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Sentenza 26 marzo 2024
Sentenza 26 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 26/03/2024, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
Donatella Aru Presidente relatore
Emanuela Cugusi Consigliere
Grazia Maria Bagella Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
OGGETTO: usucapione
Nelle due cause riunite la prima iscritta al numero 438 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi per l'anno 2021 promossa da:
nata a [...] il [...] e ivi residente, C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliata in Cagliari, nel viale C.F._1
Merello n. 41 presso lo studio dell'avvocato Gian Marco Delunas che la rappresenta e difende in forza di procura speciale alle liti allegata all'atto di appello;
APPELLANTE
CONTRO con sede legale in Controparte_1
Iglesias, (P.I. in persona del Liquidatore Dott. P.IVA_1 [...]
elettivamente domiciliata in Cagliari Via Sonnino n. 147 presso CP_2
lo studio dell'Avv. Maria Paola Piras che la rappresenta e difende in forza di procura speciale alle liti allegata alla comparsa di costituzione del 25/1/2019;
, contumace CP_3
APPELLATI la seconda iscritta al numero 442 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi per l'anno 2021 promossa da:
nato a [...] l'[...], C.F. , CP_3 C.F._2 elettivamente domiciliato in Iglesias via Isonzo N. 15 presso lo studio dell'avv. Danilo Gioi che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale in calce all'atto di appello;
1 CONTRO con sede legale in Controparte_1
Iglesias, (P.I. in persona del Liquidatore Dott. P.IVA_1 [...]
elettivamente domiciliata in Cagliari Via Sonnino n. 147 presso CP_2
lo studio dell'Avv. Maria Paola Piras che la rappresenta e difende in forza di procura speciale alle liti allegata alla comparsa di costituzione del 25/1/2019;
, contumace; Parte_1
APPELLATI
All'udienza del 9 giugno 2023 la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante (come da atto d'appello): Pt_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, in totale riforma della sentenza n.
2165/2021, depositata il 28.06.2021, resa dal Tribunale di Cagliari nel giudizio n. 5211/2016, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, e previa ammissione dei mezzi istruttori (prova per testi) già dedotti in primo grado nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c. più avanti trascritte:
1) accogliere le conclusioni formulate nel primo grado del giudizio e pertanto, previo rigetto della domanda di rivendicazione proposta dalla
, accertare e dichiarare che Controparte_1 [...]
possiede animo domini, da oltre 28 anni il terreno e fabbricati Parte_1
Pe siti in Iglesias, Reg. Pardu, distinti in Catasto alla Sez. E, Mapp.14, 15, 16,
88 e 106 e per l'effetto, dichiarare la medesima proprietaria esclusiva per intervenuta usucapione;
2) in ogni caso, rigettare l'avversa domanda di rivendica in quanto infondata in fatto e diritto
3) con vittoria di spese e competenze dei due gradi di giudizio”. Cont Nell'interesse dell'appellante come da atto d'appello):
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, in totale riforma della sentenza n.
2165/2021, depositata il 28.06.2021, resa dal Tribunale di Cagliari nel giudizio n. 5211/2016, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, e previa ammissione dei mezzi istruttori (prova per testi) già dedotti
2 in primo grado nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c. più avanti trascritte:
1) accogliere le conclusioni formulate nel primo grado del giudizio e pertanto, previo rigetto della domanda di rivendicazione proposta dalla
[...]
, dichiarare il difetto di legittimazione passiva Controparte_1 del Signor e per l'effetto rigettare l'avverso ricorso;
CP_3
2) in ogni caso, rigettare l'avversa domanda di rivendica in quanto infondata in fatto e diritto
3) con vittoria di spese e competenze dei due gradi di giudizio”.
Nell'interesse dell'appellata (come da comparse di costituzione e CP_1
risposta nei due giudizi riuniti):
“Chiedendo che l'Ill.ma Corte d'Appello di Cagliari voglia: preliminarmente dichiarare inammissibile, ex art. 342 c.p.c. o ex art. 348bis c.p.c. l'appello così come formulato;
nel merito dichiarare infondata l'avversa impugnazione e, comunque, rigettare ogni avversa domanda e confermare la sentenza n.
2165/2021 del 14/07/2021 del Tribunale di Cagliari, con vittoria di spese ed onorari di giudizio”.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 16 maggio 2016 ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. la società premesso che: Controparte_1
- era proprietaria di un terreno, con fabbricati rurali di vecchia costruzione e in cattivo stato di conservazione, sito in Iglesias, Regione Su Pardu distinto in catasto alla sezione E, F1, mapp.li 14, 15, 16, 88 e 106 in forza di atto di compravendita a rogito dottor Notaio in Iglesias, registrato Persona_2 in data 23 ottobre 1986;
- da diversi anni occupava i predetti terreni senza che vi CP_3 fosse alcun titolo giustificativo della sua disponibilità materiale della cosa e che senza esito erano rimasti i tentativi bonari posti in essere, compreso quello di mediazione del 2012 del quale produceva il verbale negativo;
conveniva in giudizio chiedendo che gli fosse ordinato il rilascio CP_3 immediato del terreno e dei fabbricati suddetti, condannandolo alla loro restituzione immediata, liberi da persone e cose, con vittoria di spese.
Costituitosi in giudizio, il convenuto eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva sostenendo che:
3 - egli abitava nel fabbricato ed utilizzava il lotto di terreno per cui è causa, in quanto gli stessi erano di proprietà del proprio coniuge, Parte_1
per intervenuta usucapione a seguito del possesso ultraventennale
[...] esercitato dalla stessa;
- il fabbricato rurale non era in cattivo stato di conservazione in quanto la sin dal 1992, aveva provveduto alla sua ristrutturazione utilizzandolo Pt_1 negli anni seguenti come abitazione propria e poi, dopo le nozze, come casa familiare dove abitava con esso convenuto ed il figlio.
Con atto depositato il 18 novembre 2016 spiegava intervento volontario deducendo che: Parte_1
- aveva esercitato da oltre 20 anni, in modo pacifico ed indisturbato, il possesso di una porzione di terreno di circa 30.000,00 mq, sita in Iglesias,
Reg. Su Pardu, confinante da un lato con la proprietà da un altro lato Per_3
Perso con la proprietà e da ultimo con la ferrovia, distinti in Catasto Per_4 alla Sez. E, Mapp. 14, 15, 16, 88 e 106, terreno sul quale insistevano dei fabbricati adibiti a civile abitazione;
- nei mesi di ottobre/novembre del 1991, nel lato del terreno prospiciente la ferrovia aveva eretto una recinzione con paletti e rete metallica, ponendo a dimora un frutteto e dei vitigni, nonché piante di olive e di eucalipto per la produzione di legna;
- aveva provveduto ad arare e seminare la restante porzione di terreno e ristrutturare i fabbricati ivi esistenti, per poi utilizzarli, a partire dagli anni
1993-1994, come casa di abitazione;
- sin dal mese di gennaio del 1992 aveva coltivato il fondo, raccolto la legna prodotta dagli eucalipti, colto i frutti delle piante di olive, dei vitigni e del piccolo frutteto per cui era divenuta proprietaria delle porzioni di terreno e dei fabbricati descritti, per usucapione come previsto dall'art. 1158 c.c. essendo ormai decorsi oltre 25 anni dall'inizio dell'esercizio del suo possesso.
Ella domandava quindi che fosse accertato che aveva posseduto animo domini, da oltre 28 anni il terreno e fabbricati siti in Iglesias, Reg. Su Pardu, distinti in Catasto alla Sez. E, Mapp. 14, 15, 16, 88 e 106, e, per l'effetto, fosse dichiarata proprietaria esclusiva per intervenuta usucapione, con vittoria di spese.
All'udienza del 28 novembre 2016 era disposto il mutamento del rito.
4 Nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183 c.p.c. l'attrice precisava le proprie conclusioni come segue: “1) accogliere la domanda di rilascio immediato del terreno e fabbricati siti in Iglesias Regione Su Pardu distinti in catasto alla sezione E, F1, mapp.li 14, 15, 16, 88 e 106 da parte del convenuto e da parte dell'intervenuta CP_3 Parte_1 condannando il Signor e alla restituzione CP_3 Parte_1 immediata del sopra indicato terreno e fabbricati alla Controparte_1 liberi da persone cose;
3) rigettare l'avversa domanda riconvenzionale
[...] in quanto infondata in fatto e diritto. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
Con comparsa depositata il 18 gennaio 2019 si costituiva in giudizio la società in persona del Controparte_1
Liquidatore Dott. facendo pieno e integrale riferimento Controparte_4 al ricorso ex art. 702 bis c.p.c. del 18/04/2016, chiedendo di essere rimessa in termini per la deduzione di prova, di una C.T.U. volta ad accertare lo stato dell'immobile oggetto di causa e l'esistenza di irregolarità e/o abusi edilizi, in quanto il Liquidatore era impossibilitato a farlo per la presenza all'interno dell'immobile del convenuto, dell'intervenuta e della loro famiglia e ribadendo le conclusioni già formulate con la memoria ex art.183 c.p.c.
La causa, istruita mediante produzioni documentali e con l'interrogatorio libero delle parti, è stata così decisa dal Tribunale di Cagliari con la sentenza n. 2165/2021 pubblicata il 14 luglio 2021:
“disattesa ogni diversa istanza ed eccezione e definitivamente pronunziando:
1) rigetta la domanda riconvenzionale di usucapione proposta dalla Pt_1
2) ordina ai convenuti l'immediato rilascio, libero da cose e persone, del terreno e fabbricati siti in Iglesias Regione Su Pardu distinti in catasto alla sezione E, F1, mapp.li 14,15,16, 88 e 106;
3) condanna i convenuti in solido tra loro a rimborsare alla
[...]
le spese del presente procedimento che si Controparte_1 liquidano in complessivi € 13.444,50 (oltre rimborso forfetario, imposte ed accessori di legge), di cui € 13.000,00 quale compenso per la prestazione professionale del legale ed € 444,50 per spese”.
