Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 1781.
(Diritti del depositario).
Il depositante e' obbligato a rimborsare il depositario delle spese fatte per conservare la cosa, a tenerlo indenne delle perdite cagionate dal deposito e a pagargli il compenso pattuito.
(Diritti del depositario).
Il depositante e' obbligato a rimborsare il depositario delle spese fatte per conservare la cosa, a tenerlo indenne delle perdite cagionate dal deposito e a pagargli il compenso pattuito.
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- 1. Blog ilCaso.ithttps://www.ilcaso.it/ · 1
Istruzioni e linee guida per custodi e professionisti delegati alle vendite immobiliari. Indicazioni per debitori e aggiudicatari Pubblicato il 12/05/20 00:00 [Articolo 1781]
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Giurisprudenza • 79
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