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Sentenza 21 aprile 2025
Sentenza 21 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 21/04/2025, n. 420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 420 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Filippo Leonardo Presidente dott.ssa Simona Scovotto Giudice relatore dott.ssa Federica Laino Giudice, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1719 del Ruolo Generale degli affari civili contenziosi dell'anno
2021, rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza del 10.12.2024, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Giampaolo Raia, presso il cui studio sito in Cosenza alla via Alimena n. 92 è elettivamente domiciliato, come da procura in calce alla memoria integrativa ex art. 709 c.p.c. depositata il
10.10.2022;
attore
E
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Eugenio CP_1
Bisceglia, presso il cui studio sito in Cosenza alla via Dalmazia n. 18 è elettivamente domiciliata, come da procura in calce alla memoria di costituzione e risposta depositata il
12.03.2022; convenuta con l'intervento del Pubblico Ministero in sede, interventore ex lege
Oggetto: separazione giudiziale di coniugi.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23.12.2021 ha adito l'intestato Tribunale al fine di Parte_1 ottenere la pronuncia della separazione personale da stante il matrimonio CP_1 concordatario con lei contratto in data 8.07.2000 in LT (trascritto nel registro dello stato civile di tale Comune al n. 44, parte II, serie A, anno 2000), in costanza del quale è nato il
1 29.01.2008 un unico figlio, di nome affetto dalla sindrome di down. A Persona_1 fondamento della domanda ha dedotto che, da diverso tempo, il rapporto coniugale versa in uno stato di profonda crisi, che ha portato ad una irrimediabile frattura della comunione materiale e spirituale sulla quale era poggiata l'unione matrimoniale. Ha asserito che tale crisi è principalmente dipesa da incompatibilità caratteriali dei coniugi, nonché dal comportamento irascibile, violento e scontroso della moglie, sfociato in più occasioni in aggressioni, anche fisiche, che hanno determinato momenti di forte ansia e stress pure nel piccolo . Ha Per_1 evidenziato, inoltre, che, in seguito all'accentuarsi di tali episodi, ha preso la decisione di allontanarsi dalla casa coniugale, trasferendosi in un altro alloggio, pur mantenendo rapporti costanti con il figlio minore. Ha, pertanto, chiesto: la pronuncia della separazione personale dei coniugi con addebito a carico di l'affidamento condiviso del figlio minore CP_1 ad entrambi i genitori, con collocamento preferenziale presso di sé e Persona_1 regolamentazione del diritto di visita della madre;
l'assegnazione della casa coniugale in suo favore per potervi abitare con il figlio minore;
la previsione dell'obbligo della moglie di contribuire al mantenimento di nella misura ritenuta dovuta;
l'esclusione di Persona_1 qualsiasi mantenimento a suo carico in favore della coniuge, stante l'autonoma capacità reddituale della stessa.
costituitasi in giudizio con comparsa depositata il 12.03.2022, ha contestato CP_1 quando ex adverso dedotto. In particolare, evidenziata l'insussistenza delle incompatibilità caratteriali dei coniugi menzionate dall'attore, ha addebitato la separazione all'adusa infedeltà di
, portata avanti in modo disinvolto da più anni, anche asserendo che lo stesso, in Parte_1 più occasioni, soprattutto negli ultimi tempi, l'ha aggredita verbalmente, pure alla presenza del figlio minore. Quindi, stante, tra l'altro, la notevole disparità tra le condizioni economico- patrimoniale dei coniugi, ha chiesto: la pronuncia della separazione con addebito a carico del marito;
l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con Persona_1 collocamento preferenziale presso di sé e regolamentazione del diritto di visita del padre;
l'assegnazione della casa coniugale in suo favore per potervi abitare con il figlio minore;
la previsione dell'obbligo di di contribuire al mantenimento suo e di Parte_1 Per_1 mediante il versamento dei rispettivi importi mensili di euro 1.200,00 e 1.500,00,
[...] oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, prevendendo, altresì, l'accredito dell'indennità di assistenza/accompagnamento erogata in favore del figlio minore (pari alla somma mensile di euro 520,00) su un apposito conto a lei intestato o su un proprio conto corrente già in essere;
la ripartizione tra entrambi i genitori delle spese straordinarie occorrenti per il figlio minore nella misura del 60% a carico del padre e del residuo 40% a suo carico.
Incardinata la fase presidenziale, con ordinanza depositata il 3.04.2022, sono stati assunti i provvedimenti provvisori ed urgenti di cui all'art. 708, comma 3, c.p.c. In particolare, i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente, nonché, tenuto conto della situazione reddituale e
2 patrimoniale delle parti (come evincibile dagli atti di causa), è stato disposto che la casa coniugale fosse stata assegnata a per potervi abitare con il figlio minore CP_1
che quest'ultimo fosse affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, con Persona_1 collocamento preferenziale presso la madre e facoltà del padre di vederlo e tenerlo con sé secondo quanto concordato dai coniugi ovvero, in mancanza di accordo, secondo le modalità indicate al punto g) della memoria di costituzione depositata da che CP_1 Pt_1
versasse alla moglie, entro il giorno cinque di ogni mese, la somma complessiva di euro
[...]
2.300,00, rivalutabile secondo gli indici Istat, di cui euro 1.200,00 per il mantenimento del figlio minore ed euro 1.100,00 per il mantenimento della stessa coniuge, con la ripartizione tra i genitori delle spese extra assegno occorrenti per il figlio minore (da individuare secondo le linee guida recepite nel Protocollo n. 2130/2017 in uso presso il Tribunale di Paola) nella misura del
60% a carico del padre e del 40% a carico della madre.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, questi, con visto del 7.04.2022, nulla ha opposto.
Instaurata la fase di merito, le parti hanno provveduto al deposito di scritti integrativi ex art. 709
c.p.c.. In particolare, l'attore, con la memoria depositata il 10.10.2022, ha chiesto, previa pronuncia sullo status ex art. 709 bis c.p.c., di eliminare e/o ridurre l'assegno di mantenimento per la moglie posto a suo carico con l'ordinanza presidenziale del 2.04.2022; disporre l'assegnazione della casa coniugale in suo favore, con collocamento del figlio minore presso di sé in regime di affido condiviso;
disciplinare l'esercizio del diritto di visita del figlio minore da parte della madre e prevedere un mantenimento a carico di quest'ultima per il medesimo minore. Invece, con la memoria depositata il 26.10.2022, ha chiesto la CP_1 conferma dei provvedimenti provvisori ed urgenti adottati con l'ordinanza del 2.04.2022 emessa all'esito della fase presidenziale.
