Cass. civ., sez. I, sentenza 06/12/2002, n. 17347
CASS
Sentenza 6 dicembre 2002

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La nozione di azienda agricola colpita da siccità, considerata dagli artt. 1 e 4 del D.L. 6 dicembre 1990, n. 367 (convertito, con modificazioni, dalla legge 30 gennaio 1991, n. 31) ai fini dei benefici e dei provvedimenti di soccorso ivi previsti, è più ristretta di quella risultante dall'art. 2135 cod. civ., giacché comprende soltanto le aziende svolgenti attività agricole essenziali, con esclusione pertanto delle aziende di trasformazione che, prive di una connessione con il fondo, partecipano ad una fase commerciale connessa con la produzione agricola.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 06/12/2002, n. 17347
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 17347
    Data del deposito : 6 dicembre 2002

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