Il percorso motivazionale del giudice di primo grado può essere riassunto nei termini che seguono:
5 - preliminarmente, sulla base delle produzioni documentali e delle dichiarazioni rese dalle parti all'udienza del 30 maggio 2019, ha ricostruito la vicenda come segue: la dante causa della società attrice era tale Per_6 che, secondo quanto risulta dalla nota di trascrizione prodotta dalla
[...] società con rogito del 1986 le aveva alienato Controparte_1
l'immobile conteso, in quel momento affittato a madre del Persona_7 convenuto , deceduta nel 1995 ed assistita a partire dal 1991 CP_3 dalla quest'ultima nel frattempo aveva instaurato una relazione Pt_1
Con sentimentale con il figlio della donna, il appunto (con il quale aveva contratto matrimonio nel 2004), ed era rimasta nella suddetta casa in virtù di tale relazione;
- ha poi rilevato che per la previsione dell'articolo 6 comma 1° L.
392/78 (“In caso di morte del conduttore, gli succedono nel contratto il coniuge, gli eredi ed i parenti ed affini con lui abitualmente conviventi”) nel caso specifico, nel rapporto locativo che la madre aveva con la prima e Per_6
Con con l'attrice poi, era subentrato il mentre la quale convivente di Pt_1 quest'ultimo, aveva a sua volta instaurato con il complesso immobiliare un rapporto riconducibile alla detenzione, dovendosi escludere che ne avesse il possesso, posto che la stessa poteva giustificare la sua presenza Con nell'abitazione della madre del solo in base al rapporto sentimentale che aveva con quest'ultimo; Con
- quando poi la aveva sposato il la sua qualità di detentrice si Pt_1 era riconfermata poiché nel rapporto di coniugio, nel quale uno dei due partner sia titolare di un rapporto locativo, il partner non esercita alcun possesso sul bene e, richiamato l'art. 1141 c.c., ha soggiunto che la convenuta non aveva “neanche allegato di aver posto in essere atto idoneo a mutare il titolo con un atto di opposizione fatta contro la società proprietaria dal quale poi siano decorsi 20 anni”
- non avendo la mai posseduto gli immobili per cui è causa, ha Pt_1 rigettato la domanda di usucapione ordinaria da essa proposta;
- da ultimo, ha accolto la domanda dell'attrice poiché dalla stessa prospettazione della ha ricavato la fondatezza della pretesa azionata, Pt_1 posto che la convenuta aveva ammesso che la sua datrice di lavoro, Per_6
era proprietaria del bene che aveva poi alienato alla società.
[...]
6 Con atti di citazione ritualmente notificati iscritti rispettivamente al
Rac. n. 438/2022 e al Rac. n. 442/2021 hanno proposto appello Parte_1
e rassegnando le conclusioni in epigrafe trascritte.
[...] CP_3
In entrambi i giudizi si è costituita in giudizio la società
[...]
, in persona del liquidatore Dott. Controparte_1 [...]
la quale ha concluso per il rigetto degli appelli e la conferma della CP_2 sentenza impugnata. Sono rimasti rispettivamente contumaci nei due giudizi e CP_3 Parte_1
I due giudizi sono stati riuniti all'udienza del 25 febbraio 2022.
All'udienza del 9 giugno 2023 la causa è stata tenuta a decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Sulle eccezioni di inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c.
Devono in via preliminare essere rigettate le eccezioni di inammissibilità dell'appello sollevate ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. dalla società , per il vero Controparte_1 assolutamente genericamente nelle conclusioni rassegnate.
Con riguardo alla eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. si osserva che negli atti introduttivi dei giudizi riuniti risultano specificamente distinti i motivi di impugnazione con separata enucleazione, nonché congruamente individuati i motivi di censura della sentenza di primo grado, sia avuto riguardo ai capi della sentenza da sottoporre al riesame di questa Corte, alle carenze del ragionamento assunto dal giudice a quo e alle norme di legge che si assumono violate, sia con riferimento alle modifiche richieste a fronte di contrarie ragioni di fatto e di diritto ritenute idonee a giustificare la doglianza. Si richiama Cass. S.U.,ord.
n. 36481/2022: “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di
7 primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.”
È parimenti infondata l'eccezione ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.
considerato che
il Collegio, stante l'oggettiva complessità delle questioni oggetto del contendere, ha seguito il rito ordinario, fissando l'udienza di precisazione delle conclusioni, momento incompatibile con l'adozione di un provvedimento ai sensi della norma invocata (cd. "ordinanza filtro").
Invero, detta pronuncia di inammissibilità può essere emessa solo in limine litis, nei casi in cui l'appello appaia palesemente infondato in base ad una valutazione sommaria, che conduca a formulare un giudizio prognostico in termini di evidente alta probabilità di insuccesso del gravame, ipotesi non ricorrente nel caso scrutinato.
Cont Primo motivo di appello e “Sul difetto di prova della proprietà Pt_1 da parte della Omessa pronuncia”. Controparte_1 contesta la sentenza impugnata per violazione del Parte_1 principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all'art. 112
c.p.c., per aver del tutto pretermesso l'esame dell'eccezione formulata nel corso del giudizio e specificata nella seconda comparsa conclusionale, riguardo alla mancata prova della società ricorrente di essere proprietaria del compendio rivendicato nei confronti dei convenuti.
In particolare sostiene che dall'esame della documentazione prodotta da parte della non emerga alcuna prova che la Controparte_1 avesse effettivamente posseduto il bene oggetto di causa per il tempo Per_6 necessario per poter acquistare la proprietà per usucapione e poterla quindi trasferire legittimamente alla società appellata, così come da lei dichiarato nell'atto di compravendita.
In detto atto in particolare non era nemmeno stato specificato chi fosse il precedente proprietario del bene, né quali fossero i vari passaggi che avevano preceduto l'acquisto della dante causa dell'appellata.
Il titolo d'acquisto prodotto dalla ad Controparte_1 avviso dell'appellante, non avrebbe dunque alcun valore probatorio, ed essa non aveva pertanto offerto la prova rigorosa, della quale era onerata, della continuità delle trascrizioni perlomeno sino a raggiungere il ventennio
8 sufficiente a provare l'intervenuto acquisto per usucapione in capo alla sua dante causa. Dovendo ritenersi priva di fondamento probatorio, la domanda di rivendica doveva essere pertanto rigettata.
Le medesime argomentazioni sono state sviluppate da CP_3 con il primo motivo di appello. Cont Secondo motivo di appello e terzo motivo di appello Pt_1
“Sull'asserita fondatezza della domanda della (capo 2 della CP_1 sentenza impugnata – p. 9)”. censura la sentenza nella parte in cui il Giudice ha Parte_1 ritenuto che dalla sua stessa prospettazione sarebbe emersa “la fondatezza della pretesa della posto che la Controparte_1 convenuta aveva ammesso che la sua datrice di lavoro, era Persona_6 proprietaria del bene che aveva poi alienato all'odierna attrice”.
Ella assume l'erroneità di tale motivazione, in quanto “il Giudice attraverso l'errata valutazione dei fatti di causa e delle rispettive prospettazioni, ha riconosciuto provata l'altrui proprietà senza esigere la rigorosa prova da parte dell'appellata che ha agito in rivendica.”
Non era infatti affatto vero che essa avesse riconosciuto la proprietà di nella propria prospettazione dei fatti, essendosi limitata ad Persona_6
Con asserire di aver lavorato per la signora , madre del e di aver Per_7 intrapreso una relazione con costui né che ella non avesse operato la cd. interversione del possesso, dal momento che dalla documentazione prodotta in atti dalla controparte risultava che non era succeduta in alcun contratto d'affitto né con la né con la società e che Per_6 Controparte_1 ella aveva provveduto a recintare il terreno e a utilizzarlo uti dominus sin dagli anni '90.
Con la seconda articolazione del motivo, ha ribadito che la contestazione del titolo comporta, nell'azione di rei vindicatio, la necessità della dimostrazione della proprietà da parte dell'attore relativamente al bene che si chiede in restituzione, non limitatamente al titolo di provenienza, ma risalendo all'acquisto a titolo originario, richiamando i principi giurisprudenziali in materia fissati da Cass., nn. 11774/2006; 7894/2000.
Le medesime argomentazioni sono state sviluppate da CP_3 con il terzo motivo di appello.
9 Cont Secondo motivo di appello “Sul difetto di legittimazione passiva del Con Sig. Omessa pronuncia”
censura la sentenza per essere viziata per violazione del CP_3 fondamentale principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, avendo del tutto pretermesso l'esame dell'eccezione del proprio difetto di legittimazione passiva per non aver mai occupato abusivamente l'immobile per cui era causa in quanto egli lo abitava quale convivente di Parte_1 che lo aveva usucapito.
[...]
Terzo motivo di appello FI: “Sulla domanda di usucapione (capo 1 della sentenza pp. 7-9)”
censura la sentenza impugnata nella parte in cui Parte_1 il Giudice di primo grado, aveva respinto la domanda riconvenzionale di usucapione da lei proposta, decisione frutto di un evidente travisamento dei fatti. Il giudice di prime cure:
- aveva erroneamente ritenuto che vi fosse un contratto d'affitto in essere al momento del decesso della , circostanza che non era emersa in Per_7 giudizio ed anzi era smentita dagli stessi documenti provenienti dall'appellata, senza che fosse stato dimostrato quando sarebbe stato stipulato, quale fosse la sua decorrenza, la sua durata e la sua scadenza;
- aveva erroneamente ritenuto che alla morte della esistesse un Per_7 rapporto di affinità tra lei e (circostanza non confermata CP_3 nemmeno dalle risultanze del processo poiché ella aveva solo segnalato Con d'aver intrecciato una relazione con il senza nemmeno indicare precisamente i riferimenti temporali);
- aveva erroneamente ritenuto che la sig.ra fosse subentrata ai sensi Pt_1 dell'art. 6 comma 1° della l. 392/78 nel contratto d'affitto (che non sarebbe mai stato prodotto né provato nella sua durata) in capo alla e che Per_7 quindi fosse qualificabile come mera detentrice;
- aveva erroneamente ritenuto che non fosse stata allegata e provata l'interversione del possesso da parte sua.
