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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 24/10/2025, n. 1499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1499 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1100/2022
CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, raccolta in camera di consiglio, composta dai magistrati:
Dott. Maria Mitola - Presidente
Dott. Michele Prencipe - Consigliere
Dott. Gaetano Labianca - Consigliere rel./est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di reclamo iscritta al nr. Rg. 1100/2022, promossa da in persona ELl'amministratore unico e legale rappresentante Parte_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Lorenzo Mazzeo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio;
- appellante - nei confronti di
Controparte_1
, in persona EL Commissario liquidatore, Rag.
[...] CP_2 rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Mazzuoli ed elettivamente domiciliato presso lo studio ELl'avv. Massimiliano Maggio;
- appellata -
Oggetto: appello in materia di revocatoria fallimentare ex art. 67 L.F.
Conclusioni ELle parti: come da note scritte EL 26.06.2025.
Fatto.
Con atto di appello notificato in data 18.07.2022, la in persona Parte_1 EL legale rappresentante pro-tempore, impugnava la sentenza n. 155/2022, emessa dal Tribunale di Foggia e pubblicata il 18.01.2022, con la quale era stato pagina 1 di 14 revocato, ex art. 67, co. 1 n. 2, L.F., il pagamento di € 130.000,00 eseguito in suo favore (in data 03.10.2013) dalla società consortile NA EL AR
s.c.a.r.l., quale ELegata di MU s.c.p.a.
All'uopo, premetteva l'appellante:
- che la MU s.c.p.a. - impresa di costruzioni cui erano state affidate dalla società consortile denominata “NA EL AR s.c.r.l.” la realizzazione ELle opere edili ed impiantistiche a terra per la realizzazione EL porto di Manfredonia - le aveva, a sua volta, affidato parte dei suddetti lavori;
- che, nel settembre 2012, aveva stipulato con la MU due contratti (n.
1288/2012 per la realizzazione di pavimentazioni industriali;
n. 1289/2012 per la realizzazione di pavimentazioni in sasso lavato in Ati con la ditta Lithospav), iniziando i lavori nell'ottobre 2012 ed emettendo la fattura n. 121/2012 di €
30.036,10 relativa al primo SAL;
a novembre 2012, la fattura n. 128/2012 di €
2.407,32, relativa al secondo SAL, per un credito non scaduto al 31.12.2012 di €
32.443.42, che figurava nel “Riepilogo 2013”;
- che le dette fatture erano state pagate a regolare scadenza con bonifici bancari in data 11.01.2013 e 27.02.2013, quindi rispettivamente a 60 e 90 gg circa, come da contratto;
- che, successivamente, erano state emesse ulteriori fatture, per un totale di €
518.715,82 ed effettuati ulteriori pagamenti, per un totale di € 297.677,62 e un credito residuo, al 31.08.2013, di € 299.166,62;
- che, dalla data EL 05.12.2013 all'attualità, dopo aver terminato tutti i lavori commissionati, risultava creditrice di MU per una somma pari a €
221.038,20;
- che, quanto alle fatture non pagate nell'anno 2013, si trattava di ritardi nel pagamento non gravi, ma cadenzati dai tempi standard di pagamento per aziende di quelle dimensioni;
- che aveva proceduto a tre solleciti (EL 24.04.2013, EL 27.06.2013 – quest'ultimo rivolto anche alla società NA EL AR, essendo la MU parte sociale di questa - e EL 27.09.2013), e il secondo sollecito veniva pagina 2 di 14 riscontrato dal maggior azionista ELla che giustificava i ritardi Parte_2
e garantiva i pagamenti;
- che la domanda di revocatoria ex art. 67, primo comma, n. 2, L.F., era stata erroneamente accolta sull'errato presupposto che il pagamento, eseguito dal terzo ELegato al posto EL debitore principale costituisse una modalità anomala di pagamento, laddove il pagamento era stato eseguito da una società che non era terza, bensì facente parte ELla medesima compagine societaria (ovvero da
NA EL AR, a sua volta parte ELl'ATI, in quanto strutturalmente collegata alla , di cui la MU era la maggiore azionista); Pt_2
- che sussisteva altresì la violazione e falsa applicazione ELl'art. 67, co. 3, L.F., riguardante la nozione dei termini d'uso, riferita alle modalità di pagamento invalse nei rapporti tra le parti, per cui si trattava di normale pagamento tra la società appaltatrice e il raggruppamento ATI;
- che, quindi, il Giudice EL primo grado aveva violato l'art. 67, co. 3, lett. a) ELla
L.F., con riguardo all'interpretazione ELla nozione “termini d'uso”, la quale doveva essere intesa quale espressione riferita alle modalità di pagamento invalse nel rapporto tra le parti, e quindi avrebbe dovuto accertare, in base ai mezzi di prova offerti, la sussistenza di una diversa prassi negoziale tra le parti, consolidatasi anteriormente al pagamento e modificativa degli accordi conclusi;
- che il pagamento effettuato dalla NA EL AR era da considerare un pagamento di un debito suo proprio (ELla MU), cui era obbligata in base al rapporto societario, per cui si sottraeva alla revocatoria, essendo effettuato dal garante/socio allo scopo di adempiere alla obbligazione sociale ed evitare le conseguenze sull'inadempimento (nel proprio interesse);
- che la modalità di pagamento eseguita non determinava, di per sé,
l'acquisizione ELla disponibilità ELla somma da parte EL titolare EL conto corrente, sia perché era soltanto contabile sia perché priva di autonomia rispetto all'estinzione EL debito da parte EL terzo e anche perché non violava la par condicio creditorum, essendosi sostituito al creditore il fideiussore solvente che poteva agire in regresso.
Tanto premesso rassegnava le seguenti conclusioni: “- In via preliminare:
pagina 3 di 14 - Per la gravità dei fatti rappresentati, sospendere l'efficacia esecutiva ELla sentenza impugnata, sussistendo – peraltro - i gravi e fondati motivi di cui all'art.
283 c.p.c.
- Accogliere integralmente l'atto di appello e di conseguenza riformare ed annullare integralmente la sentenza n. 155/2022 EL Tribunale di FOGGIA, in quanto assolutamente iniqua ed illogica, e carente da un punto di vista motivazionale;
- In via sempre preliminare:
- Accogliere l'atto di appello e di conseguenza riformare ed annullare come da parte motiva la sentenza n. 155/2022 EL Tribunale di FOGGIA, nel punto in cui reputa provata, solo in via presuntiva e senza una prova “concreta e certa”, e con il richiamo ad un unico pagamento diverso rispetto ai precedenti tra le società (tra
l'altro facenti parte ELlo stesso gruppo societario e raggruppamento ATI) la consapevolezza ELlo stato di decozione ELla società appellante verso la debitrice;
assunto EL tutto disatteso da parte EL GI di primo grado che ha omesso di pronunciarsi sul punto e nel merito ELla questione sollevata;
nel merito ELle questioni di diritto EL primo grado:
1) Rilevata l'inesistenza ELla prova dei requisiti oggettivi e soggettivi in ordine alla revocatoria, stante la non conoscibilità ELlo stato di insolvenza e la mancata prova ELlo stesso, da parte EL creditore, se non attraverso solo pochi elementi EL tutto inconferenti ed inconsistenti, dichiararsi nulla la domanda revocatoria e insistere per il rigetto ELl'azione di restituzione;
2) Dichiarare il pagamento EL terzo ELegato non rilevante giuridicamente ai fini ELl'accertamento EL pagamento stesso nonché ELla scentia fraudis in quanto eseguito da un terzo quale socio ELla MU e per tutte le ragioni sopra esposte;
3) Rilevata la mancata prova EL nesso di causalità tra fatti ascritti e la condotta ELla comparente all'epoca EL depauperamento EL patrimonio sociale, dichiararsi il rigetto ELla esperita azione di restituzione;
4) Rilevata la insussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi di cui all'art.