In corso di causa, con la sentenza non definitiva n. 143/2023 del 24.02.2023, è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Espletata l'istruttoria (nel corso della quale sono stati escussi i testi indicati della convenuta e disposte indagini tributarie sulla persona dell'attore), la causa è rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 2.12.2024, poi sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c.. Le parti, provvedendo a tale incombente, hanno precisato le conclusioni. In particolare, con le note depositate in data 1.12.2024, l'attore ha chiesto il collocamento del figlio minore in regime di affidamento condiviso, presso la casa coniugale;
la Persona_1 regolamentazione delle modalità di visita del figlio, anche in considerazione dell'assenza di ostacoli frapposti da circa le frequentazioni padre-figlio; la previsione di un CP_1 mantenimento in favore di da parte di entrambi i genitori nella misura Persona_1 ritenuta equa;
il rigetto delle domande di addebito della separazione e di mantenimento per sé stessa formulate dalla moglie. invece, con le note depositate in data 1.12.2024, CP_1 ha reiterato le richieste già formulate, invocando, tra l'altro, la previsione del versamento in suo
3 favore da parte del coniuge della somma mensile di euro 1.000,00 a titolo di mantenimento della stessa, oltre l'importo di euro 1.100,00 a titolo di spese occorrenti per il mantenimento della casa coniugale, come disposto, a suo dire, nell'ordinanza presidenziale del 2.04.2022. Quindi, con ordinanza del 10.12.2024, il Giudice relatore ha trattenuto la causa in decisione, con trasmissione degli atti al Collegio e concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Essendo già stata dichiarata la separazione personale dei coniugi con la sentenza non definitiva n. 143/2023 del 24.02.2023, occorre pronunciarsi sulle altre questioni oggetto del contendere. In via preliminare, attesa la pendenza del giudizio di divorzio iscritto presso il Tribunale di Paola al R.G. n. 916/2023 (come si evince dagli atti di causa), occorre chiarire la potestas iudicandi del giudice della separazione in pendenza del giudizio di divorzio. Invero, la peculiarità della sovrapposizione dei due giudizi sullo status personae determina la necessità di risolvere l'irriducibile contrasto creatosi per la presenza di due giudici chiamati a pronunciarsi sulle stesse domande accessorie contemporaneamente pendenti. Ebbene, tale contrasto deve essere risolto in favore del giudice del divorzio, in quanto lo stesso, quale giudice legittimamente sopravvenuto, è il più idoneo a pronunciarsi sulle questioni personali ed economiche che involgono la tutela dei coniugi e della prole e che pretendono l'adozione di provvedimenti de futuro. In particolare, deve ritenersi che i provvedimenti adottati dal giudice del divorzio (anche solo provvisoriamente) assorbono, a far data dalla loro decorrenza, quelli già pronunciati in sede di separazione;
ma, al tempo stesso, il giudice della separazione, nonostante la sopravvenuta pendenza del giudizio di divorzio, continua a conservare la propria potestas iudicandi sulle domande accessorie limitatamente al periodo compreso tra la data di deposito del ricorso per la separazione e quella di efficacia dei provvedimenti temporanei divorzili (cfr. al riguardo Cass. civ. sez. I del 27.03.2020 n. 7547, secondo cui “Il giudice della separazione è investito della potestas iudicandi sulla domanda di attribuzione o modifica del contributo di mantenimento per il coniuge e i figli anche quando sia pendente il giudizio di divorzio, a meno che il giudice del divorzio non abbia adottato provvedimenti temporanei e urgenti nella fase presidenziale o istruttoria, i quali sono destinati a sovrapporsi a (e ad assorbire) quelli adottati in sede di separazione solo dal momento in cui sono adottati o ne è disposta la decorrenza. Di conseguenza, i provvedimenti economici adottati nel giudizio di separazione anteriormente iniziato sono destinati ad una perdurante vigenza fino all'introduzione di un nuovo regolamento patrimoniale per effetto delle statuizioni (definitive o provvisorie) rese in sede divorzile. Si spiega in tal modo perché la pronuncia di divorzio, operando ex nunc dal momento del passaggio in giudicato, non comporti la cessazione della materia del contendere nel giudizio di separazione personale (o di modifica delle condizioni di separazione) iniziato anteriormente e ancora pendente, ove esista l'interesse di una delle parti all'operatività della pronuncia e dei conseguenti provvedimenti patrimoniali”). Dunque, in altri termini, una volta instaurato il giudizio di divorzio o, meglio, quando in tale giudizio sono stati adottati i provvedimenti
4 temporanei ed urgenti (prima previsti dall'art. 4 della legge n. 898/1970 ed ora contemplati, in seguito alla riforma introdotta dal d.lgs. n. 149/2022, dall'art. 473 bis.22, comma 1, c.p.c.), il giudice della separazione non può più pronunciarsi sulle questioni genitoriali (cosiddetti provvedimenti de futuro), attesa l'esclusiva potestas decidendi (sopravvenuta) del giudice del divorzio. In particolare, tali questioni genitoriali riguardano l'affido e il collocamento dei figli minori presso i genitori, la disciplina dei tempi di permanenza degli stessi presso ciascun genitore e l'assegnazione della casa coniugale (in quanto, secondo consolidata giurisprudenza, tale assegnazione deve ritenersi prioritariamente connessa all'interesse della prole e non già agli aspetti economici - cfr. in tal senso, ex multiis, Cass. civ. ord. n. 25604/2018). Il giudice della separazione, invece, manterrà la propria potestas decidendi limitatamente alle domande di addebito della separazione e di mantenimento del coniuge e dei figli, sebbene con riguardo al periodo compreso tra la data di deposito del ricorso per la separazione e la data di instaurazione del giudizio di divorzio o, meglio, di adozione in quest'ultimo procedimento dei provvedimenti temporanei ed urgenti (cfr. in tal senso, ex multis, Tribunale Monza sez. IV del 15.11.2021 n.
2068, Tribunale Cuneo sez. I del 13.05.2022 n. 477, Tribunale Bologna sez. I del 24.05.2018 n.
1659 e Tribunale Milano sez. IX del 26.02.2016).
In ragione, pertanto, di quanto osservato, occorre dichiarare il non luogo a provvedere in ordine alle questioni genitoriali (cosiddetti provvedimenti de futuro), stante l'esclusiva potestas decidendi relativamente alle stesse del giudice del pendente giudizio di divorzio, dovendo, invece, esaminare la domanda di addebito della separazione personale dei coniugi proposta dalla convenuta nei confronti dell'attore, nonché quelle riguardanti il mantenimento vantato da sia per sé, che per il figlio minore (presso di lei collocato in via prevalente CP_1 nella casa coniugale), seppur, si ribadisce, con riferimento al lasso temporale intercorso tra la data di instaurazione del presente giudizio di separazione e quella di adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti nell'ambito del procedimento di divorzio. Deve, infatti, ritenersi rinunciata la domanda di addebito della separazione a carico della convenuta formulata da nel ricorso introduttivo del giudizio, in quanto in alcun modo coltivata in Parte_1 corso di causa, né reiterata nei successivi scritti difensivi (comprese le note di precisazione delle conclusioni).
Orbene, per quanto concerne l'addebito della separazione, è noto che tale pronuncia richiede, innanzitutto, l'accertamento della violazione degli obblighi coniugali;
in secondo luogo,
l'imputabilità della violazione non solo oggettiva (per essere fondata su fatti posti in essere dal coniuge, o con il suo concorso, ovvero su sue condotte omissive), ma anche soggettiva (nel senso della sua riferibilità alla sfera cognitiva e volitiva dello stesso coniuge); nonché, infine, il nesso di causalità fra la condotta implicante la violazione dei doveri coniugali e l'intollerabilità della convivenza (cfr. in tal senso, ex plurimis, Cass. civ. nn. 1744/2003, 9472/1999,
2648/1989). Secondo pacifica giurisprudenza, infatti, nella separazione personale, “La
5 pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone
a carico dei medesimi coniugi, essendo invece necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale o sia invece intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza;
deve, pertanto, essere pronunciata la separazione senza addebito allorché non sia stata raggiunta la prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno o da entrambi i coniugi abbia concretamente causato il fallimento della convivenza” (cfr. Cass. civ. sez. I del 5.02.2008 n. 2740, Cass. civ. sez. I dell'8.06.2009 n. 13185 e Cass. civ. sez. I del
28.08.2014 n. 18074, secondo cui “La pronuncia di addebito ai sensi dell'art. 151, comma 2,
c.c. presuppone che uno dei coniugi abbia tenuto un comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio e sussista un nesso di causalità tra questo comportamento e il determinarsi dell'intollerabilità nella prosecuzione della convivenza”, nonché, in modo conforme, ex plurimis, Cass. civ. sez. I del 15.7.2010 n. 16614 e Cass. sez. I del 28.4.2006 n.
9877). Dunque, ai fini della pronuncia di addebito, non è sufficiente la sola violazione dei doveri previsti a carico dei coniugi dall'art. 143 c.c., essendo necessario che sia raggiunta la prova che l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno dei coniugi (o di entrambi), ovvero che tale condotta, con la sua gravità, abbia determinato l'intollerabilità della convivenza (cfr. in tal senso, ex plurimis Cass. civ. sez. IV del 14.07.2016
n. 14414, Cass. civ. sez. VI del 18.08.2016 n. 17317, Cass. civ. sez. I del 24.08.2006 n. 4203,
Cass. civ. sez. I del 16.11.2015 n. 23071, Cass. civ. sez. I dell'8.05.2003 n. 6970). Spetta, quindi, al Giudice del merito verificare non solo l'avvenuta violazione dei doveri discendenti dal vincolo matrimoniale, ma anche che la stessa sia stata la causa, e non l'effetto, dell'irrimediabile frattura del vincolo coniugale;
così come, grava sulla parte che richiede l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare non solo la violazione da parte di quest'ultimo dei doveri di cui all'art. 143 c.c., ma anche l'efficacia causale di tale violazione, nel senso che essa ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza. In particolare,
l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, una circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempreché non si constati, attraverso un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di nesso causale tra l'infedeltà e la crisi coniugale, tale che risulti la preesistenza di una crisi già in atto (cfr. in tal senso, ex plurimis, Cass. civ. n. 16859/2015). Per quanto concerne, poi, gli oneri probatori posti a carico delle parti, “Grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà,
l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di
6 chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui
l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà"
(cfr. Cass. civ. sez. VI del 19.02.2018 n. 3923, nonché, nello stesso senso, tra le altre, Cass. civ. sez. I del 5.08.2020 n. 16691 e Cass. civ. sez. I del 14.02.2012 n. 2059).
