Articolo 1781 del Codice civile
Articolo 1780Articolo 1742
Versione
19 aprile 1942
Art. 1781.

(Diritti del depositario).

Il depositante e' obbligato a rimborsare il depositario delle spese fatte per conservare la cosa, a tenerlo indenne delle perdite cagionate dal deposito e a pagargli il compenso pattuito.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente