Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 19/03/2025, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
n. 1558 / 2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario Di Cuneo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Cuneo – Sezione Civile – in composizione monocratica e nella persona del
Giudice dott.ssa Chiara Martello ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1558 del Ruolo Generale degli affari civili ordinari contenziosi dell'anno 2022 assegnata in decisione all'udienza cartolare del 13 novembre 2024 previa concessione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281quinquies, co. I, c.p.c., e vertente
TRA
(C.F. e P.IVA: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Cuneo, Corso Giolitti n. 2, presso lo studio dell'Avv. Laura Conte e dell'Avv. Corrado Galleano, dai quali, anche disgiuntamente, è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- ATTRICE -
E
(C.F.: ), residente in [...]; Controparte_1 C.F._1
- CONVENUTO CONTUMACE -
Oggetto: azione di inadempimento contrattuale.
Conclusioni: all'udienza cartolare del 13 novembre 2024 i difensori di parte attrice, mediante il deposito delle note di trattazione scritta, hanno concluso riportandosi ai propri scritti e difese in atti.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per quel che concerne lo svolgimento del
1
• Svolgimento del processo.
Con atto di citazione, regolarmente notificato a cura del competente Ufficiale Giudiziario in data 10 giugno 2022, la società a socio unico (d'ora in avanti, per brevità, Parte_1
conveniva in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, , Parte_1 Controparte_1 chiedendo accertarsi che quest'ultimo occupasse senza titolo alcuno con il proprio veicolo targato CN13165 la piazzola E06 all'interno del “ ” dalla medesima Parte_2 gestito e, conseguentemente, ordinargli l'immediato rilascio dell'area, oltre alla condanna al pagamento dei canoni scaduti e non corrisposti e al risarcimento del danno subito.
Parte attrice, nello specifico, deduceva:
a) che la società era gestore del “ ” di QU Parte_1 Parte_2
(CN), struttura destinata alla ricettività turistica con tende, roulottes, camper e mobile- homes;
b) che da anni il sig. era cliente del Campeggio e stipulava con la Controparte_1 società esponente convenzioni forfettarie annuali per la sosta di mezzi mobili ed il soggiorno di persone;
c) che, in particolare, il Sig. occupava da anni la piazzola E06 con il Controparte_1 rimorchio targato CN 13165, relativo preingresso ed accessori;
d) che, da ultimo, in data 10 ottobre 2020, la aveva stipulato con il Sig. Parte_1
la convenzione forfettaria per la sosta di mezzi mobili e soggiorno di Controparte_1 persone presso il “ ” di QU (CN) per l'anno 2021 con Parte_2 termine iniziale al 1° gennaio 2021 e termine finale al 31 dicembre 2021;
e) che, in particolare, la predetta convenzione aveva per oggetto la sosta ed il soggiorno di persone con un mezzo mobile registrato o non registrato ed eventuale preingresso, entrambi di proprietà dell'utente, all'interno del complesso del campeggio gestito dalla all'insegna “ ”, oltre ad un'automobile o un Parte_1 Parte_2 motoveicolo di proprietà dell'utente o di altra persona autorizzata al soggiorno, esclusivamente per finalità turistiche;
f) che, a fronte di quanto sopra, era stato pattuito un corrispettivo di euro 1.727,27 oltre
Iva come per legge – e così complessivamente euro 1.900,00 – da pagarsi in un'unica
2 soluzione entro e non oltre il 1° gennaio 2021 ovvero in due soluzioni, la prima, pari al
50% del prezzo convenuto, entro e non oltre il 1° gennaio 2021 e la seconda, pari al residuo 50% del prezzo convenuto, entro e non oltre il 1° luglio 2021;
g) che, in forza del predetto contratto, il Sig. aveva occupato la piazzola Controparte_1 di sosta contraddistinta con l'identificativo E06, assegnatagli all'interno del campeggio, con il mezzo mobile targato CN 13165, relativo preingresso e accessori;
h) che, con lettera A.R. del 28 dicembre 2021 era stato contestato al Sig. CP_1
