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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 27/05/2025, n. 2197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2197 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 7043/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI
Il Giudice del Tribunale di Bari, Dott.ssa Angela Vernia, in funzione di Giudice del Lavoro, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 27.05.2025, ai sensi dapprima dell'art. 221 D.L. n. 34/2020, conv. in l. n. 77/2020 e succ. modd. e da ultimo dell'art. 127 ter c.p.c. nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta e del deposito di note di trattazione, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia in materia di previdenza e assistenza obbligatorie recante n.r.g. 7043/2022 vertente
TRA
1 nata in [...] il [...] (C.F. Parte_1
), e residente in [...](Ba) alla v.le C.F._1
Traiano n° 5, rappr. e dif. dall'Avv. Maria Losurdo (C.F. ) C.F._2
e dall'Avv. Antonella Debernardis (C.F. ) C.F._3
- ricorrente -
E
, CP_1
rappr. e dif. dall'Avv. Andrea Patarnello
( ), CodiceFiscale_4
- resistente -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30.6.2022, la parte ricorrente indicata in epigrafe conveniva in giudizio l per sentir accogliere le CP_1
conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo del giudizio, con vittoria di spese da distrarsi. L si costituiva in giudizio, CP_1
chiedendo rigettarsi la domanda.
In data odierna, rientrata in servizio dopo aver fruito del periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro per maternità ai sensi degli art. 16 co. 1 lett. a) e c), d.lgs. 151/2001, nonché di un periodo di congedo parentale ai sensi dell'art. 32, d.lgs. n. 151/2001, successivamente alla definizione dell'abnorme numero di controversie ricevute in carico dal Giudicante sin dall'immissione in servizio aventi iscrizione a ruolo di gran lunga più risalente rispetto alla presente (nell'ordine di svariate migliaia) tra cui quelle provenienti alle ex preture circondariali risalenti ai primi
2 anni '90 nonché tutte quelle iscritte presso la Sezione Lavoro di codesto Tribunale a partire dall'anno 2000 assegnate a questo
Giudice, la causa, trattata ai sensi dell'art. 221 D.L. n. 34/2020, conv. in l. n. 77/2020, veniva decisa.
Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.
Preliminarmente si osserva che parte ricorrente nel presente giudizio chiede accertarsi e dichiararsi la nullità/annullamento della delibera del 1.2.2021 e di ogni altro atto precedente e susseguente afferente la revoca del beneficio per cui è causa e la restituzione delle somme erogate da luglio 2020 a gennaio 2021.
Per l'effetto domanda la conferma del proprio diritto a percepire il
Reddito di cittadinanza e condannarsi l alla corresponsione CP_1
delle somme dovute al suddetto titolo, oltre accessori. In via subordinata, chiede dichiararsi la nullità/annullamento della richiesta di restituzione delle somme erogate nel periodo luglio
20- gennaio 21 per inapplicabilità dell'art. 2033 c.c..
Ora, va premesso che il Reddito di Cittadinanza, introdotto con decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, conv. legge 26/2019, come misura di contrasto alla povertà, è un sostegno economico finalizzato al reinserimento nel mondo del lavoro e all'inclusione sociale. Qualora tutti i componenti del nucleo familiare abbiano età pari o superiore a 67 anni, oppure se nel nucleo familiare sono presenti anche persone di età inferiore a 67 anni in condizione di disabilità grave o non autosufficienza, assume la denominazione di Pensione di Cittadinanza. ll Reddito di
Cittadinanza viene erogato ai nuclei familiari che, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, risultano in possesso di determinati requisiti economici, di cittadinanza e di residenza.