Tanto premesso, esaminati gli atti di causa, non si ritiene meritevole di accoglimento la domanda di addebito della separazione avanzata dalla convenuta nei confronti dell'attore, non essendo emersi congrui riscontri probatori in ordine sia alle violazioni dei doveri coniugali imputati a , sia all'efficienza causale (nei termini sopra esplicitati) delle stesse. In Parte_1 particolare, ha imputato il verificarsi dell'irrimediabile crisi coniugale CP_1 all'infedeltà di , il quale, in costanza di matrimonio, avrebbe intrattenuto plurime Parte_1 relazioni extraconiugali, come quella, da ultimo, intrapresa con una donna di nome
[...]
. Ebbene, al riguardo il teste (fratello della convenuta), rispondendo Per_2 Testimone_1 al capitolo di prova n. 1 di cui alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. depositata da
(dal seguente tenore: “vero è che il Sig. intrattiene una CP_1 Parte_1 relazione sentimentale con la Sig.ra da più anni (già prima del 2020) ovvero Persona_2 ancor prima che intervenisse la separazione fra essi coniugi ”), ha dichiarato: Persona_3
“Si. Li ho visti insieme almeno due volte in località Pennelli, cui mi recavo perché ho la barca lì e li ho visti un paio di volte (era agli inizi dell'estate 2020), anche insieme ad amici. Un'altra volta li ho visti da lontano (da circa 50 metri) a Rione Giacontesi, in cui si sono salutati in maniera più confidenziale, si sono presi per mano e si sono salutati con un bacio sulla guancia” (cfr. verbale dell'udienza del 15.01.2024). È evidente che si tratta di dichiarazioni generiche e poco circostanziate, inidonee a fornire la prova che , in costanza di Parte_1 matrimonio, abbia effettivamente violato l'obbligo di fedeltà coniugale. Né, altresì, dalle dichiarazioni rese dal citato teste è dato desumere la prova dell'efficienza causale della presunta relazione extraconiugale intrattenuta, da ultimo, dall'attore con un'altra donna. Invero,
[...]
, rispondendo al capitolo di prova n. 2 articolato dalla convenuta nella sopraindicata Tes_1 memoria istruttoria (così formulato: “vero è che prima dell'anno 2020 il rapporto tra essi coniugi era da ritenersi normale e tranquillo e i coniugi conducevano una vita di relazione ampiamente condivisa, con viaggi organizzati tutti insieme (padre, madre e figlio) nella massima serenità”), ha affermato: “Si è vero. Festeggiavano le feste con la famiglia. Sono stati in crociera insieme, hanno fatti viaggi, sempre insieme al bambino, Tutto è cambiato dopo il covid. Noi avevamo un gruppo di famiglia whattsapp ed si è cancellato dal gruppo Pt_1 improvvisamente, dando come spiegazione il motivo che aveva molti gruppi” (cfr. verbale dell'udienza del 15.01.2024). Ebbene, tali dichiarazioni nulla provano circa il fatto che la presunta (ed indimostrata) relazione extraconiugale intrapresa dall'attore abbia, altresì, determinato l'irrimediabile crisi coniugale e l'impossibile prosecuzione della convivenza. A
7 fronte, quindi, del mancato adempimento degli oneri probatori posti a carico della convenuta
(stante, con riguardo all'asserita violazione da parte dell'attore dell'obbligo di fedeltà coniugale, la sola assunzione di una testimonianza generica ed irrilevante, nonché l'assenza di qualsivoglia riscontro probatorio circa presunte aggressioni verbali compiute dallo stesso attore in danno della moglie), la domanda di addebito della separazione proposta nei confronti di Parte_1 non può che essere disattesa.
Quanto, poi, agli aspetti economici della vicenda, per quanto concerne la richiesta di mantenimento formulata da per sé stessa, innanzitutto, va rilevato che la CP_1 separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale;
in particolare, restano sospesi gli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione tra i coniugi, ma non anche quelli patrimoniali, come il dovere di assistenza materiale. Quindi, il coniuge cui non sia stata addebitata la separazione può ottenere la condanna dell'altro coniuge al versamento in suo favore di un assegno di mantenimento laddove risulti che non è in grado, con i propri redditi, di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio (da individuare con riferimento allo standard di vita familiare reso oggettivamente possibile dal complesso delle loro risorse economiche in termini di redditività, capacità di spesa e fondate aspettative per il futuro), nonché versi, alla stregua di una valutazione comparativa, in una condizione economica deteriore rispetto all'altro coniuge, tenuto conto delle circostanze concrete, compresa, per esempio, la durata della convivenza (cfr. al riguardo, ex plurimis, Cass. civ. sez. I del
15.01.2018 n. 770, secondo cui “Il diritto all'assegno di mantenimento, nella separazione personale, ha come suoi presupposti la non addebitabilità della separazione al coniuge richiedente, la non titolarità, da parte del medesimo, di adeguati redditi propri, ossia di redditi che consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio e la sussistenza di una disparità economica tra le parti. Il precedente tenore di vita coniugale deve desumersi dalle potenzialità economiche dei coniugi, ossia dall'ammontare complessivo dei loro redditi e dalle loro disponibilità patrimoniali, non avendo - invece - rilievo il più modesto livello di vita eventualmente subito o tollerato”). Dunque, il diritto all'assegno di mantenimento, nella separazione personale, ha come presupposti la non addebitabilità della separazione al coniuge richiedente, la non titolarità da parte del medesimo di adeguati redditi propri (ossia di redditi che gli consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio) e la sussistenza di una disparità economica tra le parti, sebbene non è necessaria una individuazione precisa di tutti gli elementi relativi alla situazione patrimoniale e reddituale dei coniugi, essendo sufficiente una loro ricostruzione generale attendibile (cfr. in tal senso Cass. civ. sez. I del 16.05.2017 n. 12196, nonché, in modo conforme, Cass. civ. sez. I del 12.01.2017 n. 605, secondo cui “In tema di separazione personale tra i coniugi, al fine della quantificazione dell'assegno di mantenimento, il giudice
8 del merito deve anzitutto accertare il tenore di vita dei coniugi durante la convivenza matrimoniale e poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge richiedente gli permettano di conservare detto tenore di vita;
in caso di esito negativo di tale verifica, il giudice deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione, da effettuarsi attraverso la ricostruzione delle complessive situazioni economico-patrimoniali e reddituali degli stessi coniugi, senza che sia necessaria la determinazione dell'esatto importo dei redditi percepiti da ciascun coniuge”).
Altresì, in tema di assegno di mantenimento, la capacità reddituale dei coniugi può essere valutata anche in via potenziale (cfr. in questi termini Cass. civ. sez. VI del 30.10.2017 n.
25781), sebbene l'attitudine del coniuge al lavoro assume rilievo solo se venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale e non già di mere valutazioni astratte ed ipotetiche (cfr. in tal senso, tra le altre, Cass. civ. sez. VI del 20.07.2017 n. 17971 e
Cass. civ. sez. VI del 4.12.2017 n. 28938).