il mancato pagamento del corrispettivo pattuito con la predetta convenzione e
[...] quest'ultimo era stato diffidato a provvedere a detto pagamento nonché a rilasciare la piazzola occupata presso il entro e non oltre il 31 dicembre Parte_2
2021;
i) che, poiché il Sig. non aveva effettuato il pagamento né aveva Controparte_1 sgomberato la piazzola occupata presso il campeggio, con lettera raccomandata del
25 febbraio 2022 era stato allo stesso invito l'invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita;
j) che l'invito non aveva sortito alcun effetto in quanto la raccomandata non era stata ritirata, il corrispettivo non era stato pagato e la piazzola non era stata lasciata libera;
k) che, a tutt'oggi, la piazzola di sosta era occupata dalla roulotte targata CN 13165 e dal relativo preingresso, ivi relitti dal Sig. ; Controparte_1
l) che, dalla verifica effettuata presso il PRA, il rimorchio targato CN 13165 era risultato formalmente intestato al Sig. ; Parte_3
m) che per l'anno 2022 la applicava per la convenzione forfettaria annuale Parte_1 per la sosta di mezzi mobili e soggiorno di persone il prezzo di euro 1.809,09 oltre Iva di legge e così complessivamente euro 1.990,00.
Tanto premesso, parte attrice, lamentando l'inadempimento della controparte agli obblighi assunti con la sottoscrizione della convenzione di sosta, concludeva affinché il Tribunale adito volesse così provvedere: “- accertare e dichiarare che la convenzione forfettaria per la sosta di mezzi mobili e soggiorno di persone presso il “ ” di QU stipulata Parte_2 in data 10/10/2020 tra la società con socio unico e il Sig. è Parte_1 Controparte_1 terminata in data 31/12/2021;
3 - accertare e dichiarare che il Sig. non ha provveduto a corrispondere alla Controparte_1 società con socio unico il prezzo pattuito nella convenzione del 10/10/2020 Parte_1 ovvero la somma di € 1.727,27 oltre Iva di legge e così complessivamente la somma di €
1.900,00;
- accertare e dichiarare che il mezzo mobile Tg. CN 13165 con il relativo preingresso e accessori è stato lasciato all'interno del Campeggio dal Sig. ; Parte_2 Controparte_1
- accertare e dichiarare che il mezzo mobile Tg. CN 13165 con il relativo preingresso e accessori, ivi derelitti dal Sig. , occupano tutt'ora la piazzola E06 all'interno del Controparte_1
“ ”; Parte_2
- conseguentemente condannare il Sig. : Controparte_1
o alla corresponsione in favore della società con socio unico del corrispettivo Parte_1 pattuito con la convenzione del 10/10/2020 e così della somma di € 1.900,00, oltre interessi dalle singole scadenze, anche ex art. 1283 c.c. dalla data della domanda, oltre rivalutazione dalle date delle singole scadenze sino all'effettivo soddisfo;
o all'immediato rilascio della piazzola di sosta E06 occupata dal rimorchio Tg. CN 13165, dal relativo preingresso e dagli accessori, libera da persone e/o cose;
o al risarcimento del danno subito dalla società con socio unico per la protratta Parte_1 occupazione della piazzola di sosta dalla data di cessazione della convenzione forfettaria per la sosta di mezzi mobili e soggiorno di persone del 10/10/2020 sino alla data dell'effettivo rilascio, danno da quantificarsi ex art. 9 della convenzione del 10/10/2020 ovvero in ragione del tariffario corrente dalla domanda sino all'effettivo rilascio e che, in ogni caso, si quantifica in una somma annua non inferiore al prezzo della convezione forfettaria per mezzi mobili e soggiorno di persone praticata dalla domanda sino all'effettivo rilascio e corrispondente per
l'anno 2022 ad € 1.990,00 e/o comunque alla somma di € 1.900,00 annui, corrispondente al prezzo pattuito tra le parti in sede di convenzione per l'anno 2021, salva migliore determinazione di giustizia;
IN VIA ISTRUTTORIA
- si chiede di essere ammessi alla prova per interrogatorio e testi sulle circostanze di fatto di cui in narrativa, escluso quanto già documentale, da intendersi precedute dalla formula “vero che”;
- con vittoria di spese, competenze professionali, comprese quelle forfettarie”.