2901 c.c, dichiararsi il rigetto ELl'azione revocatoria per i motivi suesposti;
pagina 4 di 14 5) Dichiararsi efficaci e legittimi i pagamenti o i versamenti effettuati dalla
MU, stante la natura degli stessi avvenuti in tempi anteriori allo stato di decozione, alla luce anche ELla prova testimoniale resa;
10) Condannare la parte attrice al pagamento selle spese di lite da attribuire al procuratore costituito.
11) Richiamare tutti i provvedimenti EL caso anche di natura istruttoria di cui alle memorie II termine ex art. 183 VI comma cpc a cui il procuratore costituito si riporta integralmente.”
Si costituiva la Parte_3
, la quale resisteva all'appello, eccependone l'inammissibilità per
[...] violazione ELl'art. 342 c.p.c. e, nel merito, esponendo:
- che la ELegazione, quale modalità di pagamento, difficilmente poteva essere ricondotta alla normale prassi commerciale o a un dato settore di mercato, come altresì confermato dalla giurisprudenza di legittimità, essendo comunemente riconosciuta quale pagamento anomalo, rilevante ai sensi ELl'art. 67, co. 2, L.F.;
- che, pertanto, gravava sulla convenuta l'onere di provare che il pagamento poteva essere ricondotto agli ordinari mezzi di pagamento, secondo i canoni indicati dalla Suprema Corte, onere non assolto, posto che il pagamento era stato eseguito con modalità completamente diverse da quelle originariamente pattuite;
- che, inoltre, gravava sulla convenuta l'onere probatorio ELla inscientia decoctionis (consistente nella positiva dimostrazione che sussistessero circostanze tali da fare ritenere ad una persona, di ordinaria prudenza ed avvedutezza, che l'imprenditore si trovava in una situazione di normale esercizio ELl'impresa), nella specie non assolto, posto che la stessa non aveva neppure formulato istanze istruttorie sul punto, nonostante la sussistenza di elementi di segno contrario.
Tanto premesso, concludeva per il rigetto ELl'istanza di sospensione ELla sentenza impugnata e per l'improcedibilità/rigetto ELl'appello, con condanna ELl'appellante alle spese di lite.
Con provvedimento EL 27.12.2022 veniva rigettata l'istanza di sospensione e, senza lo svolgimento di alcuna attività istruttoria, all'udienza EL 26.06.2025 la pagina 5 di 14 causa è stata riservata per la decisione con assegnazione alle parti dei termini per il deposito ELle comparse conclusionali e repliche ai sensi ELl'art. 190 c.p.c.
Diritto.
A parere ELla Corte, l'appello è infondato.
Deve premettersi che il pagamento oggetto di revocatoria rientra in un'operazione economica complessa, riassumibile nei seguenti termini:
- la “GESPO S.R.L.” aveva affidato al “ Controparte_3
” (Capogruppo mandataria EL
[...] [...]
i lavori di costruzione EL Controparte_4
Porto Turistico di Manfredonia, come da contratto di appalto EL 24.06.2010;
- il Consorzio appaltatore aveva assegnato l'esecuzione dei suddetti lavori, limitatamente alla quota di propria competenza, alla associata CP_1
“MU S.c.p.a.”;
- per l'esecuzione in forma unitaria dei lavori di cui al contratto principale EL
24.06.2010, le imprese MU, e costituivano, ai CP_4 CP_4 sensi ELl'art. 96 D.P.R. n. 554 EL 21/12/1999 e ELl'art. 2615 ter c.c., la società consortile “ ; Controparte_5
- la società NA EL AR affidava alla MU la realizzazione di opere edili ed impiantistiche a terra, come da contratto di appalto EL 17.01.2011;
- con successivi contratti di appalto (n. 1288/2012 e n. 1289/2012), l'appaltatrice
MU affidava alla “ (di seguito ) la realizzazione di Parte_1 Parte_1 pavimentazioni industriali e in sasso lavato, relativi sempre ai lavori di costruzione EL Porto Turistico di Manfredonia;
- la MU è socia maggioritaria ELla NA EL AR, essendo proprietaria di quote sociali pari ad € 5.100,00.
Ora, alla data EL 31.12.2013, la risultava essere creditrice ELla Parte_1
MU per la somma di € 221.038,20.
Non potendo onorare il debito contratto nei confronti ELla , in data Parte_1
1°.10.2013 (dopo aver ricevuto tre solleciti dalla ), la MU s.c.p.a. Parte_1 ELegava la società NA EL AR (che, a sua volta, era debitrice di
MU), ad effettuare il pagamento di alcuni fornitori, tra cui la convenuta, per pagina 6 di 14 l'importo di € 130.000,00; in data 03.10.2013, la NA EL AR, quale ELegata di MU, provvedeva ad eseguire il pagamento ELla somma di €
130.000,00 in favore ELla convenuta, con relativa compensazione sul maggior credito vantato da MU nei suoi confronti.
Ciò posto, con il primo motivo, la , ha lamentato la violazione e/o falsa Parte_1 applicazione ELl'art. 67 L.F., per aver il tribunale omesso di valutare che il pagamento era stato eseguito da un terzo facente parte ELla medesima compagine societaria, per cui ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di primo grado ha, in sostanza, ritenuto che il pagamento dei debiti EL fallito eseguito dal terzo costituisse mezzo anomalo di pagamento e, quindi, revocabile ai sensi ELl'art. 67, comma 1°, n. 2, l.fall..
A detta ELl'appellante, dunque, il pagamento dei debiti ELla MU eseguito dal ELegato non costituisce di per sé un'operazione anomala, ai sensi ELl'art. 67, comma 1°, n. 2, l.fall., in ragione ELle peculiarità dei rapporti tra le parti coinvolte (la MU era a sua volta socia maggioritaria EL Parte_4
.
[...]
Il motivo è infondato.
Va premesso che la Suprema Corte (v. Cass. n. 14316 EL 2022), ha affermato che, nell'ambito ELla ELegazione di pagamento, il terzo provvede all'estinzione di un debito EL ELegante in adempimento di un ordine dallo stesso impartitogli o di un'autorizzazione conferitagli, non solo nel caso in cui la relativa provvista sia stata messa a disposizione dal debitore, ma anche quando - come nel caso in esame - l'importo pagato sia stato anticipato dal ELegato, ove quest'ultimo abbia proceduto al recupero prima ELl'apertura EL fallimento;
in tal caso, infatti, all'estinzione ELl'obbligazione nei confronti EL creditore fa riscontro l'insorgenza di un debito corrispondente nel confronti EL ELegato, il quale viene a trovarsi nella medesima situazione in cui si trovava l'accipiens, con la conseguenza che il recupero ELla somma intervenuto prima ELl'apertura EL fallimento si traduce ugualmente in un depauperamento EL patrimonio EL fallito, in violazione ELla regola ELla par condicio creditorum.
pagina 7 di 14 Nella specie, la NA EL AR, pagando il debito ELla MU, ha, con operazione contabile, compensato il debito che a sua volta aveva nei confronti di
MU, in tal modo depauperando il patrimonio EL fallito, in violazione ELla regola ELla par condicio creditorum.