In realtà essa aveva posseduto sin dagli anni '90 del secolo scorso i terreni e i beni per cui è causa in maniera pacifica, pubblica e indisturbata, non essendovi mai stata alcuna situazione di sua detenzione dell'immobile e dei terreni, avendo essa iniziato autonomamente a possedere senza che vi
10 fosse alcun rapporto di parentela e/o affinità tra lei e la e senza che in Per_7 quel momento fosse in essere alcun contratto d'affitto sui terreni per cui è causa, la cui sussistenza era stata da lei riconosciuta solo per il passato, anche tenuto conto che nessun rilievo poteva assumere, ai fini di ritenere sussistente
l'animus possidendi, il fatto che ella fosse consapevole di non aver alcun valido titolo legittimante l'esercizio del potere di fatto sulla cosa da lei posto in essere, elemento caratterizzante l'istituto dell'usucapione. In particolare ha sottolineato che non aveva avuto rapporti con la non era subentrata in Per_6 alcun contratto e non aveva mai pagato alcunché.
All'accoglimento del motivo conseguiva la necessità di ammettere le prove richieste al fine di dimostrare la fondatezza della domanda riconvenzionale. Cont Quarto motivo di appello e “Errata statuizione in ordine alla Pt_1 condanna alle spese da parte del Tribunale”.
premesso che l'accoglimento dell'appello doveva Parte_1 comportare, consequenzialmente, anche la riforma della statuizione sulle spese, sostiene comunque che in ogni caso detta statuizione dovrebbe essere riformata in quanto il giudice di prime cure aveva erroneamente liquidato le Con spese del giudizio, condannandola, unitamente al a favore della controparte a corrispondere per il titolo considerato una somma eccessiva e sproporzionata rispetto al valore e all'importanza della controversia.
L'appellante ritiene altresì che le spese processuali siano state indicate dal Giudice di prime cure in via del tutto generica, senza alcuna motivazione, impedendole di individuare il criterio con il quale era stato determinato il totale e richiama, da ultimo, alcuni principi espressi dalla Corte di Cassazione in base ai quali “…Il giudice deve liquidare in modo distinto spese ed onorari in relazione a ciascun grado del giudizio, poiché solo tale specificazione consente alle parti di controllare i criteri di calcolo adottati…” (Cass. n.
24890/2011) e “…La quantificazione globale, senza specificazione delle varie voci, vizia la pronuncia, perché non consente un controllo sulla liquidazione…” (Cass. 17028/2006; Cfr. anche Cass. 7527/2002).
Le medesime argomentazioni sono state sviluppate da CP_3 con il quarto motivo di appello. Cont Quinto motivo di appello
11 Con l'ultimo motivo di censura ha contestato la sentenza CP_3 in quanto erronea “laddove da un lato ha ritenuto sussistente un contratto di affitto tra e l'odierno appellante e dall'altro ha accolto Controparte_1 la domanda di rivendica ordinando il rilascio, senza mai accertare prima
l'intervenuta risoluzione di detto contratto o lo scadere dello stesso.”
Premesso che dette statuizioni erano tra loro incompatibili, ha domandato in via subordinata, nell'ipotesi di rigetto dei motivi già esposti, la riforma della sentenza laddove aveva previsto l'immediato rilascio, del tutto incompatibile con la sussistenza di un contratto di affitto che legittimerebbe la sua permanenza nel bene per cui è causa.
*****
I primi tre motivi dell'appello di e di Parte_1 CP_3 in parte comuni ed in parte strettamente connessi sono infondati per le
[...] ragioni che si vengono ad esporre.
Essi sostengono che la società non avesse Controparte_1 offerto prova del suo diritto di proprietà sugli immobili per cui era causa in quanto il titolo d'acquisto da essa prodotto non aveva alcun valore probatorio, non avendo dato la prova dell'effettiva usucapione da parte del proprio dante causa.
Deve in primo luogo precisarsi che “In tema di azione di rivendicazione, ove il convenuto spieghi una domanda ovvero un'eccezione riconvenzionale, invocando un possesso "ad usucapionem" iniziato successivamente al perfezionarsi dell'acquisto ad opera dell'attore in rivendica (o del suo dante causa), l'onere probatorio gravante su quest'ultimo si riduce alla prova del suo titolo d'acquisto, nonché della mancanza di un successivo titolo di acquisto per usucapione da parte del convenuto, attenendo il "thema disputandum" all'appartenenza attuale del bene al convenuto in forza dell'invocata usucapione e non già all'acquisto del bene medesimo da parte dell'attore.” (così Cass., n.
8215/2016).
Può ritenersi pacifico che:
- la dante causa della società era tale la quale, secondo quanto Persona_6 risulta dalla nota di trascrizione prodotta dalla società CP_1 CP_1
con rogito del 1986 le aveva alienato l'immobile conteso;
[...]
12 - che era la proprietaria, aveva dato negli anni 60 in affitto i Persona_6 terreni alla madre di , che aveva continuato, con CP_3 Persona_7 la sua famiglia, a rimanere fondo anche dopo la vendita alla società, odierna appellata (così dichiarazione di in sede di interrogatorio libero CP_3 all'udienza del 30 maggio 2019);
- era deceduta nel 1995 ed era stata assistita, a partire dal 1991, Persona_7 dalla come da costei dichiarato in sede di interrogatorio libero (ud. Pt_1
30.5.2019).
Ebbene, nel caso di specie, trova pertanto applicazione il principio di diritto enunciato dal giudice di legittimità sopra richiamato, ben potendo la società così come ha fatto, assolvere l'onere Controparte_1 probatorio su di essa incombente limitandosi a dimostrare di avere acquistato tale bene in base ad un valido titolo di acquisto, da nel 1986, Persona_6 mentre la FI ha allegato di possedere uti dominus a partire dalla fine dell'anno 1991.
Occorre al riguardo richiamare nuovamente la dichiarazione del teste già sopra riportata, che ha riferito che che era la CP_3 Persona_6 proprietaria, negli anni 60 aveva concesso i beni per cui è causa in affitto a Con
datrice di lavoro della e madre del dovendosi Persona_7 Pt_1 correggere la motivazione della sentenza che individua in la Persona_6 datrice di lavoro della Pt_1
Tanto premesso, deve essere scrutinato il terzo motivo d'appello di costei, volto a censurare il rigetto della domanda di usucapione da essa proposta.
Deve in primo luogo rilevarsi che dal 1991 fino al 1995, anno del suo decesso, , che era entrata nella disponibilità dei cespiti per cui Persona_7
è causa in forza di un contratto di affitto con la dante causa della società appellata, era assistita da Persona_6 Parte_1
Non può pertanto revocarsi in dubbio che nessun possesso in capo alla dipendente della sia configurabile fino al 1995, abitando nella Pt_1 Per_7 casa per ragioni di lavoro.
L'esistenza del contratto di affitto in capo alla di cui per il Per_7 vero nulla è dato sapere, e poi cessato, è comprovata dalle produzioni della società attrice (vedasi produzioni depositate con nota del 26 luglio 2018 dalla
13 società oggi appellata) in primo grado, che attestano che prima Persona_7
e poi i suoi eredi, e specificamente hanno, per le annate agrarie CP_3
1993-1994, 1994-1995, 1995-1996, 1996-1997, 1999-2000, 2003-2004, versato, quali asseriti affittuari, alla società proprietaria una somma a titolo di canone di affitto, rifiutata dalla destinataria con l'assunto che nessun titolo contrattuale sussistesse tra le parti. Risulta quindi provato che il contratto di affitto era cessato alla data della morte della senza che ad esso sia Per_7 subentrato come erroneamente sostenuto nella sentenza. CP_3
Considerato che i suddetti atti sono versati nel presente giudizio dall'appellante e non dall'appellata che li aveva prodotti in primo grado, si richiama Cass., n. 40.606/2021: “Nel vigente ordinamento processuale, il giudizio d'appello non ha ad oggetto un riesame pieno nel merito della decisione impugnata ("novum judicium"), ma assume le caratteristiche di una
"revisio prioris instantia", cosicché l'appellante ha sempre la veste di attore rispetto al giudizio instaurato e con essa l'onere di dimostrare la fondatezza dei propri motivi di gravame, quale che sia stata la posizione processuale assunta nel giudizio di primo grado, e ove si dolga dell'erronea valutazione, da parte del primo giudice, di documenti prodotti dalla controparte e da questi non depositati in appello, ha l'onere di estrarne copia ai sensi dell'art.
76 disp. att. c.p.c. e di produrli in sede di gravame.
Sicuramente dal 1993 e fino al 2004 la permanenza della Per_7 prima e dei suoi eredi, specificamente di per quanto qui CP_3 interessa, nei terreni per cui è causa era a titolo di detenzione affermando essi stessi l'esistenza di un contratto di affitto, negata invece dalla società proprietaria, talché difetta sicuramente l'animus domini. Alla mancata allegazione e prova della sussistenza di un titolo locatizio consegue l'infondatezza dell'ultimo profilo di doglianza avverso la sentenza formulato Con dal ovvero che il disposto immediato rilascio era incompatibile con detto titolo. Dal 2004 alla proposizione della domanda di rivendica non si è poi compiuto il ventennio.