4 Instauratosi regolarmente il contraddittorio, non si costituiva in giudizio il convenuto
[...]
, del quale, pertanto, all'udienza del 13 dicembre 2022, veniva dichiarata la CP_1 contumacia.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c., all'esito del deposito delle relative memorie istruttorie, veniva assunta la prova orale articolata da parte attrice – e, in particolare,
l'interrogatorio formale del convenuto contumace e la prova testimoniale – esaurita la quale la causa, ritenuta matura per la decisione, era rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Atteso l'avvicendamento di diversi giudici in dipendenza del trasferimento ad altro ufficio giudiziario del magistrato originariamente assegnatario del procedimento, la causa – assegnata alla scrivente solo in data 3 febbraio 2023 – perveniva, dunque, all'udienza cartolare del 13 novembre 2024 ove sulle conclusioni delle parti era riservata la decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. (60 giorni + 20 giorni) per scritti conclusionali e memorie di replica.
• Merito.
La domanda proposta da parte attrice è risultata fondata e merita di trovare accoglimento nei limiti e per le ragioni di cui appresso.
Nella controversia in esame, invero, la società ha agito nei confronti di Parte_1 [...]
, lamentando l'inadempimento di quest'ultimo alle obbligazioni assunte con la CP_1 sottoscrizione, in data 10 ottobre 2020, della convenzione forfettaria per la sosta di mezzi mobili e soggiorno di persone presso il “Campeggio Velle Gesso” di QU (CN), scaduta alla data del 31 dicembre 2021.
Alla luce di quanto dedotto parte attrice ha chiesto, accertata la scadenza della convenzione stipulata inter partes, la condanna della controparte:
a) al pagamento in proprio favore del corrispettivo pattuito e rimasto insoluto, quantificato nell'importo di euro 1.900,00, oltre interessi dalle singole scadenze, anche ex art. 1283
c.c., dalla data della domanda, oltre rivalutazione dalle date delle singole scadenze e sino all'effettivo soddisfo;
b) all'immediato rilascio della piazzola di sosta E06 occupata dal rimorchio targato
CN13165, dal relativo preingresso e dagli accessori, libera da persone e/o cose;
5 c) al risarcimento del danno dalla stessa subito per la protratta occupazione della piazzola di sosta dalla data di cessazione della convenzione forfettaria sino alla data dell'effettivo rilascio, da quantificarsi ex art. 9 della convenzione medesima;
d) al pagamento in proprio favore delle spese e competenze di giudizio, oltre spese forfetarie, IVA e CPA come per legge.
La fattispecie in esame impone, in via preliminare, di procedere all'esame e alla qualificazione giuridica della convenzione posta a fondamento delle pretese azionate nel presente giudizio dalla società attrice.
Il rapporto obbligatorio in parola, pur se definito espressamente – come finanche riportato in atto di citazione e nei successivi scritti difensivi dall'odierna attrice – "convenzione forfettaria per la sosta di mezzi mobili e soggiorno di persone presso il di Parte_2
QU (CN)” va inquadrato in quella peculiare tipologia di contratti atipici c.d. di campeggio che, in conformità alla vigente legislazione in materia di turismo, vengono comunemente stipulati nel settore delle strutture ricettive all'aperto e con i quali il titolare o gestore di un camping affitta al campeggiatore e alla sua famiglia un'area (piazzola) ove collocare la propria tenda, roulotte, o prefabbricato mobile, per l'intera stagione turistica o per parte di essa, offrendo anche servizi ulteriori, ad un canone forfetizzato.