E' stato pertanto evidenziato che, così congegnata, la ELegazione di pagamento costituisce uno strumento solutorio a carattere anomalo, potendosi qualificare come mezzi normali di pagamento diversi dal denaro, ai fini ELl'esperibilità ELl'azione prevista dall'art. 67, comma 1°, n. 2, l.fall., soltanto quelli comunemente accettati, nella pratica commerciale in uso in un dato periodo di tempo e in una determinata zona di mercato (Cass. n. 26241 EL 2021), in sostituzione EL denaro, come gli assegni circolari e bancari ed i vaglia cambiari, rilevando unicamente il dato oggettivo concernente le caratteristiche EL mezzo utilizzato (cfr. Cass. n. 15691 EL 2011; Cass. n. 649 EL 2003).
Il “mezzo” di pagamento rappresentato dal pagamento eseguito da un terzo è, pertanto anomalo, evidenzia lo stato d'insolvenza e ne fonda la presunzione di conoscenza, poiché dallo stesso (a differenza dei mezzi normali di pagamento, diversi dal denaro, comunemente accettati nella pratica commerciale in sostituzione ELlo stesso) l'accipiens è messo a conoscenza ELl'impossibilità ELl'impresa di estinguere normalmente il proprio debito.
Ne consegue che a nulla vale obiettare che l'operazione di pagamento fosse stata eseguita da un soggetto facente parte ELla medesima compagine societaria, posto che va affermata la revocabilità, quale mezzo anormale di pagamento idonea a ledere la par condicio creditorum, di una ELegazione che il debitore abbia posto in essere allo scopo di estinguere la preesistente obbligazione pecuniaria, già scaduta ed esigibile (Cass., sez. I, 17 gennaio 2003, n. 649, m.
559841, Cass., sez. I, 15 luglio 2011, n. 15691, m. 619006).
Né può sostenersi che sia neutro il pagamento operato dal terzo, posto che fu eseguito con una provvista destinata alla società fallita.
Secondo la giurisprudenza ELla Suprema Corte, infatti, «la revocatoria fallimentare EL pagamento di debiti EL fallito "ex" art. 67 legge fall. è esperibile anche quando il pagamento sia stato effettuato da un terzo, purché questi abbia
pagina 8 di 14 pagato il debito con danaro ELl'imprenditore poi fallito, ovvero con danaro proprio, sempre che, dopo aver pagato, abbia esercitato azione di rivalsa prima ELl'apertura EL fallimento, con recupero EL relativo importo, essendo in tali casi ravvisabile una potenziale idoneità di detto pagamento ad incidere sulla "par condicio", stante la configurabilità di una effettiva relazione / interazione con il patrimonio EL fallito» (Cass., sez. I, 10 gennaio 2003, n. 142, m. 559534, Cass., sez. I, 17 aprile 2007, n. 9143, m. 596649).
Per stabilire dunque se è revocabile il pagamento eseguito dal terzo di un debito comunque gravante sul fallito, è determinante accertare se la provvista ELl'operazione incida direttamente o indirettamente sulla garanzia patrimoniale dei creditori concorsuali.
Si ritiene infatti che sia revocabile anche il pagamento da parte EL terzo, debitore EL fallito, quando eseguito con denaro a questi dovuto, essendo il "solvens" obbligato verso il debitore successivamente dichiarato fallito, e valendo il suo pagamento ad estinguere entrambi i debiti (Cass., sez. I, 20 dicembre 2012, n.
23652, m. 624599, Cass., sez. I, 25 luglio 2006, n. 16973, m. 592312): esattamente come nel caso in esame, in cui la committente pagò alla subappaltatrice con denaro che sarebbe stato destinato alla società appaltatrice poi fallita (v. Cass. 25928/2015).
Quanto alla inscientia decoctionis, va premesso che, in tema di revocatoria fallimentare, al fine di vincere la presunzione di conoscenza ELlo stato d'insolvenza, posta dall'art. 67, comma 1°, l.fall., grava sul convenuto l'onere ELla prova contraria, la quale non ha contenuto meramente negativo e non può quindi essere assolta con la sola dimostrazione ELl'assenza di circostanze idonee ad evidenziare lo stato d'insolvenza, occorrendo invece la positiva dimostrazione che, nel momento in cui è stato posto in essere l'atto revocabile, sussistessero circostanze tali da fare ritenere ad una persona di ordinaria prudenza ed avvedutezza che l'imprenditore si trovava in una situazione di normale esercizio ELl'impresa (Cass. n. 17998 EL 2009; Cass. n. 3280 EL 2011; Cass. n. 803 EL
2016 e, da ultimo, Cass. 25166 EL 2024).
Ciò premesso, nella specie, il suddetto onere non è stato assolto.
pagina 9 di 14 A sostegno ELla inscientia decoctionis, la ha dedotto: Parte_1
- che i pagamenti, da parte ELla MU, ELle fatture emesse nel corso ELl'anno 2013 erano sempre avvenuti puntualmente e, comunque, secondo tempi di pagamento standard per aziende di tali dimensioni;
- che aveva sempre ricevuto rassicurazioni dai soci ELla MU sui pagamenti e sull'assenza di crisi di liquidità ELla stessa;
- che, dai bilanci ELl'attività ELla MU (2008-2013) potevano riscontrarsi esclusivamente perdite di carattere irrisorio;
- che la MU era socia maggioritaria ELla NA EL AR, per cui la aveva ragionevolmente ritenuto che il pagamento oggetto di causa Parte_1 fosse intervenuto per ragioni di “convenienza”;
- che bisognava guardare alle caratteristiche soggettive EL creditore, sul quale non poteva gravare un generalizzato onere di informazione sull'andamento finanziario ELla società debitrice.
Ora, va evidenziato che la (considerato che i precedenti pagamenti EL Parte_1
2012 erano stati regolari e che, a far data dai primi mesi EL 2013 la MU era ormai inadempiente), aveva sollecitato la MU ad adempiere, trasmettendo a questa in data 24.4.2013, 27.6.2013 e 7.9.2013 e al gruppo societario e Pt_2
NA EL AR) analogo sollecito, per cui era perfettamente a conoscenza ELlo stato di difficoltà in cui versava la MU nell'adempiere le proprie obbligazioni relative al saldo ELla fattura n. 17/2013 EL 31.01.2013 e n.
18/2013 EL 31.01.2013 il 04.10.2013.
Quindi, quantomeno dal mese di aprile 2013, la aveva avuto sentore Parte_1 ELle difficoltà finanziarie ELle MU, tant'è che aveva sollecitato le altre socie ELla fallita.
Tanto è stato confermato anche dall'unico teste escusso durante il giudizio di primo grado, legale rappresentante ELla il Testimone_1 Parte_5 quale, all'udienza EL 01.02.2021, riferiva di aver tranquillizzato la , Parte_1 specificando che la MU, così come le altre società appaltatrici, sarebbero state di lì a poco pagate dalla (committente principale), a conferma che la Pt_2
MU non possedeva la liquidità sufficiente per onorare i pagamenti richiesti.
pagina 10 di 14 Analoghe considerazioni valgono per la nota di riscontro EL 05.07.2013, nella quale la riferiva genericamente ELla mancata erogazione di finanziamenti Pt_2 bancari, quale causa dei ritardi nei pagamenti.