3 La sussistenza del requisito della stabile residenza in Italia nel biennio precedente la domanda e la sua permanenza durante il periodo di erogazione della prestazione (art. 2, comma 1, legge
26/2019), è verifica demandata dalla legge ai Comuni, mentre l' che è il soggetto erogatore della prestazione. CP_1
Nella specie, ricorrente si è limitato a censurare le motivazioni del provvedimento di revoca della prestazione ed in particolare l'assenza del requisito di residenza in Italia e della cittadinanza italiana sulla cui base è stato emesso il provvedimento di ripetizione dell'indebito. Tuttavia, anche laddove il ricorrente riuscisse a provare che egli mai ha abbandonato il territorio
Italiano negli ultimi dieci anni non ha dato prova della sussistenza degli ulteriori requisiti .Nel caso di specie poi, avendo il ricorrente introdotto azione di accertamento negativo avverso il provvedimento di indebito lui notificato per la ripetizione delle somme ricevute , trova applicazione la giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo la quale, in caso di contestazione dell'indebito assistenziale, l'accipiens ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata ( Cass
15550/2019 , Cass 2739/2016) (cfr. Tribunale di Genova
25.11.2022).
A tanto si aggiunga che la parte ricorrente non contesta di non possedere i requisiti richiesti dalla legislazione vigente per l'accesso alla prestazione rivendicata ma chiede la disapplicazione dell'art. 2, comma 1, lett. A) della legge 26/2019 poiché in asserito contrasto con la convenzione europea dei diritti dell'uomo e la carta Costituzionale italiana, ovvero perché in asserito contrasto con una circolare ministeriale del 14 aprile
2020, ovvero con pronunce della Corte Costituzionale. L'istante riconosce quindi di non essere registrata all'Anagrafe Comunale
4 da dieci anni come richiesto dalla legge, che prevede anche gli ultimi due svolti in via continuativa, asserendo che sarebbe sufficiente una mera indimostrata permanenza di fatto sul territorio italiano. La tesi della parte ricorrente è manifestamente infondata ponendosi in esplicito contrato con la disciplina di riferimento di cui invoca la disapplicazione. L'istante, oltre a non avere neanche allegato gli ulteriori requisiti di accesso alla prestazione richiesti dalla legge come innanzi esposto, non è cittadina italiana come verificato dal Comune di Altamura e dunque (oltre tutti gli altri requisiti previsti dalla legge di cui innanzi), ella dovrebbe essere in primo luogo in possesso del permesso UE di lungo soggiorno ed dovrebbe poi anche possedere il requisito della residenza in Italia per almeno dieci anni, al momento della presentazione della domanda, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo, requisito questo comune a tutti i richiedenti la prestazione. Nessun contrasto della disciplina nazionale con quella comunitaria appare seriamente ipotizzabile nella fattispecie di causa oltretutto con riferimento ad un requisito di accesso alla prestazione anche uguale per tutti i richiedenti l'accesso alla prestazione, né è ipotizzabile un conflitto con principi di rango costituzionale, né si comprende come potrebbe mai essere anche solo prospettabile la disapplicazione di una norma nazionale per asserito, indimostrato e comunque irrilevante contrasto con una circolare ministeriale resa in altri ambiti.
Infine, è appena il caso di osservare come pacificamente l'indebito di cui si controverte sia riconducibile all'art. 2033 c.c. poiché, attesa anche la natura complessa del reddito di cittadinanza tale prestazione non è inquadrabile come prestazione meramente assistenziale. In ogni caso, le pronunce in materia di indebito
5 assistenziale invocate dalla parte ricorrente non sono applicabili alla fattispecie poiché sono riferibili alla sola materia delle prestazioni assistenziali degli invalidi civili e dunque si riferiscono tutt'altro ambito. Mancando, dunque, una disciplina di settore applicabile all'indebito di cui si controverte non è revocabile in dubbio che ad esso sia applicabile la disciplina dell'indebito oggettivo di cui agli artt. 2033 c.c. e seguenti.
Sulla scorta delle precedenti considerazioni, la domanda deve essere rigettata.
Le considerazioni sinora esposte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
La novità della controversia e la natura interpretativa delle questioni trattate giustificano la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) spese compensate.