L'affitto di piazzole per la sola durata della stagione di apertura del campeggio è stato, invero, espressamente previsto – per quel che qui interessa – in primo luogo dalla Legge Regionale
Piemonte n. 54 del 31 agosto 1979 e sue successive modifiche ed integrazioni e, da ultimo, dalla Legge Regionale Piemonte n. 5 del 22 febbraio 2019.
Tale ultimo testo normativo all'art. 6 offre la definizione di campeggi – distinguendo questi ultimi dai villaggi turistici – evidenziando che trattasi di “strutture ricettive all'aperto che, in un'area appositamente recintata, offrono ospitalità prevalentemente in piazzole attrezzate per
l'insediamento di tende o di altri mezzi mobili di pernottamento di proprietà dei turisti e in via residuale in unità abitative o in allestimenti e mezzi mobili collocati dal titolare o gestore”. La disciplina normativa distingue, pertanto, i campeggi in:
a) strutture di transito: strutture ricettive all'aperto per il soggiorno di durata limitata in cui, in prevalenza, l'occupazione degli allestimenti e delle piazzole è subordinata all'effettiva presenza degli ospiti;
6 b) strutture stanziali: strutture ricettive all'aperto per il soggiorno di durata fino a un massimo di dodici mesi e comunque non oltre il periodo di apertura della struttura, in cui, in prevalenza,
l'occupazione degli allestimenti e delle piazzole, prescinde dall'effettiva presenza degli ospiti ed è garantito il mantenimento di un numero minimo di cinque piazzole a disposizione dei turisti in transito;
c) strutture miste: strutture ricettive all'aperto in cui coesistono le forme di occupazione di cui alle lettere a) e b).
Alla luce di tale disciplina normativa deve dunque interpretarsi l'oggetto del contratto posto a fondamento delle pretese fatte valere nel presente giudizio, espressamente disciplinato come
“la sosta ed il soggiorno di persone con un mezzo mobile registrato o non registrato ed eventuale preingresso, entrambi di proprietà dell'Utente, all'interno del complesso del
Campeggio, oltre ad una automobile o un motoveicolo di proprietà dell'utente o di altra persona autorizzata al soggiorno ai sensi dell'art. 17 della presente convenzione, esclusivamente per finalità turistiche” (cfr. art. 1 della Convenzione, doc. nn. 1-2-3-4 allegati alla produzione di parte attrice). In altri termini, nel contratto che ivi ne occupa, mentre vengono espressamente regolamentati il numero delle persone che fruiscono dei servizi di ospitalità, la durata della stessa, a rimanere invece sullo sfondo, come presupposto oggettivo,
è l'affitto stesso delle piazzole.
Pertanto, tali contratti vanno dunque qualificati come contratti atipici, misti perché contengono elementi causali della locazione, del deposito e del servizio turistico all'aperto, quali l'allaccio alla rete idrica ed elettrica e la possibilità di fruire di ulteriori servizi comuni offerti dal campeggio.
Ne consegue, pertanto, che, quale contratto misto, lo stesso dovrà essere assoggettato alla disciplina corrispondente all'uno o all'altro contratto in base alla prevalenza degli elementi che concorrono a costituire la fattispecie (cfr. in motivazione Cass. Sez. Civile III, sent. n.
1150/2005, secondo cui “In caso di contratto misto, il negozio deve essere assoggettato alla disciplina unitaria dell'uno o dell'altro contratto, in base alla prevalenza degli elementi che concorrono a costituirla”).
Venendo ad esaminare il caso oggetto di indagine, la causa del negozio giuridico stipulato tra le odierne parti ruota, a ben vedere, intorno al soggiorno del campeggiatore – nel caso di specie il sig. ed i familiari da lui stesso indicati nel contratto ai sensi dell'art. Controparte_1
7 16 (sig.ra – per il periodo gennaio-dicembre 2021 presso la piazzola E06 sita CP_2 all'interno del complesso “ ” di QU (CN) locata in favore Parte_2 dell'odierno convenuto a fronte del pagamento di un corrispettivo a forfait dell'importo di euro
1.900,00 (iva inclusa), con l'obbligo, poi, di liberare la piazzola, in caso di mancata prenotazione per l'anno successivo, entro e non oltre la data del 31 dicembre 2021 (v. artt. 2,
3, 4 e 6 del contratto allegato al doc. n. 4 della produzione di parte attrice).