In un'altra nota di riscontro ELla EL 20.11.2017, si riferiva che la stessa Pt_2 stava attraversando “(…) una fase difficile ELla sua attività in quanto la gestione attuale non consente ancora la generazione di adeguati flussi di cassa sufficienti da un lato a pagare i costi operativi e finanziari, dall'altro ad onorare la debitoria pregressa riveniente dal notevole investimento effettuato per la realizzazione EL porto turistico (…)” (v. nota di risposta EL 20.11.2017).
Quanto ai bilanci ELla MU, dal bilancio al 31.12.2012, regolarmente depositato dalla MU s.c.p.a. presso la di Foggia il 05.07.2013, si CP_6 evince uno squilibrio economico, patrimoniale e finanziario ELla società, e consistenti perdite: l'esercizio 2011 risultava chiuso con una perdita di €
202.051,00; l'esercizio 2012 chiuso con una perdita (di sei volte superiore rispetto a quella ELl'anno precedente) di € 1.378.925,00.
Rileva altresì la documentata emissione di plurimi decreti ingiuntivi ai danni ELla
MU nel periodo ottobre 2012 – dicembre 2013 e la notifica di pignoramenti presso terzi ai danni ELla stessa.
Pertanto, non si può ragionevolmente sostenere che non vi fossero segni tali da fare ritenere, ad una persona di ordinaria prudenza ed avvedutezza, che l'imprenditore non si trovava in una situazione di normale esercizio ELl'impresa.
Peraltro, proprio il fatto che, anteriormente al pagamento eseguito dalla marina EL AR, i pagamenti fossero stati eseguiti sempre e solo dalla MU e che, solo dopo la terza sollecitazione (EL 27.9.2013), il pagamento fosse stato eseguito dalla società consortile di cui la MU era la principale azionista (e, come detto, debitrice a sua volta ELla MU) sta a dimostrare, inequivocabilmente, che la MU non aveva la liquidità sufficiente per adempiere la propria obbligazione nei confronti ELla e che, questa, Parte_1 resasi conto ELla situazione, aveva chiesto alle altre società EL gruppo di intervenire a coprire la debitoria, stante la crisi finanziaria ELla MU.
pagina 11 di 14 Quanto al fatto che la NA EL AR sarebbe un terzo garante o fideiussore ELla MU, al fine di adempiere ad un'obbligazione sociale ed evitare le conseguenze a cui sarebbe stata esposta in caso di inadempimento, va detto che in atti non v'è alcuna assunzione di garanzia;
quel che è emerso è solo che la
NA EL AR era stata ELegata ad eseguire il pagamento in favore ELla
, in quanto aveva, a sua volta, un debito verso la MU (per essere Parte_1 committente dei lavori che la predetta società aveva subappaltato), compensato contabilmente prima ELl'intervenuto fallimento.
Venendo adesso alla questione ELl'esenzione di cui all'art. 67, co. 3, lett. a) L.F., va premesso che “(…) tale esenzione (intesa ad "assicurare la soddisfazione di crediti derivanti da forniture di beni e servizi che s'inseriscano nel ciclo produttivo ELl'impresa, in modo tale da evitare che il timore ELla revocatoria possa comportare l'interruzione ELl'attività e la conseguente disgregazione ELl'azienda": v. Cass. n. 19373 EL 2021), esclude la revocabilità dei pagamenti che, pur se eseguiti in tempi e con modalità diversi da quelli contrattualmente previsti, sono nondimeno corrispondenti a pratiche commerciali in precedenza invalse tra le medesime parti (Cass. n. 27939 EL 2020, in motiv.): la norma prevista dalla lett. a) ELl'art. 67, comma 3, cit., infatti, "dev'essere interpretata nel senso che i pagamenti risultano opponibili alla massa dei creditori, in forza ELl'esenzione da revocatoria, anche se eseguiti ed accettati difformemente da eventuali previsioni contrattuali ..., purché siano stati effettuati... secondo tempi
e modalità corrispondenti a quelli che hanno caratterizzato il rapporto tra le parti nel suo pregresso e concreto svolgimento, dando vita ad una prassi "consolidata e stabile", capace di rendere "esatto" anche l'adempimento apparentemente
"inesatto", per il ritardo nel pagamento (v. Cass. 27939/2020, che ha sistematizzato analoghi rilievi svolti da Cass. 5587/2018 e Cass. 7580/2019; conf.
Cass. 19373/2021, 41514/2021, 608/2022, 8212/2022, 18360/2022...", Cass. n.
12837 EL 2023, in motiv., Cass., Sez. I, 22/11/2024, n. 30127 cit.).
Nella specie, oltre a qualificarsi come oggettivamente “anomalo”, il pagamento in questione ha costituito un evento EL tutto eccezionale, eseguito per la prima volta da un soggetto diverso e terzo rispetto allo schema contrattuale (v. art. 21,
pagina 12 di 14 contratto n. 1289 EL 14.09.2012, stipulato tra le sole parti in causa, che - per di più - esclude la modalità ELla ELegazione di pagamento quale metodo di pagamento riconosciuto) ed anche alla prassi convenzionale consolidatasi dalle parti (che vedeva pagamenti più o meno puntuali da parte ELla sola MU).
Ne deriva che anche la circostanza ELl'esenzione perché il pagamento sarebbe stato eseguito nel rispetto ELl'art. 67, comma terzo, ELla Legge fallimentare, è infondato.
In definitiva, l'appello va rigettato, con la conferma integrale ELla sentenza di primo grado.
Venendo adesso alle spese di lite di questo procedimento, in considerazione EL rigetto integrale ELl'appello, queste seguono la soccombenza nella misura liquidata nel dispositivo, con applicazione dei parametri fissati dal DM 55/2014 e successive modificazioni (scaglione da € 52.000 a € 260.000, parametri minimi data la non particolare complessità ELle questioni trattate).
Deve darsi atto, infine, ai sensi ELl'art. 13 co.
1-quater Tusg, ELla sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ELl'appellante, ELl'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato a norma dei co. 1 e 1-bis ELlo stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, sezione Prima Civile, disatteso ogni diverso motivo, istanza o deduzione, decidendo definitivamente sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 155/2022, pubblicata in data 18.01.2022, Parte_1 emessa dal Tribunale di Foggia nel giudizio n. R.G. 4489/2018, così provvede:
- rigetta l'appello, per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
- dichiara tenuti e condanna l'appellante al pagamento in favore di parte appellata ELle spese EL presente grado di giudizio, che si liquidano per compensi in euro
7.052,00, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura EL 15%, Iva e
CPA come per legge;
- dà atto ELla sussistenza dei presupposti per il pagamento ELl'ulteriore importo a titolo di contributo unificato che viene posto a carico ELl'impugnante in pagina 13 di 14 osservanza ELl'art. 13 co.
1-quater D.P.R. 115/02, nel testo inserito dall'art. 1 co. 17° l. 228/12
Così deciso nella camera di consiglio ELla Corte di Appello di Bari in data
20.10.2025
Il Giudice rel.