Tanto premesso, risulta dagli atti di causa che svolge la professione di CP_1 insegnante di sostegno;
relativamente agli anni di imposta 2018, 2019 e 2020, ha dichiarato redditi lordi pari rispettivamente ad euro 23.637,35, 23.791,04 e 24.451,01; nonché, secondo quanto indicato nella relazione della Guardia di Finanza depositata in data 8.11.2023, è intestataria di un conto corrente acceso presso la avente, alla data del 30.09.2021, CP_2 un saldo pari ad euro 21.975,70. Di contro, alla luce della documentazione depositata in atti e della suddetta relazione della Guardia di Finanza, svolge la professione di Parte_1 medico;
relativamente agli anni di imposta 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 ha dichiarato redditi lordi pari rispettivamente ad euro 140.457,00, 153.780,00, 154.085,00, 150.981,00 e
125.247,00; è proprietario esclusivo della casa coniugale (censita in catasto con diversi subalterni), di un appartamento sito in Paola, ove è ubicato il suo studio professionale, di un immobile sito in Acquappesa e di dieci terreni (di cui solo due per intero e gli altri pro quota); è intestatario di due conti correnti accesi presso la e la aventi CP_2 Parte_2 rispettivamente, alle date del 23.07.2023 e 25.10.2023, saldi pari a euro 29.689,00 e 52.572,96; nonché è titolare di polizze e fondi assicurativi per un ammontare complessivo di euro
260.469,07. Ebbene, la considerevole disparità della condizione economico-patrimoniale dei coniugi e la mancata disponibilità da parte di di redditi che le consentano di CP_1 mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio (agiato e svincolato dai redditi da lavoro da lei percepiti, secondo quanto già osservato in modo condivisibile nell'ordinanza presidenziale del 2.04.2022) giustificano il riconoscimento in favore della stessa di un mantenimento da parte del coniuge. In ordine, poi, alla quantificazione di tale contributo economico, considerate le circostanze del caso concreto (compresa la durata del matrimonio, celebrato nell'anno 2000, e l'assegnazione della casa coniugale in favore della
9 convenuta, seppur di proprietà esclusiva dell'attore), si ritiene opportuno confermare l'importo di euro 1.100,00, già indicato nell'ordinanza emessa all'esito della fase presidenziale (non reclamata e la cui conferma, peraltro, è stata chiesta dalla stessa convenuta con la memoria integrativa ex art. 709 c.p.c. depositata il 26.10.2022). Di contro, non è suscettibile di accoglimento la richiesta con cui (solo con le note di precisazione delle CP_1 conclusioni) ha chiesto di porre a carico del coniuge l'ulteriore versamento in suo favore della somma mensile di euro 1.100,00 “a titolo di spese occorrende per il mantenimento della casa coniugale così come disposto a pag. 3 del provvedimento presidenziale del 2.4.22”. Invero, a parte che alcuna specifica richiesta in tal senso è stata ritualmente avanzata in corso di causa
(avendo, per contro, la convenuta chiesto sia nella memoria integrativa ex art. 709 c.p.c., che nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. la conferma dei provvedimenti presidenziali adottati con l'ordinanza del 2.04.2022), deve rilevarsi che gli aspetti economici connessi all'assegnazione della casa coniugale sono stati equamente valutati nell'anzidetta ordinanza ai fini della quantificazione del mantenimento riconosciuto in favore di laddove, CP_1 pur attribuendo a quest'ultima il godimento della villa adibita a casa coniugale (di proprietà esclusiva dell'attore, con le conseguenti spese da quest'ultimo sostenute per la locazione di un nuovo alloggio), si è stabilito che la stessa convenuta avrebbe dovuto farsi carico non solo delle spese di gestione e di manutenzione ordinaria del medesimo immobile (per il cui acquisto e ristrutturazione l'attore ha, peraltro, contratto e onorato tre mutui), ma anche degli oneri fiscali e delle spese di manutenzione straordinaria (di regola gravanti sul proprietario). Dunque, a conferma delle statuizioni adottate con l'ordinanza presidenziale del 2.04.2022 (non reclamata), appare equo il versamento da parte di in favore di a titolo di Parte_1 CP_1 mantenimento della stessa, entro il giorno cinque di ogni mese (in contanti o mediante bonifico, vaglia postale o assegno), della somma mensile di euro 1.100,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
mantenimento, comunque, dovuto, giova precisare, sino al passaggio in giudicato della sentenza sullo status relativa al procedimento di divorzio (cfr. in proposito, ex multis, Cass. civ. sez. I del 15.02.2021 n. 3852, secondo cui “In tema di regolamentazione dei rapporti economici tra le parti in pendenza del giudizio divorzile, poiché l'assegno di divorzio, traendo la sua fonte nel nuovo status delle parti, ha efficacia costitutiva decorrente dal passaggio in giudicato della statuizione di risoluzione del vincolo coniugale, con il temperamento previsto dal comma 13 dell'articolo 4 della legge n. 898 del 1970, che consente al giudice di merito di anticiparne la decorrenza con adeguata motivazione e in relazione alle circostanze del caso concreto, i provvedimenti emessi nel giudizio di separazione continuano a regolare i rapporti economici tra i coniugi sino al passaggio in giudicato della statuizione di risoluzione del vincolo coniugale, ove non ricorra la ipotesi derogatoria di cui all'articolo 4, comma 13, citato, e pertanto la debenza dell'assegno di mantenimento disposta nel giudizio di separazione trova il proprio limite temporale nel passaggio in giudicato della sentenza di
10 divorzio. Solo qualora nel giudizio divorzile, nella fase presidenziale o istruttoria, siano emessi provvedimenti provvisori, temporanei e urgenti, questi ultimi si sostituiscono a quelli emessi nel giudizio di separazione e ciò in ragione della autonomia sul piano sostanziale e su quello processuale tra separazione e divorzio”). Si tratta, infatti, alla luce di quanto desumibile dagli atti di causa (comprese le risultanze delle indagini tributarie disposte a carico dell'attore, esaustive ed esaurienti) e in considerazione della funzione e dell'efficacia temporale dei provvedimenti da assumere con la presente decisione, di un importo che appare congruo in un'ottica di equa comparazione della posizione delle parti.
Parimenti, anche in considerazione di quanto sinora osservato, l'ordinanza emessa all'esito della fase presidenziale è meritevole di conferma con riguardo alla quantificazione del contributo paterno al mantenimento del figlio minore . Per_1
Come noto, conformemente ai principi costituzionali (art. 30 Cost.), l'obbligo di mantenere i figli sorge a carico dei genitori per il solo fatto di averli generati. L'art. 315 bis c.c. stabilisce, infatti, che "il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni" e l'art. 316 bis c.c. disciplina il concorso dei genitori nei relativi oneri. In ordine alla quantificazione del contributo, l'art. 337 bis c.c. (norma sostanzialmente identica al previgente art. 155 c.c.) dispone che "salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito".
Ebbene, tenuto conto della situazione reddituale-patrimoniale delle parti (sopra evidenziata), del collocamento preferenziale del minore presso la madre, della sua età e delle presumibili esigenze di vita dello stesso (anche in considerazione della grave forma di disabilità da cui è affetto), si ritiene congruo confermare il contributo paterno al mantenimento di Per_1 nella somma mensile di euro 1.200,00, rivalutabile secondo gli indici Istat, da versare
[...] alla madre entro il giorno cinque di ogni mese (in contanti o mediante bonifico, vaglia postale o assegno).
Parimenti, in continuità con le disposizioni assunte con l'ordinanza presidenziale del 2.04.2022, considerate le circostanze del caso concreto, va confermata la ripartizione nella misura del 60%
a carico del padre e in quella del 40% a carico della madre delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse del figlio minore (da individuare secondo le linee guida recepite nel Protocollo contenente “Linee Guida sullo svolgimento della fase presidenziale nelle cause di separazione personale dei coniugi e di divorzio nonché sulla trattazione delle cause di divorzio congiunto”, pubblicato anche sul sito istituzionale del Tribunale).
In ultimo, per quanto concerne l'indennità di assistenza/accompagnamento erogata in favore del minore (attualmente investita in un fondo assicurativo costituito Persona_4 dall'attore a suo nome, con l'indicazione del medesimo minore quale unico beneficiario), si ritiene opportuno disporre, onde evitare eventuali ulteriori contrasti tra le parti e nel preminente
11 interesse di che i genitori provvedano ad aprire un libretto postale (o altro Persona_1 strumento finanziario equipollente) a nome del figlio minore, sul quale far confluire le somme in questione, con facoltà di gestione da parte degli stessi a firma congiunta (operazione in ordine alla quale, peraltro, entrambe le parti in causa all'udienza del 15.01.2024 hanno manifestato la propria disponibilità).
La declaratoria del non luogo a provvedere in ordine alle questioni genitoriali ed il parziale accoglimento delle richieste avanzate dalle parti giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, definitivamente decidendo nel giudizio di primo grado iscritto al R.G. n. 1719/2021, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e domanda disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda di addebito della separazione personale dei coniugi proposta da CP_1 nei confronti di;
[...] Parte_1
- dichiara il non luogo a provvedere in ordine alle questioni genitoriali;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere, entro il giorno cinque di ogni mese, Parte_1
a mediante vaglia postale, bonifico o contanti, a titolo di mantenimento della CP_1 stessa, la somma mensile di euro 1.100,00, rivalutabile secondo gli indici Istat, sino alla data di adozione, nell'ambito del procedimento di divorzio iscritto presso il Tribunale di Paola al R.G.
n. 916/2023, dei provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473 bis.22 c.p.c.;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere, entro il giorno cinque di ogni mese, Parte_1
a mediante vaglia postale, bonifico o contanti, a titolo di mantenimento del CP_1 figlio minore la somma mensile di euro 1.200,00, rivalutabile secondo gli Persona_1 indici Istat, sino alla data di adozione, nell'ambito del procedimento di divorzio iscritto presso il
Tribunale di Paola al R.G. n. 916/2023, dei provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473 bis.22 c.p.c.;
- dispone che entrambi i genitori concorrano il padre nella misura del 60% e la madre nella misura del 40% alle spese extra assegno occorrenti per il figlio minore, da individuare secondo le linee guida recepite nel Protocollo contenente “Linee Guida sullo svolgimento della fase presidenziale nelle cause di separazione personale dei coniugi e di divorzio nonché sulla trattazione delle cause di divorzio congiunto”, pubblicato anche sul sito istituzionale del
Tribunale;
- dispone che l'indennità di assistenza/accompagnamento erogata in favore del minore
[...] sia versata su un libretto postale (o altro strumento finanziario equipollente) Persona_4 aperto dai genitori a nome del medesimo minore, con facoltà di gestione da parte degli stessi;
- dispone l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Paola nella camera di consiglio del 31.03.2025.