Ebbene, essendo preminente l'elemento causale della locazione, occorrerà, dunque, procedere con l'applicazione delle norme ad essa riferite e, in particolare, gli artt. 1590 e 1591
c.c.; tale conclusione trova peraltro conferma nell'orientamento della giurisprudenza di legittimità, la quale ha ritenuto la generale applicabilità della disciplina espressamente prevista in tema di locazione a tutti i tipi di contratto con i quali viene concesso l'utilizzo di un bene dietro corrispettivo, nel caso in cui il concessionario continui ad occupare il bene, dopo la scadenza del contratto (cfr. Cass. 5-5-l 1 n. 9977; Cass. 29-11-2000 n. 15301).
Ciò premesso, è senz'altro fondata e merita accoglimento la domanda di condanna al pagamento della somma di euro 1.900,00 a titolo di saldo del corrispettivo contrattualmente pattuito, con gli interessi legali dalla costituzione in mora.
È noto che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, "il creditore che agisca per l'adempimento della prestazione deve soltanto provare la fonte, negoziale o legale del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa costituito dall'adempimento" (cfr. Cass.S.U.30-10 -01 n. 13533;
Cass. 16-6-14 n. 13643; Cass. 4-1-13 n. 98; Cass. 23-5-11 n. 11290; Cass. 3-6-09 n. 12838).
Nella fattispecie che ci vede impegnati, parte attrice ha, invero, assolto al proprio onere probatorio attraverso la produzione in giudizio, unitamente all'atto di citazione, dei contratti stagionali e dell'atto di messa in mora del 28 dicembre 2021, ricevuto dal convenuto il 3 gennaio 2022, la fonte negoziale del suo diritto e l'avvenuta scadenza del termine contrattuale di adempimento.
Il convenuto, sul quale incombeva l'onere della prova dell'esatto adempimento ovvero di fatti estintivi o impeditivi dell'altrui pretesa, scegliendo di rimanere contumace e di non presentarsi
8 a rendere il deferito interrogatorio formale, ha precluso, invece, una diversa rappresentazione dei fatti come dedotti dalla parte attrice.
Ne consegue che, in accoglimento della domanda attorea, il convenuto, cui è senz'altro imputabile l'inadempimento del pagamento del corrispettivo contrattualmente stabilito, va pertanto condannato al pagamento dell'importo di euro 1.900,00 a tale titolo dovuta, con gli interessi moratori nella misura del tasso legale, dall'atto di costituzione in mora (3 gennaio
2022) fino al saldo.
Non spetta all'attrice, invece, trattandosi di inadempimento di obbligazione di valuta, il domandato maggior danno da svalutazione monetaria, non avendo la stessa né provato né allegato la relativa sussistenza;
sarebbe spettata, invero, in favore della medesima, ove ne avesse fatto espressa domanda, l'eventuale eccedenza, durante la mora debendi, del saggio medio di rendimento dei titoli di Stato, con scadenza non superiore ai dodici mesi, rispetto al saggio degli interessi legali, che compete a qualunque creditore, la quale, tuttavia, giova ribadire, non è stata finanche allegata.