Dr. Gaetano Labianca
Il Presidente
Dr.ssa Maria Mitola
pagina 14 di 14
CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, raccolta in camera di consiglio, composta dai magistrati:
Dott. Maria Mitola - Presidente
Dott. Michele Prencipe - Consigliere
Dott. Gaetano Labianca - Consigliere rel./est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di reclamo iscritta al nr. Rg. 1100/2022, promossa da in persona ELl'amministratore unico e legale rappresentante Parte_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Lorenzo Mazzeo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio;
- appellante - nei confronti di
Controparte_1
, in persona EL Commissario liquidatore, Rag.
[...] CP_2 rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Mazzuoli ed elettivamente domiciliato presso lo studio ELl'avv. Massimiliano Maggio;
- appellata -
Oggetto: appello in materia di revocatoria fallimentare ex art. 67 L.F.
Conclusioni ELle parti: come da note scritte EL 26.06.2025.
Fatto.
Con atto di appello notificato in data 18.07.2022, la in persona Parte_1 EL legale rappresentante pro-tempore, impugnava la sentenza n. 155/2022, emessa dal Tribunale di Foggia e pubblicata il 18.01.2022, con la quale era stato pagina 1 di 14 revocato, ex art. 67, co. 1 n. 2, L.F., il pagamento di € 130.000,00 eseguito in suo favore (in data 03.10.2013) dalla società consortile NA EL AR
s.c.a.r.l., quale ELegata di MU s.c.p.a.
All'uopo, premetteva l'appellante:
- che la MU s.c.p.a. - impresa di costruzioni cui erano state affidate dalla società consortile denominata “NA EL AR s.c.r.l.” la realizzazione ELle opere edili ed impiantistiche a terra per la realizzazione EL porto di Manfredonia - le aveva, a sua volta, affidato parte dei suddetti lavori;
- che, nel settembre 2012, aveva stipulato con la MU due contratti (n.
1288/2012 per la realizzazione di pavimentazioni industriali;
n. 1289/2012 per la realizzazione di pavimentazioni in sasso lavato in Ati con la ditta Lithospav), iniziando i lavori nell'ottobre 2012 ed emettendo la fattura n. 121/2012 di €
30.036,10 relativa al primo SAL;
a novembre 2012, la fattura n. 128/2012 di €
2.407,32, relativa al secondo SAL, per un credito non scaduto al 31.12.2012 di €
32.443.42, che figurava nel “Riepilogo 2013”;
- che le dette fatture erano state pagate a regolare scadenza con bonifici bancari in data 11.01.2013 e 27.02.2013, quindi rispettivamente a 60 e 90 gg circa, come da contratto;
- che, successivamente, erano state emesse ulteriori fatture, per un totale di €
518.715,82 ed effettuati ulteriori pagamenti, per un totale di € 297.677,62 e un credito residuo, al 31.08.2013, di € 299.166,62;
- che, dalla data EL 05.12.2013 all'attualità, dopo aver terminato tutti i lavori commissionati, risultava creditrice di MU per una somma pari a €
221.038,20;
- che, quanto alle fatture non pagate nell'anno 2013, si trattava di ritardi nel pagamento non gravi, ma cadenzati dai tempi standard di pagamento per aziende di quelle dimensioni;
- che aveva proceduto a tre solleciti (EL 24.04.2013, EL 27.06.2013 – quest'ultimo rivolto anche alla società NA EL AR, essendo la MU parte sociale di questa - e EL 27.09.2013), e il secondo sollecito veniva pagina 2 di 14 riscontrato dal maggior azionista ELla che giustificava i ritardi Parte_2
e garantiva i pagamenti;
- che la domanda di revocatoria ex art. 67, primo comma, n. 2, L.F., era stata erroneamente accolta sull'errato presupposto che il pagamento, eseguito dal terzo ELegato al posto EL debitore principale costituisse una modalità anomala di pagamento, laddove il pagamento era stato eseguito da una società che non era terza, bensì facente parte ELla medesima compagine societaria (ovvero da
NA EL AR, a sua volta parte ELl'ATI, in quanto strutturalmente collegata alla , di cui la MU era la maggiore azionista); Pt_2
- che sussisteva altresì la violazione e falsa applicazione ELl'art. 67, co. 3, L.F., riguardante la nozione dei termini d'uso, riferita alle modalità di pagamento invalse nei rapporti tra le parti, per cui si trattava di normale pagamento tra la società appaltatrice e il raggruppamento ATI;
- che, quindi, il Giudice EL primo grado aveva violato l'art. 67, co. 3, lett. a) ELla
L.F., con riguardo all'interpretazione ELla nozione “termini d'uso”, la quale doveva essere intesa quale espressione riferita alle modalità di pagamento invalse nel rapporto tra le parti, e quindi avrebbe dovuto accertare, in base ai mezzi di prova offerti, la sussistenza di una diversa prassi negoziale tra le parti, consolidatasi anteriormente al pagamento e modificativa degli accordi conclusi;
- che il pagamento effettuato dalla NA EL AR era da considerare un pagamento di un debito suo proprio (ELla MU), cui era obbligata in base al rapporto societario, per cui si sottraeva alla revocatoria, essendo effettuato dal garante/socio allo scopo di adempiere alla obbligazione sociale ed evitare le conseguenze sull'inadempimento (nel proprio interesse);
- che la modalità di pagamento eseguita non determinava, di per sé,
l'acquisizione ELla disponibilità ELla somma da parte EL titolare EL conto corrente, sia perché era soltanto contabile sia perché priva di autonomia rispetto all'estinzione EL debito da parte EL terzo e anche perché non violava la par condicio creditorum, essendosi sostituito al creditore il fideiussore solvente che poteva agire in regresso.
Tanto premesso rassegnava le seguenti conclusioni: “- In via preliminare:
pagina 3 di 14 - Per la gravità dei fatti rappresentati, sospendere l'efficacia esecutiva ELla sentenza impugnata, sussistendo – peraltro - i gravi e fondati motivi di cui all'art.
283 c.p.c.
- Accogliere integralmente l'atto di appello e di conseguenza riformare ed annullare integralmente la sentenza n. 155/2022 EL Tribunale di FOGGIA, in quanto assolutamente iniqua ed illogica, e carente da un punto di vista motivazionale;
- In via sempre preliminare:
- Accogliere l'atto di appello e di conseguenza riformare ed annullare come da parte motiva la sentenza n. 155/2022 EL Tribunale di FOGGIA, nel punto in cui reputa provata, solo in via presuntiva e senza una prova “concreta e certa”, e con il richiamo ad un unico pagamento diverso rispetto ai precedenti tra le società (tra
l'altro facenti parte ELlo stesso gruppo societario e raggruppamento ATI) la consapevolezza ELlo stato di decozione ELla società appellante verso la debitrice;
assunto EL tutto disatteso da parte EL GI di primo grado che ha omesso di pronunciarsi sul punto e nel merito ELla questione sollevata;
nel merito ELle questioni di diritto EL primo grado:
1) Rilevata l'inesistenza ELla prova dei requisiti oggettivi e soggettivi in ordine alla revocatoria, stante la non conoscibilità ELlo stato di insolvenza e la mancata prova ELlo stesso, da parte EL creditore, se non attraverso solo pochi elementi EL tutto inconferenti ed inconsistenti, dichiararsi nulla la domanda revocatoria e insistere per il rigetto ELl'azione di restituzione;
2) Dichiarare il pagamento EL terzo ELegato non rilevante giuridicamente ai fini ELl'accertamento EL pagamento stesso nonché ELla scentia fraudis in quanto eseguito da un terzo quale socio ELla MU e per tutte le ragioni sopra esposte;
3) Rilevata la mancata prova EL nesso di causalità tra fatti ascritti e la condotta ELla comparente all'epoca EL depauperamento EL patrimonio sociale, dichiararsi il rigetto ELla esperita azione di restituzione;
4) Rilevata la insussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi di cui all'art.