Con riguardo a dopo il 1995 ella, come ha Parte_1 sostenuto il Tribunale, avrebbe dovuto operare l'interversione del possesso nei confronti della società.
14 Pare necessario richiamare gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità in materia:
Cass., n.26327/2016: “L'interversione nel possesso non può aver luogo mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore – rivolta specificamente contro il possessore, in maniera che questi possa rendersi conto dell'avvenuto mutamento – dalla quale sia consentito desumere che il detentore abbia cessato d'esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui ed abbia iniziato ad esercitarlo esclusivamente in nome proprio, con correlata sostituzione al precedente
"animus detinendi" dell'"animus rem sibi habendi". Non rilevano, a tal fine,
l'inottemperanza alle pattuizioni in forza delle quali la detenzione era stata costituita, verificandosi, in questo caso, un'ordinaria ipotesi di inadempimento contrattuale, né meri atti di esercizio del possesso, traducendosi gli stessi in un'ipotesi di abuso della situazione di vantaggio determinata dalla materiale disponibilità del bene.”
In motivazione Cass., n. 27411/2019 “La corte d'appello, del resto, così opinando, ha fatto corretta applicazione dei principi ripetutamente affermati in sede di legittimità, vale a dire che la presunzione del possesso in colui che esercita un potere di fatto non opera, a norma dell'art. 1141 c.c., quando la relazione con il bene non consegua ad un atto volontario di apprensione ma derivi, come nella specie, da un iniziale atto o fatto del proprietario possessore, perché, in tal caso, l'attività del soggetto che dispone della cosa, configurabile come semplice detenzione o precario, non corrisponde all'esercizio di un diritto reale, non essendo svolta in opposizione al proprietario: in tal caso, la detenzione non qualificata di un bene immobile può mutare in possesso solamente all'esito di un atto d'interversione idoneo ad escludere che il persistente godimento sia fondato sul consenso, sia pure implicito, del proprietario concedente (Cass. n. 5551 del 2005; conf., Cass.
n. 14593 del 2011; Cass. n. 21690 del 2014). Il solo fatto della convivenza, in effetti, non pone di per sé in essere, nelle persone che convivono con chi possiede il bene, un potere sulla cosa che possa essere configurato come possesso sulla medesima (Cass. n. 1745 del 2002; Cass. n. 21023 del 2016 in motiv.) ovvero come una sorta di compossesso (Cass. n. 8047 del 2001).
L'interversione nel possesso, peraltro, non può aver luogo mediante un
15 semplice atto di volizione interna ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore dalla quale sia consentito desumere che il detentore abbia cessato di esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui e abbia iniziato ad esercitarlo esclusivamente in nome proprio, con correlata sostituzione al precedente "animus detinendi" dell'animus rem sibi habendi": tale manifestazione (che può avvenire anche attraverso il compimento di sole attività materiali, ove manifestino in modo inequivocabile e riconoscibile dall'avente diritto l'intenzione del detentore di esercitare il potere sulla cosa esclusivamente nomine proprio, vantando per sé il diritto corrispondente al possesso in contrapposizione con quello del titolare della cosa: Cass. n.
27584 del 2013; Cass. n. 5419 del 2011; Cass. n. 1296 del 2010) dev'essere rivolta specificamente contro il possessore, in maniera che questi sia posto in grado di rendersi conto dell'avvenuto mutamento e, quindi, tradursi in atti ai quali possa riconoscersi il carattere di una concreta opposizione all'esercizio del possesso da parte sua (Cass. n. 26327 del 2016, in motiv.; Cass. n. 27584 del 2013, in motiv.; Cass. n. 6237 del 2010; Cass. n. 2392 del 2009).”
Di tali atti, tuttavia, il Collegio non rinviene, nella specie, la dimostrazione.
In primo luogo deve evidenziarsi che “In relazione alla domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione della proprietà di un fondo destinato ad uso agricolo non è sufficiente, ai fini della prova del possesso
"uti dominus" del bene, la sua mera coltivazione, poiché tale attività è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario e non esprime, comunque, un'attività idonea a realizzare esclusione dei terzi dal godimento del bene che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà. A tal fine, pur essendo possibile in astratto per colui che invochi l'accertamento dell'intervenuta usucapione del fondo agricolo conseguire senza limiti la prova dell'esercizio del possesso "uti dominus" del bene, la prova dell'intervenuta recinzione del fondo costituisce, in concreto, la più rilevante dimostrazione dell'intenzione del possessore di esercitare sul bene immobile una relazione materiale configurabile in termini di "ius excludendi alios" e, dunque, di possederlo come proprietario escludendo i terzi da qualsiasi relazione di godimento con il cespite predetto” (Cass., n. 1796/2022).
16 Deve altresì richiamarsi Cass., n. 1446/1978:
“La interversione del possesso, pur potendo realizzarsi mediante il compimento di attività materiali che manifestino inequivocabilmente
l'intenzione di esercitare il possesso esclusivamente nomine proprio, deve comunque potersi configurare come una opposizione sostanzialmente rivolta contro il possessore e cioè contro colui per conto del quale la cosa e detenuta.
Pertanto i lavori di riparazione e di modifica dell'immobile posti in essere dal detentore non possono essere identificati come un'opposizione inequivocabilmente rivolta contro il possessore e quindi dar luogo alla interversione del possesso, quando dalla prova assunta non sia dato desumere con certezza che i lavori medesimi possano essere riferiti all'iniziativa esclusiva del detentore.”
Nel caso scrutinato la ha allegato che la recinzione del lato Pt_1
prospiciente la ferrovia (e pertanto non di tutto il fondo) era stata realizzata negli anni 1991- 1992, che ella da quella data aveva coltivato il terreno raccogliendone i frutti, che nel 1992 ella aveva effettuato lavori di ristrutturazione del fabbricato.
Considerato che
all'epoca assisteva la Per_7
ella non ha compiuto attività materiali che manifestassero in modo inequivocabile e riconoscibile all'avente diritto l'intenzione di esercitare il potere sulla cosa esclusivamente nomine proprio. Tale assunto vale anche per le attività dopo il 1995 alla luce delle dichiarazioni rese dalla Pt_1 all'udienza del 30 maggio 2019: “quando la signora è deceduta c'era già una Con relazione sentimentale tra me ed il sig. e questo è il motivo per cui sono rimasta in quella casa.”, indicando, contrariamente a quanto affermato nell'atto di appello, un preciso riferimento temporale. Con Poiché, alla luce delle esposte considerazioni, nel 1995 il occupava il bene in forza del - non provato - contratto di affitto agrario, la posizione della che a suo dire stava nella casa per la sua relazione Pt_1 sentimentale con lui, non può che essere qualificata anch'essa quale quella di un detentore.
Si richiama Cass., n. 9786/2012: “Il compossesso non consiste nell'esercizio, solidaristico e comunitario, di un'unica signoria, rappresentando, piuttosto, la situazione della confluenza su di una stessa cosa di poteri plurimi, corrispondenti, nella loro estrinsecazione, ad
17 altrettanti distinti diritti, di identico o di differente tipo. Ne consegue che il convivente "more uxorio" del soggetto possessore dell'immobile in cui risiede la famiglia di fatto, in ragione di tale sola convivenza, pur qualificata dalla stabilità della relazione e protetta dall'ordinamento, non è compossessore con quello, ma detentore autonomo dell'immobile stesso, che, dunque, non può usucapire.”
Se così è, deve essere confermato il rigetto della domanda di ammissione delle prove testimoniali dedotte dalla riproposte nel Pt_1 presente giudizio, in quanto volte a provare l'esercizio di fatto di attività, peraltro non contestate, non concludenti ai fini del decidere, non potendo esse configurare, per le ragioni indicate dalla stessa della sua permanenza Pt_1 nei cespiti per cui è causa, prima un rapporto di lavoro e poi la relazione sentimentale con il figlio della ex affittuaria che era rimasto a viverci nonostante la scadenza del contratto di affitto da lui asseritamente in essere, una interversione del possesso nei confronti della società proprietaria.
Al rigetto della domanda di usucapione proposta da Parte_1 consegue il rigetto dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva
[...]
Con sollevata dal sul presupposto che egli non aveva mai occupato abusivamente l'immobile per viverci con la moglie che Parte_1 lo aveva usucapito.
Deve invece accogliersi il motivo di appello avverso la statuizione delle spese di lite non avendo il Tribunale motivato riguardo ai criteri utilizzati per la loro quantificazione, talché è precluso alle parti ogni controllo sui parametri utilizzati.
Alla luce del disposto di cui all'art.15 c.p.c., non essendo noto il reddito dominicale o la rendita catastale dei cespiti la causa deve ritenersi di valore indeterminabile complessità media.
Le spese di lite del primo grado del giudizio devono pertanto essere riquantificate, applicando i valori minimi per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale di detto scaglione, considerando la consistenza dell'attività difensiva spiegata e la semplicità ed il ridotto numero delle questioni trattate.
L'esito complessivo della lite comporta che devono essere poste a carico degli appellanti anche le spese del presente grado, nel quale essi sono
18 soccombenti in misura assolutamente prevalente, spese che si liquidano secondo i medesimi criteri utilizzati per il giudizio davanti al Tribunale.