È noto che, in seguito ai principi affermati dalla Suprema Corte con la sentenza resa a Sezioni
Unite n. 19499 del 16 luglio 2008, "nel caso di ritardato adempimento di un'obbligazione di valuta, il maggior danno di cui all'art. 1224 c.c., può ritenersi esistente in via presuntiva in tutti i casi in cui, durante la mora il saggio medio di rendimento dei titoli di Stato con scadenza non superiore a 12 mesi, sia stato superiore al saggio degli interessi legali. Ricorrendo tale ipotesi il risarcimento del maggior danno spetta a qualunque creditore, quale che ne sia la qualità soggettiva o l'attività svolta (e quindi tanto all'imprenditore, quanto al pensionato, impiegato etc.), fermo restando che se il creditore domanda, a titolo di risarcimento del maggior danno, una somma superiore a quella risultante dal suddetto saggio di rendimento dei titoli di Stato avrà l'onere di provare l'esistenza e l'ammontare di tale pregiudizio, anche in via presuntiva;
in particolare ove il creditore abbia la qualità di imprenditore avrà l'onere di dimostrare o di aver fatto ricorso al credito bancario sostenendone i relativi interessi passivi, ovvero, attraverso la produzione di bilanci, quale fosse la produttività della propria impresa per le somme in essa investite;
il debitore, dal canto suo, avrà l'onere di dimostrare, anche attraverso presunzioni, che il creditore, in caso di adempimento tempestivo, non avrebbe potuto impiegare il denaro dovutogli in forme di investimento che gli avrebbero garantito un rendimento superiore l saggio
9 legale" (in senso conforme si vedano anche Cass,28-5-14 n. 11905; Cass. 1-10-13 n. 22429;
24-5-2010 n. 12609; Cass. 31-7-09 n. 17813).
Il convenuto deve altresì essere condannato al rilascio della piazzola di sosta contraddistinta con identificativo E06, sita all'interno del in QU (CN), in favore Parte_2 della società attrice, essendo al medesimo imputabile altresì l'inadempimento all'obbligo – sancito dalla norma di cui all'art. 1590 c.c. – di restituire la cosa avuta in locazione alla scadenza del termine pattuito (31 dicembre 2021).
Ed invero, i testimoni escussi nel corso del giudizio – della cui attendibilità non vi è ragione di dubitare stante la linearità e precisione del narrato e la approfondita conoscenza dei fatti, trattandosi della moglie (in regime di separazione dei beni) e della madre del legale rappresentante della società attrice, , entrambe impegnate nella gestione del Parte_4 campeggio ove è situata la piazzola de qua – hanno confermato la permanenza sine titulo del rimorchio targato CN13165 posizionato dal convenuto presso i luoghi – occupazione ancora persistente nell'anno 2024 – come rappresentato, peraltro, dalle fotografie allegate all' atto introduttivo (cfr. verbale d'udienza del 14 marzo 2024 ove il teste , moglie del Testimone_1 sig. , legale rappresentante di ha dichiarato “è vero. la roulotte Parte_4 Parte_1 di è sempre nello stesso posto e non è mai stata spostata”, precisando in Controparte_1 relazione alla documentazione fotografica prodotta dall'attrice al doc. n. 5 “riconosco lo stato dei luoghi attuale. In particolare, confermo che le sedie sono tutt'ora dove sono raffigurate dalla documentazione mostratami”. Tali circostanze sono state altresì confermate dall'ulteriore teste escusso, ). Testimone_2
Non può esservi dubbio che dopo, l'estinzione della locazione stagionale del 2021, per sua naturale scadenza al 31 dicembre 2021, non essendo previsto, né possibile a norma delle richiamate leggi regionali in materia di turismo, alcun rinnovo automatico del contratto, il convenuto era tenuto a provvedere all'immediata restituzione delle piazzole ai sensi dell'art. 1590 c.c. "nello stato medesimo in cui le ha ricevute" ovvero libere e vuote da persone o cose di sua proprietà, nella piena disponibilità dell'attrice, rimuovendo il rimorchio mobile ivi collocato.
Infine, la società attrice, oltre alla domanda di pagamento del saldo del corrispettivo pattuito nel contratto di cui sopra e al rilascio della piazzola di sosta, ha avanzato altresì domanda di
10 risarcimento dei danni derivanti dalla protratta occupazione della stessa oltre la data di scadenza della convenzione.