2901 c.c, dichiararsi il rigetto ELl'azione revocatoria per i motivi suesposti;
pagina 4 di 14 5) Dichiararsi efficaci e legittimi i pagamenti o i versamenti effettuati dalla
MU, stante la natura degli stessi avvenuti in tempi anteriori allo stato di decozione, alla luce anche ELla prova testimoniale resa;
10) Condannare la parte attrice al pagamento selle spese di lite da attribuire al procuratore costituito.
11) Richiamare tutti i provvedimenti EL caso anche di natura istruttoria di cui alle memorie II termine ex art. 183 VI comma cpc a cui il procuratore costituito si riporta integralmente.”
Si costituiva la Parte_3
, la quale resisteva all'appello, eccependone l'inammissibilità per
[...] violazione ELl'art. 342 c.p.c. e, nel merito, esponendo:
- che la ELegazione, quale modalità di pagamento, difficilmente poteva essere ricondotta alla normale prassi commerciale o a un dato settore di mercato, come altresì confermato dalla giurisprudenza di legittimità, essendo comunemente riconosciuta quale pagamento anomalo, rilevante ai sensi ELl'art. 67, co. 2, L.F.;
- che, pertanto, gravava sulla convenuta l'onere di provare che il pagamento poteva essere ricondotto agli ordinari mezzi di pagamento, secondo i canoni indicati dalla Suprema Corte, onere non assolto, posto che il pagamento era stato eseguito con modalità completamente diverse da quelle originariamente pattuite;
- che, inoltre, gravava sulla convenuta l'onere probatorio ELla inscientia decoctionis (consistente nella positiva dimostrazione che sussistessero circostanze tali da fare ritenere ad una persona, di ordinaria prudenza ed avvedutezza, che l'imprenditore si trovava in una situazione di normale esercizio ELl'impresa), nella specie non assolto, posto che la stessa non aveva neppure formulato istanze istruttorie sul punto, nonostante la sussistenza di elementi di segno contrario.
Tanto premesso, concludeva per il rigetto ELl'istanza di sospensione ELla sentenza impugnata e per l'improcedibilità/rigetto ELl'appello, con condanna ELl'appellante alle spese di lite.
Con provvedimento EL 27.12.2022 veniva rigettata l'istanza di sospensione e, senza lo svolgimento di alcuna attività istruttoria, all'udienza EL 26.06.2025 la pagina 5 di 14 causa è stata riservata per la decisione con assegnazione alle parti dei termini per il deposito ELle comparse conclusionali e repliche ai sensi ELl'art. 190 c.p.c.
Diritto.
A parere ELla Corte, l'appello è infondato.
Deve premettersi che il pagamento oggetto di revocatoria rientra in un'operazione economica complessa, riassumibile nei seguenti termini:
- la “GESPO S.R.L.” aveva affidato al “ Controparte_3
” (Capogruppo mandataria EL
[...] [...]
i lavori di costruzione EL Controparte_4
Porto Turistico di Manfredonia, come da contratto di appalto EL 24.06.2010;
- il Consorzio appaltatore aveva assegnato l'esecuzione dei suddetti lavori, limitatamente alla quota di propria competenza, alla associata CP_1
“MU S.c.p.a.”;
- per l'esecuzione in forma unitaria dei lavori di cui al contratto principale EL
24.06.2010, le imprese MU, e costituivano, ai CP_4 CP_4 sensi ELl'art. 96 D.P.R. n. 554 EL 21/12/1999 e ELl'art. 2615 ter c.c., la società consortile “ ; Controparte_5
- la società NA EL AR affidava alla MU la realizzazione di opere edili ed impiantistiche a terra, come da contratto di appalto EL 17.01.2011;
- con successivi contratti di appalto (n. 1288/2012 e n. 1289/2012), l'appaltatrice
MU affidava alla “ (di seguito ) la realizzazione di Parte_1 Parte_1 pavimentazioni industriali e in sasso lavato, relativi sempre ai lavori di costruzione EL Porto Turistico di Manfredonia;
- la MU è socia maggioritaria ELla NA EL AR, essendo proprietaria di quote sociali pari ad € 5.100,00.
Ora, alla data EL 31.12.2013, la risultava essere creditrice ELla Parte_1
MU per la somma di € 221.038,20.
Non potendo onorare il debito contratto nei confronti ELla , in data Parte_1
1°.10.2013 (dopo aver ricevuto tre solleciti dalla ), la MU s.c.p.a. Parte_1 ELegava la società NA EL AR (che, a sua volta, era debitrice di
MU), ad effettuare il pagamento di alcuni fornitori, tra cui la convenuta, per pagina 6 di 14 l'importo di € 130.000,00; in data 03.10.2013, la NA EL AR, quale ELegata di MU, provvedeva ad eseguire il pagamento ELla somma di €
130.000,00 in favore ELla convenuta, con relativa compensazione sul maggior credito vantato da MU nei suoi confronti.
Ciò posto, con il primo motivo, la , ha lamentato la violazione e/o falsa Parte_1 applicazione ELl'art. 67 L.F., per aver il tribunale omesso di valutare che il pagamento era stato eseguito da un terzo facente parte ELla medesima compagine societaria, per cui ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di primo grado ha, in sostanza, ritenuto che il pagamento dei debiti EL fallito eseguito dal terzo costituisse mezzo anomalo di pagamento e, quindi, revocabile ai sensi ELl'art. 67, comma 1°, n. 2, l.fall..
A detta ELl'appellante, dunque, il pagamento dei debiti ELla MU eseguito dal ELegato non costituisce di per sé un'operazione anomala, ai sensi ELl'art. 67, comma 1°, n. 2, l.fall., in ragione ELle peculiarità dei rapporti tra le parti coinvolte (la MU era a sua volta socia maggioritaria EL Parte_4
.
[...]
Il motivo è infondato.
Va premesso che la Suprema Corte (v. Cass. n. 14316 EL 2022), ha affermato che, nell'ambito ELla ELegazione di pagamento, il terzo provvede all'estinzione di un debito EL ELegante in adempimento di un ordine dallo stesso impartitogli o di un'autorizzazione conferitagli, non solo nel caso in cui la relativa provvista sia stata messa a disposizione dal debitore, ma anche quando - come nel caso in esame - l'importo pagato sia stato anticipato dal ELegato, ove quest'ultimo abbia proceduto al recupero prima ELl'apertura EL fallimento;
in tal caso, infatti, all'estinzione ELl'obbligazione nei confronti EL creditore fa riscontro l'insorgenza di un debito corrispondente nel confronti EL ELegato, il quale viene a trovarsi nella medesima situazione in cui si trovava l'accipiens, con la conseguenza che il recupero ELla somma intervenuto prima ELl'apertura EL fallimento si traduce ugualmente in un depauperamento EL patrimonio EL fallito, in violazione ELla regola ELla par condicio creditorum.
pagina 7 di 14 Nella specie, la NA EL AR, pagando il debito ELla MU, ha, con operazione contabile, compensato il debito che a sua volta aveva nei confronti di
MU, in tal modo depauperando il patrimonio EL fallito, in violazione ELla regola ELla par condicio creditorum.