12 Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Simona Scovotto dott. Filippo Leonardo
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Filippo Leonardo Presidente dott.ssa Simona Scovotto Giudice relatore dott.ssa Federica Laino Giudice, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1719 del Ruolo Generale degli affari civili contenziosi dell'anno
2021, rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza del 10.12.2024, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Giampaolo Raia, presso il cui studio sito in Cosenza alla via Alimena n. 92 è elettivamente domiciliato, come da procura in calce alla memoria integrativa ex art. 709 c.p.c. depositata il
10.10.2022;
attore
E
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Eugenio CP_1
Bisceglia, presso il cui studio sito in Cosenza alla via Dalmazia n. 18 è elettivamente domiciliata, come da procura in calce alla memoria di costituzione e risposta depositata il
12.03.2022; convenuta con l'intervento del Pubblico Ministero in sede, interventore ex lege
Oggetto: separazione giudiziale di coniugi.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23.12.2021 ha adito l'intestato Tribunale al fine di Parte_1 ottenere la pronuncia della separazione personale da stante il matrimonio CP_1 concordatario con lei contratto in data 8.07.2000 in LT (trascritto nel registro dello stato civile di tale Comune al n. 44, parte II, serie A, anno 2000), in costanza del quale è nato il
1 29.01.2008 un unico figlio, di nome affetto dalla sindrome di down. A Persona_1 fondamento della domanda ha dedotto che, da diverso tempo, il rapporto coniugale versa in uno stato di profonda crisi, che ha portato ad una irrimediabile frattura della comunione materiale e spirituale sulla quale era poggiata l'unione matrimoniale. Ha asserito che tale crisi è principalmente dipesa da incompatibilità caratteriali dei coniugi, nonché dal comportamento irascibile, violento e scontroso della moglie, sfociato in più occasioni in aggressioni, anche fisiche, che hanno determinato momenti di forte ansia e stress pure nel piccolo . Ha Per_1 evidenziato, inoltre, che, in seguito all'accentuarsi di tali episodi, ha preso la decisione di allontanarsi dalla casa coniugale, trasferendosi in un altro alloggio, pur mantenendo rapporti costanti con il figlio minore. Ha, pertanto, chiesto: la pronuncia della separazione personale dei coniugi con addebito a carico di l'affidamento condiviso del figlio minore CP_1 ad entrambi i genitori, con collocamento preferenziale presso di sé e Persona_1 regolamentazione del diritto di visita della madre;
l'assegnazione della casa coniugale in suo favore per potervi abitare con il figlio minore;
la previsione dell'obbligo della moglie di contribuire al mantenimento di nella misura ritenuta dovuta;
l'esclusione di Persona_1 qualsiasi mantenimento a suo carico in favore della coniuge, stante l'autonoma capacità reddituale della stessa.
costituitasi in giudizio con comparsa depositata il 12.03.2022, ha contestato CP_1 quando ex adverso dedotto. In particolare, evidenziata l'insussistenza delle incompatibilità caratteriali dei coniugi menzionate dall'attore, ha addebitato la separazione all'adusa infedeltà di
, portata avanti in modo disinvolto da più anni, anche asserendo che lo stesso, in Parte_1 più occasioni, soprattutto negli ultimi tempi, l'ha aggredita verbalmente, pure alla presenza del figlio minore. Quindi, stante, tra l'altro, la notevole disparità tra le condizioni economico- patrimoniale dei coniugi, ha chiesto: la pronuncia della separazione con addebito a carico del marito;
l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con Persona_1 collocamento preferenziale presso di sé e regolamentazione del diritto di visita del padre;
l'assegnazione della casa coniugale in suo favore per potervi abitare con il figlio minore;
la previsione dell'obbligo di di contribuire al mantenimento suo e di Parte_1 Per_1 mediante il versamento dei rispettivi importi mensili di euro 1.200,00 e 1.500,00,
[...] oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, prevendendo, altresì, l'accredito dell'indennità di assistenza/accompagnamento erogata in favore del figlio minore (pari alla somma mensile di euro 520,00) su un apposito conto a lei intestato o su un proprio conto corrente già in essere;
la ripartizione tra entrambi i genitori delle spese straordinarie occorrenti per il figlio minore nella misura del 60% a carico del padre e del residuo 40% a suo carico.
Incardinata la fase presidenziale, con ordinanza depositata il 3.04.2022, sono stati assunti i provvedimenti provvisori ed urgenti di cui all'art. 708, comma 3, c.p.c. In particolare, i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente, nonché, tenuto conto della situazione reddituale e
2 patrimoniale delle parti (come evincibile dagli atti di causa), è stato disposto che la casa coniugale fosse stata assegnata a per potervi abitare con il figlio minore CP_1
che quest'ultimo fosse affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, con Persona_1 collocamento preferenziale presso la madre e facoltà del padre di vederlo e tenerlo con sé secondo quanto concordato dai coniugi ovvero, in mancanza di accordo, secondo le modalità indicate al punto g) della memoria di costituzione depositata da che CP_1 Pt_1
versasse alla moglie, entro il giorno cinque di ogni mese, la somma complessiva di euro
[...]
2.300,00, rivalutabile secondo gli indici Istat, di cui euro 1.200,00 per il mantenimento del figlio minore ed euro 1.100,00 per il mantenimento della stessa coniuge, con la ripartizione tra i genitori delle spese extra assegno occorrenti per il figlio minore (da individuare secondo le linee guida recepite nel Protocollo n. 2130/2017 in uso presso il Tribunale di Paola) nella misura del
60% a carico del padre e del 40% a carico della madre.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, questi, con visto del 7.04.2022, nulla ha opposto.
Instaurata la fase di merito, le parti hanno provveduto al deposito di scritti integrativi ex art. 709
c.p.c.. In particolare, l'attore, con la memoria depositata il 10.10.2022, ha chiesto, previa pronuncia sullo status ex art. 709 bis c.p.c., di eliminare e/o ridurre l'assegno di mantenimento per la moglie posto a suo carico con l'ordinanza presidenziale del 2.04.2022; disporre l'assegnazione della casa coniugale in suo favore, con collocamento del figlio minore presso di sé in regime di affido condiviso;
disciplinare l'esercizio del diritto di visita del figlio minore da parte della madre e prevedere un mantenimento a carico di quest'ultima per il medesimo minore. Invece, con la memoria depositata il 26.10.2022, ha chiesto la CP_1 conferma dei provvedimenti provvisori ed urgenti adottati con l'ordinanza del 2.04.2022 emessa all'esito della fase presidenziale.