Data per assunta – atteso l'assolvimento del relativo onere probatorio da parte dell'attrice – la circostanza che la piazzola del campeggio sia rimasta, cessato il contratto, illecitamente occupata dal veicolo ivi ubicato dal convenuto, occorre rilevare come la norma di cui all'art. 1591 c.c. nello stabilire che il conduttore in mora nella restituzione della cosa locata è tenuto a corrispondere al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l'obbligo di risarcire il maggior danno, predispone una determinazione legale del danno minimo da mancata restituzione del bene locato, rapportata all'effettiva durata dell'illegittima occupazione, costituita dal pagamento del canone dovuto, quale indennità di occupazione, rispetto alla quale il locatore è esonerato dalla prova del pregiudizio subito, avendo solo l'onere di provare l'entità del canone pattuito e la durata dell'occupazione illegittima;
resta salva la risarcibilità dell'eventuale maggior danno, ulteriore rispetto al corrispettivo convenuto, che può essere riconosciuto solo ove il locatore ne deduca e dimostri l'effettiva sussistenza.
Nascendo l'obbligo di risarcire il suddetto danno per ritardata restituzione dell'immobile dalla data di cessazione legale del contratto, nessun rilievo assume sulla loro esigibilità la mancanza di un atto formale di costituzione in mora da parte del locatore, "costituendo onere del convenuto, che voglia sottrarsi alle conseguenze del suo comportamento antigiuridico, provare che il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa
a lui non imputabile" (cfr. Cass. 13-12-06 n. 26741).
Infatti, la formale costituzione in mora del debitore, ex art. 1219 comma 2 n. 3 c.c., non è necessaria se il termine, anche non essenziale, di adempimento dell'obbligazione sia scaduto e la prestazione debba essere eseguita al domicilio del creditore, o in luogo latu senso riferibile alla sua sfera patrimoniale e non sia necessaria altra collaborazione del creditore che quella meramente passiva di ricevere la riconsegna (cfr. Cass. 23-7-1994 n. 6887).
Il conduttore, che non restituisca il bene locato alla scadenza del contratto, versa infatti in una situazione di mora fin da tale momento.
Ciò detto, nel caso specifico, non vi è dubbio che l'attrice abbia subito un danno per effetto del comportamento antigiuridico del convenuto che non ha restituito la piazzola, libera dal rimorchio dallo stesso ivi ubicato, al termine del contratto stagionale, cessato a tutti gli effetti il
31 dicembre 2021; danno derivante dalla perdita di disponibilità della stessa e dall'impossibilità
11 di conseguire l'utilità da essa ricavabile in relazione alla sua natura normalmente fruttifera, per la rifusione del quale all'attrice spetterebbe, in applicazione analogica l'art. 1591 c.c., a titolo di risarcimento minimo, il corrispettivo contrattualmente pattuito, dalla suddetta data fino alla effettiva liberazione della piazzola.
Ne consegue che l'importo dovuto dal convenuto, a titolo di danno minimo ex lege per l'illegittima occupazione della piazzola oltre la scadenza contrattuale, non può che essere quantificato nei limiti della durata dell'effettiva colpevole occupazione delle stesse e quindi dal
1° gennaio 2022 sino all'effettivo rilascio.
Occorre tuttavia rilevare che il contratto de quo non prevede un canone mensile per l'affitto e lo specifico utilizzo delle piazzole, ma un corrispettivo, comprensivo dei servizi accessori del campeggio, stabilito a forfait per i mesi da gennaio a dicembre.
Stante quanto sopra, essendo oltremodo difficile enucleare dal contratto de quo un esatto canone mensile sul quale parametrare la soglia minima del danno risarcibile, per il tempo dell'occupazione illegittima, detto danno, attesa anche la vetustà della controversia, non può che liquidarsi equitativamente. A tal fine, tenuto conto che l'occupazione si è protratta per un periodo di 3 anni circa, dal 1° gennaio 2022 ed è a tutt'oggi sussistente, appare congruo e giusto contenere la somma dovuta nei limiti di quella concordata tra le parti per l'intera stagione di apertura del campeggio.