Le spese del primo grado sono liquidate facendo riferimento al DM
n.55/2014 come modificato dal DM n. 37/2018 e le spese del presente grado al DM 147/2022.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte d'Appello definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, in parziale riforma della sentenza che per il resto conferma:
I. rigetta l'appello avverso i capi 1) e 2) del dispositivo della sentenza impugnata;
II. condanna i convenuti in solido alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio in favore della società spese Controparte_1
che si liquidano per il primo grado in euro 5885,00 oltre euro 444,50 per spese e per il secondo grado in euro 6079,00 oltre spese generali, Iva e cpa.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile della
Corte d'Appello l'8 gennaio 2024
Il Presidente relatore
Donatella Aru
19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
Donatella Aru Presidente relatore
Emanuela Cugusi Consigliere
Grazia Maria Bagella Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
OGGETTO: usucapione
Nelle due cause riunite la prima iscritta al numero 438 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi per l'anno 2021 promossa da:
nata a [...] il [...] e ivi residente, C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliata in Cagliari, nel viale C.F._1
Merello n. 41 presso lo studio dell'avvocato Gian Marco Delunas che la rappresenta e difende in forza di procura speciale alle liti allegata all'atto di appello;
APPELLANTE
CONTRO con sede legale in Controparte_1
Iglesias, (P.I. in persona del Liquidatore Dott. P.IVA_1 [...]
elettivamente domiciliata in Cagliari Via Sonnino n. 147 presso CP_2
lo studio dell'Avv. Maria Paola Piras che la rappresenta e difende in forza di procura speciale alle liti allegata alla comparsa di costituzione del 25/1/2019;
, contumace CP_3
APPELLATI la seconda iscritta al numero 442 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi per l'anno 2021 promossa da:
nato a [...] l'[...], C.F. , CP_3 C.F._2 elettivamente domiciliato in Iglesias via Isonzo N. 15 presso lo studio dell'avv. Danilo Gioi che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale in calce all'atto di appello;
1 CONTRO con sede legale in Controparte_1
Iglesias, (P.I. in persona del Liquidatore Dott. P.IVA_1 [...]
elettivamente domiciliata in Cagliari Via Sonnino n. 147 presso CP_2
lo studio dell'Avv. Maria Paola Piras che la rappresenta e difende in forza di procura speciale alle liti allegata alla comparsa di costituzione del 25/1/2019;
, contumace; Parte_1
APPELLATI
All'udienza del 9 giugno 2023 la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante (come da atto d'appello): Pt_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, in totale riforma della sentenza n.
2165/2021, depositata il 28.06.2021, resa dal Tribunale di Cagliari nel giudizio n. 5211/2016, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, e previa ammissione dei mezzi istruttori (prova per testi) già dedotti in primo grado nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c. più avanti trascritte:
1) accogliere le conclusioni formulate nel primo grado del giudizio e pertanto, previo rigetto della domanda di rivendicazione proposta dalla
, accertare e dichiarare che Controparte_1 [...]
possiede animo domini, da oltre 28 anni il terreno e fabbricati Parte_1
Pe siti in Iglesias, Reg. Pardu, distinti in Catasto alla Sez. E, Mapp.14, 15, 16,
88 e 106 e per l'effetto, dichiarare la medesima proprietaria esclusiva per intervenuta usucapione;
2) in ogni caso, rigettare l'avversa domanda di rivendica in quanto infondata in fatto e diritto
3) con vittoria di spese e competenze dei due gradi di giudizio”. Cont Nell'interesse dell'appellante come da atto d'appello):
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, in totale riforma della sentenza n.
2165/2021, depositata il 28.06.2021, resa dal Tribunale di Cagliari nel giudizio n. 5211/2016, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, e previa ammissione dei mezzi istruttori (prova per testi) già dedotti
2 in primo grado nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c. più avanti trascritte:
1) accogliere le conclusioni formulate nel primo grado del giudizio e pertanto, previo rigetto della domanda di rivendicazione proposta dalla
[...]
, dichiarare il difetto di legittimazione passiva Controparte_1 del Signor e per l'effetto rigettare l'avverso ricorso;
CP_3
2) in ogni caso, rigettare l'avversa domanda di rivendica in quanto infondata in fatto e diritto
3) con vittoria di spese e competenze dei due gradi di giudizio”.
Nell'interesse dell'appellata (come da comparse di costituzione e CP_1
risposta nei due giudizi riuniti):
“Chiedendo che l'Ill.ma Corte d'Appello di Cagliari voglia: preliminarmente dichiarare inammissibile, ex art. 342 c.p.c. o ex art. 348bis c.p.c. l'appello così come formulato;
nel merito dichiarare infondata l'avversa impugnazione e, comunque, rigettare ogni avversa domanda e confermare la sentenza n.
2165/2021 del 14/07/2021 del Tribunale di Cagliari, con vittoria di spese ed onorari di giudizio”.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 16 maggio 2016 ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. la società premesso che: Controparte_1
- era proprietaria di un terreno, con fabbricati rurali di vecchia costruzione e in cattivo stato di conservazione, sito in Iglesias, Regione Su Pardu distinto in catasto alla sezione E, F1, mapp.li 14, 15, 16, 88 e 106 in forza di atto di compravendita a rogito dottor Notaio in Iglesias, registrato Persona_2 in data 23 ottobre 1986;
- da diversi anni occupava i predetti terreni senza che vi CP_3 fosse alcun titolo giustificativo della sua disponibilità materiale della cosa e che senza esito erano rimasti i tentativi bonari posti in essere, compreso quello di mediazione del 2012 del quale produceva il verbale negativo;
conveniva in giudizio chiedendo che gli fosse ordinato il rilascio CP_3 immediato del terreno e dei fabbricati suddetti, condannandolo alla loro restituzione immediata, liberi da persone e cose, con vittoria di spese.
Costituitosi in giudizio, il convenuto eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva sostenendo che:
3 - egli abitava nel fabbricato ed utilizzava il lotto di terreno per cui è causa, in quanto gli stessi erano di proprietà del proprio coniuge, Parte_1
per intervenuta usucapione a seguito del possesso ultraventennale
[...] esercitato dalla stessa;
- il fabbricato rurale non era in cattivo stato di conservazione in quanto la sin dal 1992, aveva provveduto alla sua ristrutturazione utilizzandolo Pt_1 negli anni seguenti come abitazione propria e poi, dopo le nozze, come casa familiare dove abitava con esso convenuto ed il figlio.
Con atto depositato il 18 novembre 2016 spiegava intervento volontario deducendo che: Parte_1
- aveva esercitato da oltre 20 anni, in modo pacifico ed indisturbato, il possesso di una porzione di terreno di circa 30.000,00 mq, sita in Iglesias,
Reg. Su Pardu, confinante da un lato con la proprietà da un altro lato Per_3
Perso con la proprietà e da ultimo con la ferrovia, distinti in Catasto Per_4 alla Sez. E, Mapp. 14, 15, 16, 88 e 106, terreno sul quale insistevano dei fabbricati adibiti a civile abitazione;
- nei mesi di ottobre/novembre del 1991, nel lato del terreno prospiciente la ferrovia aveva eretto una recinzione con paletti e rete metallica, ponendo a dimora un frutteto e dei vitigni, nonché piante di olive e di eucalipto per la produzione di legna;
- aveva provveduto ad arare e seminare la restante porzione di terreno e ristrutturare i fabbricati ivi esistenti, per poi utilizzarli, a partire dagli anni
1993-1994, come casa di abitazione;
- sin dal mese di gennaio del 1992 aveva coltivato il fondo, raccolto la legna prodotta dagli eucalipti, colto i frutti delle piante di olive, dei vitigni e del piccolo frutteto per cui era divenuta proprietaria delle porzioni di terreno e dei fabbricati descritti, per usucapione come previsto dall'art. 1158 c.c. essendo ormai decorsi oltre 25 anni dall'inizio dell'esercizio del suo possesso.
Ella domandava quindi che fosse accertato che aveva posseduto animo domini, da oltre 28 anni il terreno e fabbricati siti in Iglesias, Reg. Su Pardu, distinti in Catasto alla Sez. E, Mapp. 14, 15, 16, 88 e 106, e, per l'effetto, fosse dichiarata proprietaria esclusiva per intervenuta usucapione, con vittoria di spese.
All'udienza del 28 novembre 2016 era disposto il mutamento del rito.
4 Nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183 c.p.c. l'attrice precisava le proprie conclusioni come segue: “1) accogliere la domanda di rilascio immediato del terreno e fabbricati siti in Iglesias Regione Su Pardu distinti in catasto alla sezione E, F1, mapp.li 14, 15, 16, 88 e 106 da parte del convenuto e da parte dell'intervenuta CP_3 Parte_1 condannando il Signor e alla restituzione CP_3 Parte_1 immediata del sopra indicato terreno e fabbricati alla Controparte_1 liberi da persone cose;
3) rigettare l'avversa domanda riconvenzionale
[...] in quanto infondata in fatto e diritto. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
Con comparsa depositata il 18 gennaio 2019 si costituiva in giudizio la società in persona del Controparte_1
Liquidatore Dott. facendo pieno e integrale riferimento Controparte_4 al ricorso ex art. 702 bis c.p.c. del 18/04/2016, chiedendo di essere rimessa in termini per la deduzione di prova, di una C.T.U. volta ad accertare lo stato dell'immobile oggetto di causa e l'esistenza di irregolarità e/o abusi edilizi, in quanto il Liquidatore era impossibilitato a farlo per la presenza all'interno dell'immobile del convenuto, dell'intervenuta e della loro famiglia e ribadendo le conclusioni già formulate con la memoria ex art.183 c.p.c.
La causa, istruita mediante produzioni documentali e con l'interrogatorio libero delle parti, è stata così decisa dal Tribunale di Cagliari con la sentenza n. 2165/2021 pubblicata il 14 luglio 2021:
“disattesa ogni diversa istanza ed eccezione e definitivamente pronunziando:
1) rigetta la domanda riconvenzionale di usucapione proposta dalla Pt_1
2) ordina ai convenuti l'immediato rilascio, libero da cose e persone, del terreno e fabbricati siti in Iglesias Regione Su Pardu distinti in catasto alla sezione E, F1, mapp.li 14,15,16, 88 e 106;
3) condanna i convenuti in solido tra loro a rimborsare alla
[...]
le spese del presente procedimento che si Controparte_1 liquidano in complessivi € 13.444,50 (oltre rimborso forfetario, imposte ed accessori di legge), di cui € 13.000,00 quale compenso per la prestazione professionale del legale ed € 444,50 per spese”.