In corso di causa, con la sentenza non definitiva n. 143/2023 del 24.02.2023, è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Espletata l'istruttoria (nel corso della quale sono stati escussi i testi indicati della convenuta e disposte indagini tributarie sulla persona dell'attore), la causa è rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 2.12.2024, poi sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c.. Le parti, provvedendo a tale incombente, hanno precisato le conclusioni. In particolare, con le note depositate in data 1.12.2024, l'attore ha chiesto il collocamento del figlio minore in regime di affidamento condiviso, presso la casa coniugale;
la Persona_1 regolamentazione delle modalità di visita del figlio, anche in considerazione dell'assenza di ostacoli frapposti da circa le frequentazioni padre-figlio; la previsione di un CP_1 mantenimento in favore di da parte di entrambi i genitori nella misura Persona_1 ritenuta equa;
il rigetto delle domande di addebito della separazione e di mantenimento per sé stessa formulate dalla moglie. invece, con le note depositate in data 1.12.2024, CP_1 ha reiterato le richieste già formulate, invocando, tra l'altro, la previsione del versamento in suo
3 favore da parte del coniuge della somma mensile di euro 1.000,00 a titolo di mantenimento della stessa, oltre l'importo di euro 1.100,00 a titolo di spese occorrenti per il mantenimento della casa coniugale, come disposto, a suo dire, nell'ordinanza presidenziale del 2.04.2022. Quindi, con ordinanza del 10.12.2024, il Giudice relatore ha trattenuto la causa in decisione, con trasmissione degli atti al Collegio e concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Essendo già stata dichiarata la separazione personale dei coniugi con la sentenza non definitiva n. 143/2023 del 24.02.2023, occorre pronunciarsi sulle altre questioni oggetto del contendere. In via preliminare, attesa la pendenza del giudizio di divorzio iscritto presso il Tribunale di Paola al R.G. n. 916/2023 (come si evince dagli atti di causa), occorre chiarire la potestas iudicandi del giudice della separazione in pendenza del giudizio di divorzio. Invero, la peculiarità della sovrapposizione dei due giudizi sullo status personae determina la necessità di risolvere l'irriducibile contrasto creatosi per la presenza di due giudici chiamati a pronunciarsi sulle stesse domande accessorie contemporaneamente pendenti. Ebbene, tale contrasto deve essere risolto in favore del giudice del divorzio, in quanto lo stesso, quale giudice legittimamente sopravvenuto, è il più idoneo a pronunciarsi sulle questioni personali ed economiche che involgono la tutela dei coniugi e della prole e che pretendono l'adozione di provvedimenti de futuro. In particolare, deve ritenersi che i provvedimenti adottati dal giudice del divorzio (anche solo provvisoriamente) assorbono, a far data dalla loro decorrenza, quelli già pronunciati in sede di separazione;
ma, al tempo stesso, il giudice della separazione, nonostante la sopravvenuta pendenza del giudizio di divorzio, continua a conservare la propria potestas iudicandi sulle domande accessorie limitatamente al periodo compreso tra la data di deposito del ricorso per la separazione e quella di efficacia dei provvedimenti temporanei divorzili (cfr. al riguardo Cass. civ. sez. I del 27.03.2020 n. 7547, secondo cui “Il giudice della separazione è investito della potestas iudicandi sulla domanda di attribuzione o modifica del contributo di mantenimento per il coniuge e i figli anche quando sia pendente il giudizio di divorzio, a meno che il giudice del divorzio non abbia adottato provvedimenti temporanei e urgenti nella fase presidenziale o istruttoria, i quali sono destinati a sovrapporsi a (e ad assorbire) quelli adottati in sede di separazione solo dal momento in cui sono adottati o ne è disposta la decorrenza. Di conseguenza, i provvedimenti economici adottati nel giudizio di separazione anteriormente iniziato sono destinati ad una perdurante vigenza fino all'introduzione di un nuovo regolamento patrimoniale per effetto delle statuizioni (definitive o provvisorie) rese in sede divorzile. Si spiega in tal modo perché la pronuncia di divorzio, operando ex nunc dal momento del passaggio in giudicato, non comporti la cessazione della materia del contendere nel giudizio di separazione personale (o di modifica delle condizioni di separazione) iniziato anteriormente e ancora pendente, ove esista l'interesse di una delle parti all'operatività della pronuncia e dei conseguenti provvedimenti patrimoniali”). Dunque, in altri termini, una volta instaurato il giudizio di divorzio o, meglio, quando in tale giudizio sono stati adottati i provvedimenti
4 temporanei ed urgenti (prima previsti dall'art. 4 della legge n. 898/1970 ed ora contemplati, in seguito alla riforma introdotta dal d.lgs. n. 149/2022, dall'art. 473 bis.22, comma 1, c.p.c.), il giudice della separazione non può più pronunciarsi sulle questioni genitoriali (cosiddetti provvedimenti de futuro), attesa l'esclusiva potestas decidendi (sopravvenuta) del giudice del divorzio. In particolare, tali questioni genitoriali riguardano l'affido e il collocamento dei figli minori presso i genitori, la disciplina dei tempi di permanenza degli stessi presso ciascun genitore e l'assegnazione della casa coniugale (in quanto, secondo consolidata giurisprudenza, tale assegnazione deve ritenersi prioritariamente connessa all'interesse della prole e non già agli aspetti economici - cfr. in tal senso, ex multiis, Cass. civ. ord. n. 25604/2018). Il giudice della separazione, invece, manterrà la propria potestas decidendi limitatamente alle domande di addebito della separazione e di mantenimento del coniuge e dei figli, sebbene con riguardo al periodo compreso tra la data di deposito del ricorso per la separazione e la data di instaurazione del giudizio di divorzio o, meglio, di adozione in quest'ultimo procedimento dei provvedimenti temporanei ed urgenti (cfr. in tal senso, ex multis, Tribunale Monza sez. IV del 15.11.2021 n.
2068, Tribunale Cuneo sez. I del 13.05.2022 n. 477, Tribunale Bologna sez. I del 24.05.2018 n.
1659 e Tribunale Milano sez. IX del 26.02.2016).
In ragione, pertanto, di quanto osservato, occorre dichiarare il non luogo a provvedere in ordine alle questioni genitoriali (cosiddetti provvedimenti de futuro), stante l'esclusiva potestas decidendi relativamente alle stesse del giudice del pendente giudizio di divorzio, dovendo, invece, esaminare la domanda di addebito della separazione personale dei coniugi proposta dalla convenuta nei confronti dell'attore, nonché quelle riguardanti il mantenimento vantato da sia per sé, che per il figlio minore (presso di lei collocato in via prevalente CP_1 nella casa coniugale), seppur, si ribadisce, con riferimento al lasso temporale intercorso tra la data di instaurazione del presente giudizio di separazione e quella di adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti nell'ambito del procedimento di divorzio. Deve, infatti, ritenersi rinunciata la domanda di addebito della separazione a carico della convenuta formulata da nel ricorso introduttivo del giudizio, in quanto in alcun modo coltivata in Parte_1 corso di causa, né reiterata nei successivi scritti difensivi (comprese le note di precisazione delle conclusioni).
Orbene, per quanto concerne l'addebito della separazione, è noto che tale pronuncia richiede, innanzitutto, l'accertamento della violazione degli obblighi coniugali;
in secondo luogo,
l'imputabilità della violazione non solo oggettiva (per essere fondata su fatti posti in essere dal coniuge, o con il suo concorso, ovvero su sue condotte omissive), ma anche soggettiva (nel senso della sua riferibilità alla sfera cognitiva e volitiva dello stesso coniuge); nonché, infine, il nesso di causalità fra la condotta implicante la violazione dei doveri coniugali e l'intollerabilità della convivenza (cfr. in tal senso, ex plurimis, Cass. civ. nn. 1744/2003, 9472/1999,
2648/1989). Secondo pacifica giurisprudenza, infatti, nella separazione personale, “La
5 pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone
a carico dei medesimi coniugi, essendo invece necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale o sia invece intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza;
deve, pertanto, essere pronunciata la separazione senza addebito allorché non sia stata raggiunta la prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno o da entrambi i coniugi abbia concretamente causato il fallimento della convivenza” (cfr. Cass. civ. sez. I del 5.02.2008 n. 2740, Cass. civ. sez. I dell'8.06.2009 n. 13185 e Cass. civ. sez. I del
28.08.2014 n. 18074, secondo cui “La pronuncia di addebito ai sensi dell'art. 151, comma 2,
c.c. presuppone che uno dei coniugi abbia tenuto un comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio e sussista un nesso di causalità tra questo comportamento e il determinarsi dell'intollerabilità nella prosecuzione della convivenza”, nonché, in modo conforme, ex plurimis, Cass. civ. sez. I del 15.7.2010 n. 16614 e Cass. sez. I del 28.4.2006 n.
9877). Dunque, ai fini della pronuncia di addebito, non è sufficiente la sola violazione dei doveri previsti a carico dei coniugi dall'art. 143 c.c., essendo necessario che sia raggiunta la prova che l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno dei coniugi (o di entrambi), ovvero che tale condotta, con la sua gravità, abbia determinato l'intollerabilità della convivenza (cfr. in tal senso, ex plurimis Cass. civ. sez. IV del 14.07.2016
n. 14414, Cass. civ. sez. VI del 18.08.2016 n. 17317, Cass. civ. sez. I del 24.08.2006 n. 4203,
Cass. civ. sez. I del 16.11.2015 n. 23071, Cass. civ. sez. I dell'8.05.2003 n. 6970). Spetta, quindi, al Giudice del merito verificare non solo l'avvenuta violazione dei doveri discendenti dal vincolo matrimoniale, ma anche che la stessa sia stata la causa, e non l'effetto, dell'irrimediabile frattura del vincolo coniugale;
così come, grava sulla parte che richiede l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare non solo la violazione da parte di quest'ultimo dei doveri di cui all'art. 143 c.c., ma anche l'efficacia causale di tale violazione, nel senso che essa ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza. In particolare,
l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, una circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempreché non si constati, attraverso un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di nesso causale tra l'infedeltà e la crisi coniugale, tale che risulti la preesistenza di una crisi già in atto (cfr. in tal senso, ex plurimis, Cass. civ. n. 16859/2015). Per quanto concerne, poi, gli oneri probatori posti a carico delle parti, “Grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà,
l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di
6 chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui
l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà"
(cfr. Cass. civ. sez. VI del 19.02.2018 n. 3923, nonché, nello stesso senso, tra le altre, Cass. civ. sez. I del 5.08.2020 n. 16691 e Cass. civ. sez. I del 14.02.2012 n. 2059).
Tanto premesso, esaminati gli atti di causa, non si ritiene meritevole di accoglimento la domanda di addebito della separazione avanzata dalla convenuta nei confronti dell'attore, non essendo emersi congrui riscontri probatori in ordine sia alle violazioni dei doveri coniugali imputati a , sia all'efficienza causale (nei termini sopra esplicitati) delle stesse. In Parte_1 particolare, ha imputato il verificarsi dell'irrimediabile crisi coniugale CP_1 all'infedeltà di , il quale, in costanza di matrimonio, avrebbe intrattenuto plurime Parte_1 relazioni extraconiugali, come quella, da ultimo, intrapresa con una donna di nome
[...]