Pertanto, il convenuto deve essere condannato a risarcire all'odierna società attrice, a titolo di indennità per l'illegittima occupazione delle piazzole dal 1° gennaio 2022 all'attualità la somma di euro 5.970,00 (pari all'importo di euro 1.990,00, corrispondente al canone annuale previsto per l'anno 2022, moltiplicato per 3). Su detta somma, dal giorno della domanda giudiziale sono dovuti solo gli interessi, trattandosi di obbligazione di valuta.
Nulla invece compete all'attrice a titolo di risarcimento del maggior danno ex art. 1591 c.c., che richiede invece la specifica prova dell'effettiva esistenza di una concreta lesione patrimoniale.
La Suprema Corte ha, infatti, affermato che "La prova del maggior danno, di cui alla seconda parte dell'art. 1591 c.c., non sorge automaticamente sulla base del valore locativo presumibilmente ricavabile dall'astratta configurabilità di ipotesi di locazione o vendita, ma richiede invece la specifica dimostrazione di un'effettiva lesione del patrimonio del locatore, consistente nel non aver potuto dare in locazione il bene per un canone più elevato, nel non averlo potuto utilizzare direttamente e tempestivamente o nella perdita di occasioni di vendita
12 o altre analoghe situazioni pregiudizievoli. Detta prova incombe sul locatore, tenuto a dar conto dell'esistenza di ben determinate proposte di locazione o di acquisto o di concreti propositi di utilizzo" (cfr. Cass. 3-2-11 n. 2552; idem Cass. 11-7-14 n. 15899; Cass. 16-3-08 n.
23720).
Tale prova non è stata minimamente fornita dalla società attrice, neppure in via presuntiva, avendo la stessa finanche omesso qualsivoglia allegazione in ordine alla mancata possibilità di stipulare, nonostante effettive proposte, più vantaggiosi contratti o di rimessaggio invernale o di affitto delle piazzole nei mesi di occupazione di quella oggetto di causa.
• Spese del giudizio.
Avuto riguardo alla regolamentazione delle spese di lite tra le parti costituite, le stesse seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo, precisando che si è fatta applicazione delle tariffe – di cui al DM n. 55/2014 – relative allo scaglione corrispondente al valore della domanda (e, dunque, cause di natura indeterminabile - complessità bassa), tenuto conto della effettiva attività svolta – e, dunque, considerando i valori minimi delle fasi di studio, introduttiva e decisionale, atteso il mancato deposito delle memorie istruttorie – e della natura delle questioni giuridiche affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulle domande proposte, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
1. accoglie, per le ragioni di cui alla parte motiva, le domande proposte dalla società
a socio unico, in persona del legale rappresentante p.t., e, per l'effetto: Parte_1
a. condanna all'immediato rilascio in favore della società attrice la Controparte_1 piazzola, contraddistinta con l'identificativo E06, sita all'interno del Parte_2 di QU (CN) gestito da quest'ultima, libera da persone e/o cose
[...] proprie;
b. condanna a corrispondere in favore della società attrice l'importo di Controparte_1 euro 1.900,00 a titolo di corrispettivo per il soggiorno relativo all'annualità 2021, oltre interessi al tasso legale dalla data della costituzione in mora (3 gennaio 2022) all'effettivo soddisfo;
13 c. condanna al pagamento in favore della società attrice dell'importo Controparte_1 di euro 5.970,00 a titolo di risarcimento del danno da occupazione illegittima della piazzola, contraddistinta con l'identificativo E06, sita all'interno del Parte_2 di QU (CN) gestito da quest'ultima, oltre interessi al tasso legale dalla
[...] domanda e sino all'effettivo soddisfo;
2. condanna alla refusione in favore della società a socio Controparte_1 Parte_1 unico, in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite del presente giudizio che si liquidano in euro 565,00 per esborsi ed euro 2.906,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sui compensi, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Cuneo, l'8 marzo 2025.
Il Giudice dott.ssa Chiara
Martello
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