E' stato pertanto evidenziato che, così congegnata, la ELegazione di pagamento costituisce uno strumento solutorio a carattere anomalo, potendosi qualificare come mezzi normali di pagamento diversi dal denaro, ai fini ELl'esperibilità ELl'azione prevista dall'art. 67, comma 1°, n. 2, l.fall., soltanto quelli comunemente accettati, nella pratica commerciale in uso in un dato periodo di tempo e in una determinata zona di mercato (Cass. n. 26241 EL 2021), in sostituzione EL denaro, come gli assegni circolari e bancari ed i vaglia cambiari, rilevando unicamente il dato oggettivo concernente le caratteristiche EL mezzo utilizzato (cfr. Cass. n. 15691 EL 2011; Cass. n. 649 EL 2003).
Il “mezzo” di pagamento rappresentato dal pagamento eseguito da un terzo è, pertanto anomalo, evidenzia lo stato d'insolvenza e ne fonda la presunzione di conoscenza, poiché dallo stesso (a differenza dei mezzi normali di pagamento, diversi dal denaro, comunemente accettati nella pratica commerciale in sostituzione ELlo stesso) l'accipiens è messo a conoscenza ELl'impossibilità ELl'impresa di estinguere normalmente il proprio debito.
Ne consegue che a nulla vale obiettare che l'operazione di pagamento fosse stata eseguita da un soggetto facente parte ELla medesima compagine societaria, posto che va affermata la revocabilità, quale mezzo anormale di pagamento idonea a ledere la par condicio creditorum, di una ELegazione che il debitore abbia posto in essere allo scopo di estinguere la preesistente obbligazione pecuniaria, già scaduta ed esigibile (Cass., sez. I, 17 gennaio 2003, n. 649, m.
559841, Cass., sez. I, 15 luglio 2011, n. 15691, m. 619006).
Né può sostenersi che sia neutro il pagamento operato dal terzo, posto che fu eseguito con una provvista destinata alla società fallita.
Secondo la giurisprudenza ELla Suprema Corte, infatti, «la revocatoria fallimentare EL pagamento di debiti EL fallito "ex" art. 67 legge fall. è esperibile anche quando il pagamento sia stato effettuato da un terzo, purché questi abbia
pagina 8 di 14 pagato il debito con danaro ELl'imprenditore poi fallito, ovvero con danaro proprio, sempre che, dopo aver pagato, abbia esercitato azione di rivalsa prima ELl'apertura EL fallimento, con recupero EL relativo importo, essendo in tali casi ravvisabile una potenziale idoneità di detto pagamento ad incidere sulla "par condicio", stante la configurabilità di una effettiva relazione / interazione con il patrimonio EL fallito» (Cass., sez. I, 10 gennaio 2003, n. 142, m. 559534, Cass., sez. I, 17 aprile 2007, n. 9143, m. 596649).
Per stabilire dunque se è revocabile il pagamento eseguito dal terzo di un debito comunque gravante sul fallito, è determinante accertare se la provvista ELl'operazione incida direttamente o indirettamente sulla garanzia patrimoniale dei creditori concorsuali.
Si ritiene infatti che sia revocabile anche il pagamento da parte EL terzo, debitore EL fallito, quando eseguito con denaro a questi dovuto, essendo il "solvens" obbligato verso il debitore successivamente dichiarato fallito, e valendo il suo pagamento ad estinguere entrambi i debiti (Cass., sez. I, 20 dicembre 2012, n.
23652, m. 624599, Cass., sez. I, 25 luglio 2006, n. 16973, m. 592312): esattamente come nel caso in esame, in cui la committente pagò alla subappaltatrice con denaro che sarebbe stato destinato alla società appaltatrice poi fallita (v. Cass. 25928/2015).
Quanto alla inscientia decoctionis, va premesso che, in tema di revocatoria fallimentare, al fine di vincere la presunzione di conoscenza ELlo stato d'insolvenza, posta dall'art. 67, comma 1°, l.fall., grava sul convenuto l'onere ELla prova contraria, la quale non ha contenuto meramente negativo e non può quindi essere assolta con la sola dimostrazione ELl'assenza di circostanze idonee ad evidenziare lo stato d'insolvenza, occorrendo invece la positiva dimostrazione che, nel momento in cui è stato posto in essere l'atto revocabile, sussistessero circostanze tali da fare ritenere ad una persona di ordinaria prudenza ed avvedutezza che l'imprenditore si trovava in una situazione di normale esercizio ELl'impresa (Cass. n. 17998 EL 2009; Cass. n. 3280 EL 2011; Cass. n. 803 EL
2016 e, da ultimo, Cass. 25166 EL 2024).
Ciò premesso, nella specie, il suddetto onere non è stato assolto.
pagina 9 di 14 A sostegno ELla inscientia decoctionis, la ha dedotto: Parte_1
- che i pagamenti, da parte ELla MU, ELle fatture emesse nel corso ELl'anno 2013 erano sempre avvenuti puntualmente e, comunque, secondo tempi di pagamento standard per aziende di tali dimensioni;
- che aveva sempre ricevuto rassicurazioni dai soci ELla MU sui pagamenti e sull'assenza di crisi di liquidità ELla stessa;
- che, dai bilanci ELl'attività ELla MU (2008-2013) potevano riscontrarsi esclusivamente perdite di carattere irrisorio;
- che la MU era socia maggioritaria ELla NA EL AR, per cui la aveva ragionevolmente ritenuto che il pagamento oggetto di causa Parte_1 fosse intervenuto per ragioni di “convenienza”;
- che bisognava guardare alle caratteristiche soggettive EL creditore, sul quale non poteva gravare un generalizzato onere di informazione sull'andamento finanziario ELla società debitrice.
Ora, va evidenziato che la (considerato che i precedenti pagamenti EL Parte_1
2012 erano stati regolari e che, a far data dai primi mesi EL 2013 la MU era ormai inadempiente), aveva sollecitato la MU ad adempiere, trasmettendo a questa in data 24.4.2013, 27.6.2013 e 7.9.2013 e al gruppo societario e Pt_2
NA EL AR) analogo sollecito, per cui era perfettamente a conoscenza ELlo stato di difficoltà in cui versava la MU nell'adempiere le proprie obbligazioni relative al saldo ELla fattura n. 17/2013 EL 31.01.2013 e n.
18/2013 EL 31.01.2013 il 04.10.2013.
Quindi, quantomeno dal mese di aprile 2013, la aveva avuto sentore Parte_1 ELle difficoltà finanziarie ELle MU, tant'è che aveva sollecitato le altre socie ELla fallita.
Tanto è stato confermato anche dall'unico teste escusso durante il giudizio di primo grado, legale rappresentante ELla il Testimone_1 Parte_5 quale, all'udienza EL 01.02.2021, riferiva di aver tranquillizzato la , Parte_1 specificando che la MU, così come le altre società appaltatrici, sarebbero state di lì a poco pagate dalla (committente principale), a conferma che la Pt_2
MU non possedeva la liquidità sufficiente per onorare i pagamenti richiesti.
pagina 10 di 14 Analoghe considerazioni valgono per la nota di riscontro EL 05.07.2013, nella quale la riferiva genericamente ELla mancata erogazione di finanziamenti Pt_2 bancari, quale causa dei ritardi nei pagamenti.