. Ebbene, al riguardo il teste (fratello della convenuta), rispondendo Per_2 Testimone_1 al capitolo di prova n. 1 di cui alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. depositata da
(dal seguente tenore: “vero è che il Sig. intrattiene una CP_1 Parte_1 relazione sentimentale con la Sig.ra da più anni (già prima del 2020) ovvero Persona_2 ancor prima che intervenisse la separazione fra essi coniugi ”), ha dichiarato: Persona_3
“Si. Li ho visti insieme almeno due volte in località Pennelli, cui mi recavo perché ho la barca lì e li ho visti un paio di volte (era agli inizi dell'estate 2020), anche insieme ad amici. Un'altra volta li ho visti da lontano (da circa 50 metri) a Rione Giacontesi, in cui si sono salutati in maniera più confidenziale, si sono presi per mano e si sono salutati con un bacio sulla guancia” (cfr. verbale dell'udienza del 15.01.2024). È evidente che si tratta di dichiarazioni generiche e poco circostanziate, inidonee a fornire la prova che , in costanza di Parte_1 matrimonio, abbia effettivamente violato l'obbligo di fedeltà coniugale. Né, altresì, dalle dichiarazioni rese dal citato teste è dato desumere la prova dell'efficienza causale della presunta relazione extraconiugale intrattenuta, da ultimo, dall'attore con un'altra donna. Invero,
[...]
, rispondendo al capitolo di prova n. 2 articolato dalla convenuta nella sopraindicata Tes_1 memoria istruttoria (così formulato: “vero è che prima dell'anno 2020 il rapporto tra essi coniugi era da ritenersi normale e tranquillo e i coniugi conducevano una vita di relazione ampiamente condivisa, con viaggi organizzati tutti insieme (padre, madre e figlio) nella massima serenità”), ha affermato: “Si è vero. Festeggiavano le feste con la famiglia. Sono stati in crociera insieme, hanno fatti viaggi, sempre insieme al bambino, Tutto è cambiato dopo il covid. Noi avevamo un gruppo di famiglia whattsapp ed si è cancellato dal gruppo Pt_1 improvvisamente, dando come spiegazione il motivo che aveva molti gruppi” (cfr. verbale dell'udienza del 15.01.2024). Ebbene, tali dichiarazioni nulla provano circa il fatto che la presunta (ed indimostrata) relazione extraconiugale intrapresa dall'attore abbia, altresì, determinato l'irrimediabile crisi coniugale e l'impossibile prosecuzione della convivenza. A
7 fronte, quindi, del mancato adempimento degli oneri probatori posti a carico della convenuta
(stante, con riguardo all'asserita violazione da parte dell'attore dell'obbligo di fedeltà coniugale, la sola assunzione di una testimonianza generica ed irrilevante, nonché l'assenza di qualsivoglia riscontro probatorio circa presunte aggressioni verbali compiute dallo stesso attore in danno della moglie), la domanda di addebito della separazione proposta nei confronti di Parte_1 non può che essere disattesa.
Quanto, poi, agli aspetti economici della vicenda, per quanto concerne la richiesta di mantenimento formulata da per sé stessa, innanzitutto, va rilevato che la CP_1 separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale;
in particolare, restano sospesi gli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione tra i coniugi, ma non anche quelli patrimoniali, come il dovere di assistenza materiale. Quindi, il coniuge cui non sia stata addebitata la separazione può ottenere la condanna dell'altro coniuge al versamento in suo favore di un assegno di mantenimento laddove risulti che non è in grado, con i propri redditi, di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio (da individuare con riferimento allo standard di vita familiare reso oggettivamente possibile dal complesso delle loro risorse economiche in termini di redditività, capacità di spesa e fondate aspettative per il futuro), nonché versi, alla stregua di una valutazione comparativa, in una condizione economica deteriore rispetto all'altro coniuge, tenuto conto delle circostanze concrete, compresa, per esempio, la durata della convivenza (cfr. al riguardo, ex plurimis, Cass. civ. sez. I del
15.01.2018 n. 770, secondo cui “Il diritto all'assegno di mantenimento, nella separazione personale, ha come suoi presupposti la non addebitabilità della separazione al coniuge richiedente, la non titolarità, da parte del medesimo, di adeguati redditi propri, ossia di redditi che consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio e la sussistenza di una disparità economica tra le parti. Il precedente tenore di vita coniugale deve desumersi dalle potenzialità economiche dei coniugi, ossia dall'ammontare complessivo dei loro redditi e dalle loro disponibilità patrimoniali, non avendo - invece - rilievo il più modesto livello di vita eventualmente subito o tollerato”). Dunque, il diritto all'assegno di mantenimento, nella separazione personale, ha come presupposti la non addebitabilità della separazione al coniuge richiedente, la non titolarità da parte del medesimo di adeguati redditi propri (ossia di redditi che gli consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio) e la sussistenza di una disparità economica tra le parti, sebbene non è necessaria una individuazione precisa di tutti gli elementi relativi alla situazione patrimoniale e reddituale dei coniugi, essendo sufficiente una loro ricostruzione generale attendibile (cfr. in tal senso Cass. civ. sez. I del 16.05.2017 n. 12196, nonché, in modo conforme, Cass. civ. sez. I del 12.01.2017 n. 605, secondo cui “In tema di separazione personale tra i coniugi, al fine della quantificazione dell'assegno di mantenimento, il giudice
8 del merito deve anzitutto accertare il tenore di vita dei coniugi durante la convivenza matrimoniale e poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge richiedente gli permettano di conservare detto tenore di vita;
in caso di esito negativo di tale verifica, il giudice deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione, da effettuarsi attraverso la ricostruzione delle complessive situazioni economico-patrimoniali e reddituali degli stessi coniugi, senza che sia necessaria la determinazione dell'esatto importo dei redditi percepiti da ciascun coniuge”).
Altresì, in tema di assegno di mantenimento, la capacità reddituale dei coniugi può essere valutata anche in via potenziale (cfr. in questi termini Cass. civ. sez. VI del 30.10.2017 n.
25781), sebbene l'attitudine del coniuge al lavoro assume rilievo solo se venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale e non già di mere valutazioni astratte ed ipotetiche (cfr. in tal senso, tra le altre, Cass. civ. sez. VI del 20.07.2017 n. 17971 e
Cass. civ. sez. VI del 4.12.2017 n. 28938).