Il percorso motivazionale del giudice di primo grado può essere riassunto nei termini che seguono:
5 - preliminarmente, sulla base delle produzioni documentali e delle dichiarazioni rese dalle parti all'udienza del 30 maggio 2019, ha ricostruito la vicenda come segue: la dante causa della società attrice era tale Per_6 che, secondo quanto risulta dalla nota di trascrizione prodotta dalla
[...] società con rogito del 1986 le aveva alienato Controparte_1
l'immobile conteso, in quel momento affittato a madre del Persona_7 convenuto , deceduta nel 1995 ed assistita a partire dal 1991 CP_3 dalla quest'ultima nel frattempo aveva instaurato una relazione Pt_1
Con sentimentale con il figlio della donna, il appunto (con il quale aveva contratto matrimonio nel 2004), ed era rimasta nella suddetta casa in virtù di tale relazione;
- ha poi rilevato che per la previsione dell'articolo 6 comma 1° L.
392/78 (“In caso di morte del conduttore, gli succedono nel contratto il coniuge, gli eredi ed i parenti ed affini con lui abitualmente conviventi”) nel caso specifico, nel rapporto locativo che la madre aveva con la prima e Per_6
Con con l'attrice poi, era subentrato il mentre la quale convivente di Pt_1 quest'ultimo, aveva a sua volta instaurato con il complesso immobiliare un rapporto riconducibile alla detenzione, dovendosi escludere che ne avesse il possesso, posto che la stessa poteva giustificare la sua presenza Con nell'abitazione della madre del solo in base al rapporto sentimentale che aveva con quest'ultimo; Con
- quando poi la aveva sposato il la sua qualità di detentrice si Pt_1 era riconfermata poiché nel rapporto di coniugio, nel quale uno dei due partner sia titolare di un rapporto locativo, il partner non esercita alcun possesso sul bene e, richiamato l'art. 1141 c.c., ha soggiunto che la convenuta non aveva “neanche allegato di aver posto in essere atto idoneo a mutare il titolo con un atto di opposizione fatta contro la società proprietaria dal quale poi siano decorsi 20 anni”
- non avendo la mai posseduto gli immobili per cui è causa, ha Pt_1 rigettato la domanda di usucapione ordinaria da essa proposta;
- da ultimo, ha accolto la domanda dell'attrice poiché dalla stessa prospettazione della ha ricavato la fondatezza della pretesa azionata, Pt_1 posto che la convenuta aveva ammesso che la sua datrice di lavoro, Per_6
era proprietaria del bene che aveva poi alienato alla società.
[...]
6 Con atti di citazione ritualmente notificati iscritti rispettivamente al
Rac. n. 438/2022 e al Rac. n. 442/2021 hanno proposto appello Parte_1
e rassegnando le conclusioni in epigrafe trascritte.
[...] CP_3
In entrambi i giudizi si è costituita in giudizio la società
[...]
, in persona del liquidatore Dott. Controparte_1 [...]
la quale ha concluso per il rigetto degli appelli e la conferma della CP_2 sentenza impugnata. Sono rimasti rispettivamente contumaci nei due giudizi e CP_3 Parte_1
I due giudizi sono stati riuniti all'udienza del 25 febbraio 2022.
All'udienza del 9 giugno 2023 la causa è stata tenuta a decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Sulle eccezioni di inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c.
Devono in via preliminare essere rigettate le eccezioni di inammissibilità dell'appello sollevate ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. dalla società , per il vero Controparte_1 assolutamente genericamente nelle conclusioni rassegnate.
Con riguardo alla eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. si osserva che negli atti introduttivi dei giudizi riuniti risultano specificamente distinti i motivi di impugnazione con separata enucleazione, nonché congruamente individuati i motivi di censura della sentenza di primo grado, sia avuto riguardo ai capi della sentenza da sottoporre al riesame di questa Corte, alle carenze del ragionamento assunto dal giudice a quo e alle norme di legge che si assumono violate, sia con riferimento alle modifiche richieste a fronte di contrarie ragioni di fatto e di diritto ritenute idonee a giustificare la doglianza. Si richiama Cass. S.U.,ord.
n. 36481/2022: “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di
7 primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.”
È parimenti infondata l'eccezione ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.
considerato che
il Collegio, stante l'oggettiva complessità delle questioni oggetto del contendere, ha seguito il rito ordinario, fissando l'udienza di precisazione delle conclusioni, momento incompatibile con l'adozione di un provvedimento ai sensi della norma invocata (cd. "ordinanza filtro").
Invero, detta pronuncia di inammissibilità può essere emessa solo in limine litis, nei casi in cui l'appello appaia palesemente infondato in base ad una valutazione sommaria, che conduca a formulare un giudizio prognostico in termini di evidente alta probabilità di insuccesso del gravame, ipotesi non ricorrente nel caso scrutinato.
Cont Primo motivo di appello e “Sul difetto di prova della proprietà Pt_1 da parte della Omessa pronuncia”. Controparte_1 contesta la sentenza impugnata per violazione del Parte_1 principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all'art. 112
c.p.c., per aver del tutto pretermesso l'esame dell'eccezione formulata nel corso del giudizio e specificata nella seconda comparsa conclusionale, riguardo alla mancata prova della società ricorrente di essere proprietaria del compendio rivendicato nei confronti dei convenuti.
In particolare sostiene che dall'esame della documentazione prodotta da parte della non emerga alcuna prova che la Controparte_1 avesse effettivamente posseduto il bene oggetto di causa per il tempo Per_6 necessario per poter acquistare la proprietà per usucapione e poterla quindi trasferire legittimamente alla società appellata, così come da lei dichiarato nell'atto di compravendita.
In detto atto in particolare non era nemmeno stato specificato chi fosse il precedente proprietario del bene, né quali fossero i vari passaggi che avevano preceduto l'acquisto della dante causa dell'appellata.
Il titolo d'acquisto prodotto dalla ad Controparte_1 avviso dell'appellante, non avrebbe dunque alcun valore probatorio, ed essa non aveva pertanto offerto la prova rigorosa, della quale era onerata, della continuità delle trascrizioni perlomeno sino a raggiungere il ventennio
8 sufficiente a provare l'intervenuto acquisto per usucapione in capo alla sua dante causa. Dovendo ritenersi priva di fondamento probatorio, la domanda di rivendica doveva essere pertanto rigettata.
Le medesime argomentazioni sono state sviluppate da CP_3 con il primo motivo di appello. Cont Secondo motivo di appello e terzo motivo di appello Pt_1
“Sull'asserita fondatezza della domanda della (capo 2 della CP_1 sentenza impugnata – p. 9)”. censura la sentenza nella parte in cui il Giudice ha Parte_1 ritenuto che dalla sua stessa prospettazione sarebbe emersa “la fondatezza della pretesa della posto che la Controparte_1 convenuta aveva ammesso che la sua datrice di lavoro, era Persona_6 proprietaria del bene che aveva poi alienato all'odierna attrice”.
Ella assume l'erroneità di tale motivazione, in quanto “il Giudice attraverso l'errata valutazione dei fatti di causa e delle rispettive prospettazioni, ha riconosciuto provata l'altrui proprietà senza esigere la rigorosa prova da parte dell'appellata che ha agito in rivendica.”
Non era infatti affatto vero che essa avesse riconosciuto la proprietà di nella propria prospettazione dei fatti, essendosi limitata ad Persona_6
Con asserire di aver lavorato per la signora , madre del e di aver Per_7 intrapreso una relazione con costui né che ella non avesse operato la cd. interversione del possesso, dal momento che dalla documentazione prodotta in atti dalla controparte risultava che non era succeduta in alcun contratto d'affitto né con la né con la società e che Per_6 Controparte_1 ella aveva provveduto a recintare il terreno e a utilizzarlo uti dominus sin dagli anni '90.
Con la seconda articolazione del motivo, ha ribadito che la contestazione del titolo comporta, nell'azione di rei vindicatio, la necessità della dimostrazione della proprietà da parte dell'attore relativamente al bene che si chiede in restituzione, non limitatamente al titolo di provenienza, ma risalendo all'acquisto a titolo originario, richiamando i principi giurisprudenziali in materia fissati da Cass., nn. 11774/2006; 7894/2000.
Le medesime argomentazioni sono state sviluppate da CP_3 con il terzo motivo di appello.
9 Cont Secondo motivo di appello “Sul difetto di legittimazione passiva del Con Sig. Omessa pronuncia”
censura la sentenza per essere viziata per violazione del CP_3 fondamentale principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, avendo del tutto pretermesso l'esame dell'eccezione del proprio difetto di legittimazione passiva per non aver mai occupato abusivamente l'immobile per cui era causa in quanto egli lo abitava quale convivente di Parte_1 che lo aveva usucapito.
[...]
Terzo motivo di appello FI: “Sulla domanda di usucapione (capo 1 della sentenza pp. 7-9)”
censura la sentenza impugnata nella parte in cui Parte_1 il Giudice di primo grado, aveva respinto la domanda riconvenzionale di usucapione da lei proposta, decisione frutto di un evidente travisamento dei fatti. Il giudice di prime cure:
- aveva erroneamente ritenuto che vi fosse un contratto d'affitto in essere al momento del decesso della , circostanza che non era emersa in Per_7 giudizio ed anzi era smentita dagli stessi documenti provenienti dall'appellata, senza che fosse stato dimostrato quando sarebbe stato stipulato, quale fosse la sua decorrenza, la sua durata e la sua scadenza;
- aveva erroneamente ritenuto che alla morte della esistesse un Per_7 rapporto di affinità tra lei e (circostanza non confermata CP_3 nemmeno dalle risultanze del processo poiché ella aveva solo segnalato Con d'aver intrecciato una relazione con il senza nemmeno indicare precisamente i riferimenti temporali);
- aveva erroneamente ritenuto che la sig.ra fosse subentrata ai sensi Pt_1 dell'art. 6 comma 1° della l. 392/78 nel contratto d'affitto (che non sarebbe mai stato prodotto né provato nella sua durata) in capo alla e che Per_7 quindi fosse qualificabile come mera detentrice;
- aveva erroneamente ritenuto che non fosse stata allegata e provata l'interversione del possesso da parte sua.