Bari, 27.05.2025
IL Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela Vernia
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI
Il Giudice del Tribunale di Bari, Dott.ssa Angela Vernia, in funzione di Giudice del Lavoro, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 27.05.2025, ai sensi dapprima dell'art. 221 D.L. n. 34/2020, conv. in l. n. 77/2020 e succ. modd. e da ultimo dell'art. 127 ter c.p.c. nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta e del deposito di note di trattazione, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia in materia di previdenza e assistenza obbligatorie recante n.r.g. 7043/2022 vertente
TRA
1 nata in [...] il [...] (C.F. Parte_1
), e residente in [...](Ba) alla v.le C.F._1
Traiano n° 5, rappr. e dif. dall'Avv. Maria Losurdo (C.F. ) C.F._2
e dall'Avv. Antonella Debernardis (C.F. ) C.F._3
- ricorrente -
E
, CP_1
rappr. e dif. dall'Avv. Andrea Patarnello
( ), CodiceFiscale_4
- resistente -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30.6.2022, la parte ricorrente indicata in epigrafe conveniva in giudizio l per sentir accogliere le CP_1
conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo del giudizio, con vittoria di spese da distrarsi. L si costituiva in giudizio, CP_1
chiedendo rigettarsi la domanda.
In data odierna, rientrata in servizio dopo aver fruito del periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro per maternità ai sensi degli art. 16 co. 1 lett. a) e c), d.lgs. 151/2001, nonché di un periodo di congedo parentale ai sensi dell'art. 32, d.lgs. n. 151/2001, successivamente alla definizione dell'abnorme numero di controversie ricevute in carico dal Giudicante sin dall'immissione in servizio aventi iscrizione a ruolo di gran lunga più risalente rispetto alla presente (nell'ordine di svariate migliaia) tra cui quelle provenienti alle ex preture circondariali risalenti ai primi
2 anni '90 nonché tutte quelle iscritte presso la Sezione Lavoro di codesto Tribunale a partire dall'anno 2000 assegnate a questo
Giudice, la causa, trattata ai sensi dell'art. 221 D.L. n. 34/2020, conv. in l. n. 77/2020, veniva decisa.
Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.
Preliminarmente si osserva che parte ricorrente nel presente giudizio chiede accertarsi e dichiararsi la nullità/annullamento della delibera del 1.2.2021 e di ogni altro atto precedente e susseguente afferente la revoca del beneficio per cui è causa e la restituzione delle somme erogate da luglio 2020 a gennaio 2021.
Per l'effetto domanda la conferma del proprio diritto a percepire il
Reddito di cittadinanza e condannarsi l alla corresponsione CP_1
delle somme dovute al suddetto titolo, oltre accessori. In via subordinata, chiede dichiararsi la nullità/annullamento della richiesta di restituzione delle somme erogate nel periodo luglio
20- gennaio 21 per inapplicabilità dell'art. 2033 c.c..
Ora, va premesso che il Reddito di Cittadinanza, introdotto con decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, conv. legge 26/2019, come misura di contrasto alla povertà, è un sostegno economico finalizzato al reinserimento nel mondo del lavoro e all'inclusione sociale. Qualora tutti i componenti del nucleo familiare abbiano età pari o superiore a 67 anni, oppure se nel nucleo familiare sono presenti anche persone di età inferiore a 67 anni in condizione di disabilità grave o non autosufficienza, assume la denominazione di Pensione di Cittadinanza. ll Reddito di
Cittadinanza viene erogato ai nuclei familiari che, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, risultano in possesso di determinati requisiti economici, di cittadinanza e di residenza.
