Sentenza 6 dicembre 2002
Massime • 1
La nozione di azienda agricola colpita da siccità, considerata dagli artt. 1 e 4 del D.L. 6 dicembre 1990, n. 367 (convertito, con modificazioni, dalla legge 30 gennaio 1991, n. 31) ai fini dei benefici e dei provvedimenti di soccorso ivi previsti, è più ristretta di quella risultante dall'art. 2135 cod. civ., giacché comprende soltanto le aziende svolgenti attività agricole essenziali, con esclusione pertanto delle aziende di trasformazione che, prive di una connessione con il fondo, partecipano ad una fase commerciale connessa con la produzione agricola.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 06/12/2002, n. 17347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17347 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANTONIO SAGGIO - Presidente -
Dott. GIAMMARCO CAPPUCCIO - Consigliere -
Dott. UGO VITRONE - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE IA BERRUTI - rel. Consigliere -
Dott. SALVATORE SALVAGO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CI IA, CI SA IA,CI VA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA GAVORRANO 12 SC B INT 4, presso l'avvocato MARIO GIANNARINI, rappresentati e difesi dagli avvocati LUCIO RICCA, PIETRO FATUZZO, giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
COOPERCREDITO SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA VAL GARDENA 3, presso l'avvocato LUCIO DE ANGELIS, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 669/98 della Corte d'Appello di CATANIA, depositata il 16/09/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/07/2002 dal Consigliere Dott. Giuseppe MA BERRUTI;
udito per il resistente l'Avvocato De Angelis che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
IA, RO MA e AN AN convenivano davanti al Tribunale di Catania la Sezione Speciale per il Credito alla Cooperazione presso la Banca Nazionale del Lavoro per opporsi al decreto ingiuntivo per L. 36.842.007 ottenuto dalla convenuta a fronte di una fideiussione pro rata da essi rilasciata a favore della Cooperativa Ortofrutticola Produttori Esportatori Catania srl. Sostenevano la inesigibilità del credito azionato dalla Banca avendo la legge n. 31 del 1991 prorogato, a titolo di beneficio per aziende agricole colpite da siccità, tutte le rate delle operazioni di credito agevolato fino alla concessione di ulteriori crediti di soccorso. Contestavano anche l'entità del credito preteso. Resisteva alla opposizione la banca.
Il Tribunale respingeva la domanda. Proponevano impugnazione gli AN e resisteva la spa Coopercredito, successore della Sezione speciale. La Corte di Catania respingeva la impugnazione. Il secondo giudice riteneva anzitutto che la Coop.
ortofrutticola, il cui debito era stato garantito pro quota, pur essendo azienda esercente attività agricola connessa, in quanto diretta alla trasformazione ed alla commercializzazione dei prodotti agricoli, non era tuttavia destinataria delle provvidenze in questione ai sensi della legge n. 31 del 1991, per di più, rilevava il giudice di secondo grado, non era stata data alcuna prova della affermata assunzione da parte dello stato degli oneri relativi al richiesto accollo delle rate di mutuo in questione.
La domanda ingiuntiva era dunque proponibile e procedibile, e quindi fondata.
Ricorrono per cassazione con due motivi gli AN. Resiste la spa Coopercredito. Il difensore dei ricorrenti ha depositato una memoria, nella quale viene indicata come parte per l'appunto ricorrente tale EN MA, sconosciuto agli atti di causa. MOTIVI DELLA DECISIONE
1) La memoria di cui si è detto in narrativa non può essere ammessa agli atti della causa, per la ragione esposta. 2) Con la prima censura i ricorrenti lamentano anzitutto la violazione degli artt. 1 e 4 della legge n. 31 del 1991 nonché la motivazione insufficiente e contradittoria su un punto decisivo della controversia. Sostengono che la nozione legale di azienda agricola colpita da siccità, considerata dalla normativa in questione, deve ricomprendere la azienda di trasformazione che partecipando ad una fase commerciale connessa con la produzione, partecipa perciò stesso della stessa natura agricola.