In realtà essa aveva posseduto sin dagli anni '90 del secolo scorso i terreni e i beni per cui è causa in maniera pacifica, pubblica e indisturbata, non essendovi mai stata alcuna situazione di sua detenzione dell'immobile e dei terreni, avendo essa iniziato autonomamente a possedere senza che vi
10 fosse alcun rapporto di parentela e/o affinità tra lei e la e senza che in Per_7 quel momento fosse in essere alcun contratto d'affitto sui terreni per cui è causa, la cui sussistenza era stata da lei riconosciuta solo per il passato, anche tenuto conto che nessun rilievo poteva assumere, ai fini di ritenere sussistente
l'animus possidendi, il fatto che ella fosse consapevole di non aver alcun valido titolo legittimante l'esercizio del potere di fatto sulla cosa da lei posto in essere, elemento caratterizzante l'istituto dell'usucapione. In particolare ha sottolineato che non aveva avuto rapporti con la non era subentrata in Per_6 alcun contratto e non aveva mai pagato alcunché.
All'accoglimento del motivo conseguiva la necessità di ammettere le prove richieste al fine di dimostrare la fondatezza della domanda riconvenzionale. Cont Quarto motivo di appello e “Errata statuizione in ordine alla Pt_1 condanna alle spese da parte del Tribunale”.
premesso che l'accoglimento dell'appello doveva Parte_1 comportare, consequenzialmente, anche la riforma della statuizione sulle spese, sostiene comunque che in ogni caso detta statuizione dovrebbe essere riformata in quanto il giudice di prime cure aveva erroneamente liquidato le Con spese del giudizio, condannandola, unitamente al a favore della controparte a corrispondere per il titolo considerato una somma eccessiva e sproporzionata rispetto al valore e all'importanza della controversia.
L'appellante ritiene altresì che le spese processuali siano state indicate dal Giudice di prime cure in via del tutto generica, senza alcuna motivazione, impedendole di individuare il criterio con il quale era stato determinato il totale e richiama, da ultimo, alcuni principi espressi dalla Corte di Cassazione in base ai quali “…Il giudice deve liquidare in modo distinto spese ed onorari in relazione a ciascun grado del giudizio, poiché solo tale specificazione consente alle parti di controllare i criteri di calcolo adottati…” (Cass. n.
24890/2011) e “…La quantificazione globale, senza specificazione delle varie voci, vizia la pronuncia, perché non consente un controllo sulla liquidazione…” (Cass. 17028/2006; Cfr. anche Cass. 7527/2002).
Le medesime argomentazioni sono state sviluppate da CP_3 con il quarto motivo di appello. Cont Quinto motivo di appello
11 Con l'ultimo motivo di censura ha contestato la sentenza CP_3 in quanto erronea “laddove da un lato ha ritenuto sussistente un contratto di affitto tra e l'odierno appellante e dall'altro ha accolto Controparte_1 la domanda di rivendica ordinando il rilascio, senza mai accertare prima
l'intervenuta risoluzione di detto contratto o lo scadere dello stesso.”
Premesso che dette statuizioni erano tra loro incompatibili, ha domandato in via subordinata, nell'ipotesi di rigetto dei motivi già esposti, la riforma della sentenza laddove aveva previsto l'immediato rilascio, del tutto incompatibile con la sussistenza di un contratto di affitto che legittimerebbe la sua permanenza nel bene per cui è causa.
*****
I primi tre motivi dell'appello di e di Parte_1 CP_3 in parte comuni ed in parte strettamente connessi sono infondati per le
[...] ragioni che si vengono ad esporre.
Essi sostengono che la società non avesse Controparte_1 offerto prova del suo diritto di proprietà sugli immobili per cui era causa in quanto il titolo d'acquisto da essa prodotto non aveva alcun valore probatorio, non avendo dato la prova dell'effettiva usucapione da parte del proprio dante causa.
Deve in primo luogo precisarsi che “In tema di azione di rivendicazione, ove il convenuto spieghi una domanda ovvero un'eccezione riconvenzionale, invocando un possesso "ad usucapionem" iniziato successivamente al perfezionarsi dell'acquisto ad opera dell'attore in rivendica (o del suo dante causa), l'onere probatorio gravante su quest'ultimo si riduce alla prova del suo titolo d'acquisto, nonché della mancanza di un successivo titolo di acquisto per usucapione da parte del convenuto, attenendo il "thema disputandum" all'appartenenza attuale del bene al convenuto in forza dell'invocata usucapione e non già all'acquisto del bene medesimo da parte dell'attore.” (così Cass., n.
8215/2016).
Può ritenersi pacifico che:
- la dante causa della società era tale la quale, secondo quanto Persona_6 risulta dalla nota di trascrizione prodotta dalla società CP_1 CP_1
con rogito del 1986 le aveva alienato l'immobile conteso;
[...]
12 - che era la proprietaria, aveva dato negli anni 60 in affitto i Persona_6 terreni alla madre di , che aveva continuato, con CP_3 Persona_7 la sua famiglia, a rimanere fondo anche dopo la vendita alla società, odierna appellata (così dichiarazione di in sede di interrogatorio libero CP_3 all'udienza del 30 maggio 2019);
- era deceduta nel 1995 ed era stata assistita, a partire dal 1991, Persona_7 dalla come da costei dichiarato in sede di interrogatorio libero (ud. Pt_1
30.5.2019).
Ebbene, nel caso di specie, trova pertanto applicazione il principio di diritto enunciato dal giudice di legittimità sopra richiamato, ben potendo la società così come ha fatto, assolvere l'onere Controparte_1 probatorio su di essa incombente limitandosi a dimostrare di avere acquistato tale bene in base ad un valido titolo di acquisto, da nel 1986, Persona_6 mentre la FI ha allegato di possedere uti dominus a partire dalla fine dell'anno 1991.
Occorre al riguardo richiamare nuovamente la dichiarazione del teste già sopra riportata, che ha riferito che che era la CP_3 Persona_6 proprietaria, negli anni 60 aveva concesso i beni per cui è causa in affitto a Con
datrice di lavoro della e madre del dovendosi Persona_7 Pt_1 correggere la motivazione della sentenza che individua in la Persona_6 datrice di lavoro della Pt_1
Tanto premesso, deve essere scrutinato il terzo motivo d'appello di costei, volto a censurare il rigetto della domanda di usucapione da essa proposta.
Deve in primo luogo rilevarsi che dal 1991 fino al 1995, anno del suo decesso, , che era entrata nella disponibilità dei cespiti per cui Persona_7
è causa in forza di un contratto di affitto con la dante causa della società appellata, era assistita da Persona_6 Parte_1
Non può pertanto revocarsi in dubbio che nessun possesso in capo alla dipendente della sia configurabile fino al 1995, abitando nella Pt_1 Per_7 casa per ragioni di lavoro.
L'esistenza del contratto di affitto in capo alla di cui per il Per_7 vero nulla è dato sapere, e poi cessato, è comprovata dalle produzioni della società attrice (vedasi produzioni depositate con nota del 26 luglio 2018 dalla
13 società oggi appellata) in primo grado, che attestano che prima Persona_7
e poi i suoi eredi, e specificamente hanno, per le annate agrarie CP_3
1993-1994, 1994-1995, 1995-1996, 1996-1997, 1999-2000, 2003-2004, versato, quali asseriti affittuari, alla società proprietaria una somma a titolo di canone di affitto, rifiutata dalla destinataria con l'assunto che nessun titolo contrattuale sussistesse tra le parti. Risulta quindi provato che il contratto di affitto era cessato alla data della morte della senza che ad esso sia Per_7 subentrato come erroneamente sostenuto nella sentenza. CP_3
Considerato che i suddetti atti sono versati nel presente giudizio dall'appellante e non dall'appellata che li aveva prodotti in primo grado, si richiama Cass., n. 40.606/2021: “Nel vigente ordinamento processuale, il giudizio d'appello non ha ad oggetto un riesame pieno nel merito della decisione impugnata ("novum judicium"), ma assume le caratteristiche di una
"revisio prioris instantia", cosicché l'appellante ha sempre la veste di attore rispetto al giudizio instaurato e con essa l'onere di dimostrare la fondatezza dei propri motivi di gravame, quale che sia stata la posizione processuale assunta nel giudizio di primo grado, e ove si dolga dell'erronea valutazione, da parte del primo giudice, di documenti prodotti dalla controparte e da questi non depositati in appello, ha l'onere di estrarne copia ai sensi dell'art.
76 disp. att. c.p.c. e di produrli in sede di gravame.
Sicuramente dal 1993 e fino al 2004 la permanenza della Per_7 prima e dei suoi eredi, specificamente di per quanto qui CP_3 interessa, nei terreni per cui è causa era a titolo di detenzione affermando essi stessi l'esistenza di un contratto di affitto, negata invece dalla società proprietaria, talché difetta sicuramente l'animus domini. Alla mancata allegazione e prova della sussistenza di un titolo locatizio consegue l'infondatezza dell'ultimo profilo di doglianza avverso la sentenza formulato Con dal ovvero che il disposto immediato rilascio era incompatibile con detto titolo. Dal 2004 alla proposizione della domanda di rivendica non si è poi compiuto il ventennio.
Con riguardo a dopo il 1995 ella, come ha Parte_1 sostenuto il Tribunale, avrebbe dovuto operare l'interversione del possesso nei confronti della società.