In un'altra nota di riscontro ELla EL 20.11.2017, si riferiva che la stessa Pt_2 stava attraversando “(…) una fase difficile ELla sua attività in quanto la gestione attuale non consente ancora la generazione di adeguati flussi di cassa sufficienti da un lato a pagare i costi operativi e finanziari, dall'altro ad onorare la debitoria pregressa riveniente dal notevole investimento effettuato per la realizzazione EL porto turistico (…)” (v. nota di risposta EL 20.11.2017).
Quanto ai bilanci ELla MU, dal bilancio al 31.12.2012, regolarmente depositato dalla MU s.c.p.a. presso la di Foggia il 05.07.2013, si CP_6 evince uno squilibrio economico, patrimoniale e finanziario ELla società, e consistenti perdite: l'esercizio 2011 risultava chiuso con una perdita di €
202.051,00; l'esercizio 2012 chiuso con una perdita (di sei volte superiore rispetto a quella ELl'anno precedente) di € 1.378.925,00.
Rileva altresì la documentata emissione di plurimi decreti ingiuntivi ai danni ELla
MU nel periodo ottobre 2012 – dicembre 2013 e la notifica di pignoramenti presso terzi ai danni ELla stessa.
Pertanto, non si può ragionevolmente sostenere che non vi fossero segni tali da fare ritenere, ad una persona di ordinaria prudenza ed avvedutezza, che l'imprenditore non si trovava in una situazione di normale esercizio ELl'impresa.
Peraltro, proprio il fatto che, anteriormente al pagamento eseguito dalla marina EL AR, i pagamenti fossero stati eseguiti sempre e solo dalla MU e che, solo dopo la terza sollecitazione (EL 27.9.2013), il pagamento fosse stato eseguito dalla società consortile di cui la MU era la principale azionista (e, come detto, debitrice a sua volta ELla MU) sta a dimostrare, inequivocabilmente, che la MU non aveva la liquidità sufficiente per adempiere la propria obbligazione nei confronti ELla e che, questa, Parte_1 resasi conto ELla situazione, aveva chiesto alle altre società EL gruppo di intervenire a coprire la debitoria, stante la crisi finanziaria ELla MU.
pagina 11 di 14 Quanto al fatto che la NA EL AR sarebbe un terzo garante o fideiussore ELla MU, al fine di adempiere ad un'obbligazione sociale ed evitare le conseguenze a cui sarebbe stata esposta in caso di inadempimento, va detto che in atti non v'è alcuna assunzione di garanzia;
quel che è emerso è solo che la
NA EL AR era stata ELegata ad eseguire il pagamento in favore ELla
, in quanto aveva, a sua volta, un debito verso la MU (per essere Parte_1 committente dei lavori che la predetta società aveva subappaltato), compensato contabilmente prima ELl'intervenuto fallimento.
Venendo adesso alla questione ELl'esenzione di cui all'art. 67, co. 3, lett. a) L.F., va premesso che “(…) tale esenzione (intesa ad "assicurare la soddisfazione di crediti derivanti da forniture di beni e servizi che s'inseriscano nel ciclo produttivo ELl'impresa, in modo tale da evitare che il timore ELla revocatoria possa comportare l'interruzione ELl'attività e la conseguente disgregazione ELl'azienda": v. Cass. n. 19373 EL 2021), esclude la revocabilità dei pagamenti che, pur se eseguiti in tempi e con modalità diversi da quelli contrattualmente previsti, sono nondimeno corrispondenti a pratiche commerciali in precedenza invalse tra le medesime parti (Cass. n. 27939 EL 2020, in motiv.): la norma prevista dalla lett. a) ELl'art. 67, comma 3, cit., infatti, "dev'essere interpretata nel senso che i pagamenti risultano opponibili alla massa dei creditori, in forza ELl'esenzione da revocatoria, anche se eseguiti ed accettati difformemente da eventuali previsioni contrattuali ..., purché siano stati effettuati... secondo tempi
e modalità corrispondenti a quelli che hanno caratterizzato il rapporto tra le parti nel suo pregresso e concreto svolgimento, dando vita ad una prassi "consolidata e stabile", capace di rendere "esatto" anche l'adempimento apparentemente
"inesatto", per il ritardo nel pagamento (v. Cass. 27939/2020, che ha sistematizzato analoghi rilievi svolti da Cass. 5587/2018 e Cass. 7580/2019; conf.
Cass. 19373/2021, 41514/2021, 608/2022, 8212/2022, 18360/2022...", Cass. n.
12837 EL 2023, in motiv., Cass., Sez. I, 22/11/2024, n. 30127 cit.).
Nella specie, oltre a qualificarsi come oggettivamente “anomalo”, il pagamento in questione ha costituito un evento EL tutto eccezionale, eseguito per la prima volta da un soggetto diverso e terzo rispetto allo schema contrattuale (v. art. 21,
pagina 12 di 14 contratto n. 1289 EL 14.09.2012, stipulato tra le sole parti in causa, che - per di più - esclude la modalità ELla ELegazione di pagamento quale metodo di pagamento riconosciuto) ed anche alla prassi convenzionale consolidatasi dalle parti (che vedeva pagamenti più o meno puntuali da parte ELla sola MU).
Ne deriva che anche la circostanza ELl'esenzione perché il pagamento sarebbe stato eseguito nel rispetto ELl'art. 67, comma terzo, ELla Legge fallimentare, è infondato.
In definitiva, l'appello va rigettato, con la conferma integrale ELla sentenza di primo grado.
Venendo adesso alle spese di lite di questo procedimento, in considerazione EL rigetto integrale ELl'appello, queste seguono la soccombenza nella misura liquidata nel dispositivo, con applicazione dei parametri fissati dal DM 55/2014 e successive modificazioni (scaglione da € 52.000 a € 260.000, parametri minimi data la non particolare complessità ELle questioni trattate).
Deve darsi atto, infine, ai sensi ELl'art. 13 co.
1-quater Tusg, ELla sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ELl'appellante, ELl'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato a norma dei co. 1 e 1-bis ELlo stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, sezione Prima Civile, disatteso ogni diverso motivo, istanza o deduzione, decidendo definitivamente sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 155/2022, pubblicata in data 18.01.2022, Parte_1 emessa dal Tribunale di Foggia nel giudizio n. R.G. 4489/2018, così provvede:
- rigetta l'appello, per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
- dichiara tenuti e condanna l'appellante al pagamento in favore di parte appellata ELle spese EL presente grado di giudizio, che si liquidano per compensi in euro
7.052,00, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura EL 15%, Iva e
CPA come per legge;
- dà atto ELla sussistenza dei presupposti per il pagamento ELl'ulteriore importo a titolo di contributo unificato che viene posto a carico ELl'impugnante in pagina 13 di 14 osservanza ELl'art. 13 co.
1-quater D.P.R. 115/02, nel testo inserito dall'art. 1 co. 17° l. 228/12
Così deciso nella camera di consiglio ELla Corte di Appello di Bari in data
20.10.2025
Il Giudice rel.
Dr. Gaetano Labianca
Il Presidente
Dr.ssa Maria Mitola
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