2a) La doglianza è infondata. Non è in questione, come sembrano credere i ricorrenti, la natura agricola di una azienda di trasformazione dei prodotti della agricoltura ma piuttosto la nozione, più specifica, di azienda agricola beneficiaria di taluni provvedimenti di soccorso. L'art. 1 della legge n. 31 del 1991, come ha notato la sentenza impugnata, enuncia anche la ratio degli interventi in oggetto come destinata a soccorrere le aziende agricole e zootecniche "danneggiate dalla eccezionale siccità" verificatasi nella annata agraria 1989/1990. Quindi tale più ristretta nozione è ribadita dall'art. 4 bis, introdotto dalla legge di conversione del decreto legge n. 367 del 1990, nel quale si richiamano le analoghe misure prese nel 1989 con la legge n. 237.
La indicazione letterale richiama il nucleo storico di azienda agricola, (aziende agricole e zootecniche) risalente all'art. 2135 cc. È ben vero che la formulazione della norma non è perspicua giacché elenca, e dunque distinguendole, le aziende agricole e quelle zootecniche, trascurando con ciò il dato acquisito per il quale le aziende zootecniche sono essenzialmente agricole giacché si dedicano all'allevamento di animali che tradizionalmente presuppongono il fondo. Tuttavia proprio la espressa inclusione da parte del legislatore del 1993 della attività zootecnica nella nozione che si andava definendo al fine di stabilire a quali imprese si dovessero applicare i benefici, e quindi la successiva precisazione che fa rilevare il danno da siccità inducono a concludere che il legislatore abbia voluto soccorrere, in varia misura e quanto alla questione che ne occupa, liberandole dall'assillo momentaneo delle rate da credito di esercizio o da miglioramento o comunque di ogni altro rateo dipendente da debiti contratti per l'attività, quelle aziende svolgenti attività agricole cosiddette essenziali perché, in quanto direttamente tributarie dalla buona resa di un fondo venivano immediatamente danneggiate dalla mancanza di acqua.
È pertanto irrilevante la considerazione della unicità della filiera che nuove dalla coltivazione della terra e termina con lo sbocco nel mercato del prodotto coltivato, e perciò della possibilità, più che concreta, che una azienda che di essa partecipa risenta della cattiva fase attraversata da un'impresa posta a monte. Infatti tale notazione non su pera la volontà della legge, che ove mai avesse inteso allargare le provvidenze a tutte le aziende della filiera e dunque a tutte le imprese agricole anche per connessione lo avrebbe detto, senza ricorrere ad una elencazione di aziende agricole, (di per se limitativa rispetto ad una nozione onnicomprensiva) e senza menzionare il presupposto del danno climatico.
Questa parte della doglianza è infondata e ciò assorbe la trattazione della successiva parte nella quale si lamenta la erronea esclusione di altri presupposti di accesso al beneficio in questione, tutti comunque presupponenti la estensibilità del trattamento alle aziende di trasformazione e commercializzazione dei prodotti. 3) Con il secondo motivo di ricorso gli AN lamentano la violazione degli artt. 1 bis della legge n. 237 del 1993, 2067 cc e 4 della legge n. 2211 del 1865, all. E. Sostengono che la Cooperativa era stata ammessa comunque al beneficio della assunzione del debito relativo alle rate in questione da parte del bilancio dello Stato. Il giudice avrebbe trascurato tale accollo ed avrebbe, (sembra di capire) disapplicato un atto amministrativo che neppure la pubblica amministrazione avrebbe potuto revocare.
3a) Osserva il collegio che la Corte di merito esaminando una analoga argomentazione ha chiarito che nessuna prova è stata data da parte degli odierni ricorrenti circa l'affermato accollo da parte dello Stato. la sentenza rileva, del tutto condivisibilmente, che alla stregua del dm 2 febbraio 1994 non è sufficiente per la liberazione del debito in questione la mera ammissibilità astratta di un richiedente. Occorre piuttosto che il debito per il quale si chiede il soccorso, rientri, in base a precisi criteri stabiliti dallo stesso provvedimento, nella concreta ammissione dipendente tra l'altro dalla sufficienza dei fondi pubblici stanziati. Del che, appunto, non è stata data alcuna prova, mentre è del tutto illegittima la pretesa dei ricorrenti di addossare alla resistente la prova (negativa) della mancata emissione del provvedimento di concessione della provvidenza.
Il motivo è anch'esso infondato.
4) Il ricorso deve essere rigettato. I ricorrenti vanno condannati al pagamento delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio che liquida in Euro 61,97, oltre a Euro 1200,00 per onorari di difensore.
Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2002.
Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2002