14 Pare necessario richiamare gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità in materia:
Cass., n.26327/2016: “L'interversione nel possesso non può aver luogo mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore – rivolta specificamente contro il possessore, in maniera che questi possa rendersi conto dell'avvenuto mutamento – dalla quale sia consentito desumere che il detentore abbia cessato d'esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui ed abbia iniziato ad esercitarlo esclusivamente in nome proprio, con correlata sostituzione al precedente
"animus detinendi" dell'"animus rem sibi habendi". Non rilevano, a tal fine,
l'inottemperanza alle pattuizioni in forza delle quali la detenzione era stata costituita, verificandosi, in questo caso, un'ordinaria ipotesi di inadempimento contrattuale, né meri atti di esercizio del possesso, traducendosi gli stessi in un'ipotesi di abuso della situazione di vantaggio determinata dalla materiale disponibilità del bene.”
In motivazione Cass., n. 27411/2019 “La corte d'appello, del resto, così opinando, ha fatto corretta applicazione dei principi ripetutamente affermati in sede di legittimità, vale a dire che la presunzione del possesso in colui che esercita un potere di fatto non opera, a norma dell'art. 1141 c.c., quando la relazione con il bene non consegua ad un atto volontario di apprensione ma derivi, come nella specie, da un iniziale atto o fatto del proprietario possessore, perché, in tal caso, l'attività del soggetto che dispone della cosa, configurabile come semplice detenzione o precario, non corrisponde all'esercizio di un diritto reale, non essendo svolta in opposizione al proprietario: in tal caso, la detenzione non qualificata di un bene immobile può mutare in possesso solamente all'esito di un atto d'interversione idoneo ad escludere che il persistente godimento sia fondato sul consenso, sia pure implicito, del proprietario concedente (Cass. n. 5551 del 2005; conf., Cass.
n. 14593 del 2011; Cass. n. 21690 del 2014). Il solo fatto della convivenza, in effetti, non pone di per sé in essere, nelle persone che convivono con chi possiede il bene, un potere sulla cosa che possa essere configurato come possesso sulla medesima (Cass. n. 1745 del 2002; Cass. n. 21023 del 2016 in motiv.) ovvero come una sorta di compossesso (Cass. n. 8047 del 2001).
L'interversione nel possesso, peraltro, non può aver luogo mediante un
15 semplice atto di volizione interna ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore dalla quale sia consentito desumere che il detentore abbia cessato di esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui e abbia iniziato ad esercitarlo esclusivamente in nome proprio, con correlata sostituzione al precedente "animus detinendi" dell'animus rem sibi habendi": tale manifestazione (che può avvenire anche attraverso il compimento di sole attività materiali, ove manifestino in modo inequivocabile e riconoscibile dall'avente diritto l'intenzione del detentore di esercitare il potere sulla cosa esclusivamente nomine proprio, vantando per sé il diritto corrispondente al possesso in contrapposizione con quello del titolare della cosa: Cass. n.
27584 del 2013; Cass. n. 5419 del 2011; Cass. n. 1296 del 2010) dev'essere rivolta specificamente contro il possessore, in maniera che questi sia posto in grado di rendersi conto dell'avvenuto mutamento e, quindi, tradursi in atti ai quali possa riconoscersi il carattere di una concreta opposizione all'esercizio del possesso da parte sua (Cass. n. 26327 del 2016, in motiv.; Cass. n. 27584 del 2013, in motiv.; Cass. n. 6237 del 2010; Cass. n. 2392 del 2009).”
Di tali atti, tuttavia, il Collegio non rinviene, nella specie, la dimostrazione.
In primo luogo deve evidenziarsi che “In relazione alla domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione della proprietà di un fondo destinato ad uso agricolo non è sufficiente, ai fini della prova del possesso
"uti dominus" del bene, la sua mera coltivazione, poiché tale attività è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario e non esprime, comunque, un'attività idonea a realizzare esclusione dei terzi dal godimento del bene che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà. A tal fine, pur essendo possibile in astratto per colui che invochi l'accertamento dell'intervenuta usucapione del fondo agricolo conseguire senza limiti la prova dell'esercizio del possesso "uti dominus" del bene, la prova dell'intervenuta recinzione del fondo costituisce, in concreto, la più rilevante dimostrazione dell'intenzione del possessore di esercitare sul bene immobile una relazione materiale configurabile in termini di "ius excludendi alios" e, dunque, di possederlo come proprietario escludendo i terzi da qualsiasi relazione di godimento con il cespite predetto” (Cass., n. 1796/2022).
16 Deve altresì richiamarsi Cass., n. 1446/1978:
“La interversione del possesso, pur potendo realizzarsi mediante il compimento di attività materiali che manifestino inequivocabilmente
l'intenzione di esercitare il possesso esclusivamente nomine proprio, deve comunque potersi configurare come una opposizione sostanzialmente rivolta contro il possessore e cioè contro colui per conto del quale la cosa e detenuta.
Pertanto i lavori di riparazione e di modifica dell'immobile posti in essere dal detentore non possono essere identificati come un'opposizione inequivocabilmente rivolta contro il possessore e quindi dar luogo alla interversione del possesso, quando dalla prova assunta non sia dato desumere con certezza che i lavori medesimi possano essere riferiti all'iniziativa esclusiva del detentore.”
Nel caso scrutinato la ha allegato che la recinzione del lato Pt_1
prospiciente la ferrovia (e pertanto non di tutto il fondo) era stata realizzata negli anni 1991- 1992, che ella da quella data aveva coltivato il terreno raccogliendone i frutti, che nel 1992 ella aveva effettuato lavori di ristrutturazione del fabbricato.
Considerato che
all'epoca assisteva la Per_7
ella non ha compiuto attività materiali che manifestassero in modo inequivocabile e riconoscibile all'avente diritto l'intenzione di esercitare il potere sulla cosa esclusivamente nomine proprio. Tale assunto vale anche per le attività dopo il 1995 alla luce delle dichiarazioni rese dalla Pt_1 all'udienza del 30 maggio 2019: “quando la signora è deceduta c'era già una Con relazione sentimentale tra me ed il sig. e questo è il motivo per cui sono rimasta in quella casa.”, indicando, contrariamente a quanto affermato nell'atto di appello, un preciso riferimento temporale. Con Poiché, alla luce delle esposte considerazioni, nel 1995 il occupava il bene in forza del - non provato - contratto di affitto agrario, la posizione della che a suo dire stava nella casa per la sua relazione Pt_1 sentimentale con lui, non può che essere qualificata anch'essa quale quella di un detentore.
Si richiama Cass., n. 9786/2012: “Il compossesso non consiste nell'esercizio, solidaristico e comunitario, di un'unica signoria, rappresentando, piuttosto, la situazione della confluenza su di una stessa cosa di poteri plurimi, corrispondenti, nella loro estrinsecazione, ad
17 altrettanti distinti diritti, di identico o di differente tipo. Ne consegue che il convivente "more uxorio" del soggetto possessore dell'immobile in cui risiede la famiglia di fatto, in ragione di tale sola convivenza, pur qualificata dalla stabilità della relazione e protetta dall'ordinamento, non è compossessore con quello, ma detentore autonomo dell'immobile stesso, che, dunque, non può usucapire.”
Se così è, deve essere confermato il rigetto della domanda di ammissione delle prove testimoniali dedotte dalla riproposte nel Pt_1 presente giudizio, in quanto volte a provare l'esercizio di fatto di attività, peraltro non contestate, non concludenti ai fini del decidere, non potendo esse configurare, per le ragioni indicate dalla stessa della sua permanenza Pt_1 nei cespiti per cui è causa, prima un rapporto di lavoro e poi la relazione sentimentale con il figlio della ex affittuaria che era rimasto a viverci nonostante la scadenza del contratto di affitto da lui asseritamente in essere, una interversione del possesso nei confronti della società proprietaria.
Al rigetto della domanda di usucapione proposta da Parte_1 consegue il rigetto dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva
[...]
Con sollevata dal sul presupposto che egli non aveva mai occupato abusivamente l'immobile per viverci con la moglie che Parte_1 lo aveva usucapito.
Deve invece accogliersi il motivo di appello avverso la statuizione delle spese di lite non avendo il Tribunale motivato riguardo ai criteri utilizzati per la loro quantificazione, talché è precluso alle parti ogni controllo sui parametri utilizzati.
Alla luce del disposto di cui all'art.15 c.p.c., non essendo noto il reddito dominicale o la rendita catastale dei cespiti la causa deve ritenersi di valore indeterminabile complessità media.
Le spese di lite del primo grado del giudizio devono pertanto essere riquantificate, applicando i valori minimi per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale di detto scaglione, considerando la consistenza dell'attività difensiva spiegata e la semplicità ed il ridotto numero delle questioni trattate.
L'esito complessivo della lite comporta che devono essere poste a carico degli appellanti anche le spese del presente grado, nel quale essi sono
18 soccombenti in misura assolutamente prevalente, spese che si liquidano secondo i medesimi criteri utilizzati per il giudizio davanti al Tribunale.
Le spese del primo grado sono liquidate facendo riferimento al DM
n.55/2014 come modificato dal DM n. 37/2018 e le spese del presente grado al DM 147/2022.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte d'Appello definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, in parziale riforma della sentenza che per il resto conferma:
I. rigetta l'appello avverso i capi 1) e 2) del dispositivo della sentenza impugnata;
II. condanna i convenuti in solido alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio in favore della società spese Controparte_1
che si liquidano per il primo grado in euro 5885,00 oltre euro 444,50 per spese e per il secondo grado in euro 6079,00 oltre spese generali, Iva e cpa.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile della
Corte d'Appello l'8 gennaio 2024
Il Presidente relatore
Donatella Aru
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