate come dà dispositivo, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere tra le parti:
Condanna parte resistente a rimborsare al ricorrente le spese del processo che liquida in complessivi euro 3.000,00, oltre accessori di legge per compensi, con distrazione in favore della difesa antistataria.
Genova, 14/04/2025
IL GIUDICE
Maria Giovanna Dito
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA - SEZIONE LAVORO
SENTENZA
E CONTESTUALE MOTIVAZIONE
Della sentenza nella controversia in materia di lavoro/previdenza – assistenza promossa con domanda in data 21.6.2023
DA
Parte_1
Avv. GOLDA CARLO
CONTRO
Controparte_1
Avv. AVVOCATURA DELLO STATO GENOVA
IL GIUDICE UNICO DEL TRIBUNALE DI GENOVA, DOTT.SSA MARIA
GIOVANNA DITO
QUALE GIUDICE DEL LAVORO
Visti gli atti e i documenti di causa e sentite le parti e le loro conclusioni comuni.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa e/o ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa
Premesso che, con domanda del 21.6.2023, il ricorrente ha chiesto il riconoscimento dello stato di vittima del dovere con ogni conseguente beneficio e, rilevato che, in corso di causa si è accertato che le pretese del sono state riconosciute in via Pt_1 amministrativa, con accettazione anche della percentuale di menomazione in tale sede prevista;
Rilevato come tale sopravvenienza abbia determinato le parti a concludere concordemente per la cessata materia del contendere e che non vi siano ragioni per disattendere tali conclusioni congiunte;
Ritenuto che, in punto spese la circostanza che il ricorrente abbia dovuto azionare in causa i propri diritti per ottenerne il riconoscimento possa integrare la c.d. soccombenza virtuale dell'Amministrazione resistente, con conseguente condanna della stessa al rimborso delle spese liquidate come dà dispositivo, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere tra le parti:
Condanna parte resistente a rimborsare al ricorrente le spese del processo che liquida in complessivi euro 3.000,00, oltre accessori di legge per compensi, con distrazione in favore della difesa antistataria.
Genova, 14/04/2025
IL GIUDICE
Maria Giovanna Dito