3 La sussistenza del requisito della stabile residenza in Italia nel biennio precedente la domanda e la sua permanenza durante il periodo di erogazione della prestazione (art. 2, comma 1, legge
26/2019), è verifica demandata dalla legge ai Comuni, mentre l' che è il soggetto erogatore della prestazione. CP_1
Nella specie, ricorrente si è limitato a censurare le motivazioni del provvedimento di revoca della prestazione ed in particolare l'assenza del requisito di residenza in Italia e della cittadinanza italiana sulla cui base è stato emesso il provvedimento di ripetizione dell'indebito. Tuttavia, anche laddove il ricorrente riuscisse a provare che egli mai ha abbandonato il territorio
Italiano negli ultimi dieci anni non ha dato prova della sussistenza degli ulteriori requisiti .Nel caso di specie poi, avendo il ricorrente introdotto azione di accertamento negativo avverso il provvedimento di indebito lui notificato per la ripetizione delle somme ricevute , trova applicazione la giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo la quale, in caso di contestazione dell'indebito assistenziale, l'accipiens ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata ( Cass
15550/2019 , Cass 2739/2016) (cfr. Tribunale di Genova
25.11.2022).
A tanto si aggiunga che la parte ricorrente non contesta di non possedere i requisiti richiesti dalla legislazione vigente per l'accesso alla prestazione rivendicata ma chiede la disapplicazione dell'art. 2, comma 1, lett. A) della legge 26/2019 poiché in asserito contrasto con la convenzione europea dei diritti dell'uomo e la carta Costituzionale italiana, ovvero perché in asserito contrasto con una circolare ministeriale del 14 aprile
2020, ovvero con pronunce della Corte Costituzionale. L'istante riconosce quindi di non essere registrata all'Anagrafe Comunale
4 da dieci anni come richiesto dalla legge, che prevede anche gli ultimi due svolti in via continuativa, asserendo che sarebbe sufficiente una mera indimostrata permanenza di fatto sul territorio italiano. La tesi della parte ricorrente è manifestamente infondata ponendosi in esplicito contrato con la disciplina di riferimento di cui invoca la disapplicazione. L'istante, oltre a non avere neanche allegato gli ulteriori requisiti di accesso alla prestazione richiesti dalla legge come innanzi esposto, non è cittadina italiana come verificato dal Comune di Altamura e dunque (oltre tutti gli altri requisiti previsti dalla legge di cui innanzi), ella dovrebbe essere in primo luogo in possesso del permesso UE di lungo soggiorno ed dovrebbe poi anche possedere il requisito della residenza in Italia per almeno dieci anni, al momento della presentazione della domanda, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo, requisito questo comune a tutti i richiedenti la prestazione. Nessun contrasto della disciplina nazionale con quella comunitaria appare seriamente ipotizzabile nella fattispecie di causa oltretutto con riferimento ad un requisito di accesso alla prestazione anche uguale per tutti i richiedenti l'accesso alla prestazione, né è ipotizzabile un conflitto con principi di rango costituzionale, né si comprende come potrebbe mai essere anche solo prospettabile la disapplicazione di una norma nazionale per asserito, indimostrato e comunque irrilevante contrasto con una circolare ministeriale resa in altri ambiti.
Infine, è appena il caso di osservare come pacificamente l'indebito di cui si controverte sia riconducibile all'art. 2033 c.c. poiché, attesa anche la natura complessa del reddito di cittadinanza tale prestazione non è inquadrabile come prestazione meramente assistenziale. In ogni caso, le pronunce in materia di indebito
5 assistenziale invocate dalla parte ricorrente non sono applicabili alla fattispecie poiché sono riferibili alla sola materia delle prestazioni assistenziali degli invalidi civili e dunque si riferiscono tutt'altro ambito. Mancando, dunque, una disciplina di settore applicabile all'indebito di cui si controverte non è revocabile in dubbio che ad esso sia applicabile la disciplina dell'indebito oggettivo di cui agli artt. 2033 c.c. e seguenti.
Sulla scorta delle precedenti considerazioni, la domanda deve essere rigettata.
Le considerazioni sinora esposte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
La novità della controversia e la natura interpretativa delle questioni trattate giustificano la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) spese compensate.
Bari, 27.05.2025
IL Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela Vernia
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