Tanto premesso, risulta dagli atti di causa che svolge la professione di CP_1 insegnante di sostegno;
relativamente agli anni di imposta 2018, 2019 e 2020, ha dichiarato redditi lordi pari rispettivamente ad euro 23.637,35, 23.791,04 e 24.451,01; nonché, secondo quanto indicato nella relazione della Guardia di Finanza depositata in data 8.11.2023, è intestataria di un conto corrente acceso presso la avente, alla data del 30.09.2021, CP_2 un saldo pari ad euro 21.975,70. Di contro, alla luce della documentazione depositata in atti e della suddetta relazione della Guardia di Finanza, svolge la professione di Parte_1 medico;
relativamente agli anni di imposta 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 ha dichiarato redditi lordi pari rispettivamente ad euro 140.457,00, 153.780,00, 154.085,00, 150.981,00 e
125.247,00; è proprietario esclusivo della casa coniugale (censita in catasto con diversi subalterni), di un appartamento sito in Paola, ove è ubicato il suo studio professionale, di un immobile sito in Acquappesa e di dieci terreni (di cui solo due per intero e gli altri pro quota); è intestatario di due conti correnti accesi presso la e la aventi CP_2 Parte_2 rispettivamente, alle date del 23.07.2023 e 25.10.2023, saldi pari a euro 29.689,00 e 52.572,96; nonché è titolare di polizze e fondi assicurativi per un ammontare complessivo di euro
260.469,07. Ebbene, la considerevole disparità della condizione economico-patrimoniale dei coniugi e la mancata disponibilità da parte di di redditi che le consentano di CP_1 mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio (agiato e svincolato dai redditi da lavoro da lei percepiti, secondo quanto già osservato in modo condivisibile nell'ordinanza presidenziale del 2.04.2022) giustificano il riconoscimento in favore della stessa di un mantenimento da parte del coniuge. In ordine, poi, alla quantificazione di tale contributo economico, considerate le circostanze del caso concreto (compresa la durata del matrimonio, celebrato nell'anno 2000, e l'assegnazione della casa coniugale in favore della
9 convenuta, seppur di proprietà esclusiva dell'attore), si ritiene opportuno confermare l'importo di euro 1.100,00, già indicato nell'ordinanza emessa all'esito della fase presidenziale (non reclamata e la cui conferma, peraltro, è stata chiesta dalla stessa convenuta con la memoria integrativa ex art. 709 c.p.c. depositata il 26.10.2022). Di contro, non è suscettibile di accoglimento la richiesta con cui (solo con le note di precisazione delle CP_1 conclusioni) ha chiesto di porre a carico del coniuge l'ulteriore versamento in suo favore della somma mensile di euro 1.100,00 “a titolo di spese occorrende per il mantenimento della casa coniugale così come disposto a pag. 3 del provvedimento presidenziale del 2.4.22”. Invero, a parte che alcuna specifica richiesta in tal senso è stata ritualmente avanzata in corso di causa
(avendo, per contro, la convenuta chiesto sia nella memoria integrativa ex art. 709 c.p.c., che nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. la conferma dei provvedimenti presidenziali adottati con l'ordinanza del 2.04.2022), deve rilevarsi che gli aspetti economici connessi all'assegnazione della casa coniugale sono stati equamente valutati nell'anzidetta ordinanza ai fini della quantificazione del mantenimento riconosciuto in favore di laddove, CP_1 pur attribuendo a quest'ultima il godimento della villa adibita a casa coniugale (di proprietà esclusiva dell'attore, con le conseguenti spese da quest'ultimo sostenute per la locazione di un nuovo alloggio), si è stabilito che la stessa convenuta avrebbe dovuto farsi carico non solo delle spese di gestione e di manutenzione ordinaria del medesimo immobile (per il cui acquisto e ristrutturazione l'attore ha, peraltro, contratto e onorato tre mutui), ma anche degli oneri fiscali e delle spese di manutenzione straordinaria (di regola gravanti sul proprietario). Dunque, a conferma delle statuizioni adottate con l'ordinanza presidenziale del 2.04.2022 (non reclamata), appare equo il versamento da parte di in favore di a titolo di Parte_1 CP_1 mantenimento della stessa, entro il giorno cinque di ogni mese (in contanti o mediante bonifico, vaglia postale o assegno), della somma mensile di euro 1.100,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
mantenimento, comunque, dovuto, giova precisare, sino al passaggio in giudicato della sentenza sullo status relativa al procedimento di divorzio (cfr. in proposito, ex multis, Cass. civ. sez. I del 15.02.2021 n. 3852, secondo cui “In tema di regolamentazione dei rapporti economici tra le parti in pendenza del giudizio divorzile, poiché l'assegno di divorzio, traendo la sua fonte nel nuovo status delle parti, ha efficacia costitutiva decorrente dal passaggio in giudicato della statuizione di risoluzione del vincolo coniugale, con il temperamento previsto dal comma 13 dell'articolo 4 della legge n. 898 del 1970, che consente al giudice di merito di anticiparne la decorrenza con adeguata motivazione e in relazione alle circostanze del caso concreto, i provvedimenti emessi nel giudizio di separazione continuano a regolare i rapporti economici tra i coniugi sino al passaggio in giudicato della statuizione di risoluzione del vincolo coniugale, ove non ricorra la ipotesi derogatoria di cui all'articolo 4, comma 13, citato, e pertanto la debenza dell'assegno di mantenimento disposta nel giudizio di separazione trova il proprio limite temporale nel passaggio in giudicato della sentenza di
10 divorzio. Solo qualora nel giudizio divorzile, nella fase presidenziale o istruttoria, siano emessi provvedimenti provvisori, temporanei e urgenti, questi ultimi si sostituiscono a quelli emessi nel giudizio di separazione e ciò in ragione della autonomia sul piano sostanziale e su quello processuale tra separazione e divorzio”). Si tratta, infatti, alla luce di quanto desumibile dagli atti di causa (comprese le risultanze delle indagini tributarie disposte a carico dell'attore, esaustive ed esaurienti) e in considerazione della funzione e dell'efficacia temporale dei provvedimenti da assumere con la presente decisione, di un importo che appare congruo in un'ottica di equa comparazione della posizione delle parti.
Parimenti, anche in considerazione di quanto sinora osservato, l'ordinanza emessa all'esito della fase presidenziale è meritevole di conferma con riguardo alla quantificazione del contributo paterno al mantenimento del figlio minore . Per_1
Come noto, conformemente ai principi costituzionali (art. 30 Cost.), l'obbligo di mantenere i figli sorge a carico dei genitori per il solo fatto di averli generati. L'art. 315 bis c.c. stabilisce, infatti, che "il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni" e l'art. 316 bis c.c. disciplina il concorso dei genitori nei relativi oneri. In ordine alla quantificazione del contributo, l'art. 337 bis c.c. (norma sostanzialmente identica al previgente art. 155 c.c.) dispone che "salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito".
Ebbene, tenuto conto della situazione reddituale-patrimoniale delle parti (sopra evidenziata), del collocamento preferenziale del minore presso la madre, della sua età e delle presumibili esigenze di vita dello stesso (anche in considerazione della grave forma di disabilità da cui è affetto), si ritiene congruo confermare il contributo paterno al mantenimento di Per_1 nella somma mensile di euro 1.200,00, rivalutabile secondo gli indici Istat, da versare
[...] alla madre entro il giorno cinque di ogni mese (in contanti o mediante bonifico, vaglia postale o assegno).
Parimenti, in continuità con le disposizioni assunte con l'ordinanza presidenziale del 2.04.2022, considerate le circostanze del caso concreto, va confermata la ripartizione nella misura del 60%
a carico del padre e in quella del 40% a carico della madre delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse del figlio minore (da individuare secondo le linee guida recepite nel Protocollo contenente “Linee Guida sullo svolgimento della fase presidenziale nelle cause di separazione personale dei coniugi e di divorzio nonché sulla trattazione delle cause di divorzio congiunto”, pubblicato anche sul sito istituzionale del Tribunale).
In ultimo, per quanto concerne l'indennità di assistenza/accompagnamento erogata in favore del minore (attualmente investita in un fondo assicurativo costituito Persona_4 dall'attore a suo nome, con l'indicazione del medesimo minore quale unico beneficiario), si ritiene opportuno disporre, onde evitare eventuali ulteriori contrasti tra le parti e nel preminente
11 interesse di che i genitori provvedano ad aprire un libretto postale (o altro Persona_1 strumento finanziario equipollente) a nome del figlio minore, sul quale far confluire le somme in questione, con facoltà di gestione da parte degli stessi a firma congiunta (operazione in ordine alla quale, peraltro, entrambe le parti in causa all'udienza del 15.01.2024 hanno manifestato la propria disponibilità).
La declaratoria del non luogo a provvedere in ordine alle questioni genitoriali ed il parziale accoglimento delle richieste avanzate dalle parti giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, definitivamente decidendo nel giudizio di primo grado iscritto al R.G. n. 1719/2021, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e domanda disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda di addebito della separazione personale dei coniugi proposta da CP_1 nei confronti di;
[...] Parte_1
- dichiara il non luogo a provvedere in ordine alle questioni genitoriali;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere, entro il giorno cinque di ogni mese, Parte_1
a mediante vaglia postale, bonifico o contanti, a titolo di mantenimento della CP_1 stessa, la somma mensile di euro 1.100,00, rivalutabile secondo gli indici Istat, sino alla data di adozione, nell'ambito del procedimento di divorzio iscritto presso il Tribunale di Paola al R.G.
n. 916/2023, dei provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473 bis.22 c.p.c.;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere, entro il giorno cinque di ogni mese, Parte_1
a mediante vaglia postale, bonifico o contanti, a titolo di mantenimento del CP_1 figlio minore la somma mensile di euro 1.200,00, rivalutabile secondo gli Persona_1 indici Istat, sino alla data di adozione, nell'ambito del procedimento di divorzio iscritto presso il
Tribunale di Paola al R.G. n. 916/2023, dei provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473 bis.22 c.p.c.;
- dispone che entrambi i genitori concorrano il padre nella misura del 60% e la madre nella misura del 40% alle spese extra assegno occorrenti per il figlio minore, da individuare secondo le linee guida recepite nel Protocollo contenente “Linee Guida sullo svolgimento della fase presidenziale nelle cause di separazione personale dei coniugi e di divorzio nonché sulla trattazione delle cause di divorzio congiunto”, pubblicato anche sul sito istituzionale del
Tribunale;
- dispone che l'indennità di assistenza/accompagnamento erogata in favore del minore
[...] sia versata su un libretto postale (o altro strumento finanziario equipollente) Persona_4 aperto dai genitori a nome del medesimo minore, con facoltà di gestione da parte degli stessi;
- dispone l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Paola nella camera di consiglio del 31.03.2025.
12 Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Simona Scovotto dott. Filippo Leonardo
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